Dnsh e indicatori di sostenibilità: il regolamento sulle informazioni

Il regolamento delegato (Ue) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 è stato pubblicato sulla G.U.C.E. L del 25 luglio 2022, n. 196

Dnsh e indicatori di sostenibilità: sulla G.U.C.E. L del 25 luglio 2022, n. 196, è stato pubblicato il provvedimento che disciplina la gestione delle informazioni.

In particolare, si tratta del «regolamento delegato (Ue) 2022/1288 della Commissione del 6 aprile 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio "non arrecare un danno significativo", che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche».

 

Il provvedimento è così articolato:

  • capo I: definizioni e disposizioni generali;
  • capo II: trasparenza circa gli effetti negativi sui fattori di sostenibilità:
    1. sezione 1 - Partecipanti ai mercati finanziari
    2. sezione 2 - Consulenti finanziari
    3. Sezione 3 - Dichiarazione dei partecipanti ai mercati finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità e dichiarazione dei consulenti finanziari sulla mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità nella loro consulenza in materia di investimenti o assicurazioni
  • capo III: informativa precontrattuale sul prodotto
    1. sezione 1 - Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali
    2. sezione 2 - Obiettivo di investimento sostenibile
    3. sezione 3 - Prodotti finanziari con opzioni di investimento
  • capo IV - Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web
    1. sezione 1 - Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che promuovono caratteristiche ambientali o sociali
    2. sezione 2 - Informativa sul prodotto pubblicata sul sito web per i prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili
  • capo V - Informativa sul prodotto nelle relazioni periodiche
    1. sezione 1 - Promozione delle caratteristiche ambientali o sociali
    2. sezione 2 - Obiettivo di investimento sostenibile
    3. sezione 3 - Raffronti storici per le relazioni periodiche
    4. sezione 4 - Prodotti finanziari con opzioni di investimento
  • capo VI - Disposizioni finali

 

  • Allegato I - Modello di dichiarazione dei principali effetti negativi sulla sostenibilità
  • Allegato II - Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all'articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
  • Allegato III - Modello di informativa precontrattuale per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
  • Allegato IV - Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all’articolo 8, paragrafi 1, 2 e 2, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 6, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852
  • Allegato V - Modello di informativa periodica per i prodotti finanziari di cui all’articolo 9, paragrafi da 1 a 4 bis, del regolamento (UE) 2019/2088 e all’articolo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2020/852.

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Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1° gennaio 2023.

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Allegati

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