Decreto Pnrr: le modifiche al testo unico ambientale

Le modifiche contenute nel D.L. n. 19/2026, convertito dalla legge n. 50/2026, interessano le discipline su rifiuti, bonifiche e industria insalubre

Decreto Pnrr: modifiche al testo unico ambientale sono state disposte dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, come convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

Decreto Pnrr: le modifiche al testo unico ambientale

In particolare, all'articolo 14 sono state disposte variazioni in materia di bonifiche di aree agricole, permitting (Aia) e industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti (da attività manutentive, trasporto transfrontaliero e Raee).

Oltre a questa misura, si segnalano:

  • disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti (art. 14-bis);
  • programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (art. 27).

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Di seguito il testo delle misure sopra elencate.

Decreto Pnrr: le modifiche al testo unico ambientale

Testo coordinato del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 

 

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n.  19,
coordinato con la  legge  di  conversione  20  aprile  2026,  n.  50,
recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di
coesione.»,  corredato  delle  relative   note.   (Testo   coordinato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91  del  20
aprile 2026). (26A02134)
(Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2026, n. 101)

 

Titolo I

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Capo I

Governance per il PNRR

(omissis)

                               Art. 14

Misure urgenti di  semplificazione  in  materia  di  bonifiche  e  di

         industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti

 

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il

seguente: «Possono  iscriversi  all'Albo,  oltre  agli  enti  e  alle

imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali  che,

per l'esercizio delle attivita'  manutentive  espressamente  previste

nei  rispettivi  ordinamenti  professionali,  producono  rifiuti  non

pericolosi e necessitano  di  effettuare  operazioni  di  raccolta  e

trasporto dei  soli  rifiuti  da  essi  prodotti  limitatamente  alle

attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e  nel

rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»;

a) all'articolo 216, comma 8-septies,  le  parole:  «nella  lista

verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle  seguenti:

«nell'allegato III  al  regolamento  (UE)  2024/1157  del  Parlamento

europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;

b) all'articolo  241,  comma  1,  dopo  le  parole:  «delle  aree

destinate alla produzione agricola e all'allevamento»  sono  inserite

le seguenti: «in conformita' alla disciplina urbanistica»;

c) all'articolo 242, comma 13, e' aggiunto, in fine, il  seguente

periodo: «I permessi, le autorizzazioni e  le  concessioni  acquisiti

nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono

efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato

per la  realizzazione  degli  interventi,  fatto  salvo  il  caso  di

mutamento del contesto  ambientale  di  riferimento  o  di  modifiche

progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;

d) all'articolo 242-ter:

1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di  ripresa

e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano  nazionale  per

gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui  all'articolo  1

del  decreto-legge  6   maggio   2021,   n.   59,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole:  «con

il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di   cui

all'articolo 7-bis» sono sostituite  dalle  seguenti:  «nell'allegato

I-bis al presente decreto»;

2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle

more  dell'adozione  da  parte  delle  regioni   delle   disposizioni

attuative del presente comma, le categorie di  interventi  nonche'  i

criteri e le procedure di valutazione e  le  modalita'  di  controllo

definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica  ai

sensi del primo  periodo  trovano  applicazione  anche  per  le  aree

ricomprese nei siti di competenza regionale.».

2. La disposizione di cui al comma 1,  lettera  a),  si  applica  a

decorrere dal 22 maggio 2026.

3.  Non  sono  classificate  come  industrie  insalubri,  ai  sensi

dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie,  di  cui  al

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e  del  decreto  del  Ministro

della sanita' 5 settembre  1994,  recante  l'elenco  delle  industrie

insalubri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla  Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994,  e  sono,  pertanto,  escluse

dall'applicazione della relativa disciplina le imprese che  risultino

in  possesso  di  autorizzazione  integrata  ambientale   (AIA),   di

autorizzazione unica ambientale (AUA) o  di  autorizzazioni  relative

alle emissioni in atmosfera e agli  scarichi  idrici,  rilasciate  ai

sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014,

n. 49, il terzo periodo e' soppresso.

5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.

 

                             Art. 14 bis

Disposizioni in materia di piatti e di  altri  prodotti  in  plastica

  riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti

1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva  (UE)  2019/904  del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  5  giugno  2019,  sulla

riduzione  dell'incidenza  di  determinati   prodotti   di   plastica

sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli  agitatori  per

bevande in  plastica  sono  considerati  riutilizzabili  e  idonei  a

garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per  cui

sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione

che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:

a) per i piatti in plastica:

1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;

2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;

3) diametro superiore a  24  centimetri  e  peso  superiore  a  110

grammi;

b) per  le  posate  in  plastica  (forchette,  coltelli,  cucchiai,

bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi  per

centimetro

c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra  peso

e  lunghezza  superiore  a  0,5  grammi  per  centimetro,  salvo  che

rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento  (UE)  2017/745

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;

d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra  peso  e

lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere

dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata

in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto  e  nel

rispetto della normativa vigente in materia di  materiali  e  oggetti

destinati a venire a contatto con gli alimenti.

 

(omissis)

 

                               Art. 27

Programmi di sovvenzione PNRR per la  concessione  di  contributi  in

  conto  capitale  in  relazione  a  investimenti  in   impianti   di

  produzione di biometano, di impianti agrivoltaici  e  di  comunita'

  energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di  cui

  agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2  -  Componente  2

  del PNRR

1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di  produzione

di biometano, di impianti agrivoltaici  e  di  comunita'  energetiche

rinnovabili e  sistemi  di  autoconsumo  collettivo,  rispettivamente

relativi  agli  Investimenti  1.4,  1.1  e  1.2  della  Missione   2,

Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste  con  decisione

di esecuzione del Consiglio del  27  novembre  2025,  sono  istituiti

appositi  programmi  di  sovvenzione  nell'ambito  del  PNRR  per  la

concessione di contributi in conto capitale.

2. Il soggetto gestore dei programmi  di  cui  al  comma  1  e'  il

Gestore dei servizi  energetici  -  GSE  S.p.A.;  ai  connessi  oneri

gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24

giugno 2014, n. 91, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11

agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al

comma 1 e di trasferimento delle relative  risorse  finanziarie  sono

definite mediante appositi  accordi  sottoscritti  tra  il  Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che  si

conformano, in relazione a ciascun  investimento,  alle  prescrizioni

previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione  del  Consiglio

del  27  novembre  2025.  La  societa'  GSE  subentra  al   Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con

i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli  investimenti

di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data

di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  ivi  compresi  quelli

concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.

3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che,

alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  siano  stati

rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle

risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma  1  i  progetti,

relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i

requisiti stabiliti dai decreti attuativi  di  cui  all'articolo  14,

comma 1, lettere b), c) ed e), del  decreto  legislativo  8  novembre

2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal  presente  articolo.

Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma

1 e ai corrispondenti regimi di  incentivazione  in  conto  esercizio

gestiti dalla societa' GSE entrano  in  esercizio  entro  il  termine

massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi

accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.

4. Le misure di cui  al  presente  articolo  devono  rispettare  il

principio di non  arrecare  un  danno  significativo  agli  obiettivi

ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento  (UE)  2020/852

del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  giugno   2020,

conformemente   alla   comunicazione   della   Commissione    europea

2021/C58/01, del 18  febbraio  2021,  recante  «Orientamenti  tecnici

sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a

norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»

e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli  investimenti  di

cui al comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9  del  regolamento

(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio

2021,  le  misure  di  sostegno  finanziario  previste  dal  presente

articolo  non  sono  cumulabili,  in  relazione  ai  medesimi   costi

ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni,

comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

6. Entro il 30 giugno 2026, la societa'  GSE  stipula  con  ciascun

soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma  1

accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per

ciascun investimento di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  comprovate

difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al  primo

periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni.  Fermo  restando

quanto previsto al secondo  periodo  del  comma  3,  gli  accordi  di

concessione di cui al primo periodo del  presente  comma  specificano

anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.

7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da

parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza  da  un  comitato

indipendente  per  l'investimento  istituito  allo  scopo  che  opera

conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.

8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli  accordi

di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per  ciascun  investimento

di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:

a)  delle  modalita'  e  dei  termini  di   avanzamento   fisico,

procedurale  e  finanziario  degli  investimenti,   prevedendo,   ove

necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia  della

realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento  dell'obiettivo

di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni  volte

a evitare  l'allocazione  infruttuosa  delle  risorse,  ivi  compreso

l'obbligo di avvio dei lavori entro  un  termine  massimo  decorrente

dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;

b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per  la

selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;

c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili

ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi  di

sovvenzione;

d)  delle  modalita'  e  delle  tempistiche  di  erogazione   dei

contributi in conto capitale.

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