Decadenza sospesa delle prestazioni Inail a causa del Coronavirus: la circolare n. 13/2020

I termini riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione

Decadenza sospesa delle prestazioni Inail a causa del Coronavirus.

"Per effetto dell'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 - si legge nella circolare n. 13 del 3 aprile 2020 pubblicata sul sito dell'istituto -  i termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".

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In sostanza, in tema di prestazioni Inail in caso di Coronavirus, si legge sempre nel sito dell'Istituto: "in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del 1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione".

Inail: le misure adottate per far fronte al Coronavirus

Di seguito il testo integrale della circolare che illustra i termini della decadenza sospesa delle prestazioni Inail a causa del Coronavirus.

Circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020

Oggetto:

Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il conseguimento delle
prestazioni Inail. Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus
(SARS- CoV-2) in occasione di lavoro. Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Articolo 34,
commi 1 e 2; articolo 42 commi 1 e 2.

Quadro normativo

  • Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38: “Disposizioni in materia di
    assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma
    dell’articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n.144”. Articolo 12.
  • Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
    Ministro dell’economia e delle finanze del 27 febbraio 2019:”Nuove tariffe
    dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
    professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario, Altre attività” e
    relative modalità di applicazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 1121, della legge
    30 dicembre 2018, n.145”.
  • Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020: “Dichiarazione dello
    stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza
    di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
  • Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6: “Misure urgenti in materia di
    contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”,
    convertito con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.13 [1]Pubblicata nella G.U. Serie Generale del 9 marzo 2020, n. 61. Entrata in vigore del provvedimento 10
    marzo 2020.
  • Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie,
    lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”-
    Articoli 2, 5, 8 e 10.
  • Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020: “Misure per il
    contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus
    COVID-19”.
  • Decreto Presidente Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020: “Ulteriori
    disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
    urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
    COVID-19”.
  • Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14: “Disposizioni urgenti per il
    potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza
    COVID-19”.
  • Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18: “Misure di potenziamento del Servizio
    sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
    connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
  • Lettera del Servizio Normativo per le Gestioni Assicurative n. 212 del 1°
    luglio 1993” Modalità di trattazione dei casi di epatite virale a trasmissione
    parenterale e di AIDS”.
  • Circolare Inail 23 novembre 1995, n.74: “Modalità di trattazione delle
    malattie infettive e parassitarie”.
  • Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere del 4 maggio
    1998, n.2.0.0.
  • Lettera Direzione centrale prestazioni del 15 marzo 2000, n. 2.0.0.:
    “Decreto legislativo 23.02.2000, n.38. Articolo 12. Istruzioni operative”.
  • Lettera Direzione centrale prestazioni del 7 novembre 2011, n. 8476:
    “Infortunio in itinere – utilizzo del mezzo privato (bicicletta)”.
  • Circolare Inail 19 settembre 2013, n. 42: “Prescrizione del diritto alle
    prestazioni. Artt. 111 e 112 d.p.r. 1124/1965 e s.m.i”
  • Circolare Inail 18 dicembre 2014, n. 62: “Linee guida per la trattazione dei
    casi di infortunio in itinere. Deviazioni per ragioni personali”.
  • Circolare Inail 25 marzo 2016, n. 14 “Linee guida per la trattazione dei casi
    di infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede”.
  • Circolare Inail 11 marzo 2020, n. 7: “Emergenza epidemiologica da COVID19. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi e
    altre misure urgenti”.

Premessa

L’articolo 34, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 ha disposto che in
considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23
febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle
prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’Inps e dall’Inail è
sospeso di diritto.
A questa disposizione di carattere generale l’articolo 42, comma 1, riguardante
specificamente l’Inail, aggiunge che in considerazione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei
termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall’Inail è sospeso di
diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi,
per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al comma 1, i termini di
prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del
titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n. 1124 del
1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione.
Il comma 2 del citato articolo 42 dispone che nei casi accertati di infezione da
coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro il medico certificatore redige il
consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai
sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei
casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per
il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione
assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto
Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro
pubblici e privati.
Con la presente circolare, si forniscono le prime indicazioni in merito all’applicazione
delle predette disposizioni normative.
Termini di prescrizione per il conseguimento delle prestazioni
L’azione per conseguire le prestazioni Inail, ai sensi dell’art. 112, del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modifiche, si
prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell’infortunio o da quello della
manifestazione della malattia professionale. Per le malattie professionali, nello specifico,
il termine decorre dal primo giorno di completa astensione dal lavoro e, per quelle che
non determinano astensione, dal momento in cui, secondo criteri di normale
conoscibilità, il lavoratore abbia avuto cognizione di essere affetto da malattia di
probabile origine professionale con danno indennizzabile ai sensi dell’art. 135 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che sancisce la
decorrenza per le malattie professionali.

Non tutti i termini prescrizionali relativi alle azioni per il conseguimento delle prestazioni
soggiacciono però a tale termine triennale, in quanto ad alcune fattispecie si applicano
i termini quinquennali o decennali previsti dalla comune disciplina civilistica.
Nella seguente tabella, sono riportati i principali termini correlati alle prestazioni erogate dall’Inail.

Decadenza sospesa delle prestazioni Inail

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 i
predetti termini di prescrizione, ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso)
e sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione

Termini di decadenza per il conseguimento delle prestazioni

L’articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124
dispone che quando la morte sopraggiunge in conseguenza dell'infortunio dopo la
liquidazione della rendita di inabilità permanente, la domanda per ottenere la rendita
nella misura e nei modi stabiliti nell' articolo 85 deve essere proposta dai superstiti, a
pena di decadenza, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Inail in cui
si avvisano i superstiti della facoltà di presentare la richiesta di rendita[2]Cfr sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1994, n. 14.
Un termine decadenziale di 180 giorni, dalla data di ricezione dell'avvenuta
comunicazione dall’Inail, è invece previsto dall’articolo 7 della legge 5 maggio 1976, n.
248 per proporre la domanda da parte dei superstiti di invalidi del lavoro deceduti per
cause estranee alla patologia indennizzata, per la concessione dello speciale assegno
continuativo mensile.

Lo stesso termine decadenziale di 180 giorni, che decorre dalla data di abbandono della
lavorazione morbigena, è previsto per la richiesta di rendita di passaggio.
La seguente tabella riepilogativa riporta i principali termini di decadenza correlati alle
prestazioni erogate dall’Istituto.

Decadenza sospesa delle prestazioni Inail

[3]Legge 12 aprile 1943, n. 455; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La prestazione ha finalità essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per il periodo di un anno dall’abbandono della lavorazione nociva

Per effetto del citato articolo 42, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i
predetti termini di decadenza ricadenti nel periodo dal 23 febbraio 2020 (compreso) e
sino al 1° giugno 2020, sono sospesi e riprenderanno a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione.

Sospensione dei termini di revisione delle rendite

L’ articolo 42, al comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
dispone, inoltre che sono sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del
titolare, nonché su disposizione dell’Inail, previsti dall’articolo 83 del d.p.r. n.1124 del
1965 che scadano nel periodo indicato al comma 1. Detti termini riprendono a decorrere
dalla fine del periodo di sospensione.
La disciplina e i termini di revisione delle rendite sono stabiliti dall’articolo 83, per
l’infortunio, e dall’articolo 137, per le malattie professionali, del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Prescindendo dai termini di revisione previsti dalle predette disposizioni di natura
ordinatoria, in caso di infortunio e/o malattia professionale, alla scadenza del termine
rispettivamente di 10 anni (per gli infortuni) e di 15 anni (per le malattie professionali),
l’Inail e l’assicurato possono richiedere la revisione della rendita, a pena di decadenza,
entro un anno dalla scadenza del decennio e/o del quindicennio. Il termine di decadenza
annuale è fissato dall’articolo 137 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 ma come è noto si applica anche alla revisione delle rendite per
infortunio Cass. Civ., Sez. Lav. n. 21387 e n. 16056 del 2004 . La data di inizio per il computo dei dieci o quindici anni coincide con la data
di decorrenza della rendita.

La disposizione di cui al terzo periodo del comma 1, dell’articolo 42, interviene sul
predetto termine annuale, stabilendone la sospensione nella sola ipotesi in cui la sua
scadenza cade nel periodo che intercorre tra il 23 febbraio (compresso) e il 1° giugno
2020. Il computo del termine riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione,
ossia dal 1° giugno 2020.
Pertanto qualora, per esempio, il termine annuale di decadenza per chiedere la revisione
della rendita scada il 15 maggio 2020, detto termine si considera sospeso di diritto e
ricomincerà a decorrere dal 2 giugno 2020 (compreso). La rimessione nei termini avrà
una durata pari al periodo che intercorre tra il 23 febbraio e il 15 maggio.
Le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 che
disciplinano i termini revisionali si applicano anche alle rendite costituite in regime di
danno biologico, per effetto del richiamo disposto dall’art.13 comma 7 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 .
La sospensione in esame riguarda tutte le revisioni delle rendite, sia quelle richieste
dall’assicurato sia quelle disposte dall’Inail.
Le visite medico-legali di revisione sospese verranno riprogrammate, nel rispetto dei
nuovi termini di decadenza.
Tutela infortunistica Inail nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARSCoV-2) in occasione di lavoro.
L’articolo 42, comma 2, del decreto in oggetto stabilisce che nei casi accertati di
infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore
redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che
assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le
prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono
erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria
dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici
gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione
dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e
seguenti del decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. La presente disposizione si
applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Ambito della tutela

La norma di cui al citato articolo 42, secondo comma, chiarisce alcuni aspetti
concernenti la tutela assicurativa nei casi accertati di infezione da nuovo coronavirus
(SARS-CoV-2), avvenuti in occasione di lavoro.
In via preliminare si precisa che, secondo l’indirizzo vigente in materia di trattazione dei
casi di malattie infettive e parassitarie[4]Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74, l’Inail tutela tali affezioni morbose, inquadrandole, per l’aspetto assicurativo, nella categoria degli infortuni sul lavoro: in
questi casi, infatti, la causa virulenta è equiparata a quella violenta.
In tale ambito delle affezioni morbose, inquadrate come infortuni sul lavoro, sono
ricondotti anche i casi di infezione da nuovo coronavirus occorsi a qualsiasi soggetto
assicurato dall’Istituto.
La disposizione in esame, confermando tale indirizzo, chiarisce che la tutela assicurativa
Inail, spettante nei casi di contrazione di malattie infettive e parassitarie negli ambienti
di lavoro e/o nell’esercizio delle attività lavorative, opera anche nei casi di infezione da
nuovo coronavirus contratta in occasione di lavoro [5]Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore per tutti i lavoratori assicurati
all’Inail.
Sono destinatari di tale tutela, quindi, i lavoratori dipendenti e assimilati, in presenza
dei requisiti soggettivi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, nonché gli altri soggetti previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38 (lavoratori parasubordinati, sportivi professionisti dipendenti e lavoratori
appartenenti all’area dirigenziale) e dalle altre norme speciali in tema di obbligo e tutela
assicurativa Inail.
Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela riguarda innanzitutto gli
operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a diventare
specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale,
considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a
contatto con il nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre
attività lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via
esemplificativa, ma non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office,
alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno
degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto
infermi, etc. Anche per tali figure vige il principio della presunzione semplice valido per
gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di
intervento in quanto residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca
l’indicazione o la prova di specifici episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi
e concordanti” tali da far scattare ai fini dell’accertamento medico-legale la presunzione
semplice. In base alle istruzioni per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in
tal senso deponga, l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura
privilegiando essenzialmente i seguenti elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico
e circostanziale.

Denuncia di malattia-infortunio per infezione da nuovo coronavirus e
certificazione medica

Il primo periodo del comma 2, del citato articolo 42 ribadisce che, nei casi accertati di
infezione da nuovo coronavirus (SARS-CoV-2) in occasione di lavoro, il medico
certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente la prescritta certificazione
medica (prevista dall’articolo 53, commi 8, 9 e 10, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124) all’Inail, che prende in carico e assicura la relativa
tutela all’infortunato, ai sensi delle vigenti disposizioni, al pari di qualsiasi altro
infortunio.
Il certificato medico dovrà essere redatto secondo i criteri di cui all’articolo 53 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche,
e quindi riportare i dati anagrafici completi del lavoratore, quelli del datore di lavoro, la
data dell’evento/contagio, la data di astensione dal lavoro per inabilità temporanea
assoluta conseguente al contagio da virus ovvero la data di astensione dal lavoro per
quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria del lavoratore sempre legata
all’accertamento dell’avvenuto contagio e, in particolare per le fattispecie per le quali
non opera la presunzione semplice dell’avvenuto contagio in relazione al rischio
professionale specifico, le cause e circostanze, la natura della lesione e il rapporto con
le cause denunciate.
Si rappresenta l’importanza di acquisire la certificazione dell’avvenuto contagio, in
quanto solo al ricorrere di tale elemento, assieme all’altro requisito dell’occasione di
lavoro, si perfeziona la fattispecie della malattia-infortunio e, quindi, con il conseguente
obbligo dell’invio del certificato di infortunio è possibile operare la tutela Inail. Ai fini
della certificazione dell’avvenuto contagio si ritiene valida qualsiasi documentazione
clinico-strumentale in grado di attestare, in base alle conoscenze scientifiche, il contagio
stesso.
Resta fermo, inoltre l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere
telematicamente all’Istituto il certificato medico di infortunio. In proposito, si segnala
l’opportunità di valutare in favore dell’infortunato alla luce della situazione
emergenziale, sia la redazione della predetta certificazione, sia le modalità di
trasmissione, avendo cura principalmente di accertarne la provenienza.

Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle
denunce da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria
allegata, evitando comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni
normative.
In proposito i datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare
ad assolvere all’obbligo di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la
denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi dall’articolo 53 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 [6]Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all’Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l’apposito campo “malattia infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi” e successive modificazioni.
Particolare attenzione dovrà essere posta nella compilazione della denuncia di infortunio
per quanto riguarda la valorizzazione dei campi relativi alla data evento, alla data
abbandono lavoro e alla data di conoscenza dei riferimenti della certificazione medica
attestante l’avvenuto contagio, cioè ai dati necessari per assolvere l’adempimento
dell’obbligo correlato al predetto articolo 53.
Si sottolinea, in proposito che solo dalla conoscenza positiva, da parte del datore di
lavoro, dell’avvenuto contagio decorrono i termini per la trasmissione telematica della
denuncia all’Istituto.
A tale riguardo si raccomanda alle Strutture territoriali la massima disponibilità nel
rispondere ai quesiti che dovessero pervenire in ordine a dubbi o difficolta relativi alla
compilazione delle denunce da parte dei datori di lavoro, nonché, alla luce della
situazione emergenziale di valutare in favore del datore di lavoro e dell’infortunato, sia
le modalità di trasmissione, sia le decorrenze dei termini di legge per la compilazione e
la trasmissione delle denunce da parte dei datori di lavoro.
In merito le Strutture territoriali Inail adottano ogni misura proattiva per consentire
l’acquisizione delle denunce di infortunio da parte dei datori di lavoro, con l’eventuale
documentazione sanitaria allegata.
Giova, infine, far presente che laddove pervenga all’Istituto della documentazione utile
per l’apertura del caso di malattia-infortunio (certificato medico, denuncia di infortunio
redatta dal datore di lavoro o altro documento valido ai fini della protocollazione),
mancante però del dato sanitario dell’avvenuto contagio, è necessario per il
proseguimento dell’istruttoria acquisire tempestivamente la documentazione attestante
la conferma diagnostica del contagio, ricorrendo al fine di facilitare e abbreviare
l’istruttoria del caso anche direttamente alla documentazione in possesso degli
infortunati. Detta documentazione clinico-strumentale, infatti, è indispensabile per la
verifica della regolarità sanitaria e amministrativa per l’ammissione del caso alla tutela
Inail.
Per i datori di lavoro assicurati all’Inail l’obbligo della comunicazione d’infortunio ai fini
statistici e informativi si considera comunque assolto per mezzo della
denuncia/comunicazione d’infortunio.

In merito alla decorrenza della tutela Inail, si precisa che il termine iniziale decorre dal
primo giorno di astensione dal lavoro attestato da certificazione medica per avvenuto
contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della
quarantena, sempre per contagio da nuovo coronavirus (contagio che può essere
accertato anche successivamente all’inizio della quarantena), computando da tali date
i giorni di franchigia ai fini del calcolo della prestazione economica per inabilità
temporanea assoluta al lavoro. Con separata nota alle Strutture saranno impartite le
necessarie istruzioni tecniche per la gestione degli applicativi in linea con le presenti
istruzioni.

Casi di dubbia competenza Inail/Inps

Nei casi di dubbia competenza, ai sensi della circolare Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile
2015, relativi ai lavoratori per i quali vige la convenzione tra Inail e Inps per l’erogazione
della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia
professionale e da malattia comune e per i quali è escluso il contagio da nuovo
coronavirus in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è necessario procedere
alla segnalazione del caso all’Inps, con l’allegazione di tutta la documentazione sanitaria
agli atti della pratica al fine di evitare la sovrapposizione di tutela assicurativa.
La segnalazione è trasmessa, mediante la modulistica in uso, tempestivamente alla
Sede Inps competente che, previa valutazione in ordine alla riconduzione del caso al
proprio campo di azione, trasmette all’Inail il modello attestante il suo accoglimento.
Parimenti, l’Inps, ai sensi delle disposizioni vigenti, procede nei riguardi dell’Inail
laddove rilevi che l’evento denunciato non rientrando nella propria competenza è invece
oggetto di tutela assicurativa Inail.
La Sede Inail, in questa fattispecie, previa valutazione in ordine alla riconduzione del
caso alla propria competenza, trasmette la comunicazione del suo accoglimento all’Inps.
Per ogni ulteriore informazione in esito agli aspetti di specifico dettaglio della
convenzione si rimanda, comunque, alle disposizioni contenute nella predetta circolare
Inail n. 47/Inps n. 69 del 2 aprile 2015.
Si segnala, inoltre, che per quanto riguarda gli eventi lesivi afferenti ai lavoratori per i
quali non spetta l’indennità di malattia ai sensi della suddetta convenzione, quali per
esempio lavoratori assicurati nella speciale gestione per conto dello stato, lavoratori
autonomi, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, etc., laddove venga escluso
il contagio in occasione di lavoro, la tutela Inail non è dovuta ed è esclusa la
segnalazione del caso per l’attribuzione della competenza all’Inps.
Erogazione della prestazione prevista dal Fondo gravi infortuni
Nel caso di decesso del lavoratore spetta ai familiari, ai sensi della disciplina vigente,
anche la prestazione economica una tantum prevista dal Fondo delle vittime di gravi  infortuni sul lavoro. La prestazione è prevista sia per i soggetti assicurati con Inail che
per quelli per i quali non sussiste il predetto obbligo.
In proposito, in considerazione del fatto che possono beneficiare della prestazione anche
i lavoratori non assicurati all’Inail, come per esempio militari, vigili del fuoco, forze di
polizia, liberi professionisti, etc., le Sedi territoriali, tenuto conto della situazione
emergenziale, attivano ogni utile iniziativa per fornire agli interessati le informazioni
necessarie per poter beneficiare della prestazione economica in questione.
Esclusione degli eventi infortunistici derivanti da infezione da nuovo
coronavirus dalla determinazione dell’oscillazione del tasso medio per
andamento infortunistico.
La disposizione normativa in esame, infine, precisa che gli eventi lesivi derivanti da
infezioni da nuovo coronavirus - in occasione di lavoro - gravano sulla gestione
assicurativa dell’Inail, e dispone che gli eventi in questione non sono computati ai fini
della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di
cui agli articoli 19 e seguenti del decreto interministeriale 27 febbraio 2019, concernente
l’approvazione delle nuove tariffe dei premi Inail e le relative modalità di applicazione.
Pertanto, in analogia alle altre tipologie di infortuni, come per esempio gli infortuni in
itinere, gli effetti degli eventi in esame non entrano a far parte del bilancio infortunistico
dell’azienda in termini di oscillazione in malus del tasso applicato, ma sono attribuiti
secondo principi di mutualità, mediante forme di “caricamento” indiretto in sede di
determinazione dei tassi medi di lavorazione.
A tale fine, si comunica che sono stati avviati gli adeguamenti procedurali utili per la
rilevazione a livello centrale dei casi di malattia-infortunio dovuti al contagio da nuovo
coronavirus, identificati con specifico codice E nell’apposita procedura Car.cli.web. Ciò
al fine di escludere tali eventi lesivi dalla determinazione dell’oscillazione del tasso
medio per andamento infortunistico, sia per i datori di lavoro pubblici che per quelli
privati, nonché per gli opportuni monitoraggi dei casi denunciati e ammessi a tutela.
Infortunio sul lavoro in itinere occorso durante il periodo di emergenza da
COVID – 19.
Per quanto riguarda la disciplina dell’infortunio in itinere, l’art. 12 decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, sancisce che l’assicurazione infortunistica opera nell’ipotesi di
infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e
ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Posto che in tale fattispecie non sono
catalogati soltanto gli incidenti da circolazione stradale, anche gli eventi di contagio da
nuovo coronavirus accaduti durante tale percorso sono configurabili come infortunio in
itinere.

Ciò in linea con quanto già anticipato per il personale delle Aziende sanitarie locali e
delle altre strutture sanitarie pubbliche o private assicurate con l’Inail [7]Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675.
In tale fattispecie il dato epidemiologico guida il riconoscimento medico-legale.
In merito all’utilizzo del mezzo di trasporto, poiché il rischio di contagio è molto più
probabile in aree o a bordo di mezzi pubblici affollati, al fine di ridurne la portata, per
tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza sul luogo
di lavoro è considerato necessitato l’uso del mezzo privato per raggiungere dalla propria
abitazione il luogo di lavoro e viceversa. Tale deroga vale per tutta la durata del periodo
di emergenza epidemiologica, secondo le disposizioni e i tempi dettati in materia dalle
autorità competenti.
Restano invariate per il resto le disposizioni impartite per la disciplina e la gestione degli
infortuni in itinere.

 

Note   [ + ]

1. Pubblicata nella G.U. Serie Generale del 9 marzo 2020, n. 61. Entrata in vigore del provvedimento 10
marzo 2020.
2. Cfr sentenza della Corte Costituzionale 24 gennaio 1994, n. 14.
3. Legge 12 aprile 1943, n. 455; decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 648; articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni. La prestazione ha finalità essenzialmente profilattiche ed è riconosciuta ai lavoratori affetti da silicosi o asbestosi per il periodo di un anno dall’abbandono della lavorazione nociva
4. Linee-guida per la trattazione dei casi di malattie infettive e parassitarie di cui alla Circolare Inail 23 novembre 1995, n. 74
5. Cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 9913 del 13 maggio 2016, ha ribadito i principi che devono essere seguiti nel determinare la riconducibilità all’”occasione di lavoro” dell’infortunio occorso al lavoratore. In particolare, secondo la Corte, affinché l’infortunio sia indennizzabile da parte dell’Inail, non è necessario che sia avvenuto nell’espletamento delle mansioni tipiche disimpegnate dal lavoratore essendo sufficiente, a tal fine, anche che lo stesso sia avvenuto durante lo svolgimento di attività strumentali o accessorie. Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro”. Essa comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore
6. Il datore di lavoro dovrà effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia all’Istituto compilando, nel caso di contagio da nuovo coronavirus l’apposito campo “malattia infortunio” presente nell’applicativo relativo alla denuncia di infortunio on-line. La valorizzazione di tale campo rende facoltativa la compilazione dei campi “data inizio prognosi” e “data fine prognosi”
7. Istruzione operativa Inail del 17 marzo 2020, n. 3675

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