Cybersicurezza: è legge il DL sull’agenzia nazionale

Pubblicata la legge 4 agosto 2021, n. 109 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82

Cybersicurezza: è legge il DL sull'agenzia nazionale. Sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2021, n. 185 è stata, infatti, pubblicata la legge 4 agosto 2021, n. 109 di conversione, con modifiche, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 recante «Disposizioni urgenti in materia di  cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione  dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».

Di seguito il testo coordinato (le modifiche sono riportate in corsivo grassetto tra doppie parentesi tonde).

Clicca qui per leggere il D.P.C.M. 15 giugno 2021 sulle categorie di beni, sistemi e servizi Ict destinati a essere i impiegati nel perimetro della sicurezza nazionale cibernetica

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui

Testo coordinato del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 

Testo del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82 (in Gazzetta  Ufficiale
- Serie generale - n. 140 del 14  giugno  2021),  coordinato  con  la
legge di conversione 4 agosto 2021, n. 109 (in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti  in  materia
di  cybersicurezza,  definizione   dell'architettura   nazionale   di
cybersicurezza  e  istituzione  dell'Agenzia  per  la  cybersicurezza
nazionale». (21A04841)

(in Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2021, n. 185)

Vigente al: 4-8-2021

Avvertenza:

    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero

della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei

decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni

ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo

unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni

del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge

di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte

nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti

legislativi qui riportati.

    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate

con caratteri corsivi.

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza

del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua

pubblicazione.

    Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli  estremi  di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

 

                               Art. 1

                             Definizioni

  ((1. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) cybersicurezza, l'insieme delle attivita', fermi  restando  le

attribuzioni di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e gli  obblighi

derivanti da trattati internazionali, necessarie per proteggere dalle

minacce informatiche reti, sistemi informativi, servizi informatici e

comunicazioni  elettroniche,  assicurandone  la  disponibilita',   la

confidenzialita' e l'integrita' e garantendone la  resilienza,  anche

ai fini della  tutela  della  sicurezza  nazionale  e  dell'interesse

nazionale nello spazio cibernetico;

    b) resilienza nazionale nello spazio  cibernetico,  le  attivita'

volte a prevenire un pregiudizio  per  la  sicurezza  nazionale  come

definito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,

n. 131;

    c) decreto-legge perimetro, il decreto-legge 21  settembre  2019,

n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre  2019,

n. 133, recante disposizioni  urgenti  in  materia  di  perimetro  di

sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei  poteri  speciali

nei settori di rilevanza strategica;

    d) decreto legislativo NIS,  il  decreto  legislativo  18  maggio

2018, n.  65,  di  attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/1148  del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure

per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e  dei  sistemi

informativi nell'Unione;

    e) strategia nazionale di cybersicurezza,  la  strategia  di  cui

all'articolo 6 del decreto legislativo NIS.))

 

                               Art. 2

        Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

  1. Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuite in  via

esclusiva:

    a) l'alta direzione e la responsabilita' generale delle politiche

di cybersicurezza;

    b)  l'adozione  della  strategia  nazionale  di   cybersicurezza,

sentito il Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)  di

cui all'articolo 4;

    c) la nomina e la  revoca  del  direttore  generale  e  del  vice

direttore generale dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale  di

cui  all'articolo  5,  ((previa  deliberazione  del   Consiglio   dei

ministri.))

  2. Ai fini dell'esercizio delle  competenze  di  cui  al  comma  1,

lettera  a),  e  dell'attuazione   della   strategia   nazionale   di

cybersicurezza, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il

CIC, impartisce le direttive per  la  cybersicurezza  ed  emana  ogni

disposizione  necessaria  per  l'organizzazione  e  il  funzionamento

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente

((il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza   della   Repubblica

(COPASIR), di cui all'articolo 30 della legge 3 agosto 2007, n.  124,

e le Commissioni parlamentari competenti)) circa le nomine di cui  al

comma 1, lettera ((c), del presente articolo.))

 

                               Art. 3

                         Autorita' delegata

  1. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo  ritenga

opportuno, puo' delegare  ((all'Autorita'))  di  cui  all'articolo  3

della ((legge 3 agosto 2007, n. 124,  ove  istituita,  denominata  di

seguito: «Autorita' delegata»)),  le  funzioni  di  cui  al  presente

decreto che non sono ad esso attribuite in via esclusiva.

  2. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  costantemente

informato dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio  delle

funzioni delegate ai sensi del presente decreto e, fermo restando  il

potere di direttiva, puo' in qualsiasi momento avocare l'esercizio di

tutte o di alcune di esse.

  3. L'Autorita' delegata, in relazione  alle  funzioni  delegate  ai

sensi del presente decreto,  partecipa  alle  riunioni  del  Comitato

interministeriale per la transizione digitale di cui  all'articolo  8

del  decreto-legge    marzo   2021,   n.   22,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.

 

                               Art. 4

          Comitato interministeriale per la cybersicurezza

  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito  il

Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC), con  funzioni

di consulenza, proposta  e  vigilanza  in  materia  di  politiche  di

cybersicurezza.

  2. Il Comitato:

    a) propone al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi

generali da perseguire nel quadro delle politiche  di  cybersicurezza

nazionale;

    b) esercita l'alta sorveglianza sull'attuazione  della  strategia

nazionale di cybersicurezza;

    c) promuove l'adozione delle iniziative necessarie  per  favorire

l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale,  tra

i soggetti istituzionali e gli  operatori  privati  interessati  alla

cybersicurezza, nonche' per la condivisione delle informazioni e  per

l'adozione di migliori pratiche e  di  misure  rivolte  all'obiettivo

della cybersicurezza  e  allo  sviluppo  industriale,  tecnologico  e

scientifico in materia di cybersicurezza;

    d) esprime il parere  sul  bilancio  preventivo  e  sul  bilancio

consuntivo dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

  3. Il Comitato e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri ed e' composto dall'Autorita' delegata, ove  istituita,  dal

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal

Ministro dell'interno, dal Ministro  della  giustizia,  dal  Ministro

della  difesa,  dal  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  dal

Ministro dello sviluppo economico,  dal  Ministro  della  transizione

ecologica,  dal  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca,   dal

Ministro delegato per  l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione

digitale e  dal  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili.

  4. Il  direttore  generale  dell'Agenzia  ((per  la  cybersicurezza

nazionale)) svolge le funzioni di segretario del Comitato.

  5. Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare  a

partecipare alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di  loro

richiesta, senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio  dei

ministri, nonche' altre autorita' civili e militari di cui, di  volta

in volta, ritenga necessaria la presenza in relazione alle  questioni

da trattare.

  6. Il Comitato svolge  altresi'  le  funzioni  gia'  attribuite  al

((Comitato  interministeriale  per  la  sicurezza  della   Repubblica

(CISR), di cui all'articolo 5 della legge 3 agosto  2007,  n.  124,))

dal decreto-legge perimetro e dai relativi  provvedimenti  attuativi,

fatta eccezione per quelle  previste  dall'articolo  5  del  medesimo

decreto-legge perimetro.

 

                               Art. 5

               Agenzia per la cybersicurezza nazionale

  1. E' istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della

cybersicurezza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, denominata

ai fini del presente decreto «Agenzia», con sede in Roma.

  2. L'Agenzia ha personalita' giuridica di diritto  pubblico  ed  e'

dotata  di  autonomia  regolamentare,  amministrativa,  patrimoniale,

organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto

dal presente decreto. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e

l'Autorita' delegata, ove istituita, si  avvalgono  dell'Agenzia  per

l'esercizio delle competenze di cui al presente decreto.

  3. Il direttore generale  dell'Agenzia  e'  nominato  tra  soggetti

appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 18,  comma  2,

della  ((legge  23  agosto  1988,  n.  400)),  in  possesso  di   una

documentata esperienza di elevato livello nella gestione di  processi

di innovazione. Gli incarichi  del  direttore  generale  e  del  vice

direttore generale hanno la durata massima di  quattro  anni  e  sono

rinnovabili, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva

massima di ulteriori quattro anni. Il ((direttore))  generale  ed  il

((vice   direttore))   generale,   ove   provenienti   da   pubbliche

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono collocati fuori  ruolo  o  in

posizione  di  comando  o  altra  analoga  posizione,   secondo   gli

ordinamenti  di  appartenenza.  Per  quanto  previsto  dal   presente

decreto, il direttore generale dell'Agenzia e' il  diretto  referente

del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'  delegata,

ove istituita, ed e' gerarchicamente e  funzionalmente  sovraordinato

al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza

legale dell'Agenzia.

  4. L'attivita' dell'Agenzia e'  regolata  dal  presente  decreto  e

dalle disposizioni la cui adozione e' prevista dallo stesso.

  5.  L'Agenzia  puo'  richiedere,  anche  sulla  base  di   apposite

convenzioni e nel rispetto degli ambiti di  precipua  competenza,  la

collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni,

((delle Forze armate,)) delle forze di polizia o di enti pubblici per

lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali.

  6. Il COPASIR, ((ai sensi  di  quanto  previsto  dall'articolo  31,

comma  3,  della  legge  3  agosto  2007,  n.  124,))  puo'  chiedere

l'audizione del  direttore  generale  dell'Agenzia  su  questioni  di

propria competenza.

 

                               Art. 6

     Organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

  1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia  sono  definiti

da  un  apposito  regolamento  che  ne   prevede,   in   particolare,

l'articolazione fino ad un numero massimo di otto uffici  di  livello

dirigenziale generale, nonche' fino ad un numero  massimo  di  trenta

articolazioni di  livello  dirigenziale  non  generale  ((nell'ambito

delle   risorse   finanziarie   destinate   all'Agenzia   ai    sensi

dell'articolo 18, comma 1.))

  2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei

revisori dei conti. Con  il  regolamento  di  cui  al  comma  1  sono

disciplinati altresi':

    a) le funzioni  del  direttore  generale  e  del  vice  direttore

generale dell'Agenzia;

    b) la composizione e il funzionamento del Collegio  dei  revisori

dei conti;

    c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

  3. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,  entro  centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,

previo parere ((delle Commissioni parlamentari competenti per materia

e per i profili finanziari e, per  i  profili  di  competenza,))  del

COPASIR, sentito il CIC.

 

                               Art. 7

        Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

  1. L'Agenzia:

    a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in relazione a

tale ruolo, assicura, nel rispetto delle competenze attribuite  dalla

normativa  vigente  ad  altre  amministrazioni,  ferme  restando   le

attribuzioni del  Ministro  dell'interno  in  qualita'  di  autorita'

nazionale di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981,

n. 121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in materia

di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la realizzazione  di

azioni comuni dirette ad assicurare  la  sicurezza  e  la  resilienza

cibernetiche per lo sviluppo della digitalizzazione  del  Paese,  del

sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni, nonche' per  il

conseguimento  dell'autonomia,  nazionale  ed  europea,  riguardo   a

prodotti e processi informatici  di  rilevanza  strategica  a  tutela

degli interessi  nazionali  nel  settore.  Per  le  reti,  i  sistemi

informativi e i servizi informatici  attinenti  alla  gestione  delle

informazioni classificate  restano  fermi  sia  quanto  previsto  dal

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 3,  lettera  l),

della legge n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio  centrale

per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima legge  n.  124

del 2007;

    b) predispone la strategia nazionale di cybersicurezza;

    c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al  funzionamento

del Nucleo per la cybersicurezza, di cui all'articolo 8;

    d) e' Autorita' nazionale competente e punto di contatto unico in

materia di sicurezza delle reti e dei  sistemi  informativi,  per  le

finalita' di cui al decreto legislativo  NIS,  a  tutela  dell'unita'

giuridica dell'ordinamento, ed e' competente  all'accertamento  delle

violazioni e all'irrogazione delle sanzioni  amministrative  previste

dal medesimo decreto;

    e) e' Autorita' nazionale di certificazione della  cybersicurezza

ai  sensi  dell'articolo  58  del  regolamento  (UE)   2019/881   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile  2019,  e  assume

tutte  le  funzioni  in  materia  di  certificazione   di   sicurezza

cibernetica gia' attribuite al  Ministero  dello  sviluppo  economico

dall'ordinamento vigente, comprese quelle  relative  all'accertamento

delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello  svolgimento

dei compiti di cui alla presente lettera:

      1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, ((paragrafo  1)),  del

regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio,  le

strutture specializzate del Ministero della difesa  e  del  Ministero

dell'interno quali organismi di valutazione della conformita'  per  i

sistemi di rispettiva competenza;

      2) delega, ai sensi dell'articolo 56, ((paragrafo 6)),  lettera

b), del regolamento  (UE)  2019/881  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, il Ministero della difesa  e  il  Ministero  dell'interno,

attraverso le rispettive strutture accreditate di cui al ((numero  1)

della presente lettera,)) al  rilascio  del  certificato  europeo  di

sicurezza cibernetica;

    f) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'

attribuite dalle disposizioni vigenti  al  Ministero  dello  sviluppo

economico, ivi comprese quelle relative:

      1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di  cui  al

decreto-legge perimetro e ai relativi  provvedimenti  attuativi,  ivi

incluse  le  funzioni  attribuite  al   Centro   di   valutazione   e

certificazione nazionale ai sensi  del  decreto-legge  perimetro,  le

attivita' di ispezione e verifica di cui  all'articolo  1,  comma  6,

lettera  c),  del   decreto-legge   perimetro   e   quelle   relative

all'accertamento delle violazioni e  all'irrogazione  delle  sanzioni

amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve  quelle  di

cui  all'articolo  3  del  regolamento  adottato  con   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020, n. 131;

      2)  alla  sicurezza  e   all'integrita'   delle   comunicazioni

elettroniche, di cui  agli  articoli  16-bis  e  16-ter  del  decreto

legislativo    agosto  2003,  n.  259,  e   relative   disposizioni

attuative;

      3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, di  cui

al decreto legislativo NIS;

    g)  partecipa,  per  gli  ambiti  di  competenza,  al  gruppo  di

coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui  all'articolo

1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;

    h) assume  tutte  le  funzioni  attribuite  alla  Presidenza  del

Consiglio dei ministri in materia di perimetro di sicurezza nazionale

cibernetica,  di  cui  al  decreto-legge  perimetro  e  ai   relativi

provvedimenti attuativi, ivi incluse  le  attivita'  di  ispezione  e

verifica di cui all'articolo 1, comma 6,lettera c), del decreto-legge

perimetro e  quelle  relative  all'accertamento  delle  violazioni  e

all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste  dal  medesimo

decreto, fatte salve quelle di cui  all'articolo  3  del  regolamento

adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131

del 2020;

    i) assume tutte le funzioni  gia'  attribuite  al  ((Dipartimento

delle informazioni per la sicurezza  (DIS),  di  cui  all'articolo  4

della legge 3 agosto 2007, n. 124,)) dal  decreto-legge  perimetro  e

dai relativi provvedimenti attuativi e  supporta  il  Presidente  del

Consiglio dei ministri ai fini dell'articolo  1,  comma  19-bis,  del

decreto-legge perimetro;

    l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza del  Nucleo

per  la  cybersicurezza  di  cui  all'articolo  8,   alle   attivita'

necessarie  per  l'attuazione  e  il  controllo  dell'esecuzione  dei

provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio  dei  ministri  ai

sensi dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro;

    m) assume tutte le funzioni in  materia  di  cybersicurezza  gia'

attribuite  all'Agenzia  per  l'Italia  digitale  dalle  disposizioni

vigenti e, in particolare, quelle di cui all'articolo 51 del  decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ((nonche'  quelle  in  materia))  di

adozione di linee guida contenenti regole tecniche di  cybersicurezza

ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo. L'Agenzia

assume, altresi', i compiti di cui all'articolo 33-septies, comma  4,

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, gia'  attribuiti

all'Agenzia per l'Italia digitale;

    ((m-bis)  assume  le   iniziative   idonee   a   valorizzare   la

crittografia  come  strumento  di  cybersicurezza,  anche  attraverso

un'apposita sezione dedicata nell'ambito della strategia di cui  alla

lettera b). In particolare, l'Agenzia attiva  ogni  iniziativa  utile

volta  al  rafforzamento  dell'autonomia  industriale  e  tecnologica

dell'Italia,  valorizzando  lo  sviluppo  di  algoritmi   proprietari

nonche'  la  ricerca  e   il   conseguimento   di   nuove   capacita'

crittografiche nazionali;

    m-ter) provvede alla qualificazione  dei  servizi  cloud  per  la

pubblica amministrazione nel rispetto  della  disciplina  dell'Unione

europea e del regolamento di cui all'articolo  33-septies,  comma  4,

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;))

    n) sviluppa capacita'  nazionali  di  prevenzione,  monitoraggio,

rilevamento,  analisi  e  risposta,  per  prevenire  e  gestire   gli

incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici,  anche

attraverso  il  CSIRT  Italia  di  cui  all'articolo  8  del  decreto

legislativo NIS. ((A tale fine, promuove iniziative  di  partenariato

pubblico-privato, per rendere affettive tali capacita';))

    o) partecipa alle esercitazioni nazionali  e  internazionali  che

riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine  di

innalzare la resilienza del Paese;

    p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento di un quadro

giuridico  nazionale  aggiornato  e  coerente   nel   dominio   della

cybersicurezza,  tenendo  anche  conto  degli  orientamenti  e  degli

sviluppi in ambito internazionale.  A  tal  fine,  l'Agenzia  esprime

pareri non vincolanti sulle iniziative  legislative  o  regolamentari

concernenti la cybersicurezza;

    q) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari  esteri  e

della cooperazione  internazionale,  la  cooperazione  internazionale

nella materia della cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e

a livello internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i  competenti

organismi, ((istituzioni ed enti)), nonche'  segue  nelle  competenti

sedi istituzionali le tematiche di  cybersicurezza,  fatta  eccezione

per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche  competenze  ad

altre amministrazioni.  In  tali  casi,  e'  comunque  assicurato  il

raccordo con l'Agenzia  al  fine  di  garantire  posizioni  nazionali

unitarie e coerenti con le politiche di cybersicurezza  definite  dal

Presidente del Consiglio dei ministri;

    r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta negli ambiti  di

competenza, mediante il coinvolgimento del sistema dell'universita' e

della ricerca nonche' del sistema produttivo nazionali,  lo  sviluppo

di competenze e capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A

tali  fini,  l'Agenzia  puo'  promuovere,  sviluppare  e   finanziare

specifici  progetti  ed  iniziative,  volti  anche  a   favorire   il

trasferimento tecnologico dei risultati della  ricerca  nel  settore.

L'Agenzia   assicura   il   necessario   raccordo   con   le    altre

amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in  materia  di

cybersicurezza ((e, in particolare, con il Ministero della difesa per

gli aspetti inerenti alla ricerca militare. L'Agenzia  puo'  altresi'

promuovere  la  costituzione   di   aree   dedicate   allo   sviluppo

dell'innovazione  finalizzate  a  favorire   la   formazione   e   il

reclutamento di personale nei settori avanzati dello  sviluppo  della

cybersicurezza, nonche'  promuovere  la  realizzazione  di  studi  di

fattibilita' e di analisi valutative finalizzati a tale scopo;))

    s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche mediante  il

coinvolgimento del settore privato e  industriale,  con  istituzioni,

enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione  dell'Italia  a

programmi di cybersicurezza, assicurando il necessario  raccordo  con

le altre amministrazioni a cui la  legge  attribuisce  competenze  in

materia  di  cybersicurezza,  ferme  restando   le   competenze   del

((Ministero   degli   affari   esteri))    e    della    cooperazione

internazionale;

    t) promuove, sostiene e coordina  la  partecipazione  italiana  a

progetti e iniziative dell'Unione  europea  e  internazionali,  anche

mediante il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati  nazionali,

nel campo della cybersicurezza e dei correlati  servizi  applicativi,

ferme restando le competenze del ((Ministero degli affari esteri))  e

della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura  il  necessario

raccordo con le altre amministrazioni  a  cui  la  legge  attribuisce

competenze in materia di cybersicurezza ((e, in particolare,  con  il

Ministero  della  difesa  per  gli  aspetti  inerenti  a  progetti  e

iniziative in collaborazione con la NATO e con l'Agenzia europea  per

la difesa;))

    u)  svolge  attivita'  di  comunicazione   e   promozione   della

consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine  di  contribuire

allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

    v) promuove la formazione, la crescita tecnico-professionale e la

qualificazione delle risorse umane nel  campo  della  cybersicurezza,

((in  particolare  favorendo  l'attivazione  di  percorsi   formativi

universitari in materia)), anche attraverso l'assegnazione  di  borse

di studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di  apposite

convenzioni con soggetti pubblici e privati; ((nello  svolgimento  di

tali  compiti,  l'Agenzia  puo'  avvalersi  anche   delle   strutture

formative e  delle  capacita'  della  Presidenza  del  Consiglio  dei

ministri, del Ministero della difesa e  del  Ministero  dell'interno,

secondo termini e modalita' da  definire  con  apposito  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, di  concerto  con  i  Ministri

interessati;

    v-bis)  puo'  predisporre  attivita'  di   formazione   specifica

riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla

base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato  e',

a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;))

    z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'  costituire

e  partecipare  a  partenariati   pubblico-privato   sul   territorio

nazionale,  nonche',  previa  autorizzazione   del   Presidente   del

Consiglio  dei  ministri,  a  consorzi,  fondazioni  o  societa'  con

soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

    aa) e' designata quale Centro nazionale di coordinamento ai sensi

dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2021/887 del Parlamento  europeo

e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce il Centro  europeo

di  competenza  per  la   cybersicurezza   nell'ambito   industriale,

tecnologico e della  ricerca  e  la  rete  dei  centri  nazionali  di

coordinamento.

  ((1-bis. Anche ai fini dell'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al

comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),  presso  l'Agenzia  e'

istituito, con funzioni di consulenza  e  di  proposta,  un  Comitato

tecnico-scientifico, presieduto dal direttore generale della medesima

Agenzia, o da un dirigente da lui delegato, e composto  da  personale

della stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti  dell'industria,

degli enti  di  ricerca,  dell'accademia  e  delle  associazioni  del

settore della sicurezza, designati con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri.  La  composizione  e  l'organizzazione  del

Comitato tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita' e

i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo  6,  comma  1.

Per  la  partecipazione  al  Comitato  tecnico-scientifico  non  sono

previsti gettoni di presenza, compensi o rimborsi di spese.))

  2.  Nell'ambito  dell'Agenzia  sono  nominati,  con   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri, il rappresentante nazionale, e

il suo sostituto, nel Consiglio di direzione del  Centro  europeo  di

competenza perla cybersicurezza nell'ambito industriale,  tecnologico

e della ricerca, ai  sensi  dell'articolo  12  del  regolamento  (UE)

2021/887.

  3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto  legislativo

NIS e' trasferito presso l'Agenzia  e  assume  la  denominazione  di:

«CSIRT Italia».

  4. Il Centro di valutazione e certificazione  nazionale,  istituito

presso il Ministero dello sviluppo economico,  e'  trasferito  presso

l'Agenzia.

  5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la protezione  dei

dati personali, l'Agenzia,  per  le  finalita'  di  cui  al  presente

decreto, consulta il Garante e collabora con esso, anche in relazione

agli incidenti che comportano violazioni di dati personali. L'Agenzia

e il Garante possono  stipulare  appositi  protocolli  d'intenti  che

definiscono  altresi'  le   modalita'   della   loro   collaborazione

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 8

                    Nucleo per la cybersicurezza

  1. Presso l'Agenzia e' costituito, in via permanente, il Nucleo per

la cybersicurezza,  a  supporto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri nella materia della cybersicurezza, per gli aspetti relativi

alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni  di  crisi  e

per l'attivazione delle procedure di allertamento.

  2. Il Nucleo per la  cybersicurezza  e'  presieduto  dal  direttore

generale  dell'Agenzia  ((o,  per  sua  delega,  dal  vice  direttore

generale)) ed e' composto dal Consigliere militare del Presidente del

Consiglio dei ministri, da un  rappresentante,  rispettivamente,  del

DIS, dell'Agenzia informazioni e sicurezza  esterna  (AISE),  di  cui

all'articolo 6 della legge 3  agosto  2007,  n.  124,  ((dell'Agenzia

informazioni e sicurezza interna (AISI), di cui all'articolo 7  della

legge n. 124 del 2007, di ciascuno dei  Ministeri  rappresentati  nel

CIC)) e del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Per gli aspetti relativi alla trattazione  di

informazioni classificate il Nucleo e' integrato da un rappresentante

dell'Ufficio centrale per la segretezza di cui all'articolo  9  della

legge n. 124 del 2007.

  3.  I  componenti  ((del  Nucleo))  possono  farsi  assistere  alle

riunioni da altri rappresentanti delle rispettive amministrazioni  in

relazione alle materie oggetto di trattazione. In base agli argomenti

delle  riunioni  possono  anche   essere   chiamati   a   partecipare

rappresentanti di altre amministrazioni, di universita' o di  enti  e

istituti di ricerca, nonche' di operatori  privati  interessati  alla

materia della cybersicurezza.

  4. Il Nucleo puo' essere convocato in composizione ristretta con la

partecipazione  dei  rappresentanti  delle  sole  amministrazioni   e

soggetti interessati, anche  relativamente  ai  compiti  di  gestione

delle crisi di cui all'articolo 10.

  ((4-bis. Ai componenti del Nucleo non spettano compensi, gettoni di

presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.))

                               Art. 9

              Compiti del Nucleo per la cybersicurezza

  1. Per le finalita'  di  cui  all'articolo  8,  il  Nucleo  per  la

cybersicurezza svolge i seguenti compiti:

    a)  puo'  formulare  proposte  di  iniziative   in   materia   di

cybersicurezza   del   Paese,   anche   nel   quadro   del   contesto

internazionale in materia;

    b) promuove, sulla base delle direttive di  cui  all'articolo  2,

comma 2,  la  programmazione  e  la  pianificazione  operativa  della

risposta  a  situazioni  di  crisi   cibernetica   da   parte   delle

amministrazioni   e   degli   operatori   privati    interessati    e

l'elaborazione   delle   necessarie   procedure   di    coordinamento

interministeriale, in raccordo con le pianificazioni di difesa civile

e  di  protezione  civile,  anche  nel  quadro  di  quanto   previsto

dall'articolo 7-bis, comma 5, ((del decreto-legge 30 ottobre 2015, n.

174, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015,  n.

198;))

    c)  promuove  e  coordina   lo   svolgimento   di   esercitazioni

interministeriali,   ovvero   la   partecipazione    nazionale    ((a

esercitazioni))  internazionali  che  riguardano  la  simulazione  di

eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la  resilienza  del

Paese;

    d)  valuta  e  promuove,  in  raccordo  con  le   amministrazioni

competenti per specifici profili della cybersicurezza,  procedure  di

condivisione delle informazioni,  anche  con  gli  operatori  privati

interessati, ai fini della diffusione di allarmi relativi  ad  eventi

cibernetici e per la gestione delle crisi;

    e) ((acquisisce, anche  per  il  tramite  del  CSIRT  Italia,  le

comunicazioni circa i casi di violazioni o  tentativi  di  violazione

della sicurezza o di perdita dell'integrita'  significativi  ai  fini

del corretto funzionamento delle reti e dei servizi  dagli  organismi

di informazione di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge  3  agosto

2007, n. 124)), dalle Forze di polizia e, in particolare, dall'organo

del  Ministero   dell'interno   di   cui   all'articolo   7-bis   del

((decreto-legge   27   luglio   2005,   n.   144,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155)), dalle  strutture

del Ministero della difesa, nonche' dalle altre  amministrazioni  che

compongono il Nucleo e dai gruppi  di  intervento  per  le  emergenze

informatiche (Computer Emergency  Response  Team-CERT)  istituiti  ai

sensi della normativa vigente;

    f) riceve dal CSIRT Italia le notifiche  di  incidente  ai  sensi

delle disposizioni vigenti;

    g) valuta se gli eventi di cui alle  lettere  e)  e  f)  assumono

dimensioni, intensita' o natura tali da non poter essere fronteggiati

dalle  singole  amministrazioni  competenti  in  via  ordinaria,   ma

richiedono   l'assunzione   di   decisioni   coordinate    in    sede

interministeriale,   provvedendo   in   tal    caso    a    informare

tempestivamente il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero

l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla situazione in atto e  allo

svolgimento delle  attivita'  di  raccordo  e  coordinamento  di  cui

all'articolo 10, nella composizione ivi prevista.

 

                               Art. 10

                Gestione delle crisi che coinvolgono

                      aspetti di cybersicurezza

  1.  Nelle  situazioni  di  crisi   che   coinvolgono   aspetti   di

cybersicurezza, nei casi in  cui  il  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri convochi il CISR  in  materia  di  gestione  delle  predette

situazioni di  crisi,  alle  sedute  del  Comitato  sono  chiamati  a

partecipare il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica  e  la

transizione digitale e il direttore generale dell'Agenzia.

  2. (soppresso)

  3. In situazioni di  crisi  di  natura  cibernetica  il  Nucleo  e'

integrato,  in  ragione  della  necessita',  con  un  rappresentante,

rispettivamente,  del  Ministero  della  salute   e   del   Ministero

dell'interno-Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico

e della difesa civile,  in  rappresentanza  anche  della  Commissione

interministeriale tecnica di difesa civile, autorizzati  ad  assumere

decisioni che impegnano la propria amministrazione. Alle  riunioni  i

componenti possono  farsi  accompagnare  da  altri  funzionari  della

propria amministrazione. Alle stesse riunioni possono essere chiamati

a partecipare rappresentanti di altre amministrazioni, anche  locali,

ed enti, anche essi autorizzati ad assumere  decisioni,  e  di  altri

soggetti  pubblici  o  privati  eventualmente  interessati.  Per   la

partecipazione non  sono  previsti  compensi,  gettoni  di  presenza,

rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

  4. E' compito del Nucleo, nella composizione per la gestione  delle

crisi, di cui al comma 3, assicurare che le attivita' di  reazione  e

stabilizzazione di competenza delle diverse amministrazioni  ed  enti

rispetto a situazioni di  crisi  ((di  natura  cibernetica))  vengano

espletate in maniera coordinata secondo quanto previsto dall'articolo

9, comma 1, lettera b).

  5. Il Nucleo, per l'espletamento delle  proprie  funzioni  e  fermo

restando quanto previsto ai sensi dell'articolo 7-bis, comma  5,  del

((decreto-legge  30   ottobre   2015,   n.   174,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2015, n. 198)):

    a) mantiene costantemente informato il Presidente  del  Consiglio

dei ministri, ovvero l'Autorita' delegata, ove istituita, sulla crisi

in atto, predisponendo punti aggiornati di situazione;

    b)  assicura  il  coordinamento  per   l'attuazione   a   livello

interministeriale delle determinazioni del Presidente  del  Consiglio

dei ministri per il superamento della crisi;

    c) raccoglie tutti i dati relativi alla crisi;

    d) elabora rapporti e fornisce  informazioni  sulla  crisi  e  li

trasmette ai soggetti pubblici e privati interessati;

    e) partecipa  ai  meccanismi  europei  di  gestione  delle  crisi

cibernetiche, assicurando altresi' i  collegamenti  finalizzati  alla

gestione della crisi con gli omologhi organismi di altri Stati, della

NATO, ((dell'Unione europea)) o di organizzazioni  internazionali  di

cui l'Italia fa parte.

 

                               Art. 11

          Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie

  1. ((Con la legge di  bilancio))  e'  determinato  lo  stanziamento

annuale da assegnare all'Agenzia da iscrivere  sul  capitolo  di  cui

all'articolo  18,  comma  1,  sulla  base  della  determinazione  del

fabbisogno annuo operata dal Presidente del Consiglio  dei  ministri,

previamente comunicata al COPASIR.

  2. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

    a)  dotazioni  finanziarie   e   contributi   ordinari   di   cui

all'articolo 18 del presente decreto;

    b) corrispettivi per i servizi prestati  a  soggetti  pubblici  o

privati;

    c)  proventi  derivanti  dallo  sfruttamento   della   proprieta'

industriale,   dei   prodotti   dell'ingegno   e   delle   invenzioni

dell'Agenzia;

    d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

    e)   ((contributi))   dell'Unione   europea   o   di    organismi

internazionali, anche a  seguito  della  partecipazione  a  specifici

bandi, progetti e programmi di collaborazione;

    f) proventi delle sanzioni  irrogate  dall'Agenzia  ai  sensi  di

quanto  previsto  dal  decreto  legislativo  NIS,  dal  decreto-legge

perimetro e dal  decreto  legislativo    agosto  2003,  n.  259,  e

relative disposizioni attuative;

    g) ogni altra eventuale entrata.

  3. Il regolamento di contabilita'  dell'Agenzia,  che  ne  assicura

l'autonomia gestionale e  contabile,  e'  adottato  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro

dell'economia e delle finanze, su  proposta  del  direttore  generale

dell'Agenzia, previo parere del  COPASIR  e  sentito  il  CIC,  entro

centoventi giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di

conversione del presente decreto, anche  in  deroga  all'articolo  17

della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  alle  norme  di  contabilita'

generale dello Stato e nel rispetto dei principi fondamentali da esse

stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:

    a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo  adottati  dal

direttore  generale  dell'Agenzia  sono  approvati  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del CIC, e  sono

trasmessi alla Corte dei conti che  esercita  il  controllo  previsto

dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

    b) il bilancio consuntivo e la relazione della  Corte  dei  conti

((sono trasmessi alle  Commissioni  parlamentari  competenti  e  al))

COPASIR.

  4.  Con  regolamento  adottato  con  decreto  del  Presidente   del

Consiglio  dei  ministri,  su   proposta   del   direttore   generale

dell'Agenzia, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore

della legge di conversione del  presente  decreto,  anche  in  deroga

all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle  norme  in

materia di contratti pubblici, previo parere del COPASIR e sentito il

CIC, sono definite le  procedure  per  la  stipula  di  contratti  di

appalti di lavori e forniture di beni  e  servizi  per  le  attivita'

dell'Agenzia finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale  nello

spazio cibernetico, ferma restando la  disciplina  dell'articolo  162

del codice dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi  e

forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

                               Art. 12

                              Personale

  1. Con apposito regolamento e' dettata, nel rispetto  dei  principi

generali dell'ordinamento giuridico, anche  in  deroga  alle  vigenti

disposizioni di legge, ivi incluso il decreto  legislativo  30  marzo

2001, n. 165, e nel rispetto dei criteri di cui al presente  decreto,

la disciplina  del  contingente  di  personale  addetto  all'Agenzia,

tenuto conto delle  funzioni  ((volte  alla  tutela  della  sicurezza

nazionale  nello  spazio  cibernetico  attribuite  all'Agenzia.))  Il

regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del  personale,

e il relativo trattamento economico e previdenziale,  prevedendo,  in

particolare, per il personale  dell'Agenzia  ((di  cui  al  comma  2,

lettera a) )), un trattamento economico pari a quello in godimento da

parte  dei  dipendenti  della  Banca  d'Italia,  sulla  scorta  della

equiparabilita'   delle   funzioni   svolte   e   del   livello    di

responsabilita'   rivestito.   La   predetta   equiparazione,   ((con

riferimento sia)) al  trattamento  economico  in  servizio  che  ((al

trattamento)) previdenziale, produce  effetti  avendo  riguardo  alle

anzianita' di servizio  maturate  a  seguito  dell'inquadramento  nei

ruoli dell'Agenzia.

  2.  Il   regolamento   determina,   ((nell'ambito   delle   risorse

finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi  dell'articolo  18,  comma

1,)) in particolare:

    a) l'istituzione di  un  ruolo  del  personale  e  la  disciplina

generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

    b) la possibilita' di procedere, oltre che ad assunzioni a  tempo

indeterminato attraverso modalita' concorsuali, ad assunzioni a tempo

determinato,  con  contratti  di  diritto  privato,  di  soggetti  in

possesso  di  alta   e   particolare   specializzazione   debitamente

documentata, individuati attraverso adeguate modalita' selettive, per

lo svolgimento di attivita' assolutamente necessarie all'operativita'

dell'Agenzia o per specifiche progettualita' da portare a termine  in

un arco di tempo prefissato;

    c) la possibilita' di avvalersi di un contingente di esperti, non

superiore a cinquanta unita', composto da personale, collocato  fuori

ruolo  o  in  posizione  di  comando  o  altra  ((analoga   posizione

prevista))  dagli  ordinamenti  di   appartenenza,   proveniente   da

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30  marzo  2001,  n.165,  con  esclusione  del  personale

docente,  educativo,  amministrativo,  tecnico  e  ausiliario   delle

istituzioni scolastiche, ovvero da personale  non  appartenente  alla

pubblica  amministrazione,  in  possesso  di  specifica  ed   elevata

competenza in materia di  cybersicurezza  e  di  tecnologie  digitali

innovative, nello  sviluppo  e  gestione  di  processi  complessi  di

trasformazione  tecnologica   e   delle   correlate   iniziative   di

comunicazione e dissemina;

    d) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che

e' possibile assumere a tempo determinato;

    e) la possibilita' di impiegare  personale  del  Ministero  della

difesa, secondo termini e modalita' da definire con apposito  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri;

    f) le ipotesi di incompatibilita';

    g)  le  modalita'  di  progressione   di   carriera   all'interno

dell'Agenzia;

    h) la disciplina e  il  procedimento  per  la  definizione  degli

aspetti giuridici e, limitatamente ad eventuali  compensi  accessori,

economici  del  rapporto  di  impiego  del   personale   oggetto   di

negoziazione con le rappresentanze del personale;

    i)  le  modalita'  applicative  delle  disposizioni  del  decreto

legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,  recante  il  Codice  della

proprieta' industriale, ai prodotti dell'ingegno ed  alle  invenzioni

dei dipendenti dell'Agenzia;

    l) i casi di cessazione dal  servizio  del  personale  assunto  a

tempo indeterminato ed i casi di anticipata risoluzione dei  rapporti

a tempo determinato;

    m) quali delle disposizioni possono essere oggetto  di  revisione

per effetto della negoziazione con le rappresentanze del personale.

  3. Qualora le assunzioni di cui al comma 2, lettera b),  riguardino

professori  universitari  di   ruolo   o   ricercatori   universitari

confermati si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  12  del

decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche

per quanto riguarda il collocamento in aspettativa.

  4. In sede di prima  applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al

presente  decreto,  il  numero  di  posti  previsti  dalla  dotazione

organica dell'Agenzia e'  individuato  nella  misura  complessiva  di

trecento unita', di  cui  fino  a  un  massimo  di  otto  di  livello

dirigenziale  generale,  fino  a  un  massimo  di   24   di   livello

dirigenziale non generale e fino  a  un  massimo  di  268  unita'  di

personale non dirigenziale.

  5. Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la  dotazione

organica  puo'  essere  rideterminata  nei   limiti   delle   risorse

finanziarie destinate alle spese per il personale di cui all'articolo

18, comma 1. Dei  provvedimenti  adottati  in  materia  di  dotazione

organica dell'Agenzia e' data  tempestiva  e  motivata  comunicazione

((alle Commissioni parlamentari competenti e al)) COPASIR.

  6. Le assunzioni effettuate in violazione  delle  disposizioni  del

presente decreto o del regolamento di cui al presente  articolo  sono

nulle, ferma restando la responsabilita'  personale,  patrimoniale  e

disciplinare dichi le ha disposte.

  7.  Il  personale  che  presta  comunque  la  propria  opera   alle

dipendenze  o  in  favore  dell'Agenzia  e'  tenuto,  anche  dopo  la

cessazione di tale attivita', al rispetto del segreto su cio' di  cui

sia venuto a  conoscenza  nell'esercizio  o  a  causa  delle  proprie

funzioni.

  8. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato,  entro  centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto,  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,

n. 400, previo parere ((delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari e, per i profili di  competenza,))

del COPASIR e sentito il CIC.

 

                               Art. 13

                   Trattamento dei dati personali

  1. Il trattamento  dei  dati  personali  svolto  per  finalita'  di

sicurezza  nazionale  in  applicazione  del   presente   decreto   e'

effettuato ai sensi dell'articolo  58,  commi  2  e  3,  del  decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

                               Art. 14

                          Relazioni annuali

  1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei

ministri trasmette al Parlamento una relazione sull'attivita'  svolta

dall'Agenzia  nell'anno  precedente,  in  materia  di  cybersicurezza

nazionale.

  2. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei

ministri trasmette al COPASIR una relazione  sulle  attivita'  svolte

nell'anno  precedente  dall'Agenzia  ((negli  ambiti  concernenti  la

tutela   della   sicurezza   nazionale   nello   spazio   cibernetico

relativamente ai profili di competenza del Comitato.))

 

                               Art. 15

              Modificazioni al decreto legislativo NIS

  1.  Al  decreto  legislativo  NIS,  sono  apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 2, lettera  a),  le  parole:  «strategia

nazionale di sicurezza cibernetica» sono sostituite  dalle  seguenti:

«strategia nazionale di cybersicurezza»;

    b) all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  le  parole:  «delle

autorita'  nazionali  competenti»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«dell'autorita'  nazionale  competente  NIS,   delle   autorita'   di

settore»;

    c)  all'articolo  3,  lettera  a),  le  parole   da:   «autorita'

competente NIS» a: «per settore,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«autorita' nazionale competente  NIS,  l'autorita'  nazionale  unica,

competente»;

    d) all'articolo 3, dopo la lettera a), e' inserita  la  seguente:

«a-bis) autorita' di settore, le autorita'  di  cui  all'articolo  7,

comma 1, lettere da a) a e)»;

    e) all'articolo 4, il comma 6 e' sostituito dal seguente:

      «6. L'elenco degli operatori di servizi essenziali identificati

ai sensi del comma 1 e' riesaminato e, se  del  caso,  aggiornato  su

base regolare, e almeno ogni due anni dopo il 9 maggio 2018,  con  le

seguenti modalita':

        a) le autorita'  di  settore,  in  relazione  ai  settori  di

competenza, propongono  all'autorita'  nazionale  competente  NIS  le

variazioni all'elenco degli operatori dei servizi essenziali, secondo

i criteri di cui ai commi 2 e 3;

        b) le proposte sono valutate  ((ed  eventualmente  integrate,

d'intesa con le  autorita'  di  settore,))  dall'autorita'  nazionale

competente  NIS  che,  con  propri   provvedimenti,   provvede   alle

variazioni  dell'elenco  degli  operatori  dei  servizi   essenziali,

dandone comunicazione, in relazione ai settori di  competenza,  anche

alle autorita' di settore.»;

    f)  all'articolo  6,  nella  rubrica,   le   parole:   «sicurezza

cibernetica» sono sostituite ((dalla seguente: «cybersicurezza»)); ai

commi 1, 2 e 3, le parole: «sicurezza  cibernetica»  sono  sostituite

dalla  seguente:  «cybersicurezza»;  al  comma  4,  le  parole:   «La

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri»  sono   sostituite   dalle

seguenti: «L'Agenzia per la cybersicurezza» e le  parole:  «sicurezza

cibernetica» sono sostituite ((dalla seguente: «cybersicurezza»));

    g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

      «Art. 7 (Autorita' nazionale competente  e  punto  di  contatto

unico). - 1. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale  e'  designata

quale autorita' nazionale competente NIS per i settori e sottosettori

di cui all'allegato II e per i servizi di cui all'allegato III.  Sono

designate quali autorita' di settore:

        a) il Ministero dello  sviluppo  economico,  per  il  settore

infrastrutture digitali, sottosettori IXP, DNS, TLD,  nonche'  per  i

servizi digitali;

        b)  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'

sostenibili,  per   il   settore   trasporti,   sottosettori   aereo,

ferroviario, per vie d'acqua e su strada;

        c) il Ministero dell'economia e delle finanze, per il settore

bancario e per il settore infrastrutture dei mercati  finanziari,  in

collaborazione con  le  autorita'  di  vigilanza  di  settore,  Banca

d'Italia e Consob, secondo modalita' di collaborazione e  di  scambio

di informazioni stabilite con decreto del  Ministro  dell'economia  e

delle finanze;

        d) il Ministero della salute, per l'attivita'  di  assistenza

sanitaria, come definita dall'articolo 3, comma 1,  lettera  a),  del

decreto legislativo 4 marzo 2014, n.  38,  prestata  dagli  operatori

dipendenti o incaricati dal medesimo Ministero o convenzionati con lo

stesso, e le Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,

direttamente   o   per   il   tramite   delle   Autorita'   sanitarie

territorialmente competenti, per le attivita' di assistenza sanitaria

prestata dagli operatori autorizzati e accreditati ((dalle  Regioni))

o dalle Province autonome negli  ambiti  territoriali  di  rispettiva

competenza;

        e) il Ministero della transizione ecologica  per  il  settore

energia, sottosettori energia elettrica, gas e petrolio;

        f) il Ministero della transizione ecologica e le Regioni e le

Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  direttamente  o  per  il

tramite delle Autorita' territorialmente  competenti,  in  merito  al

settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.

      2.  L'autorita'  nazionale  competente  NIS   e'   responsabile

dell'attuazione del presente decreto con riguardo ai settori  di  cui

all'allegato II e  ai  servizi  di  cui  all'allegato  III  e  vigila

sull'applicazione  del  presente   decreto   a   livello   nazionale,

esercitando altresi' le relative potesta' ispettive e sanzionatorie.

      3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' designata quale

punto di contatto unico in materia di  sicurezza  delle  reti  e  dei

sistemi informativi.

      4.  Il  punto  di  contatto  unico  svolge  una   funzione   di

collegamento   per   garantire   la   cooperazione   transfrontaliera

dell'autorita' nazionale competente NIS con le  autorita'  competenti

degli altri Stati membri, nonche' con il gruppo  di  cooperazione  di

cui all'articolo 10 e la rete di CSIRT di cui all'articolo 11.

      5.  Il  punto  di  contatto  unico  collabora  nel  gruppo   di

cooperazione  in  modo  effettivo,  efficiente   e   sicuro   con   i

rappresentanti designati dagli altri Stati.

      6. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,  in  qualita'  di

autorita' nazionale competente NIS e  di  punto  di  contatto  unico,

consulta,  conformemente  alla  normativa  vigente,  l'autorita'   di

contrasto ed il Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali  e

collabora con essi.

      7.  La  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   comunica

tempestivamente alla Commissione europea la designazione del punto di

contatto unico e quella dell'autorita' nazionale  competente  NIS,  i

relativi compiti e qualsiasi ulteriore  modifica.  Alle  designazioni

sono assicurate idonee forme di pubblicita'.

      8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.300.000

euro ((annui a decorrere  dall'anno))  2018,  si  provvede  ai  sensi

dell'articolo 22.»;

    h) all'articolo 8, comma 1, le parole da: «la Presidenza» a:  «la

sicurezza»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  ((«l'Agenzia  per  la

cybersicurezza)) nazionale»;

    i) l'articolo 9, comma 1, e' sostituito dal seguente:

      «1.  Le  autorita'  di  settore  collaborano  con   l'autorita'

nazionale competente NIS per l'adempimento degli obblighi di  cui  al

presente decreto. A tal fine e' istituito  presso  l'Agenzia  per  la

cybersicurezza ((nazionale un))  Comitato  tecnico  di  raccordo.  Il

Comitato e' presieduto dall'autorita' nazionale competente NIS ed  e'

composto dai rappresentanti delle amministrazioni statali individuate

quali autorita' di  settore  e  da  rappresentanti  delle  Regioni  e

Province autonome in numero non  superiore  a  due,  designati  dalle

Regioni e Province autonome in sede di Conferenza  permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento  e

di Bolzano. L'organizzazione del Comitato e' definita con decreto del

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Conferenza

unificata. Per la partecipazione al Comitato tecnico di raccordo  non

sono previsti gettoni di presenza, compensi o ((di spese)).»;

    l) all'articolo 12, comma 5, le parole da: «e,  per  conoscenza,»

a: «NIS,» sono soppresse;

    m) all'articolo 14, comma 4, le parole da: «e,  per  conoscenza,»

a: «NIS,» sono soppresse;

    n)  all'articolo  19,  comma  1,  le  parole:  «dalle   autorita'

competenti  NIS»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'autorita'

nazionale competente NIS»;

    o) all'articolo 19, il comma 2 e' abrogato;

    p)  all'articolo  20,  comma  1,  le  parole  da:  «Le  autorita'

competenti NIS» a: «sono competenti» sono sostituite da: «L'autorita'

nazionale competente NIS e' competente»;

    q) all'allegato I:

      1) al punto 1, dopo la lettera  d)  e'  aggiunta  la  seguente:

«d-bis) il CSIRT Italia  conforma  i  propri  servizi  e  la  propria

attivita' alle migliori pratiche internazionalmente  riconosciute  in

materia di prevenzione, gestione e  risposta  rispetto  a  eventi  di

natura cibernetica»;

      2) al punto 2, lettera c),  dopo  la  parola:  «standardizzate»

sono  inserite  le  seguenti:  «,  secondo   le   migliori   pratiche

internazionalmente riconosciute,».

  2. Nel decreto legislativo NIS:

    a)  ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,

ovunque  ricorra,  deve  intendersi  riferito  all'Agenzia   per   la

cybersicurezza nazionale, fatta eccezione per le disposizioni di  cui

all'articolo  7,  comma  1,  lettera   a),   del   medesimo   decreto

legislativo, ((come sostituito dal comma 1, lettera g), del  presente

articolo;))

    b) ogni riferimento al  DIS,  ovunque  ricorra,  deve  intendersi

riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    c)  ogni  riferimento  alle  autorita'  competenti  NIS,  ovunque

ricorra, deve intendersi riferito all'autorita' nazionale  competente

NIS, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'articolo 5, comma

1, del medesimo decreto legislativo, ((come modificato dalla  lettera

d) del presente comma;))

    d) all'articolo 5, comma 1,  alinea,  le  parole:  «le  autorita'

competenti  NIS»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «l'autorita'

nazionale competente NIS e le autorita' di settore»;

    e) agli articoli 6 e 12, le parole:  «Comitato  interministeriale

per la sicurezza  della  Repubblica  (CISR)»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «Comitato interministeriale per la cybersicurezza (CIC)».

 

                               Art. 16

                         Altre modificazioni

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, della ((legge  3  agosto  2007,  n.

124)), dopo le  parole:  «della  presente  legge»  sono  aggiunte  le

seguenti: «e in materia di cybersicurezza».

  2. All'articolo 38 della legge n. 124 del 2007, il comma  1-bis  e'

abrogato ((a decorrere dal 1° gennaio 2023.))

  3. La denominazione: «CSIRT Italia» sostituisce, ad ogni effetto  e

ovunque presente in provvedimenti  legislativi  e  regolamentari,  la

denominazione: «CSIRT Italiano».

  4.   Nel   decreto-legge    perimetro    le    parole:    «Comitato

interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)» e «CISR»,

ovunque ricorrano, sono rispettivamente  sostituite  dalle  seguenti:

«Comitato interministeriale per la  cybersicurezza  (CIC)»  e  «CIC»,

fatta eccezione  per  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  5  del

medesimo decreto-legge.

  5. Nel decreto-legge perimetro  ogni  riferimento  al  Dipartimento

delle informazioni per la sicurezza, o al DIS, ovunque ricorra, e' da

intendersi riferito  all'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,

((fatta eccezione per  le  disposizioni  dell'articolo  1,  commi  2,

lettera b), e 2-ter, del medesimo decreto-legge perimetro,))  e  ogni

riferimento al Nucleo per la sicurezza cibernetica e'  da  intendersi

riferito al Nucleo per la cybersicurezza.

  6. Nel decreto-legge perimetro:

    a) ogni riferimento al Ministero dello sviluppo economico e  alla

Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  ovunque  ricorra,  e'  da

intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    b) all'articolo 1, comma 8, lettera a), le parole  da:  «definite

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri» a: «decreto  legislativo

18 maggio 2018, n. 65»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «definite

dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

    c) all'articolo 1, comma 8, lettera b), le parole: «all'autorita'

competente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «autorita'  nazionale

competente NIS».

  7. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la

cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,

ogni riferimento al CISR e al  DIS  deve  intendersi  rispettivamente

riferito al CIC e all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

  8. Nei provvedimenti di natura regolamentare  e  amministrativa  la

cui adozione e' prevista dall'articolo 1 del decreto-legge perimetro,

ogni  riferimento  al  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  alla

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per

la innovazione tecnologica e la  digitalizzazione,  ovunque  ricorra,

deve intendersi riferito all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,

fatta eccezione per le  disposizioni  ((di  cui  all'articolo  3  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,  n.

131.))

  9.  Al  decreto-legge  perimetro   sono   apportate   le   seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 1, comma 6, lettera a), dopo il primo periodo  e'

inserito  il  seguente:  «L'obbligo  di  comunicazione  di  cui  alla

presente lettera  e'  efficace  a  decorrere  dal  trentesimo  giorno

successivo  alla  pubblicazione  nella   Gazzetta   Ufficiale   della

Repubblica italiana del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri che, sentita  l'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale,

attesta l'operativita' del CVCN e comunque dal 30giugno 2022.»;

    ((a-bis)  all'articolo  1,  comma  7,  lettera  c),  le   parole:

«dell'organismo tecnico di supporto al CISR»  sono  sostituite  dalle

seguenti: «del Tavolo interministeriale di  cui  all'articolo  6  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 2020,  n.

131»;

    a-ter) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla

seguente:

      « b) sono definiti, sulla base di un'analisi del rischio  e  di

un criterio di gradualita' che tenga  conto  delle  specificita'  dei

diversi settori di attivita', i criteri con i quali i soggetti di cui

al comma 2-bis predispongono e aggiornano con cadenza almeno  annuale

un  elenco  delle  reti,  dei  sistemi  informativi  e  dei   servizi

informatici di cui al comma 1, di rispettiva pertinenza,  comprensivo

della relativa architettura e componentistica,  fermo  restando  che,

per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici  attinenti

alla gestione delle  informazioni  classificate,  si  applica  quanto

previsto dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma  3,

lettera l), della legge 3 agosto 2007, n.  124;  all'elaborazione  di

tali criteri provvede, adottando opportuni moduli  organizzativi,  il

Tavolo interministeriale di cui all'articolo 6 del regolamento di cui

al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio  2020,

n. 131; entro sei mesi dalla data della comunicazione,  prevista  dal

comma 2-bis, a ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco di  cui  al

medesimo comma, i soggetti pubblici e quelli di cui  all'articolo  29

del  codice  dell'amministrazione  digitale,  di   cui   al   decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' quelli privati,  di  cui  al

citato comma 2-bis,  trasmettono  tali  elenchi  all'Agenzia  per  la

cybersicurezza nazionale, anche  per  le  attivita'  di  prevenzione,

preparazione e gestione di crisi cibernetiche affidate al Nucleo  per

la  cybersicurezza;  il  Dipartimento  delle  informazioni   per   la

sicurezza,  l'Agenzia  informazioni  e  sicurezza  esterna  (AISE)  e

l'Agenzia  informazioni  e   sicurezza   interna   (AISI)   ai   fini

dell'esercizio delle funzioni istituzionali previste  dagli  articoli

1, comma 3-bis, 4, 6 e  7  della  legge  n.  124  del  2007,  nonche'

l'organo del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,  accedono  a  tali

elenchi per il tramite della piattaforma digitale di cui all'articolo

9, comma 1, del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri n. 131 del 2020, costituita  presso  l'Agenzia

per la cybersicurezza nazionale »;

    a-quater) all'articolo 1, dopo il  comma  2-bis  e'  inserito  il

seguente:

      «2-ter. Gli elenchi dei soggetti di cui  alla  lettera  a)  del

comma 2 del presente articolo sono trasmessi  al  Dipartimento  delle

informazioni per la sicurezza, che provvede anche a favore  dell'AISE

e dell'AISI  ai  fini  dell'esercizio  delle  funzioni  istituzionali

previste dagli articoli 1, comma 3-bis, 4, 6 e 7 della legge 3 agosto

2007, n. 124»;))

    b) all'articolo 3, il comma 2 e' abrogato;

    c) a decorrere dalla data in cui diviene  efficace  l'obbligo  di

comunicazione disciplinato dalla lettera a), all'articolo 3:

      1) il comma 1 e' sostituito dal  seguente:  «1.I  soggetti  che

intendono procedere all'acquisizione, a qualsiasi  titolo,  di  beni,

servizi  e  componenti  di  cui  all'articolo  1-bis,  comma  2,  del

decreto-legge 15 marzo 2012,  n.21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono obbligati  ad  effettuare  la

comunicazione di cui all'articolo 1, comma  6,  lettera  a),  per  lo

svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del CVCN sulla base

delle procedure, modalita' e  termini  previsti  dal  regolamento  di

attuazione. Ai fornitori ((dei predetti)) beni, servizi e  componenti

si applica l'articolo 1, comma 6, lettera b).»;

      2) il comma 3 e' abrogato;

  10. A decorrere dalla data in cui  diviene  efficace  l'obbligo  di

comunicazione disciplinato dal comma 9, lettera a), al  decreto-legge

15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla  legge  11

maggio 2012, n. 56, il comma 3-bis dell'articolo 1-bis e'  sostituito

dal seguente: «3-bis. Entro dieci  giorni  dalla  conclusione  di  un

contratto o accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito,  a

qualsiasi titolo, i beni  o  i  servizi  di  cui  allo  stesso  comma

notifica alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  un'informativa

completa, contenente anche la comunicazione del Centro di valutazione

e  certificazione  nazionale   (CVCN),   relativa   all'esito   della

valutazione e alle eventuali  prescrizioni,  in  modo  da  consentire

l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o   l'imposizione   di

specifiche prescrizioni o condizioni. Qualora il contratto sia  stato

stipulato antecedentemente alla  conclusione  dei  test  imposti  dal

CVCN, il termine di cui al primo periodo decorre dalla  comunicazione

di esito positivo della valutazione effettuata dal CVCN. Entro trenta

giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche

prescrizioni o condizioni. I poteri speciali  sono  esercitati  nella

forma  dell'imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o   condizioni

ogniqualvolta cio' sia sufficiente  ad  assicurare  la  tutela  degli

interessi  essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza  nazionale.

Decorsi i predetti  termini,  i  poteri  speciali  si  intendono  non

esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere  informazioni

all'acquirente, tale termine e' sospeso, per una sola volta, fino  al

ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il

termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare

richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta

giorni e' sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle

informazioni richieste, che sono  rese  entro  il  termine  di  venti

giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste  istruttorie  a

soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i  termini.  In

caso di incompletezza della notifica, il  termine  di  trenta  giorni

previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle

informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo restando quanto

previsto in materia di sanzioni al presente comma, nel  caso  in  cui

l'impresa notificante abbia iniziato  l'esecuzione  del  contratto  o

dell'accordo oggetto della notifica prima che sia decorso il  termine

per  l'esercizio  dei  poteri  speciali,  ovvero  abbia  eseguito  il

contratto o accordo in violazione del decreto di esercizio dei poteri

speciali, il Governo puo' ingiungere all'impresa  di  ripristinare  a

proprie spese la situazione anteriore. Salvo che il fatto costituisca

reato, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al

presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel  provvedimento

di  esercizio  dei  poteri  speciali  e'   soggetto   alla   sanzione

amministrativa pecuniaria ((del pagamento di una somma)) fino al  150

per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore  al  25

per cento del medesimo valore. Nei casi di violazione degli  obblighi

di notifica di cui al  presente  articolo,  anche  in  assenza  della

notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri  puo'  avviare  il

procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali.  A

tale scopo, trovano applicazione i termini  e  le  norme  procedurali

previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni  di  cui  al

presente  comma  decorre  dalla  conclusione  del   procedimento   di

accertamento della violazione dell'obbligo di notifica».

  11.  All'articolo  ((135,  comma  1,  del   Codice   del   processo

amministrativo, di cui all'allegato  1  al  decreto  legislativo))  2

luglio 2010, n. 104, dopo la lettera h),  e'  aggiunta  la  seguente:

«h-bis)  le  controversie   aventi   ad   oggetto   i   provvedimenti

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;» ((e alla lettera o) le

parole: «e dell'AISE» sono sostituite dalle seguenti: «, dell'AISE  e

dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale».))

  12. Alla legge 22 aprile 2021, n. 53, sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a)  all'articolo  4,  comma  1,  lettera  b),  dopo  le   parole:

«Ministero dello sviluppo economico» sono aggiunte  le  seguenti:  «e

l'Agenzia perla cybersicurezza nazionale»;

    b) all'articolo 18, ogni riferimento al Ministero dello  sviluppo

economico, ovunque ricorra, deve intendersi riferito all'Agenzia  per

la cybersicurezza nazionale.

  13. All'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, le parole: «L'AgID»  sono  sostituite  dalle  seguenti:

«L'Agenzia  per  la  cybersicurezza  nazionale»  ((e  sono  aggiunte,

infine, le seguenti parole: «nonche' le modalita' del procedimento di

qualificazione dei servizi cluod per la pubblica amministrazione».))

  14. Al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,  sono  apportate

le seguenti modificazioni:

    a) agli articoli 16-bis e 16-ter, ogni riferimento  al  Ministero

dello sviluppo economico, ovunque ricorra, deve  intendersi  riferito

all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;

    b) all'articolo 16-ter,  comma  1,  le  parole:  «Ministro  dello

sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti:  «Presidente  del

Consiglio dei ministri»;

    c) all'articolo 16-ter, comma 2, lettera b),  le  parole:  «,  in

collaborazione con gli Ispettorati territoriali del  Ministero  dello

sviluppo economico,» sono soppresse.

 

                               Art. 17

                  Disposizioni transitorie e finali

  1. Per lo svolgimento delle  funzioni  ispettive,  di  accertamento

delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni, di cui all'articolo

7, l'Agenzia puo' provvedere, oltre che con  proprio  personale,  con

l'ausilio dell'organo centrale  del  Ministero  dell'interno  per  la

sicurezza e per la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di

cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

  2. Per lo svolgimento delle funzioni relative all'attuazione  e  al

controllo dell'esecuzione dei  provvedimenti  assunti  da  parte  del

Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'articolo  5  del

decreto-legge perimetro, l'Agenzia provvede con l'ausilio dell'organo

centrale del  Ministero  dell'interno  per  la  sicurezza  e  per  la

regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di  cui  all'articolo

7-bis del decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155.

  3. Il personale  dell'Agenzia,  nello  svolgimento  delle  funzioni

ispettive, di accertamento delle violazioni e  di  irrogazione  delle

sanzioni, di cui all'articolo  7,  nonche'  delle  funzioni  relative

all'attuazione  e  al  controllo  dell'esecuzione  dei  provvedimenti

assunti da parte del Presidente del Consiglio dei ministri  ai  sensi

dell'articolo 5 del decreto-legge perimetro, riveste la qualifica  di

pubblico ufficiale.

  4.  Il  personale  dell'Agenzia  addetto  al  CSIRT  Italia,  nello

svolgimento delle proprie funzioni, riveste la qualifica di  pubblico

ufficiale. La trasmissione delle notifiche di incidente ricevute  dal

CSIRT Italia all'organo centrale del Ministero  dell'interno  per  la

sicurezza e per la regolarita' dei servizi  di  telecomunicazione  di

cui all'articolo 7-bis del decreto-legge  27  luglio  2005,  n.  144,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,  n.  155,

costituisce adempimento dell'obbligo  di  cui  all'articolo  331  del

codice di procedura penale.

  5. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,

da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto,  sono  definiti  i

termini e le modalita':

    a) per assicurare la prima  operativita'  dell'Agenzia,  mediante

l'individuazione di appositi spazi,  in  via  transitoria  e  per  un

massimo  di  ventiquattro  mesi,  secondo  opportune  intese  con  le

amministrazioni interessate, per l'attuazione delle disposizioni  del

presente decreto;

    b) mediante opportune intese con le amministrazioni  interessate,

((nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione  e

il funzionamento,))  per  il  trasferimento  delle  funzioni  di  cui

all'articolo 7, nonche' per il trasferimento dei beni  strumentali  e

della documentazione, anche di natura classificata, per  l'attuazione

delle disposizioni del presente decreto e la corrispondente riduzione

di risorse  finanziarie  ed  umane  da  parte  delle  amministrazioni

cedenti.

  ((5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o  nei

decreti di cui al comma 5, lettera  b),  la  gestione  delle  risorse

finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa  la  gestione

dei residui passivi e perenti, e'  esercitata  dalle  amministrazioni

cedenti. A decorrere dalla medesima  data  sono  trasferiti  in  capo

all'Agenzia i rapporti  giuridici  attivi  e  passivi  relativi  alle

funzioni trasferite.))

  6. In relazione al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo

7, comma 1, lettera m), dall'AgID all'Agenzia, i decreti  di  cui  al

comma 5 definiscono, altresi', i raccordi tra le due amministrazioni,

per le funzioni che restano di  competenza  ((dell'AgID.  Nelle  more

dell'adozione dei decreti di cui al comma 5, il  regolamento  di  cui

all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre  2012,

n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,

n. 221, e' adottato dall'AgID, d'intesa con la  competente  struttura

della Presidenza del Consiglio dei ministri.))

  7. ((Al fine di assicurare la prima operativita'  dell'Agenzia,  il

direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di

cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume  e  liquida  gli

impegni di spesa che saranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle

risorse destinate all'Agenzia. A tale fine e' istituito  un  apposito

capitolo nel bilancio del DIS.)) Entro  90  giorni  dall'approvazione

dei regolamenti di cui all'articolo 11, ((commi 3 e 4, il  Presidente

del Consiglio dei ministri da' informazione al  COPASIR  delle  spese

effettuate ai sensi del presente comma.

  8. Al fine di assicurare la prima operativita' dell'Agenzia,  dalla

data della nomina del direttore generale dell'Agenzia  e  nel  limite

del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui

all'articolo 12, comma 4:

    a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito

delle attivita' relative allo svolgimento delle funzioni  oggetto  di

trasferimento, con modalita'  da  definire  mediante  intese  con  lo

stesso Dipartimento;

    b)  l'Agenzia  si  avvale,  altresi',  di  unita'  di   personale

appartenenti al Ministero dello sviluppo economico,  all'Agenzia  per

l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad  autorita'

indipendenti, per un periodo massimo di  sei  mesi,  prorogabile  una

sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione

dell'Agenzia  stessa  su  specifica  richiesta  e  secondo  modalita'

individuate mediante intese  con  le  rispettive  amministrazioni  di

appartenenza.

  8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma  8  restano  a

carico dell'amministrazione di appartenenza.))

  9. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, prevede apposite

modalita' selettive per l'inquadramento, nella misura massima del  50

per cento della dotazione organica complessiva, del personale di  cui

al  comma  8  ((del  presente  articolo))  e  del  personale  di  cui

all'articolo 12, comma 2, lettera  b),  ove  gia'  appartenente  alla

pubblica  amministrazione,  nel  contingente  di  personale   addetto

all'Agenzia di cui al medesimo articolo 12, che tengano  conto  delle

mansioni svolte e degli incarichi ricoperti  durante  il  periodo  di

servizio presso l'Agenzia, nonche' delle competenze possedute  e  dei

requisiti  di  professionalita'  ed  esperienza  richiesti   per   le

specifiche posizioni. ((Il personale di cui al comma 8,  lettera  a),

e' inquadrato, a decorrere dal 1°  gennaio  2022  nel  ruolo  di  cui

all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le  modalita'  definite

dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1.)) Gli  inquadramenti

conseguenti alle  procedure  selettive  di  cui  al  presente  comma,

relative al personale di cui al comma 8, lettera b),  decorrono  allo

scadere dei sei mesi o della relativa proroga e, comunque, non  oltre

il 30 giugno 2022.

  10. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,

ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio  decreto

30 ottobre 1933, n. 1611.

  ((10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto:

    a) la prima  relazione  di  cui  all'articolo  14,  comma  1,  e'

trasmessa entro il 30 novembre 2022;

    b) entro il 31 ottobre 2022,  il  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri trasmette alle Camere una  relazione  che  da'  conto  dello

stato di attuazione, al 30 settembre 2022, delle disposizioni di  cui

al presente decreto, anche al fine di formulare eventuali proposte in

materia.

  10-ter. I pareri  delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia e per  i  profili  finanziari  e  del  COPASIR  previsti  dal

presente decreto sono resi entro il termine di  trenta  giorni  dalla

trasmissione dei relativi schemi di  decreto,  decorso  il  quale  il

Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  comunque   procedere

all'adozione dei relativi provvedimenti.))

 

                               Art. 18

                      Disposizioni finanziarie

  1. Per l'attuazione degli articoli da 5 a  7  e'  istituito,  nello

stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze,  un

apposito capitolo con una dotazione di 2.000.000 di euro  per  l'anno

2021, 41.000.000 di euro per l'anno  2022,  70.000.000  di  euro  per

l'anno 2023, 84.000.000 di euro per l'anno 2024, 100.000.000 di  euro

per l'anno 2025,110.000.000 di euro per l'anno 2026 e 122.000.000  di

euro annui a decorrere dall'anno 2027.

  2.  Agli  oneri  di  cui  al  comma   1,   si   provvede   mediante

((corrispondente)) riduzione ((del Fondo))  di  cui  all'articolo  1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3.  Le  risorse  iscritte   sui   bilanci   delle   amministrazioni

interessate, correlate alle funzioni ridefinite ai sensi del presente

decreto a decorrere ((dall'inizio del funzionamento)) dell'Agenzia di

cui all'articolo 5, sono  accertate,  anche  in  conto  residui,  con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i

Ministri responsabili, e portate  ad  incremento  del  Fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre  2014,  n.  190,

anche mediante versamento all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e

successiva riassegnazione ((alla spesa.))

  4. I proventi  di  cui  all'articolo  11,  comma  2,  sono  versati

all'entrata del bilancio  dello  Stato,  per  essere  riassegnati  al

capitolo di cui al comma 1 ((del presente articolo.))

  5.  Ai  fini  dell'immediata  attuazione  delle  disposizioni   del

presente  decreto  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, anche in conto residui,

le occorrenti variazioni di bilancio.

 

                               Art. 19

                          Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome