Durc: i chiarimenti sullo scostamento non grave

Durc: i chiarimenti sullo scostamento non grave
Pubblicato l'interpello n. 3/2025 della commissione del ministero del Lavoro

Durc: i chiarimenti sul concetto di "scostamento non grave" sono stati forniti dal parere della commissione interpelli del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 3/2025.

Durc: i chiarimenti sullo scostamento non grave

In particolare, l'associazione nazionale per industria e terziario ha chiesto se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 «nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento».

Di seguito il testo dell'interpello n. 3/2025.

Durc: i chiarimenti sullo scostamento non grave

 

Parere della commissione interpelli del ministero del Lavoro e delle politiche sociali 13 ottobre 2025, n. 14751 - Interpello n. 3/2025

Oggetto: Interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 124/2004. Art. 3 comma 3, D.M. 30 gennaio 2015 e applicazione della disciplina del Documento unico di regolarità contributiva (DURC)

Si fa riferimento all’istanza di interpello presentata dall’Associazione Nazionale per Industria e Terziario (ANPIT) che chiede se sia possibile interpretare la nozione di “scostamento non grave” di cui all’art. 3, comma 3, D.M. 30.01.2015 nel senso che, ove le situazioni debitorie nei confronti degli enti previdenziali siano costituite esclusivamente da accessori di legge (sanzioni/interessi) – e, dunque, prive di una effettiva omissione contributiva (perché già sanata) – l’ente previdenziale sia tenuto a rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, potendo solo attivare, per il recupero delle somme a credito, i diversi strumenti coattivi messi a sua disposizione dall’ordinamento.

Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo, dell’INPS e dell’INL, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 30.01.2015 – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) – all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati ad effettuare la verifica.

In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.

La formulazione testuale della disposizione in esame – che quantifica lo scostamento non grave tenendo conto anche di eventuali accessori di legge – non legittima l’ipotesi prospettata dall’istante, per cui, in presenza di un debito costituto da sole sanzioni civili, l’ente previdenziale potrebbe comunque rilasciare un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva nei confronti dello stesso ente previdenziale. Tale prospettazione appare destituita di fondamento in quanto le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.

Infatti, le sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.

La norma stessa ha espressamente individuato in 150 euro l’importo – comprensivo di contributi e accessori di legge – che non impedisce l’attestazione in tempo reale della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti. La chiara indicazione desumibile dalla formulazione letterale della disposizione ha, peraltro, determinato che su tale importo sia stata calibrata la stessa procedura adottata dall’ente previdenziale per il rilascio automatico dell’attestazione di regolarità contributiva, tramite il “Durc On Line”.

Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.

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