Discariche: novità per i criteri di ammissibilità dei rifiuti

Tra le modifiche al D.M. 27 settembre 2010, anche la sostituzione integrale dell'Allegato 3 «Campionamento e analisi dei rifiuti»

Novità per i criteri di criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche. E' la conseguenza della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015, n. 211, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015, che modifica il D.M. 27 settembre 2010.

In estrema sintesi, le modifiche introdotte riguardano:

- l’elenco dei rifiuti inerti per i quali è consentito lo smaltimento in  discarica senza preventiva caratterizzazione;

- i limiti di accettabilità per i composti organici in discariche per rifiuti inerti;

l'ammissione in impianti di discarica per rifiuti non pericolosi;

le sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi;

- gli impianti di discarica per rifiuti pericolosi.

Sostituito integralmente l'Allegato 3 «Campionamento e analisi dei rifiuti».

 

Sul D.M. 24 giugno 2015, è stato pubblicato un interessante commento su Ambiente&Sicurezza n. 21/2015.

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Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 giugno 2015 
Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei
criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica. (15A06790) 
in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2015, n. 211

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
                           di concerto con
                            IL MINISTERO
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO
                                   e
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio  del  26  aprile  1999,
relativa alle discariche dei rifiuti e,  in  particolare,  l'allegato
II;
  Vista la decisione 2003/33/CE del Consiglio del 19  dicembre  2002,
che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle
discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II  della  direttiva
1999/31/CE;
  Visto il decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.  36,  recante
attuazione della direttiva 1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
rifiuti e, in particolare, l'art.  7,  comma  5  che  demanda  ad  un
apposito decreto la definizione  dei  criteri  di  ammissibilita'  in
discarica dei rifiuti;
  Visto il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  relativo  agli   inquinanti   organici   persistenti,   e
successive modificazioni;
  Considerato che sono intervenute modifiche per quanto  riguarda  le
metodiche analitiche relative ai rifiuti, con particolare riferimento
alla Norma UNI 10802;
  Considerato altresi' che  il  decreto  legislativo  n.  59  del  18
febbraio 2005 ha abrogato l'art. 10, comma 4 del decreto  legislativo
13 gennaio 2003, n. 36;
  Visto il decreto del Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 27 settembre 2010,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 1° dicembre 2010, n. 281;
  Visto il  regolamento  1357/2014/UE  del  18  dicembre  2014  della
Commissione europea che sostituisce l'allegato  III  della  direttiva
2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alle
caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  Vista la decisione della Commissione 2014/955/UE  del  18  dicembre
2014 che modifica la decisione 2000/532/CE  relativa  all'elenco  dei
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo  e
del Consiglio;
  Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  che
nella seduta del 25 settembre  2014  ha  espresso  parere  favorevole
sottolineando tuttavia: «l'importanza di  recepire  nello  schema  di
decreto solo i contenuti della decisione del Consiglio  2003/33/CE  e
valutando l'inopportunita', anche  sotto  il  profilo  degli  impatti
economici, dell'anticipazione del  recepimento  dei  contenuti  della
nuova proposta di decisione sul tema, in esame in Commissione europea
e su cui il Parlamento europeo ha posto importanti veti, espressi  da
apposite mozioni»;

                              Decreta:

                               Art. 1 

  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 27 settembre 2010, adottato di concerto con  il
Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro  della  salute,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° dicembre 2010,  n.  281,  sono
apportate le seguenti modifiche:
  a) all'art. 3, comma 3, le parole «nelle more dell'emanazione della
norma relativa al test di cessione a lungo termine» sono eliminate;
  b) all'art. 5, tabella 1, il rigo contenente «10 12  08  scarti  di
ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione  (sottoposti
a trattamento termico)» e' eliminato;
  c) all'art. 5, tabella 3, nota (*) sono eliminate le  parole  «Tale
parametro si riferisce alle sostanze chimicamente attive, in grado di
interferire con l'ambiente,  con  l'esclusione  quindi  di  resine  e
polimeri od altri rifiuti chimicamente inerti.»;
  d) all'art. 6, comma  4,  le  parole  «(ad  esempio,  sottoposti  a
processo  di  solidificazione/stabilizzazione,   vetrificati)»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «(cioe'  rifiuti  che,   sottoposti   a
trattamento        preliminare,         ad         esempio         di
solidificazione/stabilizzazione,   vetrificazione,   presentano    un
comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative
nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica)»;
  e) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e' inserita  la  lettera
d-bis): «d-bis) sottoposti  a  idonee  prove  geotecniche  dimostrano
adeguata  stabilita'  fisica  e  capacita'  di   carico.   Per   tale
valutazione e' possibile riferirsi ai  criteri  di  accettazione  WAC
dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito;»;
  f) all'art. 6, comma 4, dopo la lettera d) e' inserita la  lettera:
«d-ter)  sono  sottoposti  alla  valutazione   della   capacita'   di
neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione  secondo
i metodi CEN/TS 14429 o CEN/TS 14997.»;
  g) all'art. 6, nella nota (*)  della  tabella  5,  lettera  a.,  le
parole «e fanghi delle  fosse  settiche  (200304),  purche'  trattati
mediante processi idonei a ridurne in  modo  consistente  l'attivita'
biologica» sono sostituite  dalle  seguenti  «,  fanghi  delle  fosse
settiche (200304) e rifiuti dal trattamento biologico individuati dal
codice 190501, purche' trattati mediante processi idonei a ridurne in
modo consistente l'attivita' biologica,  quali  il  compostaggio,  la
digestione anaerobica, i trattamenti termici ovvero altri trattamenti
individuati come BAT per i rifiuti a matrice  organica  dal  D.M.  29
gennaio 2007»;
  h) all'art. 6, nella nota (*) della tabella  5,  lettera  f.,  sono
eliminate le parole «e dal  trattamento  biologico,  individuati  dal
codice 190501»;
  i) all'art. 6, nella nota (*)  della  tabella  5,  lettera  g.,  le
parole «Rifiuti  derivanti  dal  trattamento  biologico  dei  rifiuti
urbani,  individuati  dai  codici  190503,  190604  e  190606»   sono
sostituite  dalle  seguenti  «Rifiuti   derivanti   dal   trattamento
biologico dei rifiuti, individuati dai codici 190501, 190503,  190604
e 190606»;
  j) all'art. 6, nella nota (***) della tabella  5,  dopo  le  parole
«precedente nota (*).»  sono  aggiunte  le  seguenti  parole:  «Resta
inteso che i  parametri  solfati  e  cloruri  o,  in  alternativa  il
parametro TDS, dovranno essere verificati»;
  k) all'art. 7, comma 2,  nell'ultimo  periodo  dopo  le  parole  «A
titolo esemplificativo i parametri derogabili sono DOC» la parola  «,
TOC» e' eliminata;
  l) all'art. 8, comma 1 dopo la lettera f) e' inserita  la  seguente
lettera  f-bis):  «f-bis)  per  la  valutazione  della  capacita'  di
neutralizzazione degli acidi i rifiuti  sono  sottoposti  a  test  di
cessione secondo i metodi CEN/TS 14997 o CEN/TS 14429.»;
  m) l'Allegato 3 e' sostituito dal seguente:

                                                           Allegato 3 

                 Campionamento e analisi dei rifiuti 

  Il   campionamento,   le   determinazioni   analitiche    per    la
caratterizzazione  di  base  e  la  verifica  di   conformita'   sono
effettuati con oneri a carico del detentore dei rifiuti o del gestore
della  discarica,  da   persone   ed   istituzioni   indipendenti   e
qualificate. I laboratori devono possedere una comprovata  esperienza
nel campionamento ed analisi dei rifiuti e  un  efficace  sistema  di
controllo della qualita'.
  Il campionamento e  le  determinazioni  analitiche  possono  essere
effettuate dai produttori di  rifiuti  o  dai  gestori  qualora  essi
abbiano costituito un appropriato sistema di garanzia della qualita',
compreso un controllo periodico indipendente.
  1.  Metodo  di  campionamento  ed  analisi   del   rifiuto   urbano
biodegradabile.
  Il  campionamento  della  massa  di  rifiuti  da  sottoporre   alla
successiva  analisi  deve  essere  effettuato  tenendo  conto   della
composizione merceologica, secondo  il  metodo  di  campionamento  ed
analisi IRSA, CNR, NORMA CII-UNI 9246.
  2. Analisi degli eluati e dei rifiuti.
  Il campionamento dei rifiuti ai fini della  loro  caratterizzazione
chimico-fisica deve essere effettuato in modo  tale  da  ottenere  un
campione rappresentativo secondo i criteri, le procedure, i metodi  e
gli standard di cui alla norma UNI 10802 «Rifiuti liquidi, granulari,
pastosi e fanghi - Campionamento manuale e  preparazione  ed  analisi
degli eluati» e alle norme UNI EN 14899 e UNI EN 15002.
  Le prove di eluizione per la verifica dei parametri previsti  dalle
tabelle 2, 5, 5a e 6 del presente decreto sono effettuate secondo  le
metodiche per i rifiuti monolitici e granulari di cui alla Norma  UNI
10802.
  La valutazione della  capacita'  di  neutralizzazione  degli  acidi
(ANC), e' effettuata secondo  le  metodiche  CEN/TS  14997  o  CEN/TS
14429.
  La determinazione degli analiti negli eluati e' effettuata  secondo
quanto previsto dalla norma UNI 10802. Per la determinazione del  DOC
si applica la norma UNI EN 1484.  I  risultati  delle  analisi  degli
eluati sono espressi in mg/l; per i rifiuti granulari, per i quali si
applica un rapporto liquido/solido di 10 l/kg di sostanza secca, tale
valore di concentrazione, effettuando i test di cessione  secondo  le
metodiche di cui alla Norma UNI 10802, equivale al risultato espresso
in mg/kg di sostanza secca diviso per un fattore 10.
  La determinazione del contenuto di oli minerali nella gamma C10-C40
e' effettuata secondo la norma UNI EN 14039.
  Per la digestione dei rifiuti tal quali, sono utilizzati  i  metodi
indicati dalle norme UNI EN 13656 e UNI EN 13657.
  La determinazione del TOC  nel  rifiuto  tal  quale  e'  effettuata
secondo la norma UNI EN 13137.
  Il calcolo della sostanza secca e' effettuato secondo la norma  UNI
EN 14346.
  Per determinare se un rifiuto si trova nello stato solido o liquido
si applica il procedimento riportato nella norma UNI 10802.
  La determinazione dei  PCB  deve  essere  effettuata  sui  seguenti
congeneri:
  congeneri significativi da un punto  di  vista  igienico-sanitario:
28, 52, 95, 99, 101, 110, 128, 138, 146, 149,  151,  153,  170,  177,
180, 183, 187;
  congeneri individuati dall'OMS come «dioxin  like»:  77,  81,  105,
114, 118, 123, 126, 156, 157, 167, 169, 189.
  Le   determinazioni   analitiche   di   ulteriori   parametri   non
specificatamente indicati dalle norme sopra riportate  devono  essere
effettuate secondo metodi ufficiali riconosciuti a livello  nazionale
e/o internazionale.
  3. Campionamento e analisi dei rifiuti contenenti amianto.
  Per le discariche dove possono essere smaltiti  rifiuti  contenenti
amianto le analisi devono essere integrate come segue.
  3.1 Analisi del rifiuto
  Fatto salvo quanto disposto all'art. 6, comma  6,  lettera  c),  il
contenuto di amianto in peso deve essere  determinato  analiticamente
utilizzando una delle metodiche analitiche quantitative previste  dal
D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita', la  percentuale  in
peso di amianto presente, calcolata sul rifiuto dopo il  trattamento,
sara'  ridotta  dall'effetto  diluizione  della  matrice   inglobante
rispetto al valore del rifiuto iniziale.
  La densita' apparente e' determinata secondo le  normali  procedure
di  laboratorio  standardizzate,  con  utilizzazione   di   specifica
strumentazione  (bilancia  idrostatica,  picnometro).   La   densita'
assoluta e' determinata come media pesata delle densita' assolute dei
singoli componenti utilizzati nelle  operazioni  di  trattamento  dei
rifiuti contenenti  amianto  e  presenti  nel  materiale  finale.  La
densita'  relativa  e'  calcolata  come  rapporto  tra  la   densita'
apparente e la densita' assoluta.
  L'indice di rilascio I.R. e' definito come:
    I.R. = frazione ponderale di amianto/densita'  relativa  (essendo
la frazione ponderale di amianto la % in peso di amianto/100).
  L'indice di rilascio deve essere  misurato  sul  rifiuto  trattato,
dopo che esso  ha  acquisito  le  caratteristiche  di  compattezza  e
solidita'.
  La prova deve essere  eseguita  su  campioni,  privi  di  qualsiasi
contenitore o involucro, del peso complessivo non inferiore a 1 kg.
  La valutazione dell'indice di rilascio deve essere eseguita secondo
le modalita' indicate nel piano di sorveglianza e controllo.
  3.2. Analisi del particolato aerodisperso contenente amianto.
  Vanno adottate le tecniche  analitiche  di  microscopia  ottica  in
contrasto di fase (MOCF); per  la  valutazione  dei  risultati  delle
analisi si deve far riferimento ai criteri di  monitoraggio  indicati
nel D.M. 6 settembre 1994 del Ministro della sanita'».
  Il presente decreto sara' sottoposto  al  preventivo  controllo  di
legittimita' della  Corte  dei  conti  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegati

D.M. 24 giugno 2015

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