D.L. per il rilancio dell’economia: le misure per la sicurezza e l’ambiente

Tra gli altri, previsti l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato e il sostegno a piccole opere e interventi contro l'inquinamento

D.L. per il rilancio dell'economia: le misure per la sicurezza e l'ambiente non mancano nel decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 pubblicato sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203.

In particolare, le misure, dettate per fronteggiare l'emergenza post-Covid, riguardano:

  • l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali (artt. 6 e 7);
  • la non applicabilità dell'agevolazione contributiva per l'occupazione in  aree  svantaggiate ai premi e ai contributi  spettanti all'Inail (art. 27);
  • l'incremento delle risorse per la messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali (art. 46);
  • piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51);
  • l'incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni di CO2 g/km - automotive (art. 74).

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Di seguito il testo delle misure riportate sopra; in allegato il testo integrale del D.L. n. 104/2020.

 

Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 

Misure  urgenti  per  il  sostegno  e  il   rilancio   dell'economia

(in S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2020, n. 203)

Vigente al: 15-8-2020

(omissis)

   Art. 6

         Esonero dal versamento dei contributi previdenziali

                per assunzioni a tempo indeterminato

 

  1. Fino al 31 dicembre 2020, ai datori, con esclusione del settore

agricolo, che assumono, successivamente  all'entrata  in  vigore  del

presente decreto, lavoratori subordinati a tempo  indeterminato,  con

esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti  di  lavoro

domestico, e' riconosciuto, ai sensi del comma  4  e  ferma  restando

l'aliquota di computo  delle  prestazioni  pensionistiche,  l'esonero

totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per

un periodo  massimo  di  sei  mesi  decorrenti  dall'assunzione,  con

esclusione dei  premi  e  contributi  dovuti  all'INAIL,  nel  limite

massimo di un importo di esonero pari a 8.060  euro  su  base  annua,

riparametrato e applicato su base mensile.

  1. Dall'esonero sono esclusi i lavoratori  che  abbiano  avuto  un

contratto   a   tempo   indeterminato   nei   sei   mesi   precedenti

all'assunzione presso la medesima impresa.

  1. L'esonero di cui al comma 1 e' riconosciuto anche nei  casi  di

trasformazione  del  contratto  di   lavoro   subordinato   a   tempo

determinato in contratto di lavoro a tempo  indeterminato  successiva

alla data di entrata in vigore del presente decreto ed e'  cumulabile

con  altri  esoneri  o  riduzioni  delle  aliquote  di  finanziamento

previsti dalla normativa  vigente,  nei  limiti  della  contribuzione

previdenziale dovuta.

  1. Il beneficio  contributivo  di  cui  ai  commi  da  1  a  3  e'

riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari  a  371,8

milioni di euro per l'anno 2020 e  a  1.024,7  milioni  di  euro  per

l'anno  2021.  L'ente  previdenziale  provvede  al  monitoraggio  del

rispetto del limite di spesa di cui al primo  periodo  e  comunica  i

risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche

sociali e al Ministero dell'economia e  delle  finanze.  Qualora  dal

predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche  in

via prospettica, rispetto al  predetto  limite  di  spesa,  non  sono

adottati altri provvedimenti concessori.

  1. Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 4, pari a  371,8

milioni di per l'anno 2020, a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021

e a 165,0 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede quanto a 145,4

milioni  di  euro  per  l'anno  2021  mediante  le  maggiori  entrate

derivanti dai medesimi commi da 1 a 3 e quanto  a  371,8  milioni  di

euro per l'anno 2020, 879,3 milioni di euro per l'anno 2021 e a 165,0

milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

                               Art. 7

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni  a

tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

  1. L'esonero  di  cui  all'articolo  6  del  presente  decreto  e'

riconosciuto con le medesime modalita' e nel medesimo arco  temporale

limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque  sino  ad

un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato  o  con

contratto di lavoro  stagionale  nei  settori  del  turismo  e  degli

stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti  contratti  in

rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato  si  applica  il

comma 3 del predetto articolo 6.

  1. Il beneficio di cui al presente articolo e' concesso  ai  sensi

della sezione 3.1.  della  Comunicazione  della  Commissione  europea

recante un «Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19»  e  nei

limiti  e  alle  condizioni  di  cui  alla  medesima   Comunicazione.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e'  subordinata,

ai  sensi  dell'articolo  108   paragrafo   3,   del   Trattato   sul

funzionamento   dell'Unione   europea,    all'autorizzazione    della

Commissione europea nel limite di 87,5 milioni  di  euro  per  l'anno

2020 e di 87,8 milioni di euro per l'anno 2021.

  1. Alle minori entrate derivanti dai commi 1  e  2,  pari  a  87,5

milioni di euro per l'anno 2020 e a 87,8 milioni di euro  per  l'anno

2021 e a 14,1 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede  quanto  a

34,2 milioni di euro per l'anno 2021  mediante  le  maggiori  entrate

derivanti dai commi 1 e 2 medesimi e quanto a 87,5  milioni  di  euro

per l'anno 2020, 53,6 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  14,1

milioni di euro per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 114.

(omissis)

                         Art. 27

Agevolazione contributiva per l'occupazione in  aree  svantaggiate  -

                         Decontribuzione Sud

  1. Al fine di contenere gli effetti straordinari  sull'occupazione

determinati dall'epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave

situazioni di disagio socio-economico e di garantire  la  tutela  dei

livelli occupazionali, ai datori di lavoro  privati,  con  esclusione

del  settore  agricolo  e  dei  contratti  di  lavoro  domestico,  e'

riconosciuta, con riferimento ai rapporti di  lavoro  dipendente,  la

cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel  2018  presentavano

un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento  della

media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento,

e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un  esonero

dal versamento dei contributi pari al 30 per  cento  dei  complessivi

contributi previdenziali dovuti  dai  medesimi,  con  esclusione  dei

premi  e  dei  contributi  spettanti   all'Istituto   nazionale   per

l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta  ferma

l'aliquota   di    computo    delle    prestazioni    pensionistiche.

L'agevolazione e' concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020, previa

autorizzazione  della  Commissione  europea,   nel   rispetto   delle

condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto  di  Stato  a

sostegno   dell'economia   nell'attuale   emergenza   del    COVID-19

(Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020) 1863.

[...]

(omissis)

                               Art. 46

Incremento risorse per messa in sicurezza  di  edifici  e  territorio

                          degli enti locali

  1. All'articolo 1 della legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) al comma 139, la parola «2026,» e' sostituita dalle seguenti:

«2026 e» la parola «2031» e' sostituita dalla seguente: «2030.» e  le

parole «, di 800 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2032 e

2033 e di 300 milioni di euro per l'anno 2034.» sono soppresse;

  1. b) dopo il comma 139  e'  inserito  il  seguente:  «139-bis.  Le

risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139, sono incrementate

di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni  di  euro  per

l'anno 2022. Le risorse di cui al primo periodo sono finalizzate allo

scorrimento della graduatoria  delle  opere  ammissibili  per  l'anno

2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri  di

cui ai commi da 141 a 145. Gli enti beneficiari del  contributo  sono

individuati con comunicato del Ministero dell'interno da  pubblicarsi

entro il 31 gennaio 2021. I comuni beneficiari confermano l'interesse

al contributo con comunicazione da inviare entro dieci  giorni  dalla

data di pubblicazione del comunicato di cui al  terzo  periodo  e  il

Ministero  dell'interno   provvede   a   formalizzare   le   relative

assegnazioni con proprio decreto da  emanare  entro  il  28  febbraio

  1. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti  al  rispetto

degli obblighi di  cui  al  comma  143  a  decorrere  dalla  data  di

pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  citato   decreto   di

assegnazione.»;

  1. c) al comma 140, secondo periodo, dopo le parole  «La  richiesta

deve contenere» sono  inserite  le  seguenti:  «il  quadro  economico

dell'opera, il cronoprogramma dei lavori, nonche'»;

  1. d) al comma 147 le parole «al comma 139» sono  sostituite  dalle

seguenti «ai commi 139 e 139-bis»;

  1. e) il comma 148 e' sostituito dal seguente: «148. Le attivita' di

supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo  delle

risorse per investimenti stanziate  nello  stato  di  previsione  del

Ministero dell'interno sono disciplinate secondo  modalita'  previste

con decreto del Ministero dell'interno,  con  oneri  posti  a  carico

delle risorse di cui al  comma  139,  nel  limite  massimo  annuo  di

500.000 euro. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di vigilanza,

il Ministero  dell'interno,  all'atto  dell'erogazione  all'ente  del

contributo o successivamente, effettua controlli  per  verificare  le

dichiarazioni e le informazioni rese in sede di  presentazione  della

domanda e, a collaudo avvenuto, effettua controlli sulla  regolarita'

della  documentazione  amministrativa  relativa  all'utilizzo   delle

risorse e sulla realizzazione dell'opera in conformita' al  progetto.

Il Ministero dell'interno, nei limiti delle risorse previste  per  le

attivita' di cui al primo periodo,  con  specifiche  convenzioni  ove

sono indicate anche le modalita' di  rimborso  delle  relative  spese

sostenute, puo' richiedere la collaborazione di altre Amministrazioni

competenti ovvero della Guardia di finanza.»;

  1. f) dopo il comma 148-bis e' aggiunto il  seguente:  «148-ter.  I

termini di cui all'articolo 1, comma 857-bis, della legge 27 dicembre

2017, n. 205, per quanto attiene ai contributi riferiti all'anno 2019

e i termini di cui all'articolo 1, comma 143, per quanto  attiene  ai

contributi riferiti all'anno 2020, sono prorogati di tre mesi».

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1,  lettera  b),

pari a 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750  milioni  di  euro

per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

(omissis)

                        Art. 51

         Piccole opere e interventi contro l'inquinamento

  1. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,   all'articolo   30   del

decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 28  giugno  2019,  n.  58,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

  1. a) il comma 14-bis e'  sostituito  dal  seguente:  «14-bis.  Per

stabilizzare  i  contributi  a  favore  dei  comuni  allo  scopo   di

potenziare gli investimenti per la  messa  in  sicurezza  di  scuole,

strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e  per  l'abbattimento

delle  barriere  architettoniche  a  beneficio  della  collettivita',

nonche' per gli interventi di efficientamento energetico  e  sviluppo

territoriale sostenibile di cui al comma  3,  a  decorrere  dall'anno

2021  e'  autorizzato,  nello  stato  di  previsione  del   Ministero

dell'interno,  l'avvio   di   un   programma   pluriennale   per   la

realizzazione degli interventi di  cui  all'articolo  1,  comma  107,

della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine,  con  decreto  del

Ministro dell'interno, da emanare entro  il  15  gennaio  di  ciascun

anno, e' assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000

abitanti un contributo di pari importo, nel  limite  massimo  di  160

milioni di euro per l'anno 2021, 168 milioni  di  euro  per  ciascuno

degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di  euro  per  l'anno  2024,  140

milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni

di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033  e  160  milioni  di

euro  a  decorrere  dall'anno  2034.  Il  comune   beneficiario   del

contributo  di  cui  al  presente  comma  e'   tenuto   ad   iniziare

l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio di ciascun anno. Nel  caso

di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei  lavori

di cui al presente comma o di parziale utilizzo  del  contributo,  il

medesimo contributo e' revocato, in tutto o in  parte,  entro  il  15

giugno di ciascun anno, con decreto  del  Ministro  dell'interno.  Le

somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al quarto  periodo

sono assegnate, con il medesimo decreto ivi previsto, ai  comuni  che

hanno iniziato l'esecuzione  dei  lavori  in  data  antecedente  alla

scadenza di cui al presente comma, dando priorita' ai comuni con data

di inizio dell'esecuzione dei lavori meno recente e  non  oggetto  di

recupero. I comuni  beneficiari  dei  contributi  di  cui  al  quinto

periodo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori  entro  il  15

ottobre di ciascun anno. Si applicano i commi 110,  112,  113  e  114

dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

  1. b) il comma  14-ter  e'  sostituito  dal  seguente:  «14-ter.  A

decorrere dall'anno 2021, nello stato  di  previsione  del  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e'  istituito

un fondo dell'importo di 41 milioni  di  euro  per  l'anno  2021,  43

milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno  2023,

83 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro  per  ciascuno

degli anni dal 2025 al 2030, 73 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2031 al 2033, 80 milioni  di  euro  per  l'anno  2034  e  40

milioni di euro a decorrere dall'anno 2035, destinato alle  finalita'

di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d),  della  legge  7  luglio

2009, n. 88. In sede di Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  e'

definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate  e  sono

stabilite le misure a cui esse  sono  destinate,  tenendo  conto  del

perdurare del superamento dei valori  limite  relativi  alle  polveri

sottili (PM10), di cui alla procedura di infrazione  n.  2014/2147  e

dei valori limite relativi al biossido di azoto (NO2),  di  cui  alla

procedura di  infrazione  n.  2015/2043,  e  della  complessita'  dei

processi di conseguimento degli obiettivi  indicati  dalla  direttiva

2008/50/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  21  maggio

  1. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto

legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,  e  gli  stessi  devono  essere

identificati dal codice unico di progetto (CUP).»

  1. c) il comma 14-quater e' sostituito  dal  seguente:  «14-quater.

All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis e 14-ter  si

fa fronte con tutte le risorse per  contributi  dall'anno  2020,  non

ancora  impegnate  alla  data  del  1°   giugno   2019,   nell'ambito

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1091, della

legge 27 dicembre 2017, n. 205, che  si  intende  corrispondentemente

ridotta di pari importo, nonche' con le risorse di  cui  all'articolo

24, comma 5-bis, decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. Sono nulli gli

eventuali atti adottati in contrasto con le disposizioni del presente

comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad

apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di

bilancio.».

  1. Al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della

qualita' dell'aria prioritariamente nei settori dei trasporti,  della

mobilita',  delle   sorgenti   stazionarie   e   dell'uso   razionale

dell'energia, nonche' interventi per  la  riduzione  delle  emissioni

nell'atmosfera, tenendo  conto  del  perdurare  del  superamento  dei

valori limite relativi alle  polveri  sottili  (PM10),  di  cui  alla

procedura di infrazione n. 2014/2147, e dei valori limite relativi al

biossido di azoto (NO2), di  cui  alla  procedura  di  infrazione  n.

2015/2043, e della complessita' dei processi di  conseguimento  degli

obiettivi indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del  21  maggio  2008,  e  delle  finalita'  di  cui

all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio  2009,  n.

88, che individua la pianura padana quale  area  geografica  con  una

particolare situazione di  inquinamento  dell'aria,  le  risorse  per

l'anno 2020, di cui al nono periodo del comma 14-ter dell'articolo 30

del citato decreto-legge n. 34 del 2019, nel testo vigente alla  data

di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono  trasferite  in

apposito  capitolo  dello   stato   di   previsione   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  1. Al  comma  4,  primo   periodo,   dell'articolo   112-bis   del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole  «trasferite»  sono

aggiunte le seguenti: «o assegnate» e dopo  le  parole  «l'emergenza»

sono aggiunte le seguenti: «, nonche' ai  sensi  di  norme  di  legge

dello Stato per contributi agli investimenti».

(omissis)

              Art. 74

Incremento del fondo per l'acquisto di autoveicoli a basse  emissioni

                      di CO2 g/km - Automotive

  1. All'articolo 44  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. a) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera a),  e'  sostituita

dalla seguente:

 

=====================================

|  CO2 g/Km   |  Contributo (euro)  |

+=============+=====================+

|0-20         |2.000                |

+-------------+---------------------+

|21-60        |2.000                |

+-------------+---------------------+

|61-90        |1.750                |

+-------------+---------------------+

|91-110       |1.500                |

+-------------+---------------------+

 

  1. b) la tabella di cui al comma 1-bis, lettera b),  e'  sostituita

dalla seguente:

=====================================

|  CO2 g/Km   |  Contributo (euro)  |

+=============+=====================+

|0-20         |1.000                |

+-------------+---------------------+

|21-60        |1.000                |

+-------------+---------------------+

|61-90        |1.000                |

+-------------+---------------------+

|91-110       |750                  |

+-------------+---------------------+

 

  1. c) al comma 1-sexies sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono

individuate le modalita' attuative  del  presente  comma  nel  limite

complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.»;

  1. d) al comma 1-septies, le parole «hanno diritto a  un  ulteriore

incentivo di 750 euro, da sommare ai 1.500 euro  gia'  attribuiti  al

primo veicolo o, in alternativa, da utilizzare in forma di credito di

imposta entro tre annualita' per l'acquisto di monopattini elettrici,

biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico,

servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o  sostenibile»  sono

sostituite dalle seguenti: «hanno diritto, nei limiti  delle  risorse

disponibili, a un credito di imposta  del  valore  di  750  euro,  da

utilizzare  entro  tre  annualita'  per  l'acquisto  di   monopattini

elettrici,  biciclette  elettriche  o   muscolari,   abbonamenti   al

trasporto pubblico, servizi di mobilita' elettrica in condivisione  o

sostenibile, nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per

l'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze

sono individuate le modalita' attuative del presente comma  anche  ai

fini del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.»;

  1. e) Al comma 1-octies  le  parole:  «quale  limite  di  spesa  da

destinare  esclusivamente  all'attuazione  dei  commi  da   1-bis   a

1-septies  del  presente   articolo.   Con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello

sviluppo economico, da emanare entro quindici giorni  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,

sono individuate le modalita' per assicurare il rispetto  del  limite

di spesa di cui al presente comma» sono  sostituite  dalle  seguenti:

«quale limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione del

comma 1-bis del presente articolo.».

  1. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1041,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato di 400  milioni  di  euro  per

l'anno 2020, di cui 300 milioni di euro  quale  limite  di  spesa  da

destinare  esclusivamente  all'attuazione  delle  previsioni  di  cui

all'articolo 44, comma 1-bis, lettere a) e b), del  decreto-legge  19

maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17

luglio 2020,  n.  77,  come  modificate  dal  comma  1  del  presente

articolo, secondo la seguente ripartizione:

  1. a) euro  50  milioni  riservati  per  i  contributi   aggiuntivi

all'acquisto di autoveicoli compresi nelle  fasce  0-20  g/km  CO2  e

21-60 g/km  CO2  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1-bis

dell'articolo 44 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  1. b) euro 150 milioni riservati per i contributi  all'acquisto  di

autoveicoli compresi  nella  fascia  61-90  g/km  CO2,  acquistati  a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto;

  1. c) euro 100 milioni riservati per i contributi  all'acquisto  di

autoveicoli compresi nella  fascia  91-110  g/km  CO2,  acquistati  a

decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico

e' istituito un fondo, con una dotazione di 90 milioni  di  euro  per

l'anno   2020,   finalizzato   all'erogazione   di   contributi   per

l'installazione  di  infrastrutture  per  la  ricarica   di   veicoli

elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio  di  attivita'

di  impresa,  arti  e  professioni,  nonche'  da   soggetti   passivi

dell'imposta sul reddito  delle  societa'  (IRES).  Con  decreto  del

Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta  giorni

dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono  stabiliti

i  criteri  e  le  modalita'  di  applicazione  e  di  fruizione  del

contributo. Il contributo di cui al presente comma non e'  cumulabile

con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

  1. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione

vigente, ai fini di cui al comma 107 dell'articolo 1 della  legge  27

dicembre 2019, n. 160, l'acquisto o il noleggio di veicoli alimentati

ad energia elettrica, ibrida o a idrogeno, non e' soggetto ai  limiti

di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.

98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500  milioni  di

euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 114.

 

Allegati

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