Decreto “semplificazioni”: novità e conferme per ambiente, sicurezza ed energia dalla legge di conversione

Decreto semplificazioni ambiente
Tra gli articoli introdotti dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, disposizioni su rifiuti sanitari, Ispettorato del Lavoro e stoccaggio della CO2

Decreto "semplificazioni": novità e conferme per ambiente, sicurezza ed energia dalla legge di conversione. In particolare, la legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228), di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24 alla Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2020, n.178) ha confermato:

  • art. 8 (Altre disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici) - misure per il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento;
  • art. 9 (Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali) - disposizioni per i commissari per la bonifica dei siti di interesse nazionale;
  • art. 11 (Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle  aree colpite da eventi sismici) - riguarda anche le procedure concernenti le valutazioni ambientali;
  • art. 12 (Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241) - impatta sulle autorizzazioni ambientali;
  • art. 13 (Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi);
  • art. 20 (Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco);
  • art. 31 (Semplificazione  dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e dell'attività di coordinamento nell'attuazione della strategia digitale e in materia  di  perimetro di sicurezza nazionale cibernetica) e art. 32 (Codice di condotta tecnologica) - riportano misure sul lavoro agile (smartworking);
  • art. 36 (Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione) - forte orientamento "green" per i progetti da presentare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per la trasformazione digitale;
  • art. 50 (Razionalizzazione delle  procedure di valutazione dell'impatto ambientale);
  • art. 51 (Semplificazioni in materia di Via per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali);
  • art. 52 (Semplificazione delle procedure  per  interventi e opere nei siti oggetto di bonifica);
  • art. 53 (Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale);
  • art. 54 (Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico);
  • art. 55 (Semplificazione in materia di zone economiche ambientali);
  • art. 56 (Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e di taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi);
  • art. 57 (Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici);
  • art. 58 (trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad altri paesi);
  • art. 59 (meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni);
  • art. 60 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle reti energetiche nazionali);
  • art. 61 (Semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica);
  • art. 62 (Semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di produzione e accumulo di energia);
  • art. 63 (Programma straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini di raccolta delle acque);
  • art. 64 (Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal).

Clicca qui per il commento aggiornato alla legge di conversione

Di nuova introduzione sono, invece:

  • art. 12-bis (Semplificazione  delle  procedure  di  competenza dell'Ispettorato nazionale del lavoro);
  • art 50-bis (Accelerazione dei processi amministrativi per le attività infrastrutturali);
  • art. 60-bis (Semplificazioni per lo stoccaggio geologico di biossido di carbonio);
  • art. 62-ter (Introduzione di una soglia per i canoni annui per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi);
  • art. 63-bis (Semplificazione per la gestione dei rifiuti sanitari);
  • art. 64-bis (Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione).

Numerose anche le misure in materia di sicurezza informatica e privacy (CLICCA QUI).

Di seguito il testo delle misure sopra elencate del D.L. n. 76/2020, coordinato con le legge n. 120/2020 di conversione. Le modifiche sono riportate in grassetto corsivo.

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Testo coordinato del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 

 

Testo del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n.  24/L  alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 178  del  16  luglio  2020),
coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120
recante: «Misure urgenti per la  semplificazione
e l'innovazione digitale.». (20A04921)
(in S.O. n. 33 alla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2020, n. 228)

 

Vigente al: 14-9-2020

(omissis)

Art. 8

                     Altre disposizioni urgenti

                  in materia di contratti pubblici

(omissis)

  4. Con riferimento ai lavori in corso di esecuzione  alla  data  di

entrata in vigore del presente decreto:

  a) il direttore dei lavori adotta, in  relazione  alle  lavorazioni

effettuate alla medesima data  e  anche  in  deroga  alle  specifiche

clausole contrattuali, lo  stato  di  avanzamento  dei  lavori  entro

quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il certificato di pagamento viene emesso contestualmente  e  comunque

entro cinque giorni dall'adozione  dello  stato  di  avanzamento.  Il

pagamento viene effettuato entro quindici giorni  dall'emissione  del

certificato di cui al secondo periodo;

  b) sono riconosciuti, a valere sulle  somme  a  disposizione  della

stazione appaltante indicate nei quadri economici dell'intervento  e,

ove necessario, utilizzando anche le economie derivanti  dai  ribassi

d'asta,   i   maggiori    costi    derivanti    dall'adeguamento    e

dall'integrazione, da parte del coordinatore della sicurezza in  fase

di esecuzione, del piano di sicurezza e coordinamento, in  attuazione

delle misure  di  contenimento  di  cui  agli  articoli  1  e  2  del

decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con  modificazioni,

dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e all'articolo 1  del  decreto-legge

25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla  legge  22

maggio 2020, n. 35, e il rimborso di detti oneri avviene in occasione

del   pagamento   del   primo   stato   di   avanzamento   successivo

all'approvazione  dell'aggiornamento  del  piano   di   sicurezza   e

coordinamento recante la quantificazione degli oneri aggiuntivi;

(omissis)

Art. 9

      Misure di accelerazione degli interventi infrastrutturali

  1.  All'articolo  4  del  decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14  giugno  2019,  n.  55,

sono apportate le seguenti modificazioni:

(omissis)

  d) il  comma  4  e'  sostituito  dal  seguente:  "4.  I  Commissari

straordinari  trasmettono  al  Comitato  interministeriale   per   la

programmazione economica, per il tramite del Ministero competente,  i

progetti approvati, il relativo quadro economico,  il  cronoprogramma

dei lavori e il relativo stato di avanzamento, rilevati attraverso il

sistema di cui al decreto legislativo n.  229  del  2011,  segnalando

altresi'   semestralmente   eventuali   anomalie   e    significativi

scostamenti  rispetto  ai  termini  fissati  nel  cronoprogramma   di

realizzazione  delle  opere,  anche  ai  fini  della  valutazione  di

definanziamento degli interventi. Le modalita' e le deroghe di cui al

comma 2, ad eccezione di  quanto  ivi  previsto  per  i  procedimenti

relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, e di  cui  ai

commi 3 e 3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza

tecnica nell'ambito del quadro  economico  dell'opera,  si  applicano

anche agli interventi dei Commissari  straordinari  per  il  dissesto

idrogeologico in attuazione del Piano nazionale  per  la  mitigazione

del rischio idrogeologico, il ripristino e la  tutela  della  risorsa

ambientale, di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 20 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  88

del  13  aprile  2019,  e  dei  Commissari  per  l'attuazione   degli

interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30

dicembre 2018, n. 145  e  del  Commissario  unico  nazionale  per  la

depurazione di cui all'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  29

dicembre 2016 n.243 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27

febbraio 2017, n. 18 e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge  14

ottobre 2019 n.111, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12

dicembre 2019 n. 141 e dei Commissari per la  bonifica  dei  siti  di

interesse nazionale di cui all'articolo 252, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152.";

(omissis)

Art. 11

Accelerazione e semplificazione della  ricostruzione  pubblica  nelle

                   aree colpite da eventi sismici

  1. Le disposizioni del presente decreto recanti  semplificazioni  e

agevolazioni procedurali o maggiori poteri  commissariali,  anche  se

relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di  pubblici

lavori, servizi e forniture, nonche' alle  procedure  concernenti  le

valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di  qualunque

tipo, trovano applicazione, senza  pregiudizio  dei  poteri  e  delle

deroghe gia'  previsti  dalla  legislazione  vigente,  alle  gestioni

commissariali, in corso alla data di entrata in vigore  del  presente

decreto, finalizzate alla ricostruzione  e  al  sostegno  delle  aree

colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale.

  2. Senza pregiudizio di quanto previsto dal comma 1, il Commissario

straordinario di cui all'articolo  2  del  decreto-legge  17  ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  dicembre

2016, n. 229, nei comuni di cui  agli  allegati  1,  2  e  2-bis  del

medesimo  decreto-legge  n.  189  del  2016,  individua  con  propria

ordinanza  gli  interventi  e  le  opere  urgenti  e  di  particolare

criticita', anche relativi alla ricostruzione dei centri storici  dei

comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a  lui

attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  189  del

2016, sono esercitabili  in  deroga  a  ogni  disposizione  di  legge

diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle  disposizioni

del codice delle leggi antimafia e delle misure  di  prevenzione,  di

cui  al  decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.   159,   delle

disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  nonche'  dei  vincoli

inderogabili  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea,  ivi

inclusi quelli derivanti dalle  direttive  2014/24/UE  e  2014/25/UE.

L'elenco di tali interventi e opere e' comunicato al  Presidente  del

Consiglio  dei  ministri,  che  puo'  impartire  direttive.  Per   il

coordinamento e la realizzazione degli interventi e  delle  opere  di

cui al presente comma, il  Commissario  straordinario  puo'  nominare

fino a due sub-commissari, responsabili di  uno  o  piu'  interventi,

nonche' individuare, ai sensi dell'articolo 15 del  decreto-legge  n.

189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base

delle ordinanze commissariali di cui al presente comma.  Il  compenso

dei due sub-commissari e'  determinato  in  misura  non  superiore  a

quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio

2011 n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15  luglio

2011, n. 111. A tal fine e' autorizzata la spesa di 100.000 euro  per

il 2020 e 200.000 euro annui a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del

fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio

triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e

speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di

previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno

2020, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo

al Ministero medesimo..

  3. All'articolo 15, comma 3-bis, del decreto-legge 17 ottobre 2016,

n. 189, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Fermo  restando

il  protocollo  di  intesa  firmato  il  21  dicembre  2016  tra   il

Commissario  straordinario  del  Governo  per  la  ricostruzione,  il

Ministero per i beni e le attivita' culturali  e  per il  turismo  e  il

presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI),  i  lavori  di

competenza  delle  diocesi  e  degli  enti  ecclesiastici  civilmente

riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non  superiore

alla soglia comunitaria per  singolo  lavoro,  seguono  le  procedure

previste per la ricostruzione privata  sia  per  l'affidamento  della

progettazione che  per  l'affidamento  dei  lavori.  Resta  ferma  la

disciplina degli interventi di urgenza di cui all'articolo 15-bis.".

3-bis.  Al  comma  3  dell'articolo  25  del  decreto-legge   28

settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16

novembre 2018, n. 130, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:

"Successivamente all'accoglimento delle istanze  di  cui  al  periodo

precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo  spetta

anche per le parti relative ad aumenti di volume gia'  condonati,  ma

e' comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione".

    3-ter. All'articolo  3-bis,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  6

luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre  2020"  sono  sostituite

dalle seguenti: "31 dicembre 2021"

Art. 12

             Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n.  241  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

0a) all'articolo 1, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

      "2-bis.  I  rapporti   tra   il   cittadino   e   la   pubblica

amministrazione sono improntati ai principi  della  collaborazione  e

della buona fede"»

   a) all'articolo 2:

      1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

      "4-bis.  Le  pubbliche  amministrazioni  misurano

pubblicano  nel proprio sito internet istituzionale, nella  sezione  "Amministrazione trasparente",   i  tempi  effettivi   di   conclusione

dei   procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini

e per le  imprese, comparandoli con i termini  previsti  dalla  normativa  vigente.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del

Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto

1997, n. 281, sono definiti modalita' e criteri  di  misurazione  dei

tempi effettivi di conclusione  dei  procedimenti,  nonche'

le ulteriori modalita' di pubblicazione  di  cui  al  primo

periodo.";

      2) dopo il comma 8, e' inserito il seguente:

      "8-bis.  Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,  alle

autorizzazioni, ai pareri, ai nulla  osta  e  agli  atti  di  assenso

comunque denominati, adottate dopo la scadenza  dei  termini  di  cui

agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e  3,  20,

comma  1,  ovvero  successivamente   all'ultima   riunione   di   cui

all'articolo 14-ter, comma 7, nonche' i provvedimenti di  divieto  di

prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali  effetti,

di cui all'articolo 19, commi 3 e 6-bis, primo periodo adottati  dopo  la  scadenza

dei termini ivi previsti,  sono  inefficaci,  fermo  restando  quanto

previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le

condizioni.";

    b)  all'articolo  3-bis,  le  parole  "incentivano  l'uso   della

telematica"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "agiscono   mediante

strumenti informatici e telematici";

    c)  all'articolo  5,  comma   3,   dopo   le   parole   "L'unita'

organizzativa competente" sono inserite le seguenti: ", il  domicilio

digitale";

    d) all'articolo 8, comma 2:

      1) alla lettera c), dopo le parole "l'ufficio" sono inserite le

seguenti: ", il domicilio digitale dell'amministrazione";

      2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) le modalita'

con le quali, attraverso  il  punto  di  accesso  telematico  di  cui

all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con

altre modalita' telematiche,  e'  possibile  prendere  visione  degli

atti, accedere al fascicolo informatico di cui all'articolo 41  dello

stesso decreto legislativo n.  82  del  2005  ed  esercitare  in  via

telematica i diritti previsti dalla presente legge;";

      3) dopo  la  lettera  d),  e'  inserita  la  seguente:  "d-bis)

l'ufficio dove e' possibile prendere visione degli atti che non  sono

disponibili o accessibili con le modalita' di cui alla lettera d).";

    e) all'articolo 10-bis, comma 1, il terzo  e  il  quarto  periodo

sono sostituiti dai seguenti:  "La  comunicazione  di  cui  al  primo

periodo sospende i  termini  di  conclusione  dei  procedimenti,  che

ricominciano a decorrere dieci giorni  dopo  la  presentazione  delle

osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del  termine

di cui al secondo periodo. Qualora  gli  istanti  abbiano  presentato

osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile

del procedimento o l'autorita' competente sono tenuti a dare  ragione

nella motivazione del provvedimento finale di diniego  indicando,  se

ve ne sono, i soli motivi ostativi  ulteriori  che  sono  conseguenza

delle  osservazioni.  In  caso  di  annullamento  in   giudizio   del

provvedimento  cosi'  adottato,  nell'esercitare  nuovamente  il  suo

potere l'amministrazione non puo' addurre per la prima  volta  motivi

ostativi   gia'   emergenti   dall'istruttoria   del    provvedimento

annullato.";

    f) all'articolo 16, comma 2:

      1) il primo periodo e' soppresso;

      2) al secondo periodo la parola: "facoltativo" e' soppressa;

    g) all'articolo 17-bis:

      1) alla rubrica, le parole "Silenzio assenso"  sono  sostituite

dalle seguenti: "Effetti del silenzio e dell'inerzia nei rapporti";

      2) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:

"Esclusi i  casi  di  cui  al  comma  3,  quando  per  l'adozione  di

provvedimenti normativi e amministrativi e' prevista la  proposta  di

una o piu' amministrazioni pubbliche diverse da quella competente  ad

adottare l'atto, la proposta stessa e' trasmessa entro trenta  giorni

dal  ricevimento   della   richiesta   da   parte   di   quest'ultima

amministrazione.";

      3) al comma 1, come modificato dalla presente  lettera,  quarto

periodo,  dopo  le  parole  "dello  schema  di  provvedimento;"  sono

inserite le seguenti: "lo stesso termine  si  applica  qualora  dette

esigenze   istruttorie   siano   rappresentate   dall'amministrazione

proponente nei casi di cui al secondo periodo." e le parole "non sono

ammesse" sono sostituite dalle seguenti: "Non sono ammesse";

      4) al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:

"Esclusi i casi di cui al  comma  3,  qualora  la  proposta  non  sia

trasmessa  nei  termini  di  cui  al  comma   1,   secondo   periodo,

l'amministrazione competente puo' comunque procedere. In tal caso, lo

schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione,  e'

trasmesso  all'amministrazione  che  avrebbe  dovuto   formulare   la

proposta per acquisirne l'assenso ai sensi del presente articolo.";

    h) all'articolo 18:

      1)  al  comma  1,  le  parole  da  "Entro  sei  mesi"  fino   a

"interessate" sono sostituite dalle seguenti: "Le amministrazioni", e

le parole "di cui alla legge 4  gennaio  1968,  n.  15  e  successive

modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";

      2) dopo il comma  3,  e'  inserito  il  seguente:  "3-bis.  Nei

procedimenti avviati su  istanza  di  parte,  che  hanno  ad  oggetto

l'erogazione di benefici economici comunque  denominati,  indennita',

prestazioni previdenziali e  assistenziali,  erogazioni,  contributi,

sovvenzioni,  finanziamenti,  prestiti,  agevolazioni,  da  parte  di

pubbliche amministrazioni ovvero  il  rilascio  di  autorizzazioni  e

nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli

46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,

n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e

3, sostituiscono ogni tipo  di  documentazione  comprovante  tutti  i

requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  richiesti  dalla  normativa  di

riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni  del

codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.";

    i) all'articolo 21-octies, comma 2,  e'  aggiunto,  in  fine,  il

seguente periodo: "La disposizione di cui al secondo periodo  non  si

applica  al  provvedimento  adottato  in   violazione   dell'articolo

10-bis.";

«i-bis) nel capo IV-bis, dopo l'articolo 21-nonies e'  aggiunto

il seguente:

    "Art. 21-decies.  (Riemissione  di  provvedimenti  annullati  dal

giudice per vizi inerenti ad atti endoprocedimentali) - 1. In caso di

annullamento di un provvedimento finale in  virtu'  di  una  sentenza

passata in giudicato, derivante da vizi inerenti ad uno o  piu'  atti

emessi nel corso del procedimento di autorizzazione o di  valutazione

di   impatto    ambientale,    il    proponente    puo'    richiedere

all'amministrazione procedente e, in caso di  progetto  sottoposto  a

valutazione di impatto ambientale, all'autorita' competente ai  sensi

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  l'attivazione  di  un

procedimento  semplificato,  ai  fini  della  riadozione  degli  atti

annullati. Qualora non si rendano necessarie modifiche al progetto  e

fermi restando tutti gli atti e i provvedimenti delle amministrazioni

interessate  resi  nel  suddetto  procedimento,  l'amministrazione  o

l'ente  che  abbia  adottato  l'atto  ritenuto  viziato  si   esprime

provvedendo alle  integrazioni  necessarie  per  superare  i  rilievi

indicati dalla sentenza. A tal  fine,  entro  quindici  giorni  dalla

ricezione dell'istanza del proponente,  l'amministrazione  procedente

trasmette l'istanza all'amministrazione o  all'ente  che  ha  emanato

l'atto da riemettere, che vi provvede entro trenta  giorni.  Ricevuto

l'atto ai  sensi  del  presente  comma,  o  decorso  il  termine  per

l'adozione dell'atto  stesso,  l'amministrazione  riemette,  entro  i

successivi trenta giorni, il provvedimento  di  autorizzazione  o  di

valutazione di impatto ambientale,  in  attuazione,  ove  necessario,

degli articoli  14-quater  e  14-quinquies  della  presente  legge  e

dell'articolo 25, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo  3  aprile

2006, n. 152"».

    l) all'articolo 29, comma  2-bis,  dopo  le  parole  "il  termine

prefissato" sono  inserite  le  seguenti:  ",  di  misurare  i  tempi

effettivi di conclusione dei procedimenti".

  2. Entro il 31 dicembre 2020 le amministrazioni e gli enti pubblici

statali provvedono a verificare e a rideterminare,  in  riduzione,  i

termini di durata  dei  procedimenti  di  loro  competenza  ai  sensi

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  3. Gli enti locali possono gestire in  forma  associata  in  ambito

provinciale o metropolitano l'attuazione delle  disposizioni  di  cui

all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province  e  le

citta' metropolitane definiscono nelle assemblee  dei  sindaci  delle

province e nelle conferenze  metropolitane  appositi  protocolli  per

organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali  e

di controllo, connesse all'attuazione delle norme di  semplificazione

della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Art. 12-bis

Semplificazione  delle  procedure  di  competenza

dell'Ispettorato nazionale del lavoro

 

1. Le autorizzazioni di  cui all'articolo 4, comma 2, della legge  17  ottobre

1967,  n.  977,   e all'articolo 15, secondo comma, della legge 22 febbraio

1934, n. 370, nonche'  gli  ulteriori  provvedimenti  autorizzativi  di  competenza

dell'Ispettorato nazionale del lavoro individuati  con  provvedimento

del direttore, si intendono rilasciati decorsi quindici giorni  dalla

relativa istanza.

    2. Le istruttorie finalizzate al rilascio delle convalide di  cui

all'articolo  55,  comma  4,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e all'articolo 35,  comma  4,  del

codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  nonche'

le  altre  procedure  amministrative  o  conciliative  di  competenza

dell'Ispettorato nazionale del lavoro che presuppongono  la  presenza

fisica dell'istante, individuate  con  provvedimento  del  direttore,

possono essere effettuate attraverso strumenti  di  comunicazione  da

remoto  che  consentano  in   ogni   caso   l'identificazione   degli

interessati o dei soggetti dagli  stessi  delegati  e  l'acquisizione

della volonta' espressa. In tali ipotesi il provvedimento finale o il

verbale si perfeziona con  la  sola  sottoscrizione  del  funzionario

incaricato.

    3. Al decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, sono  apportate

le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 12:

        1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "La

diffida trova altresi' applicazione nei confronti  dei  soggetti  che

utilizzano  le  prestazioni  di  lavoro,  da  ritenersi  solidalmente

responsabili dei crediti accertati";

        2) al comma 2, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

"In caso di accordo, risultante da verbale sottoscritto dalle  parti,

il provvedimento  di  diffida  perde  efficacia  e,  per  il  verbale

medesimo,  non  trovano   applicazione   le   disposizioni   di   cui

all'articolo 2113, commi primo, secondo e terzo, del  codice  civile.

Entro il medesimo termine, in alternativa, il datore di  lavoro  puo'

promuovere ricorso avverso il provvedimento di diffida  al  direttore

dell'ufficio che ha adottato l'atto. Il ricorso, notificato anche  al

lavoratore, sospende l'esecutivita' della diffida ed  e'  deciso  nel

termine di sessanta giorni dalla presentazione";

        3) al  comma  3,  dopo  le  parole:  "attestato  da  apposito

verbale," sono inserite le seguenti: "oppure in caso di  rigetto  del

ricorso," e le parole:  ",  con  provvedimento  del  direttore  della

Direzione provinciale del lavoro,  valore  di  accertamento  tecnico,

con" sono soppresse;

        4) il comma 4 e' abrogato;

      b) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente:

    "Art.  14.  (Disposizioni  del  personale  ispettivo)  -  1.   Il

personale  ispettivo  dell'Ispettorato  nazionale  del  lavoro   puo'

adottare nei confronti del  datore  di  lavoro  un  provvedimento  di

disposizione, immediatamente esecutivo, in tutti i  casi  in  cui  le

irregolarita' rilevate in materia di lavoro  e  legislazione  sociale

non siano gia' soggette a sanzioni penali o amministrative.

    2. Contro la disposizione di cui al comma 1 e'  ammesso  ricorso,

entro quindici giorni, al direttore dell'Ispettorato territoriale del

lavoro, il quale decide entro i successivi quindici  giorni.  Decorso

inutilmente il termine  previsto  per  la  decisione  il  ricorso  si

intende  respinto.  Il  ricorso  non  sospende  l'esecutivita'  della

disposizione.

    3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui  al  comma  1

comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500  euro  a

3.000 euro. Non trova applicazione la diffida di cui all'articolo 13,

comma 2, del presente decreto"»

 

Art. 13

       Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

  1. Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in  cui  debba  essere

indetta una conferenza di servizi decisoria  ai  sensi  dell'articolo

14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' in facolta'  delle

amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della  conferenza

semplificata di cui all'articolo 14-bis della medesima legge, con  le

seguenti modificazioni:

    a)   tutte   le   amministrazioni   coinvolte    rilasciano    le

determinazioni di competenza entro il termine perentorio di  sessanta

giorni;

    b) al di fuori dei casi di  cui  all'articolo  14-bis,  comma  5,

l'amministrazione procedente svolge, entro trenta  giorni  decorrenti

dalla scadenza del termine per il rilascio  delle  determinazioni  di

competenza delle singole amministrazioni, con  le  modalita'  di  cui

all'articolo 14-ter, comma 4,  della  legge  n.  241  del  1990,  una

riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte nella quale

prende atto delle rispettive posizioni e procede senza  ritardo  alla

stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza  di

servizi  verso  la  quale  puo'  essere  proposta  opposizione  dalle

amministrazioni di cui all'articolo 14-quinquies, della legge n.  241

del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. Si considera  in  ogni

caso acquisito l'assenso senza condizioni delle  amministrazioni  che

non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non

abbiano espresso la propria posizione,  ovvero  abbiano  espresso  un

dissenso non motivato o riferito a questioni  che  non  costituiscono

oggetto della conferenza.

  2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2,  ove  si  renda  necessario

riconvocare la  conferenza  di  servizi  sul  livello  successivo  di

progettazione  tutti  i  termini  sono  ridotti  della  meta'  e  gli

ulteriori atti di autorizzazione, di  assenso  e  i  pareri  comunque

denominati, eventualmente  necessari  in  fase  di  esecuzione,  sono

rilasciati  in  ogni  caso  nel  termine  di  sessanta  giorni  dalla

richiesta.

(omissis)

Art. 20

  Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

  1. La tabella C allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n.

217, e' sostituita dalla tabella C di cui all'allegato A al  presente

decreto,  la  quale  reca  gli  allegati  n.  1,  n.  2   e   n.   3,

rispettivamente disciplinanti, a far data dal 1° gennaio 2020, dal 1°

gennaio 2021  e  dal  1°  gennaio  2022  le  misure  dello  stipendio

tabellare, delle indennita' di rischio  e  mensile,  dell'assegno  di

specificita' e della retribuzione di rischio  e  di  posizione  quota

fissa del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2.  Gli  effetti  retributivi  derivanti  dall'applicazione   della

tabella C di cui al comma 1, costituiscono miglioramenti economici ai

sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto  legislativo  19  agosto

2016, n. 177, e dell'articolo 261 del decreto legislativo 13  ottobre

2005, n. 217.

«2-bis. All'articolo 6, comma  3,  ultimo  periodo,  del  decreto

legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  parola:  "cinque"   e'

sostituita dalla seguente: "due"»;

      al  comma  3,  le  parole:  «e  le  ulteriori  attivita'»  sono

sostituite dalle seguenti: «e alle ulteriori attivita'»;

      al comma 6, dopo le parole:  «ruoli  speciali  antincendio»  e'

inserita la seguente: «boschivo»;

      al  comma  10,  le  parole:  «con  quello  appartenente»   sono

sostituite dalle seguenti: «con quelli del personale appartenente»;

      al comma  11,  le  parole:  «al  presente  provvedimento»  sono

sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;

      al comma 14, le parole: «500 mila euro» sono  sostituite  dalle

seguenti: «500.000 euro»;

      al comma 15, dopo le parole: «ai fini previdenziali»  il  segno

di interpunzione: «,» e' soppresso.

  3. Per fronteggiare imprevedibili  e  indilazionabili  esigenze  di

servizio, connesse all'attivita' di soccorso  tecnico  urgente  e  le

ulteriori attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili  del

fuoco nonche' al correlato  addestramento  operativo,  l'attribuzione

annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11  della

legge 10 agosto 2000, n. 246 e dall'articolo 8-ter del  decreto-legge

14 giugno 2019, n. 53, convertito con  modificazioni  dalla  legge  8

agosto 2019, n. 77, e' incrementata di 55.060 ore per l'anno  2021  e

di 401.900 ore a decorrere dall'anno 2022.

  4. Al fine di  potenziare  l'efficacia  dei  servizi  istituzionali

svolti  dal  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco   nonche'   di

razionalizzare il quadro dei relativi istituti retributivi accessori,

il fondo  di  amministrazione  del  personale  non  direttivo  e  non

dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' incrementato di

euro 693.011 dal 1° gennaio 2020, di euro 3.772.440  dal  1°  gennaio

2021, di euro 13.972.000 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  5. Allo scopo di armonizzare il sistema delle indennita'  spettanti

al personale che espleta funzioni specialistiche del Corpo  nazionale

dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia,

le  risorse  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  5,  del   decreto

legislativo 29 maggio 2017, n. 97 sono incrementate:

    a) per il settore aeronavigante, di  euro  1.161.399  per  l'anno

2021 e di euro 3.871.331 a decorrere dall'anno 2022;

    b) per il settore dei sommozzatori, di euro  400.153  per  l'anno

2021 e di euro 1.333.843 a decorrere dall'anno 2022;

    c) per il settore nautico, ivi compreso il personale  che  svolge

servizio antincendi lagunare, di euro 552.576 per l'anno  2021  e  di

euro 1.841.920 a decorrere dall'anno 2022.

  6.  Per  il  riconoscimento  dell'impegno  profuso   al   fine   di

fronteggiare  le  eccezionali  e  crescenti  esigenze  del   soccorso

pubblico, al personale appartenente al ruolo dei vigili del  fuoco  e

al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  nonche'  al  personale

appartenente  alle  corrispondenti  qualifiche  dei  ruoli   speciali

antincendio  (AIB)  a  esaurimento  e  dei   ruoli   delle   funzioni

specialistiche del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  che  matura

nell'anno 2021 un'anzianita' di effettivo servizio di almeno 32  anni

nel suddetto Corpo, e' corrisposto un assegno una tantum di euro 300.

Al medesimo personale che  matura  nell'anno  2022  un'anzianita'  di

effettivo  servizio  di  almeno  32  anni  nel  suddetto  Corpo,   e'

corrisposto un assegno una tantum di euro 400.

  7.  In  relazione  alla  specificita'  delle   funzioni   e   delle

responsabilita' dirigenziali connesse alle  esigenze  in  materia  di

soccorso  pubblico,  al  fine   di   incentivare   il   miglioramento

dell'efficienza dei correlati servizi, il fondo per  la  retribuzione

di rischio e posizione e di  risultato  del  personale  dirigente  di

livello non generale del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco  e'

incrementato:

    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e

posizione di euro 52.553 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  363.938  a

decorrere dal 1° gennaio 2022;

    b) per la retribuzione di risultato di euro 23.346 dal 1° gennaio

2021 e di euro 161.675 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  8. Per le medesime finalita' di cui al comma  7  il  fondo  per  la

retribuzione di rischio e posizione  e  di  risultato  del  personale

dirigente di livello generale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del

fuoco e' incrementato:

    a) per  la  quota  variabile  della  retribuzione  di  rischio  e

posizione di euro 14.494 dal 1° gennaio 2021  e  di  euro  100.371  a

decorrere dal 1° gennaio 2022;

    b) per la retribuzione di risultato di euro 4.659 dal 1°  gennaio

2021 e di euro 32.267 a decorrere dal 1° gennaio 2022.

  9. Per il potenziamento dell'efficacia  dei  servizi  istituzionali

svolti dal Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  fermo  restando

quanto previsto  dall'articolo  17-bis,  comma  2,  lettera  c),  del

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il fondo di  produttivita'

del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  e'

incrementato di euro 715.341 dal 1° gennaio 2021 e di euro  3.390.243

a decorrere dal 1° gennaio 2022, anche  per  il  finanziamento  della

spesa connessa all'istituzione delle posizioni organizzative  di  cui

agli articoli 199 e 223 del decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.

217.

  10. Al fine di armonizzare gli elementi retributivi  del  personale

appartenente ai  ruoli  tecnico-operativi  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco con quello appartenente alle  Forze  di  polizia,  a

decorrere dal 1° gennaio 2021  la  maggiorazione  dell'indennita'  di

rischio, istituita ai sensi dell'articolo 64, comma  4,  del  decreto

del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, e' riassorbita

nelle nuove misure previste per l'indennita' di  rischio  e  indicate

nella relativa tabella C di cui al comma 1.

  11. Per le medesime finalita' di cui ai commi 4, 7, 8 e 9, i  fondi

di incentivazione del personale del Corpo nazionale  dei  vigili  del

fuoco sono annualmente  incrementati,  a  decorrere  dall'anno  2020,

dalle risorse, indicate nell'allegato B al presente provvedimento.

  12. L'articolo 14-sexies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.

97, si interpreta nel senso che al personale appartenente  al  gruppo

sportivo vigili del fuoco Fiamme rosse  e  alla  banda  musicale  del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio  alla  data  del  31

dicembre 2017, in occasione degli inquadramenti di cui agli  articoli

124 e 129 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applica

l'articolo 261 del medesimo decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.

217.

  13. Nelle ipotesi in cui  il  personale  del  Corpo  nazionale  dei

vigili del fuoco, a seguito dell'applicazione del  presente  articolo

consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, ivi compresi  gli

scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello  in

godimento allo stesso titolo all'atto  della  suddetta  applicazione,

l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam

pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

  14. Agli oneri derivanti  dall'attuazione  del  presente  articolo,

pari a euro 65 milioni per l'anno 2020, a euro 120 milioni per l'anno

2021 e a euro 164,5 milioni a decorrere dall'anno  2022,  comprensivi

degli oneri indiretti, definiti ai sensi dell'articolo 17,  comma  7,

della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e pari a 3,161 milioni  di  euro

per l'anno 2020, a 5,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021  e  a  7,6

milioni  di  euro  a  decorrere  dal  2022,  si   provvede   mediante

corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di  cui  all'articolo

1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  iscritto  nello

stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno.  Con  successivi

provvedimenti normativi, nel limite di  spesa  di  500  mila  euro  a

decorrere  dall'anno  2022,  si  provvede  alla  valorizzazione   del

personale operativo del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  anche

attraverso nuove modalita' assunzionali di cui all'articolo 1,  comma

138, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  15. Gli effetti giuridici ed economici di cui al presente  articolo

decorrono  dal  1°  gennaio  2020  ed  ai  fini  previdenziali,  tali

incrementi hanno effetto esclusivamente con  riferimento  ai  periodi

contributivi maturati a decorrere dalla medesima data.

  16. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(omissis)

Art. 31

Semplificazione   dei    sistemi    informativi    delle    pubbliche amministrazioni e dell'attività di  coordinamento  nell'attuazione della strategia digitale e in materia  di  perimetro  di  sicurezza nazionale cibernetica

  1. Al fine di semplificare e favorire l'offerta dei servizi in rete

della  pubblica  amministrazione,  il  lavoro  agile  e  l'uso  delle

tecnologie  digitali,  nonche'  il   coordinamento   dell'azione   di

attuazione della strategia digitale, al decreto legislativo  7  marzo

2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 12:

      1) al comma  3-bis,  dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il

seguente: "In caso di uso di  dispositivi  elettronici  personali,  i

soggetti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,  nel  rispetto   della

disciplina in materia di trattamento  dei  dati  personali,  adottano

ogni misura atta a garantire  la  sicurezza  e  la  protezione  delle

informazioni e dei dati, tenendo  conto  delle  migliori  pratiche  e

degli standard nazionali, europei e internazionali per la  protezione

delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo  la  consapevolezza   dei

lavoratori sull'uso  sicuro  dei  dispositivi,  anche  attraverso  la

diffusione di apposite linee  guida,  e  disciplinando,  tra  l'altro

l'uso di webcam e microfoni.";

      2) dopo il comma 3-bis e' aggiunto il seguente: "3-ter. Al fine

di agevolare la  diffusione  del  lavoro  agile  quale  modalita'  di

esecuzione del rapporto di lavoro  subordinato,  i  soggetti  di  cui

all'articolo 2, comma 2, lettera a), acquistano beni e  progettano  e

sviluppano  i  sistemi  informativi  e  i  servizi  informatici   con

modalita' idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto  ad

applicativi, dati e informazioni  necessari  allo  svolgimento  della

prestazione lavorativa, nel rispetto della legge 20 maggio  1970,  n.

300, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e  della  legge  22

maggio 2017, n. 81, assicurando  un  adeguato  livello  di  sicurezza

informatica, in  linea  con  le  migliori  pratiche  e  gli  standard

nazionali ed internazionali per la  protezione  delle  proprie  reti,

nonche' promuovendo la consapevolezza dei lavoratori sull'uso  sicuro

degli strumenti impiegati, con particolare riguardo a quelli  erogati

tramite fornitori di servizi in cloud, anche attraverso la diffusione

di apposite linee  guida,  e  disciplinando  anche  la  tipologia  di

attivita' che possono essere svolte.";

(omissis)

 Art. 32

                   Codice di condotta tecnologica

  1. Al fine di garantire il coordinamento nello sviluppo dei sistemi

informativi e  dell'offerta  dei  servizi  in  rete  delle  pubbliche

amministrazioni  su  tutto  il  territorio  nazionale,   al   decreto

legislativo 7 marzo 20005, n. 82, dopo l'articolo 13, e' inserito  il

seguente:

  "Art. 13-bis. (Codice di condotta tecnologica ed esperti) -

(omissis)

  4. Nella realizzazione e lo sviluppo dei  sistemi  informativi,  e'

sempre  assicurata  l'integrazione  con  le  piattaforme   abilitanti

previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis, nonche'  la  possibilita'

di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni  necessarie

allo svolgimento della prestazione  lavorativa  in  modalita'  agile,

assicurando un adeguato livello di sicurezza  informatica,  in  linea

con le migliori pratiche e gli standard nazionali  ed  internazionali

per  la  protezione  delle  proprie  reti,  nonche'  promuovendo   la

consapevolezza dei lavoratori sull'uso sicuro  dei  suddetti  sistemi

informativi, anche attraverso la diffusione di apposite linee  guida,

e disciplinando anche la tipologia di attivita'  che  possono  essere

svolte.

Art. 36

Misure di semplificazione amministrativa per l'innovazione

  l. Al fine di favorire la trasformazione  digitale  della  pubblica

amministrazione, nonche' lo sviluppo, la diffusione e l'impiego delle

tecnologie emergenti e di iniziative ad alto valore  tecnologico,  le

imprese, le Universita', gli  enti  di  ricerca, pubblici e privati,

e  le  societa'  con caratteristiche di spin  off  o  di  start  up  universitari  di  cui

all'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010,  n.  240,  che

intendono   sperimentare   iniziative    attinenti    all'innovazione

tecnologica  e  alla  digitalizzazione,   possono   presentare   alla

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per

la trasformazione  digitale  i  relativi  progetti,  con  contestuale

domanda di temporanea deroga  alle  norme  dello  Stato,  diverse  da

quelle di cui al comma 3, che impediscono la  sperimentazione.  Nella

domanda sono indicati il titolare della  richiesta  e  il  responsabile

della sperimentazione, sono specificati le caratteristiche, i profili

di  innovazione,  la  durata,  le  finalita'  del  progetto  e  della

sperimentazione,  nonche'  i  risultati  e  i  benefici  attesi,   le

modalita'  con  le  quali  il   richiedente   intende   svolgere   il

monitoraggio delle attivita' e valutarne  gli  impatti,  nonche'  gli

eventuali rischi connessi all'iniziativa e  le  prescrizioni  che  si

propongono per la loro mitigazione.

  2.  Le  domande  vengono  contestualmente  indirizzate   anche   al

Ministero dello sviluppo economico, che, sentito il  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti per  gli  eventuali  aspetti  relativi

alla sicurezza della circolazione, le esamina  entro  30  giorni  dal

ricevimento e redige una relazione istruttoria contenente la proposta

di autorizzazione alla  competente  struttura  della  Presidenza  del

Consiglio dei  ministri  ovvero  di  preavviso  di  diniego.  Non  si

applicano gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Il

Ministero dello sviluppo  economico  puo'  richiedere  chiarimenti  o

integrazioni  della  domanda  al  richiedente  e,  in  tal  caso,  la

richiesta interrompe il termine di cui al primo periodo, che inizia a

decorrere nuovamente dalla ricezione degli elementi richiesti o dalla

scadenza  del  termine  assegnato  per  la   risposta.   La   mancata

trasmissione dei  chiarimenti  e  delle  integrazioni  da  parte  del

richiedente, nel termine indicato, comporta il rigetto della domanda.

Per tutti i progetti che presentano concreti ed effettivi profili  di

innovazione tecnologica, i cui risultati attesi  comportano  positivi

impatti sulla qualita' dell'ambiente o della vita  e  che  presentano

concrete probabilita' di  successo,  la  competente  struttura  della

Presidenza del Consiglio dei  ministri,  d'intesa  con  il  Ministero

dello sviluppo economico, autorizza la sperimentazione, fissandone la

durata, non superiore ad  un  anno  e  prorogabile  una  sola  volta,

stabilendone le modalita' di svolgimento e imponendo le  prescrizioni

ritenute necessarie per mitigare i rischi  ad  essa  connessi,  dando

comunicazione  delle  proprie  determinazioni,  anche  ove   ostative

all'accoglimento  della  domanda,  al  richiedente.  L'autorizzazione

sostituisce ad ogni effetto tutti  gli  atti  di  assenso,  permessi,

autorizzazioni, nulla osta, comunque  denominati,  di  competenza  di

altre amministrazioni statali. Ove l'esercizio dell'attivita' oggetto

di sperimentazione sia soggetto anche  a  pareri,  intese,  concerti,

nulla  osta,  autorizzazioni  o  altri  atti  di  assenso,   comunque

denominati, di competenza  di  altre  amministrazioni  la  competente

struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  procede,

d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico,  ai  sensi  degli

articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies, della legge  7

agosto 1990, n. 241, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.

  3. Con l'autorizzazione di cui al comma 2 non puo' essere  disposta

in nessun caso la deroga  di  disposizioni  a  tutela  della  salute,

dell'ambiente,  dei  beni  culturali  e   paesaggistici   ovvero   di

disposizioni penali o del codice delle leggi antimafia e delle misure

di prevenzione di cui al decreto legislativo  6  settembre  2011,  n.

159,  ne'  possono  essere  violati  o  elusi  vincoli   inderogabili

derivanti  dall'appartenenza  all'Unione  europea   o   da   obblighi

internazionali.

  4.  La  struttura  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri

competente per la trasformazione digitale, d'intesa con il  Ministero

dello sviluppo economico, vigila sulla sperimentazione autorizzata  e

verifica  il  rispetto  delle  prescrizioni  imposte,   l'avanzamento

dell'iniziativa, i risultati conseguiti e gli impatti sulla  qualita'

dell'ambiente e della vita. In caso di violazione delle  prescrizioni

imposte, diffida l'impresa richiedente ad adeguarsi alle prescrizioni

e a rimuovere ogni eventuale conseguenza derivante dalla  violazione,

assegnando all'uopo un congruo  termine,  comunque  non  inferiore  a

quindici giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, la struttura

della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  competente  per  la

trasformazione digitale dispone,  d'intesa  con  il  Ministero  dello

sviluppo economico, la revoca dell'autorizzazione.

  5.  Al  termine  della   sperimentazione,   l'impresa   richiedente

trasmette alla struttura della Presidenza del Consiglio dei  ministri

competente per  la  trasformazione  digitale  e  al  Ministero  dello

sviluppo economico una documentata relazione con la quale illustra  i

risultati  del  monitoraggio  e  della  sperimentazione,  nonche'   i

benefici  economici  e  sociali  conseguiti.   La   struttura   della

Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   competente   per   la

trasformazione digitale, sulla base degli accertamenti svolti durante

la  sperimentazione  e  a  conclusione  della  stessa,  valutato   il

contenuto della relazione di cui al precedente  periodo,  attesta  se

l'iniziativa  promossa  dall'impresa  richiedente  si   e'   conclusa

positivamente ed esprime un parere al Presidente  del  Consiglio  dei

ministri e al Ministro competente per materia sulla  opportunita'  di

modifica  delle  disposizioni  di  legge   o   di   regolamento   che

disciplinano l'attivita' oggetto di sperimentazione.

  6. Entro novanta giorni dalla data  dell'attestazione  positiva  di

cui al comma 5, il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  o  il

Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro  competente  per

materia,   promuove   le   iniziative   normative   e   regolamentari

eventualmente necessarie per disciplinare l'esercizio  dell'attivita'

oggetto di sperimentazione.

  7. L'impresa richiedente e' in via esclusiva responsabile dei danni

cagionati   a   terzi   in   dipendenza   dallo   svolgimento   della

sperimentazione. Il rilascio dell'autorizzazione di cui  al  comma  2

non esclude o attenua la responsabilita' dell'impresa richiedente.

  8. Il presente articolo non si applica alle attivita'  che  possono

essere sperimentate ai sensi dell'articolo 36  del  decreto-legge  30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28

giugno 2019, n. 58. In ogni caso,  con  l'autorizzazione  di  cui  al

presente articolo non puo'  essere  disposta  la  sperimentazione  in

materia di raccolta del risparmio, credito, finanza,  moneta,  moneta

elettronica, sistema dei pagamenti, assicurazioni  e  di  ogni  altro

servizio  finanziario  oggetto  di   autorizzazione   ai   sensi   di

disposizioni dell'Unione europea  o  di  disposizioni  nazionali  che

danno attuazione  a  disposizioni  dell'Unione  europea,  nonche'  in

materia di sicurezza nazionale. E' altresi' esclusa  l'autorizzazione

alla  sperimentazione  di  cui  al  presente  articolo   in   materia

anagrafica,  di  stato  civile,  di  carta  d'identita'  elettronica,

elettorale e referendaria, nonche' con riguardo  ai  procedimenti  di

competenza delle autorita' provinciali di pubblica sicurezza relativi

a  pubbliche  manifestazioni,  misure  di  prevenzione  personali   e

patrimoniali,  autorizzazioni  e  altri  provvedimenti  a   contenuto

abilitativo, soggiorno, espulsione e  allontanamento  dal  territorio

nazionale degli stranieri e  dei  cittadini  dell'Unione  europea,  o

comunque di ogni altro procedimento a carattere preventivo in materia

di pubblica sicurezza, e ai provvedimenti  e  alle  comunicazioni  ad

essi connessi.

  9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a  carico  della  finanza  pubblica.  La  competente

struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede con le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

(omissis)

Art. 50

Razionalizzazione  delle  procedure   di   valutazione   dell'impatto ambientale

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 5, comma 1:

  1) alla lettera g), il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:

"Ai fini del rilascio del provvedimento di VIA il proponente presenta

il progetto di fattibilita' come definito dall'articolo 23, commi 5 e

6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o, ove disponibile,

il progetto definitivo come definito dall'articolo 23, comma  7,  del

decreto legislativo  n.  50  del  2016,  ed  in  ogni  caso  tale  da

consentire la compiuta valutazione  dei  contenuti  dello  studio  di

impatto  ambientale  ai  sensi  dell'allegato  IV   della   direttiva

2011/92/UE;";

  2) alla lettera i)  le  parole  "gli  elaborati  progettuali"  sono

sostituite dalle seguenti: "i progetti";

  3) alla lettera o-quater), dopo  le  parole  "che  definisce"  sono

inserite le  seguenti:  "le  linee  di  indirizzo  da  seguire  nelle

successive fasi di sviluppo progettuale  delle  opere  per  garantire

l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare  gli

impatti  ambientali  significativi  e  negativi  o  incrementare   le

prestazioni ambientali del progetto, nonche'";

    b) all'articolo 6:

  1) al comma 3-ter, primo periodo, dopo le parole  "nell'ambito  del

Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti: "o del Piano di

sviluppo aeroportuale" e dopo  le  parole  "comunque  desumibili  dal

Piano regolatore portuale", sono inserite le seguenti: "o  dal  Piano

di  sviluppo  aeroportuale";  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole

"Qualora il Piano regolatore portuale" sono inserite le seguenti:  ",

il Piano di sviluppo aeroportuale";

  2) al comma 9, e' aggiunto infine  il  seguente  periodo:  "L'esito

della valutazione  preliminare  e  la  documentazione  trasmessa  dal

proponente sono tempestivamente pubblicati dall'autorita'  competente

sul proprio sito internet istituzionale.";

  3) al comma 12, dopo le parole "pianificazione  territoriale"  sono

inserite le  seguenti:  ",  urbanistica"  e  dopo  le  parole  "della

destinazione  dei  suoli  conseguenti"  sono  inserite  le  seguenti:

"all'approvazione dei piani di cui al comma 3-ter, nonche'";

    c) all'articolo 7-bis:

  1) dopo il comma 2 sono inseriti seguenti:  "2-bis.  Entro  centoventi

giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,

il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro

dello sviluppo economico, del Ministro  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il

turismo, previa intesa con la Conferenza permanente  per  i  rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano,

individua, con uno  piu'  decreti,  successivamente  aggiornati,  ove

necessario, con cadenza semestrale, le tipologie  di  progetti  e  le

opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale  Integrato  per

l'Energia e il  Clima  (PNIEC),  nonche'  le  aree  non  idonee  alla

realizzazione  di  tali  progetti  o  opere,  tenendo   conto   delle

caratteristiche del territorio, sociali,  industriali,  urbanistiche,

paesaggistiche   e   morfologiche,   e delle aree sia a terra

che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse

nazionale da bonificare ovvero limitrofe con   particolare riferimento

all'assetto  idrogeologico  e   alle   vigenti   pianificazioni,   da

sottoporre a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA in sede statale ai

sensi del comma 2. ";

2-ter. L'individuazione delle aree di cui al  comma  2-bis  deve

avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei

cambiamenti  climatici,  nonche'  delle  esigenze   di   tutela   del

patrimonio  culturale  e  del  paesaggio,  delle  aree   agricole   e

forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici e  del  suolo,

tenuto conto  dei  suoli  degradati  le  cui  funzioni  ecosistemiche

risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo.

    2-quater. Per la realizzazione delle opere di cui al comma  2-bis

occorre privilegiare,  ove  possibile,  l'utilizzo  di  superfici  di

strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso»;

      alla lettera d), numero 1), capoverso 2-bis, al primo  periodo,

le parole: «dell'ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «del  Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28

giugno 2016, n. 132» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente:

«I componenti nominati nella Commissione Tecnica  PNIEC  non  possono

far parte della Commissione di cui al comma 1 del presente articolo»;

  2) al comma 3, primo periodo, le parole  "Sono  sottoposti  a  VIA"

sono sostituite dalle seguenti:  "Fatto  salvo  quanto  previsto  dal

comma 2-bis, sono sottoposti a VIA";

  3) al comma 6 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  "Le

autorita' competenti evitano l'insorgenza  di  situazioni  che  diano

origine a un conflitto di interessi e  provvedono  a  segnalare  ogni

situazione  di   conflitto,   anche   potenziale,   alle   competenti

autorita'.";

  4) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:  "8-bis.  Limitatamente

agli interventi necessari per il superamento di sentenze di  condanna

della Corte di Giustizia dell'Unione  Europea,  in  caso  di  inerzia

regionale per i progetti sottoposti a verifica di assoggettabilita' a

VIA o a VIA ai  sensi  del  comma  3,  lo  Stato  esercita  i  poteri

sostitutivi di cui all'articolo 41 della legge 24  dicembre  2012  n.

234.";

    d) all'articolo 8:

  1) dopo il  comma  2  e'  inserito  il  seguente:  "2-bis.  Per  lo

svolgimento delle procedure di valutazione ambientale  di  competenza

statale dei progetti  individuati  dal  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  e'

istituita  la  Commissione  Tecnica  PNIEC,  posta  alle   dipendenze

funzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare, e formata da  un  numero  massimo  di  venti  unita',  in

possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del  diploma  di

laurea, con almeno cinque anni  di  esperienza  professionale  e  con

competenze  adeguate  alla  valutazione  tecnica  ed  ambientale  dei

predetti progetti, individuate in base  all'articolo  17,  comma  14,

della legge 15 maggio 1997, n. 127, tra il  personale  di  ruolo  del

CNR, dell'ISPRA, dell'ENEA e dell'ISS, secondo le modalita' di cui al

comma 2, secondo periodo. Nella nomina dei  membri  e'  garantito  il

rispetto dell'equilibrio di genere. I  componenti  della  Commissione

Tecnica PNIEC sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla

data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  all'articolo  7-bis,

comma 2-bis. I componenti della Commissione Tecnica PNIEC restano  in

carica quattro anni  e  sono  rinnovabili  per  una  sola  volta.  Ai

commissari spetta una indennita' aggiuntiva definita con le modalita'

di cui al comma 5, esclusivamente in ragione dei  compiti  istruttori

effettivamente svolti e solo a  seguito  dell'adozione  del  relativo

provvedimento finale. Per lo svolgimento delle  istruttorie  tecniche

la Commissione puo' avvalersi, tramite appositi protocolli  d'intesa,

del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente a  norma

della legge 28 giugno 2016, n. 132, e degli altri  enti  pubblici  di

ricerca. La Commissione opera con le modalita' previste dall'articolo

20, dall'articolo 21, dall'articolo 23, dall'articolo 24,  dai  commi

1, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 25, e  dall'articolo  27,  del

presente decreto.";

  2) al comma 4, dopo le parole "della Commissione" sono aggiunte  le

seguenti: "e della Commissione tecnica PNIEC";

  3) al comma 5, dopo le  parole  "Commissione  tecnica  di  verifica

dell'impatto  ambientale"  sono  inserite  le  seguenti:   "e   della

Commissione tecnica PNIEC", e dopo le parole  "ciascun  membro  della

Commissione" sono inserite le seguenti: "e della Commissione  tecnica

PNIEC";

    e) all'articolo 9:

  1) al comma 4 e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "L'invio di

informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento di informazioni

da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello

Stato membro in cui il progetto e' proposto."

  2) dopo il comma 4 e' aggiunto  il  seguente:  "4-bis.  L'autorita'

competente provvede a mettere a disposizione del  pubblico,  mediante

il proprio sito  internet  istituzionale,  le  informazioni  pratiche

sull'accesso   alle   procedure   di   ricorso    amministrativo    e

giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 3, comma  4,  della  legge  7

agosto 1990 n. 241,  in  ogni  atto  notificato  al  destinatario 

sono  indicati  l'autorita'  cui   e' possibile ricorrere e il relativo termine";

    f) l'articolo 19 e' sostituito dal seguente:

  "Articolo 19 (Modalita' di svolgimento del procedimento di verifica

di assoggettabilita' a VIA)

  1. Il  proponente  trasmette  all'autorita'  competente  lo  studio

preliminare ambientale in formato elettronico, redatto in conformita'

a quanto  contenuto  nell'allegato  IV-bis  alla  parte  seconda  del

presente  decreto,  nonche'   copia   dell'avvenuto   pagamento   del

contributo di cui all'articolo 33.

  2. Entro cinque giorni dalla  ricezione  dello  studio  preliminare

ambientale,  l'autorita'  competente  verifica   la   completezza   e

l'adeguatezza  della  documentazione  e,  qualora  necessario,   puo'

richiedere  per  una  sola  volta  chiarimenti  e   integrazioni   al

proponente. In tal caso,  il  proponente  provvede  a  trasmettere  i

chiarimenti e le  integrazioni  richiesti  inderogabilmente  entro  i

successivi quindici giorni. Qualora il proponente  non  trasmetta  la

documentazione richiesta entro il termine stabilito,  la  domanda  si

intende respinta ed e'  fatto  obbligo  all'autorita'  competente  di

procedere all'archiviazione.

  3.  Contestualmente  alla  ricezione  della   documentazione,   ove

ritenuta completa, ovvero dei chiarimenti e delle integrazioni richiesti ai  sensi  del

comma 2, l'autorita'  competente  provvede  a  pubblicare  lo  studio

preliminare nel proprio sito internet  istituzionale,  con  modalita'

tali  da  garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali

informazioni industriali o commerciali indicate  dal  proponente,  in

conformita' a  quanto  previsto  dalla  disciplina  sull'accesso  del

pubblico   all'informazione   ambientale.    In    alternativa,    la

pubblicazione puo' avvenire  a  cura  del  proponente,  trascorso  il

termine di cui al comma 2, secondo le modalita' tecniche  di  accesso

al   sito   internet    istituzionale    dell'autorita'    competente

tempestivamente   indicate    da    quest'ultima.    Contestualmente,

l'autorita'  competente  comunica  per  via  telematica  a  tutte  le

Amministrazioni  e  a  tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente

interessati l'avvenuta pubblicazione della documentazione nel proprio

sito internet.

  4. Entro e non oltre quarantacinque giorni dalla comunicazione di  cui  al  comma  3  e

dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito   internet   della   relativa

documentazione, chiunque abbia interesse puo' presentare  le  proprie

osservazioni  all'autorita'  competente   in   merito   allo   studio

preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

  5.  L'autorita'  competente,  sulla  base  dei   criteri   di   cui

all'allegato V alla parte seconda del presente decreto, tenuto  conto

delle osservazioni  pervenute  e,  se  del  caso,  dei  risultati  di

eventuali altre valutazioni degli effetti sull'ambiente effettuate in

base ad altre pertinenti normative europee,  nazionali  o  regionali,

verifica   se   il   progetto   ha   possibili ulteriori  impatti   ambientali

significativi.

  6. L'autorita' competente adotta il provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA  entro  i  successivi  quarantacinque  giorni

dalla scadenza del termine di cui al comma 4.  In  casi  eccezionali,

relativi  alla  natura,  alla  complessita',  all'ubicazione  o  alle

dimensioni del progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per

una sola volta e per un periodo non  superiore  a  venti  giorni,  il

termine per l'adozione del provvedimento di verifica;  in  tal  caso,

l'autorita'  competente  comunica  tempestivamente  per  iscritto  al

proponente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro  la

quale  e'  prevista  l'adozione  del   provvedimento.   La   presente

comunicazione   e',   altresi',   pubblicata   nel   sito    internet

istituzionale dell'autorita' competente.

  7. Qualora l'autorita' competente stabilisca di non assoggettare il

progetto al procedimento di VIA, specifica i motivi  principali  alla

base della mancata richiesta di  tale  valutazione  in  relazione  ai

criteri pertinenti elencati nell'allegato V alla  parte  seconda,  e,

ove  richiesto  dal  proponente,  tenendo   conto   delle   eventuali

osservazioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per

il turismo, per i profili  di  competenza,  specifica  le  condizioni

ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli  che  potrebbero

altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

  8. Qualora l'autorita' competente stabilisca che il progetto  debba

essere assoggettato  al  procedimento  di  VIA,  specifica  i  motivi

principali alla base della richiesta di VIA in relazione  ai  criteri

pertinenti elencati nell'allegato V alla parte seconda.

  9. Per i progetti elencati nell'allegato II-bis e nell'allegato  IV

alla  parte   seconda   del   presente   decreto   la   verifica   di

assoggettabilita' a VIA e'  effettuata  applicando  i  criteri  e  le

soglie definiti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e  del  mare  del  30  marzo  2015,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

  10. Il  provvedimento  di  verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA,

comprese  le  motivazioni,  e'  pubblicato  integralmente  nel   sito

internet istituzionale dell'autorita' competente.

  11. I termini per il rilascio  del  provvedimento  di  verifica  di

assoggettabilita' a VIA si considerano perentori ai sensi e  per  gli

effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della

legge 7 agosto 1990, n. 241. In caso di inerzia nella conclusione del

procedimento, il titolare del potere sostitutivo, nominato  ai  sensi

dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241, acquisito,  qualora

la  competente  Commissione  di  cui  all'articolo  8  non   si   sia

pronunciata, il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta  giorni,

provvede al rilascio del  provvedimento  entro  i  successivi  trenta

giorni.

  12. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,  nonche'  i

risultati delle consultazioni svolte, le  informazioni  raccolte,  le

osservazioni e i pareri, e, comunque, qualsiasi informazione raccolta

nell'esercizio di tale attivita' da parte dell'autorita'  competente,

sono tempestivamente pubblicati dall'autorita' competente sul proprio

sito internet istituzionale e sono accessibili a chiunque.";

    g) l'articolo 20 e' sostituito dal seguente:

  "Art. 20 (Consultazione preventiva) 1. Il proponente ha la facolta'

di richiedere, prima di presentare il progetto di cui all'articolo 5,

comma 1, lettera g), una fase di confronto con l'autorita' competente

al fine di definire la  portata  e  il  livello  di  dettaglio  delle

informazioni necessarie da considerare per la redazione dello  studio

di impatto ambientale.  A  tal  fine,  il  proponente  trasmette,  in

formato elettronico, una proposta  di  elaborati  progettuali.  Sulla

base  della  documentazione  trasmessa  dal  proponente,  l'autorita'

competente trasmette al proponente il proprio parere.";

    h) all'articolo 21:

  1)  al  comma  1,  secondo  periodo,  le  parole   "gli   elaborati

progettuali" sono sostituite dalle  seguenti:  "il  progetto  di  cui

all'articolo 5, comma 1, lettera g)";

  2) al comma 2, le parole "La documentazione di  cui  al  comma  1",

sono sostituite dalle seguenti: "Entro cinque giorni  dalla  relativa

trasmissione la documentazione di cui al comma 1", e dopo  la  parola

"comunica" e' inserita la seguente: "contestualmente";

  3) al comma 3 le parole "sessanta  giorni"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "quarantacinque giorni";

    i) all'articolo 23:

  1) al comma 1, lettera a), le parole  "gli  elaborati  progettuali"

sono sostituite dalle seguenti: "il progetto";

  2) al comma 3, primo periodo,  le  parole  "quindici  giorni"  sono

sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";

  3) al comma 4, dopo il primo periodo e' inserito il  seguente:  "In

alternativa, la pubblicazione puo' avvenire a  cura  del  proponente,

secondo  le  modalita'  tecniche  di   accesso   al   sito   internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da

quest'ultima.", e dopo il secondo periodo e'  inserito  il  seguente:

"Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis,  contestualmente

alla pubblicazione  della  documentazione  di  cui  al  comma  1,  la

Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,  avvia  la  propria

attivita' istruttoria.";

    l) all'articolo 24:

  1) al comma 3, le parole  "trenta  giorni"  sono  sostituite  dalle

seguenti: "quindici giorni";

  2) al comma 4, primo periodo, le  parole  "entro  i  trenta  giorni

successivi" sono sostituite dalle seguenti:  "entro  i  venti  giorni

successivi", le parole  "ulteriori  trenta  giorni"  sono  sostituite

dalle seguenti: "ulteriori venti giorni"  e, al secondo periodo

  le  parole  "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni";

  3) al comma 5:

  3.1. al primo periodo le parole ", ove motivatamente ritenga che le

modifiche o le integrazioni siano  sostanziali  e  rilevanti  per  il

pubblico,"   sono   sostituite   dalle   seguenti:   "procede    alla

pubblicazione  delle   integrazioni   sul   proprio   sito   internet

istituzionale e";

  3.2.  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito   il   seguente:   "In

alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del

proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da

quest'ultima.";

  3.3. all'ultimo periodo, le parole "trenta giorni successivi"  sono

sostituite dalle seguenti: "dieci giorni successivi";

      4) il  comma  7  e'  sostituito  dal  seguente:  "7.  Tutta  la

documentazione afferente al procedimento, nonche' i  risultati  delle

consultazioni   svolte,   qualsiasi   informazione    raccolta,    le

osservazioni e i pareri comunque espressi,  compresi  quelli  di  cui

agli articoli 20 e  32,  sono  tempestivamente  resi  disponibili  al

pubblico interessato mediante pubblicazione,  a  cura  dell'autorita'

competente, sul proprio sito internet istituzionale.";

    m) all'articolo 25:

  1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole "Nel caso di  progetti

di competenza statale" sono inserite le seguenti: ", ad esclusione di

quelli di cui all'articolo 7-bis, comma 2-bis," dopo il terzo periodo

e' inserito il seguente: "Decorsi inutilmente i  termini  di  cui  al

periodo  precedente  senza  che  la  Commissione  competente  di  cui

all'articolo  8  si  sia  espressa,  il  direttore   generale   della

competente Direzione Generale del  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, entro i successivi sessanta giorni,

e sulla base del parere dell'ISPRA  acquisito  entro  il  termine  di

trenta  giorni,  trasmette  il  provvedimento  di  VIA  al   Ministro

dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del  mare  per  la

conseguente adozione.", nonche' al quarto periodo le parole "sessanta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni" e  le  parole

"trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici  giorni"  e

al quinto periodo dopo le parole "Ministro dei beni e delle attivita'

culturali e del turismo" sono aggiunte le seguenti: "nonche'  qualora

sia inutilmente  decorso  il  termine  complessivo  di  duecentodieci

giorni, a decorrere dall'avvio del procedimento  per  l'adozione  del

provvedimento di VIA";

  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Per i  progetti

di cui  all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  la  Commissione  di  cui

all'articolo  8,  comma  2-bis,  si  esprime  entro  il  termine   di

centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione di  cui

all'articolo 23 predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.  Nei

successivi  trenta  giorni,  il  direttore  generale  del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  adotta  il

provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente

direttore generale del Ministero per i beni e le attivita'  culturali

e per il turismo entro il termine di quindici  giorni.  Nel  caso  di

consultazioni transfrontaliere il provvedimento di  VIA  e'  adottato

entro il termine di cui all'articolo 32,  comma  5-bis.  In  caso  di

inerzia nella conclusione del procedimento, il  titolare  del  potere

sostitutivo, nominato ai sensi dell'articolo 2 della legge  7  agosto

1990 n. 241, acquisito, qualora  la  competente  commissione  di  cui

all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA entro  il

termine di trenta giorni,  provvede  al  rilascio  del  provvedimento

entro i successivi trenta giorni.";

  3) al comma 4, dopo la lettera a), e' inserita la seguente: "a-bis)

le linee di indirizzo da seguire nelle successive  fasi  di  sviluppo

progettuale delle  opere  per  garantire  l'applicazione  di  criteri

ambientali  atti  a  contenere  e  limitare  gli  impatti  ambientali

significativi e negativi o incrementare le prestazioni ambientali del

progetto;";

    n) all'articolo 27:

  1) al comma 4, primo periodo, la parola  "quindici"  e'  sostituita

dalla seguente: "dieci";

  2) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Entro  cinque  giorni

dalla verifica della completezza  documentale,  ovvero,  in  caso  di

richieste di integrazioni, dalla data di  ricevimento  delle  stesse,

l'autorita' competente indice la conferenza di servizi  decisoria  di

cui all'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241  che  opera

secondo quanto disposto  dal  comma  8.  Contestualmente  l'autorita'

competente pubblica l'avviso di cui all'articolo 23, comma 1, lettera

e),  di  cui  e'  data  comunque  informazione   nell'albo   pretorio

informatico   delle   amministrazioni    comunali    territorialmente

interessate.  Tale   forma   di   pubblicita'   tiene   luogo   delle

comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, della legge n.

241 del 1990. In alternativa, la pubblicazione puo' avvenire  a  cura

del proponente, secondo le modalita'  tecniche  di  accesso  al  sito

internet  istituzionale  dell'autorita'  competente   tempestivamente

indicate  da  quest'ultima.  Dalla  data  della  pubblicazione  della

suddetta documentazione,  e  per  la  durata  di  sessanta  giorni,  il

pubblico interessato  puo'  presentare  osservazioni  concernenti  la

valutazione di impatto ambientale, la valutazione  di  incidenza  ove

necessaria e l'autorizzazione integrata ambientale nonche' gli  altri

titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.";

  3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7.  Entro  i  successivi

quindici giorni l'autorita' competente puo'  chiedere  al  proponente

eventuali integrazioni assegnando allo stesso un  termine  perentorio

non superiore a quindici giorni. Su richiesta motivata del proponente

l'autorita'  competente  puo'  concedere,  per  una  sola  volta,  la

sospensione dei termini per  la  presentazione  della  documentazione

integrativa per un periodo non superiore a  novanta  giorni.  Qualora

entro  il  termine  stabilito   il   proponente   non   depositi   la

documentazione integrativa, l'istanza si intende ritirata ed e' fatto

obbligo  all'autorita'  competente  di  procedere  all'archiviazione.

L'autorita'  competente  procede  immediatamente  alla  pubblicazione

delle integrazioni sul sito internet istituzionale e  dispone,  entro

cinque giorni dalla ricezione della documentazione  integrativa,  che

il proponente trasmetta, entro i successivi dieci  giorni,  un  nuovo

avviso al pubblico, predisposto in conformita' all'articolo 24, comma

2,  del  presente  decreto,  da  pubblicare  a  cura  della  medesima

autorita' competente sul proprio sito  internet  e  di  cui  e'  data

comunque   informazione   nell'albo   pretorio   informatico    delle

amministrazioni    comunali    territorialmente    interessate.    In

alternativa, la pubblicazione dell'avviso puo' avvenire  a  cura  del

proponente, secondo le modalita' tecniche di accesso al sito internet

istituzionale dell'autorita' competente tempestivamente  indicate  da

quest'ultima. In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al

progetto e alla documentazione, i termini  di  cui  al  comma  6  per

l'ulteriore consultazione del pubblico sono ridotti alla meta'.";

  4) il comma 8 e'  sostituito  dal  seguente:  "8.  Fatto  salvo  il

rispetto dei termini previsti dall'articolo 32, comma 2, per il  caso

di  consultazioni  transfrontaliere,  al   fine   di   acquisire   il

provvedimento di VIA e dei titoli abilitativi in  materia  ambientale

richiesti dal proponente, l'autorita' competente convoca nel  termine

di cui al primo periodo del comma 6, una conferenza di servizi decisoria che  opera  in

modalita' simultanea secondo quanto  stabilito  dall'articolo  14-ter

della legge 7 agosto 1990, n. 241.  Alla  conferenza  partecipano  il

proponente  e  tutte  le  amministrazioni   competenti   o   comunque

potenzialmente interessate al rilascio del provvedimento di VIA e dei

titoli  abilitativi  ambientali  richiesti  dal  proponente.  Per   i

progetti di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,  alla  conferenza

partecipano  in  ogni  caso  il  direttore  generale  del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  o  un  suo

delegato e il direttore generale  del  Ministero  per  i  beni  e  le

attivita'  culturali  e  per  il  turismo  o  un  suo  delegato.   La

conferenza,  nell'ambito   della   propria   attivita',   prende   in

considerazione le osservazioni e le informazioni raccolte in sede  di

consultazione ai sensi dei commi 6 e 7, e conclude  i  propri  lavori

nel termine di duecentodieci giorni. La  determinazione  motivata  di

conclusione  della  conferenza  di  servizi,   che   costituisce   il

provvedimento  unico  in  materia  ambientale,   reca   l'indicazione

espressa del provvedimento di  VIA  ed  elenca,  altresi',  i  titoli

abilitativi compresi nel  provvedimento  unico.  Fatto  salvo  quanto

previsto per i progetti di cui all'articolo 7-bis,  comma  2-bis,  la

decisione di rilasciare i titoli di cui al comma 2 e'  assunta  sulla

base del provvedimento di VIA, adottato dal Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro

per i beni e le attivita'  culturali  e  per  il  turismo,  ai  sensi

dell'articolo 25. I  termini  previsti  dall'articolo  25,  comma  2,

quarto periodo, sono ridotti alla meta' e, in caso di rimessione alla

deliberazione del Consiglio dei ministri, la conferenza di servizi e'

sospesa per il termine  di  cui  all'articolo  25,  comma  2,  quinto

periodo. Tutti i termini del procedimento si considerano perentori ai

sensi e per gli effetti  di  cui  agli  articoli  2,  commi  da  9  a

9-quater, e 2-bis della legge n. 241 del 1990.";

    o) all'articolo 27-bis:

  1) al comma 2, le parole "Entro quindici  giorni"  sono  sostituite

dalle seguenti: "Entro dieci giorni";

2) al comma 4, ultimo periodo, le parole: "sessanta  giorni"

sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

        2-bis) al comma 7,  terzo  periodo,  le  parole:  "centoventi

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni"

    p) all'articolo 28, comma 2, al terzo periodo, sono  aggiunte  in

fine le seguenti parole: ", che operano secondo le modalita' definite

da uno o piu' decreti del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del

territorio e del mare adottati sulla base dei seguenti criteri:

  a)  designazione  dei  componenti  dell'Osservatorio  da  parte  di

ciascuna delle Amministrazioni e degli Enti individuati  nel  decreto

di Valutazione di Impatto Ambientale;

  b)  nomina  dei  due  terzi  dei   rappresentanti   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  tra  soggetti

estranei ai ruoli del Ministero e dotati di significativa  competenza

e professionalita' per l'esercizio delle funzioni;

  c) previsioni di  cause  di  incandidabilita',  incompatibilita'  e

conflitto di interessi;

  d) temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro  anni,  non

rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;

  e) individuazione degli oneri a carico del proponente, fissando  un

limite massimo per i compensi dei componenti dell'Osservatorio";

«p-bis) all'articolo  28,  dopo  il  comma  7  e'  inserito  il

seguente:

    "7-bis. Il proponente, entro i termini di validita' disposti  dal

provvedimento di verifica  di  assoggettabilita'  a  VIA  o  di  VIA,

trasmette all'autorita' competente la documentazione  riguardante  il

collaudo delle opere o la certificazione di regolare esecuzione delle

stesse, comprensiva di specifiche indicazioni  circa  la  conformita'

delle  opere  rispetto  al  progetto  depositato  e  alle  condizioni

ambientali    prescritte.    La    documentazione    e'    pubblicata

tempestivamente nel sito internet dell'autorita' competente";

      p-ter) all'articolo  102,  comma  1,  la  parola:  "ovvero"  e'

sostituita dalle seguenti: "o, in alternativa"»;

«q) al numero  8)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda,  le

parole:  "di  petrolio,  prodotti  chimici,  prodotti  petroliferi  e

prodotti petrolchimici con capacita' complessiva superiore  a  40.000

m³" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "di  petrolio  con  capacita'

complessiva superiore a 40.000  m³;  di  prodotti  chimici,  prodotti

petroliferi  e  prodotti  petrolchimici  con  capacita'   complessiva

superiore a 200.000 tonnellate"»;

  r) all'articolo 32:

  1) al comma 1, dopo le  parole  "nell'ambito  delle  fasi  previste

dalle procedure di cui ai titoli II, III e  III-bis,  provvede"  sono

inserite le seguenti: "quanto prima e comunque  contestualmente  alla

informativa  resa  al  pubblico  interessato"  e,  dopo   le   parole

"concernente il piano, programma, progetto o impianto" sono  aggiunte

le seguenti: "e delle informazioni sulla natura della  decisione  che

puo' essere adottata";

  2) dopo il comma 5-ter e' aggiunto il seguente: "5-quater. In  caso

di progetti proposti da altri Stati membri che possono avere  effetti

significativi  sull'ambiente  italiano   le   informazioni   ricevute

dall'altro Stato membro sono tempestivamente  rese  disponibili  alle

pertinenti autorita' italiane e al pubblico interessato italiano  che

entro sessanta giorni esprimono le proprie osservazioni.  Il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta

giorni redige il  proprio  parere  e  lo  trasmette  unitamente  alle

osservazioni  ricevute  all'autorita'  competente  nell'altro   Stato

membro.".

  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del  primo

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare di cui all'articolo 28 del decreto legislativo  n.  152  del

2006,  come  modificato  dal  presente  articolo,   gli   osservatori

ambientali  gia'  costituiti  sono  rinnovati  nel   rispetto   delle

modalita' fissate dal medesimo decreto, senza nuovi o maggiori  oneri

per la finanza pubblica.

  3. Le disposizioni introdotte dal presente  articolo  si  applicano

alle istanze presentate a partire dal  trentesimo  giorno  successivo

alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del

presente decreto.

«3-bis. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore

della legge di conversione del  presente  decreto,  con  uno  o  piu'

decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'

culturali e per il turismo e con  il  Ministero  della  salute,  sono

recepite le norme tecniche per la redazione degli  studi  di  impatto

ambientale, elaborate dal Sistema nazionale a rete per la  protezione

dell'ambiente, finalizzata  allo  svolgimento  della  valutazione  di

impatto ambientale, anche ad integrazione dei contenuti  degli  studi

di impatto ambientale di cui all'allegato VII alla parte seconda  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;

4.  L'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca

ambientale, per  il  tramite  della  Scuola  di  specializzazione  in

discipline ambientali di cui all'articolo 17-bis del decreto-legge 30

dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge  26

febbraio 2010, n. 26, assicura, mediante appositi protocolli d'intesa

con l'autorita' competente, il supporto scientifico e  la  formazione

specifica al personale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare con particolare riferimento a  quello  operante

presso la direzione generale competente in materia di  valutazioni  e

autorizzazioni ambientali. A tal  fine,  nonche'  per  assicurare  il

funzionamento della suddetta Scuola,  il  Ministero  dell'ambiente  e

della  tutela  del  territorio  e  del  mare  riconosce  all'Istituto

superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  un  contributo

pari ad euro 300.000 per l'anno 2020 e ad euro  700.000  a  decorrere

dall'anno 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro

300.000 per l'anno 2020 e ad euro 700.000 annui a decorrere dall'anno

2021,    si    provvede     mediante     corrispondente     riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3  della  legge  1°

giugno 2002, n. 120. Il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e'

autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti

variazioni di bilancio.

Art 50-bis

Accelerazione dei processi  amministrativi  per  le

attivita' infrastrutturali

1.  All'articolo  119,  comma  1,  del

codice del processo amministrativo, di cui al decreto  legislativo  2

luglio 2010, n.  104,  dopo  la  lettera  m-sexies)  e'  aggiunta  la

seguente:

      "m-septies) l'autorizzazione unica di cui agli articoli  52-bis

e seguenti del testo unico di cui al  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001,  n.  327,  per  le  infrastrutture  lineari

energetiche, quali i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti  e  le

reti di trasporto di  fluidi  termici,  ivi  inclusi  le  opere,  gli

impianti e i servizi accessori connessi  o  funzionali  all'esercizio

degli  stessi,  i  gasdotti  e  gli  oleodotti   necessari   per   la

coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi, nonche' rispetto agli

atti  riferiti  a  tali  infrastrutture  inerenti  alla   valutazione

ambientale strategica, alla  verifica  di  assoggettabilita'  e  alla

valutazione di impatto ambientale  e  a  tutti  i  provvedimenti,  di

competenza statale o regionale, indicati dall'articolo 27 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' agli atti che  definiscono

l'intesa Stato-regione".

 

Art. 51

Semplificazioni in materia di VIA per interventi di incremento della sicurezza di infrastrutture stradali, autostradali,  ferroviarie e  idriche e di attuazione degli interventi infrastrutturali

  1. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri, adottati entro il 31 dicembre 2020 su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro

delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati gli interventi

urgenti  finalizzati  al  potenziamento   o   all'adeguamento   della

sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie  e

idriche esistenti che ricadono nelle  categorie  progettuali  di  cui

agli allegati II e II-bis, alla parte seconda del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152. In relazione agli interventi individuati con i

decreti di cui al primo periodo, il proponente presenta al  Ministero

dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  dandone

contestuale comunicazione al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti che  nei  successivi  dieci  giorni  trasmette  le  proprie

osservazioni al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, gli elementi informativi  dell'intervento  e  quelli  del

sito, secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  6,  comma  9,  del

decreto legislativo n. 152  del  2006  finalizzati  a  stabilire,  in

ragione della  presunta  assenza  di  potenziali  impatti  ambientali

significativi e  negativi,  se  essi  devono  essere  assoggettati  a

verifica di assoggettabilita' a VIA,  a  VIA,  ovvero  non  rientrano

nelle categorie di cui ai commi 6 o 7 del  medesimo  articolo  6  del

decreto legislativo n. 152 del 2006.  Il  Ministero  dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare,  entro  trenta  giorni  dalla

data di presentazione della richiesta, comunica al proponente l'esito

delle proprie valutazioni.

  2. Per la realizzazione o la modifica di  infrastrutture  stradali,

autostradali, ferroviarie e  idriche  esistenti  che  ricadono  nelle

categorie progettuali di cui agli allegati II  e  II-bis  alla  parte

seconda  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006,   la   durata

dell'efficacia del provvedimento di cui al comma 5  dell'articolo  25

del decreto legislativo n. 152 del 2006 non puo' essere  inferiore  a

dieci  anni.  In  relazione  ai  medesimi   interventi,   la   durata

dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica di cui  al  comma  4

dell'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42  e'

pari a dieci anni.

Art. 52

Semplificazione delle procedure  per  interventi  e  opere  nei  siti oggetto di bonifica

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  dopo  l'articolo

242-bis e' inserito il seguente:

  "Art. 242-ter (Interventi e opere nei siti oggetto di bonifica)

  1. Nei siti oggetto  di  bonifica,  inclusi  i  siti  di  interesse

nazionale, possono essere realizzati  interventi  e  opere  richiesti

dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione

ordinaria e straordinaria  di  impianti  e  infrastrutture,  compresi

adeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  lineari

necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'

in  generale,  altre  opere  lineari  di   pubblico   interesse,   di

sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio  idraulico,  opere

per la realizzazione di impianti  per  la  produzione  energetica  da

fonti rinnovabili e di sistemi  di  accumulo,  esclusi  gli  impianti

termoelettrici,  fatti  salvi  i  casi   di   riconversione   da   un

combustibile  fossile  ad  altra  fonte  meno  inquinante  o  qualora

l'installazione  comporti  una  riduzione  degli  impatti  ambientali

rispetto all'assetto  esistente,  opere  con  le  medesime  connesse,

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli

stessi  impianti,  nonche'  le  tipologie  di  opere   e   interventi

individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri

di cui all'articolo 7-bis, a condizione che detti interventi e  opere

siano realizzati secondo modalita' e tecniche che  non  pregiudichino

ne'  interferiscano  con  l'esecuzione  e  il   completamento   della

bonifica, ne' determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli

altri fruitori dell'area  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  9

aprile 2008, n. 81.

  2. La valutazione del rispetto delle condizioni di cui al  comma  1

e' effettuata da parte dell'autorita' competente ai sensi del  Titolo

V, Parte quarta, del presente decreto, nell'ambito  dei  procedimenti

di approvazione e autorizzazione degli interventi  e,  ove  prevista,

nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

  3. Per gli interventi e le opere individuate al  comma  1,  nonche'

per quelle di cui all'articolo 25 del decreto  del  Presidente  della

Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare con  proprio  decreto  per  le  aree

ricomprese nei siti di interesse  nazionale,  e  le  regioni  per  le

restanti  aree,  provvedono  all'individuazione  delle  categorie  di

interventi che non necessitano della preventiva valutazione da  parte

dell'Autorita' competente ai sensi del Titolo V,  Parte  quarta,  del

presente decreto, e, qualora necessaria, definiscono i criteri  e  le

procedure  per  la  predetta  valutazione  nonche'  le  modalita'  di

controllo.

  4. Ai fini del rispetto delle  condizioni  previste  dal  comma  1,

anche nelle more dell'attuazione del  comma  3,  sono  rispettate  le

seguenti procedure e modalita' di caratterizzazione, scavo e gestione

dei terreni movimentati:

  a)  nel  caso  in  cui  non  sia   stata   ancora   realizzata   la

caratterizzazione  dell'area   oggetto   dell'intervento   ai   sensi

dell'articolo  242,  il  soggetto  proponente  accerta  lo  stato  di

potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini

preliminari. Il  Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da

ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale

territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il

termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla

specificita' del sito. In caso di mancata pronuncia  nei  termini  da

parte  dell'Agenzia   di   protezione   ambientale   territorialmente

competente, il  Piano  di  indagini  preliminari  e'  concordato  con

l'ISPRA che si  pronuncia  entro  i  quindici  giorni  successivi  su

segnalazione del  proponente.  Il  proponente,  trenta  giorni  prima

dell'avvio  delle   attivita'   d'indagine,   trasmette   agli   enti

interessati il piano con la data di inizio delle operazioni.  Qualora

l'indagine preliminare accerti l'avvenuto superamento delle CSC anche

per un solo  parametro,  il  soggetto  proponente  ne  da'  immediata

comunicazione con le forme e le modalita' di  cui  all'articolo  245,

comma 2, con la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in

sicurezza di emergenza adottate;

  b) in presenza di attivita' di messa in sicurezza operativa gia' in

essere, il proponente puo' avviare la realizzazione degli  interventi

e delle opere di cui al comma 1 previa comunicazione  all'Agenzia  di

protezione ambientale territorialmente competente da effettuarsi  con

almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al

termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle  opere

di messa in sicurezza operativa;

  c) le  attivita'  di  scavo  sono  effettuate  con  le  precauzioni

necessarie a non aumentare i livelli di  inquinamento  delle  matrici

ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee. Le

eventuali fonti attive di contaminazione, quali  rifiuti  o  prodotto

libero, rilevate nel corso delle attivita' di scavo, sono  rimosse  e

gestite nel rispetto delle norme in materia di  gestione dei  rifiuti.  I

terreni e i  materiali  provenienti  dallo  scavo  sono  gestiti  nel

rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno  2017,

n. 120.

c-bis) ove l'indagine  preliminare  di  cui  alla  lettera  a)

accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per  i  siti

di  interesse  nazionale  il  procedimento  si  conclude  secondo  le

modalita' previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 e per gli  altri

siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242.

  5.  All'attuazione  del  presente   articolo   le   amministrazioni

interessate  provvedono  con  le   risorse   umane,   finanziarie   e

strumentali  disponibili  a  legislazione  vigente,  senza  nuovi   o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.".

  2. All'articolo 34 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,

sono abrogati i commi 7, 8, 9 e 10.

Art. 53

   Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale

  1. All'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,

dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  "4-bis. Nei casi di  cui  al  comma  4,  il  soggetto  responsabile

dell'inquinamento o altro soggetto interessato accerta  lo  stato  di

potenziale contaminazione del sito  mediante  un  Piano  di  indagini

preliminari. Il Piano,  comprensivo  della  lista  degli  analiti  da

ricercare, e'  concordato  con  l'Agenzia  di  protezione  ambientale

territorialmente competente che si pronuncia entro  e  non  oltre  il

termine  di   trenta   giorni   dalla   richiesta   del   proponente,

eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in  relazione  alla

specificita' del sito. In  caso  di  mancata  pronuncia  nei  termini  da  parte

dell'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, il

Piano di indagini preliminari e' concordato con l'Istituto  superiore

per la protezione e la ricerca ambientale, che si pronuncia  entro  e

non oltre i quindici giorni successivi su segnalazione del proponente

o dell'autorita' competente» e le parole da: «da avviare»  fino  alla

fine del capoverso sono sostituite dalle seguenti: «da concludere nel

termine   di   novanta   giorni   dalla    data    di    acquisizione

dell'autocertificazione, decorsi i quali il procedimento di  verifica

si considera definitivamente concluso.

  Il  proponente,  trenta  giorni  prima   dell'avvio   delle

attivita' d'indagine, trasmette al Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla

provincia e all'agenzia di protezione ambientale competenti il  Piano

con  la  data  di  inizio  delle   operazioni.   Qualora   l'indagine

preliminare  accerti  l'avvenuto  superamento  delle   concentrazioni

soglia di contaminazione  (CSC)  anche  per  un  solo  parametro,  si

applica la procedura di cui agli articoli 242 e 245. Ove  si  accerti

che il livello delle CSC non sia stato superato, il medesimo soggetto

provvede al ripristino della zona contaminata, dandone  notizia,  con

apposita  autocertificazione,  al  Ministero  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del  mare,  alla  regione,  al  comune,  alla

provincia e all'agenzia di  protezione  ambientale  competenti  entro

novanta giorni dalla data di  inizio  delle  attivita'  di  indagine.

L'autocertificazione conclude  il  procedimento,  ferme  restando  le

attivita' di  verifica  e  di  controllo  da  parte  della  provincia

competente  da  avviare  nei  successivi  quindici   giorni,   previa

comunicazione al proponente e agli enti interessati. In tal  caso  le

attivita' di verifica devono concludersi entro e  non  oltre  novanta

giorni.

  4-ter In alternativa alla procedura di  cui  all'articolo  242,  il

responsabile  della  potenziale  contaminazione  o   altro   soggetto

interessato al  riutilizzo  e  alla  valorizzazione  dell'area,  puo'

presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare  gli  esiti  del  processo  di  caratterizzazione  del  sito

eseguito nel rispetto delle  procedure  di  cui  all'allegato  2  del

presente Titolo, allegando i risultati dell'analisi di  rischio  sito

specifica  e  dell'applicazione  a  scala  pilota,  in  campo,  delle

tecnologie di bonifica  ritenute  idonee.  Qualora  gli  esiti  della

procedura dell'analisi di rischio dimostrino  che  la  concentrazione

dei  contaminanti  presenti  nel  sito  e'  superiore  ai  valori  di

concentrazione soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del mare, valutata la documentazione di

cui al  primo  periodo,  approva,  nel  termine  di  novanta  giorni,

l'analisi di rischio  con  il  procedimento  di  cui  al  comma  4  e

contestualmente indica le condizioni per l'approvazione del  progetto

operativo  di  cui  all'articolo  242,  comma  7.  Sulla  base  delle

risultanze istruttorie, il Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e  del  mare  puo'  motivatamente  chiedere  la  revisione

dell'analisi di rischio previa esecuzione di indagini integrative ove

necessarie. Nei successivi sessanta giorni il proponente presenta  il

progetto e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare lo approva ai sensi del comma 4 e con gli effetti di cui  al

comma 6. Il potere  di  espropriare  e'  attribuito  al  comune  sede

dell'opera. Ove il progetto debba essere sottoposto alla procedura di

verifica di assoggettabilita' o a valutazione di  impatto  ambientale

ai sensi della normativa vigente, il  procedimento  e'  sospeso  fino

all'acquisizione della pronuncia dell'autorita' competente  ai  sensi

della parte seconda del presente decreto.  Qualora  il  progetto  sia

sottoposto  a  valutazione  di  impatto  ambientale   di   competenza

regionale, i titoli abilitativi per la  realizzazione  e  l'esercizio

degli impianti e  delle  attrezzature  necessari  all'attuazione  del

progetto operativo sono ricompresi nel  provvedimento  autorizzatorio

unico regionale rilasciato ai sensi dell'articolo 27-bis.

4-quater. Qualora gli obiettivi individuati  per  la  bonifica

del  suolo,  sottosuolo  e  materiali  di  riporto  siano   raggiunti

anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda, e' possibile

procedere  alla  certificazione   di   avvenuta   bonifica   di   cui

all'articolo 248  limitatamente  alle  predette  matrici  ambientali,

anche  a  stralcio  in  relazione  alle  singole  aree  catastalmente

individuate,  fermo  restando  l'obbligo  di  raggiungere  tutti  gli

obiettivi  di  bonifica  su   tutte   le   matrici   interessate   da

contaminazione. In tal caso e' necessario  effettuare  un'analisi  di

rischio atta a dimostrare che le contaminazioni ancora presenti nelle

acque sotterranee fino alla loro completa rimozione non comportino un

rischio per i fruitori e per le altre matrici ambientali  secondo  le

specifiche destinazioni d'uso. Le  garanzie  finanziarie  di  cui  al

comma  7  dell'articolo  242  sono  comunque  prestate  per  l'intero

intervento e sono svincolate solo  al  raggiungimento  di  tutti  gli

obiettivi di bonifica".

  2. Le disposizioni di cui al comma  4-ter,  dell'articolo  252  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatti salvi gli interventi

approvati, sono applicabili anche ai procedimenti in corso alla  data

di entrata in vigore del presente decreto su richiesta da  presentare

nel termine di centottanta giorni decorrenti dalla medesima data.

2-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 3, dopo le parole: "Ai  fini  della  perimetrazione

del sito" sono inserite le seguenti: ", inteso nelle diverse  matrici

ambientali  compresi  i  corpi  idrici  superficiali  e  i   relativi

sedimenti,";

      b) al comma 4, le parole: "puo' avvalersi  anche  dell'Istituto

superiore per la protezione e la  ricerca  ambientale  (APAT),  delle

Agenzie regionali  per  la  protezione  dell'ambiente  delle  regioni

interessate"  sono  sostituite  dalle  seguenti:   "si   avvale   per

l'istruttoria tecnica del Sistema nazionale a rete per la  protezione

dell'ambiente (SNPA)".

    2-ter. All'articolo 253,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, le parole: "ai  sensi  dell'articolo  250"  sono

sostituite dalle seguenti: "ai sensi degli articoli 250 e 252,  comma

5" e dopo le parole: "L'onere reale viene iscritto" sono inserite  le

seguenti: "nei registri immobiliari tenuti dagli uffici  dell'Agenzia

del territorio".

    2-quater. All'articolo 306-bis, comma 1, del decreto  legislativo

3 aprile 2006, n. 152, sono premesse le seguenti parole:  "Salvo  che

la transazione avvenga in sede giudiziale a norma  dell'articolo  185

del codice di  procedura  civile,"  e  sono  aggiunte,  in  fine,  le

seguenti parole: "in sede amministrativa"

  3. All'articolo 1, comma 800, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,

al secondo periodo, dopo le parole "Dette somme sono finalizzate"  e'

inserita la seguente: "anche" e il terzo periodo  e'  sostituito  dal

seguente: "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare, d'intesa con  la  Conferenza  unificata,  sono

definiti i criteri e le modalita'  di  trasferimento  alle  autorita'

competenti delle risorse loro destinate di cui al primo periodo."

3-bis. All'articolo 252 del decreto legislativo 3  aprile  2006,

n. 152, dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti:

    "9-bis. E' individuata quale sito di interesse nazionale ai sensi

della  normativa  vigente  l'area  interessata  dalla   presenza   di

discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti, compresa nel  sito

dell'Area vasta di Giugliano (Napoli).  Con  successivo  decreto  del

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  si

provvede alla perimetrazione della predetta area.

    9-ter. In caso di compravendita  di  aree  ubicate  nei  siti  di

interesse nazionale, il Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del

territorio e  del  mare,  su  istanza  congiunta  degli  interessati,

autorizza  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento  dell'istanza  la

volturazione dell'autorizzazione di cui all'articolo 242, commi  4  e

6".

Art. 54

Misure di semplificazione in materia di interventi contro il dissesto                            idrogeologico

  1. All'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.

91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11  agosto  2014,  n.

116,  e'  aggiunto  in  fine  il   seguente   periodo:   "L'autorita'

procedente, qualora lo ritenga necessario,  procede  a  convocare  la

conferenza di servizi di cui all'articolo 14  della  legge  7  agosto

1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri  in  sede

di conferenza dei servizi e' di trenta giorni.";

  2. Ai fini della predisposizione del Piano  di  interventi  per  la

mitigazione del dissesto idrogeologico, a  valere  sulle  risorse  di

bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e

del mare, gli elenchi degli interventi da ammettere  a  finanziamento

sono definiti, fino al  31  dicembre  2020,  per  liste  regionali  e

mediante apposite Conferenze di servizi da svolgere  on  line,  sulla

base dei fabbisogni e delle  proposte  delle  regioni interessate  e

delle province autonome interessate, con il contributo e  la  partecipazione  dei

commissari  per  l'emergenza,  dei  commissari  straordinari  per  il

dissesto e delle autorita' di bacino distrettuale. Per essere ammessi

al finanziamento tutti gli interventi sono dotati del codice unico di

progetto di cui all'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n.  3  e

monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011 n. 229.

2-bis. All'articolo 66, comma 1,  del  decreto  legislativo  3

aprile 2006, n. 152, dopo le parole: "sono sottoposti" sono  inserite

le seguenti: "alla verifica  di  assoggettabilita'  alla  valutazione

ambientale  strategica  (VAS),  di  cui  all'articolo   12,   qualora

definiscano  il  quadro  di  riferimento  per  la  realizzazione  dei

progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda  del

presente decreto, oppure  possano  comportare  un  qualsiasi  impatto

ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la

conservazione degli uccelli selvatici e su quelli  classificati  come

siti di  importanza  comunitaria  per  la  protezione  degli  habitat

naturali e della flora e della fauna selvatica".

  3. All'articolo 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

  "4-bis. Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci,

di  cui  agli  articoli  65  e  67,  comma   1,   ovvero   dei   loro

aggiornamenti, le modifiche della  perimetrazione  e/o  classificazione

delle aree a pericolosita' e  rischio  dei  piani  stralcio  relativi

all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorita' di bacino

di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,   derivanti   dalla

realizzazione di interventi  collaudati per  la  mitigazione  del  rischio,  dal

verificarsi  di  nuovi  eventi  di  dissesto   idrogeologico   o   da

approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono  approvate  con

proprio atto dal Segretario generale dell'Autorita' di bacino distrettuale, d'intesa  con  la

Regione territorialmente competente e previo parere della  Conferenza

Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono  parte

integrante degli aggiornamenti dei  Piani  di  cui  all'articolo  67,

comma 1.

  4-ter. Gli aggiornamenti di  piano  di  cui  al  comma  4-bis  sono

effettuati nel rispetto delle procedure  di  partecipazione  previste

dalle norme tecniche di attuazione dei piani di  bacino  vigenti  nel

territorio distrettuale e, comunque,  garantendo  adeguate  forme  di

consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.  Nelle  more

dell'espletamento delle procedure di  aggiornamento, il Segretario  generale

dell'Autorita' di bacino distrettuale  puo'  adottare,  sulla  base  del  parere  della

Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono  immediatamente

vincolanti   e    restano    in    vigore    sino    all'approvazione

dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis.".

3-bis.  Per  le  occupazioni  d'urgenza  e  per   le   eventuali

espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle  opere  e

degli interventi di competenza dei  commissari  straordinari  per  il

dissesto idrogeologico, una volta emesso il  decreto  di  occupazione

d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, si  provvede  alla

redazione dello stato di consistenza e del  verbale  d'immissione  in

possesso dei suoli anche con la sola presenza di  due  rappresentanti

della regione o degli altri enti territoriali interessati.

Art. 55

Semplificazione in materia di zone economiche ambientali

  1. Alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate  le  seguenti

modificazioni:

    a) all'articolo 9:

  1) al comma 3, il  primo  periodo  e'  sostituito  dai   seguenti:   "Il

Presidente e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, d'intesa  con  i  presidenti  delle

regioni nel cui territorio ricade in  tutto  o  in  parte  il  parco,

nell'ambito di una terna proposta dal Ministro e composta da soggetti

in possesso  di  comprovata  esperienza  in  campo  ambientale  nelle

istituzioni o nelle professioni, oppure di indirizzo o di gestione in

strutture pubbliche o private. Entro trenta  giorni  dalla  ricezione

della proposta, i  presidenti  delle  regioni  interessate  esprimono

l'intesa su uno dei candidati proposti. Decorso il  suddetto  termine

senza che sia raggiunta  l'intesa  con  i  presidenti  delle  regioni

interessate, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del  mare,  sentite  le  Commissioni  parlamentari  competenti  per

materia, che si pronunciano  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,

provvede alla nomina del Presidente, scegliendo tra i  nomi  compresi

nella  terna"  e dopo il primo  periodo  sono  inseriti  i  seguenti:

"L'avvio della procedura di nomina e' reso  noto  nel  sito  internet

istituzionale  del  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del

territorio e del mare nonche' dell'ente parco interessato,  sessanta  giorni  prima

della scadenza del Presidente in carica.  Non  puo'

essere nominato Presidente di Ente parco chi ha gia'  ricoperto  tale

carica per  due  mandati,  anche  non  consecutivi.  Alla  nomina  di

Presidente di Ente parco si  applica  la  disciplina  in  materia  di

inconferibilita' e incompatibilita' degli incarichi di cui al decreto

legislativo 8 aprile 2013, n. 39.";

1-bis) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

      "4-bis.  Nella  composizione  degli  organismi  di  gestione  e

direzione delle aree naturali  protette  deve  essere  rispettato  il

criterio della parita' di genere".

  2) al  comma  11,  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:

"L'iscrizione nell'albo dura cinque anni, salvo rinnovo  mediante  le

procedure di cui al primo periodo del presente comma.";

  3) dopo il comma 11, e' inserito il seguente: "11-bis. La  gestione

amministrativa dei parchi nazionali  e'  affidata  al  direttore  del

parco, che esercita le funzioni di cui all'articolo  5,  del  decreto

legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  ed  assicura  l'attuazione  dei

programmi ed il conseguimento degli obiettivi fissati dal  Presidente

e dal Consiglio  direttivo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  1,

lettere da d) a e-bis), del citato decreto  legislativo  n.  165  del

2001; al direttore del parco  spetta  l'adozione  dei  connessi  atti

anche a rilevanza esterna.";

  4) dopo il comma 14, e'  inserito  il  seguente:  "14-bis.  Per  la

realizzazione di piani,  programmi  e  progetti,  ferma  restando  la

possibilita' di ricorrere a  procedure  di  affidamento  di  evidenza

pubblica, gli enti parco nazionali possono avvalersi  della  societa'

di cui all'articolo 1, comma 503, della legge 27  dicembre  2006,  n.

296, mediante stipula di apposite convenzioni senza nuovi o  maggiori

oneri per la finanza pubblica.";

    b) all'articolo 11:

  1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In  caso

di inosservanza dei termini di cui al periodo precedente, il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si sostituisce

all'amministrazione  inadempiente,  anche  con  la   nomina   di   un

commissario  ad   acta,   proveniente   dai   ruoli   del   Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, il quale provvede  entro  tre

mesi.";

  2)  al  comma  6,  dopo  le  parole  "e'  approvato  dal   Ministro

dell'ambiente" sono  aggiunte  le  seguenti  "su  proposta  dell'Ente

parco", e dopo le parole "e comunque d'intesa con  le  regioni  e  le

province autonome interessate" sono inserite  le  seguenti:  "che  si

esprimono entro novanta giorni, decorsi i quali l'intesa  si  intende

acquisita";

    c) all'articolo 12:

  1) al comma 3, primo periodo, dopo  la  parola  "predisposto"  sono

aggiunte le seguenti: "e adottato", e il terzo periodo e' soppresso.

  2) al comma 4:

  2.1. al  primo  periodo  le  parole  "adottato  e'  depositato  per

quaranta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al  comma  3

adottato dal Consiglio direttivo dell'Ente parco  e'  depositato  per

sessanta giorni";

  2.2. al secondo periodo, le parole  "Entro  i  successivi  quaranta

giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Entro tale termine";

  2.3. al terzo periodo la parola "centoventi"  e'  sostituita  dalla

seguente: "sessanta",  nonche'  le  parole  "emana  il  provvedimento

d'approvazione" sono sostituite dalle  seguenti:  "approva  il  piano

tenendo conto delle risultanze del parere motivato espresso  in  sede

di valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo  3

aprile 2006, n. 152, avviata contestualmente  dall'Ente  parco  nella

qualita' di autorita' procedente, e nel cui ambito  e'  acquisito  il

parere, per i profili di competenza, del Ministero per i  beni  e  le

attivita' culturali e per il turismo";

  2.4. il quarto periodo e' sostituito dal seguente "Qualora il piano

non sia definitivamente approvato entro dodici mesi dall'adozione  da

parte dell'Ente parco, esso e' approvato, in via sostitutiva e previa

diffida ad  adempiere,  entro  i  successivi  centoventi  giorni  con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e

del mare, di concerto con il Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'

culturali  e  per  il  turismo  qualora  non  sia  vigente  il  piano

paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo  143  del  codice  dei

beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22

gennaio 2004, n. 42, ovvero il piano non sia stato adeguato ai  sensi

dell'articolo 156 del medesimo decreto legislativo.".

    d) dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente:

  "Art.13-bis  (Interventi  nelle  zone  di  promozione  economica  e

sociale)

  1. In presenza di piano  del  parco  e  di  regolamento  del  parco

approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni

nei  rispettivi  strumenti  urbanistici,  gli  interventi  di  natura

edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo  12,  comma  2,

lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei  siti  Natura

2000, sono autorizzati direttamente  dagli  enti  locali  competenti,

salvo che l'intervento non  comporti  una  variante  degli  strumenti

urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di

non conformita' il  direttore  del  parco  annulla  il  provvedimento

autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.";

    e) all'articolo 15, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  "1-bis. I beni demaniali o aventi  il  medesimo  regime  giuridico,

statali e regionali, presenti nel territorio del parco nazionale che,

alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non siano

stati  gia'  affidati  a  soggetti  terzi,  ad  eccezione  di  quelli

destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale, possono essere dati

in  concessione  gratuita  all'Ente  parco  ai  fini   della   tutela

dell'ambiente e della conservazione dell'area protetta,  se  da  esso

richiesti, per un periodo di nove anni, ovvero di durata inferiore

se richiesta dallo stesso ente parco, fatta salva l'eventuale estensione

della durata della concessione ai sensi dell'articolo  14,  comma  2,

del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  13

settembre 2005, n. 296. L'Ente parco provvede  alla

gestione dei beni demaniali con le risorse disponibili a legislazione

vigente".

  1-ter. La concessione di cui al comma 1-bis puo'  essere  rinnovata

allo scadere  del  termine,  salvo  motivato  diniego  da  parte  del

soggetto competente.

  1-quater. L'Ente parco puo' concedere i   beni

demaniali di cui al comma 1-bis, dietro il pagamento

 di un corrispettivo. La concessione  gratuita  di

beni demaniali all'ente parco non modifica  la  titolarita'  di  tali

beni, che rimangono in capo al soggetto concedente.".

  2. In  sede  di  prima  applicazione,  ai  soggetti  gia'  iscritti

all'albo di  idonei  all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di

parco, il termine di cui all'articolo 9, comma  11,  ultimo  periodo,

della legge n. 394 del 1991, come modificato dal  presente  articolo,

decorre a partire dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  3. All'articolo 10, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n.  353,

le parole "dal Ministro" sono  sostituite  con  le  seguenti:  "dalla

direzione generale competente in materia del Ministero".

3-bis. All'articolo 227 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,

sono apportate le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 12  dicembre  2019,

n. 141," sono  inserite  le  seguenti:  "nonche'  nelle  aree  marine

protette," e le parole: "alle micro, piccole e  medie  imprese"  sono

sostituite dalle seguenti: "alle micro e piccole imprese";

      b) al comma 3, le parole: "avere sede legale  e  operativa  nei

comuni aventi  almeno  il  45  per  cento  della  propria  superficie

compreso all'interno di una  ZEA"  sono  sostituite  dalle  seguenti:

"avere la sede operativa all'interno di una ZEA o operare all'interno

di un'area marina protetta".

    3-ter. All'articolo 4-ter, comma 2, del decreto-legge 14  ottobre

2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  dicembre

2019, n. 141, le parole: "micro, piccole e  medie  imprese  con  sede

legale e operativa nei comuni aventi almeno il  45  per  cento  della

propria superficie compreso all'interno di una ZEA"  sono  sostituite

dalle  seguenti:  "micro  e  piccole  imprese  con   sede   operativa

all'interno di una ZEA"

Art. 56

Disposizioni di semplificazione in materia di interventi su  progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile e  di  taluni nuovi impianti, nonché di spalma incentivi

  1. Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,  sono  apportate  le

seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 4, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:

      "6-bis. Nel  caso  di  progetti  di  modifica  di  impianti  di

produzione di energia da  fonti  rinnovabili  afferenti  a  integrali

ricostruzioni,  rifacimenti,  riattivazioni   e   potenziamenti,   la

valutazione di impatto ambientale ha ad oggetto  solo  l'esame  delle

variazioni   dell'impatto   sull'ambiente   indotte   dal    progetto

proposto.";

    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

      "3. Con decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio

e del mare,  previa  intesa  con  la  Conferenza  unificata,  di  cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,  sono

individuati, per ciascuna tipologia  di  impianto  e  di  fonte,  gli

interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare  ad

autorizzazione unica, fermo restando il  rinnovo  dell'autorizzazione

unica in caso di modifiche qualificate come sostanziali ai sensi  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Gli interventi di modifica

diversi  dalla  modifica  sostanziale,  anche  relativi  a   progetti

autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura

abilitativa semplificata di cui all'articolo 6,  fatto  salvo  quanto

disposto dall'articolo 6-bis. Non sono considerati sostanziali e sono

sottoposti alla disciplina di  cui  all'articolo  6,  comma  11,  gli

interventi da realizzare sui progetti e sugli  impianti  fotovoltaici

ed idroelettrici  che  non  comportano  variazioni  delle  dimensioni

fisiche  degli  apparecchi,  della  volumetria  delle   strutture   e

dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, ne' delle  opere

connesse. Restano ferme, laddove previste, le procedure  di  verifica

di assoggettabilita' e valutazione di impatto ambientale  di  cui  al

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

    c) all'articolo 6, comma 11, sono aggiunte, in fine, le  seguenti

parole: ", fermi restando l'articolo 6-bis e l'articolo 7-bis,  comma

5.";

    d) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:

      "Articolo 6-bis (Dichiarazione di inizio lavori asseverata)

  1. Non sono sottoposti a valutazioni ambientali  e  paesaggistiche,

ne'  sottoposti  all'acquisizione  di  atti   di   assenso   comunque

denominati, e sono realizzabili a seguito  del  solo  deposito  della

dichiarazione di cui al comma 4, gli interventi su impianti esistenti

e le modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di  area

occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere  dalla

potenza elettrica  risultante  a  seguito  dell'intervento,  ricadono

nelle seguenti categorie:

    a) impianti eolici:  interventi  consistenti  nella  sostituzione

della tipologia di rotore che comportano una  variazione  in  aumento

delle dimensioni fisiche delle pale e delle  volumetrie  di  servizio

non superiore in ciascun caso al 15 per cento;

    b) impianti fotovoltaici con  moduli  a  terra:  interventi  che,

anche  a  seguito  della  sostituzione  dei  moduli  e  degli   altri

componenti  e  mediante  la  modifica   del   layout   dell'impianto,

comportano una variazione delle volumetrie di servizio non  superiore

al 15 per cento e una variazione dell'altezza massima dal  suolo  non

superiore al 20 per cento;

    c) impianti fotovoltaici con moduli  su  edifici:  interventi  di

sostituzione dei moduli fotovoltaici su  edifici  a  uso  produttivo,

nonche', per gli edifici  a  uso  residenziale,  interventi  che  non

comportano  variazioni  o  comportano   variazioni   in   diminuzione

dell'angolo tra il piano dei moduli e il piano  della  superficie  su

cui i moduli sono collocati;

    d) impianti idroelettrici: interventi che, senza incremento della

portata derivata, comportano una variazione delle dimensioni  fisiche

dei componenti e della volumetria delle strutture che li ospitano non

superiore al 15 per cento.

  2. Qualora, nel corso del  procedimento  di  autorizzazione  di  un

impianto, intervengano varianti consistenti negli interventi elencati

al comma 1, il proponente presenta all'autorita'  competente  per  la

medesima autorizzazione la  comunicazione  di  cui  al  comma  4.  La

dichiarazione non  comporta  alcuna  variazione  dei  tempi  e  delle

modalita' di svolgimento del procedimento  autorizzativo  e  di  ogni

altra valutazione gia' avviata, ivi incluse quelle ambientali.

  3. Con le medesime modalita' previste al comma 1, al di fuori delle

zone A di cui al decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2  aprile

1968, n. 1444, e ad esclusione degli immobili tutelati ai  sensi  del

Codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  sono  altresi'  realizzabili  i

progetti di nuovi impianti fotovoltaici con  moduli  collocati 

sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici  a  uso  produttivo  e  di

edifici residenziali, nonche' i progetti di nuovi impianti fotovoltaici

i cui  moduli  sono installati in sostituzione di coperture di  fabbricati  rurali  e  di

edifici su cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o

dell'amianto.

  4. Il proprietario dell'immobile  o  chi  abbia  la  disponibilita'

degli immobili  interessati  dall'impianto  e  dalle  opere  connesse

presenta al Comune, in formato cartaceo o in via telematica,  una

dichiarazione  accompagnata  da  una  relazione  sottoscritta  da  un

progettista abilitato e dagli opportuni  elaborati  progettuali,  che

attesti  il  rispetto  delle  norme  di  sicurezza,  antisismiche   e

igienico-sanitarie.  Per  gli  impianti  di  cui  al  comma  3,   alla

dichiarazione sono allegati gli elaborati tecnici per la  connessione

alla rete elettrica redatti dal gestore della rete.

  5. Gli interventi di cui al comma 1, possono essere eseguiti  anche

su impianti in corso di incentivazione.  L'incremento  di  produzione

energetica derivante da un aumento di potenza superiore  alle  soglie

di cui all'articolo  30  del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo

economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  150

del 29 giugno 2016, e' qualificato come ottenuto da potenziamento non

incentivato. Il GSE adegua conseguentemente le procedure adottate  in

attuazione dell'articolo 30 del citato  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 23 giugno 2016, e, ove occorra,  le  modalita'  di

svolgimento delle attivita' di controllo ai sensi dell'articolo 42.".

  2. All'articolo 12, comma 3, del decreto  legislativo  29  dicembre

2003, n. 387,  dopo  le  parole  "nonche'  le  opere  connesse  e  le

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli

impianti  stessi,"  sono  inserite  le  seguenti:  "ivi  inclusi  gli

interventi, anche  consistenti  in  demolizione  di  manufatti  o  in

interventi   di   ripristino   ambientale,    occorrenti    per    la

riqualificazione delle aree di insediamento degli impianti,".

2-bis. Al fine di semplificare le procedure autorizzative  e  di

usufruire di una  disciplina  piu'  favorevole  alla  loro  effettiva

diffusione, gli impianti di accumulo elettrico connessi  ad  impianti

di produzione di  energia  elettrica  sono  classificati  come  opere

connesse  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  legislativo  29

dicembre 2003, n. 387.

  3. I produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari

di impianti che beneficiano o che hanno beneficiato degli incentivi di  cui  all'articolo  1,

comma  3,  lettera  a),  del  decreto-legge  23  dicembre 2013,  n.   145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,

possono partecipare, con progetti di intervento sullo stesso sito dei

predetti impianti, ai bandi pubblicati dal GSE  successivamente  alla

data di entrata in vigore del presente decreto, in  applicazione  dei

provvedimenti attuativi di cui all'articolo 24, comma 5, del  decreto

legislativo 3  marzo  2011,  n.  28 , nonche' ad eventuali ulteriori

strumenti incentivanti  a carico  dei   prezzi   o   delle   tariffe 

dell'energia  elettrica successivamente approvati, anche in

esecuzione  del  Piano  nazionale integrato per l'energia e il clima.

  4. Gli impianti inseriti in posizione utile  nelle  graduatorie  di

cui al comma 3, sono ammessi agli incentivi nel limite della  potenza

che, in ciascuna procedura e per  ciascun  gruppo  di  impianti,  non

dovesse essere assegnata agli impianti diversi da quelli di cui  allo

stesso comma 3, e con l'applicazione di una decurtazione  percentuale

della tariffa di riferimento, pari ad  un'ulteriore  riduzione  di  5

punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore.  Per  gli

impianti a registri, la tariffa di riferimento e' ridotta di 3  punti

percentuali.

  5. I soggetti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1,

comma 3, lettera b), del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio  2014,  n.  9,

possono partecipare , con progetti di  intervento sullo stesso sito,

ai bandi di cui al comma 3, senza  l'applicazione

delle condizioni di cui al medesimo comma 3 e al comma 4.

  6. Resta fermo, per gli impianti di cui ai commi 3 e 5, il rispetto

delle altre condizioni di partecipazione ai  bandi  e  di  formazione

delle graduatorie stabilite nei provvedimenti attuativi dell'articolo

24, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

6-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

    "i-bis)  deve  essere  assicurata  prioritaria  possibilita'   di

partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici  a

seguito  di  rimozione  dell'amianto,  con  agevolazioni  premiali  e

modalita' di partecipazione quanto piu' possibile ampie. A tali fini:

      1)  non  e'  necessario  che  l'area  dove   e'   avvenuta   la

sostituzione dell'amianto coincida con quella dove  viene  installato

l'impianto, purche' l'impianto sia installato sullo stesso edificio o

in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilita'  dello

stesso soggetto;

      2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare  una  superficie

maggiore di quella dell'amianto sostituito,  fermo  restando  che  in

tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo  forfettario  i

benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto;

    i-ter) qualora nel corso delle procedure  di  assegnazione  degli

incentivi si verifichi un eccesso di offerta per gli impianti sopra o

sotto una determinata soglia di potenza, con il  decreto  di  cui  al

comma 5, la parte degli incentivi non assegnati puo' essere destinata

ad altre procedure per  impianti  di  potenza  diversa  dove  vi  sia

eccesso di domanda".

  7. All'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n.28, sono

apportare le seguenti modificazioni:

0a) al comma 1, le parole: "incentivi nel settore  elettrico

e termico" sono sostituite dalle  seguenti:  "incentivi  nei  settori

elettrico, termico e dell'efficienza energetica".

    a) al comma 3, dopo le parole "Nel  caso  in  cui  le  violazioni

riscontrate nell'ambito dei controlli di cui ai commi  1  e  2  siano

rilevanti ai fini  dell'erogazione  degli  incentivi,  il  GSE"  sono

aggiunte  le  seguenti:  "in  presenza   dei   presupposti   di   cui

all'articolo 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241".

a-bis) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  "al  fine  di

salvaguardare la produzione di energia  da  fonti  rinnovabili  degli

impianti" sono sostituite dalle seguenti: "al fine  di  salvaguardare

la produzione di energia da fonti rinnovabili, l'energia termica e il

risparmio energetico, conseguente agli interventi di efficientamento,

degli impianti"

    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Nei casi  in  cui,

nell'ambito delle  istruttorie  di  valutazione  delle  richieste  di

verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il  rilascio

di titoli di efficienza energetica  di  cui  all'articolo  29  ovvero

nell'ambito di  attivita'  di  verifica,  il  GSE  riscontri  la  non

rispondenza del progetto proposto e approvato alla normativa  vigente

alla data di  presentazione  del  progetto  e  tali  difformita'  non

derivino da documenti non veritieri ovvero da dichiarazioni  false  o

mendaci rese dal proponente, e' disposto il rigetto  dell'istanza  di

rendicontazione o l'annullamento del provvedimento di  riconoscimento

dei  titoli  in  ottemperanza  alle  condizioni  di  cui   al   comma

precedente, secondo le modalita' di cui al comma 3-ter";

    c) al comma 3-ter dopo le parole  "Per  entrambe  le  fattispecie

indicate sono fatte salve le  rendicontazioni  gia'  approvate"  sono

aggiunte le seguenti: "relative ai progetti standard, analitici  o  a

consuntivo"  e  le  parole  "relative  ai  progetti  medesimi"   sono

soppresse.

  8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano anche ai progetti

di efficienza energetica oggetto di  procedimenti  amministrativi  di

annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta  dell'interessato,  a

quelli  definiti  con  provvedimenti  del  GSE  di  decadenza   dagli

incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali  pendenti  nonche'

di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di

entrata in vigore del  presente  decreto-legge,  compresi  i  ricorsi

straordinari al Presidente  della  Repubblica  per  i  quali  non  e'

intervenuto  il  parere  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Il GSE,  preso

atto della documentazione gia'  nella  propria  disponibilita'  e  di

eventuale  documentazione  integrativa  messa  a   disposizione   dal

proponente, dispone la revoca del provvedimento di annullamento entro

il termine di 60  giorni  consecutivi  dalla  data  di  presentazione

dell'istanza a cura del soggetto interessato. Le disposizioni di  cui

al  comma  7  non  si  applicano  nel  caso  in   cui   la   condotta

dell'operatore che ha determinato il provvedimento di  decadenza  del

GSE e' oggetto di procedimento penale in corso concluso con  sentenza

di condanna, anche non definitiva.

8-bis. All'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.  1,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo

il comma 1 sono inseriti i seguenti:

    "1-bis.  Il  comma  1  non  si  applica  agli   impianti   solari

fotovoltaici da realizzare su aree dichiarate come siti di  interesse

nazionale purche' siano stati autorizzati ai sensi  dell'articolo  4,

comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e in ogni  caso

l'accesso agli incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori

attestazioni e dichiarazioni.

    1-ter. Il comma 1 non si applica altresi'  agli  impianti  solari

fotovoltaici da realizzare su discariche e lotti di discarica  chiusi

e ripristinati, cave o lotti di cave non  suscettibili  di  ulteriore

sfruttamento  per  le  quali  l'autorita'  competente   al   rilascio

dell'autorizzazione abbia attestato  l'avvenuto  completamento  delle

attivita' di recupero e ripristino  ambientale  previste  nel  titolo

autorizzatorio  nel   rispetto   delle   norme   regionali   vigenti,

autorizzati  ai  sensi  dell'articolo  4,  comma   2,   del   decreto

legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  e  in  ogni  caso  l'accesso  agli

incentivi per tali impianti non necessita di ulteriori attestazioni e

dichiarazioni".

    8-ter. La scadenza per la presentazione  della  comunicazione  di

cui all'articolo 36, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre  2019,  n.

124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019,  n.

157, e' differita al 31 dicembre 2020.

Art. 57

Semplificazione delle norme per la realizzazione di punti e stazioni di ricarica di veicoli elettrici

  1. Ai fini del presente articolo, per infrastruttura di ricarica di

veicoli elettrici si intende l'insieme di strutture, opere e impianti

necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di  uno  o  piu'

punti di ricarica per veicoli elettrici.

  2. La realizzazione  di  infrastrutture  di  ricarica  per  veicoli

elettrici puo' avvenire:

  a) all'interno di aree e edifici pubblici e privati,  ivi  compresi

quelli di edilizia residenziale pubblica;

  b) su strade private non aperte all'uso pubblico;

  c) lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico;

  d) all'interno di aree di  sosta,  di  parcheggio  e  di  servizio,

pubbliche e private, aperte all'uso pubblico.

2-bis. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), la  ricarica

del veicolo elettrico, in analogia con quanto  previsto  dal  decreto

legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, per la ricarica pubblica, e' da

considerare un servizio e non una fornitura di energia elettrica.

  3. Nei casi di cui al comma 2, lettere c) e d), la realizzazione di

infrastrutture  di  ricarica,  fermo  restando  il   rispetto   della

normativa  vigente  in  materia  di  sicurezza,  e'   effettuata   in

conformita' alle disposizioni del  codice  della  strada  di  cui  al

decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  e   del   relativo

regolamento di esecuzione e di  attuazione  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al

dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale

e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da

soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le

disposizioni in materia di autorizzazioni e  concessioni  di  cui  al

citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione  e

attuazione. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e b), resta  ferma

l'applicazione  delle  vigenti  norme  in  materia  di  sicurezza   e

dell'articolo 38 del citato codice della strada. Resta fermo, in ogni

caso, il rispetto delle norme per  la  realizzazione  degli  impianti

elettrici, con particolare riferimento all'obbligo  di  dichiarazione

di conformita' e di progetto elettrico, ove necessario, in base  alle

leggi vigenti.

  4. Le infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere  c)  e

d), sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti

stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase  di

ricarica al fine di garantire  una  fruizione  ottimale  dei  singoli

punti di ricarica.

 5. All'articolo 158, comma 1, del codice della strada, di cui al

decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  la  lettera  h-bis)  e'

sostituita dalla seguente:

      "h-bis) negli spazi riservati alla fermata  e  alla  sosta  dei

veicoli elettrici. In caso di sosta a  seguito  di  completamento  di

ricarica, possono essere  applicate  tariffe  di  ricarica  mirate  a

disincentivare l'impegno della stazione oltre un periodo  massimo  di

un'ora dal termine della ricarica. Tale limite  temporale  non  trova

applicazione dalle ore 23 alle ore  7,  ad  eccezione  dei  punti  di

ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera

e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257".

  6. Con propri provvedimenti, adottati in conformita' ai  rispettivi

ordinamenti, i comuni, ai sensi dell' articolo  7  del  codice  della

strada di  cui  al  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,

disciplinano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, l'installazione, la  realizzazione  e  la  gestione

delle infrastrutture di  ricarica  a  pubblico  accesso,  di  cui  al

presente articolo, stabilendo la localizzazione e la  quantificazione

in coerenza con i propri strumenti  di  pianificazione,  al  fine  di

garantire un numero adeguato di stalli in funzione  della  domanda  e

degli  obiettivi  di  progressivo  rinnovo  del  parco  dei   veicoli

circolanti, prevedendo, ove possibile, l'installazione di  almeno  un

punto di ricarica ogni 1.000 abitanti.

  7. I comuni possono  consentire,  in  regime  di  autorizzazione  o

concessione, anche a titolo non oneroso, la realizzazione e  gestione

di infrastrutture di ricarica a soggetti  pubblici  e  privati  sulla

base della disciplina di cui ai commi 3 e  4,  anche  prevedendo  una

eventuale suddivisione in lotti.

  8. Un soggetto pubblico o privato puo' richiedere al comune che non

abbia provveduto alla disciplina di cui al comma  6  ovvero  all'ente

proprietario o al gestore della strada, anche in ambito  extraurbano,

l'autorizzazione o la concessione per la realizzazione e  l'eventuale

gestione delle infrastrutture di ricarica di cui al comma 2,  lettere

c) e d), anche solo per una strada o un'area o un insieme di esse.

  9. I comuni possono prevedere la riduzione o l'esenzione del canone

di occupazione di suolo pubblico e della tassa per  l'occupazione  di

spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in  cui  gli

stessi  eroghino  energia  di  provenienza  certificata  da   energia

rinnovabile. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico

deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle  infrastrutture  di

ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli  che

rimarranno nella disponibilita' del pubblico.

  10. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui

al comma 9, se  a  seguito  di  controlli  non  siano  verificate  le

condizioni previste, i comuni possono  richiedere  il  pagamento  per

l'intero  periodo  agevolato  per cui  e'  stata concessa l'agevolazione

del  canone  di  occupazione  di  suolo

pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e  aree  pubbliche,

applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino  al  30  per

cento dell'importo.

  11. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici e ibridi

plug-in, quanto previsto dai commi 2 e  2-bis  dell'articolo  95  del

decreto legislativo 1° agosto 2003, n.  259,  e'  sostituito  da  una

dichiarazione sottoscritta dai soggetti  interessati,  da  comunicare

all'Ispettorato del  Ministero  competente  per  territorio,  da  cui

risulti  l'assenza  o  la  presenza  di  interferenze  con  linee  di

telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano  la  materia

della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi

i soggetti interessati non sono tenuti alla  stipula  degli  atti  di

sottomissione previsti dalla normativa vigente.

  12. L'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),

entro centottanta giorni decorrenti dalla data di entrata  in  vigore

del  presente  decreto,  definisce  le  tariffe  per   la   fornitura

dell'energia  elettrica  destinata   alla   ricarica   dei   veicoli,

applicabili ai punti di prelievo in ambito privato e  agli  operatori

del servizio di ricarica in ambito pubblico secondo  quanto  previsto

dall'articolo 4, comma 9, del decreto  legislativo  del  16  dicembre

2016, n. 257, in modo da favorire  l'uso  di  veicoli  alimentati  ad

energia elettrica e da assicurare un costo dell'energia elettrica non

superiore a quello previsto per i clienti domestici residenti.

  13. Le concessioni rilasciate a partire dalla data  di  entrata  in

vigore del presente  decreto,  ivi  compreso  il  rinnovo  di  quelle

esistenti, prevedono che le aree di servizio di cui  all'articolo  61

del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,

vengano dotate delle colonnine di ricarica per i  veicoli  elettrici.

Conseguentemente, sono aggiornati il Piano nazionale infrastrutturale

per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica,  di  cui

all'articolo 17-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,

convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  134,  e

il Piano di ristrutturazione delle aree di servizio autostradali.

13-bis. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22

giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7

agosto  2012,  n.  134,  dopo  le  parole:  "ad  esclusiva   trazione

elettrica," sono inserite le seguenti: "ovvero a trazione ibrida  con

l'installazione di motori elettrici,"

  14. All'articolo 23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,  n.  35,  i

commi 2-bis e 2-ter sono abrogati.

  15. Il decreto del Ministero e delle infrastrutture e dei trasporti

3 agosto 2017, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  290  del  13

dicembre 2017, cessa di avere efficacia.

  16. Con regolamento da emanarsi entro novanta giorni dalla data  di

entrata in vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto

sono adottate le disposizioni integrative e modificative del  decreto

del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in coerenza

con le disposizioni del presente articolo.

  17. Dall'attuazione del presente  articolo  non  derivano  nuovi  o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche interessate  provvedono  alle  attivita'  previste  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.

Art. 58

Trasferimenti statistici di energia rinnovabile dall'Italia ad  altri paesi

  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  e'

sostituito dal seguente:

  "Art. 35 (Progetti comuni  e  trasferimenti  statistici  con  altri

Stati membri)

  1. Sulla base di accordi internazionali  all'uopo  stipulati,  sono

promossi e gestiti con Stati membri dell'Unione europea progetti comuni  e  trasferimenti

statistici di produzioni di energia da  fonti  rinnovabili,  relativi

agli obiettivi 2020 e 2030, nel rispetto dei criteri di cui ai  commi

seguenti.

  2. Nel caso di  trasferimenti  statistici  da  altri  Stati  membri

dell'Unione europea verso l'Italia:

  a) gli  accordi  sono  promossi  allorche',  sulla  base  dei  dati

statistici di produzione e delle previsioni di entrata  in  esercizio

di  nuovi  impianti  effettuate  dal  GSE  si  prospetta  il  mancato

raggiungimento degli obiettivi 2020 e 2030;

  b) l'onere specifico  per  il  trasferimento  statistico  e  per  i

progetti  comuni  e'  non  superiore  al   valore   medio   ponderato

dell'incentivazione,  in  Italia,  della  produzione   elettrica   da

impianti  a  fonti  rinnovabili  entrati   in   esercizio   nell'anno

precedente a quello di stipula dell'accordo;

  c)  gli  accordi  sono  stipulati  e  gestiti  con  modalita'   che

assicurano che l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero

la quota di energia proveniente dal progetto comune, contribuisca  al

raggiungimento  degli  obiettivi  italiani  in   materia   di   fonti

rinnovabili.

  3. La copertura dei  costi  per  i  trasferimenti  statistici  e  i

progetti comuni di  cui  al  comma  1  e'  assicurata  dalle  tariffe

dell'energia elettrica e del  gas  naturale,  con  modalita'  fissate

dall'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

successivamente  alla stipula di ciascun accordo.

  4. Nel caso di trasferimenti  statistici  dall'Italia  verso  altri

Stati membri o regioni dell'Unione europea:

  a) l'energia oggetto del trasferimento statistico, ovvero la  quota

di energia proveniente dal progetto comune, e' determinata in modo da

assicurare comunque il raggiungimento degli obiettivi italiani;

  b) in caso di trasferimenti statistici, la  scelta  dello  Stato  o

degli Stati membri verso cui ha effetto il  trasferimento  statistico

avviene, a cura del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  mediante

valutazione delle manifestazioni di interesse, considerando anche  il

criterio del migliore vantaggio economico conseguibile;

  c) i proventi derivanti dal trasferimento statistico sono attributi

direttamente alla Cassa per i servizi energetici e ambientali  (CSEA)

e sono destinati, secondo modalita' stabilite dall'ARERA  sulla  base

di indirizzi adottati dal Ministro  dello  sviluppo  economico,  alla

riduzione degli oneri generali di sistema relativi al sostegno  delle

fonti rinnovabili ed alla ricerca di  sistema  elettrico,  ovvero  ad

altre  finalita'  connesse  agli  obiettivi  italiani  2020  e   2030

eventualmente concordati con gli Stati destinatari del trasferimento.

  5. Per gli accordi di cui al presente articolo sono  in  ogni  caso

stabilite  le  misure  necessarie  ad  assicurare   il   monitoraggio

dell'energia trasferita.

  6. La cooperazione per progetti comuni con altri Stati membri  puo'

comprendere operatori privati.".

Art. 59

Meccanismo dello scambio sul posto altrove per piccoli Comuni

  1. All'articolo 27, comma 4-bis, della legge 23 luglio 2009, n. 99,

dopo  le  parole  "agevolata  e  sovvenzionata,"  sono  inserite   le

seguenti: "nonche' i comuni con popolazione fino a 20.000 residenti".

  2. Al comma 7 dell'articolo 355 del decreto  legislativo  15  marzo

2010, n. 66, dopo le parole "anche per impianti di potenza  superiore

a 200 kW" sono aggiunte  le  seguenti:  ",  nei  limiti  del  proprio

fabbisogno  energetico  e  previo  pagamento  degli  oneri  di   rete

riconosciuti per l'illuminazione pubblica".

Art. 60

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture delle reti energetiche nazionali

  1. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di

trasmissione  dell'energia  elettrica  e  della  rete  nazionale   di

trasporto del gas naturale individuate nei decreti del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al comma 2-bis dell'articolo 7-bis  del

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  introdotto  dall'articolo

50 del presente decreto, sono autorizzate  rispettivamente  ai  sensi

dell'articolo 1-sexies del decreto-legge  29  agosto  2003,  n.  239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8  giugno  2001,

n. 327, anche nelle more della approvazione del primo Piano decennale

di sviluppo delle rispettive reti in cui sono  state  inserite.  Alle

stesse infrastrutture sono  applicabili  le  disposizioni  introdotte

dallo stesso articolo 50.

  2. Le infrastrutture di rete facenti parte della rete nazionale  di

trasmissione  dell'energia  elettrica  individuate  nei  decreti  del

Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al comma 1 o  nel  Piano

Nazionale Integrato per l'Energia e il  Clima  (PNIEC)  che  ricadono

nell'ambito di applicazione del regolamento di cui al decreto del Presidente del  Consiglio

10 maggio  2018,  n.  76,  possono  essere  sottoposte  al  dibattito

pubblico secondo le modalita' di cui al regolamento (UE) 347/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013.

  3. Il comma 12 dell'articolo 36 del decreto  legislativo  1°  giugno

2011, n. 93, e' sostituito dal seguente: "12. Terna S.p.A. predispone

ogni due anni, entro il 31 gennaio, un Piano  decennale  di  sviluppo

della rete di trasmissione nazionale, coerente con gli  obiettivi  in

materia di fonti rinnovabili, di decarbonizzazione e di adeguatezza e

sicurezza  del  sistema  energetico  stabiliti  nel  Piano  Nazionale

Integrato per  l'Energia  e  il  Clima  (PNIEC).  Il  Ministro  dello

sviluppo   economico,   acquisito    il    parere    delle    Regioni

territorialmente interessate dagli interventi in programma  e  tenuto

conto delle valutazioni formulate dall'ARERA in esito alla  procedura

di cui al comma 13, approva il Piano. Il Piano individua le linee  di

sviluppo degli interventi elettrici infrastrutturali da compiere  nei

dieci anni successivi, anche  in  risposta  alle  criticita'  e  alle

congestioni riscontrate o attese sulla rete, nonche' gli investimenti

programmati  e  i  nuovi  investimenti  da  realizzare  nel  triennio

successivo  e  una   programmazione   temporale   dei   progetti   di

investimento,  secondo  quanto  stabilito   nella   concessione   per

l'attivita' di trasmissione e dispacciamento  dell'energia  elettrica

attribuita a Terna S.p.A. ai sensi del decreto legislativo  16  marzo

1999, n.79. Ogni  anno  Terna  S.p.A.  presenta  al  Ministero  dello

sviluppo  economico  e  all'ARERA  un   documento   sintetico   degli

interventi di sviluppo della rete coerenti con il Piano  di  sviluppo

da compiere nei successivi tre anni e lo stato di  avanzamento  degli

interventi inclusi nei precedenti Piani.".

  4. Al decreto del Presidente della Repubblica  8  giugno  2001,  n.

327, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) all'articolo 4, comma 1-bis, alla fine del primo  periodo,  dopo

le parole "dell'uso civico" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il

caso di opera interrata o che occupi una superficie  inferiore  al  5

per cento rispetto a quella complessiva oggetto  di  diritto  di  uso

civico";

  b) all'articolo 6, dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente: "9-bis

L'autorita' espropriante, nel caso di opere di minore  entita',  puo'

delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei

propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito  della

delega nell'atto di affidamento, i cui estremi vanno  specificati  in

ogni atto del procedimento espropriativo. A questo scopo  i  soggetti

cui  sono  delegati  i  poteri  espropriativi  possono  avvalersi  di

societa' controllate nonche' di societa' di  servizi  ai  fini  delle

attivita' preparatorie.";

  c) all'articolo 52-quinquies, dopo  il  comma  2  sono  aggiunti  i

seguenti:

  "2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari,

venga determinato, nell'ambito della  procedura  di  VIA,  che  debba

svolgersi anche la verifica  preventiva  dell'interesse  archeologico

disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti  pubblici,  di

cui al decreto legislativo  18  aprile  2016  n.  50,  il  proponente

presenta il piano per l'espletamento delle  operazioni  di  cui  alle

lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del  decreto

legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva e' realizzata  a

integrazione della progettazione preliminare o  in  concomitanza  con

l'apertura del cantiere o della relativa pista e viene completata con

la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato

articolo 25, comma 9; ai sensi  del  comma  9  dell'articolo  25  del

decreto legislativo n. 50 del 2016,  la  procedura  si  conclude  con

l'approvazione  del  soprintendente   di   settore   territorialmente

competente entro un termine non superiore  a  sessanta  giorni  dalla

data in cui il soggetto proponente  ha  comunicato  gli  esiti  delle

attivita' svolte in attuazione del piano.  Il  provvedimento  di  VIA

puo' essere adottato in pendenza della verifica di  cui  all'articolo

25 del decreto legislativo n. 50 del 2016,  che  deve  in  ogni  caso

essere effettuata prima dell'inizio dei lavori.

  2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e  il  rispetto  della

normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti  al  regime  di

denuncia di inizio attivita' i rifacimenti di metanodotti  esistenti,

necessari per ragioni  di  obsolescenza,  che  siano  effettuati  sul

medesimo  tracciato,  nonche'  le  relative  dismissioni  dei  tratti

esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica  vigente,

sono altresi' realizzabili  tramite  regime  di  denuncia  di  inizio

attivita'  anche  i  rifacimenti   di   metanodotti   che,   restando

all'interno della relativa fascia  di  servitu',  si  discostino  dal

tracciato esistente.".

  5. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre, n.  290,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

  a) al comma 3, dopo il quinto periodo, e' inserito il seguente: "La

Regione o le Regioni interessate, entro  il  termine  di  conclusione

della conferenza di servizi di cui al capo IV della  legge  7  agosto

1990, n. 241, accertano in via definitiva l'esistenza di usi civici e

la compatibilita'  dell'opera  con  essi  ai  fini  dell'applicazione

dell'articolo 4,  comma  1-bis,  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.";

  b)  dopo  il  comma  4-quaterdecies,  e'  aggiunto   il   seguente:

"4-quinquiesdecies. Fermi  restando  i  vincoli  di  esercizio  e  il

rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono  sottoposte

al  regime  di  inizio  attivita'  previsto  al  comma  4-sexies   le

ricostruzioni di linee aeree esistenti,  necessarie  per  ragioni  di

obsolescenza e realizzate con le migliori tecnologie  esistenti,  che

siano effettuate sul medesimo tracciato o che se ne discostino per un

massimo  di  15  metri  lineari  e  non  comportino  una   variazione

dell'altezza utile dei sostegni superiore al 20  per  cento  rispetto

all'esistente. Tenuto conto dei vincoli  di  fattibilita'  tecnica  e

della normativa tecnica vigente, sono altresi'  realizzabili  tramite

regime  di  inizio  attivita'   previsto   al   comma   4-sexies   le

ricostruzioni  di  linee  in  cavo  interrato  esistenti  che   siano

effettuate sul medesimo  tracciato  o  che  si  discostino  entro  il

margine della strada impegnata  o  entro  i  tre  metri  dal  margine

esterno della trincea di posa.".

  6. Al fine di realizzare il  rilancio  delle  attivita'  produttive

nella regione Sardegna, garantendo  l'approvvigionamento  di  energia

all'isola a prezzi sostenibili  e  in  linea  con  quelli  del  resto

d'Italia, assicurando al contempo la compatibilita' con l'ambiente  e

l'attuazione  degli  obiettivi  del  PNIEC,  in  tema   di   rilancio

industriale, di decarbonizzazione dei consumi e di  phase  out  delle

centrali a carbone presenti nella regione  Sardegna,  e'  considerato

parte della rete nazionale di trasporto,  anche  ai  fini  tariffari,

l'insieme delle infrastrutture di trasporto e rigassificazione di gas

naturale liquefatto necessarie al fine di garantire la  fornitura  di

gas  naturale  mediante  navi  spola  a  partire  da   terminali   di

rigassificazione italiani regolati  e  loro  eventuali  potenziamenti

fino ai terminali di rigassificazione  da  realizzare  nella  regione

stessa. Il gestore della  rete  nazionale  di  trasporto  attiva  una

procedura  per  consentire   la   presentazione   di   richieste   di

allacciamento alla rete  nazionale  di  trasporto  a  mezzo  di  tali

infrastrutture entro trenta giorni dalla data entrata in vigore della

legge di conversione del  presente  decreto,  e  avvia  le  attivita'

propedeutiche alla realizzazione delle stesse infrastrutture.

  7.  Al  fine  di  accelerare  la  realizzazione  degli   interventi

finalizzati  a  favorire  il  raggiungimento   degli   obiettivi   di

decarbonizzazione del PNIEC, il Ministero  dello  sviluppo  economico

puo' avvalersi, nel limite di dieci unita',  di  personale  dell'area

funzionale III appartenente ad altre Amministrazioni  pubbliche,  con

esclusione del personale docente, educativo,  amministrativo,  tecnico

ed ausiliario delle istituzioni  scolastiche,  all'Agenzia  nazionale

per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e   lo   sviluppo   economico

sostenibile (ENEA), al Gestore dei  servizi  energetici  S.p.A.  (GSE

S.p.A.), alla Ricerca sul sistema energetico S.p.A. (RSE S.p.A.) e ad

altri enti di ricerca,  con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'  di

servizio nella pubblica amministrazione ed esperienza professionale e

competenze adeguate ai profili individuati, e collocato in  posizione

di comando,  distacco,  fuori  ruolo  o  analoga  posizione  prevista

dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi  dell'articolo  17,  comma

14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento  in

fuori ruolo e' reso indisponibile per tutta la durata dello stesso un

numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di

provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

7-bis. Al decreto legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  sono

apportate le seguenti modificazioni:

      a) all'articolo 3, il comma 6 e' abrogato;

      b) all'articolo 12, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

    "8. Lo stoccaggio di modulazione e' a carico dei soggetti di  cui

agli articoli 17 e 18. I soggetti che prestano al  sistema  nazionale

del gas il servizio di interrompibilita'  a  favore  della  sicurezza

stabilito nei piani  di  emergenza  del  sistema  nazionale  del  gas

naturale  sono  esonerati  dalla  corresponsione  dei   corrispettivi

tariffari che remunerano il servizio di stoccaggio  strategico  e  il

fattore di copertura dei ricavi del servizio di stoccaggio";

      c) all'articolo 12, il comma 11-bis e' sostituito dal seguente:

    "11-bis.  Al  fine  di  semplificare  e  favorire   il   transito

attraverso la rete italiana del gas proveniente da altri Stati membri

dell'Unione europea o  da  Paesi  terzi,  lo  stoccaggio  strategico,

offerto in regime regolato, erogabile solamente su autorizzazione del

Ministero dello sviluppo economico  per  fronteggiare  situazioni  di

emergenza del sistema nazionale del gas naturale, e' posto  a  carico

dei  clienti  connessi  ai  punti  di  riconsegna   della   rete   di

distribuzione in quanto destinato all'approvvigionamento dei medesimi

clienti in situazioni di emergenza".

Art. 60-bis

Semplificazioni per  lo  stoccaggio  geologico  di

biossido  di  carbonio

1.  Al  fine  di  consentire  l'avvio  di

iniziative di cattura e stoccaggio geologico di biossido di  carbonio

(CO2 ) e semplificare le relative procedure autorizzative, al decreto

legislativo 14 settembre 2011, n. 162,  sono  apportate  le  seguenti

modificazioni:

      a)  all'articolo  7,  comma  1,  dopo  le  parole:  "Conferenza

Stato-regioni"  sono  inserite  le  seguenti:  "per   la   parte   in

terraferma";

      b) all'articolo 7, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Nelle more dell'individuazione delle aree di cui al comma  1,

eventuali licenze di esplorazione ed autorizzazioni  allo  stoccaggio

sono rilasciate, in via provvisoria, nel rispetto degli  articoli  8,

11, 12 e 16 del presente decreto.  Sono  comunque  considerati  quali

siti idonei i giacimenti di idrocarburi  esauriti  situati  nel  mare

territoriale e nell'ambito della zona  economica  esclusiva  e  della

piattaforma continentale, per i quali  il  Ministero  dello  sviluppo

economico puo' autorizzare i titolari delle relative  concessioni  di

coltivazione  a  svolgere  programmi   sperimentali   di   stoccaggio

geologico di CO2 , ai sensi delle previsioni di cui agli articoli  8,

comma  7,  e  14,  comma  1,  in  quanto  applicabili.  I   programmi

sperimentali che interessano  un  volume  complessivo  di  stoccaggio

geologico di CO2 inferiore a 100.000 tonnellate non sono sottoposti a

valutazione ambientale";

      c) all'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "2-bis. I progetti  sperimentali  di  esplorazione  e  stoccaggio

geologico di CO2 possono essere inclusi nel  decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'articolo  7-bis,  comma  2-bis,

del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

    2. Le  modalita'  e  i  tempi  di  esecuzione  di  programmi  che

comprendono la cattura di flussi di CO2  in  impianti  esistenti,  la

realizzazione delle infrastrutture per  il  trasporto  di  CO2  e  il

successivo stoccaggio, riutilizzo o recupero di  CO2  possono  essere

definiti con appositi contratti  di  programma  da  stipulare  tra  i

soggetti proponenti e  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le

regioni interessate.

Art. 61

Semplificazione dei procedimenti autorizzativi  delle  infrastrutture della rete di distribuzione elettrica

  1. Al fine di agevolare lo sviluppo  di  sistemi  di  distribuzione

elettrica sicuri, resilienti, affidabili ed efficienti, nel  rispetto

dell'ambiente  e  dell'efficienza  energetica,  il   Ministro   dello

sviluppo economico, di concerto con il  Ministro  per  i  beni  e  le

attivita' culturali e per il turismo e con il Ministro  dell'ambiente

e della tutela del territorio e del mare,  acquisita  l'intesa  della

Conferenza Unificata, di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo

28 agosto 1997, n. 281,  adotta  le  linee  guida  nazionali  per  la

semplificazione  dei  procedimenti   autorizzativi   riguardanti   la

costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti

di distribuzione.

  2. Le linee guida di cui al comma 1 assicurano  la  semplificazione

delle   procedure   autorizzative,   tramite   l'adozione   di    una

autorizzazione unica  comprendente  tutte  le  opere  connesse  e  le

infrastrutture  indispensabili  all'esercizio  delle   infrastrutture

secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono,  inoltre,

individuati  i  casi  per  i  quali  puo'  trovare  applicazione  una

procedura  autorizzativa  semplificata  tramite  denuncia  di  inizio

lavori e i casi in cui, per gli interventi legati  al  rinnovo,  alla

ricostruzione ed al potenziamento di  reti  elettriche  esistenti  di

qualunque  tipologia,  puo'  trovare   applicazione   il   meccanismo

dell'autocertificazione,  in  ragione  del   limitato   impatto   sul

territorio nonche' sugli  interessi  dei  privati,  in  virtu'  della

preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate  alla

tipologia di impianto o al tracciato,  essendo  le  stesse  contenute

entro 50 metri rispetto al tracciato originario.

  3. Le regioni  adeguano  le  rispettive  discipline  entro  novanta

giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso  di

mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le  linee

guida nazionali. Sono fatte  salve  le  competenze  delle  regioni  a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che

provvedono  alle  finalita'  del  presente  articolo  ai  sensi   dei

rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

  4. Nelle more dell'adozione  delle  linee  guida,  ai  procedimenti

autorizzativi  delle  infrastrutture  appartenenti   alle   reti   di

distribuzione si applicano i principi di cui alla legge  n.  241  del

1990.

  5. All'articolo 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n.  33,

dopo  il  comma  1  e'  inserito  il  seguente:  "1-bis.  Il  Sistema

informativo nazionale federato delle infrastrutture di cui  al  comma

1, popolato dei dati previsti dal comma 2, viene altresi'  utilizzato

dalle  Pubbliche  Amministrazioni  per  agevolare  la  procedura   di

valutazione di impatto dei progetti sul territorio  e  consentire  un

celere  svolgimento  dei   procedimenti   autorizzativi,   attraverso

l'inserimento dei dati relativi alle aree vincolate.".

Art. 62

Semplificazione dei procedimenti per  l'adeguamento  di  impianti  di produzione e accumulo di energia

  1.  All'articolo  1  del  decreto-legge  7  febbraio  2002,  n.  7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, dopo

il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  "2-bis. Si intendono interventi di modifica sostanziale di impianto

esistente  soggetti  all'autorizzazione  unica  di  cui  al  presente

articolo  quelli  che  producono  effetti  negativi  e  significativi

sull'ambiente  o  una  variazione  positiva  di   potenza   elettrica

superiore  al  5  per  cento  rispetto  al  progetto  originariamente

autorizzato. Tutti gli altri interventi sono considerati modifica non

sostanziale o ripotenziamento non rilevante e la loro  esecuzione  e'

subordinata alla sola comunicazione  preventiva  al  Ministero  dello

sviluppo economico, da effettuare sessanta giorni  prima  della  data

prevista dell'intervento, fermo restando il pagamento del  contributo

di cui all'articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

E' fatta salva l'acquisizione, ove necessario, dell'autorizzazione di

cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42.

  2-ter.   Ferma    restando,    ove    necessario,    l'acquisizione

dell'autorizzazione di cui all'articolo 146 del  decreto  legislativo

22 gennaio 2004, n.42, gli interventi concernenti nuove opere  civili

o modifica di  opere  civili  esistenti, ivi compresi gli interventi di smontaggio

di apparecchiature e  parti  di impianto o di demolizione di  strutture  civili 

qualora  relativi  a singole sezioni di centrali termoelettriche per  le  quali

sia  gia' intervenuto il provvedimento di definitiva messa fuori servizio

 da  effettuare  all'interno dell'area di centrale che non  risultano  connessi

al  funzionamento dell'impianto produttivo e che non comportino un aumento superiore al

30 per cento  delle  cubature  delle  opere  civili  esistenti,  sono

realizzabili mediante segnalazione certificata di  inizio  attivita'.

Il gestore, almeno sessanta  giorni  prima  dell'inizio  dei  lavori,

presenta al Ministero dello sviluppo economico, inviandone  copia  al

Comune interessato, la segnalazione certificata di inizio  attivita',

accompagnata da una dettagliata relazione a firma di  un  progettista

abilitato e dai relativi elaborati progettuali, da una  dichiarazione

del progettista che attesti la compatibilita' del  progetto  con  gli

strumenti urbanistici  approvati  e  i  regolamenti  edilizi  vigenti

nonche' il rispetto delle norme di sicurezza e  igienico-sanitarie  e

dagli eventuali atti  di  assenso  in  caso  di  intervento  in  aree

sottoposte a vincolo. Il  Ministero  dello  sviluppo  economico,  ove

riscontri  l'assenza  in  tutto  o  in  parte  della   documentazione

necessaria  ai  fini  della  segnalazione   certificata   di   inizio

attivita', invita il gestore all'integrazione,  con  sospensione  del

termine. Qualora il gestore non ottemperi nel termine  perentorio  di

trenta  giorni  dalla  comunicazione  del  Ministero  dello  sviluppo

economico, la segnalazione si intende  ritirata  definitivamente.  Il

Ministero dello sviluppo economico, ove riscontri l'assenza di una  o

piu'  delle  condizioni  stabilite,  notifica  al  gestore   l'ordine

motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa

attestazione  del  professionista  abilitato,   informa   l'autorita'

giudiziaria e il consiglio dell'ordine professionale di appartenenza.

E' comunque fatta salva la facolta' di ripresentare la dichiarazione,

con le modifiche o le integrazioni necessarie per  renderla  conforme

alla  normativa.  Qualora  entro  i  termini   sopra   indicati   non

intervengano  comunicazioni  di  non  effettuazione  dell'intervento,

l'attivita' si intende consentita. Ultimato l'intervento, il soggetto

incaricato  del  collaudo  trasmette  al  Ministero  dello   sviluppo

economico  il  certificato  di   collaudo   finale   dell'opera.   La

sussistenza del titolo a effettuare l'intervento e'  provata  con  la

copia della segnalazione  certificata  di  inizio  attivita'  da  cui

risultino la data di ricevimento della segnalazione stessa,  l'elenco

dei documenti presentati a corredo del progetto,  l'attestazione  del

professionista abilitato nonche' gli atti  di  assenso  eventualmente

necessari.

  2-quater.   La   realizzazione   degli   impianti    di    accumulo

elettrochimico funzionali alle esigenze del  settore  elettrico,  ivi

inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete

elettrica e ogni opera connessa e accessoria, e' autorizzata in  base

alle seguenti procedure:

  a) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di

aree ove sono situati impianti industriali di qualsiasi natura, anche

non piu' operativi o in corso di dismissione o ubicati all'interno di

aree ove sono situati impianti di  produzione  di  energia  elettrica

alimentati da fonte fossile di potenza inferiore ai 300 MW termici  in

servizio, o ubicati presso aree di cava o di produzione e  trattamento

di idrocarburi liquidi e gassosi in via di dismissione, i  quali  non

comportino estensione delle aree stesse, ne' aumento  degli  ingombri

in  altezza  rispetto  alla  situazione  esistente,  ne'   richiedano

variante  agli  strumenti  urbanistici  adottati,  sono   autorizzati

mediante  la  procedura  abilitativa  semplificata  comunale  di  cui

all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28.  In

assenza di una delle condizioni sopra citate, si applica la procedura

di cui alla lettera b);

  b) gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati  all'interno  di

aree gia' occupate da impianti di  produzione  di  energia  elettrica

alimentati da fonte fossile di potenza maggiore o  uguale  a  300  MW

termici in servizio, nonche' gli impianti  "stand-alone"  ubicati  in

aree non industriali e  le  eventuali  connessioni  alla  rete,  sono

autorizzati mediante autorizzazione unica  rilasciata  dal  Ministero

dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente

articolo. Nel caso di impianti

ubicati all'interno  di  aree  ove  sono  presenti  impianti  per  la

produzione  o  il  trattamento  di  idrocarburi  liquidi  e  gassosi,

l'autorizzazione e' rilasciata ai sensi della disciplina vigente;

c) gli impianti di  accumulo  elettrochimico  da  esercire  in

combinato o meno con impianti  di  produzione  di  energia  elettrica

alimentati da fonti rinnovabili sono considerati  opere  connesse  ai

predetti  impianti,  ai  sensi  della  normativa  vigente,   e   sono

autorizzati mediante:

        1) autorizzazione unica  rilasciata  dalla  regione  o  dalle

province delegate o, per  impianti  con  potenza  termica  installata

superiore a 300 MW termici, dal Ministero dello  sviluppo  economico,

secondo  le  disposizioni  di  cui  all'articolo   12   del   decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove l'impianto di produzione di

energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili sia da realizzare;

        2) procedura di modifica ai sensi dell'articolo 12, comma  3,

del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ove  l'impianto  di

produzione di energia elettrica alimentato da fonti  rinnovabili  sia

gia' realizzato e  l'impianto  di  accumulo  elettrochimico  comporti

l'occupazione di nuove aree rispetto all'impianto esistente;

        3)  procedura  abilitativa  semplificata  comunale   di   cui

all'articolo 6 del decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  se

l'impianto di produzione di energia  elettrica  alimentato  da  fonti

rinnovabili e' gia' esistente e l'impianto di accumulo elettrochimico

non comporta occupazione di nuove aree

  d)  la  realizzazione  di  impianti  di   accumulo   elettrochimico

inferiori alla soglia di 10 MW, ovunque ubicati, e' attivita'  libera

e non richiede il rilascio di  un  titolo  abilitativo,  fatta  salva

l'acquisizione degli atti di assenso previsti dal decreto legislativo

22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei pareri,  autorizzazioni  o  nulla

osta da parte degli enti territorialmente  competenti,  derivanti  da

specifiche previsioni di legge vigenti in  materia  ambientale,  di

sicurezza e di prevenzione  degli  incendi,  e  del  nulla  osta  alla

connessione  dal  parte  del  gestore  del  sistema  di  trasmissione

nazionale o  da  parte  del  gestore  del  sistema  di  distribuzione

elettrica di riferimento. I soggetti  che  intendono  realizzare  gli

stessi impianti sono tenuti a inviare copia del relativo progetto  al

Gestore del sistema  di  trasmissione  nazionale  che,  entro  trenta

giorni, puo' formulare osservazioni nel caso in cui sia richiesta una

connessione alla rete elettrica nazionale, inviandole anche agli enti

individuati per il rilascio delle autorizzazioni, che  devono  essere

comunicate allo stesso gestore, ai fini del monitoraggio del grado di

raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia  di  accumuli  di

energia previsti dal Piano Nazionale Integrato  per  l'Energia  e  il

Clima. I soggetti che realizzano gli stessi impianti di accumulo sono

tenuti a comunicare al gestore della rete di  trasmissione  nazionale

la data di entrata in esercizio degli impianti.".

Art. 62-bis

Semplificazioni per le attivita' di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640

1.  Al  fine  di  favorire  l'utilizzo  del

biometano nel settore dei  trasporti  e  in  coerenza  con  il  Piano

nazionale integrato per l'energia e  il  clima,  sono  attribuite  ad

Acquirente unico Spa le attivita' previste dalla legge 8 luglio 1950,

n. 640, nonche' le attivita' propedeutiche,  conseguenti  o  comunque

correlate alle precedenti.

    2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   sono

disciplinate le modalita' di esecuzione della legge 8 luglio 1950, n.

640, e della legge 7 giugno 1990, n. 145, come  modificate  ai  sensi

del presente  articolo,  al  fine  di  semplificare  gli  adempimenti

connessi allo svolgimento delle  attivita'  di  cui  al  comma  1.  A

decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto  cessa

di avere efficacia il regolamento di esecuzione delle leggi 8  luglio

1950, n. 640, e 7  giugno  1990,  n.  145,  di  cui  al  decreto  del

Presidente della Repubblica 9 novembre 1991, n. 404.

    3. Acquirente unico Spa subentra nei rapporti giuridici attivi  e

passivi del soggetto di cui al decreto del  Ministro  dell'industria,

del commercio e dell'artigianato, di concerto  con  il  Ministro  del

tesoro e con il Ministro  delle  finanze,  del  5  gennaio  1998.  Le

attivita' di cui al comma 1 possono essere svolte da Acquirente unico

Spa mediante l'acquisizione della Servizi Fondo Bombole Metano S.p.a.

(SFBM), subconcessionaria del soggetto di cui al  decreto  richiamato

al primo periodo, o di un suo ramo di azienda dedicato alle attivita'

di cui al comma 1, al valore di acquisizione  che  sara'  determinato

mediante una perizia giurata di stima  che  quantifichi  il  capitale

economico dell'acquisizione. Tutti gli oneri anche finanziari di  cui

al presente articolo sono coperti  mediante  il  contributo  posto  a

carico dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno  1990,

n. 145.

    4. Le modalita' con cui Acquirente  unico  S.p.a.  acquisisce  le

attivita' di  cui  al  comma  1  sono  determinate  con  decreto  del

Ministero dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente

decreto, sulla  base  delle  proposte  di  Acquirente  unico  S.p.a..

L'ammontare del contributo di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno

1990, n. 145, e' determinato con decreto del Ministero dello sviluppo

economico, in modo da assicurare l'equilibrio economico, patrimoniale

e finanziario di Acquirente unico S.p.a., nonche' della SFBM in  caso

di acquisizione da parte di Acquirente unico S.p.a. di quest'ultima.

    5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da  emanare

entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della  legge

di conversione del presente decreto, sono adottati gli indirizzi  per

l'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, sulla base  del  piano

predisposto da Acquirente unico S.p.a., ed e' stabilita la data entro

la quale diviene effettiva l'operativita' di Acquirente unico Spa e a

partire dalla quale quest'ultimo subentra nelle funzioni di  gestione

del fondo di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1950,  n.  640.

Acquirente unico S.p.a. adegua il proprio statuto alle previsioni  di

cui al presente articolo  prevedendo  l'obbligo  della  tenuta  della

contabilita' in maniera distinta e separata dalle altre attivita'  da

esso svolte.

    6. A decorrere dalla data di effettiva operativita' di Acquirente

unico Spa ai sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere  efficacia  le

seguenti disposizioni:

      a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640;

      b) articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 136;

      c) ogni altra disposizione di cui alla legge 8 luglio 1950,  n.

640, alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, e alla legge 7 giugno 1990,

n. 145,  qualora  incompatibile  con  le  disposizioni  del  presente

articolo.

 

Art. 62-ter

Introduzione di una soglia per i canoni  annui  per

le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi

 

1. All'articolo 11-ter del  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019,  n.  12,

dopo il comma 9 e' inserito il seguente:

    "9-bis. Al fine di garantire la  prosecuzione  in  condizioni  di

economicita' della gestione  delle  concessioni  di  coltivazione  di

idrocarburi, l'ammontare annuo complessivo del canone  di  superficie

dovuto per tutte le concessioni in titolo al  singolo  concessionario

non  puo'  superare  il  3  per  cento  della  valorizzazione   della

produzione da esse ottenuta nell'anno precedente".

    2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 3 milioni di  euro

annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente

riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1,  comma  200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190

Art. 63

Programma straordinario di manutenzione del  territorio  forestale  e montano, interventi infrastrutturali irrigui e bacini  di  raccolta delle acque

 

1. Al fine del  miglioramento  della  funzionalita'  delle  aree

forestali ubicate nelle aree montane ed interne, il  Ministero  delle

politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministero per i beni e le attivita' culturali e  per  il  turismo,  e

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,

elabora entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore  del

presente decreto  un  programma  straordinario  di  manutenzione  del

territorio forestale e montano, in coerenza con gli  obiettivi  dello

sviluppo sostenibile fissati dall'ONU per il 2030, del Green new deal

europeo e della Strategia dell'Unione europea  per  la  biodiversita'

per il 2030. Il programma straordinario e' composto da  due  sezioni,

la sezione A e la sezione B. La sezione A contiene un elenco  ed  una

descrizione di interventi selvicolturali intensivi ed  estensivi,  di

prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi,  di  ripristino  e

restauro di superfici forestali degradate o  frammentate,  di  tutela

dei boschi vetusti presenti secondo quanto previsto  dall'articolo  7

del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,

da attuare da parte di imprese agricole e  forestali,  su  iniziativa

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle

regioni e province autonome,  sentiti  gli  Enti  parco  nazionali  e

regionali. La sezione B del programma e' destinata al sostegno  della

realizzazione di piani forestali d'indirizzo territoriale, per ambiti

subregionali omogenei, di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo

n. 34 del 2018, nell'ambito di quadri programmatici regionali  almeno

decennali, che consentano di  individuare  le  vocazioni  delle  aree

forestali e organizzare gli interventi migliorativi e manutentivi nel

tempo.

  2. Nell'ambito del Parco  progetti  degli  interventi  irrigui  del

Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,   il

Ministro, con proprio decreto,  approva  un  Piano  straordinario  di

interventi  prioritariamente  esecutivi,   di   manutenzione,   anche

ordinaria, dei canali irrigui primari  e  secondari,  di  adeguamento

funzionale  delle  opere  di  difesa  idraulica,  di  interventi   di

consolidamento delle sponde dei canali  o  di  ripristino  dei  bordi

danneggiati dalle frane, di opere per la laminazione  delle  piene  e

regimazione del reticolo  idraulico  irriguo  e  individua  gli  Enti

attuatori, privilegiando  soluzioni  di  rinaturazione  e  ingegneria

naturalistica per favorire nel contempo l'uso agricolo, la  riduzione

del rischio idraulico, il recupero della capacita' autodepurativa del

territorio, anche promuovendo fasce tampone  vegetali,  e  la  tutela

della biodiversita'.

  3. Il decreto del Ministro delle politiche  agricole  alimentari  e

forestali, di cui al comma  2,  e'  adottato di concerto con  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  sentito  il

parere dell'Autorita' di  bacino  distrettuale  competente e

previa  intesa  con  la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  Regioni  e  le

Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  espressa  ai   sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e

dispone il riparto delle risorse necessarie alla realizzazione  degli

interventi  individuati,  da  attribuire  alle  Regioni  e   Province

autonome, responsabili della gestione  e  della  rendicontazione  dei

fondi.

  4. Le risorse, necessarie alla realizzazione e alla manutenzione di

opere infrastrutturali anche irrigue e di bonifica  idraulica,  nella

disponibilita' di Enti irrigui con personalita' di diritto pubblico o

che svolgono attivita' di pubblico interesse, anche riconosciuti  con

le modalita' di cui all'articolo 863 del codice civile,  non  possono

essere sottoposte ad esecuzione forzata da parte dei terzi  creditori

di tali  Enti  nei  limiti  degli  importi  gravati  dal  vincolo  di

destinazione  alle  singole  infrastrutture  pubbliche.  A  tal  fine

l'organo amministrativo degli Enti  di  cui  al  primo  periodo,  con

deliberazione adottata per ogni semestre, quantifica  preventivamente

le somme oggetto del vincolo. E' nullo ogni pignoramento eseguito  in

violazione del vincolo di destinazione e la  nullita'  e'  rilevabile

anche d'ufficio dal giudice. La impignorabilita' di cui  al  presente

comma viene meno e non e' opponibile ai creditori procedenti qualora,

dopo  la  adozione  da   parte   dell'organo   amministrativo   della

deliberazione semestrale di preventiva  quantificazione  delle  somme

oggetto del vincolo, siano operati pagamenti  o  emessi  mandati  per

titoli di spesa diversi da quelli vincolati, senza  seguire  l'ordine

cronologico delle fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se

non e' prescritta fattura, delle deliberazioni di  impegno  da  parte

dell'Ente stesso

  5.  Al  fine   di   garantire   la   continuita'   di   prestazioni

indispensabili alle attivita' di  manutenzione  delle  infrastrutture

irrigue di competenza, i contratti di lavoro a tempo determinato  del

personale  dell'Ente  per   lo   sviluppo   dell'irrigazione   e   la

trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania  e  Irpinia  (EIPLI),  in

essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e  la  cui

scadenza e' prevista tra il 1° agosto 2020 e  il  31  dicembre  2020,

possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2020.

  6. Per i primi interventi di attuazione del presente articolo, pari

a 50 milioni di euro per l'anno 2020 e a 50 milioni di euro per l'anno 2021  si

provvede mediante  riduzione  delle  risorse  del  Fondo  sviluppo  e

coesione - programmazione 2014-2020 - di cui all'articolo 1, comma 6,

della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa delibera del CIPE  volta

a rimodulare e ridurre di pari importo, per il medesimo anno o per  i

medesimi anni, le somme  gia'  assegnate  con  le  delibere  CIPE  n.

53/2016, 13/2018  e  12/2019  al  Piano  operativo  «Agricoltura»  di

competenza del  Ministero  delle  politiche  agricole,  alimentari  e

forestali. Ai medesimi interventi puo' concorrere anche  quota  parte

delle  risorse  assegnate  al  Ministero  delle  politiche   agricole alimentari

forestali in sede di riparto del fondo di  cui  all'articolo  1,  comma  14,

della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  Il  Ministro  dell'economia  e

delle finanze e' autorizzato  ad  apportare  con  propri  decreti  le

occorrenti variazioni di bilancio.

  7.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente

articolo con le risorse finanziarie, strumentali ed umane disponibili

a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri per la  finanza

pubblica.

Art.  63-bis

Semplificazione  per  la  gestione  dei  rifiuti sanitari

 

1. All'articolo 30-bis,  comma  1,  del  decreto-legge  8

aprile 2020, n. 23, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  5

giugno 2020, n.  40,  le  parole:  "fino  a  trenta  giorni  dopo  la

dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria," sono

soppresse.

Art. 64

Semplificazioni per il rilascio delle garanzie  sui  finanziamenti  a favore di progetti del green new deal

  1. Le garanzie e gli interventi di cui al all'articolo 1, comma 86,

della legge 27 dicembre 2019,  n.  160,  possono  riguardare,  tenuto

conto degli  indirizzi  che  il  Comitato  interministeriale  per  la

programmazione economica puo' emanare entro il 28  febbraio  di  ogni

anno  e  conformemente  alla  Comunicazione  della   Commissione   al

Parlamento europeo, al Consiglio, al  Comitato  economico  e  sociale

europeo e al Comitato delle regioni n. 640 dell'11 dicembre 2019,  in

materia di Green deal europeo:

  a) progetti tesi ad  agevolare  la  transizione  verso  un'economia

pulita e circolare e ad integrare i cicli produttivi con  tecnologie

a basse emissioni per la produzione di beni e servizi sostenibili;

  b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso  una  mobilita'

sostenibile e intelligente, con particolare  riferimento  a  progetti

volti a favorire l'avvento della mobilita' multimodale  automatizzata

e  connessa,  idonei  a  ridurre  l'inquinamento  e  l'entita'  delle

emissioni  inquinanti,  anche  attraverso  lo  sviluppo  di   sistemi

intelligenti  di  gestione  del  traffico,   resi   possibili   dalla

digitalizzazione.

  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono assunte da SACE  S.p.A.,  nel

limite di 2.500 milioni di euro per  l'anno  2020  e,  per  gli  anni

successivi, nei limiti  di impegno assumibili fissati annualmente

dalla legge di bilancio,  nell'esercizio

delle attribuzioni di cui all'articolo 2 del decreto  legislativo  31

marzo 1998, n. 143, conformemente ai termini  e  alle condizioni  previsti

nella convenzione stipulata tra il Ministero  dell'economia  e  delle

finanze  e  SACE  S.p.A.  e  approvata  con  delibera  del   Comitato

interministeriale per la programmazione economica da  adottare  entro

il 30 settembre 2020, che disciplina:

  a)  lo  svolgimento  da  parte  di   SACE   S.p.A.   dell'attivita'

istruttoria delle operazioni, anche con riferimento alla selezione  e

alla valutazione delle iniziative  in  termini  di  rispondenza  agli

obiettivi di cui al comma  1  e  di  efficacia  degli  interventi  in

relazione ai medesimi obiettivi;

  b) le procedure per il rilascio delle garanzie  e  delle  coperture

assicurative da parte di SACE S.p.A. anche al fine di  escludere  che

da tali garanzie e coperture assicurative possano derivare oneri  non

previsti in termini  di  indebitamento  netto  delle  amministrazioni

pubbliche;

  c) la gestione delle fasi successive al pagamento  dell'indennizzo,

incluse le modalita' di  esercizio  dei  diritti  nei  confronti  del

debitore e l'attivita' di recupero dei crediti;

  d)  le  modalita'  con  le  quali   e'   richiesto   al   Ministero

dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo  a  valere

sul fondo di cui al comma  5  e  le  modalita'  di  escussione  della

garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti  da  SACE  S.p.A.,

nonche' la remunerazione della garanzia stessa;

  e) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini dell'assunzione

e gestione degli impegni;

  f) le modalita' con cui SACE  S.p.A.  riferisce  periodicamente  al

Ministero  dell'economia  e   delle   finanze   degli   esiti   della

rendicontazione cui i soggetti finanziatori sono tenuti nei  riguardi

di SACE  S.p.A.,  ai  fini  della  verifica  della  permanenza  delle

condizioni di validita' ed efficacia della garanzia.

  3. Il rilascio da parte di SACE S.p.A. delle  garanzie  di  cui  al

comma 1 di importo pari  o  superiore  a  200  milioni  di  euro,  e'

subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro

dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello  sviluppo

economico e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A..

  4. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie

disciplinate dal comma 1, e' accordata di diritto la  garanzia  dello

Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui  operativita'  sara'

registrata da SACE S.p.A. con gestione separata.  La  garanzia  dello

Stato e' esplicita, incondizionata,  irrevocabile  e  si  estende  al

rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad  ogni  altro

onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime

garanzie.

  5. Per l'anno  2020,  le  risorse  disponibili  del  fondo  di  cui

all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019,  n.160,  sono

interamente destinate alla copertura delle garanzie  dello  Stato  di

cui al comma 4 mediante versamento sull'apposito conto  di  tesoreria

centrale,  istituito  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  88,  quarto

periodo, della citata legge n. 160 del 2019. Sul medesimo conto  sono

versati i premi riscossi da SACE S.p.A. al  netto  delle  commissioni

trattenute da SACE S.p.A.  per  le  attivita'  svolte  ai  sensi  del

presente articolo e risultanti dalla  contabilita'  di  SACE  S.p.A.,

salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del  bilancio.  Per  gli

esercizi successivi, le risorse del  predetto  fondo  destinate  alla

copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con

il decreto di cui all'articolo 1,  comma  88,  terzo  periodo,  della

citata legge n.160 del 2019,  tenuto  conto  dei  limiti  di  impegno

definiti con la legge di approvazione del  bilancio  dello  Stato  ai

sensi del comma 2.

5-bis. All'articolo 1, comma 86, della legge 27 dicembre 2019,

n. 160, dopo le parole: "partenariato pubblico-privato" sono inserite

le seguenti: "e anche realizzati con l'intervento di universita' e

organismi privati di ricerca"

  6. All'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,

sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) le parole ", il primo dei quali da adottare entro novanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, e'  individuato

l'organismo competente alla selezione degli interventi  coerenti  con

le finalita' del comma 86, secondo criteri e procedure conformi  alle

migliori  pratiche  internazionali,  e  sono  stabiliti  i  possibili

interventi, i criteri, le modalita' e le condizioni per  il  rilascio

delle garanzie di cui al comma 86," sono soppresse;

  b) dopo le parole: "in quote di capitale di rischio e/o  di  debito

di cui al comma 87," sono aggiunte le seguenti: "e' stabilita".

  7. Per l'anno 2020, le garanzie di cui al comma  1  possono  essere

assunte   anche   in   assenza   degli   indirizzi    del    Comitato

interministeriale per la programmazione economica.

Art. 64-bis

Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e  di

semplificazione

1.  Al  fine  di  far   fronte   alle   esigenze

straordinarie e urgenti derivanti dalla diffusione  del  COVID-19  ed

alle problematiche connesse all'incremento  di  domanda  dei  servizi

erogati dalle pubbliche  amministrazioni  o  dai  soggetti  abilitati

successivamente alla scadenza dei termini indicati nell'articolo 103,

comma 2, del decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in via  transitoria

e in deroga alle periodicita' dei controlli previsti dal  regolamento

di cui al decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° dicembre

2004, n.  329,  i  proprietari  dei  serbatoi  di  GPL  di  qualsiasi

capacita' comunicano all'INAIL, entro diciotto  mesi  dalla  data  di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,  i

dati delle attrezzature ancora da sottoporre a  verifica  tramite  la

tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla  data  della

dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre  centoventi

giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza.

    2. Al fine di garantire la pronta effettuazione  delle  procedure

di verifica di cui al comma 1, le disposizioni di cui al decreto  dei

Ministri delle attivita' produttive, della  salute  e  del  lavoro  e

delle politiche sociali 23 settembre 2004, pubblicato nella  Gazzetta

Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 2004, e al decreto  direttoriale  dei

medesimi  Ministeri  17  gennaio  2005,  pubblicato  nel  supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  30  del  7  febbraio  2005,  si

applicano anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e

fuori terra con capacita' complessiva superiore a 13 m³.

    3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della

legge di conversione  del  presente  decreto,  l'INAIL  definisce  la

procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrita'

dei serbatoi di cui al comma 2 con il  sistema  di  controllo  basato

sulla tecnica delle emissioni  acustiche,  nonche'  i  requisiti  dei

soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al  Ministero

dello sviluppo economico, al Ministero del lavoro e  delle  politiche

sociali e al Ministero della  salute  un'apposita  relazione  tecnica

relativa  all'attuazione  delle  disposizioni   di   cui   ai   commi

precedenti.

Art. 65

Entrata in vigore

  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione

in legge.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

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