Decreto carburanti
Istituito anche un fondo a supporto dell'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici

Decreto carburanti.
Accompagnato dalle polemiche fra operatori e governo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023 il cosiddetto decreto carburanti (14 gennaio 2023, n. 5) che fissa alcune regole per la trasparenza e il controllo dei prezzi. Il decreto è entrato in vigore il 15 gennaio 2023.

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Fra le novità introdotte, il rafforzamento del ruolo del Garante per la sorveglianza dei prezzi e istituzione di un fondo per l'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici a sostegno delle persone fisiche che nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro. Il bonus benzina, se non superiore a 200 euro l'anno, non concorre al reddito dei dipendenti.

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Il testo integrale del decreto è riportato qui di seguito.

Decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 

Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per
la sorveglianza dei prezzi, nonche' di sostegno per la fruizione del
trasporto pubblico. (23G00007)
(Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2023)
  Vigente al: 15 gennaio 2023

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2008)»;
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, recante «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina»;
Considerata la necessita' e l'urgenza di fronteggiare la situazione
di eccezionale instabilita' dei prezzi dei beni di largo consumo,
derivante dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle
materie prime sui mercati internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di adottare misure
per contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei
carburanti;
Considerata la necessita' e l'urgenza di introdurre specifiche
disposizioni al fine di garantire la trasparenza dei prezzi dei
carburanti e di diffondere il consumo consapevole e informato;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di rafforzare i
poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle
riunioni del 10 e del 12 gennaio 2023;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e
del made in Italy;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di bonus carburante e di trasparenza e
controllo del prezzo di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore
dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti
ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel
periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla
formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a
euro 200 per lavoratore. Agli oneri derivanti dal presente comma,
valutati in 13,3 milioni di euro nell'anno 2023 e a 1,2 milioni di
euro nell'anno 2024 si provvede, quanto a 7,3 milioni di euro
nell'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto 6
milioni di euro nell'anno 2023 e a 1 ,2 milioni di euro nell'anno
2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze
indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ricevute le
comunicazioni sui prezzi dei carburanti di cui all'articolo 51, comma
1, della legge 23 luglio 2009 n. 99, provvede all'elaborazione dei
dati, calcola la media aritmetica, su base regionale e delle province
autonome, dei prezzi comunicati e ne cura la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale. I dati sono pubblicati in formato aperto
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. l-bis), del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di consentire la
elaborazione di applicazioni informatiche e servizi fruibili anche a
mezzo di dispositivi portatili. La frequenza, le modalita' e la
tempistica delle comunicazioni sono definite con decreto del Ministro
delle imprese e del made in Italy da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Gli esercenti l'attivita' di vendita al pubblico di carburante
per autotrazione, ivi compresi quelli lungo la rete autostradale,
entro quindici giorni dalla data di adozione del decreto di cui al
comma 2, adeguano la cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi
presso ogni punto vendita, di cui all'articolo 19 del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, con l'indicazione della media aritmetica dei
prezzi di riferimento definita ai sensi del comma 2.
4. In caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3,
si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro
6.000. Dopo la terza violazione, puo' essere disposta la sospensione
dell'attivita' per un periodo non inferiore a sette giorni e non
superiore a novanta giorni. L'accertamento della violazione delle
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 e' effettuato dalla Guardia di
finanza, anche avvalendosi dei poteri di accertamento di cui
all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, tenuto conto dei dati rilevati dal Ministero
delle imprese e del made in Italy, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. All'irrogazione delle sanzioni provvede il
Prefetto. Ai relativi procedimenti amministrativi si applica, in
quanto compatibile, la legge 24 novembre 1981, n. 689. Il presente
comma si applica, altresi', alle violazioni dell'articolo 15, comma
5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' in caso
di omessa comunicazione ai sensi dell'articolo 51, comma 1, della
legge 23 luglio 2009, n. 99, e quando il prezzo effettivamente
praticato sia superiore a quello comunicato dal singolo impianto di
distribuzione.
5. Una quota pari al 50 per cento delle sanzioni amministrative
applicate per le violazioni degli obblighi di cui al comma 2 e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnata ad
apposito capitolo iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle imprese e del made in Italy, per essere destinata
all'implementazione dell'infrastruttura informatica e telematica per
la rilevazione dei prezzi dei carburanti per autotrazione per uso
civile, nonche' ad iniziative in favore dei consumatori volte a
favorire la trasparenza dei prezzi dei carburanti e a diffondere il
consumo consapevole e informato. Con decreto del Ministro delle
imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono indicate le modalita' di
ripartizione delle somme di cui al primo periodo.
6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, le parole: «Chiunque omette di indicare il prezzo per
unita' di misura» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto
previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell'articolo
15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unita' di
misura».
7. L'articolo 51, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e'
abrogato.

Art. 2

Modifiche all'articolo 1, commi 290 e 291,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 290, le parole: «Ministro dello sviluppo economico»
sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica»;
b) il comma 291 e' sostituito dal seguente: «Il decreto di cui al
comma 290 puo' essere adottato se il prezzo di cui al medesimo comma
aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di
riferimento, espresso in euro, indicato nell'ultimo Documento di
programmazione economico-finanziaria presentato; il decreto tiene
conto dell'eventuale diminuzione, nella media del quadrimestre
precedente all'adozione del medesimo decreto, del prezzo di cui al
comma 290, rispetto a quello indicato nell'ultimo Documento di
programmazione economico-finanziaria presentato.».

Art. 3

Rafforzamento dei poteri del Garante
per la sorveglianza dei prezzi

1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini
dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi,
sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge
regionale.»;
b) al comma 199:
1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati
dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della
collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a
disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica
istanza,»;
2) il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di
bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando
l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della
Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente: «Salvo che
il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al
presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in
cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;
c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
«199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti
energetici e delle materie prime sui mercati internazionali e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante
puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli
strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni
dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai
componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale
ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita'
indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di
cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle
regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei
prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa,
altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati.
199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla
Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni
speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle
attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51.».
2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di
garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di
settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica».

Art. 4

Misure di sostegno per la fruizione dei servizi
di trasporto pubblico

1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia sulle famiglie,
in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e
lavoratori, e' istituito un fondo nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a
100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a riconoscere, nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto, a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di abbonamenti
per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui al
primo periodo e' riconosciuto in favore delle persone fisiche che
nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore
a 20.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e' cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai
fini del computo del valore dell'indicatore della situazione
economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
sono definite le modalita' di presentazione delle domande per il
rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello
stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa, nonche' di
rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni
utilizzati, nel periodo di cui al medesimo comma 1, ai fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse del fondo
di cui al comma 1, pari a 500.000 euro, e' destinata alla
manutenzione della piattaforma informatica per l'erogazione del
beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle
risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore dei servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Art. 5

Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal
presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.

Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

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