Prevenzione incendi: modificato il D.M. Interno 3 agosto 2015. Tutte le novità

Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019

Decreto 12 aprile 2019: significative modifiche al D.M. del ministero dell'Interno 3 agosto 2015 dal titolo ("Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139): "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 119". Il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019.

 

 

Fra le novità spiccano la completa abrogazione del comma 2 dell'art. 1 - sostituito - e le modifiche all'art. 3.

Di seguito - nel riquadro e in grassetto - tutte le novità apportate dal decreto 12 aprile 2019. In coda il testo integrale. A breve verrà pubblicato (sia sulla Banca Dati di Ambiente&&Sicurezza sia sulla rivista) un dettagliato commento alle modifiche introdotte dal decreto 12 aprile 2019.

Decreto 12 aprile 2019

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D. M. 3 agosto 2015, comma 2, art. 1

ABROGATO

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 si  possono  applicare  alle attivita' di  cui  all'articolo  2  in  alternativa  alle  specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai  decreti  del  Ministro dell'interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti  criteri  tecnici di prevenzione incendi di cui all'articolo 15, comma 3,  del  decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «Disposizioni  relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura

delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla sicurezza in caso di incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita' disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di prevenzione incendi»;

f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi».

NUOVO

D.M. 12 aprile 2019

L’art. 2 del decreto D.M. Interno 3 agosto 2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalità applicative). –

1. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alla progettazione, alla realizzazione e all’esercizio delle attivita’ di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle
strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76. Sono fatte salve le modalita’ applicative alternative di cui all’art.

2-bis.
2. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano alle attivita’ di cui al comma 1 di nuova realizzazione.
3. Per gli interventi di modifica ovvero di ampliamento alle attivita’ di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attivita’ non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle attivita’
esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al comma
3, si continuano ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1-bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, e’ fatta salva, altresi’, la possibilita’ per il responsabile dell’attivita’ di applicare le
disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, all’intera attivita’.
5. Le norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio . delle attivita’ che non rientrano nei limiti di assoggettabilita’ . previsti nell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, o che non siano elencate nel medesimo
allegato.».

VECCHIO

Art. 2 del decreto D.M. Interno 3 agosto 2015 Campo di applicazione

1. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita' di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 27 a 40; da 42 a 47 ; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64;70; 75, limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili; 76.
2. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 si possono applicare alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento ad attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le medesime norme tecniche si possono applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella
restante parte di attivita', non interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi di ristrutturazione parziale o di ampliamento da realizzare.
3. Per gli interventi di ristrutturazione parziale ovvero di ampliamento su parti di attivita' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto non rientranti nei casi di cui al comma 2, le norme tecniche di cui all'articolo 1 si applicano all'intera attivita'.
4. Le norme tecniche di cui all'articolo 1 possono essere di riferimento per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio delle attivita' indicate al comma 1 che non rientrano nei limiti di assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151.

NUOVO

Introduzione dell’art. 2-bis al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015

1. Dopo l’art. 2 del decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e’ aggiunto il seguente articolo:
«Art. 2-bis (Modalita’ applicative alternative). – 1. In alternativa alle norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, e’ fatta salva la possibilita’ di applicare le norme tecniche indicate all’art. 5, comma 1-bis, per le seguenti attivita’, cosi’ come individuate ai punti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:
a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
b) 67, ad esclusione degli asili nido;
c) 69, limitatamente alle attivita’ commerciali ove sia prevista
la vendita e l’esposizione di beni;
d) 71;
e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali
adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.»

NUOVO

Modifiche all’art. 5 al decreto del ministro dell’Interno 3 agosto 2015

a) dopo il comma 1 e’ aggiunto il seguente:   «1-bis. Alle attivita’ per le  quali  vengono  applicate  le  norme tecniche di cui all’art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:     a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive modificazioni»; 

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;     

c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «disposizioni  relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla sicurezza in caso di incendio»;     d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita’ disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;   

e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di sollevamento  ubicati  nelle  attivita’  soggette  ai  controlli   di prevenzione incendi;    

 f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  dacostruzione»;     

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenzaal fuoco delle costruzioni nelle attivita’ soggette al controllo  delCorpo nazionale dei vigili del fuoco»;     

h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro l’incendio  installati  nelle  attivita’  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi»;     

i) decreto del Ministro dell’interno  22  febbraio  2006  recante«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la progettazione, la costruzione  e  esercizio  di  edifici  e/o  locali destinati ad uffici»;     

l) decreto  del  Ministro  dell’interno  9  aprile  1994  recante«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la costruzione    e    l’esercizio     delle     attivita’     ricettive turistico-alberghiere»;     

m) decreto del  Ministro  dell’interno  6  ottobre  2003  recante«Approvazione della  regola  tecnica  recante  l’aggiornamento  delle disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita’  ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;     

n) decreto del  Ministro  dell’interno  14  luglio  2015  recante«Disposizioni di  prevenzione  incendi  per  le  attivita’  ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;     

o) decreto del Ministro dell’interno  1°  febbraio  1986  recante«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili»;   

p) decreto del Ministro dell’interno  22  novembre  2002  recante«Disposizioni in materia di parcamento di  autoveicoli  alimentati  a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto;     

q) decreto del  Ministro  dell’interno  26  agosto  1992  recante «Norme di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica  e  successive integrazioni»;     

r) decreto del  Ministro  dell’interno  27  luglio  2010  recante«Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita’  commerciali con superficie superiore a 400 mq»;     

b) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:   

«2.  Per  le  attivita’  di  cui  all’art.  2  in  regola  con  gliadempimenti  previsti  agli  articoli  3,  4  e  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  il  presente decreto non comporta adempimenti.».

NUOVO

 Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte  con  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  si applicano alle  attivita’  interessate  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto.
2. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.

Di seguito trovate il provvedimento nella sua forma completa e integrale

MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 12 aprile 2019

Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione  di  norme

tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi  dell'articolo  15  del

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (19A02595)

(GU n.95 del 23-4-2019)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.  139,  recante  il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  a  norma  dell'art.  11  della legge 29 luglio 2003, n. 229, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151,  concernente  il  regolamento  per  la   semplificazione   della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli  incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 7 agosto 2012 recante le disposizioni relative alle modalita' di presentazione  delle  istanze concernenti  i   procedimenti   di   prevenzione   incendi   e   alla documentazione da allegare,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  7,  del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto  2011,  n.  151, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  201 del 29 agosto 2012;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015  recante l'approvazione di norme tecniche di  prevenzione  incendi,  ai  sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  192  del  20 agosto 2015, e successive modificazioni;

Ravvisata la necessita' di continuare l'azione di semplificazione e razionalizzazione  dell'attuale   corpo   normativo   relativo   alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo  approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e  agli  standard internazionali;

Sentito il comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 21 del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n. 139;

Decreta:

Art. 1

Modifiche all'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 3  agosto  2015 il comma 2 e' abrogato.

Art. 2

Modifiche all'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. L'art. 2 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015  e' sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Campo di applicazione e modalita' applicative).  -  1.  Le norme tecniche  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  si  applicano  alla progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attivita'  di cui all'allegato I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  1° agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri: 9; 14; da 19 a 40;  da 42 a 47; da 50 a  54;  56;  57;  63;  64;  66,  ad  esclusione  delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e  dei  rifugi  alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a  71;  73;  75;  76.  Sono fatte salve le modalita'  applicative  alternative  di  cui  all'art. 2-bis.

2. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, si applicano  alle attivita' di cui al comma 1 di nuova realizzazione.

3. Per gli  interventi  di  modifica  ovvero  di  ampliamento  alle attivita' di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme tecniche di cui all'art. 1,  comma  1, si applicano a condizione che  le  misure  di  sicurezza  antincendio esistenti,    nella    parte    dell'attivita'    non     interessata dall'intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.

4. Per gli interventi di modifica o di ampliamento delle  attivita' esistenti di cui al comma 1, non rientranti nei casi di cui al  comma

3, si  continuano  ad  applicare  le  specifiche  norme  tecniche  di prevenzione incendi di cui all'art. 5 comma 1-bis e, per  quanto  non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di  prevenzione  incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Nei casi previsti dal presente comma, e' fatta salva,  altresi', la possibilita' per il responsabile dell'attivita'  di  applicare  le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, all'intera attivita'.

5. Le norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, possono essere  di riferimento per la  progettazione,  la  realizzazione  e  l'esercizio delle attivita' che non rientrano  nei  limiti  di  assoggettabilita' previsti nell'allegato I del decreto del Presidente della  Repubblica 1° agosto 2011, n.  151,  o  che  non  siano  elencate  nel  medesimo allegato.».

Art. 3 

Introduzione dell'art. 2-bis del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. Dopo l'art. 2 del decreto del  Ministro  dell'interno  3  agosto 2015 e' aggiunto il seguente articolo:

«Art.  2-bis  (Modalita'  applicative   alternative).   -   1.   In alternativa alle norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, e'  fatta salva  la  possibilita'  di  applicare  le  norme  tecniche  indicate all'art. 5, comma  1-bis,  per  le  seguenti  attivita',  cosi'  come individuate ai punti di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151:

a) 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini;

b) 67, ad esclusione degli asili nido;

c) 69, limitatamente alle attivita' commerciali ove sia  prevista

la vendita e l'esposizione di beni;

d) 71;

e) 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali

adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.».

Art. 4

Modifiche all'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015

1. All'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto  2015, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«1-bis. Alle attivita' per le  quali  vengono  applicate  le  norme tecniche di cui all'art. 1, comma 1, non si applicano le seguenti:

a) decreto del 30 novembre  1983  recante  «Termini,  definizioni generali e  simboli  grafici  di  prevenzione  incendi  e  successive modificazioni»;

b) decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco dei  materiali  costituenti  le  condotte  di  distribuzione  e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;

c) decreto del 3 novembre  2004  recante  «disposizioni  relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le  vie  di  esodo,  relativamente  alla sicurezza in caso di incendio»;

d) decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti  di  reazione  al fuoco  dei  prodotti   da   costruzione   installati   in   attivita' disciplinate  da  specifiche  disposizioni  tecniche  di  prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;

e) decreto del 15  settembre  2005  recante  «Approvazione  della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani  degli  impianti  di sollevamento  ubicati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli   di prevenzione incendi;

f) decreto del 16  febbraio  2007,  recante  «Classificazione  di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di  opere  da costruzione»;

g) decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni  di  resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attivita' soggette al controllo  del . Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;

h) decreto del  20  dicembre  2012  recante  «Regola  tecnica  di prevenzione incendi per gli  impianti  di  protezione  attiva  contro l'incendio  installati  nelle  attivita'  soggette  ai  controlli  di prevenzione incendi»;

i) decreto del Ministro dell'interno  22  febbraio  2006  recante «Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la progettazione, la costruzione  e  esercizio  di  edifici  e/o  locali destinati ad uffici»;

l) decreto  del  Ministro  dell'interno  9  aprile  1994  recante  «Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la costruzione    e    l'esercizio     delle     attivita'     ricettive turistico-alberghiere»;

m) decreto del  Ministro  dell'interno  6  ottobre  2003  recante

«Approvazione della  regola  tecnica  recante  l'aggiornamento  delle disposizioni  di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994»;

n) decreto del  Ministro  dell'interno  14  luglio  2015  recante «Disposizioni di  prevenzione  incendi  per  le  attivita'  ricettive . turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50»;

o) decreto del Ministro dell'interno  1°  febbraio  1986  recante

«Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili»;

p) decreto del Ministro dell'interno  22  novembre  2002  recante . «Disposizioni in materia di parcamento di  autoveicoli  alimentati  a gas di petrolio liquefatto all'interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell'impianto;

q) decreto del  Ministro  dell'interno  26  agosto  1992  recante «Norme di prevenzione incendi nell'edilizia scolastica  e  successive . integrazioni»;

r) decreto del  Ministro  dell'interno  27  luglio  2010  recante «Approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi  per  la . progettazione, costruzione ed esercizio delle  attivita'  commerciali con superficie superiore a 400 mq»;

b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

«2.  Per  le  attivita'  di  cui  all'art.  2  in  regola  con  gli adempimenti  previsti  agli  articoli  3,  4  e  7  del  decreto  del . Presidente della Repubblica 1°  agosto  2011,  n.  151,  il  presente decreto non comporta adempimenti.».

Art. 5

Disposizioni transitorie e finali

1. Le modifiche introdotte  con  gli  articoli  1,  2,  3  e  4  si applicano alle  attivita'  interessate  a  decorrere  dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto.

2. Il presente decreto entra in vigore  il  centottantesimo  giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana.

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