Decreto Pnrr: modifiche al testo unico ambientale sono state disposte dal D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, come convertito dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.
In particolare, all'articolo 14 sono state disposte variazioni in materia di bonifiche di aree agricole, permitting (Aia) e industrie insalubri, nonché in materia di rifiuti (da attività manutentive, trasporto transfrontaliero e Raee).
Oltre a questa misura, si segnalano:
- disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti (art. 14-bis);
- programmi di sovvenzione per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunità energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo (art. 27).
Clicca qui per l'Osservatorio Pnrr
Di seguito il testo delle misure sopra elencate.
Testo coordinato del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19,
coordinato con la legge di conversione 20 aprile 2026, n. 50,
recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di
coesione.», corredato delle relative note. (Testo coordinato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 91 del 20
aprile 2026). (26A02134)
(Gazzetta Ufficiale del 4 maggio 2026, n. 101)
Titolo I
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR
Capo I
Governance per il PNRR
(omissis)
Art. 14
Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di
industria insalubre, nonche' in materia di rifiuti
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
0a) all'articolo 212, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il
seguente: «Possono iscriversi all'Albo, oltre agli enti e alle
imprese, i liberi professionisti iscritti in albi professionali che,
per l'esercizio delle attivita' manutentive espressamente previste
nei rispettivi ordinamenti professionali, producono rifiuti non
pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e
trasporto dei soli rifiuti da essi prodotti limitatamente alle
attivita' manutentive connesse all'esercizio della professione e nel
rispetto delle categorie e classi previste per tali operazioni»;
a) all'articolo 216, comma 8-septies, le parole: «nella lista
verde di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 14 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti:
«nell'allegato III al regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024»;
b) all'articolo 241, comma 1, dopo le parole: «delle aree
destinate alla produzione agricola e all'allevamento» sono inserite
le seguenti: «in conformita' alla disciplina urbanistica»;
c) all'articolo 242, comma 13, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti
nell'ambito della conferenza di servizi di cui al presente comma sono
efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato
per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di
mutamento del contesto ambientale di riferimento o di modifiche
progettuali che richiedano una nuova valutazione.»;
d) all'articolo 242-ter:
1) al comma 1, dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa
e resilienza» sono inserite le seguenti: «e del Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101» e le parole: «con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 7-bis» sono sostituite dalle seguenti: «nell'allegato
I-bis al presente decreto»;
2) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle
more dell'adozione da parte delle regioni delle disposizioni
attuative del presente comma, le categorie di interventi nonche' i
criteri e le procedure di valutazione e le modalita' di controllo
definiti dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai
sensi del primo periodo trovano applicazione anche per le aree
ricomprese nei siti di competenza regionale.».
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica a
decorrere dal 22 maggio 2026.
3. Non sono classificate come industrie insalubri, ai sensi
dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro
della sanita' 5 settembre 1994, recante l'elenco delle industrie
insalubri, pubblicato nel supplemento ordinario n. 129 alla Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 20 settembre 1994, e sono, pertanto, escluse
dall'applicazione della relativa disciplina le imprese che risultino
in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di
autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative
alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai
sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014,
n. 49, il terzo periodo e' soppresso.
5. L'articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, e' abrogato.
Art. 14 bis
Disposizioni in materia di piatti e di altri prodotti in plastica
riutilizzabili destinati a entrare in contatto con alimenti
1. Nell'ambito dell'attuazione della direttiva (UE) 2019/904 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla
riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente, i piatti, le posate, le cannucce e gli agitatori per
bevande in plastica sono considerati riutilizzabili e idonei a
garantire effettivi molteplici utilizzi per gli stessi scopi per cui
sono stati concepiti e sono commercializzabili come tali a condizione
che corrispondano alle seguenti caratteristiche tecniche:
a) per i piatti in plastica:
1) diametro inferiore a 19 centimetri e peso superiore a 45 grammi;
2) diametro da 19 a 24 centimetri e peso superiore a 80 grammi;
3) diametro superiore a 24 centimetri e peso superiore a 110
grammi;
b) per le posate in plastica (forchette, coltelli, cucchiai,
bacchette): rapporto tra peso e lunghezza superiore a 0,5 grammi per
centimetro
c) per le cannucce in plastica a uso alimentare: rapporto tra peso
e lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro, salvo che
rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017;
d) per gli agitatori in plastica per bevande: rapporto tra peso e
lunghezza superiore a 0,5 grammi per centimetro.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere
dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e nel
rispetto della normativa vigente in materia di materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con gli alimenti.
(omissis)
Art. 27
Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in
conto capitale in relazione a investimenti in impianti di
produzione di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita'
energetiche rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo di cui
agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2
del PNRR
1. Al fine di garantire la realizzazione di impianti di produzione
di biometano, di impianti agrivoltaici e di comunita' energetiche
rinnovabili e sistemi di autoconsumo collettivo, rispettivamente
relativi agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2,
Componente 2, del PNRR, secondo le modalita' previste con decisione
di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, sono istituiti
appositi programmi di sovvenzione nell'ambito del PNRR per la
concessione di contributi in conto capitale.
2. Il soggetto gestore dei programmi di cui al comma 1 e' il
Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A.; ai connessi oneri
gestionali si provvede ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 116. Le modalita' di gestione dei programmi di cui al
comma 1 e di trasferimento delle relative risorse finanziarie sono
definite mediante appositi accordi sottoscritti tra il Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica e la societa' GSE, che si
conformano, in relazione a ciascun investimento, alle prescrizioni
previste dal PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio
del 27 novembre 2025. La societa' GSE subentra al Ministero
dell'ambiente e della sicurezza energetica nei rapporti in essere con
i soggetti che beneficiano dei contributi relativi agli investimenti
di cui al comma 1 sulla base di provvedimenti gia' adottati alla data
di entrata in vigore del presente decreto, ivi compresi quelli
concernenti l'erogazione dei contributi medesimi.
3. Fatti salvi i provvedimenti di concessione e le graduatorie che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati
rispettivamente gia' adottati o gia' approvate, possono accedere alle
risorse dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1 i progetti,
relativi agli investimenti di cui al medesimo comma, che rispettano i
requisiti stabiliti dai decreti attuativi di cui all'articolo 14,
comma 1, lettere b), c) ed e), del decreto legislativo 8 novembre
2021, n. 199, fermo restando quanto previsto dal presente articolo.
Gli impianti che accedono ai programmi di sovvenzione di cui al comma
1 e ai corrispondenti regimi di incentivazione in conto esercizio
gestiti dalla societa' GSE entrano in esercizio entro il termine
massimo di ventiquattro mesi dalla data di comunicazione dei relativi
accordi di concessione stipulati ai sensi del comma 6.
4. Le misure di cui al presente articolo devono rispettare il
principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi
ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020,
conformemente alla comunicazione della Commissione europea
2021/C58/01, del 18 febbraio 2021, recante «Orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio non arrecare un danno significativo a
norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»
e alle prescrizioni previste nel PNRR per i singoli investimenti di
cui al comma 1.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio
2021, le misure di sostegno finanziario previste dal presente
articolo non sono cumulabili, in relazione ai medesimi costi
ammissibili, con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni,
comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.
6. Entro il 30 giugno 2026, la societa' GSE stipula con ciascun
soggetto beneficiario dei programmi di sovvenzione di cui al comma 1
accordi di concessione, fino a concorrenza degli importi allocati per
ciascun investimento di cui al comma 1. In caso di comprovate
difficolta' procedurali o amministrative, il termine di cui al primo
periodo e' prorogabile di ulteriori sessanta giorni. Fermo restando
quanto previsto al secondo periodo del comma 3, gli accordi di
concessione di cui al primo periodo del presente comma specificano
anche la tempistica di rendicontazione delle spese ammissibili.
7. Le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da
parte della societa' GSE sono assunte a maggioranza da un comitato
indipendente per l'investimento istituito allo scopo che opera
conformemente alle prescrizioni previste dal PNRR.
8. Entro quarantacinque giorni dalla data di stipula degli accordi
di cui al comma 2, la societa' GSE adotta, per ciascun investimento
di cui al comma 1, apposite regole operative per la disciplina:
a) delle modalita' e dei termini di avanzamento fisico,
procedurale e finanziario degli investimenti, prevedendo, ove
necessario, l'individuazione di eventuali strumenti a garanzia della
realizzazione degli stessi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo
di rendicontazione delle misure del PNRR, nonche' prescrizioni volte
a evitare l'allocazione infruttuosa delle risorse, ivi compreso
l'obbligo di avvio dei lavori entro un termine massimo decorrente
dalla data di sottoscrizione dell'atto di concessione;
b) delle eventuali modalita' di scorrimento degli elenchi per la
selezione di progetti ammissibili ai finanziamenti;
c) delle modalita' per la rendicontazione delle spese ammissibili
ai finanziamenti a valere sulle risorse disponibili nei programmi di
sovvenzione;
d) delle modalita' e delle tempistiche di erogazione dei
contributi in conto capitale.



