D.L. “Aiuti-ter”: le misure su crisi energetica, ambiente e Pnrr nella legge di conversione

D.L. Aiuti-ter
Previste anche disposizioni in materia di prevenzione degli incendi, economia circolare e gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio

D.L. "Aiuti-ter": le misure su crisi energetica e Pnrr nella legge di conversione 17 novembre 2022, n. 175. In particolare, le disposizioni riguardano:

  • misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti per industrie, agricoltura e pesca, enti locali, trasporto pubblico locale e regionale, associazioni e società sportive dilettantistiche, enti del terzo settore, sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura, scuole paritarie, istituti di patronato
  • la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;
  • il rifinanziamento del fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti;
  • le procedure di prevenzione degli incendi;
  • l'economia circolare e il  rafforzamento delle attività di vigilanza e controllo dei  sistemi  di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
  • la ricarica dei veicoli elettrici;
  • ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

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Di seguito il testo coordinato del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 con la legge di conversione 17 novembre 2022, n.  175.

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Testo coordinato del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 

Testo del decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144  (in  Gazzetta
Ufficiale  -  Serie  generale  -  n.  223  del  23  settembre  2022),
coordinato con la legge di conversione 17 novembre 2022, n.  175  (in
questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag.  1),  recante:  «Ulteriori
misure  urgenti  in  materia  di   politica   energetica   nazionale,
produttivita' delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).». (22A06657) 

 

Vigente al: 17-11-2022

 

(Gazzetta Ufficiale del 17 novembre 2022, n.269)

 

 

Capo I
Misure in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti

 

(omissis)

 

      Art. 1 

Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore

  delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale 

1. Alle imprese a forte consumo di  energia  elettrica  di  cui  al

decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della

cui adozione e' stata data  comunicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale

della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,  i  cui  costi

per kWh della componente  energia  elettrica,  calcolati  sulla  base

della media del terzo trimestre 2022 ed  al  netto  delle  imposte  e

degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh

superiore al 30 per cento  relativo  al  medesimo  periodo  dell'anno

2019, anche tenuto conto  di  eventuali  contratti  di  fornitura  di

durata  stipulati  dall'impresa,  e'   riconosciuto   un   contributo

straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti,

sotto forma di credito di imposta, pari al 40 per cento  delle  spese

sostenute per la componente energetica acquistata  ed  effettivamente

utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022. Il credito di imposta

e' riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica

prodotta dalle imprese  di  cui  al  primo  periodo  e  dalle  stesse

autoconsumata nei mesi di  ottobre  e  novembre  2022.  In  tal  caso

l'incremento del costo  per  kWh  di  energia  elettrica  prodotta  e

autoconsumata e' calcolato con riferimento alla variazione del prezzo

unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati  dall'impresa  per

la produzione della  medesima  energia  elettrica  e  il  credito  di

imposta  e'  determinato  con  riguardo   al   prezzo   convenzionale

dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e

novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

2. Alle imprese a forte consumo di gas naturale e' riconosciuto,  a

parziale compensazione dei maggiori oneri  sostenuti  per  l'acquisto

del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito

di imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022,  per

usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di

riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo

trimestre   2022,   dei   prezzi   di   riferimento    del    Mercato

Infragiornaliero  (MI-GAS)  pubblicati  dal   Gestore   dei   mercati

energetici (GME), abbia subito un  incremento  superiore  al  30  per

cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo  trimestre

dell'anno 2019. Ai fini  del  presente  comma,  e'  impresa  a  forte

consumo di gas naturale quella che opera in uno dei  settori  di  cui

all'allegato 1 al decreto del Ministro della transizione ecologica 21

dicembre 2021, n. 541, della cui adozione e' stata data comunicazione

nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  5  dell'8

gennaio 2022, e ha consumato, nel primo  trimestre  solare  dell'anno

2022,  un  quantitativo  di  gas  naturale  per  usi  energetici  non

inferiore al 25  per  cento  del  volume  di  gas  naturale  indicato

all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, al netto  dei  consumi

di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

3. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza

disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a  forte

consumo di energia elettrica di cui al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione e' stata data

comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.

300 del 27 dicembre 2017, e' riconosciuto, a  parziale  compensazione

dei maggiori oneri  effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  della

componente energia,  un  contributo  straordinario,  sotto  forma  di

credito di imposta, pari al 30 per cento della  spesa  sostenuta  per

l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei

mesi di ottobre e novembre  2022,  comprovato  mediante  le  relative

fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa,  calcolato  sulla

base della media riferita al terzo trimestre  2022,  al  netto  delle

imposte e degli eventuali sussidi, abbia  subito  un  incremento  del

costo per kWh superiore al 30 per  cento  del  corrispondente  prezzo

medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

4. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di  gas  naturale

di cui  all'articolo  5  del  decreto-legge  1°  marzo  2022  n.  17,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'

riconosciuto,   a   parziale   compensazione   dei   maggiori   oneri

effettivamente  sostenuti  per  l'acquisto  del  gas   naturale,   un

contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari  al

40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del  medesimo  gas,

consumato nei mesi di ottobre e novembre  2022,  per  usi  energetici

diversi dagli usi termoelettrici, qualora il  prezzo  di  riferimento

del gas naturale, calcolato come media, riferita al  terzo  trimestre

2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS)

pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito  un

incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo  medio

riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

5. Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma

di  credito  d'imposta,  di  cui  ai  commi  3  e  4,  ove  l'impresa

destinataria  del  contributo  si  rifornisca,  nel  terzo  trimestre

dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre  e  novembre  2022,  di  energia

elettrica o  di  gas  naturale  dallo  stesso  venditore  da  cui  si

riforniva nel terzo trimestre dell'anno  2019,  il  venditore,  entro

sessanta giorni dalla scadenza del periodo per  il  quale  spetta  il

credito d'imposta, invia al proprio cliente, su  sua  richiesta,  una

comunicazione nella quale sono riportati il  calcolo  dell'incremento

di costo  della  componente  energetica  e  l'ammontare  del  credito

d'imposta  spettante  per  i  mesi  di  ottobre  e   novembre   2022.

L'Autorita' di regolazione per  energia,  reti  e  ambiente  (ARERA),

entro dieci giorni dalla data di entrata in  vigore  della  legge  di

conversione  del  presente  decreto,  definisce  il  contenuto  della

predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata  ottemperanza

da parte del venditore.

6. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4  sono  utilizzabili

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. I crediti  d'imposta  non  concorrono  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti  d'imposta  sono

cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

7. I crediti d'imposta di cui ai commi da 1 a 4 sono cedibili, solo

per intero, dalle imprese beneficiarie ad  altri  soggetti,  compresi

gli istituti di credito e gli altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  dei  crediti  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto ai crediti d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n.  241  del  1997.  I

crediti d'imposta  sono  usufruiti  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con  le  quali  sarebbero  stati  utilizzati  dal  soggetto

cedente e comunque entro la medesima  data  del  31  marzo  2023.  Le

modalita' attuative delle disposizioni relative alla cessione e  alla

tracciabilita'  dei  crediti  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,

comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge n. 34 del 2020.

8. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai

commi da 1 a 4 e 11, a pena di decadenza dal diritto  alla  fruizione

del credito non ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia  delle  entrate

un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione

della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia

delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto.

9. Agli oneri di  cui  al  presente  articolo,  valutati  in  8.586

milioni di euro per l'anno 2022 e 1.000 milioni di  euro  per  l'anno

2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 9.586 milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

10.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  effettua   il

monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto previsto dall'  articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

11. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022,  n.  115,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, primo periodo, le parole «31 dicembre  2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

b) al comma 7, quinto periodo, le parole «31 dicembre 2022»  sono

sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

 

           Art. 2 

Estensione del credito di imposta per l'acquisto  di  carburanti  per

  l'esercizio dell'attivita' agricola e della pesca 

1.  Al  fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dal

perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo  del  gasolio  e  della

benzina, alle imprese esercenti attivita' agricola e  della  pesca  e

alle imprese esercenti l'attivita' agromeccanica  di  cui  al  codice

ATECO 1.61 e' riconosciuto, a  parziale  compensazione  dei  maggiori

oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di  gasolio  e  benzina

per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio  delle  predette

attivita', un contributo straordinario, sotto  forma  di  credito  di

imposta, pari al 20 per cento della spesa  sostenuta  per  l'acquisto

del carburante effettuato nel quarto trimestre solare dell'anno 2022,

comprovato  mediante  le  relative  fatture  d'acquisto,   al   netto

dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il contributo di cui al comma 1 e', altresi', riconosciuto  alle

imprese esercenti attivita' agricola e della pesca in relazione  alla

spesa sostenuta  nel  quarto  trimestre  solare  dell'anno  2022  per

l'acquisto  del  gasolio  e   della   benzina   utilizzati   per   il

riscaldamento  delle  serre  e  dei  fabbricati  produttivi   adibiti

all'allevamento degli animali.

3. Il credito d'imposta di cui ai  commi  1  e  2  e'  utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31  marzo  2023.

Non si applicano i limiti di cui  all'articolo  1,  comma  53,  della

legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della  legge

23 dicembre 2000, n. 388. Il  credito  d'imposta  non  concorre  alla

formazione  del  reddito  d'impresa   ne'   della   base   imponibile

dell'imposta regionale sulle attivita' produttive  e  non  rileva  ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,  del  testo

unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del  Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il  credito  d'imposta  e'

cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto  i  medesimi

costi, a condizione che tale cumulo, tenuto  conto  anche  della  non

concorrenza alla formazione  del  reddito  e  della  base  imponibile

dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non  porti  al

superamento del costo sostenuto.

4. Il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 e' cedibile, solo per

intero, dalle imprese beneficiarie ad altri  soggetti,  compresi  gli

istituti di  credito  e  gli  altri  intermediari  finanziari,  senza

facolta' di successiva cessione, fatta salva la possibilita'  di  due

ulteriori  cessioni  solo  se  effettuate  a  favore  di   banche   e

intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo  106

del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui

al  decreto  legislativo  1°  settembre  1993,   n.   385,   societa'

appartenenti  a  un  gruppo  bancario  iscritto   all'albo   di   cui

all'articolo 64 del predetto  testo  unico  delle  leggi  in  materia

bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate  ad

operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di

cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,  ferma  restando

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis,  comma

4,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per  ogni  cessione

intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I

contratti di cessione conclusi in violazione del primo  periodo  sono

nulli.  In  caso  di  cessione  del  credito  d'imposta,  le  imprese

beneficiarie richiedono il visto di  conformita'  dei  dati  relativi

alla documentazione che attesta la sussistenza  dei  presupposti  che

danno diritto al credito d'imposta di cui al  presente  articolo.  Il

visto di conformita' e' rilasciato  ai  sensi  dell'articolo  35  del

decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.  241,  dai  soggetti  indicati

all'articolo 3, comma 3, lettere a) e  b),  del  regolamento  recante

modalita' per la  presentazione  delle  dichiarazioni  relative  alle

imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive

e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto  del  Presidente

della  Repubblica  22  luglio  1998,  n.  322,  e  dai   responsabili

dell'assistenza fiscale dei centri costituiti  dai  soggetti  di  cui

all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241  del  1997.  Il

credito  d'imposta  e'  utilizzato  dal  cessionario  con  le  stesse

modalita' con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto  cedente

e comunque entro la medesima data del 31  marzo  2023.  Le  modalita'

attuative  delle  disposizioni  relative   alla   cessione   e   alla

tracciabilita'  del  credito  d'imposta,  da   effettuarsi   in   via

telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo  3,

comma 3, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono  definite  con  provvedimento

del  direttore  dell'Agenzia   delle   entrate.   Si   applicano   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  122-bis,  nonche',   in   quanto

compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi  da  4  a  6,  del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

5. Entro il 16 febbraio 2023 i beneficiari del credito  di  cui  ai

commi 1 e 2, a pena di  decadenza  dal  diritto  alla  fruizione  del

credito  non  ancora  fruito,  inviano  all'Agenzia   delle   entrate

un'apposita   comunicazione   sull'importo   del   credito   maturato

nell'esercizio 2022. Il contenuto e  le  modalita'  di  presentazione

della comunicazione  sono  definiti  con  provvedimento  dell'Agenzia

delle entrate da emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata

in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel  rispetto

della normativa europea in materia di aiuti  di  Stato.  Ai  relativi

adempimenti europei provvede il Ministero  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati  in  183,77

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

43.

8.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   effettua   il

monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente

articolo, ai fini di quanto  previsto  dall'articolo  17,  comma  13,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

    Art. 3 

               Misure a supporto delle imprese colpite 

                dall'aumento dei prezzi dell'energia 

1. Al fine di supportare ulteriormente la liquidita' delle  imprese

nel  contesto  dell'emergenza  energetica,  assicurando  le  migliori

condizioni  del  mercato  dei  finanziamenti  bancari  concessi  alle

imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il  pagamento  delle

fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre

e dicembre 2022, le garanzie prestate dalla societa' SACE S.p.A.,  ai

sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

sono concesse, a titolo gratuito, nel rispetto  delle  previsioni  in

materia di regime  «de  minimis»  di  cui  alla  comunicazione  della

Commissione europea 2022/C 131 I/01,  recante  Quadro  temporaneo  di

crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito

dell'aggressione della  Russia  contro  l'Ucraina,  e  ai  pertinenti

regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria,  nei  casi  in

cui  il  tasso  di  interesse  applicato  alla  quota  garantita  del

finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia,  il

rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari

o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo  restando

che il costo del finanziamento dovra' essere limitato al recupero dei

costi e essere inferiore al costo che  sarebbe  stato  richiesto  dal

soggetto o dai soggetti  eroganti  per  operazioni  con  le  medesime

caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato

dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti.  Ai  fini

dell'accesso gratuito alla garanzia,  i  soggetti  finanziatori  sono

tenuti ad indicare, in sede di richiesta  nonche'  nel  contratto  di

finanziamento stipulato, le condizioni economiche di  maggior  favore

applicate ai beneficiari.

2.  Nel  rispetto  delle  pertinenti   previsioni   di   cui   alla

comunicazione della Commissione  europea  2022/C  131  I/01,  recante

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina, al  fine  di  contenere  gli  effetti  economici  negativi

derivanti dall'aumento dei prezzi delle  forniture  energetiche,  con

riferimento alle misure temporanee per il  sostegno  alla  liquidita'

delle imprese tramite garanzie prestate dalla societa'  SACE  S.p.A.,

l'ammontare garantito del  finanziamento,  di  cui  all'articolo  15,

comma 5, del decreto-legge 17 maggio 2022,  n.  50,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, puo' essere elevato

fino a coprire il fabbisogno di liquidita' per i successivi  12  mesi

per le piccole e medie imprese e per  i  successivi  6  mesi  per  le

grandi imprese, in ogni caso entro un  importo  non  superiore  a  25

milioni di euro, a condizione che il beneficiario sia  classificabile

come impresa a forte consumo di energia, ai sensi  dell'articolo  17,

paragrafo 1, lettera  a),  della  direttiva  2003/96/CE  e  che  tale

fabbisogno sia attestato mediante  apposita  autocertificazione  resa

dal  beneficiario  ai  sensi  del  testo  unico  delle   disposizioni

legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28

dicembre, 2000, n. 445.

3.  Con  riferimento  alle  misure  temporanee  di  sostegno   alla

liquidita' delle piccole e medie imprese, la garanzia  del  Fondo  di

cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della  legge  23  dicembre

1996, n. 662, su finanziamenti individuali successivi  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto e  destinati  a  finalita'  di

copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle  fatture,  per

consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre  e  dicembre

2022,  puo'  essere  concessa,  a  titolo  gratuito,  laddove   siano

rispettate le condizioni di cui al comma 1, e  nella  misura  massima

dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore

di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente  dalla  fascia  di

appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla  parte  IX,

lettera A, delle  condizioni  di  ammissibilita'  e  disposizioni  di

carattere  generale  per  l'amministrazione  del  Fondo  di  garanzia

allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio

2019.

4.  All'articolo  8  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma  3  le  parole:  «che  presentano  un  fatturato  non

superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre  2021»  sono

soppresse;

b) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis  La  garanzia  di  cui  al  comma  3  puo'  altresi'  essere

rilasciata dalla societa' SACE S.p.A. a titolo gratuito, nel rispetto

delle previsioni in materia  di  regime  "de  minimis"  di  cui  alla

comunicazione della Commissione  europea  2022/C  131  I/01,  recante

Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di  Stato  a  sostegno

dell'economia  a  seguito  dell'aggressione   della   Russia   contro

l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per

categoria, nei casi in cui  il  premio  applicato  dalle  imprese  di

assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito  e  cauzioni

non superi la componente di  rendimento  applicabile  dei  Buoni  del

Tesoro Poliennali (BTP) di durata media pari a  12  mesi  vigente  al

momento della pubblicazione della proposta di  convenzione  da  parte

della SACE  S.p.A.  Fermo  quanto  previsto  al  comma  5,  il  costo

dell'operazione, sulla base di quanto  documentato  e  attestato  dal

rappresentante legale delle suddette imprese di assicurazione, dovra'

essere limitato al recupero dei costi. Ai fini dell'accesso  gratuito

alla garanzia, le imprese di assicurazione sono tenute  ad  indicare,

nella prima rendicontazione periodica inviata alla SACE  S.p.A.  dopo

l'assunzione dell'esposizione, le condizioni  economiche  di  maggior

favore applicate ai beneficiari per ciascuna esposizione.».

5. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «in termini di contrazione della produzione o della

domanda» sono soppresse;

b) dopo le parole: «quale conseguenza  immediata  e  diretta  dei

rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in  atto

e  che  le  esigenze  di  liquidita'   sono   conseguenza   di   tali

circostanze.» e'  inserito,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Sono

altresi' ricomprese le esigenze di liquidita' delle imprese  relative

agli obblighi di fornire collaterali per le  attivita'  di  commercio

sul mercato dell'energia.».

6. All'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 16 luglio  2020,  n.

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre  2020  n.

120, le parole: «a  duecento»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a

seicento».

7.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata

all'approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

8. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e  4  del

presente articolo si provvede a valere sulle risorse  disponibili,  a

legislazione vigente, sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 14,  del

decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. All'attuazione  delle  disposizioni

di cui al comma 3 del presente articolo si provvede  a  valere  sulle

risorse  disponibili,  a  legislazione  vigente,  sul  Fondo  di  cui

all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,

n. 662, entro il limite massimo di impegno ivi indicato.

 

           Art. 4 

           Disposizioni in materia di accisa e di imposta 

              sul valore aggiunto su alcuni carburanti 

1.  In  considerazione  del  perdurare  degli   effetti   economici

derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei   prodotti

energetici, a decorrere dal 18 ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022

nonche' dal 4 novembre 2022 fino al 18 novembre 2022:

a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I  al  testo  unico

delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla

produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

di cui al decreto legislativo 26 ottobre  1995,  n.  504,  dei  sotto

indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro  per

mille litri;

3) gas di petrolio  liquefatti  (GPL)  usati  come  carburanti:

182,61 euro per mille chilogrammi;

4) gas naturale usato per autotrazione:  zero  euro  per  metro

cubo;

b)  l'aliquota  IVA  applicata  al   gas   naturale   usato   per

autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.

2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul

gasolio usato come carburante, stabilita dal  comma  1,  lettera  a),

numero 2), del presente articolo, l'aliquota di  accisa  sul  gasolio

commerciale usato come carburante,  di  cui  al  numero  4-bis  della

Tabella  A  allegata  al  testo  unico  di  cui  al  citato   decreto

legislativo n. 504 del 1995, non si applica per  il  periodo  dal  18

ottobre 2022 e fino al 31 ottobre 2022 nonche' per il periodo  dal  4

novembre 2022 fino al 18 novembre 2022.

3. Gli esercenti i  depositi  commerciali  di  prodotti  energetici

assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,  comma  1,  del  testo

unico di cui al citato decreto legislativo n.  504  del  1995  e  gli

esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui

al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro

il  28  novembre  2022,   all'ufficio   competente   per   territorio

dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con  le  modalita'  di  cui

all'articolo  19-bis  del  predetto  testo  unico  ovvero   per   via

telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8,  comma

6,  del  decreto-legge  9  agosto  2022,  n.  115,  convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi

ai quantitativi dei prodotti di cui  al  comma  1,  lettera  a),  del

presente articolo usati come carburante  giacenti  nei  serbatoi  dei

relativi depositi e impianti alla  data  del  18  novembre  2022.  La

predetta comunicazione non e' effettuata nel caso in cui sia disposta

la proroga dell'applicazione, a decorrere dal 19 novembre 2022, delle

aliquote come rideterminate dal comma 1, lettera a).

4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,

per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo  comma

3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma  1,

del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1995.

La medesima sanzione e' applicata per l'invio delle comunicazioni  di

cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.

5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti

dalla diminuzione delle aliquote di accisa  stabilita  dal  comma  1,

lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma  1,

lettera  b),  trovano  applicazione,  in   quanto   compatibili,   le

disposizioni  di  cui  all'articolo  1-bis,  commi   5   e   6,   del

decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.

6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 957,34 milioni  di

euro per l'anno 2022 e in 43,8 milioni di euro per  l'anno  2024,  si

provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

                             Art. 5 

            Misure straordinarie in favore delle regioni 

                         e degli enti locali 

1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del

decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  come  incrementato  dall'articolo

40, comma 3, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e dall'articolo  16

del  decreto-legge  9  agosto   2022,   n.   115,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, e' incrementato

per l'anno 2022 di ulteriori 200 milioni di euro,  da  destinare  per

160 milioni di euro in favore dei comuni e per 40 milioni di euro  in

favore delle citta' metropolitane e delle province. Alla ripartizione

del fondo tra gli  enti  interessati  si  provvede  con  decreto  del

Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le  autonomie,

previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,

da adottare entro il 31 ottobre 2022, in  relazione  alla  spesa  per

utenze di energia elettrica e gas.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

3. Allo scopo  di  contribuire  a  far  fronte  ai  maggiori  costi

determinati dall'aumento dei prezzi delle  fonti  energetiche  e  dal

perdurare degli effetti della pandemia, il livello del  finanziamento

del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato  e'

incrementato di 1.400 milioni di euro per l'anno 2022, di  cui  1.000

milioni di euro assegnati con la legge 5 agosto 2022, n. 111.

4. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 3  del  presente

articolo, nonche' delle risorse di cui all'articolo 40, comma 1,  del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, da  effettuarsi  con  decreto  del

Ministro della salute, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente  per  i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e

di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario

indistinto corrente rilevate  per  l'anno  2022,  accedono  tutte  le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle

disposizioni legislative che stabiliscono per le  autonomie  speciali

il  concorso  regionale  e  provinciale  al  finanziamento  sanitario

corrente.

5. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono

riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate  nell'ambito

degli accordi e dei contratti di  cui  all'articolo  8-quinquies  del

decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  anche  in  deroga

all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6  luglio

2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto

2012, n. 135, per le finalita' richiamate nel comma  3  del  presente

articolo, un contributo una tantum, a valere sulle risorse  ripartite

con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo  0,8  per  cento

del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a  fronte  di  apposita

rendicontazione,    da    parte    della    struttura    interessata,

dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno  per

le utenze di energia elettrica e  gas,  comunque  ferma  restando  la

garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

6. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 400 milioni di euro per

l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

6-bis. Le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano,

per l'anno 2023, ferme restando le priorita' relative alla  copertura

dei debiti fuori bilancio e  alla  salvaguardia  degli  equilibri  di

bilancio, possono utilizzare, per il finanziamento di spese  correnti

connesse  con  l'emergenza  energetica  in  corso,  la  quota  libera

dell'avanzo   di   amministrazione    dell'anno    precedente    dopo

l'approvazione   del   rendiconto   della   gestione   dell'esercizio

finanziario 2022 da parte della giunta regionale o provinciale, anche

prima del giudizio di parifica della sezione regionale  di  controllo

della Corte dei conti e della successiva approvazione del  rendiconto

da parte del consiglio regionale o provinciale.

6-ter. Per l'anno 2022, l'articolo 158 del testo unico delle  leggi

sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo  18

agosto 2000, n.  267,  non  si  applica  in  relazione  alle  risorse

trasferite  agli  enti  locali  ai  sensi  di  norme  di  legge   per

fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  nonche'  in

relazione alle risorse trasferite nello stesso anno 2022 ai  medesimi

enti per sostenere i maggiori oneri relativi ai  consumi  di  energia

elettrica e gas.

 

             Art. 6 

        Disposizioni urgenti in materia di trasporto pubblico 

                         locale e regionale 

1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  9,  comma   1,   del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il fondo di  cui  al  medesimo

articolo 9, comma 1, e' incrementato di ulteriori 100 milioni di euro

destinati al riconoscimento di un contributo,  calcolato  sulla  base

dei costi sostenuti nell'analogo periodo 2021,  per  l'incremento  di

costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel terzo

quadrimestre 2022, per l'acquisto del carburante per  l'alimentazione

dei mezzi di trasporto  destinati  al  trasporto  pubblico  locale  e

regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze e previa intesa  in  sede  di  Conferenza  Unificata  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  da

adottare entro il 31  ottobre  2022,  sono  stabiliti  i  criteri  di

riparto delle risorse tra gli  enti  territoriali  competenti  per  i

servizi di trasporto pubblico e regionali interessati e le  modalita'

per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante

il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al  comma  1

alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla  gestione

governativa  della  ferrovia  circumetnea,  alla  concessionaria  del

servizio  ferroviario  Domodossola-confine  svizzero,  alla  gestione

governativa navigazione laghi e  agli  enti  affidanti  nel  caso  di

contratti di servizio grosscost,  anche  al  fine  del  rispetto  del

limite di spesa  ivi  previsto,  nonche'  le  relative  modalita'  di

rendicontazione.

3. Per finalita' di semplificazione  e  uniformita',  le  procedure

previste nei commi 1 e 2 possono essere adottate anche per il riparto

ed il riconoscimento delle risorse stanziate  nel  fondo  di  cui  al

comma 1 per l'incremento dei costi sostenuti nel secondo quadrimestre

2022.

4. Eventuali risorse residue a seguito del riparto di cui al  comma

2 possono essere destinate ad incrementare la  quota  finalizzata  al

riconoscimento dei contributi per il secondo quadrimestre 2022.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

     Art. 7 

              Disposizioni urgenti in materia di sport 

1. Per far fronte alla crisi  economica  determinatasi  in  ragione

dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le  risorse

del Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della Legge  27  dicembre

2017, n. 205, sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da

destinare  all'erogazione  di  contributi  a  fondo  perduto  per  le

associazioni e societa' sportive dilettantistiche, per le  discipline

sportive, per gli enti di promozione sportiva e  per  le  federazioni

sportive, anche nel  settore  paralimpico,  che  gestiscono  impianti

sportivi e piscine.

2. Con decreto  dell'Autorita'  politica  delegata  in  materia  di

sport, da adottarsi entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  sono  individuati  le  modalita'  e  i

termini  di  presentazione  delle   richieste   di   erogazione   dei

contributi, i criteri di  ammissione,  le  modalita'  di  erogazione,

nonche' le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai  sensi

dell'articolo 43.

 

         Art. 8 

                   Disposizioni urgenti in favore 

                    degli enti del terzo settore 

1. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed

elettrica registrato nel terzo trimestre dell'anno 2022, e' istituito

nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze, per il successivo trasferimento al bilancio  autonomo  della

Presidenza del Consiglio dei Ministri e, quindi, al conto di  cui  al

comma 5, un apposito fondo, con una dotazione di 120 milioni di  euro

per l'anno 2022, finalizzato al riconoscimento, nei  predetti  limiti

di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto

all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario  a

favore degli enti  del  Terzo  settore  iscritti  al  Registro  unico

nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di  cui

al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di

volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel

processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice

di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017,  delle  organizzazioni

non lucrative di utilita' sociale di cui  al  decreto  legislativo  4

dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe e degli  enti

religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari

e   socio-assistenziali   svolti    in    regime    residenziale    o

semiresidenziale per persone con disabilita'.

2. Per sostenere gli enti iscritti al Registro unico nazionale  del

Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice del Terzo settore, di

cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  le  organizzazioni

di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel

processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del medesimo codice

di  cui  al  decreto  legislativo  3  luglio  2017,  n.  117,  e   le

organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di  cui  al  decreto

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe,

diversi dai soggetti di cui al comma 1, e non ricompresi  tra  quelli

di cui al comma 1 per i maggiori oneri sostenuti nell'anno  2022  per

l'acquisto della componente energia e del gas naturale, e'  istituito

un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero del  lavoro

e delle politiche sociali con una dotazione di 50 milioni di euro per

l'anno 2022 per il successivo trasferimento al conto di cui al  comma

5, per il riconoscimento di un contributo straordinario calcolato  in

proporzione  all'incremento  dei  costi  sostenuti  nei   primi   tre

trimestri dell'anno 2022 rispetto all'analogo periodo dell'anno  2021

per la componente energia e il gas naturale.

3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di

concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di  disabilita'

e con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro  e  delle

politiche sociali, da adottare entro  trenta  giorni  dalla  data  di

entrata in vigore del presente decreto, sono individuati, in coerenza

con quanto previsto dai commi 1 e 2, i  criteri  per  l'accesso  alle

prestazioni a carico dei fondi di cui ai medesimi commi  1  e  2,  le

modalita' e i termini di presentazione delle richieste di contributo,

i  criteri  di  quantificazione  del  contributo  stesso  nonche'  le

procedure di controllo.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili tra  loro

e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa ne' della base

imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive  e  non

rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,

del testo unico delle imposte sui redditi approvato con  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Tali contributi

sono cumulabili con altre  agevolazioni  che  abbiano  ad  oggetto  i

medesimi costi, a condizione che  tale  cumulo,  tenuto  conto  anche

della non concorrenza  alla  formazione  del  reddito  e  della  base

imponibile dell'imposta regionale  sulle  attivita'  produttive,  non

porti al superamento del costo sostenuto.

5. Per le operazioni relative alla gestione dei  fondi  di  cui  ai

commi 1 e 2  e  all'erogazione  dei  contributi,  le  amministrazioni

interessate si avvalgono di societa' in house, ai sensi dell'articolo

19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, previa stipulazione

di apposite convenzioni e previa stipula di apposite convenzioni  con

le amministrazioni interessate e con oneri a carico delle risorse dei

medesimi fondi nei limiti individuati nel decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui al comma 3, di societa' in house. A tal

fine, le risorse dei fondi di cui ai commi 1  e  2  sono  trasferite,

entro il 31 dicembre 2022, su appositi  conti  correnti  infruttiferi

presso la Tesoreria centrale  dello  Stato  intestati  alla  societa'

incaricata della gestione.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  170  milioni

di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto a 100 milioni  di  euro,

mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per  le  politiche  in

favore delle persone con disabilita' di  cui  all'articolo  1,  comma

178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,  quanto  a  4  milioni  di

euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di  spesa

di cui all'articolo 96 del codice di cui  al  decreto  legislativo  3

luglio  2017,  n.  117,  quanto  a  6  milioni  di   euro,   mediante

corrispondente  riduzione  del  Fondo  di  parte  corrente   di   cui

all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009,  n.  196,

iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle

politiche sociali, quanto a 20 milioni di euro mediante riduzione per

28,57 milioni di euro del fondo di cui  all'articolo  1,  comma  120,

della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e quanto a 40 milioni di euro ai

sensi dell'articolo 43.

 

Art. 9 

                  Disposizioni per la realizzazione 

               di nuova capacita' di rigassificazione 

1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91,

dopo il comma 14, e' aggiunto, in fine, il seguente:

«14-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano

alle istanze presentate ai sensi del comma 5 anche qualora,  in  sede

di autorizzazione di cui  al  comma  2,  siano  imposte  prescrizioni

ovvero sopravvengano fattori che impongano  modifiche  sostanziali  o

localizzazioni alternative.».

 

(omissis)

                       Art. 11 

Contributo per i costi delle forniture di energia e gas sostenuti  da

  sale cinematografiche, teatri e istituti e luoghi della cultura 

1. Al fine di  mitigare  gli  effetti  dell'aumento  dei  costi  di

fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da  sale  teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche e  istituti  e  luoghi  della

cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali  e  del

paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  e'

autorizzata la spesa di 40 milioni  di  euro  per  l'anno  2022.  Con

decreto del Ministro della cultura, da adottare entro  trenta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  sono  definite

le modalita' di ripartizione e assegnazione delle risorse di  cui  al

primo periodo. Alla copertura  degli  oneri  derivanti  dal  presente

comma, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, quanto

a 15 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo  di

parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge  17

marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24

aprile  2020,  n.  27,  quanto  a  15  milioni  di   euro,   mediante

corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui

all'articolo 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e,

quanto a 10 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 43.

2. Il contributo di cui al presente articolo non e' cumulabile  con

le altre agevolazioni previste dal presente Capo.

 

             Art. 12 

                 Rifinanziamento del Fondo destinato 

                 all'erogazione del bonus trasporti 

1. Il Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del  decreto-legge  17

maggio 2022, n. 50, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15

luglio 2022, n. 91, e' incrementato di 10 milioni di euro per  l'anno

2022.

2. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

            Art. 13 

       Disposizioni per la gestione dell'emergenza energetica 

                       delle scuole paritarie 

1. Per fronteggiare le maggiori  esigenze  connesse  al  fabbisogno

energetico   degli    istituti    scolastici    paritari    derivanti

dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo  di

cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo  2000,  n.  62  e'

incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri

si provvede ai sensi dell'articolo 43.

 

      Art. 14 

       Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto 

1. Al fine  di  mitigare  gli  effetti  economici  derivanti  dagli

aumenti eccezionali dei prezzi  dei  carburanti,  e'  autorizzata  la

spesa di 100 milioni di euro  per  l'anno  2022,  da  destinare,  nel

limite  di  85   milioni   di   euro,   al   sostegno   del   settore

dell'autotrasporto di merci di  cui  all'articolo  24-ter,  comma  2,

lettera  a),  del  testo   unico   delle   disposizioni   legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al  decreto  legislativo  26

ottobre 1995, n. 504, e,  nel  limite  di  15  milioni  di  euro,  al

sostegno del settore dei servizi di trasporto di  persone  su  strada

resi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo  21  novembre

2005, n. 285, ovvero sulla  base  di  autorizzazioni  rilasciate  dal

Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del

regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 21 ottobre 2009, ovvero sulla base di  autorizzazioni  rilasciate

dalle regioni e dagli enti locali ai sensi delle norme  regionali  di

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,  nonche'

dei servizi di trasporto di persone su strada  resi  ai  sensi  della

legge 11 agosto 2003, n. 218.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in

vigore  del  presente   decreto,   sono   definiti   i   criteri   di

determinazione, le  modalita'  di  assegnazione  e  le  procedure  di

erogazione delle risorse di  cui  al  comma  1,  nel  rispetto  della

normativa europea sugli aiuti di Stato.

3. Agli oneri derivanti dalla presente  disposizione,  pari  a  100

milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai  sensi  dell'articolo

43.

 

Art. 15 

     Contributo una tantum in favore degli istituti di patronato 

1. Al fine di sostenere le attivita' di assistenza  prestate  dagli

istituti di patronato  e  fronteggiare  le  ripercussioni  economiche

negative sulle stesse derivanti dall'eccezionale incremento del costo

dell'energia, agli istituti di patronato di cui alla legge  30  marzo

2001, n. 152, e' concesso un contributo una tantum, pari a  100  euro

per  ciascuna  sede  centrale,  regionale,  provinciale   e   zonale,

riconosciuta alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  a

parziale compensazione dei costi sostenuti  per  il  pagamento  delle

utenze di energia elettrica e gas.

2. Il contributo e' riconosciuto previa  presentazione  di  istanza

contenente l'elenco delle sedi per le quali si chiede  il  contributo

al Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,  da  presentarsi

entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione,  pari  a  euro

769.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa, si provvede

ai sensi dell'articolo 43.

 

Art. 16 

               Procedure di prevenzione degli incendi 

1. In relazione alle esigenze poste  dall'emergenza  energetica  in

atto, al fine di agevolare l'installazione di impianti fotovoltaici e

solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici a servizio

di attivita' soggette ai controlli di prevenzione degli incendi,  nel

caso in cui,  a  seguito  dell'installazione  di  tali  tipologie  di

impianti, sia necessaria la valutazione del progetto  antincendio,  i

termini  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  secondo  periodo,  del

regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°

agosto 2011, n. 151, sono ridotti,  fino  al  31  dicembre  2024,  da

sessanta a trenta giorni  dalla  presentazione  della  documentazione

completa.

 

                Art. 17 

    Adeguamento dell'importo massimo dei finanziamenti garantiti 

1. All'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.

50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91,

le parole «35.000  euro»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «62.000

euro».

(omissis)

 

Capo III
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR)

Sezione I
Misure per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza
in materia ambientale

Art. 22 

Procedure autorizzatorie per  l'economia  circolare  e  rafforzamento

  delle attivita' di vigilanza e controllo dei  sistemi  di  gestione

  dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio 

1.  Le  opere,  gli  impianti  e  le  infrastrutture  necessari  ai

fabbisogni impiantistici individuati dal Programma nazionale  per  la

gestione  dei  rifiuti  di  cui  all'articolo  198-bis  del   decreto

legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  costituiscono  interventi  di

pubblica utilita', indifferibili e urgenti.

2.  Nei  procedimenti  autorizzativi  non  di  competenza   statale

relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari  ai  fabbisogni

impiantistici individuati dal Programma nazionale per la gestione dei

rifiuti di cui all'articolo 198-bis del decreto  legislativo  n.  152

del 2006,  e  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  ove

l'autorita' competente non provveda sulla domanda  di  autorizzazione

entro i termini previsti dalla legislazione  vigente,  il  Presidente

del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta   del   Ministro   della

transizione ecologica, assegna all'autorita' medesima un termine  non

superiore a venti  giorni  per  provvedere.  In  caso  di  perdurante

inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o  del

Ministro della transizione ecologica, sentita l'autorita' competente,

il Consiglio dei ministri nomina un commissario  ad  acta,  al  quale

attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti  o  i

provvedimenti  necessari,  anche  avvalendosi  di  societa'  di   cui

all'articolo  2  del  testo  unico   in   materia   di   societa'   a

partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 175, o di  altre  amministrazioni  specificamente  indicate,

senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. All'articolo 206-bis del decreto legislativo n.  152  del  2006,

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Al fine di  rafforzare  le  attivita'  di  vigilanza  e  di

controllo del funzionamento e dell'efficacia dei sistemi consortili e

autonomi di gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei  rifiuti  di

imballaggio di cui al  presente  articolo,  e'  istituito  presso  il

Ministero della transizione ecologica l'Organismo  di  vigilanza  dei

consorzi e dei sistemi autonomi per la gestione  dei  rifiuti,  degli

imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. L'Organismo di  vigilanza  e'

composto  da  due  rappresentanti  del  Ministero  della  transizione

ecologica, di cui uno con funzioni di Presidente, due  rappresentanti

del   Ministero   dello   sviluppo   economico,   un   rappresentante

dell'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato,   un

rappresentante dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e

ambiente, un rappresentante dell'Associazione  nazionale  dei  comuni

italiani. Entro trenta giorni dalla data di entrata in  vigore  della

presente disposizione, con decreto del  Ministero  della  transizione

ecologica, di concerto con il  Ministero  dello  sviluppo  economico,

sono  stabiliti  le  modalita'  di  funzionamento  dell'Organismo  di

vigilanza e i suoi obiettivi specifici. Le risultanze delle attivita'

dell'Organismo  di  vigilanza  sono  pubblicate  nel  sito   internet

istituzionale del Ministero della transizione ecologica entro  il  30

aprile di ogni anno. Per il funzionamento dell'Organismo di vigilanza

sono stanziati 50.000 euro per l'anno 2022 e 100.000 euro a decorrere

dall'anno  2023.  Ai  componenti  dell'Organismo  di  vigilanza   non

spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri

emolumenti comunque denominati.».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 50.000 euro per  l'anno

2022 e a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023,  si  provvede

mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale

2022-2024, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»

della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022,  allo  scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della

transizione ecologica.

 

      Art. 23 

         Misure in materia di fornitura di energia elettrica 

                per la ricarica dei veicoli elettrici 

1. All'articolo  57  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi:  «Nel

caso in cui  l'infrastruttura  di  ricarica,  per  cui  e'  richiesta

l'autorizzazione, insista sul  suolo  pubblico  o  su  suolo  privato

gravato da un  diritto  di  servitu'  pubblica,  il  comune  pubblica

l'avvenuto ricevimento dell'istanza  di  autorizzazione  nel  proprio

sito internet istituzionale e nella Piattaforma  unica  nazionale  di

cui all'articolo 8, comma 5,  del  decreto  legislativo  16  dicembre

2016, n. 257, dal momento della sua  operativita'.  Decorsi  quindici

giorni dalla data  di  pubblicazione,  l'autorizzazione  puo'  essere

rilasciata al soggetto istante. Nel caso in cui piu' soggetti abbiano

presentato istanza e il rilascio dell'autorizzazione a piu'  soggetti

non sia possibile ovvero  compatibile  con  la  programmazione  degli

spazi pubblici destinati alla ricarica dei veicoli elettrici adottata

dal  comune,  l'ottenimento  della  medesima  autorizzazione  avviene

all'esito di una procedura valutativa  trasparente  che  assicuri  il

rispetto dei principi di imparzialita', parita' di trattamento e  non

discriminazione tra gli operatori.»;

b) al comma 12, dopo le parole «misure tariffarie» sono  inserite

le seguenti: «riferite esclusivamente alle componenti a copertura dei

costi di rete e degli oneri generali di sistema,».

 

    Art. 24 

           Misure urgenti per il sostegno alla siderurgia 

1. All'articolo 1, comma 1-quater, del  decreto-legge  16  dicembre

2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge  7  febbraio

2020, n. 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine  di

dare attuazione agli interventi del  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza, con riferimento  agli  investimenti  legati  all'utilizzo

dell'idrogeno in settori hard-to-abate nell'ambito della Missione  2,

Componente 2, e all'allocazione delle risorse  finanziarie  pubbliche

ivi previste per tali finalita', nel  rispetto  della  disciplina  in

materia di aiuti  di  Stato  a  favore  del  clima,  dell'ambiente  e

dell'energia 2022 di cui alla Comunicazione della Commissione europea

C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa' costituita ai  sensi  del

primo periodo  del  presente  comma  e'  individuata  quale  soggetto

attuatore degli interventi per la realizzazione dell'impianto per  la

produzione del preridotto -  direct  reduced  iron,  con  derivazione

dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da

fonti rinnovabili, aggiudicati ai  sensi  del  codice  dei  contratti

pubblici, di cui al decreto legislativo 18  aprile  2016,  n.  50,  e

delle altre vigenti disposizioni di settore. A tal fine,  le  risorse

finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate  alla  realizzazione

dell'impianto  per  la  produzione,  con  derivazione   dell'idrogeno

necessario  ai  fini  della  produzione   esclusivamente   da   fonti

rinnovabili, del preridotto - direct  reduced  iron,  sono  assegnate

entro il limite di 1 miliardo di euro  al  soggetto  attuatore  degli

interventi di cui al medesimo periodo. L'impianto per  la  produzione

del preridotto di cui al settimo periodo e'  gestito  dalla  societa'

costituita  ai  sensi  del  primo  periodo.  A  tal  fine,  l'Agenzia

nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa

S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa

utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo

periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti

finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure

selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice  di  cui  al

decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  alle  altre  vigenti

disposizioni di settore.».

 

(omissis)

Sezione IV
Ulteriori misure per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza

   Art. 29 

         Accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili 

1. Fermi restando i requisiti di accesso al Fondo  per  l'avvio  di

opere  indifferibili,  di  cui  all'articolo   26,   comma   7,   del

decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 15 luglio 2022, n.  91,  la  procedura  disciplinata  dai

commi 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.

213 del 12 settembre 2022, si applica  anche  agli  interventi  degli

enti locali finanziati con risorse di cui all'articolo  1,  comma  2,

lettera b), numero 1), lettera c), numeri 12) e  13)  e  lettera  d),

numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n.  59,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 .

2. A tal fine, gli enti locali attuatori degli interventi di cui al

comma 1 considerano come importo preassegnato a  ciascun  intervento,

in aggiunta a quello attribuito con il provvedimento di  assegnazione

relativo a ciascun intervento, l'ammontare di risorse pari al 15  per

cento dell'importo gia'  assegnato  dal  predetto  provvedimento.  La

preassegnazione delle risorse di cui  al  primo  periodo  costituisce

titolo per l'accertamento delle risorse a bilancio. Qualora gli  enti

locali attuatori presentino la domanda di accesso al Fondo di cui  al

comma 1 con le procedure  disciplinate  dall'articolo  5  del  citato

decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  28  luglio  2022,

l'amministrazione  finanziatrice,  sentito  l'ente  locale,  provvede

all'annullamento della preassegnazione di cui al  secondo  periodo  o

della domanda di accesso.

3. Nei limiti degli importi  annuali  delle  risorse  preassegnate,

ciascuna amministrazione finanziatrice, tenendo conto  di  specifiche

esigenze espresse  dai  soggetti  attuatori  e  del  monitoraggio  in

itinere da  porre  in  essere  mediante  il  ricorso  ai  sistemi  di

monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato,  puo'  rimodulare

la richiamata preassegnazione di contributo.

4. Le risorse preassegnate ai sensi del comma 2 sono poste a carico

delle  risorse   autorizzate   dall'articolo   34,   comma   1,   del

decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, per gli interventi  del  Piano

nazionale per gli investimenti complementari al  Piano  nazionale  di

ripresa e resilienza (PNRR), di cui all'articolo 1 del  decreto-legge

6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°

luglio  2021,  n.  101,  nei  limiti   degli   stanziamenti   annuali

disponibili.

 

Art. 30 

     Utilizzo delle economie derivanti da contratti di forniture 

          e servizi o di concessione di contributi pubblici 

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  dopo  il

comma 1046 e' aggiunto il seguente:

«1046-bis. Fermo restando quanto previsto a  legislazione  vigente,

per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali  da

costruzione, nonche' dei carburanti e  dei  prodotti  energetici,  le

risorse assegnate e non utilizzate per le procedure di affidamento di

contratti pubblici, aventi ad oggetto  lavori,  servizi  e  forniture

ovvero la concessione di contributi pubblici relativi agli interventi

del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  (PNRR)  possono  essere

utilizzate dalle amministrazioni titolari,  previa  comunicazione  al

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  nell'ambito  dei

medesimi interventi  per  far  fronte  ai  maggiori  oneri  derivanti

dall'incremento dei prezzi delle materie prime, dei materiali,  delle

attrezzature, delle lavorazioni, dei carburanti e dell'energia.».

 

                               Art. 31 

Realizzazione delle piattaforme per la  gestione  di  informazioni  e

  dati relativi all'attuazione delle misure del  PNRR  da  parte  del

  Ministero dello sviluppo economico 

1.  Al  fine  di  garantire  lo  svolgimento  delle  attivita'   di

coordinamento, attuazione, gestione, monitoraggio, rendicontazione  e

controllo delle misure previste dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza (PNRR),  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  quale

Amministrazione  centrale  titolare  dei  previsti   interventi,   e'

autorizzato ad affidare direttamente la realizzazione di  piattaforme

informatiche funzionali a garantire l'acquisizione, l'elaborazione  e

la gestione dei relativi dati e processi a societa' ed enti in house.

2. Agli oneri derivanti dalla realizzazione  delle  piattaforme  di

cui al comma 1, nel limite massimo di euro 1.500.000 per l'anno  2022

si  provvede  ai  sensi  dell'articolo  43.   Per   la   gestione   e

l'aggiornamento delle piattaforme di cui al  comma  1,  il  Ministero

dello sviluppo economico, anche avvalendosi dell'Unita'  di  missione

per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale  di  ripresa  e

resilienza, provvede con le risorse umane, strumentali e  finanziarie

disponibili a legislazione vigente.

 

                               Art. 32 

               Misure per accelerare la realizzazione 

                     degli investimenti pubblici

1. All'articolo  10  del  decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio  2021,  n.  108,

dopo il comma 6-ter e' inserito il seguente:

«6-quater. Al fine di accelerare l'avvio degli investimenti di  cui

al presente articolo mediante il  ricorso  a  procedure  aggregate  e

flessibili  per  l'affidamento  dei  contratti  pubblici,  garantendo

laddove necessario  l'applicazione  uniforme  dei  principi  e  delle

priorita' trasversali previsti  dal  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza  (PNRR)  ed  agevolando  al  contempo  le   attivita'   di

monitoraggio e controllo degli interventi, in  attuazione  di  quanto

previsto dal comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate, la

societa' Invitalia S.p.A. promuove la definizione e  la  stipulazione

di appositi accordi quadro, ai sensi  dell'articolo  54  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  per  l'affidamento  dei  servizi

tecnici e dei lavori. I soggetti attuatori che si  avvalgono  di  una

procedura avente ad oggetto accordi  quadro  per  servizi  tecnici  e

lavori non sostengono alcun onere per attivita'  di  centralizzazione

delle committenze in quanto gli stessi  sono  posti  a  carico  delle

convenzioni di cui al comma 5.».

 

(omissis)

 

                     Art. 34 bis 

Affidamento di  incarichi  di  responsabile  unico  del  procedimento

                nell'ambito dell'attuazione del PNRR 

1. Al fine di accelerare gli investimenti a  valere  sulle  risorse

del PNRR, al personale assunto con contratto a tempo  determinato  ai

sensi dell'articolo 110 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento

degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.

267, in deroga a ogni altra disposizione, possono essere affidati gli

incarichi di responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo

31 del codice dei contratti pubblici, di cui al  decreto  legislativo

18 aprile 2016, n. 50.

 

Capo IV
Ulteriori disposizioni urgenti

(omissis)

                         Art. 41 

Disposizioni urgenti  in  materia  di  regime  fiscale  per  le  navi

  iscritte nel registro internazionale. Decisione C (2020)3667  final

  dell'11  giugno  2020  della  Commissione  europea.  Caso  SA.48260

  (2017/NN) 

1. Al decreto-legge 30  dicembre  1997,  n.  457,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. E' istituito il registro delle navi  adibite  alla  navigazione

internazionale, di seguito denominato "Registro internazionale",  nel

quale sono iscritte, a seguito di autorizzazione del Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, le navi che  effettuano

attivita' di trasporto marittimo, inteso come trasporto via  mare  di

passeggeri o merci tra porti, tra  un  porto  e  un  impianto  o  una

struttura in mare  aperto,  nonche'  quelle  che  svolgono  attivita'

assimilate  al  trasporto  marittimo,  secondo  quanto  previsto  dal

presente comma, quali:

a) navi che  forniscono  assistenza  alle  piattaforme  offshore,

quali le unita' che prestano servizi  antincendio,  di  trasporto  di

materiali e personale tecnico;

b)  navi  d'appoggio  quali  le  navi  che  prestano  servizi  di

rimorchio   d'alto   mare,   servizio    antincendio    e    servizio

antinquinamento;

c) navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attivita'  di

manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d)  navi  da  ricerca  scientifica  e  sismologica   ovvero   che

effettuano attivita' di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre  alle  attivita'  di  dragaggio,  effettuano

anche attivita' di trasporto del materiale dragato;

f) navi di servizio che forniscono altre forme  di  assistenza  o

servizi di salvataggio in mare  che  operino  in  contesti  normativi

nell'Unione  europea  simili  a  quello   del   trasporto   marittimo

dell'Unione europea in termini di protezione  del  lavoro,  requisiti

tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.»;

2) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter.   Ai   fini    istruttori    propedeutici    al    rilascio

dell'autorizzazione  all'iscrizione  nel  Registro  internazionale  o

all'annotazione nell'elenco di cui all'articolo 6-ter,  comma  2,  il

Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'   sostenibili

acquisisce  dal  proprietario  o  dall'armatore  di  ogni  nave   una

dichiarazione  di  impegno  a  rispettare  i  limiti  previsti  dagli

orientamenti marittimi,  corredata  della  pertinente  documentazione

tecnica della nave.  Le  autorita'  marittime  locali  verificano  il

rispetto di tale impegno  e  l'effettivo  esercizio  delle  attivita'

autorizzate, anche attraverso controlli effettuati all'arrivo e  alla

partenza delle navi.

1-quater. Le attivita' svolte  sui  rimorchiatori  e  sulle  draghe

iscritti in uno Stato dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico

europeo  possono  beneficiare  delle  misure  di  aiuto  soltanto   a

condizione che almeno il cinquanta per cento delle attivita'  annuali

delle navi costituisca trasporto marittimo e soltanto in relazione  a

tali attivita' di trasporto.  A  tal  fine,  i  ricavi  derivanti  da

attivita'  di  trasporto  marittimo  e  quelli  derivanti  da   altre

attivita' non ammissibili devono  essere  riportati  in  contabilita'

separata.»;

b) dopo l'articolo 6-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 6-ter (Estensione delle agevolazioni fiscali  e  contributive

alle navi iscritte nei registri degli  Stati  dell'Unione  europea  o

dello Spazio economico europeo e alle navi battenti bandiera di Stati

dell'Unione europea o  dello  Spazio  economico  europeo).  -  1.  Le

disposizioni degli articoli 4, 6 e 9-quater si applicano  anche  alle

imprese di navigazione  residenti  e  non  residenti  aventi  stabile

organizzazione nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo  162

del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che  utilizzano

navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione  europea  o  dello

Spazio economico europeo  ovvero  navi  battenti  bandiera  di  Stati

dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico   europeo   adibite

esclusivamente a traffici  commerciali  internazionali  in  relazione

alle attivita' di trasporto marittimo o alle attivita' assimilate  di

cui all'articolo 1, comma 1.

2. Per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 4, 6 e  9-quater,

le navi di cui al comma 1 sono annotate, su istanza delle imprese  di

navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo

1, comma 1-ter, in apposito elenco tenuto presso il  Ministero  delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Le Amministrazioni  che

applicano  gli  sgravi  fiscali  o  contributivi  accedono   in   via

telematica all'elenco di cui al presente comma al fine di  effettuare

le verifiche sui beneficiari.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano  a  condizione  che

sia rispettato quanto previsto dagli articoli 1, comma 5, e 3  e  che

siano rispettate le disposizioni concernenti la  composizione  minima

dell'equipaggio e le tabelle di armamento.

4.  L'esonero  dal  versamento  dei  contributi   previdenziali   e

assistenziali di cui all'articolo 6 si applica solo a condizione  che

sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto

disciplinato all'articolo 11, paragrafo 4, del  regolamento  (CE)  n.

883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata

in vigore della presente disposizione, sono definite, senza  nuovi  o

maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica,  le  modalita'  di

costituzione, alimentazione e aggiornamento  dell'elenco  di  cui  al

comma 2.

Art. 6-quater (Quota minima di navi  iscritte  nei  registri  degli

Stati dell'Unione europea o dello  Spazio  economico  europeo  ovvero

navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio

economico europeo). - 1.  Le  disposizioni  degli  articoli  4,  6  e

9-quater si applicano a condizione che le navi iscritte nei  registri

degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo

ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello  Spazio

economico  europeo  costituiscano  almeno  il  25   per   cento   del

tonnellaggio della flotta dell'impresa.

2. Qualora  la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei

registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico

europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo della flotta dell'impresa  sia  inferiore  o

pari al 60 per cento, fermo restando il limite  minimo  previsto  dal

comma 1, l'impresa e' obbligata a mantenere o aumentare  tale  quota.

Qualora la  quota  di  tonnellaggio  di  cui  al  primo  periodo  sia

superiore al 60 per cento, l'impresa e'  obbligata  esclusivamente  a

garantire che la  quota  di  tonnellaggio  delle  navi  iscritte  nei

registri degli Stati dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico

europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello

Spazio economico europeo risulti comunque superiore al 60 per cento.

Art. 6-quinquies (Proventi ammissibili). - 1.  La  disposizione  di

cui all'articolo 4, comma 2,  si  applica  in  relazione  al  reddito

derivante:

a)  dai  proventi  principali  risultanti  dalle   attivita'   di

trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di

biglietti o tariffe per il trasporto di merci e, in caso di trasporto

di passeggeri, dalla locazione di cabine  nel  contesto  del  viaggio

marittimo e dalla vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il  consumo

immediato a bordo;

b) dallo svolgimento  delle  attivita'  assimilate  a  quelle  di

trasporto marittimo di cui all'articolo 1, comma 1;

c) dallo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  derivanti  da

attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun

esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per

cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione

della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si

applica alla quota eccedente il 50 per cento.

2. I proventi dei contratti non collegati al  trasporto  marittimo,

quali  l'acquisizione  di  autovetture,  bestiame  e  beni  immobili,

costituiscono proventi  non  ammissibili  ai  fini  dell'applicazione

dell'articolo 4, comma 2.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della  mobilita'

sostenibili, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di  entrata  in

vigore della presente disposizione,  sono  individuate  le  attivita'

accessorie di cui al comma 1, lettera c),  nonche'  le  modalita'  di

acquisizione da  parte  dell'impresa,  presso  societa'  controllate,

controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate, dei  servizi

a terra, come le escursioni locali e il trasporto parziale su strada,

inclusi nel pacchetto di servizi complessivo, fermo  quanto  previsto

dal comma 5.

4. I redditi derivanti dalle attivita' di cui ai commi 1 e 2 devono

essere differenziati e tenuti in contabilita' separata.

5. Alle operazioni fra le societa', il cui reddito  e'  determinato

anche parzialmente ai sensi dell'articolo 4,  comma  2,  e  le  altre

imprese, anche se residenti nel territorio dello Stato,  si  applica,

ricorrendone le altre condizioni, il principio del valore di  mercato

di cui all'articolo 9 del testo unico delle imposte  sui  redditi  di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.

917.

Art. 6-sexies (Noleggio a tempo o a  viaggio  di  navi).  -  1.  Le

disposizioni dell'articolo 4, comma  2,  si  applicano  all'attivita'

delle navi prese a noleggio a tempo o a viaggio se e' soddisfatta una

delle seguenti condizioni:

a)  se  le  navi  sono  noleggiate  a  tempo  o  a  viaggio   con

attrezzature ed equipaggio forniti da altre imprese, il  beneficiario

conta nella propria flotta anche navi per cui  assicura  la  gestione

tecnica e del personale e tali navi costituiscono almeno  il  20  per

cento del tonnellaggio della flotta;

b) la quota di navi noleggiate a tempo o a viaggio che  non  sono

registrate in uno Stato appartenente allo  Spazio  economico  europeo

non supera il 75 per cento della flotta del beneficiario  ammissibile

al regime;

c) almeno il 25 per cento  dell'intera  flotta  del  beneficiario

batte bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-quater, nei  casi

di cui al comma 1 il beneficiario e' tenuto a mantenere  o  aumentare

la quota di navi  di  proprieta'  o  locate  a  scafo  nudo  battenti

bandiera di Stati appartenenti allo Spazio economico europeo rispetto

al totale della propria flotta.

Art.  6-septies  (Locazione  di  navi  a  scafo  nudo).  -  1.   Le

disposizioni dell'articolo 4, comma  2,  si  applicano  all'esercizio

delle attivita' di locazione a scafo nudo nel rispetto delle seguenti

condizioni:

a) i contratti di locazione a  scafo  nudo  sono  limitati  a  un

periodo massimo di tre anni;

b) l'attivita' di locazione a scafo nudo corrisponde a un eccesso

temporaneo di capacita' connessa ai servizi  di  trasporto  marittimo

del beneficiario;

c) almeno il 50 per cento della  flotta  ammissibile  continua  a

essere gestito dal beneficiario.

2. Le condizioni di cui al comma 1 non si  applicano  all'attivita'

di locazione a scafo nudo posta in essere tra  soggetti  appartenenti

allo stesso gruppo di imprese in  uno  Stato  dell'Unione  europea  o

dello Spazio economico europeo.

Art. 6-octies (Conformita' agli orientamenti marittimi).  -  1.  Il

livello degli aiuti concessi in relazione all'iscrizione nel Registro

internazionale e  all'annotazione  nell'elenco  di  cui  all'articolo

6-ter, comma 2, e' conforme  a  quanto  previsto  dagli  orientamenti

dell'Unione europea  in  materia  di  aiuti  di  Stato  ai  trasporti

marittimi relativamente al massimale dell'aiuto.

2. L'azzeramento delle imposte sul  reddito  e  dei  contributi  di

sicurezza sociale dei marittimi e  la  riduzione  dell'imposta  sulle

societa' per le attivita' di  trasporto  marittimo  sono  il  livello

massimo di aiuto autorizzato.».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni degli articoli da  6-ter

a 6-septies del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,

con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio  1998,  n.  30,  come

introdotte dal comma 1, lettera b), del presente  articolo,  valutati

in 14,5 milioni di euro per l'anno 2022, 20,3  milioni  di  euro  per

l'anno 2023 e 19,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno  2024,

si provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del  fondo  per  il

recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della

legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le

occorrenti variazioni di bilancio.

3.  Al  codice  della  nautica  da  diporto,  di  cui  al   decreto

legislativo 18 luglio  2005,  n.  171,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 49-quinquies:

1)  al  comma  1,  le  parole  «purche'  abitualmente   e   non

occasionalmente» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «anche  su  base

temporanea o occasionale»;

2)  dopo  il  comma  1,  e'  inserito  il   seguente:   «1-bis.

All'esercizio della professione di istruttore professionale  di  vela

si applicano, per i profili ivi disciplinati, il decreto  legislativo

9 novembre 2007, n. 206, per i cittadini di Stati dell'Unione europea

o dello Spazio economico europeo o svizzeri,  nonche'  l'articolo  49

del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,

per i cittadini di Paesi terzi.»;

b) all'articolo 49-sexies, comma 2, lettera f), l'ultimo  periodo

e'  sostituito  dai  seguenti:  «La  verifica  del  requisito   della

conoscenza  della  lingua  italiana  puo'  essere   effettuata   solo

successivamente al riconoscimento  del  brevetto  o  della  qualifica

professionale di cui  alla  lettera  d)  o  al  riconoscimento  della

qualifica professionale di cui  al  decreto  legislativo  9  novembre

2007,  n.  206.  Si  prescinde  dal  requisito  di  competenza  della

conoscenza della lingua italiana qualora l'insegnamento sia impartito

ad allievi stranieri nella loro lingua madre.».

Capo V
Disposizioni finanziarie e finali

(omissis)

Art. 44 

                          Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

(omissis)

 

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