Dispositivi medici: come segnalare gli incidenti

Dispositivi medici: come segnalare gli incidenti
Pubblicato il decreto del ministero della Salute 1° luglio 2025

Dispositivi medici: come segnalare gli incidenti è l'oggetto del decreto del ministero della Salute 1° luglio 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218.

Dispositivi medici: come segnalare gli incidenti

A cosa si applica

Il D.M. 19 settembre 2025, n. 218 riguarda i dispositivi medici e i dispositivi ricompresi nell'allegato XVI al regolamento (Ue) 2017/745.

 

Chi riguarda

Il decreto si rivolge a operatori sanitari pubblici o privati, utilizzatori profani e pazienti.

 

Quali incidenti segnalare

  • Gli incidenti gravi, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 65), regolamento (Ue) 2017/745, anche solo sospetti;
  • gli incidenti diversi da quelli  gravi,  ossia  diversi  da quelli definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 65) del regolamento (Ue) 2017/745.

 

Disciplinati anche:

  • la procedura per la segnalazione (in allegato al D.M. è riportato il modulo);
  • il trattamento e la conservazione dei dati contenuti nella segnalazione.

Di seguito il testo del decreto del ministero della Salute 1° luglio 2025; l'allegato è disponibile in formato pdf alla fine della pagina.

Dispositivi medici: come segnalare gli incidenti

Decreto del ministero della Salute 1° luglio 2025

Termini e modalita' di segnalazione degli incidenti che coinvolgono i
dispositivi medici e i dispositivi dell'allegato XVI del regolamento
(UE) 2017/745 da parte degli operatori sanitari,  degli  utilizzatori
profani e dei pazienti. (25A05071)

 

(Gazzetta Ufficiale del 19 settembre 2025, n. 218)

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

Visto l'art. 117, secondo comma, lettera  r),  della  Costituzione,

che attribuisce allo Stato la legislazione  esclusiva  nella  materia

del coordinamento  informativo  statistico  e  informatico  dei  dati

dell'amministrazione statale, regionale e locale;

Visto il regolamento (UE) 2017/745 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 5 aprile 2017,  relativo  ai  dispositivi  medici,  che

modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e

il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE

e 93/42/CEE del Consiglio;

Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  137,  recante

disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che

modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n.  178/2002  e

il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE

e  93/42/CEE  del   Consiglio,   nonche'   per   l'adeguamento   alle

disposizioni del regolamento (UE) 2020/561 del Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica il  regolamento  (UE)

2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le  date

di applicazione di alcune delle sue disposizioni ai  sensi  dell'art.

15 della legge 22 aprile 2021, n. 53;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali n.

189 del 26 maggio 2022, relativo  al  decreto  legislativo  5  agosto

2022, n. 137;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del decreto  legislativo

5 agosto 2022, n. 137 che demanda a uno o piu' decreti  del  Ministro

della salute il  compito  di  stabilire  termini  e  modalita'  della

segnalazione degli incidenti gravi;

Visto in particolare, l'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 5

agosto 2022, n. 137 che demanda a uno o  piu'  decreti  del  Ministro

della salute il  compito  di  stabilire  termini  e  modalita'  della

segnalazione degli incidenti diversi da quelli gravi;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 4, del decreto  legislativo

5  agosto  2022,  n.  137  che  stabilisce  che  le  segnalazioni  di

incidente, grave e diverso da quello  grave,  sono  effettuate  dagli

operatori sanitari pubblici o  privati,  direttamente  o  tramite  la

struttura  sanitaria  coinvolta  o,  a  seconda   dei   casi,   dagli

utilizzatori profani e dai pazienti, sempre nel  rispetto  di  quanto

stabilito dalla disciplina  nazionale  e  di  eventuali  disposizioni

regionali che prevedano la presenza di referenti per la vigilanza sui

dispositivi medici;

Visto in particolare, l'art. 27, comma 45 del decreto legislativo 5

agosto 2022, n.  137  che,  in  caso  di  omessa  segnalazione  della

comunicazione di cui  all'art.  10,  comma  2,  prevede  la  sanzione

amministrativa pecuniaria da 26.000  euro  a  120.000  euro  per  gli

operatori sanitari pubblici o privati o, se nominati, per i referenti

per la vigilanza;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e,  in  particolare,

l'art. 9, paragrafo 2, lettere g) e i);

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali di  cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con

riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera

circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)» e, in  particolare,

l'art. 2-sexies, comma 2, lettera u);

Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante

«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle

regioni e agli enti locali in attuazione del Capo I  della  legge  15

marzo 1997, n. 59», il quale all'art. 118 individua le funzioni  e  i

compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine, tra l'altro,

alle attivita' di  informazione  e  di  coordinamento  informativo  e

statistico;

Visto l'accordo quadro tra il Ministro della salute, le  regioni  e

le province autonome, sancito  dalla  Conferenza  permanente  tra  lo

Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella

seduta del 22 febbraio 2001 (Rep.  atti  n.  1158/CSR),  relativo  al

piano  di  azione  coordinato  per  lo  sviluppo  del  Nuovo  sistema

informativo sanitario nazionale («NSIS»), che all'art.  6  stabilisce

che le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle fasi di

attuazione  del  NSIS,  debbano  essere   esercitate   congiuntamente

attraverso un organismo denominato «cabina di regia»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive

modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 586, in base

alla quale «Con decreto del Ministro della salute, previa  intesa  in

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  sono  definite  le

modalita' per l'attivazione, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la

finanza  pubblica,  di  una  rete  di  comunicazione  dedicata   alla

dispositivo-vigilanza che consenta lo scambio tempestivo e  capillare

delle informazioni riguardanti incidenti che coinvolgono  dispositivi

medici. Con il medesimo decreto  sono  determinati,  nell'ambito  del

Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) i contenuti informativi  e

le modalita' di interscambio  dei  dati  del  sistema  informativo  a

supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza»;

Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo  2022,  recante

«Istituzione della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza e  del

sistema  informativo  a  supporto  della  stessa»  pubblicato   nella

Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022;

Considerato che il conferimento dei  dati  al  Sistema  informativo

sanitario e' ricompreso  tra  gli  adempimenti  cui  sono  tenute  le

regioni per l'accesso al finanziamento  integrativo  a  carico  dello

Stato di cui all'art. 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004,  n.

311;

Considerato che i soggetti incaricati di gestire la segnalazione di

incidente di cui all'art. 2 del sopra  citato  decreto  del  Ministro

della salute 31 marzo 2022 (operatore sanitario, responsabile  locale

della  vigilanza  e  responsabile  regionale  della  vigilanza)  sono

individuati dalle regioni e province autonome ai sensi  dell'art.  1,

comma 3, del medesimo decreto;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 giugno  2023,  recante

«Tempi di conservazione  dei  dati  personali  eventualmente  forniti

contestualmente alle comunicazioni di  incidenti  con  i  dispositivi

medici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  174  del  27  luglio

2023;

Visto il parere favorevole del Garante per la protezione  dei  dati

personali n. 187 del 27 aprile 2023, relativo al sopra citato decreto

9 giugno 2023 concernente i tempi di conservazione dei dati personali

eventualmente forniti contestualmente alle comunicazioni di incidenti

con i dispositivi medici;

Considerato che,  per  le  finalita'  di  vigilanza  dell'autorita'

competente sui dispositivi medici designata  ai  sensi  dell'art.  3,

comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  137  del  2022  citato,  e'

necessario  che   la   segnalazione   contenga   i   dati   personali

dell'operatore sanitario che ha rilevato l'incidente;

Considerato  che,  ai  fini  di  una  completa  valutazione   degli

incidenti occorsi da parte dell'autorita' competente sui  dispositivi

medici  designata  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  del   decreto

legislativo n. 137 del 2022 citato, risulta utile che la segnalazione

contenga  alcune   informazioni   personali   dell'utente   coinvolto

nell'evento;

Acquisito il parere favorevole del Garante per  la  protezione  dei

dati personali, reso in data 14 novembre 2024 (registro provvedimenti

n. 693);

Sentito  il  gruppo  di  lavoro  per  il  monitoraggio  della  rete

nazionale per la dispositivo-vigilanza di cui all'art. 7 del  decreto

del Ministro della salute 31 marzo 2022 sopra citato  e  i  referenti

regionali della dispositivo-vigilanza;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le

regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  che  si  e'

espressa con parere reso ai sensi ai sensi dell'art. 2, comma 4,  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rep. atti n.  98/CSR  del

19 giugno 2025);

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                               Oggetto

1. Ai fini del presente decreto per «dispositivi»  si  intendono  i

dispositivi medici e i dispositivi ricompresi nell'Allegato  XVI  del

regolamento (UE) 2017/745.

2.  Il  presente  decreto  stabilisce  termini   e   modalita'   di

segnalazione al Ministero  della  salute  da  parte  degli  operatori

sanitari  pubblici  o  privati,  degli  utilizzatori  profani  e  dei

pazienti:

a) degli incidenti gravi, come definiti dall'art. 2, paragrafo 1,

numero 65) del regolamento (UE) 2017/745, anche  solo  sospetti,  che

coinvolgono i dispositivi;

b) degli incidenti diversi da  quelli  gravi,  ossia  diversi  da

quelli definiti dall'art. 2, paragrafo 1, numero 65) del  regolamento

(UE) 2017/745, che coinvolgono i dispositivi.

                               Art. 2

                      Modalita' di segnalazione

1. Gli incidenti gravi devono essere segnalati, ai sensi  dell'art.

10 del decreto legislativo n. 137 del 2022, dall'operatore  sanitario

o dal referente per la vigilanza nominato da  eventuali  disposizioni

regionali, al Ministero della salute tramite la compilazione  on-line

del modulo di cui  all'allegato  1,  parte  integrante  del  presente

decreto.

2. Gli incidenti diversi da quelli gravi possono essere  segnalati,

ai sensi dell'art. 10  del  decreto  legislativo  n.  137  del  2022,

dall'operatore sanitario o dal referente per la vigilanza nominato da

eventuali disposizioni regionali al Ministero della salute tramite la

compilazione  on-line  del  modulo  di  cui  all'allegato  1,   parte

integrante del presente decreto.

3. Il modulo di cui all'allegato 1 alimenta il sistema  informativo

a supporto della rete nazionale per la dispositivo-vigilanza  di  cui

al decreto  del  Ministro  della  salute  31  marzo  2022  citato  in

premessa, presente all'interno di NSIS, e puo' essere modificato  con

le medesime modalita' di adozione del presente decreto, previo parere

del Garante per la protezione dei dati personali.

4. L'accesso  al  modulo  on-line  avviene  attraverso  dispositivi

standard  (Carta  nazionale   dei   servizi,   Carta   di   identita'

elettronica, SPID), definiti dalle vigenti normative, come  strumenti

per l'autenticazione telematica ai  servizi  erogati  in  rete  dalle

pubbliche amministrazioni, ovvero  tramite  codice  utente  e  parola

chiave, in conformita' all'art. 64  del  codice  dell'amministrazione

digitale. Nell'ambito delle procedure di  autenticazione  informatica

mediante  uno  dei  predetti  sistemi  di   autenticazione,   vengono

acquisiti esclusivamente il codice fiscale, il cognome e il nome  del

soggetto che effettua la segnalazione, nel rispetto del principio  di

minimizzazione dei dati di cui all'art. 5, paragrafo 1,  lettera  c),

del regolamento (UE) 2016/679.

5.  I  dati  identificativi  del  soggetto  che  ha  effettuato  la

segnalazione sono raccolti nel rispetto della  normativa  vigente  in

materia di protezione dei dati personali, in conformita' ai  principi

di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 2016/679, utilizzando tecniche

di pseudonimizzazione diverse da quelle  di  cui  al  decreto  del  7

dicembre 2016, n. 262.

6. Gli operatori sanitari, i responsabili locali della vigilanza  e

i  responsabili  regionali  della   vigilanza   assicurano   che   la

segnalazione  di  incidente  non   contenga   dati   che   consentano

l'identificazione del soggetto coinvolto nell'incidente.

 

                               Art. 3

           Trattamento e conservazione dei dati contenuti

                   nella segnalazione di incidente

1. L'operatore sanitario o il referente per la  vigilanza  nominato

da eventuali disposizioni regionali compila il modulo on-line di  cui

all'allegato 1 al presente decreto, che viene  acquisito  all'interno

di NSIS.

2. Per le finalita' di cui al decreto del Ministro della salute  31

marzo 2022 citato in premessa, le regioni e le province autonome sono

titolari del trattamento dei dati contenuti nel modulo on-line di cui

all'allegato 1 al presente decreto  per  gli  incidenti  occorsi  sul

territorio di  competenza.  I  referenti  locali  e  regionali  della

dispositivo-vigilanza sono i soggetti  autorizzati  dal  titolare  al

trattamento dei dati contenuti nella segnalazione di incidente.

3. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati

acquisiti all'interno di NSIS,  in  quanto  autorita'  competente  in

materia di dispositivi medici.

4. Per il trattamento dei  dati  contenuti  nella  segnalazione  di

incidente, le regioni, le province  autonome  e  il  Ministero  della

salute operano nel rispetto  di  quanto  previsto  dall'art.  29  del

regolamento (UE) 2016/679  e  dall'art.  2-quaterdecies  del  decreto

legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  come  modificato  dal  decreto

legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

5. I dati acquisiti con  la  segnalazione  vengono  conservati  nel

rispetto dei termini di cui all'art. 2 del decreto del Ministro della

salute 9 giugno 2023 citato in premessa.

 

                               Art. 4

                       Termini di segnalazione

1. Gli operatori sanitari, pubblici  o  privati,  che  rilevino  un

incidente grave, anche solo sospetto, devono segnalarlo al  Ministero

della salute tempestivamente e comunque non  oltre  dieci  giorni  da

quando sono venuti a conoscenza dell'evento, secondo quanto  disposto

dall'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro della salute 31  marzo

2022 citato in premessa.

2. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di

un  dispositivo,  rilevino  un  incidente  grave  possono   informare

dell'evento l'operatore sanitario di cui all'art. 2 del  decreto  del

Ministro della salute 31 marzo 2022 citato in  premessa.  L'operatore

sanitario e' tenuto a segnalare l'incidente grave al Ministero  della

salute tempestivamente e, comunque, non oltre dieci giorni da  quando

e' venuto a conoscenza dell'evento, secondo quanto disposto dall'art.

5, comma 3 del citato decreto 31 marzo 2022.

3. Gli operatori sanitari che  rilevino  un  incidente  diverso  da

quello grave possono  segnalarlo  al  Ministero  della  salute  entro

trenta giorni da quando sono venuti a conoscenza dell'evento.

4. Gli utilizzatori profani e i pazienti che, durante l'utilizzo di

un dispositivo, rilevino un incidente diverso da quello grave possono

informare dell'evento l'operatore sanitario di  cui  all'art.  2  del

decreto del Ministro  della  salute  del  31  marzo  2022  citato  in

premessa.  L'operatore  sanitario  puo'  segnalare   l'incidente   al

Ministero della salute entro trenta giorni  da  quando  e'  venuto  a

conoscenza dell'evento.

5. I termini di segnalazione di cui ai commi 1  e  3  si  applicano

anche ai referenti della rete nazionale  della  dispositivo-vigilanza

che effettuano la segnalazione di incidente, secondo quanto  previsto

dal decreto del Ministro della salute del 31  marzo  2022  citato  in

premessa.

 

                               Art. 5

                 Clausola di invarianza finanziaria

1. Le amministrazioni interessate  provvedono  alle  attivita'  ivi

previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali  e  finanziarie

disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o

maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

                               Art. 6

                          Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore centottanta giorni  dopo  la

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto e' trasmesso all'organo di  controllo  per  gli

adempimenti di competenza

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