Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2024 

(Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori)

Con il decreto del presidente del Consiglio dei ministeri 23 ottobre 2024 sono state rese note le disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici. E in particolare (vedere l'allegato A) è stato definito il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (Dae) presso i luoghi e i mezzi di trasporto con priorità per le scuole di ogni ordine e grado, le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Qui di seguito il testo del decreto, quello dell'allegato A e, in coda, l'allegato B nel quale è illustrato il riparto delle risorse per l'attuazione del programma pluriennale per
la diffusione e l'utilizzazione dei defribrillatori semiautomatici e automatici esterni.

 

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 23 ottobre 2024 

Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
e automatici. (24A06404)

(Gazzetta Ufficiale n. 285 del 5 dicembre 2024)

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'art. 1, comma 2;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e, in particolare, l'art. 2, comma 2,
lettera b);
Vista la legge di contabilita' e finanza pubblica 31 dicembre 2009,
n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei
defibrillatori semiautomatici e automatici»;
Visto l'Accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul
documento recante: «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici»;
Visto il decreto del Ministro della salute 18 marzo 2011, recante
«Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei
defibrillatori automatici esterni di cui all'art. 2, comma 46, della
legge n. 191/2009»;
Vista la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in
materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici»,
che all'art. 1:
a) comma 1, prevede che sia favorita la progressiva diffusione e
l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni (DAE) presso i soggetti ed i mezzi di trasporto ivi indicati;
b) comma 2, prevede che «Con un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottarsi su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri
interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
definito il programma pluriennale per favorire la progressiva
diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di
trasporto indicati al comma 1, con priorita' per le scuole di ogni
ordine e grado e per l'universita', nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, e sono stabilite le modalita' di accesso delle
amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di
cui al comma 5. Il programma ha la durata di cinque anni e puo'
essere aggiornato, con le medesime modalita' previste per la sua
definizione, per tenere conto del livello di diffusione e
utilizzazione dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione
di riferimento.»;
c) comma 5, prevede che «ai fini dell'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 2, sono concessi contributi nel limite
di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021», e comma 6,
che stabilisce che «Agli oneri di cui al comma 5, pari a 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della
missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
salute»;
Considerato che il sistema dell'Alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM) fa parte del sistema italiano di formazione
superiore, come evidenziato nella nota del Ministero dell'universita'
e della ricerca n. 278 del 14 febbraio 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n.
244205 del 2021, registrato alla Corte dei conti il 22 ottobre 2021
al foglio n. 1470, con il quale, tra l'altro, e' stato istituito,
nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute, il
piano gestionale n. 2 del capitolo di spesa n. 3603, denominato
«Contributo all'acquisto di defibrillatori semiautomatici e
automatici esterni», nell'ambito della Missione «Tutela della salute»
del programma «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, assistenza in
materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni
sanitarie», azione «Programmazione, coordinamento e monitoraggio del
SSN e verifica e monitoraggio dei LEA», sul quale risultano iscritte
le risorse di cui all'art. 1, comma 5, della legge 4 agosto 2021, n.
116, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Tenuto conto che le risorse relative alle annualita' 2021, 2022 e
2023 risultano iscritte in conto residui sul citato capitolo n. 3603,
piano gestionale 2;
Considerato che le Province autonome di Trento e di Bolzano non
partecipano al riparto di finanziamenti recati da leggi statali, per
effetto dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
Ritenuto di dover ripartire tra le regioni le risorse assegnate
dall'art. 1, comma 5, della legge 4 agosto 2021, n. 116, sulla base
della popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte Istat) in
coerenza con le relative dotazioni annuali, per gli anni dal 2021 al
2025;
Acquisiti i pareri del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, del Ministero dell'istruzione e del merito e del Ministero
dell'universita' e ricerca;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 20
dicembre 2023 (Rep. atti n. 189/CU);
Tenuto conto delle richieste di modifica formulate il 23 maggio
2024 dal Ministero dell'economia e delle finanze (nota prot. MEF -
GAB n. 22897);
Acquisita, altresi', l'intesa in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella
seduta del 25 luglio 2024 (Rep. atti n. 99/CU), nel corso della
quale, tra l'altro, l'Anci, «nell'esprimere avviso favorevole
all'intesa, ha raccomandato di coinvolgere i comuni o le Anci
regionali nella definizione dei programmi dei Piani regionali,
ritenendo che una migliore conoscenza di dettaglio del territorio
possa consentire di realizzare sicuramente una distribuzione piu'
affine ai bisogni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, dott. Alfredo Mantovano, e'
stata conferita la delega per la firma di decreti, atti e
provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Su proposta del Ministro della salute;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la pubblica amministrazione;

Decreta:

Art. 1
Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della
legge 4 agosto 2021, n. 116, definisce, nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del decreto medesimo, il programma
pluriennale per favorire la progressiva diffusione e utilizzazione
dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i
luoghi ed i mezzi di trasporto indicati dall'art. 1, comma 1, della
legge n. 116 del 2021, con priorita' per le scuole di ogni ordine e
grado, per le universita' e per le istituzioni di alta formazione
artistica, musicale e coreutica.
2. Il programma di cui al comma 1 ha durata quinquennale e puo'
essere aggiornato, con le medesime modalita' previste per la sua
adozione, per tenere conto del livello di diffusione e utilizzazione
dei DAE conseguito durante il periodo di programmazione di
riferimento.

 

Art. 2
Criteri di riparto delle risorse

1. Ai fini dell'attuazione del programma di cui all'art. 1, le
pubbliche amministrazioni indicate all'art. 1, comma 1, della legge 4
agosto 2021, n. 116, accedono ai contributi previsti dall'art. 1,
comma 5, della medesima legge, per le annualita' dal 2021 al 2025,
con le modalita' stabilite al comma 2.
2. Le risorse di cui al comma 1, relative al programma quinquennale
di cui all'art. 1 del presente decreto, sono ripartite tra le regioni
sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2022 (fonte
Istat) e in coerenza con le dotazioni annuali previste nella tabella
di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente
decreto.

 

Art. 3
Modalita' di riparto delle risorse

1. In conformita' all'art. 1 della legge 4 agosto 2021, n. 116, e
alle indicazioni contenute nel programma pluriennale di cui
all'allegato A del presente decreto, entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, le regioni presentano al Ministero della salute
uno specifico piano di utilizzo delle risorse assegnate ai sensi
dell'art. 2, comma 2, secondo le dotazioni annuali previste
nell'allegato B, con specifica indicazione, per ciascuna annualita',
degli obiettivi e dei relativi indicatori finalizzati a favorire la
progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi ed i mezzi
di trasporto indicati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 116 del
2021, con priorita' per le scuole di ogni ordine e grado, per le
universita' e per le istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica.
2. Il Ministero della salute, nei sessanta giorni successivi al
termine fissato per la presentazione dei piani di utilizzo di cui al
comma 1, valuta la conformita' degli stessi ai criteri di cui al
presente decreto. In relazione alla valutazione favorevole dei piani
pervenuti, e' erogata alle regioni la quota delle risorse di cui
all'allegato B per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 in un'unica
soluzione.
3. Entro il 31 marzo dell'annualita' successiva alla erogazione
della quota di cui al comma 2, le regioni, ai fini del rilevamento
del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito,
trasmettono al Ministero della salute una relazione riepilogativa
dello stato di attuazione del piano riferito alle annualita' 2021,
2022, 2023 e 2024, nonche' dei relativi risultati raggiunti con le
risorse attribuite ai sensi del presente decreto. Successivamente,
entro il 31 marzo 2026, le regioni, ai medesimi fini, trasmettono al
Ministero della salute analoga relazione sullo stato di attuazione
del piano e sui risultati ottenuti, con riferimento all'annualita'
2025 con le risorse erogate ai sensi del presente decreto.
4. Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui al
comma 3, primo periodo, il Ministero della salute procede alla
valutazione delle stesse e, in esito alla valutazione favorevole,
eroga alle regioni la quota delle risorse di cui all'allegato B per
l'anno 2025.
5. Con riferimento alla specifica annualita', la valutazione non
favorevole della relazione riepilogativa determina la restituzione
totale o parziale da parte della regione delle somme ricevute, tenuto
conto degli obiettivi che sono stati comunque realizzati e delle
risorse impiegate per il loro raggiungimento. La mancata
presentazione delle relazioni di cui al comma 3 determina la
restituzione da parte della regione delle somme precedentemente
ricevute.
6. Le eventuali risorse non trasferite rimangono nelle
disponibilita' del Ministero della salute che provvedera' a
ripartirle tra le regioni in base ai criteri sanciti dal presente
decreto.
Il presente decreto viene trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

 

Allegato A

Programma pluriennale per la diffusione e l'utilizzazione dei
defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi della
legge 4 agosto 2021, n. 116

1. Premesse
La legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia
di utilizzo di defibrillatori semi-automatici e automatici» prevede
una serie di iniziative volte a favorire la diffusione e
l'utilizzazione dei defibrillatori automatici e semiautomatici,
comunemente indicati con l'acronimo DAE, e piu' in generale a
favorire la diffusione della cultura del primo soccorso, in primo
luogo nelle scuole e attraverso i media. I DAE sono dispositivi di
piccole dimensioni, facilmente utilizzabili e in grado di salvare
vite umane in caso di arresto cardio-circolatorio a condizione che
siano impiegate entro pochi minuti dall'evento.
Buona parte delle persone interessate dall'arresto
cardio-circolatorio potrebbero essere salvate con il pronto impiego
di un defibrillatore DAE disponibile nelle immediate vicinanze, anche
da parte di personale non sanitario e che non ha svolto addestramento
specifico all'uso. Gli eventi di arresto cardiocircolatorio (ACC) si
verificano prevalentemente in ambito extra-ospedaliero (circa l'80%)
e fondamentali risultano le tempistiche di soccorso che dovrebbero
essere dell'ordine di pochi minuti dall'evento per evitare
conseguenze permanenti. Gia' dopo 3-5 minuti in assenza di ossigeno i
danni cerebrali possono diventare irreversibili. Nella fase
pre-ospedaliera, la defibrillazione eseguita entro i primi 3 minuti
di un arresto da fibrillazione ventricolare testimoniato nell'adulto
porta a sopravvivenza in piu' del 50% dei casi.
Ad oggi il tasso di utilizzo dei DAE in ambiente
extra-ospedaliero si attesta attorno al 6% (in altri paesi UE si
arriva al 15-20%).
Il defibrillatore semiautomatico e' un dispositivo medico che
puo' essere utilizzato, sia in strutture sanitarie, sia in qualunque
altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee.
L'affidabilita' di tali apparecchiature deve consentire l'uso da
parte di soggetti di cui all'art. 1, comma 1, della legge 3 aprile
2001, n. 120, e permettere di effettuare le seguenti operazioni:
l'analisi automatica dell'attivita' elettrica del cuore d'una
persona vittima di un arresto cardiocircolatorio al fine di
interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
il caricamento automatico dell'apparecchio quando l'analisi
sopradescritta e' positiva al fine di giungere a ripristinare un
ritmo cardiaco efficace, attraverso una sequenza di shock elettrici
esterni transtoracici, d'intensita' appropriata, separati da
intervalli di analisi.
La citata legge 3 aprile 2001, n. 120, come modificata dall'art.
3, della legge 4 agosto 2021, n. 116, all'art. 1 ha previsto che
«l'uso del defibrillatore semiautomatico o automatico e' consentito
anche al personale sanitario non medico, nonche' al personale non
sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attivita'
di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario o
non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco e'
comunque consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico o
automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al
primo periodo».
Il comma 2 dell'art. 1 della legge n. 120 del 2001 affida alle
regioni la disciplina del rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori al personale individuato nel
comma 1 e dispone che tale autorizzazione e' rilasciata da parte
delle aziende sanitarie locali o delle aziende ospedaliere,
nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o
sotto la responsabilita' dell'azienda di competenza, sulla base di
criteri indicati da specifiche linee guida.
L'Accordo 27 febbraio 2003, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, ha approvato le «Linee-guida per il rilascio
dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori
semiautomatici».

2. Finalita'
La legge 4 agosto 2021, n. 116, recante «Disposizioni in materia
di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici» all'art.
1, rubricato «Programma pluriennale per la diffusione e
l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici
esterni», stabilisce, al comma 1, che «la presente legge e' volta a
favorire, nel rispetto delle modalita' indicate dalle linee-guida di
cui all'accordo del 27 febbraio 2003 tra il Ministero della salute,
le regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, e del decreto del
Ministro della salute 18 marzo 2011, la progressiva diffusione e
l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici eterni
(DAE):
a. presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano
servizi aperti al pubblico;
b. negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a
bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della
navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due
ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi di cui all'art.
2, comma 2, lettera b), del codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' di servizi di
trasporto extraurbano in concessione».
Il comma 2 del citato art. 1, prevede che «Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione, sentiti gli altri Ministri
interessati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e'
definito il programma pluriennale per favorire la progressiva
diffusione e l'utilizzazione dei DAE nei luoghi e sui mezzi di
trasporto indicati al comma 1, con priorita' per le scuole di ogni
ordine e grado e per l'universita', nel rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, e sono stabilite le modalita' di accesso delle
amministrazioni pubbliche di cui al medesimo comma 1 ai contributi di
cui al comma 5.»
Il medesimo comma 2 prevede, altresi', che «Il programma ha la
durata di cinque anni e puo' essere aggiornato, con le medesime
modalita' previste per la sua definizione, per tenere conto del
livello di diffusione e utilizzazione dei DAE conseguito durante il
periodo di programmazione di riferimento».
Al comma 3 del medesimo articolo e' precisato che i criteri e le
modalita' per l'installazione dei DAE, sono stabiliti con decreto del
Ministro della salute.

3. Analisi della platea di beneficiari
La platea dei beneficiari prevista dalla legge n. 116 del 2021 e'
molto ampia e variegata e include, da un lato, le pubbliche
amministrazioni, caratterizzate da molte sedi a relativamente basso
afflusso e quindi con una bassa densita' di «popolazione da
proteggere» e, dall'altro lato, il settore dei trasporti con poche
sedi se si considerano i principali porti, aeroporti e grandi
stazioni, ma con elevati flussi giornalieri di persone. In aggiunta,
la platea comprende i mezzi di trasporto a lunga percorrenza che
prevedono tratte di almeno due ore continuative senza possibilita' di
fermate intermedie. Nella definizione del programma, la legge prevede
altresi' la progressiva diffusione con priorita' per le scuole di
ogni ordine e grado e per le universita'. In proposito si ritiene
che, in considerazione dell'appartenenza del sistema dell'Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) al sistema italiano
di formazione superiore, la diffusione dei dispositivi DAE debba
essere operata in via prioritaria anche presso le istituzioni
dell'AFAM.

4. Definizione del programma pluriennale
Al fine di favorire la diffusione dei DAE, le regioni
predispongono il piano di utilizzo delle risorse assegnate secondo le
dotazioni annuali previste nell'allegato B, in conformita' all'art. 1
della legge 4 agosto 2021, n. 116, e alle indicazioni contenute nel
presente programma, adottato con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri in attuazione del comma 2 del citato art. 1, nonche'
alle indicazioni contenute nell'Accordo Stato-regioni del 27 febbraio
2003 (Linee guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo
extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici), nel decreto del
Ministro della salute 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e
delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni
di cui all'art. 2, comma 46, della legge n. 191/2009) e nel decreto
del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 3, della legge n.
116 del 2021.
La progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE) deve avvenire, con
priorita' per le scuole di ogni ordine e grado, per le universita' e
per le istituzioni dell'AFAM, nei luoghi e sui mezzi di trasporto di
seguito indicati:
a. presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo n. 165/2001, dove siano impiegati almeno quindici
dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;
b. negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a
bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della
navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata,
senza possibilita' di fermate intermedie, della durata di almeno due
ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonche' di
servizi di trasporto extraurbano in concessione.
In particolare, le regioni, sulla base dell'afflusso di utenti e
di dati epidemiologici, nel formulare il proprio piano, dovranno
tener conto delle seguenti indicazioni:
priorita' per le scuole di ogni ordine e grado e per le
universita';
diffusione dei DAE in modo tale da costituire una rete di
defibrillatori in grado di favorire la defibrillazione entro
tre/cinque minuti dall'arresto cardiaco;
collocazione in luoghi di aggregazione cittadina e di grande
frequentazione ad alto afflusso di persone, tenendo conto comunque
della distanza dalle sedi del sistema di emergenza.
Pertanto, sulla base di tali indicazioni, le regioni dovranno
identificare nel proprio territorio regionale, nell'ambito dei luoghi
indicati dalla legge n. 116 del 2021, prioritariamente le seguenti
aree:
le aree con particolare afflusso di pubblico;
le aree con particolari specificita' come luoghi isolati e zone
disagiate (montagna, piccole isole), pur se a bassa densita' di
popolazione.
I defibrillatori dovranno essere collocati in posti facili da
raggiungere e con un cartello che ne indichi la presenza con la
dicitura ed il simbolo del defibrillatore semiautomatico esterno ben
visibile.
Infine, nel piano dovra' essere prevista una sezione relativa
all'attivita' formativa, al fine di divulgare il piu' possibile la
conoscenza dell'utilita' dell'uso dei DAE sulle persone colpite da
arresto cardio circolatorio, nonche' di permetterne l'utilizzo in
piena sicurezza.
5. Risorse assegnate e modalita' di accesso al finanziamento
L'art. 1, comma 5, della legge n. 116 del 2021 prevede che ai
fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, sono
concessi contributi nel limite di 2 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
Il programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e
l'utilizzazione dei DAE ha durata di cinque anni, a partire dal 2021
fino al 2025, per un importo complessivo pari a 10 milioni di euro.
In conformita' all'art. 1 della legge n. 116 del 2021 e alle
indicazioni contenute nel presente programma pluriennale, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le regioni presentano
al Ministero della salute uno specifico piano di utilizzo delle
risorse assegnate, secondo le dotazioni annuali previste
nell'allegato B, con specifica indicazione, per ciascuna annualita',
degli obiettivi e dei relativi indicatori finalizzati a favorire la
progressiva diffusione e utilizzazione dei defibrillatori
semiautomatici e automatici esterni (DAE) presso i luoghi ed i mezzi
di trasporto di cui al richiamato art. 1, con priorita' per le scuole
di ogni ordine e grado, per le universita' e per le istituzioni di
alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Il Ministero della salute, nei sessanta giorni successivi al
termine fissato per la presentazione dei piani di utilizzo, valuta la
conformita' degli stessi ai criteri di cui al presente decreto. In
relazione alla valutazione favorevole dei piani pervenuti, e' erogata
alle regioni la quota delle risorse di cui all'allegato B per gli
anni 2021, 2022, 2023 e 2024 in un'unica soluzione.
Entro il 31 marzo dell'annualita' successiva alla erogazione
della quota di cui all'art. 3, comma 2, le regioni, ai fini del
rilevamento del livello di diffusione e utilizzazione dei DAE
conseguito, trasmettono al Ministero della salute una relazione
riepilogativa dello stato di attuazione del piano riferito alle
annualita' 2021, 2022, 2023 e 2024, nonche' dei relativi risultati
raggiunti con le risorse attribuite ai sensi del presente decreto.
Successivamente, entro il 31 marzo 2026, le regioni, ai medesimi
fini, trasmettono al Ministero della salute analoga relazione sullo
stato di attuazione del piano e sui risultati ottenuti, con
riferimento all'annualita' 2025 con le risorse erogate ai sensi del
presente decreto.
Entro sessanta giorni dal ricevimento delle relazioni di cui
all'art. 3, comma 3, primo periodo, il Ministero della salute procede
alla valutazione delle stesse e, in esito alla valutazione
favorevole, eroga alle regioni la quota delle risorse di cui
all'allegato B per l'anno 2025.
Con riferimento alla specifica annualita', la valutazione non
favorevole della relazione riepilogativa determina la restituzione
totale o parziale da parte della regione delle somme ricevute, tenuto
conto degli obiettivi che sono stati comunque realizzati e delle
risorse impiegate per il loro raggiungimento. La mancata
presentazione delle relazioni di cui all'art. 3, comma 3, determina
la restituzione da parte della regione delle somme precedentemente
ricevute.
Le eventuali risorse non trasferite rimangono nelle
disponibilita' del Ministero della salute che provvedera' a
ripartirle tra le regioni in base ai criteri sanciti dal presente
decreto.
Nella tabella di cui all'allegato B al presente decreto e'
prevista la ripartizione alle regioni, sulla base della popolazione
residente al 1° gennaio 2022 (fonte Istat), delle risorse assegnate
dalla legge 4 agosto 2021, n. 116, in coerenza con le dotazioni
annuali, al netto di quelle relative alle pubbliche amministrazioni
di Trento e Bolzano.

6. Indicazioni per l'installazione e gestione
Secondo quanto stabilito dalla legge n. 116 del 2021 all'art. 2,
comma 2, e in conformita' ai criteri e alle indicazioni contenute nel
decreto del Ministro della salute di cui all'art. 1, comma 3, della
medesima legge, i DAE installati in luoghi pubblici dovranno essere
collocati, ove possibile, in posti accessibili al pubblico
ventiquattro ore su ventiquattro e un'apposita segnaletica dovra'
indicare la posizione dei dispositivi in maniera ben visibile e
univoca, secondo la codificazione internazionale e nazionale
corrente.
In tutti gli ambiti interessati da nuove installazioni (P.A.,
scuole, trasporti, etc.) si raccomanda di pianificare il numero e
scegliere il posizionamento di nuovi DAE in modo tale da consentire
quanto piu' possibile un pronto intervento nell'arco di pochi minuti
in caso di evento. A bordo dei mezzi di trasporto sarebbe auspicabile
dotarsi di almeno un DAE in ognuno dei mezzi tra quelli indicati
nella legge (mezzi aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione
interna senza fermate intermedie per almeno due ore) e di valutare la
possibilita' di estensione delle installazioni negli ambiti non
strettamente coinvolti (autobus, mezzi di trasporto con meno di due
ore tra fermate intermedie, etc.). Per quanto riguarda i gestori di
pubblici servizi e dei servizi di trasporto extraurbano in
concessione si propone, in analogia con quanto indicato dalla legge
per le sedi delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare il
criterio dell'apertura al pubblico nella pianificazione degli
interventi di nuova installazione.

7. Formazione
Ai fini della formazione del personale e' opportuno individuare i
soggetti che all'interno della struttura, per disponibilita',
presenza temporale e presunta attitudine appaiono piu' idonei a
svolgere il compito di first responder. La presenza di almeno una
persona formata all'utilizzo del defibrillatore e' auspicabile
durante l'orario di apertura della struttura. Il numero di soggetti
da formare e' strettamente dipendente dal luogo in cui e' posizionato
il DAE e dal tipo di organizzazione presente. In ogni caso si ritiene
che per ogni DAE venga formato un numero sufficiente di persone. I
corsi di formazione metteranno in condizione il personale di
utilizzare con sicurezza i DAE e comprendono l'addestramento
teorico-pratico alle manovre di BLSD (Basic Life Support and
Defibrillation), anche pediatrico quando necessario. I corsi sono
effettuati da centri di formazione accreditati dalle singole regioni
secondo specifici criteri e sono svolti in conformita' alle linee
guida nazionali del 2003, di cui al richiamato Accordo Stato-regioni
del 27 febbraio del 2003, cosi' come integrate dal decreto
ministeriale 18 marzo 2011. Per il personale formato deve essere
prevista l'attivita' di retraining ogni due anni.

Allegato B

Riparto delle risorse per l'attuazione del programma pluriennale per
la diffusione e l'utilizzazione dei defribrillatori semiautomatici e
automatici esterni

(L'allegato B è qui sotto, in coda)

Allegati

Clicca qui per l’allegato B

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