Direttore dei lavori: le linee guida sullo svolgimento delle funzioni

Il decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 risponde alla necessità di semplificazione e trasparenza già individuata dal codice appalti

Approvate le linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione dei contratti relativi a servizi o
 forniture, con la pubblicazione del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 sulla Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018, n. 111.

La disciplina parte dalla necessità di garantire semplificazione e trasparenza nelle attività svolte ai sensi dell'articolo 101, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016 (codice appalti).

Il decreto fissa:

  • per il direttore dei lavori: i rapporti con le altre figure (Rup in primis), le funzioni e i compiti sia nella fase preliminare che in quella di esecuzione, senza trascurare il controllo amministrativo contabile;
  • per il direttore dell'esecuzione: i rapporti con il Rup, le funzioni e i compiti nella fase di esecuzione e il controllo amministrativo contabile.

Di seguito il testo del decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49, disponibile anche in formato pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 


Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalita'

di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del

direttore dell'esecuzione». (18G00074)




                           in Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 2018, n. 111




Vigente al: 30-5-2018

Titolo I 
DISPOSIZIONI GENERALI

                             IL MINISTRO

               DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.

400;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante «Norme

generali sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante

«Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i

ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice

dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante

«Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro»;

Visto l'articolo 1, commi 5 e 12, della legge 28 gennaio 2016, n.

11;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante «Codice

dei contratti pubblici», e successive modificazioni;

Visto l'articolo 111, comma 1 del citato decreto legislativo n. 50

del 2016, come modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.

56, che prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e

trasporti, su proposta dell'Autorita' nazionale   anticorruzione,

previo parere delle competenti commissioni parlamentari, sentito il

Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Conferenza Unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono approvate le linee guida che individuano le modalita' e, se del

caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei

lavori effettua l'attivita' di cui all'articolo 101, comma 3, dello

stesso decreto legislativo in maniera da garantirne trasparenza,

semplificazione,   efficientamento   informatico,   con   particolare

riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per

i controlli di contabilita' e che con il medesimo decreto, sono

disciplinate, altresi', le modalita' di svolgimento della verifica di

conformita' in corso di esecuzione e finale, la relativa tempistica,

nonche' i casi in cui il direttore dell'esecuzione puo' essere

incaricato della verifica di conformita';

Visto l'articolo 111, comma 2, secondo periodo del citato decreto

legislativo n. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto

legislativo n. 56 del 2017, che prevede che con il medesimo decreto

di cui al comma 1, sono altresi' approvate linee guida   che

individuano compiutamente le modalita' di   effettuazione   delle

attivita' di controllo di cui al primo periodo del suddetto comma 2,

secondo criteri di trasparenza e semplificazione;

Visto l'articolo 101, comma 6-bis, del citato decreto legislativo
  1. 50 del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56
del 2017, che prevede che per i servizi e le forniture di particolare

importanza, da individuarsi con il decreto di cui all'articolo 111,

comma 1, primo periodo, la stazione appaltante, su indicazione del

direttore dell'esecuzione, puo' nominare un assistente del direttore

dell'esecuzione, con le funzioni indicate dal medesimo decreto;

Visto l'articolo 107, comma 6, del citato decreto legislativo n. 50

del 2016, come modificato dal citato decreto legislativo n. 56 del

2017, che prevede che nel caso di sospensioni totali o parziali dei

lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle

di cui ai commi 1, 2 e 4, del medesimo articolo, l'esecutore puo'

chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di

quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo

criteri individuati nel decreto di cui al citato articolo 111, comma

1 del predetto decreto legislativo n. 50 del 2016, come modificato

dal menzionato decreto legislativo n. 56 del 2017;

Visto l'articolo 216, comma 17 del citato decreto legislativo n. 50

del 2016, che prevede che fino alla data di entrata in vigore del

decreto di cui all'articolo 111, comma 1, continuano ad applicarsi le

disposizioni di cui alla parte II, titolo IX, capi I e II, nonche'

gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, del decreto del

Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

Visto l'articolo 217 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016,

che, al comma 1, lettera u), stabilisce che gli atti attuativi dello

stesso decreto legislativo operano la ricognizione delle disposizione

del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che sono

abrogate dalla loro entrata in vigore;

Vista la iniziale proposta dell'Autorita' nazionale anticorruzione,

acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016;

Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici,

reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22

luglio 2016;

Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n.

0119526 dell'8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio

superiore dei lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2282/2016, espresso dalla

Commissione speciale nell'adunanza del 19 ottobre 2016;

Viste le   proposte   dell'Autorita'   nazionale   anticorruzione,

trasmesse con note della medesima Autorita' prot. n. 0185848 del 15

dicembre 2016 e prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6

dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00360/2018 espresso dalla

Commissione speciale nell'adunanza del 23 gennaio 2018;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei

deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la nota dell'Autorita' nazionale anticorruzione prot. n.

18130 del 27 febbraio 2018;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri

effettuata con nota prot. n. 7084 del 27 febbraio 2018, ai sensi del

citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

                               Adotta

                     il seguente regolamento:

  

                               Art. 1

                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
  2. a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione;
  3. b) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni;
  1. c) «disposizioni di servizio», gli atti mediante i quali il
responsabile unico del procedimento impartisce al direttore dei

lavori, al coordinatore per l'esecuzione dei lavori e al direttore

dell'esecuzione le indicazioni di cui al presente decreto;
  1. d) «ordini di servizio», gli atti mediante   i   quali   il
responsabile unico del procedimento, il direttore dei lavori e il

direttore dell'esecuzione impartiscono   all'esecutore   tutte   le

disposizioni e istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle

prestazioni;
  1. e) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
  2. f) «programma di esecuzione dei lavori», il documento che
l'esecutore, in coerenza con il cronoprogramma predisposto dalla

stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara

e con le obbligazioni contrattuali, deve presentare prima dell'inizio

dei lavori, in cui siano graficamente rappresentate, per ogni

lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonche'

l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei

lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione

dei certificati di pagamento.




Titolo II 
IL DIRETTORE DEI LAVORI

Capo I 
Profili generali

                               Art. 2

                     Rapporti con altre figure
  1. Il direttore dei lavori riceve dal RUP le disposizioni di
servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le indicazioni

occorrenti a garantire la regolarita' dei lavori, fissa l'ordine da

seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal

contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la

periodicita' con la quale il direttore dei lavori e' tenuto a

presentare un rapporto sulle principali attivita' di cantiere e

sull'andamento delle lavorazioni. Nell'ambito delle disposizioni di

servizio impartite dal RUP al direttore dei lavori resta   di

competenza di quest'ultimo l'emanazione di ordini di   servizio

all'esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della

gestione dell'appalto.
  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
impartite dal RUP, il direttore dei lavori opera in autonomia in

ordine   al   controllo   tecnico,   contabile   e   amministrativo

dell'esecuzione dell'intervento.
  1. Laddove l'incarico di coordinatore per l'esecuzione dei lavori
sia stato affidato a un soggetto diverso dal direttore dei lavori

nominato, il predetto coordinatore assume la responsabilita' per le

funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, operando

in piena autonomia.




                               Art. 3

                    Gli strumenti per l'esercizio

               dell'attivita' di direzione e controllo
  1. Il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di

servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati, con

sintetiche motivazioni, che riportano le ragioni tecniche e le

finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale dei lavori

con le modalita' di cui all'articolo 15. L'esecutore e' tenuto ad

uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio,

fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve.
  1. Il direttore dei lavori controlla il rispetto dei tempi di
esecuzione dei lavori indicati nel cronoprogramma allegato   al

progetto esecutivo e successivamente dettagliati nel programma di

esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f).
  1. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per
il controllo tecnico, amministrativo e contabile dei lavori, nel

tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti

di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione ai

sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque avere

forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati

per avvenuta conoscenza.
  1. Il direttore dei lavori redige il processo   verbale   di
accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il

RUP.




Capo II 
Funzioni e compiti nella fase preliminare




                               Art. 4

                 Attestazione dello stato dei luoghi
  1. Prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente, il
direttore dei lavori fornisce al RUP l'attestazione dello stato dei

luoghi in merito:
  1. a) all'accessibilita' delle aree e degli immobili interessati dai
lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
  1. b) all'assenza di impedimenti alla realizzabilita' del progetto,
sopravvenuti   rispetto   agli   accertamenti   effettuati   prima

dell'approvazione del progetto medesimo.
  1. In caso di successiva modifica dello stato dei luoghi, prima
della sottoscrizione del contratto, il RUP puo' richiedere al

direttore dei lavori di fornire un aggiornamento dell'attestazione di

cui al comma 1.
  1. Tale attestazione e' rilasciata dal RUP nel caso in cui il
procedimento di affidamento dell'incarico di direttore dei lavori non

si sia concluso per cause impreviste e imprevedibili.




                               Art. 5

                       La consegna dei lavori
  1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede
alla consegna dei lavori, per le amministrazioni statali, non oltre

quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei

conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre

quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando

la registrazione della Corte dei conti non e' richiesta per legge;

per le altre stazioni appaltanti il termine di quarantacinque giorni

decorre dalla data di stipula del contratto.
  1. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso
all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito

del personale idoneo, nonche' delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori

secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle

operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e

l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre

utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei

lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al

RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative

alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che

fosse stato gia' eseguito a cura della stazione appaltante.
  1. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo,
nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la

stazione appaltante ha facolta' di risolvere il contratto e di

incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la

consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla

data della prima convocazione.
  1. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla
stazione appaltante, l'esecutore puo' chiedere di recedere dal

contratto. Nel caso di accoglimento   dell'istanza   di   recesso

l'esecutore ha diritto al rimborso   delle   spese   contrattuali

effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai

limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non

sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha

diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo,

le cui modalita' di calcolo sono stabilite al comma 14.
  1. La stazione appaltante indica nel capitolato di appalto gli
eventuali casi in cui e' facolta' della stessa non accogliere

l'istanza di recesso dell'esecutore.
  1. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione
appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo'

durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si

applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.
  1. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di
informare l'Autorita'.
  1. Il direttore dei lavori e' responsabile della corrispondenza del
verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il

processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio

con l'esecutore e deve contenere:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le

operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura,

i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di

disponibilita' dei mezzi d'opera per l'esecuzione   dei   lavori

dell'esecutore, nonche' l'ubicazione e la capacita' delle cave e

delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore

stesso;

c) la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori

e' libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale e'

tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.
  1. Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei
lavori nel caso in cui il capitolato speciale d'appalto lo preveda in

relazione alla natura dei lavori da eseguire ovvero nei casi di

temporanea indisponibilita' delle aree e degli immobili. Nel caso di

consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilita' delle

aree e degli immobili, l'esecutore e' tenuto a presentare, a pena di

decadenza dalla possibilita' di iscrivere riserve per ritardi, un

programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione

prioritaria delle lavorazioni   sulle   aree   e   sugli   immobili

disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora

permangano le cause di indisponibilita' si applica la disciplina

relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale,

la data di consegna a tutti gli effetti di legge e' quella

dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei

lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna

d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresi', le lavorazioni

che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere

provvisionali.
  1. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni
locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il

direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le

cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli

accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e

delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.
  1. Fermi   restando   i   profili     di     responsabilita'
amministrativo-contabile nei confronti della stazione appaltante del

direttore dei lavori per il caso di ritardo nella consegna per causa

imputabile al medesimo, tale ritardo e' valutabile dalla stazione

appaltante ai fini della performance, ove si tratti di personale

interno alla stessa; in caso di affidamento dell'incarico a soggetto

esterno, all'atto del conferimento sono disciplinate le conseguenze a

carico dello stesso per la ritardata consegna.
  1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore
dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a

causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al

rimborso delle spese contrattuali   effettivamente   sostenute   e

documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto

e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali,

calcolate sull'importo netto dell'appalto:

a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;

c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'esecutore

ha altresi' diritto   al   rimborso   delle   spese,   nell'importo

quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto,

dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla

stazione appaltante; con il pagamento la proprieta' del progetto e'

acquisita in capo alla stazione appaltante.
  1. Nei casi previsti dai commi 12 e   13,   ove   l'istanza
dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla

consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti

dal ritardo, pari all'interesse legale   calcolato   sull'importo

corrispondente alla produzione media giornaliera   prevista   dal

cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di

notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna

dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e

13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La

richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e

13, debitamente quantificata, e' inoltrata a pena di decadenza entro

sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di

accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli

importi spettanti a norma del primo periodo e' formulata a pena di

decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei

lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di

contabilita'.
  1. Nel caso di subentro di   un   esecutore   ad   un   altro
nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito

verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare

la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il

nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le

indennita' da   corrispondersi.   Qualora   l'esecutore   sostituito

nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni   di

consegna, oppure rifiuti di firmare i processi   verbali,   gli

accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi

processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al   nuovo

esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il

termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori

al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facolta' di risolvere

il contratto e di incamerare la cauzione.




Capo III 
Funzioni e compiti in fase di esecuzione




                               Art. 6

                     Accettazione dei materiali
  1. Il direttore dei lavori, oltre a quelli che puo' disporre
autonomamente, esegue, altresi', tutti i controlli e le prove

previsti dalle vigenti norme nazionali ed europee, dal Piano d'azione

nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica

amministrazione e dal capitolato speciale d'appalto.
  1. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e
i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per

qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica,

nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche   tecniche

indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per

l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue

spese; in tal caso il rifiuto e' trascritto sul giornale dei lavori

o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'esecutore non

effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei

lavori, la stazione appaltante puo' provvedervi direttamente a spese

dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o

danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita

d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo

l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva

dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei

componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i

poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva

l'impiego da parte dell'esecutore e per sua iniziativa di materiali o

componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei

documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione piu'

accurata.
  1. I materiali e i manufatti portati in contabilita' rimangono a
rischio e pericolo dell'esecutore e sono rifiutati dal direttore dei

lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la

necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti

contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera,

abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto e' trascritto

sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile,

entro quindici giorni dalla scoperta della non conformita' alla

normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al

contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.
  1. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo dispongono prove
o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal

capitolato speciale d'appalto finalizzate a stabilire l'idoneita' dei

materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione

appaltante, con spese a carico dell'esecutore.
  1. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti
all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede

tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di

giustificarne le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla

messa in opera.
  1. Il direttore dei lavori verifica altresi' il rispetto delle
norme in tema di sostenibilita' ambientale, tra cui le modalita'

poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo

e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.




                               Art. 7

               Verifica del rispetto degli obblighi

                 dell'esecutore e del subappaltatore
  1. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore
dei lavori, con l'ausilio dei direttori operativi e degli ispettori

di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici

autorizzate, nonche' dei subcontraenti, che non sono subappaltatori,

i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai

sensi dell'articolo 105, comma 2, del codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano

effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto

della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita' dei

lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei

pagamenti   all'esecutore,   determina   la   misura   della   quota

corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,

alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,

delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte

dell'esecutore, il direttore dei lavori coadiuva il RUP nello

svolgimento delle attivita' di verifica dei requisiti di capacita'

tecnica, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.
  1. Il direttore dei lavori esegue le seguenti attivita' di
controllo:

a) in caso di risoluzione contrattuale, cura, su richiesta del

RUP, la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia'

eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la

relativa presa in consegna;

b) fornisce indicazioni al RUP per l'irrogazione delle penali da

ritardo previste nel contratto, nonche' per le valutazioni inerenti

la risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 108, comma 4, del

codice;

c) accerta che si sia data applicazione alla normativa vigente in

merito al deposito dei progetti strutturali delle costruzioni e che

sia stata rilasciata la necessaria autorizzazione in caso   di

interventi ricadenti in zone soggette a rischio sismico;

 d) determina in contraddittorio con l'esecutore i nuovi prezzi

delle lavorazioni e dei materiali non previsti dal contratto, nel

rispetto della procedura di cui all'articolo 8, commi 5 e 6;

e) redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle

persone o danni alla proprieta' nel corso dell'esecuzione di lavori e

adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le

conseguenze dannose, con le modalita' descritte all'articolo 11;

f) redige processo verbale alla presenza dell'esecutore dei danni

cagionati da forza maggiore, al fine di accertare:

     1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato

precedente;

     2) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza

maggiore;

     3) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

     4) l'osservanza o meno delle regole dell'arte   e   delle

prescrizioni del direttore dei lavori;

     5) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i

danni.
  1. Il direttore dei lavori pone in atto tutti i controlli
individuati dal Piano d'azione nazionale per la sostenibilita'

ambientale dei consumi della pubblica amministrazione con riferimento

alle specifiche attivita' di verifica da attuarsi durante la fase

esecutiva dell'opera.




                               Art. 8

           Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
  1. Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per
gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui

all'articolo 106 del codice. Con riferimento ai casi indicati

dall'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice, il direttore dei

lavori descrive la situazione di fatto ai fini dell'accertamento da

parte del RUP della sua non imputabilita' alla stazione appaltante,

della sua non prevedibilita' al momento della redazione del progetto

o della consegna dei lavori e delle ragioni per cui si rende

necessaria la variazione.
  1. Il direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, nonche' le
varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di

variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al

RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'articolo 106 del

codice. Il direttore dei lavori risponde delle conseguenze derivanti

dall'aver ordinato o lasciato eseguire modifiche o addizioni al

progetto, senza averne ottenuto regolare autorizzazione, sempre che

non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o

cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali

e ambientali o comunque di proprieta' delle stazioni appaltanti.
  1. In caso di modifiche al progetto non disposte dal direttore dei
lavori, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni per la

rimessa in pristino con spese a carico dell'esecutore stesso.
  1. Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice,
l'esecutore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del

contratto e la perizia suppletiva e' accompagnata da un atto di

sottomissione che l'esecutore e' tenuto a sottoscrivere in segno di

accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione

appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto

dell'importo   del   contratto,   deve   comunicarlo   all'esecutore

tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto

dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a

titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto,

l'importo dell'appalto e' formato dalla somma   risultante   dal

contratto originario,   aumentato   dell'importo   degli   atti   di

sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia' intervenute,

nonche' dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli

articoli 205 e 208 del codice.
  1. Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto, ma
se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano

impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo

contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi

prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

a) desumendoli dai prezzari di cui all'articolo 23, comma 16 del

codice, ove esistenti;

b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove   analisi

effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera,

materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta,

attraverso un contraddittorio tra il direttore dei   lavori   e

l'esecutore, e approvati dal RUP.
  1. Qualora dai calcoli effettuati ai sensi del comma 5 risultino
maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i

prezzi prima di essere ammessi nella contabilita' dei lavori sono

approvati dalla stazione appaltante, su proposta del RUP.   Se

l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e approvati,

la stazione appaltante   puo'   ingiungergli   l'esecuzione   delle

lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti

prezzi, comunque ammessi nella contabilita'; ove l'esecutore non

iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi   si   intendono

definitivamente accettati.
  1. Il direttore dei lavori puo' disporre modifiche di dettaglio non
comportanti aumento   o   diminuzione   dell'importo   contrattuale,

comunicandole preventivamente al RUP.
  1. Il direttore dei lavori, entro dieci giorni dalla proposta
dell'esecutore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche

degli elementi di valutazione economica, di variazioni migliorative

di sua esclusiva ideazione e che comportino   una   diminuzione

dell'importo originario dei lavori, trasmette la stessa al RUP

unitamente al proprio parere. Possono formare oggetto di proposta le

modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonche'

singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che

non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative

stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di

esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. Le

varianti migliorative, proposte nel rispetto di quanto previsto

dall'articolo 106 del codice, non alterano in maniera sostanziale il

progetto ne' le categorie di lavori.




                               Art. 9

                       Contestazioni e riserve
  1. Il direttore dei lavori, per la gestione delle contestazioni su
aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla relativa disciplina

prevista dalla stazione appaltante e riportata nel   capitolato

d'appalto.




                               Art. 10

                       Sospensione dei lavori
  1. In caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'articolo 107 del
codice, il direttore dei lavori dispone visite periodiche al cantiere

durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle

opere e la presenza eventuale della manodopera e dei macchinari

eventualmente presenti e da' le disposizioni necessarie a contenere

macchinari e manodopera nella misura strettamente necessaria per

evitare danni alle opere gia' eseguite e per facilitare la ripresa

dei lavori.
  1. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale il
risarcimento dovuto all'esecutore nel caso di sospensioni totali o

parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai

commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del codice sia quantificato sulla

base dei seguenti criteri:

a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono

sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura

del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e

calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale

risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i

giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il

risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla

presente lettera;

b) la lesione dell'utile e' riconosciuta coincidente con la

ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli

interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e)

del decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla

percentuale   del   dieci   per   cento,   rapportata   alla   durata

dell'illegittima sospensione;

c) il mancato ammortamento e le   retribuzioni   inutilmente

corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto

della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla

consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;

d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei

coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
  1. La sospensione parziale dei lavori determina, altresi', il
differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni

determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto

tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione

parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo

secondo il cronoprogramma.
  1. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il
direttore dei lavori lo comunica al RUP affinche' quest'ultimo

disponga la ripresa dei lavori e indichi   il   nuovo   termine

contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dei

lavori effettuata dal RUP, il direttore dei lavori procede alla

redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere

sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine

contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui l'esecutore ritenga

cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei

lavori e il RUP non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi,

l'esecutore puo' diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al

direttore dei lavori perche' provveda alla ripresa; la diffida

proposta ai fini sopra indicati, e' condizione necessaria per poter

iscrivere riserva all'atto della ripresa dei   lavori,   qualora

l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della

sospensione.
  1. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei
lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e

di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente

legittime, per le quali e' sufficiente l'iscrizione nel verbale di

ripresa dei lavori.
  1. Il direttore dei lavori e' responsabile nei confronti della
stazione appaltante di un'eventuale sospensione illegittima dal

medesimo ordinata per circostanze non previste dall'articolo 107 del

codice.




                              Art. 11

                       Gestione dei sinistri
  1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si
verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta', il

direttore dei lavori compila una relazione nella quale descrive il

fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti

finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e'

trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli

adempimenti per evitare il verificarsi di danni   alle   opere,

all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni

ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o

inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni alle opere

o provviste se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti

consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore

l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini

stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto, entro cinque giorni

da quello   dell'evento,   a   pena   di   decadenza   dal   diritto

all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al

quale puo' avere diritto l'esecutore, spetta al direttore dei lavori

redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato

precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di

forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi

compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte

dell'appaltatore;

d) l'osservanza o meno delle   regole   dell'arte   e   delle

prescrizioni del direttore dei lavori;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i

danni.

Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia

concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e'

tenuto a rispondere.




                               Art. 12

             Funzioni e compiti al termine dei lavori
  1. Il direttore dei lavori, a   fronte   della   comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettua i

necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elabora

tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invia

al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all'esecutore. In ogni

caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, il direttore dei

lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di

constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell'applicazione

delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata

esecuzione. Qualora sia previsto nel bando   e   nei   documenti

contrattuali, il   certificato   di   ultimazione   puo'   prevedere

l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta

giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita',

accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali

e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita' dei lavori. Il mancato

rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di

ultimazione e la necessita' di redazione di nuovo certificato che

accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
  1. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
  2. a) fornisce all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni
di cui dovesse necessitare e trasmette allo stesso la documentazione

relativa all'esecuzione dei lavori;

b) assiste i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di

collaudo;

c) esamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa

in servizio degli impianti.

Il direttore dei lavori accerta che i documenti tecnici, prove

di cantiere o di laboratorio, certificazioni basate sull'analisi del

ciclo di vita del prodotto (LCA) relative a materiali, lavorazioni e

apparecchiature impiantistiche rispondano ai requisiti di cui al

Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi

della pubblica amministrazione.




Capo IV 
Controllo amministrativo contabile




                               Art. 13

           Attivita' di controllo amministrativo contabile
  1. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata
all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso la compilazione

con precisione e tempestivita' dei documenti contabili, che sono atti

pubblici a tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza

l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. A tal

fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite,

nonche' a trasferire i rilievi   effettuati   sul   registro   di

contabilita' e per le conseguenti operazioni di   calcolo   che

consentono di individuare il progredire della spesa. Secondo il

principio di costante progressione della contabilita', le predette

attivita' di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere

eseguite contemporaneamente al loro accadere e, quindi, devono

procedere di pari passo con l'esecuzione.
  1. Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo
9 ottobre 2002, n. 231, nonche' la disciplina dei termini e delle

modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nella documentazione

di gara e nel contratto di appalto, il direttore dei lavori provvede

all'accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti

spesa contemporaneamente al loro accadere, affinche' possa sempre:

a) rilasciare gli stati d'avanzamento dei lavori entro il termine

fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini

dell'emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da

parte del RUP;

b) controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente

le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti dei

tempi e delle somme autorizzate.




                               Art. 14

                       I documenti contabili
  1. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti   dal
direttore dei lavori o dai direttori operativi o dagli ispettori di

cantiere, se dal medesimo delegati, che devono essere firmati

contestualmente alla compilazione rispettando la cronologia   di

inserimento dei dati, sono:

a) il giornale dei lavori in cui sono annotati per ciascun giorno

almeno:

     1) l'ordine, il modo e l'attivita' con cui progrediscono le

lavorazioni;

     2) la qualifica e il numero degli operai impiegati;

     3) l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione   dei

lavori;

     4) l'elenco delle provviste fornite dall'esecutore, documentate

dalle rispettive fatture quietanzate, nonche' quant'altro interessi

l'andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli

eventuali eventi infortunistici;

     5) l'indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi

ai lavori che possano influire sui medesimi,   inserendovi   le

osservazioni meteorologiche e idrometriche, le indicazioni sulla

natura dei terreni e quelle particolarita' che possono essere utili;

     6) le disposizioni di servizio e gli ordini di servizio del RUP

e del direttore dei lavori;

     7) le relazioni indirizzate al RUP;

     8) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento

di prove;

     9) le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori;

     10) le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte

ai prezzi;

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste che

contengono la misurazione e classificazione   delle   lavorazioni

effettuate dal direttore dei lavori. Il direttore dei lavori cura che

i libretti siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o

dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle

misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro

natura si giustificano mediante fattura, il direttore dei lavori e'

tenuto ad   accertare   la   loro   corrispondenza   ai   preventivi

precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a

corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle

misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per

ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi,   il

direttore dei lavori registra la quota percentuale dell'aliquota

relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile

dal contratto, che e' stata eseguita.   Le   progressive   quote

percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di

lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal

direttore dei lavori, il quale puo' controllarne l'ordine   di

grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal

quale le aliquote sono state dedotte. I libretti delle misure possono

altresi' contenere le figure quotate delle lavorazioni eseguite, i

profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e

dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al fine di

dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la

forma e il modo di esecuzione;

c) il registro di contabilita' che contiene le trascrizioni delle

annotazioni presenti nei libretti delle misure, nonche' le domande

che l'esecutore ritiene di fare e le motivate deduzioni del direttore

dei lavori. L'iscrizione delle partite e' effettuata in ordine

cronologico. In apposita sezione del registro di contabilita' e'

indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita' di

ogni lavorazione eseguita con i relativi importi, in modo da

consentire una verifica della rispondenza all'ammontare complessivo

dell'avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita' e' il

documento che riassume ed accentra   l'intera   contabilizzazione

dell'opera, in quanto a ciascuna quantita' di lavorazioni eseguite e

registrate nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi

contrattuali, in modo tale da determinare l'avanzamento dei lavori

non soltanto sotto il profilo delle quantita' eseguite ma anche sotto

quello del corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei

lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro sia diviso

per articoli o per serie di lavorazioni, purche' le iscrizioni

rispettino in ciascun foglio l'ordine cronologico. Il registro e'

sottoposto all'esecutore per la sua sottoscrizione in occasione di

ogni stato di avanzamento;

d) lo stato di avanzamento lavori (SAL) che riassume tutte le

lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio

dell'appalto sino ad allora. Tale documento, ricavato dal registro di

contabilita', e' rilasciato nei termini e modalita' indicati nella

documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del

pagamento di una rata di acconto; a tal fine il documento deve

precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia' corrisposti e,

di conseguenza, l'ammontare dell'acconto da corrispondere, sulla base

della differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori

trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che emette

il certificato di pagamento; il RUP,   previa   verifica   della

regolarita' contributiva dell'esecutore, invia il certificato di

pagamento alla stazione appaltante per l'emissione del mandato di

pagamento; ogni certificato di pagamento emesso dal RUP e' annotato

nel registro di contabilita';

e) il conto finale dei lavori, compilato dal direttore dei lavori

a seguito della certificazione dell'ultimazione degli stessi e

trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate le

vicende alle quali l'esecuzione del lavoro e' stata soggetta,

allegando tutta la relativa documentazione. Il conto finale deve

essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto della firma, l'esecutore

non puo' iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da

quelle formulate nel registro di contabilita' durante lo svolgimento

dei lavori e deve confermare le riserve gia' iscritte negli atti

contabili, per le quali non siano intervenuti la transazione di cui

all'articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo

205 del codice. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine

assegnato, non superiore a trenta giorni, o se lo sottoscrive senza

confermare le domande gia' formulate nel registro di contabilita', il

conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Firmato

dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine sopra assegnato,

il RUP, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria

relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla

fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano

intervenuti la transazione o l'accordo bonario.

2. Puo' essere anche previsto un sommario del registro   di

contabilita' che, nel caso di lavori a misura, riporta ciascuna

partita e la classifica secondo il rispettivo articolo di elenco e di

perizia; nel caso di lavori a corpo, il sommario specifica ogni

categoria di lavorazione secondo lo schema di contratto,   con

l'indicazione della rispettiva aliquota di   incidenza   rispetto

all'importo contrattuale a corpo. Il sommario indica, in occasione di

ogni stato d'avanzamento, la quantita' di ogni lavorazione eseguita e

i relativi importi, al fine di consentire una verifica della

rispondenza con l'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro

di contabilita'.
  1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonche' le
provviste somministrate dall'esecutore possono   essere   annotate

dall'assistente incaricato anche su un brogliaccio, per essere poi

scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste

settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite,

nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni

giorno della settimana, nonche' tipo ed ore quotidiane di impiego dei

mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste   eventualmente

fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun

assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista

separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale

natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa

importanza.
  1. Il direttore dei lavori, in caso di delega ai direttori
operativi o agli ispettori di cantiere, verifica l'esattezza delle

annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le

prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la

data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dei predetti

soggetti delegati.
  1. Al conto finale di cui al comma 1, lettera e), il direttore dei
lavori allega la seguente documentazione:

a) il verbale o i verbali di consegna dei lavori;

b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o

cave di prestito concessi in uso all'esecutore;

c) le eventuali perizie di variante, con gli estremi della

intervenuta approvazione;

d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi   verbali   di

concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi, con gli

estremi di approvazione e di registrazione;

e) gli ordini di servizio impartiti;

f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con

l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali

transazioni e accordi bonari intervenuti, nonche' una relazione

riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite;
  1. g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato
di ultimazione dei lavori con l'indicazione dei ritardi e delle

relative cause;

h) gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose con

indicazione delle presumibili cause e delle relative conseguenze;

   i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento

di prove;

l) le richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP,

ai sensi dell'articolo 107, comma 5, del codice;

m) gli atti contabili, ossia i libretti delle misure e il

registro di contabilita';

n) tutto cio' che puo' interessare la storia   cronologica

dell'esecuzione, aggiungendo tutte le notizie tecniche ed economiche

che possono agevolare il collaudo.
  1. Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le
opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive

ogni documento contabile.
  1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come
nel caso in cui i lavori facciano capo a fonti diverse   di

finanziamento, la contabilita' comprende tutti i lavori ed e'

effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da

consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I

certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche

se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.
  1. I lavori annuali estesi a piu' esercizi con lo stesso contratto
si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone

la contabilita' e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra

loro distinti.




                               Art. 15

               Strumenti elettronici di contabilita'

                     e contabilita' semplificata
  1. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di
strumenti elettronici specifici, che usano   piattaforme,   anche

telematiche, interoperabili a   mezzo   di   formati   aperti   non

proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori

di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente

regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali

strumenti elettronici devono   essere   in   grado   di   garantire

l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli

stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori sia

affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono

essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'idoneita'

e la conformita'   alle   prescrizioni   contenute   nel   presente

regolamento. Nel caso di mancato   utilizzo   di   programmi   di

contabilita' computerizzata, che deve essere congruamente motivato

dalla stazione appaltante e comunicato all'Autorita', e comunque per

il periodo strettamente necessario per l'adeguamento della stazione

appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni

sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui

pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal RUP e

dall'esecutore.
  1. Nel   caso   di   utilizzo   di   programmi   di   contabilita'
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere

effettuata anche attraverso la registrazione delle misure rilevate

direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui e'

consentita l'utilizzazione di   programmi   per   la   contabilita'

computerizzata, preventivamente accettati dal   responsabile   del

procedimento, la compilazione dei libretti delle misure puo' essere

effettuata sulla base dei dati rilevati nel brogliaccio, anche se non

espressamente richiamato.
  1. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la
tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del

direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con

quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti.

Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con

l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di

spesa.




Titolo III 
IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI O 
FORNITURE




Capo I 
Profili generali




                               Art. 16

           Rapporti tra direttore dell'esecuzione e RUP
  1. L'incarico di direttore dell'esecuzione e', di norma, ricoperto
dal RUP, tranne i casi indicati nelle linee   guida   adottate

dall'Autorita' ai sensi dell'articolo 31, comma 5, del codice.
  1. Il direttore dell'esecuzione riceve dal RUP le disposizioni di
servizio mediante le quali quest'ultimo impartisce le istruzioni

occorrenti a garantire la regolarita' dell'esecuzione del servizio o

della fornitura e stabilisce, in relazione all'importanza   del

servizio o della fornitura, la periodicita' con la quale il direttore

dell'esecuzione e' tenuto a presentare un rapporto sull'andamento

delle principali attivita' di esecuzione del contratto.
  1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio
eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera

in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al

controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
  1. Ai sensi dell'articolo 101, comma 6-bis, e dell'articolo 111,
comma 2, del codice, la stazione appaltante per i servizi e le

forniture connotati da particolari caratteristiche tecniche, cosi'

come individuati nelle linee guida adottate dall'Autorita' ai sensi

dell'articolo 31, comma 5, del codice, su indicazione del direttore

dell'esecuzione, sentito il RUP, puo' nominare uno o piu' assistenti

con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui

all'articolo 101, comma 4, del codice, per quanto compatibili,

nonche' coadiuvare il direttore dell'esecuzione nell'ambito delle

funzioni di cui agli articoli da 18 a 26.




                               Art. 17

                   Gli strumenti per l'esercizio

               dell'attivita' di direzione e controllo
  1. Il direttore dell'esecuzione impartisce all'esecutore tutte le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite ordini di

servizio, che devono   riportare,   nella   loro   forma   scritta,

sinteticamente, le ragioni tecniche e le finalita' perseguite alla

base dell'ordine e devono essere comunicati al RUP. L'esecutore e'

tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di

servizio, fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve

secondo quanto previsto all'articolo 21.
  1. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per
il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni ai

sensi dell'articolo 26, comma 2, che devono essere congruamente

motivati dalle stazioni appaltanti e comunicati all'Autorita', e

comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire

alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una

completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono avere forma

scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati per

avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni.
  1. Il direttore dell'esecuzione redige i processi verbali di
accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP e le

relazioni per il RUP medesimo.




Capo II 
Funzioni e compiti in fase di esecuzione




                               Art. 18

                     L'attivita' di controllo
  1. Il direttore dell'esecuzione svolge il coordinamento,   la
direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione   del

contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne

la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformita' alle

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni

offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
  1. In relazione alle specifiche tipologie di forniture o servizi
oggetto di contratto, le attivita' di controllo del direttore

dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili:

a) la qualita' del servizio o della fornitura, intesa come

aderenza o conformita' a tutti gli standard qualitativi richiesti nel

contratto o nel capitolato   e   eventualmente   alle   condizioni

migliorative contenute nell'offerta;

b) l'adeguatezza delle prestazioni o il raggiungimento degli

obiettivi;

c) il rispetto dei tempi e delle modalita' di consegna;

d) l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le

attivita' svolte;

e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale;

f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in materia

ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del

codice.

Tale controllo e' condotto nel corso dell'intera durata del

rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita' della

qualita', sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico

richiamo delle regole dell'arte. Gli esiti del controllo debbono

risultare da apposito processo verbale.
  1. Il direttore dell'esecuzione segnala tempestivamente al RUP
eventuali ritardi, disfunzioni o   inadempimenti   rispetto   alle

prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte

del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione

dello stesso per inadempimento nei casi consentiti.




                               Art. 19

                 Avvio dell'esecuzione del contratto
  1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del
RUP, dopo che il contratto e' divenuto efficace,   da'   avvio

all'esecuzione della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le

istruzioni e direttive necessarie   e   redigendo,   laddove   sia

indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione

delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel

quale sono indicati:

a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita';

b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi

a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione

attestante che lo stato attuale degli ambienti e' tale da non

impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'.

Quando, nei casi consentiti dall'articolo 32 del codice, e'

disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica

nel   verbale   di   avvio   quanto   predisposto   o   somministrato

dall'esecutore per il rimborso delle relative spese.
  1. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del codice,
il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del

contratto in via di urgenza, indica nel verbale di consegna le

prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire.




                               Art. 20

               Verifica del rispetto degli obblighi

                 dell'esecutore e del subappaltatore
  1. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il
direttore dell'esecuzione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto

delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonche' dei subcontraenti,

che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati

alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del

codice;

b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano

effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto

della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell'esecutore sulla regolarita'

delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della

sospensione dei pagamenti all'esecutore, determina la misura della

quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore,

alla segnalazione al RUP dell'inosservanza, da parte dell'esecutore,

delle disposizioni di cui all'articolo 105 del codice.

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte

dell'esecutore, il direttore dell'esecuzione coadiuva il RUP nello

svolgimento delle attivita' di verifica dei requisiti di capacita'

tecnica ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del codice.




                               Art. 21

                       Contestazioni e riserve
  1. Il   direttore   dell'esecuzione,   per   la   gestione   delle
contestazioni su aspetti tecnici e delle riserve, si attiene alla

relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata

nel capitolato d'appalto.




                               Art. 22

          Modifiche, variazioni e varianti contrattuali
  1. Il direttore dell'esecuzione fornisce   al   RUP   l'ausilio
necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle

condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del codice.
  1. Il direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonche'
le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i

motivi in apposita relazione, nei casi e alle condizioni previste

dall'articolo 106 del codice. Il direttore dell'esecuzione risponde

delle conseguenze derivanti dall'aver ordinato o lasciato eseguire

modifiche   contrattuali,   senza   averne   ottenuto   regolare

autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad

evitare danni gravi alle persone o alle cose o a beni soggetti alla

legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di

proprieta' della stazione appaltante.
  1. In caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore
dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'esecutore le disposizioni

per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente

con spese a carico dell'esecutore stesso.
  1. Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell'importo
contrattuale di cui all'articolo 106, comma 12,   del   codice,

l'esecutore non puo' far valere il diritto alla risoluzione del

contratto ed e' tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa

sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e

condizioni del contratto originario, senza diritto   ad   alcuna

indennita' ad eccezione del corrispettivo relativo alle   nuove

prestazioni. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo

dell'appalto e' formato dalla somma risultante   dal  contratto

originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e

degli atti aggiuntivi per varianti gia'   intervenute,   nonche'

dell'ammontare degli   importi,   diversi   da   quelli   a   titolo

risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli

articoli 205, 206 e 208 del codice.
  1. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non

risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione

di nuovi prezzi. I nuovi prezzi sono valutati:
  1. a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel
contratto;
  1. b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente
o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i

prezzi alla data di formulazione dell'offerta,   attraverso   un

contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e l'esecutore, e

approvati dal RUP.

Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme

previste nel quadro economico, i prezzi sono approvati dalla stazione

appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi cosi' determinati e

approvati, la stazione appaltante puo' ingiungergli l'esecuzione

delle prestazioni sulla base di detti prezzi; ove l'esecutore non

iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi   si   intendono

definitivamente accettati.
  1. Il direttore dell'esecuzione puo' disporre   modifiche   di
dettaglio non comportanti aumento   o   diminuzione   dell'importo

contrattuale, comunicandole al RUP.




                               Art. 23

                     Sospensione dell'esecuzione
  1. Il direttore dell'esecuzione, quando ordina la sospensione
dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107,

comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al

RUP ai sensi dello stesso articolo 107, comma 1, del codice, oltre a

quanto previsto da tale articolo, anche l'imputabilita' delle ragioni

della sospensione e le prestazioni gia' effettuate.
  1. Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia
quantificato il risarcimento dovuto all'esecutore nel caso   di

sospensioni totali o parziali delle prestazioni disposte per cause

diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del

codice. Si applicano i criteri di quantificazione di cui all'articolo

10, comma 2, in quanto compatibili.
  1. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il
direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinche' quest'ultimo

disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi il nuovo termine

contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa

dell'esecuzione effettuata dal RUP, il direttore dell'esecuzione

procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del

contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve

riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.   Il

direttore dell'esecuzione trasmette tale verbale al RUP entro cinque

giorni dalla data della relativa redazione.




                               Art. 24

                       Gestione dei sinistri
  1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verifichino
sinistri alle persone o danni alle proprieta',   il   direttore

dell'esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e

le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati

a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione e' trasmessa senza

indugio al RUP. Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il

verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e   alle   cose

nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il

risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da

mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non puo' pretendere indennizzi per danni se non in

caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal

contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al direttore

dell'esecuzione nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in

difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di

decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine   di   determinare

l'eventuale indennizzo al quale puo' avere diritto l'esecutore,

spetta al direttore dell'esecuzione redigere processo verbale alla

presenza di quest'ultimo, accertando:

a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato

precedente;

b) le cause dei danni, precisando l'eventuale caso fortuito o di

forza maggiore;

c) l'eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

d) l'osservanza o meno delle   regole   dell'arte   e   delle

prescrizioni del direttore dell'esecuzione;

e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i

danni.
  1. Nessun indennizzo e' dovuto quando a determinare il danno abbia
concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso e'

tenuto a rispondere.




                               Art. 25

                   Funzioni e compiti al termine

                   dell'esecuzione del contratto
  1. Il direttore dell'esecuzione, a fronte della comunicazione
dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua

entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con

lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di

ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia

copia conforme all'esecutore.




                               Art. 26

               Il controllo amministrativo-contabile
  1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione
provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio

o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilita' del

contratto, compilando con precisione e tempestivita' i documenti

contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione

dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini

e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti

di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle

previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al

fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore

dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di

quantita' e qualita', rispetto alle prescrizioni previste   nei

documenti contrattuali. Tale accertamento e' comunicato al RUP. Resta

ferma la facolta' dell'esecutore di presentare contestazioni scritte

in occasione dei pagamenti.
  1. La gestione della contabilita' e' effettuata, secondo le
modalita' dell'ordinamento delle   singole   stazioni   appaltanti,

mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano

piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati

aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i

fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel

presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire

l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli

stessi dai soggetti competenti.




Titolo IV 
DISPOSIZIONI FINALI




                               Art. 27

                            Abrogazioni
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ai
sensi dell'articolo 217, comma 1, lettera u), del codice, sono

abrogati gli articoli da 178 a 210 del decreto del Presidente della

Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.




                               Art. 28

                 Clausola di invarianza finanziaria
  1. All'attuazione delle disposizioni del presente regolamento si
provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Allegati

D.M. n. 49/2018

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