Decreto “liquidità imprese” anti-Coronavirus: le misure sulla sicurezza

Le disposizioni negli articoli 30 e 39 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23

Decreto "liquidità imprese" anti-Coronavirus: le misure sulla sicurezza riportate nel D.L. 8 aprile 2020, n. 23 riguardano:

  • il credito di imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro (art. 30);
  • le procedure semplificate per l'utilizzo in sicurezza di attrezzature medico-radiologiche (art. 39).

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L'acquisto di dispositivi di protezione

La misura prevede l'applicazione del credito di imposta di cui all'art. 64, D.L. n. 18/2020 (vedi box) anche alle spese sostenute nel 2020 per l'acquisto di Dpi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

Box 1

Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 
Art. 64
(Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 

1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126.

L'utilizzo in sicurezza di attrezzature medico-radiologiche

L'articolo 39 detta alcune misure per l'assolvimento degli obblighi in materia di rispetto dei requisiti di salute e sicurezza dei lavoratori e della popolazione dai rischi delle esposizione di radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche legate alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

 

 

In allegato:

  • il testo dell'articolo 30;
  • il testo dell'articolo 39;
  • il testo integrale del D.L. 8 aprile 2020, n. 23.

Allegati

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CLICCA QUI PER L’ART. 39

CLICCA QUI PER IL TESTO INTEGRALE DEL D.L. N. 23/2020

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