Il "decreto sicurezza" ora è legge.
Con il decreto 4 ottobre 2018, n.113 (in Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2018, n. 231 e convertito ora con la legge 1° dicembre 2018, n. 132 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018), il governo nel dettare disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e tutela della sicurezza pubblica, aveva novellato anche la disciplina sull’obbligo di notifica dei cantieri temporanei e mobili contenuta nell’art. 99, comma 1, del D.Lgs n .81/2008.
La notifica al prefetto - con la conversione in legge - adesso è prevista solo per le opere pubbliche.
Con l’obiettivo di realizzare un monitoraggio del territorio l’art. 26 del D.L. n.113/2018, infatti, dallo scorso 5 ottobre il decreto sicurezza obbliga questi soggetti a notificare – nei casi previsti e solo per le opere pubbliche – il cantiere non solo alla Asl e all’ispettorato territoriale del lavoro ma anche al prefetto; l’entrata in vigore molto “brutale” di questa norma e l’assenza di un regime transitorio rischia, però, di mettere in seria difficoltà i committenti e i professionisti.
Per altro occorre precisare che l’adempimento contenuto del decreto sicurezza ha una notevole valenza in quanto l’omessa notifica del cantiere alla pubblica amministrazione comporta l’applicazione di una pesante sanzione: la sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo per i lavori (art. 90, comma 10, D.Lgs. n. 81/2008).
Testualmente, la modifica apportata con legge 1° dicembre 2018, n. 132 è la seguente:
All'articolo 26, comma 1, le parole: « nonche' al prefetto » sono sostituite dalle seguenti: « nonche', limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto ».
L'articolo originario di riferimento è riportato qui di seguito.
Decreto sicurezza
D.L. 4 ottobre 2018, n. 113
“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.”
(Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 231 del 4 ottobre 2018)
Art. 26
Monitoraggio dei cantieri
- All'articolo 99, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole «provinciale del lavoro» sono inserite le seguenti: «nonche' al prefetto».