Discariche: quali criteri per la sopraelevazione dei lotti?

Discariche sopraelevazione dei lotti
Sul tema la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha posto un interpello ambientale  al ministero dell'Ambiente

Discariche: quali criteri per la sopraelevazione dei lotti? Questa la domanda che la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha posto al ministero dell'Ambiente sotto forma di interpello ambientale.

In particolare, l'amministrazione provinciale ha chiesto:

  • quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 121/2020;
  • se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il D.Lgs. n. 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi;
  • se gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere ministeriale.

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Interpello ambientale della Provincia di Barletta-Andria-Trani

Interpello in materia ambientale, ex art. 3-septies d.Igs. n. 152/2006 s.m.i., in merito al d.lgs. 36/2003 s.m.i., al d.lgs. 121/2020, modifica sostanziale e definizione di lotto

Con il presente interpello si intende porre all'attenzione di Codesto Ministero un quesito relativo alla più corretta interpretazione da dare alla definizione in oggetto, ai fini dell'applicabilità o meno dei nuovi criteri costruttivi al d.lgs.121/2020 con particolare riferimento al fondo di discarica, e che trae origine dalla fattispecie di seguito descritta.

Con determinazione del 2017, è stata rilasciata una Autorizzazione Integrata Ambientale per una installazione per lo smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi ossia per discarica di rifiuti speciali non pericolosi.

Con istanza del 10/06/2022, il Gestore della discarica ha chiesto l'avvio della procedura autorizzativa ex art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 per la realizzazione dell'intervento dallo Stesso denominato "sopraelevazione dei lotti di smaltimento e miglioramento della riqualificazione ambientale del sito".

La discarica esistente è stata realizzata utilizzando parte dei volumi disponibili di una cava a fossa, con attività estrattiva ormai cessata, in applicazione dei criteri costruttivi previgenti all'entrata in vigore del d.lgs. 121/2020.

La proposta progettuale di modifica sostanziale avanzata dal Gestore prevede "in termini volumetrici l'ampliamento in sopraelevazione di un abbancamento netto di circa 761.258 mc di rifiuti, in aggiunta alla volumetria già autorizzata di 373.644 mc"; il Gestore chiarisce che "gli interventi risultano relativi alla sopraelevazione dei lotti 1 e 2 di attuale deposizione controllata" e che " La sopraelevazione dei lotti 1 e 2 porta la quota finale di copertura, ad altezza che mediamente risulta incrementata di circa 30 m rispetto a quella attualmente autorizzata, mantenendola comunque più bassa rispetto al maggiore livello del piano campagna': L'intervento rimarrebbe quindi confinato all'interno del bacino di cava e al di sotto del piano campagna, nell'ambito di area già autorizzata per l'attività di discarica esistente ed in esercizio.

All'art. 2 del d.Igs. 36/2003 s.m.i. si riscontra la seguente definizione generale di discarica:

  • g) "discarica": area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo, compresa la zona interna al luogo di produzione dei rifiuti adibita allo smaltimento dei medesimi da parte del produttore degli stessi, nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. Sono esclusi da tale definizione gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno.

L'art. 2, co. 2, del d.lgs. 121/2020, dispone che:

  • Le disposizioni di cui all'articolo 1, lettere i), n) e o), si applicano alle discariche di nuova realizzazione, nonché alla realizzazione di nuovi lotti delle discariche esistenti le cui domande di autorizzazione siano state presentate dopo la data dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

Sebbene il d.lgs. 121/2020 faccia esplicito riferimento ai "nuovi lotti delle discariche esistenti,' nel medesimo decreto non si riscontra alcuna esplicita definizione della locuzione di lotto di discarica, nell'accezione utilizzata all'art.2, co. 2.; né sembrerebbe che il d.lgs. 36/2003 s.m.i. fornisca puntuali definizioni in merito.

Stante quanto sopra esposto e in assenza di puntuale definizione, nell'ambito delle valutazioni istruttorie della conferenza di servizi indetta per il procedimento autorizzativo della modifica sostanziale, sono emerse due differenti posizioni in relazione alla qualificazione di "lotto di discarica":

  • una per la quale "da una lettura complessiva della norma sembra intendersi per "nuovo lotto" la realizzazione su dí una nuova area di una vasca dí smaltimento ex novo, dal fondo alla copertura superficiale finale" e pertanto "il progetto per come proposto, pare non configurare un nuovo lotto di una discarica esistente':
  • l'altra per la quale "si ritiene che l'intervento proposto abbia tutti i presupposti per ritenersi un "nuovo lotto',' vista l'entità dei volumi totali di rifiuti da gestire che passeranno da 373.644 mc a 1.134.902 mc (triplicazione dei volumi rispetto a quelli autorizzati con D.D. [...]) e pertanto, aí sensi dell'art. 2, c. 2 del d.lgs. 121/2020 "alle discariche dí nuova realizzazione, nonché alla realizzazione dí nuovi lotti delle discariche esistenti" si applicano i criteri costruttivi previsti dall'allegato 1, al d.lgs. 36/2003 per i sistemi barriera (delle sponde e di fondo)

Tali die differenti posizioni portano a risultati opposti in merito all'applicabilità o meno dei nuovi criteri costruttivi, con particolare al fondo della discarica che risulta già realizzato, precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs.121/2020, in applicazione dei previgenti criteri costruttivi.

Per quanto sopra esposto, ai fini della definizione del procedimento istruttorio in merito all'assentibilità della proposta progettuale, per la quale risulterebbe dirimente anche l'inquadramento giuridico della stessa in relazione ai

decreti in oggetto, si chiede a codesto Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di voler indicare:

  • quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, 2, del d.Igs. 121/2020 ovvero se per nuovo lotto debba intendersi nuovo settore di discarica fisicamente e idraulicamente separato dal preesistente;
  • se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il d.lgs. 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi o sono da applicarsi ai nuovi lotti, intesi come nuovi settori di discarica fisicamente e idraulicamente separati dal preesistente;
  • se gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 3 gennaio 2024

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – chiarimenti in materia di criteri costruttivi delle discariche e definizione di lotto
Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’art. 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la Provincia di Barletta-Andria-Trani ha richiesto di chiarire l’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi delle discariche di rifiuti contenuti nel D.lgs. n. 121/2020 con riferimento a un intervento di sopraelevazione dei lotti di smaltimento esistenti di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi, per il quale è in corso una procedura autorizzativa ai sensi dell’art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 di competenza dello stesso Ente. In particolare, viene chiesto:

- quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, co. 2, del D.lgs. n.121/2020 ovvero se per nuovo lotto debba intendersi nuovo settore di discarica fisicamente e idraulicamente separato dal preesistente;
- se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera fondo di discarica, introdotti con il d.lgs. 121/2020, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti requisiti costruttivi o sono da applicarsi ai nuovi lotti, intesi come nuovi settori di discarica fisicamente e idraulicamente separati dal preesistente;
- e gli interventi relativi alla sopraelevazione dei lotti di attuale deposizione controllata debbano rientrare nella fattispecie di "nuovi lotti delle discariche esistenti" ovvero quali caratteristiche, tecnico-costruttive e/o quali-quantitative, debbano essere prese in considerazione per la verifica della fattispecie.

Riferimenti normativi

Con riferimento al quesito proposto, si riporta quanto segue:
1) Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”
2) Decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”
3) Decreto legislativo 121/2020 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

In riferimento all’istanza in questione si rappresenta quanto segue.

Con il primo quesito si chiede quale sia la più corretta definizione di "lotto di discarica", nell'accezione utilizzata per le finalità dell'art.2, comma 2, del D.lgs. n.121/2020.
Sebbene il D. Lgs n. 36/2003, né nella versione previgente né nella versione come modificato dal D. lgs. 121/2020, non riporti una specifica definizione di nuovo lotto, si evidenzia che in più punti del testo della norma si ritrovano espliciti riferimenti al lotto della discarica. In particolare, già nel testo previgente del 2003, all’art. 10, è riconosciuta la possibilità alla Regione di rilasciare l’autorizzazione all’esercizio per singoli lotti, e all’articolo 12, comma 3 è previsto che “La discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l'ente territoriale competente al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 10, ha eseguito un'ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera l), e comunicato a quest'ultimo l'approvazione della chiusura”. Da ciò si evince che il lotto di discarica risulta essere una parte della discarica identificata nel progetto e nell’autorizzazione che risponde ai requisiti tecnici indicati dalla norma che permettono di monitorarne la tenuta fisica e idraulica. Tale interpretazione coincide con il significato di lotto inteso nell’accezione comune e nella pratica e cioè di un settore dell’impianto fisicamente ed idraulicamente separato dagli altri.

Un nuovo lotto, pertanto, dovrebbe essere considerato un settore dell’impianto fisicamente e idraulicamente separato dagli altri che non risulti essere già stata oggetto di rilascio di autorizzazione alla costruzione o all’esercizio.

La norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti ma sulle quali, al contrario, si intenda intervenire con una modifica, anche sostanziale, delle previsioni contenute nell’atto autorizzativo.

Con il secondo e terzo quesito si chiede se i nuovi criteri costruttivi relativi, in particolare, al sistema barriera di fondo di discarica, possano essere applicati a sopraelevazioni di lotti esistenti di discariche autorizzate e realizzate con i precedenti criteri costruttivi.

Si rappresenta che, con precedenti interpelli, questo Ministero ha risposto a questi in merito all’applicabilità dei nuovi criteri costruttivi relativi alla copertura superficiale finale, introdotti con il Decreto Legislativo 121/2020, anche a discariche autorizzate con i precedenti requisiti. In considerazione del fatto che la norma nulla dispone relativamente alle discariche esistenti già autorizzate per le quali non si intenda realizzare nuovi lotti, è rimesso alla discrezionalità del gestore dell’impianto di discarica la scelta di procedere alla copertura finale per come progettata e già autorizzata, ovvero di presentare all’autorità competente al rilascio del titolo abilitativo una proposta di modifica della copertura finale con adeguamento ai nuovi criteri costruttivi. Quest’ultima ipotesi non è quindi preclusa per le discariche esistenti, purché le scelte progettuali siano in linea con le disposizioni di nuova introduzione e che le stesse garantiscano la tutela dell’ambiente e della salute, senza alcun pregiudizio per la gestione post operativa della discarica. Con riferimento al sistema barriera di fondo di discarica si ritiene che, qualora tecnicamente attuabile, dovrebbe essere comunque sempre effettuata un’opportuna valutazione della tenuta della barriera di fondo già progettata e operativa sulla base delle disposizioni vigenti al momento della sua posa in opera.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3-septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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