Criteri per l’Ecolabel: al via cinque proroghe

È quanto ha disposto la decisione (Ue) della Commissione 11 luglio 2022, n. 2022/1229, pubblicata sulla G.U.C.E. L del 18 luglio 2022, n. 189

Criteri per l'Ecolabel: al via cinque proroghe per effetto della pubblicazione sulla G.U.C.E. L del 18 luglio 2022, n. 189 della decisione (Ue) della Commissione 11 luglio 2022, n. 2022/1229.

Si tratta, in particolare, dei criteri e dei requisiti relativi ai seguenti gruppi:

  • prodotti vernicianti per esterni e per interni;
  • materassi da letto;
  • prodotti igienici assorbenti;
  • mobili;
  • rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù.

Di seguito il testo della decisione (Ue) 2022/1229.

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Decisione (Ue) 2022/1229 della Commissione dell'11 luglio 2022 che modifica le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) e dei relativi requisiti di valutazione e verifica

 

(G.U.C.E. L del 18 luglio 2022, n. 189)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

[notificata con il numero C(2022) 4739]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) [1]GU L 27 del 30.1.2010, pag.1., in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato dell’Unione europea per il marchio di qualità ecologica,

considerando quanto segue:

(1)  A norma del regolamento (CE) n. 66/2010, l’Ecolabel UE può essere assegnato ai prodotti che hanno un impatto ambientale ridotto durante il loro intero ciclo di vita. Occorre stabilire criteri specifici per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per ciascun gruppo di prodotti.

(2)  Con decisione 2014/312/UE [2]Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45). la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo «prodotti vernicianti per esterni e per interni». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2022.

(3)  Con decisione 2014/391/UE[3]Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18)., la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti «materassi da letto». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 28 luglio 2022.

(4)  Con decisione 2014/763/UE[4]Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46)., la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo «prodotti igienici assorbenti». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 31 dicembre 2022.

(5)  Con decisione (UE) 2016/1332 [5]Decisione(UE)2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100)., la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE al gruppo di prodotti «mobili». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 28 luglio 2022.

(6)  Con decisione (UE) 2017/176  [6]Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 44). la Commissione ha stabilito i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE al gruppo di prodotti «rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù». La validità dei criteri e dei rispettivi requisiti di valutazione e verifica scadrà il 26 gennaio 2023.

(7)  In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza del marchio Ecolabel UE del 30 giugno 2017 [7]Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final]., la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, ha valutato e confermato la pertinenza dei suddetti gruppi di prodotti per il sistema del marchio Ecolabel UE.

(8)  In linea con le conclusioni del controllo dell’adeguatezza dell’Ecolabel UE del 30 giugno 2017, la Commissione, di concerto con il comitato dell’UE per il marchio di qualità ecologica, sta inoltre attuando soluzioni per migliorare le sinergie tra i gruppi di prodotti e aumentare l’uso dell’Ecolabel UE, anche unendo all’occorrenza gruppi di prodotti strettamente correlati e assicurando che, durante il processo di revisione, si presti la dovuta attenzione alla coerenza tra le politiche dell’UE, la legislazione e le prove scientifiche pertinenti.

(9)  Per agevolare ulteriormente la transizione verso un’economia più circolare, la Commissione sta verificando l’integrazione del metodo dell’impronta ambientale dei prodotti (Product Environmental Footprint, PEF)[8]https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm nella revisione dei criteri Ecolabel UE per i prodotti igienici assorbenti e per i prodotti vernicianti per interni ed esterni, in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva[9]Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].. È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri Ecolabel UE di cui alle decisioni 2014/312/UE e 2014/763/UE affinché la Commissione possa procedere alla revisione dei criteri per i prodotti vernicianti per interni ed esterni una volta che l’industria avrà completato il processo di revisione delle norme di categoria relative all’impronta ambientale dei prodotti per le pitture decorative[10]https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf, e anche portare a termine la revisione in corso dei criteri per i prodotti igienici assorbenti, che sta richiedendo più tempo di quanto inizialmente previsto, integrando i risultati degli studi sull’impronta ambientale dei prodotti.

(10)  Per lo stesso motivo, i criteri Ecolabel UE per i materassi da letto, i mobili e i rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù devono essere rivisti in linea con il nuovo piano d’azione per l’economia circolare per un’Europa più pulita e più competitiva e con le prossime iniziative legislative correlate. È pertanto opportuno prorogare la validità dei criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE stabiliti dalle decisioni 2014/391/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176 fino allo stesso termine per consentire alla Commissione di rivedere insieme questi tre gruppi di prodotti, in sinergia con le prossime iniziative legislative, e riunirli se ciò è ritenuto possibile.

(11)  Al fine di concedere tempo sufficiente per completare il processo di revisione di tutti i gruppi di prodotti e garantire ai titolari delle licenze di poter continuare a commercializzarli, il periodo di validità degli attuali criteri e dei relativi requisiti di valutazione e verifica dovrebbe essere prorogato fino al 31 dicembre 2025 per i prodotti vernicianti per interni ed esterni, fino al 31 dicembre 2026 per i materassi da letto, fino al 31 dicembre 2023 per i prodotti igienici assorbenti e fino al 31 dicembre 2026 per i mobili e i rivestimenti per pavimenti a base di legno, sughero e bambù.

(12)  È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2014/312/UE, 2014/391/UE, 2014/763/UE, (UE) 2016/1332 e (UE) 2017/176.

(13)  Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 16 del regolamento (CE) n. 66/2010,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2014/312/UE

L’articolo 4 della decisione 2014/312/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo “prodotti vernicianti per esterni e per interni” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2025.»

 

Articolo 2

Modifica della decisione 2014/391/UE

L’articolo 4 della decisione 2014/391/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “materassi da letto” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»

 

Articolo 3

Modifica della decisione 2014/763/UE

L’articolo 4 della decisione 2014/763/UE è sostituito dal seguente: «Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo “prodotti igienici assorbenti” e i relativi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2023.»

 

Articolo 4

Modifica della decisione (UE) 2016/1332

L’articolo 4 della decisione (UE) 2016/1332 è sostituito dal seguente: «Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “mobili” e i rispettivi requisiti di valutazione e verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»

Articolo 5

Modifica della decisione (UE) 2017/176

L’articolo 4 della decisione (UE) 2017/176 è sostituito dal seguente: «Articolo 4

I criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” e i relativi requisiti di valutazione e di verifica sono validi fino al 31 dicembre 2026.»

 

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Note   [ + ]

1. GU L 27 del 30.1.2010, pag.1.
2. Decisione 2014/312/UE della Commissione, del 28 maggio 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 45).
3. Decisione 2014/391/UE della Commissione, del 23 giugno 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai materassi da letto (GU L 184 del 25.6.2014, pag. 18).
4. Decisione 2014/763/UE della Commissione, del 24 ottobre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti igienici assorbenti (GU L 320 del 6.11.2014, pag. 46).
5. Decisione(UE)2016/1332 della Commissione, del 28 luglio 2016, che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai mobili (GU L 210 del 4.8.2016, pag. 100).
6. Decisione (UE) 2017/176 della Commissione, del 25 gennaio 2017, che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù (GU L 28 del 2.2.2017, pag. 44).
7. Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al riesame dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) e del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo all’Ecolabel UE [COM(2017) 355 final].
8. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/policy_footprint.htm
9. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un nuovo piano d’azione per l’economia circolare - Per un’Europa più pulita e più competitiva [COM(2020) 98 final].
10. https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_Decorative%20Paints_Feb%202020.pdf

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