Dpi: i chiarimenti per la vendita al consumo

Dpi: chiarimenti per la vendita al consumo sono stati forniti con l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri 9 maggio 2020 (in Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2020, n. 120). In particolare, il provvedimento stabilisce le informazioni da garantire al consumatore anche nel caso in cui il venditore decida di apporre il proprio marchio.

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Di seguito il testo dell'ordinanza 9 maggio 2020.

 

 

Ordinanza della presidenza del Consiglio dei ministri - Il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19 9 maggio 2020

Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo di dispositivi  di protezione individuale. (Ordinanza n. 12). (20A02582)

in Gazzetta Ufficiale dell'11 maggio 2020, n. 120

Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento

  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza

  epidemiologica COVID-19.

  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza

sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19;

  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,

recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e

di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse

all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

  Visto l'art. 112 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con

decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un

Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle

misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza

epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche

in deroga alle disposizioni vigenti;

  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo

2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.

Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per

l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il

contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 a cui

sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122;

  Considerato che il citato art.  122  statuisce,  altresi',  che  il

Commissario straordinario sovraintenda ai processi  di  distribuzione

di farmaci, apparecchiature ed altri dispositivi medici di protezione

individuale per far fronte all'emergenza nazionale COVID-19;

  Vista l'ordinanza n. 9/2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

96 del 10  aprile  2020,  contenente  «Disposizioni  urgenti  per  la

vendita al dettaglio di  dispositivi  di  protezione  individuale  da

parte delle farmacie»;

  Vista l'ordinanza n. 11/2020, pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale

n.  108  del  27  aprile  2020,  con  la  quale  sono  state  emanate

«Disposizioni  urgenti  per  la  vendita  al  consumo  di  mascherine

facciali» con fissazione del prezzo finale di vendite al  consumo  di

mascherine  facciali   -   standard   UNI   EN   14683,   aventi   le

caratteristiche indicate nell'allegato 1  della  predetta  ordinanza,

pari a euro 0,50 per ciascuna unita', al netto dell'IVA;

  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 1° maggio  2020,

fra il Commissario straordinario  per  l'emergenza  e  le  principali

associazioni   di   rappresentanza   di    farmacie,    parafarmacie,

distributori: Federfarma, Assofarm, Farmacie Unite,  Unaftisp,  FTPI,

FNP, PI, Federfardis, MNLS, ULPI, Federfarma Servizi ed ADF;

  Visto il protocollo d'intesa sottoscritto, in data 3  maggio  2020,

fra  il  Commissario  straordinario   per   l'emergenza   ed   alcune

associazioni  di  rappresentanza   di   aziende   di   distribuzione:

Confcommercio, Federdistribuzione ed ANCD Conad;

  Ritenuto   necessario   estendere    l'ambito    di    applicazione

dell'ordinanza n. 9/2020, integrandola con la presente  ordinanza,  a

tutti i soggetti di cui ai citati protocolli al fine di garantire  la

piu'  ampia  diffusione  della  vendita  di  mascherine  facciali   e

dispositivi di protezione individuale (DPI);

  Visto quanto disposto dall'ordinanza n. 9/2020, con la  quale  sono

state  disciplinate  le  modalita'  di  vendita  al  pubblico   delle

mascherine facciali;

  Visto quanto disposto dall'ordinanza n.  11/2020  circa  il  prezzo

massimo di vendita al consumo delle mascherine facciali;

                              Dispone:

                               Art. 1

                             Estensione

  1. Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 9/2020  del  Commissario

straordinario circa la vendita al consumo di  mascherine  facciali  e

DPI in assenza di imballaggi sono integralmente estese agli  iscritti

alle associazioni di cui ai  protocolli  meglio  sopra  identificati,

nonche', a tutte le altre associazioni che, nel prosieguo, aderiranno

ai detti accordi.

                               Art. 2

         Ulteriori disposizioni circa la vendita al consumo

                gia' disposte con ordinanza n. 9/2020

  1. Ferma restando la possibilita' di informazione semplificata, per

le finalita' di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,

prevista dall'art. 2, comma 3, nel rispetto delle modalita'  previste

dall'art. 1 della citata  ordinanza  n.  9/2020,  ciascun  esercente,

cosi' come individuato nel precedente  art.  1,  nel  procedere  alla

vendita al consumo, laddove ritenga di apporre  il  proprio  marchio,

compatibilmente con le normative per  la  tutela  dei  marchi  e  dei

brevetti, laddove  applicabili,  e',  comunque,  tenuto  a  garantire

l'informazione al consumatore delle seguenti specifiche:

    luogo ed anno di produzione;

    indicazione, ove  presente,  del  marchio  CE,  ovvero  di  altra

validazione  di  efficienza,  o  eventuale  esenzione  ai  sensi  del

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, cosi' come modificato dalla legge

30 aprile 2020, n. 27;

    che non si tratta di un presidio medico chirurgico;

    che e' monouso.

  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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