Datore di lavoro e Rspp: un rapporto indispensabile, inderogabile e complesso. Per questo motivo deve essere compreso in tutti i suoi snodi fondamentali. Ad accompagnarci su questo percorso è Pierguido Soprani, avvocato, che illustra il tema del rapporto fra datore di lavoro e Rspp alla luce della normativa vigente e delle principali sentenze di giurisprudenza di legittimità.
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In primo luogo, va evidenziato che il rapporto che lega datore di lavoro e Rspp si svolge secondo due direttrici fondamentali: dipendenza e collaborazione. La prima fa da cornice al rapporto, la seconda ne fissa i contenuti. La dipendenza - anche se non è da intendersi in senso tecnico-giuridico, bensì come avvalimento funzionale - si giustifica in ragione del potere direttivo e gerarchico facente capo al datore di lavoro; mentre la collaborazione è motivata dal grado di complessità tecnica degli adempimenti per i quali è richiesta (valutazione del rischio e redazione del documento di valutazione correlato: DVR), cui il datore di lavoro da solo (salvo i casi di cui all'art. 34 del D.Lgs. n. 81/2008, peraltro subordinati alla frequenza di apposito corso di formazione) non potrebbe fare fronte. Quanto al Rspp esterno all'azienda, il rapporto di dipendenza originerà e sarà modulato anche in base ai termini contrattuali stabiliti.
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Il Rspp è definito all'art. 2, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 81/2008 come la «persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi»; con la precisazione che l’attività di “coordinamento” va inteso come l’esercizio di direzione funzionale, rivolto alla migliore valorizzazione e composizione sinergica delle competenze professionali facenti capo a ciascun Aspp.
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Avendo i due pilastri fondamentali della prevenzione e della protezione dai rischi una funzione essenziale per la tutela della sicurezza e dalla salute dei lavoratori, è in questa prospettiva di approccio - giuridico ma anche culturale - che va analizzata e interpretata la figura del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (...)
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