Dichiarazione di costruzione o importazione: pubblicato il nuovo modello per i natanti

D.M. 23 aprile 2021

Dichiarazione di costruzione o importazione.

La dichiarazione riguarda i costruttori o gli importatori di natanti. In base al decreto 23 aprile 2021 (ministero delle Infrastrutture) ai fini del rilascio della dichiarazione il richiedente si assume la responsabilità delle conseguenze civili e penali previste nel caso di informazioni mendaci in merito alle seguenti informazioni.

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Dichiarazione di costruzione o importazione: le persone fisiche

Per le persone fisiche:  i dati anagrafici, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e l'eventuale domicilio, se diverso dalla residenza. I cittadini di Stati terzi devono allegare alla
domanda copia del permesso o della carta di soggiorno.

Dichiarazione di costruzione o importazione: le persone giuridiche

Per le persone giuridiche: i dati risultanti dal registro delle persone giuridiche oppure, se trattasi di imprese, dal registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura, nonché i dati di cui alla lettera a) del legale rappresentante che presenta la richiesta. La tipologia di unità, specificandone le principali caratteristiche tecniche, tra cui la lunghezza, la larghezza e l'anno di costruzione.

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Dichiarazione di costruzione o importazione: natanti marcati Ce

Per natanti e imbarcazioni da diporto marcate Ce: il codice identificativo dello scafo (Win) e la data di rilascio della dichiarazione di conformità del costruttore, la cui copia è
allegata alla domanda.

Dichiarazione di costruzione o importazione: natanti non marcati Ce

Per natanti e imbarcazioni da diporto non marcati Ce: la data di rilascio del certificato di omologazione con dichiarazione di conformità al prototipo oppure il numero dell'attestazione di idoneita' con l'indicazione dall'organismo tecnico che l'ha
rilasciata. Le copie dei suddetti documenti sono allegate alla
domanda.

Dichiarazione di costruzione o importazione: le navi da diporto

Per le navi da diporto: la denominazione del cantiere, il tipo e il modello della nave e, se unita' nuova, il numero di costruzione, secondo i dati tecnici riportati nell'estratto del registro navi in costruzione oppure nell'ultimo certificato di stazza valido, la cui
copia è allegata alla domanda.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.122 del 24 maggio 2021. In allegato, il nuovo modello da utilizzare, in sostituzione del vecchio

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili
Decreto 23 aprile 2021  

Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o
importazione (DCI). (21A03101)

(Gazzetta Ufficiale n.122 del 24 maggio 2021)

IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale,
il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2013) e, in particolare, l'art. 1, comma 217, che
istituisce il Sistema telematico centrale della nautica da diporto
(SISTE);
Visto il comma 219 della legge n. 228/2012, in base al quale con
regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della citata legge, sono stabilite le modalita' per
l'attuazione del Sistema di cui al comma 217;
Visto il comma 220 della medesima legge n. 228/2012, che istituisce
lo Sportello telematico del diportista (STED) allo scopo di
semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e
l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da
diporto, e che stabilisce le modalita' di partecipazione alle
attivita' di servizio nei confronti dell'utenza da parte di
associazioni nazionali dei costruttori, importatori e distributori di
unita' da diporto, le quali forniscono anche i numeri identificativi
degli scafi e i relativi dati tecnici al fine dell'acquisizione dei
dati utili al funzionamento del Sistema di cui al comma 217;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018,
n. 152, concernente il regolamento recante norme per l'attuazione del
Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE) e, in
particolare, l'art. 8, comma 2, in base al quale il rilascio delle
licenze di navigazione e dei relativi tagliandi di aggiornamento e il
rilascio delle autorizzazioni alla navigazione temporanea e delle
licenze provvisorie e' subordinato alla presentazione della
dichiarazione di costruzione o importazione (DCI), conforme al
modello approvato con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili), rilasciata dalle associazioni
riconosciute a tale scopo come maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
Visto l'art. 13, comma 6 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica n. 152/2018, in base al quale i produttori o gli
importatori, ovvero i loro mandatari autorizzati, di unita' da
diporto superiori a 2,5 metri, comunicano alle associazioni
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel senso di cui
all'art. 8 del medesimo decreto, i dati tecnici delle stesse unita'
nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
Visto il decreto direttoriale 19 giugno 2019, istitutivo
dell'elenco delle associazioni dei costruttori, importatori e
distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul
piano nazionale ai fini del rilascio della DCI, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019;
Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 2019, recante
«Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o
importazione (DCI)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 164 del 15 luglio 2019;
Considerato che, sulla base delle risultanze delle iniziali
attivita' di esercizio del Sistema telematico centrale della nautica
da diporto, si rende necessario procedere all'aggiornamento del
modello di Dichiarazione di costruzione o importazione;

Decreta:

Art. 1

1. La Dichiarazione di costruzione o importazione (DCI) e' conforme
al modello di cui all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

1. La DCI e' rilasciata dai soggetti di cui all'elenco istituito
dal decreto direttoriale 19 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 164 del 15 luglio 2019, previa
richiesta da parte del costruttore oppure dell'armatore o
dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria o, in mancanza,
del proprietario, inoltrata, anche da un'agenzia incaricata, tramite
il portale informatico di cui all'art. 3 del presente decreto, nei
casi previsti dall'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152.
2. Ai fini del rilascio della DCI il richiedente, assumendosi la
responsabilita' delle conseguenze civili e penali previste in caso di
dichiarazioni mendaci, comunica nella domanda:
a) per le persone fisiche: i propri dati anagrafici, il codice
fiscale, la cittadinanza, la residenza e l'eventuale domicilio, se
diverso dalla residenza; i cittadini di Stati terzi allegano alla
domanda copia del permesso o della carta di soggiorno;
b) per le persone giuridiche: i dati risultanti dal registro
delle persone giuridiche oppure, se trattasi di imprese, dal registro
delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura, nonche' i dati di cui alla lettera a) del legale
rappresentante che presenta la richiesta;
c) la tipologia di unita', specificandone le principali
caratteristiche tecniche, tra cui la lunghezza, la larghezza e l'anno
di costruzione;
d) per natanti e imbarcazioni da diporto marcate CE: il codice
identificativo dello scafo (WIN) e la data di rilascio della
dichiarazione di conformita' del costruttore, la cui copia e'
allegata alla domanda;
e) per natanti e imbarcazioni da diporto non marcate CE: la data
di rilascio del certificato di omologazione con dichiarazione di
conformita' al prototipo oppure il numero dell'attestazione di
idoneita' con l'indicazione dall'organismo tecnico che l'ha
rilasciata. Le copie dei suddetti documenti sono allegate alla
domanda;
f) per le navi da diporto: la denominazione del cantiere, il tipo
e il modello della nave e, se unita' nuova, il numero di costruzione,
secondo i dati tecnici riportati nell'estratto del registro navi in
costruzione oppure nell'ultimo certificato di stazza valido, la cui
copia e' allegata alla domanda;
g) la tipologia dell'apparato propulsivo, con l'indicazione del
numero unico di identificazione e della potenza dei motori
installati;
h) se persona fisica, i dati identificativi; se persona
giuridica, la ragione o denominazione sociale del soggetto da cui e'
stata acquisita la proprieta', con la specifica della tipologia del
titolo di proprieta';
i) in caso di aggiornamento della DCI per rinnovo o convalida del
certificato di sicurezza o del certificato di idoneita' al noleggio:
la denominazione dell'organismo notificato o autorizzato rilasciante,
la data di rilascio e quella di validita' dell'attestazione o della
dichiarazione di idoneita' o della dichiarazione ai fini delle
annotazioni di sicurezza, la cui copia e' allegata alla domanda.
3. Per le unita' gia' iscritte nei registri del diporto o presso
registri comunitari, la documentazione di cui alle lettere d), e) ed
f), del precedente comma e' allegata alla domanda di rilascio della
DCI solo se e' nella disponibilita' del richiedente.
4. Nei casi di accertata impossibilita', formalmente dichiarata da
parte dei soggetti abilitati al rilascio della DCI, del reperimento
di tutti i dati previsti dal precedente comma 2, le formalita' per il
rilascio della licenza di navigazione, della licenza di navigazione
provvisoria, del certificato di sicurezza, del certificato di
idoneita' al noleggio e dell'autorizzazione alla navigazione
temporanea, sono comunque espletate.
5. La domanda di rilascio della DCI finalizzata alla richiesta
dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e' compilata con i
soli dati del soggetto richiedente.

Art. 3

1. I soggetti abilitati al rilascio della DCI, anche per il tramite
di societa' di servizi interamente controllate che siano state
preventivamente comunicate alla Direzione generale per la vigilanza
sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne, sono tenuti a:
a) dotarsi di un portale informatico in grado di interfacciarsi
con l'Archivio telematico centrale della nautica da diporto (ATCN)
che consenta:
i. ai produttori o importatori, ovvero ai loro mandatari
autorizzati, di unita' da diporto superiori a 2,5 metri, sotto la
loro responsabilita', di inserire i dati tecnici delle unita' da
diporto che intendono immettere sul mercato, mediante accesso diretto
al portale e previa autenticazione;
ii. di rilasciare telematicamente la DCI ai soggetti
richiedenti che accedono al portale previa autenticazione, inserendo
contestualmente nell'ATCN la DCI rilasciata;
iii. alle amministrazioni interessate di accedere all'archivio
delle DCI rilasciate;
b) assicurare la continuita' del rilascio delle DCI, dotandosi
del personale e delle risorse finanziarie e tecnologiche necessarie
al funzionamento del portale;
c) nominare un responsabile dei procedimenti a garanzia della
sicurezza informatica dei dati trattati, ai sensi dell'art. 3, comma
1, lettera f), del decreto direttoriale 19 giugno 2019, recante
«Individuazione delle associazioni dei costruttori, importatori e
distributori di unita' da diporto maggiormente rappresentative sul
piano nazionale» (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2019);
d) nominare un responsabile protezione dati (Dpo) ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento al
regolamento UE n. 2016/67;
e) adottare una policy di tutela della privacy del richiedente e
redigere un'informativa della privacy e della gestione dei dati
personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e comunicarla
agli utenti del portale;
f) implementare un sistema di autenticazione per l'accesso al
portale, del soggetto richiedente;
g) rendersi disponibile alle attivita' di vigilanza e agli audit
presso le proprie strutture da parte della predetta Direzione
generale.

Art. 4

1. Il decreto direttoriale del 19 giugno 2019, recante
«Approvazione del modello di Dichiarazione di costruzione o
importazione (DCI)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 164 del 15 luglio 2019, e' abrogato a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 aprile 2021

 

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