Attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
In merito all'attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in materia di trasferimento dei beni del demanio idrico (e delle relative funzioni), il decreto legislativo 226 marzo 2018, n. 46, ha apportato modifiche al precedente decreto legislativo 25 maggio 2001. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1, dell'11 maggio 2018. Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2018, n. 46
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia recanti modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, in materia di trasferimento di beni del demanio idrico e delle relative funzioni. (18G00070)
(GU n.108 del 11-5-2018)
Vigente al: 26-5-2018
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,
recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto l'articolo 5 della citata legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, recante norme
di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia
Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo,
nonche' di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del
suolo, e in particolare, gli articoli 1, 2 e 6;
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 della
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze, dello sviluppo economico, degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'interno, e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265
1. Al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonche'
di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo),
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 1, le parole: «, con esclusione del
fiume Judrio, nel tratto, classificato di prima categoria, nonche'
dei fiumi Tagliamento e Livenza, nei tratti che fanno da confine con
la regione Veneto», sono soppresse;
b) dopo il comma 1 dell'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le funzioni relative al fiume Judrio, nella sezione
classificata di prima categoria, sono esercitate, conformemente al
nono comma dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto
dell'articolo 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131 e successive
modificazioni ed integrazioni.
1-ter. Le funzioni relative alle sezioni dei fiumi Tagliamento e
Livenza nelle quali ricade il confine con la Regione Veneto, sono
esercitate d'intesa tra le due Regioni, mediante un piano pluriennale
di intervento»;
c) dopo il comma 2 dell'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Il personale statale di ruolo con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, indicato nella tabella A, parte integrante del
presente decreto, assegnato al Provveditorato Interregionale per le
Opere pubbliche per il Veneto - Trentino Alto-Adige - Friuli-Venezia
Giulia, Sede Coordinata di Trieste e Ufficio tecnico e opere
marittime per la Regione Friuli-Venezia Giulia alla data del 1°
gennaio 2018, e' trasferito alla Regione. A seguito
dell'inquadramento nei ruoli della Regione del predetto personale, la
dotazione organica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e' contestualmente ridotta in misura corrispondente alle unita' di
personale trasferito e conseguentemente sono ridotti i relativi
stanziamenti iscritti nella Missione "Infrastrutture pubbliche e
logistica", Programma "Opere strategiche, edilizia statale ed
interventi speciali e per pubbliche calamita'" dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
2-ter. Al personale di cui al comma 2-bis si applica il contratto
collettivo di lavoro vigente nell'ente di inquadramento. Il predetto
personale viene inquadrato nella corrispettiva categoria prevista per
il personale regionale. Nel caso in cui il trattamento tabellare su
base annua in godimento all'atto dell'inquadramento sia superiore al
trattamento tabellare iniziale su base annua della categoria di
inquadramento nell'ente di destinazione, il personale e' collocato
nella prima posizione economica utile per difetto e la differenza e'
conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con i
successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Il
personale inquadrato conserva, altresi', la retribuzione individuale
di anzianita' in godimento all'atto dell'inquadramento.»;
d) dopo l'articolo 7 e' aggiunta la seguente tabella:
TABELLA A
(Articolo 1, comma 1, lettera c)
UNITA' DI PERSONALE DA TRASFERIRE (DATI 1° GENNAIO 2018)
PERSONALE DI RUOLO - COMPARTO STATO - MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
+------------------+----------------------------------------+-------+
| Qualifica | | |
| dirigenziale o | Ufficio tecnico e opere marittime per | Totale|
| figura | la Regione Friuli-Venezia Giulia | Unita'|
| professionale | | |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| | Sede | Sezione| | | |
| |coordinata | di |Sezione |Sezione di| |
| |di Trieste | Gorizia|di Udine| Pordenone| |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F2 | | | | 1 | 1 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F3 | | | 2 | | 2 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
| Area seconda - | | | | | |
|Assistente tecnico| | | | | |
|Fascia retributiva| | | | | |
| F4 | | 1 | | | 1 |
+------------------+-----------+--------+--------+----------+-------+
Art. 2
Operazioni di consegna
1. I fiumi Tagliamento e Livenza, nelle sezioni nelle quali ricade
il confine con la Regione del Veneto, fino alla linea di confine, ed
il fiume Judrio, nella sezione classificata di prima categoria, sono
trasferiti alla Regione, con le modalita' previste dall'articolo 5
del decreto legislativo n. 265/2001.
2. Ai fini di cui al comma 1, i termini fissati dall'articolo 5,
comma 1, del decreto legislativo n. 265/2001, decorrono dalla data in
cui, ai sensi dell'articolo 3, assumono efficacia le disposizioni del
presente decreto.
3. La Regione esercita tutte le attribuzioni inerenti alla
titolarita' dei beni trasferiti con il presente decreto a decorrere
dalla data di consegna dei medesimi.
Art. 3
Decorrenza dell'efficacia
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal giorno
successivo alla data di entrata in vigore della legge o delle leggi
statali che, ai sensi dell'articolo 63, quinto comma, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia), modificano il Titolo IV dello
Statuto speciale.
Art. 4
Norme transitorie
1. I procedimenti gia' iniziati alla data del trasferimento delle
funzioni sono conclusi dalla Regione.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

