Dpi e rischio biologico: aumenta il livello di protezione per i lavoratori

Dpi e rischio biologico
Modificate le direttive 89/656/Cee e 2000/54/Ce

Con due direttive pubblicate sulla G.U.C.E. L del 31 ottobre 2019, n. 279, la Commissione europea ha dettato importanti modifiche in materia di Dpi e rischio biologico.

Vediamo di cosa si tratta.

Direttiva (Ue) 2019/1832 della Commissione del 24 ottobre 2019

Questo provvedimento modifica gli allegati I, II e III della direttiva 89/656/Cee, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro. In particolare, si tratta di:

  • allegato I - rischi in relazione alle parti del corpo da proteggere con attrezzature di protezione individuale
  • allegato II - elenco indicativo e non esauriente delle tipologie di attrezzature di protezione individuale in relazione ai rischi dai quali proteggono
  • allegato III - elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.

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Direttiva (Ue) 2019/1833 della Commissione del 24 ottobre 2019

Questo provvedimento modifica gli allegati I, III, V e VI della direttiva 2000/54/Ce, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. In particolare, si tratta di:

  • allegato I - elenco indicativo dei tipi di attività professionali;
  • allegato III - classificazione comunitaria degli agenti biologici;
  • allegato V - indicazioni su misure e livelli di contenimento;
  • allegato VI - contenimento per processi industriali.

Una terza direttiva pubblicata sempre sulla G.U.C.E. L del 31 ottobre 2019, n. 279 [direttiva (UE) 2019/1834 della Commissione del 24 ottobre 2019] ha modificato gli allegati II e IV della direttiva 92/29/CEE del Consiglio,riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi.

Le tre direttive:

  • entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.C.E.;
  • devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021.

 

Di recente pubblicazione è, invece, la direttiva (Ue) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale [CLICCA QUI]

 

Qui sotto i testi integrali delle tre direttive.

Allegati

CLICCA QUI PER LA DIRETTIVA 2019/1832

CLICCA QUI PER LA DIRETTIVA 2019/1833

CLICCA QUI PER LA DIRETTIVA 2019/1834

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