Economia circolare e Pmi: in arrivo le agevolazioni

Economia circolare Pmi
Definito l'elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere i processi produttivi più sostenibili e "green"

Definite modalità e tempistiche per le agevolazioni in favore delle Pmi orientate all'economia circolare.

È il contenuto del decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 ottobre 2019 (in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 297), che, oltre a definire finalità, ambito di applicazione, soggetti destinatati e quali siano i programmi e le spese ammissibili, mette a fuoco:

  • le procedure di accesso e concessione delle agevolazioni;
  • la modalità di erogazione dei fondi;
  • le attività di monitoraggio, ispezioni e controlli;
  • gli adempimenti per i soggetti beneficiari;
  • i casi di revoca.

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Gli allegati, infine, dettagliano:

  • l'elenco delle tecnologie abilitanti individuate dal piano Impresa 4.0 atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
  • l'elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più sostenibile e circolare;
  • l'elenco delle attività economiche ammissibili;
  • la determinazione dei criteri di valutazione delle domande di agevolazione.

Le risorse disponibili decreto ammontano a complessivi euro 265.000.000,00, suddivisi tra due sportelli agevolativi, per ciascuno dei quali è destinato un ammontare pari a euro 132.500.000,00.

Di seguito il testo degli articoli del D.M. 30 ottobre 2019; per gli allegati cliccare sul link a fine provvedimento.

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Decreto del ministero dello Sviluppo economico 30 ottobre 2019 

Termini, modalita' e procedure  per  la  concessione  e  l'erogazione
delle agevolazioni in favore di programmi di investimento  innovativi
finalizzati a consentire la  trasformazione  tecnologica  e  digitale
delle piccole e medie imprese mediante  l'utilizzo  delle  tecnologie
abilitanti afferenti al piano Impresa 4.0 ovvero a favorire  la  loro
transizione verso il paradigma dell'economia circolare. (19A07912) 

in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2019, n. 297

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

Visto l'art. 1, comma 845, della legge 27  dicembre  2006,  n.  296

(legge finanziaria 2007) e successive modificazioni  e  integrazioni,

che prevede che il Ministro dello sviluppo economico puo'  istituire,

con proprio decreto, specifici regimi di aiuto  in  conformita'  alla

normativa comunitaria;

Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17

giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea

L 187 del 26 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni,  che

dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno

in  applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul

funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, l'art.  14,  che

stabilisce le condizioni per  ritenere  compatibili  con  il  mercato

comune ed esenti dall'obbligo  di  notifica  gli  aiuti  a  finalita'

regionale per gli investimenti;

Vista  la  Carta  degli  aiuti  di  Stato  a  finalita'   regionale

2014-2020, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre  2014,

di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione

europea  C  369  del  17  ottobre  2014,  e  successive  modifiche  e

integrazioni;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18

dicembre  2013,  recante  la  disciplina  per  l'applicazione   degli

articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea

agli  aiuti  de  minimis,   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale

dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  9  marzo

2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

del 17 luglio 2018,  n.  164,  come  successivamente  modificato  dal

decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  21  maggio  2018,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  13

agosto 2018, n. 187, che istituisce un regime di aiuto in  favore  di

programmi di investimento innovativi, coerenti con il Piano nazionale

Impresa 4.0, in grado di favorire il miglioramento competitivo  delle

piccole e medie imprese operanti nei territori  delle  regioni  «meno

sviluppate» con l'utilizzo di risorse afferenti  le  Azioni  3.1.1  e

4.2.1 del citato  PON  «Imprese  e  competitivita'»  2014-2020  e  la

programmazione nazionale complementare;

Visto il regime di aiuto n. SA.51747, registrato in data 27  luglio

2018,   inerente   l'intervento   agevolativo   a   sostegno    della

realizzazione  nelle  regioni  meno  sviluppate   di   programmi   di

investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa  4.0,

diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso

la «Fabbrica intelligente»;

Visto il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  e  del

Consiglio europeo, del 17 dicembre 2013,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013, che  abroga

il regolamento (CE) n.  1083/2006  del  Consiglio  e  che  stabilisce

disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),

sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo

europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo

per gli affari marittimi e la  pesca  (FEAMP),  nonche'  disposizioni

generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale

europeo e sul Fondo di coesione;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo

e del Consiglio,  del  18  luglio  2018,  che  stabilisce  le  regole

finanziarie  applicabili  al  bilancio  generale   dell'Unione,   che

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE)  n.

1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE)  n.  1316/2013,

(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione  n.  541/2014/UE  e

abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)

n. 1303/2013 e successive modifiche, che tra gli  obiettivi  tematici

che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per

una crescita intelligente,  sostenibile  e  inclusiva,  individua  la

promozione  della  competitivita'  delle  piccole  e  medie   imprese

(obiettivo tematico 3);

Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»

2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea

C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione

della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24  novembre  2015,

con decisione della Commissione europea C(2017)  8390  final,  del  7

dicembre 2017 e da ultimo con  decisione  della  Commissione  europea

C(2018)9117 final, del 19 dicembre 2018 (nel seguito, PON «Imprese  e

competitivita'»);

Vista, in particolare, l'Azione 3.1.1 «Aiuti  per  investimenti  in

macchinari,  impianti  e  beni  intangibili  e  accompagnamento   dei

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale»  dell'Asse

III, «Competitivita' PMI», del PON «Imprese  e  competitivita'»,  che

prevede interventi di rapida e semplificata attuazione, con  ricadute

immediate sui sistemi produttivi territoriali, al fine  di  sostenere

la competitivita' e lo sviluppo tecnologico delle imprese localizzate

nelle regioni del Mezzogiorno;

Vista la convenzione tra il  Ministero  dello  sviluppo  economico,

l'Agenzia nazionale per l'attrazione di investimenti e lo sviluppo di

impresa e l'Associazione bancaria italiana  per  la  regolamentazione

dei conti correnti vincolati previsti ai fini  dell'erogazione  degli

aiuti disciplinati dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2018;

Vista l'indagine conoscitiva parlamentare su «Industria 4.0:  quale

modello applicare al  tessuto  industriale  italiano.  Strumenti  per

favorire la digitalizzazione delle  filiere  industriali  nazionali»,

approvata all'unanimita' nella seduta del  30  giugno  2016  dalla  X

Commissione permanente (attivita' produttive,  commercio  e  turismo)

sulla base del quale e' stato elaborato il Piano Nazionale  Industria

4.0  e,  in  particolare,  le   tecnologie   abilitanti   individuate

all'interno della predetta indagine conoscitiva;

Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo,  al

Consiglio, al Comitato economico e  sociale  europeo  e  al  Comitato

delle  regioni  COM(2015)  614  final  del  2  dicembre  2015  «Verso

un'economia  circolare:  programma  per  un'Europa  a  zero  rifiuti»

recante  un  piano  d'azione  per  contribuire   ad   accelerare   la

transizione dell'Europa verso  un'economia  circolare,  stimolare  la

competitivita' a livello mondiale, promuovere una crescita  economica

sostenibile e creare nuovi posti di lavoro;

Visto il documento elaborato dal Ministero dello sviluppo economico

e dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare «Verso un modello di economia circolare per l'Italia - Documento

di inquadramento e di posizionamento strategico»  avente  l'obiettivo

di fornire un inquadramento generale dell'economia circolare  nonche'

di definire, su tale tema, il posizionamento strategico dell'Italia;

Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 marzo  2017  recante

indirizzi operativi per i soggetti beneficiari  del  PON  «Imprese  e

competitivita'»,    pubblicato    nel    portale    del     Programma

(www.ponic.gov.it);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  febbraio  2018,

n. 22, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana

del 26 marzo 2018, n. 71, con cui e'  stato  emanato  il  regolamento

recante i criteri sull'ammissibilita' delle  spese  per  i  programmi

cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)  per

il periodo di programmazione 2014/2020;

Visti i criteri di selezione delle operazioni del  PON  «Imprese  e

competitivita'»,  approvati  dal  Comitato  di  sorveglianza  il   25

settembre 2018;

Considerato che, con nota prot.  Ares(2018)5092947  del  4  ottobre

2018, la Commissione europea, al fine di consentire l'ampliamento del

campo di applicazione degli strumenti previsti  dalla  citata  Azione

3.1.1, ha acconsentito l'utilizzo delle risorse del  PON  «Imprese  e

competitivita'» anche per agevolare i programmi di  investimento  non

riconducibili   agli   ambiti   della    Strategia    nazionale    di

specializzazione intelligente, considerando la coerenza dei programmi

con la citata Strategia quale criterio di priorita'/premialita' e non

come requisito necessario nella selezione delle operazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e

integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive

modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la

razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,

a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,

n. 59»;

Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la

tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto l'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012,  n.  234  e

successive modifiche e integrazioni, che  prevede  che,  al  fine  di

garantire il rispetto dei divieti  di  cumulo  e  degli  obblighi  di

trasparenza e di  pubblicita'  previsti  dalla  normativa  europea  e

nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati

che concedono ovvero  gestiscono  i  predetti  aiuti  trasmettono  le

relative informazioni alla banca dati, istituita presso il  Ministero

dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della  legge

5 marzo 2001,  n.  57,  che  assume  la  denominazione  di  «Registro

nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il regolamento 31 maggio 2017, n. 115, recante la  disciplina

per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

Visto, in particolare, l'art. 9, comma 1, del predetto regolamento,

che prevede che, al fine di identificare  ciascun  aiuto  individuale

nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato, il  soggetto

concedente e' tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale  prima

della concessione dello stesso attraverso  la  procedura  informatica

disponibile sul sito web del Registro medesimo;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro  dell'economia  e

delle finanze e del Ministro dello  sviluppo  economico  20  febbraio

2014, n. 57, il quale prevede che le  pubbliche  amministrazioni,  in

sede di concessione di finanziamenti, tengano  conto  del  rating  di

legalita' delle imprese sulla base di quanto previsto all'art. 3  del

medesimo  decreto,  quindi  anche  attraverso  l'attribuzione  di  un

punteggio aggiuntivo;

Considerata   l'esigenza   di   sostenere   la   realizzazione   di

investimenti  innovativi  in  grado  di  favorire  la  trasformazione

tecnologica e  digitale  dell'impresa  tramite  l'implementazione  di

tecnologie abilitanti in linea con il piano Impresa 4.0,  nonche'  la

transizione del tessuto economico verso  il  paradigma  dell'economia

circolare al fine di promuovere una  crescita  economica  sostenibile

connessa alla creazione di nuovi posti di lavoro;

Considerata l'attuale disponibilita' di risorse  finanziarie  sulla

richiamata azione 3.1.1 dell'Asse III, «Competitivita' PMI», del  PON

«Imprese e competitivita'»;

 

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti

definizioni:

a)  «Agenzia»:  l'Agenzia  nazionale   per   l'attrazione   degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia;

b) «comunicazione n. 14/2008»: la comunicazione della Commissione

europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di

riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02);

c) «Carta degli aiuti di Stato a finalita' regionale»:  la  Carta

degli aiuti a finalita' regionale valida per  il  periodo  2014-2020,

contenente  l'elenco  delle  aree  del   territorio   nazionale   che

soddisfano i requisiti di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e

c), del TFUE, approvata dalla Commissione  europea  il  16  settembre

2014 (SA 38930) e di cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  dell'Unione  europea  C   369   del   17   ottobre   2014,

successivamente modificata con decisione  della  Commissione  europea

C(2016) 5938 final, del 23 settembre 2016;

d) «conto corrente vincolato»: contratto di conto corrente il cui

funzionamento e'  disciplinato  da  un'apposita  convenzione  tra  il

Ministero  dello  sviluppo  economico,  l'Agenzia  e   l'Associazione

bancaria  italiana  (ABI)  sottoscritta   nell'ambito   del   decreto

ministeriale 9 marzo 2018, che consente il  pagamento  dei  fornitori

dei beni agevolati  in  tempi  celeri  e  strettamente  correlati  al

versamento    sul    suddetto    conto     corrente,     da     parte

dell'amministrazione,  delle  agevolazioni  spettanti   al   soggetto

beneficiario  e,  da  parte   di   quest'ultima,   della   quota   di

cofinanziamento del programma di investimento a suo carico;

e) «Convenzione»: la «Convenzione  per  la  regolamentazione  dei

rapporti e dei trasferimenti delle risorse  tra  il  Ministero  dello

sviluppo economico  e  l'Agenzia  nazionale  per  l'attrazione  degli

investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. -  Invitalia,  in  ordine

all'attuazione degli interventi di cui al decreto del Ministro  dello

sviluppo economico 9 marzo 2018», sottoscritta dal direttore generale

per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico

e dall'Amministratore delegato dell'Agenzia in data 26 novembre  2018

e approvata con decreto del direttore generale per gli incentivi alle

imprese del Ministero dello sviluppo economico del 27 novembre 2018;

f) «delocalizzazione»: il trasferimento della stessa attivita'  o

attivita' analoga o di una loro parte da uno stabilimento situato  in

una  parte  contraente   dello   Spazio   economico   europeo   (SEE)

(stabilimento iniziale) verso lo  stabilimento  situato  in  un'altra

parte contraente del  SEE  in  cui  viene  effettuato  l'investimento

sovvenzionato (stabilimento sovvenzionato). Vi e' trasferimento se il

prodotto  o  servizio  nello  stabilimento  iniziale  e   in   quello

sovvenzionato serve almeno parzialmente per  le  stesse  finalita'  e

soddisfa le richieste o le esigenze dello stesso tipo di clienti e vi

e' una perdita di posti di lavoro nella stessa attivita' o  attivita'

analoga in uno degli stabilimenti iniziali del beneficiario nel SEE;

g) «Liberi professionisti»: coloro che, a prescindere dalla forma

giuridica  rivestita,  svolgono   un'attivita'   economica   inerente

all'esercizio delle professioni intellettuali di  cui  all'art.  2229

del codice civile o delle professioni non  organizzate  in  ordini  o

collegi di cui all'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio  2013,  n.

4;

h) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

i) «PMI»: le imprese di micro, piccola e media  dimensione,  come

definite dalla Raccomandazione della Commissione europea  2003/361/CE

del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo  economico

18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  238  del  12

ottobre 2005, recante Adeguamento  alla  disciplina  comunitaria  dei

criteri  di  individuazione  di  piccole  e  medie  imprese,  nonche'

dall'allegato I del regolamento GBER;

j) «rating  di  legalita'»:  certificazione  istituita  dall'art.

5-ter del decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  le  cui  modalita'

attuative sono disciplinate  dalla  delibera  dell'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato 15  maggio  2018,  n.  27165,  e  dal

decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e  dello  sviluppo

economico 20 febbraio 2014, n. 57;

k) «Regioni meno sviluppate»: le  Regioni  Basilicata,  Calabria,

Campania, Puglia, Sicilia;

l) «Regolamento de minimis»: il  regolamento  (UE)  n.  1407/2013

della Commissione, del 18 dicembre  2013,  relativo  all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento  dell'Unione

europea agli aiuti di  importanza  minore  (de  minimis),  pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24 dicembre

2013;

m) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della

Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale

dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  come  modificato  dal

regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione,  del  14  giugno  2017,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 156 del  20

giugno 2017, che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con

il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE;

n) «Regolamento (UE) 1303/2013»: il regolamento (UE) n. 1303/2013

del Parlamento  e  del  Consiglio  europeo,  del  17  dicembre  2013,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20

dicembre 2013, e successive modifiche, che abroga il regolamento (CE)

n. 1083/2006 del Consiglio e che stabilisce disposizioni  comuni  sul

Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo

(FSE), sul Fondo di coesione,  sul  Fondo  europeo  agricolo  per  lo

sviluppo rurale (FEASR) e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi

e la pesca (FEAMP), nonche' disposizioni generali sul  Fondo  europeo

di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo  e  sul  Fondo  di

coesione;

o) «tasso base»:  il  tasso  base  pubblicato  dalla  Commissione

europea                    all'indirizzo                     internet

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates

.html;

p) «TFUE»: Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  gia'

Trattato che istituisce la Comunita' europea;

q) «unita' produttiva»: struttura produttiva dotata di  autonomia

tecnica,  organizzativa,  gestionale  e   funzionale,   eventualmente

articolata su piu' sedi o impianti,  anche  fisicamente  separati  ma

funzionalmente collegati.

                      Art. 2 

                       Ambito di applicazione 

                     e finalita' dell'intervento 

1. Al fine di rafforzare la competitivita' dei sistemi produttivi e

lo sviluppo tecnologico nei territori delle regioni meno  sviluppate,

il presente decreto disciplina i termini, le modalita' e le procedure

per la concessione e l'erogazione delle  agevolazioni  in  favore  di

programmi di investimento  innovativi  finalizzati  a  consentire  la

trasformazione   tecnologica   e   digitale   dell'impresa   mediante

l'utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0

ovvero a favorire la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma

dell'economia circolare con  l'adozione  di  soluzioni  in  grado  di

rendere il processo produttivo piu' sostenibile.

2. L'intervento previsto dal  presente  decreto  e'  gestito  dalla

Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero.

                               Art. 3 

                          Risorse disponibili 

 

1. Le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione  degli

aiuti di  cui  al  presente  decreto  ammontano  a  complessivi  euro

265.000.000,00 a valere sull'Asse III,  Azione  3.1.1  del  Programma

operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.

2. Le risorse di cui al  comma  1  sono  rese  disponibili  tramite

l'apertura, secondo quanto previsto  all'art.  8,  di  due  sportelli

agevolativi, per ciascuno dei quali e' destinato un ammontare pari  a

euro 132.500.000,00.

3. Una quota pari al venticinque per cento delle risorse di cui  al

comma 1 e'  riservata  ai  programmi  proposti  da  micro  e  piccole

imprese.

4. Al fine di garantire che le risorse siano utilizzate secondo una

tempistica coerente con il Programma operativo nazionale  «Imprese  e

competitivita'» 2014-2020 FESR, a partire dal  31  dicembre  2019  ed

eventualmente il 30 giugno e il  31  dicembre  di  ciascun  anno,  il

Ministero provvede a individuare  l'ammontare  non  utilizzato  delle

risorse finanziarie di cui al comma 1 nonche' a verificare  eventuali

economie rispetto alla dotazione imputata  alla  riserva  di  cui  al

comma 3 e a  rendere  nuovamente  disponibili  tali  risorse  per  la

concessione degli  aiuti  di  cui  al  presente  decreto  ovvero  per

interventi aventi analoghe finalita'.

                               Art. 4 

                         Soggetti beneficiari 

 

1. Possono  beneficiare  delle  agevolazioni  di  cui  al  presente

decreto le PMI che, alla data di presentazione della domanda, sono in

possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel  Registro  delle

imprese. Le imprese non  residenti  nel  territorio  italiano  devono

essere costituite secondo le norme di diritto  civile  e  commerciale

vigenti nello Stato di residenza e  iscritte  nel  relativo  Registro

delle  imprese;  per  tali  soggetti,  inoltre,  fermo  restando   il

possesso, alla data di presentazione della domanda  di  agevolazione,

degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere

dimostrata  alla   data   di   richiesta   della   prima   erogazione

dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilita'

dell'unita' produttiva oggetto del programma di investimento;

b) essere nel pieno e libero esercizio dei  propri  diritti,  non

essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure

concorsuali;

c) trovarsi in regime di contabilita'  ordinaria  e  disporre  di

almeno due bilanci approvati e depositati presso  il  Registro  delle

imprese ovvero aver presentato, nel caso  di  imprese  individuali  e

societa' di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi;

d) essere in regola con le disposizioni  vigenti  in  materia  di

normativa edilizia ed  urbanistica,  del  lavoro,  della  prevenzione

degli infortuni e  della  salvaguardia  dell'ambiente  ed  essere  in

regola in relazione agli obblighi contributivi;

e) aver restituito somme dovute a  seguito  di  provvedimenti  di

revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

f) non aver effettuato, nei due anni precedenti la  presentazione

della domanda, una delocalizzazione verso l'unita' produttiva oggetto

dell'investimento  in  relazione  al  quale  vengono   richieste   le

agevolazioni di cui al presente decreto,  impegnandosi  a  non  farlo

anche fino ai due anni successivi al completamento  dell'investimento

stesso.

2. Oltre a quanto previsto al comma 1,  possono  beneficiare  delle

agevolazioni di cui al presente decreto anche i liberi professionisti

iscritti agli  ordini  professionali  o  aderenti  alle  associazioni

professionali individuate nell'elenco tenuto dal Ministero  ai  sensi

della legge 14 gennaio 2013, n. 4  e  in  possesso  dell'attestazione

rilasciata ai sensi della medesima legge. Tali soggetti, alla data di

presentazione della domanda, devono  possedere,  ove  compatibili  in

ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma

1.

3. Al fine di facilitare l'accesso alle agevolazioni delle  imprese

di  micro  e  piccola  dimensione   che   realizzano   programmi   di

investimento caratterizzati da comuni  obiettivi  di  sviluppo,  sono

altresi' ammesse alle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  i

soggetti, fino  a  un  massimo  di  sei  soggetti  co-proponenti,  in

possesso dei requisiti di  cui  al  comma  1  che  aderiscono  ad  un

contratto di rete di cui all'art. 3, comma 4-ter,  del  decreto-legge

10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge  9

aprile  2009,  n.  33,  e  successive  modifiche  e  integrazioni   a

condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva,

stabile  e  coerente  con  gli  obiettivi  di   rafforzamento   della

competitivita' e di sviluppo tecnologico connessi alla  realizzazione

dei programmi proposti. A tal fine sono ammessi anche i contratti  di

rete  stipulati   da   imprese   che   concorrono   alla   creazione,

trasformazione,  distribuzione  e  commercializzazione  di  un  unico

prodotto o servizio, ciascuna per un determinato ambito di  attivita'

(c.d. aggregazioni di filiera). Inoltre il contratto deve prevedere:

a) una durata conforme agli obiettivi e alle  attivita'  connesse

alla realizzazione dei programmi di investimento proposti;

b) un «programma di rete» dal quale risultino, in maniera chiara,

la strategia generale per la  crescita,  attraverso  la  rete,  della

capacita' competitiva delle imprese nonche' i servizi e/o le funzioni

accentrati  presso  la  rete  che  possano  facilitare   i   soggetti

interessati dalle agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  nella

realizzazione  dei  programmi  di  investimento  e   nella   relativa

rendicontazione delle spese;

c) nel caso di «rete-contratto», la  nomina  dell'organo  comune,

che agisce in veste di mandatario  dei  partecipanti,  attraverso  il

conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o

della scrittura privata autenticata, di  un  mandato  collettivo  con

rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero  dello  sviluppo

economico, inclusi gli adempimenti procedurali  di  cui  al  presente

decreto.

4. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le

modalita' di presentazione e attuazione degli investimenti di cui  al

comma 3, nonche' gli specifici criteri di valutazione  dei  programmi

anche  in  relazione  alla   capacita',   da   parte   dei   soggetti

co-proponenti, di restituire le agevolazioni richieste sotto forma di

finanziamento agevolato.

5. Sono, in  ogni  caso,  esclusi  dalle  agevolazioni  di  cui  al

presente decreto le PMI e i liberi professionisti:

a) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva

di cui all'art. 9, comma 2, lettera d),  del  decreto  legislativo  8

giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni;

b) i cui legali rappresentanti o  amministratori,  alla  data  di

presentazione della domanda, siano  stati  condannati,  con  sentenza

definitiva o decreto  penale  di  condanna  divenuto  irrevocabile  o

sentenza di applicazione della pena su richiesta ai  sensi  dell'art.

444 del codice di procedura penale, per  i  reati  che  costituiscono

motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a

una procedura di appalto o concessione ai sensi  della  normativa  in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture

vigente alla data di presentazione della domanda;

c) che abbiano ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto

bloccato gli aiuti individuati quali illegali o  incompatibili  dalla

Commissione europea;

d) che alla data di presentazione della  domanda  si  trovino  in

condizioni tali da  risultare  impresa  in  difficolta',  cosi'  come

individuata all'art. 2, punto 18, del regolamento GBER.

                               Art. 5 

                         Programmi ammissibili 

1. I programmi ammissibili alle agevolazioni  devono  prevedere  la

realizzazione di investimenti innovativi,  diretti  ad  aumentare  il

livello  di  efficienza  e/o  di  flessibilita'   nello   svolgimento

dell'attivita' economica del soggetto proponente, in grado di:

a)  consentire   la   trasformazione   tecnologica   e   digitale

dell'impresa  mediante   l'utilizzo   delle   tecnologie   abilitanti

afferenti il piano Impresa 4.0 riportate nell'allegato 1; e/o

b)  favorire  la  transizione  dell'impresa  verso  il  paradigma

dell'economia circolare attraverso l'applicazione delle soluzioni  di

cui all'allegato 2.

2. Al fine di  dimostrare  la  riconducibilita'  del  programma  di

investimento proposto ad almeno una delle finalita' di cui  al  comma

1, i soggetti proponenti devono presentare, unitamente  alla  domanda

di agevolazione, il  piano  degli  investimenti  dettagliato  con  le

informazioni utili ad accertare le caratteristiche dell'iniziativa  e

la relativa conformita' alle finalita' dell'intervento.

3. I programmi  di  investimento  devono  essere  finalizzati  allo

svolgimento delle seguenti  attivita'  economiche,  come  specificate

nell'allegato n. 3:

a) attivita' manifatturiere, con esclusione di quelle indicate al

comma 4;

b) attivita' di servizi alle imprese.

4. In conformita'  ai  divieti  e  alle  limitazioni  derivanti  da

disposizioni europee di cui all'art. 13  del  regolamento  GBER,  non

sono  ammissibili  alle  agevolazioni  i  programmi  di  investimento

inerenti al  settore  siderurgico,  del  carbone,  della  costruzione

navale, delle  fibre  sintetiche,  dei  trasporti  e  delle  relative

infrastrutture, nonche' della produzione  e  della  distribuzione  di

energia e delle infrastrutture energetiche.

5. Non possono in ogni caso essere agevolati, ai sensi del presente

decreto, gli  interventi  subordinati  all'impiego  preferenziale  di

prodotti nazionali rispetto ai prodotti di importazione ovvero per il

sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi  terzi  o

Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai

quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una  rete  di

distribuzione all'estero o  ad  altre  spese  correnti  connesse  con

l'attivita' d'esportazione.

6. Ai fini dell'ammissibilita' alle  agevolazioni  i  programmi  di

investimento devono:

a)  essere  diretti  alla  realizzazione  di  una  nuova   unita'

produttiva   ovvero    all'ampliamento    della    capacita',    alla

diversificazione della produzione funzionale a ottenere prodotti  mai

fabbricati in precedenza o al cambiamento fondamentale  del  processo

di produzione di un'unita' produttiva esistente;

b) essere realizzati presso un'unita' produttiva localizzata  nei

territori delle regioni meno sviluppate;

c) prevedere spese ammissibili non inferiori  complessivamente  a

euro 400.000,00 e non superiori a  euro  3.000.000,00.  Nel  caso  di

programmi presentati nella forma di cui all'art.  4,  comma  3,  tale

soglia minima puo' essere  raggiunta  mediante  la  sommatoria  delle

spese connesse ai singoli  programmi  di  investimento  proposti  dai

soggetti aderenti alla  rete,  a  condizione  che  ciascun  programma

preveda comunque spese ammissibili non inferiori a euro 200.000,00;

d)  essere  avviati,   pena   la   revoca   delle   agevolazioni,

successivamente alla presentazione della domanda di cui  all'art.  8.

Per data di avvio del programma si intende  la  data  di  inizio  dei

lavori di costruzione relativi all'investimento oppure  la  data  del

primo impegno giuridicamente vincolante in relazione all'acquisizione

di  immobilizzazioni  o  di  qualsiasi  altro   impegno   che   renda

irreversibile  l'investimento,  a  seconda  di  quale  condizione  si

verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori,  quali

la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilita',

non sono presi in considerazione ai  fini  dell'individuazione  della

data di avvio dei lavori;

e) prevedere una durata non superiore a dodici  mesi  dalla  data

del provvedimento di concessione delle agevolazioni,  fermo  restando

la possibilita' da parte del Ministero  di  concedere,  su  richiesta

motivata dal  soggetto  beneficiario,  una  proroga  del  termine  di

ultimazione non superiore a sei mesi. Per  data  di  ultimazione  del

programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa rendicontato

e ritenuto ammissibile alle agevolazioni;

f) essere costituiti da immobilizzazioni  mantenute,  per  almeno

tre  anni  dalla  data  di   erogazione   dell'ultima   quota   delle

agevolazioni  o,  se  successiva,   dalla   data   di   installazione

dell'ultimo bene agevolato, nel territorio della regione  in  cui  e'

ubicata l'unita' produttiva agevolata. Nel caso in cui, nei  suddetti

tre   anni,   alcuni   beni   strumentali   diventino   obsoleti    o

inutilizzabili,  e'  possibile  procedere,  previa  comunicazione  al

Ministero,  alla  loro  sostituzione.  In  ogni   caso,   l'attivita'

economica del soggetto beneficiario deve essere, pena la revoca delle

agevolazioni, mantenuta per il medesimo periodo nel territorio  delle

regioni meno sviluppate.

7.  Ai  fini  dell'ammissibilita'   alle   agevolazioni,   l'unita'

produttiva oggetto del programma di investimento  deve  essere  nella

disponibilita' del soggetto proponente:

a) alla data di presentazione della domanda di agevolazioni,  per

i programmi  diretti  all'ampliamento,  alla  diversificazione  o  al

cambiamento fondamentale del  processo  di  produzione  di  un'unita'

produttiva  esistente,  fatta  eccezione  per  quanto   previsto   in

relazione  alle  imprese  non  residenti  nel   territorio   italiano

dall'art. 4, comma 1, lettera a);

b) alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione

delle  agevolazioni,  pena  la  revoca  delle  agevolazioni,  per   i

programmi diretti alla realizzazione di una nuova unita' produttiva.

8. Fermo restando  il  termine  di  ultimazione  del  programma  di

investimento di cui al comma 6, lettera e),  i  soggetti  beneficiari

sono  tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla   presentazione   della

richiesta di erogazione a  saldo  di  cui  all'art.  9,  comma  4,  a

dimostrare l'avvenuta attivazione per l'unita'  produttiva  agevolata

del codice di attivita' economica a cui e' finalizzato  il  programma

di investimento, trasmettendo la seguente documentazione:

a) nel  caso  di  PMI,  la  comunicazione  effettuata  presso  il

Registro delle imprese;

b) nel caso di liberi professionisti, la dichiarazione di  inizio

attivita', di cui  all'art.  35  del  decreto  del  Presidente  della

Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e  successive  modificazioni  e

integrazioni, comunicata all'Agenzia delle entrate.

                               Art. 6 

                          Spese ammissibili 

 

1. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto di  nuove

immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite agli articoli

2423  e  seguenti  del  codice  civile,  che  riguardino  macchinari,

impianti e attrezzature strettamente  funzionali  alla  realizzazione

dei programmi di investimento di cui all'art.  5,  comma  1,  nonche'

programmi informatici e licenze correlati all'utilizzo  dei  predetti

beni materiali.

2. Ai fini dell'ammissibilita' le spese di cui al comma 1 devono:

a) essere relative a immobilizzazioni, materiali  e  immateriali,

nuove di fabbrica acquistate da terzi che  non  hanno  relazioni  con

l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;

b) essere riferite a beni  ammortizzabili  e  capitalizzati,  che

figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente

e  mantengono  la  loro  funzionalita'  rispetto  al   programma   di

investimento per almeno tre anni dalla data  di  erogazione  a  saldo

delle agevolazioni;

c) essere riferite a beni utilizzati  esclusivamente  nell'unita'

produttiva oggetto del programma di investimento;

d) essere conformi ai criteri sull'ammissibilita' delle spese per

i  programmi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali  di  investimento

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020  di  cui  al

regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5

febbraio 2018, n. 22;

e) essere pagate esclusivamente tramite  bonifici  bancari,  SEPA

Credit  Transfer  ovvero  ricevute  bancarie  (RI.BA.),  in  modo  da

consentire la piena tracciabilita' delle operazioni. A  tal  fine  il

soggetto beneficiario puo' utilizzare  un  conto  corrente  vincolato

ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente  ordinario,  non

necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione  del

programma di investimento;

f) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente  quelli

non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e  pertanto

dimensionati in base all'effettiva capacita' produttiva;  tali  mezzi

mobili, inoltre,  devono  essere  identificabili  singolarmente  e  a

servizio esclusivo dell'unita' produttiva oggetto  del  programma  di

investimento;

g)  nel  caso  di  programmi   di   investimento   diretti   alla

diversificazione della produzione, superare almeno del  duecento  per

cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come

risultante    nell'esercizio    finanziario    precedente     l'avvio

dell'investimento.

3. I programmi di investimento caratterizzati da un notevole  grado

di complessita'  e  integrazione  tecnico-produttiva  possono  essere

realizzati, in tutto o in parte, anche  attraverso  il  ricorso  alla

modalita' del cosiddetto contratto «chiavi in mano».  Fermo  restando

che non  sono  agevolabili  prestazioni  derivanti  da  attivita'  di

intermediazione  commerciale,  i  contratti  «chiavi  in  mano»  sono

ammissibili solo a condizione  che  nell'ambito  degli  stessi  siano

identificate e quantificate monetariamente,  in  maniera  distinta  e

separata, le sole immobilizzazioni tipologicamente  ammissibili  alle

agevolazioni depurate delle componenti non ammissibili che concorrono

alla  fornitura,  sulla  base  delle  indicazioni   fornite   con   i

provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2.

4. Non sono ammesse le spese:

a) sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;

b) connesse a commesse interne;

c) relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;

d) per l'acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;

e) di funzionamento, ivi incluse quelle  per  scorte  di  materie

prime, semilavorati,  prodotti  finiti  e  materiali  di  consumo  di

qualsiasi genere;

f) per consulenze e prestazioni d'opera professionale, incluse le

spese notarili;

g) relative alla formazione del personale impiegato dal  soggetto

proponente, anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni

previste dal programma;

h) imputabili a imposte e tasse;

i) inerenti a beni la cui installazione non  e'  prevista  presso

l'unita' produttiva interessata dal programma;

j) correlate all'acquisto di mezzi targati;

k) ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia  inferiore  a

500,00 euro al netto di IVA.

                               Art. 7 

                       Agevolazioni concedibili 

1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'

massime di aiuto stabilite, ai sensi  dell'art.  14  del  regolamento

GBER, dalla Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale,  nella

forma del contributo in conto impianti e del finanziamento agevolato,

sulla base di una percentuale nominale delle spese  ammissibili  pari

al settantacinque per cento, ripartita come di seguito indicato:

a) per le imprese di micro e piccola dimensione, un contributo in

conto impianti pari al trentacinque  per  cento  e  un  finanziamento

agevolato pari al quaranta per cento;

b) per le imprese di media dimensione,  un  contributo  in  conto

impianti pari al venticinque per cento e un  finanziamento  agevolato

pari al cinquanta per cento.

2. Il finanziamento agevolato deve essere restituito  dal  soggetto

beneficiario senza interessi a decorrere  dalla  data  di  erogazione

dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni,  secondo  un  piano  di

ammortamento a rate semestrali costanti posticipate  scadenti  il  31

maggio e il 30 novembre di ogni anno,  in  un  periodo  della  durata

massima di sette anni. Nel caso in cui la predetta data di erogazione

dell'ultima quota a saldo ricade  nei  trenta  giorni  precedenti  la

scadenza del 31 maggio o del 30 novembre, la prima rata del piano  di

ammortamento   decorre   dalla   prima   scadenza   successiva.    Il

finanziamento agevolato non e'  assistito  da  particolari  forme  di

garanzia, fermo restando che i  crediti  nascenti  dalla  ripetizione

delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai

sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Ai fini della determinazione dell'equivalente sovvenzione  lordo

del finanziamento agevolato si applica la  metodologia  di  cui  alla

comunicazione n. 14/2008. A  tal  fine  e'  utilizzato  il  tasso  di

riferimento vigente alla  data  di  concessione  delle  agevolazioni,

determinato applicando al tasso base una maggiorazione in termini  di

punti base conforme a quanto previsto dalla  medesima  comunicazione.

Qualora il valore complessivo delle agevolazioni superi  l'intensita'

massima prevista dalla disciplina comunitaria, il Ministero  procede,

al fine di garantire il rispetto della predetta intensita', a ridurre

il contributo in conto impianti.

4. I soggetti beneficiari devono garantire la copertura finanziaria

del programma di investimento ammesso alle  agevolazioni,  attraverso

risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno  in  una  forma

priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, in misura  almeno  pari

al venticinque per cento delle spese  ammissibili  complessive,  come

stabilito dal regolamento GBER all'art. 14, paragrafo 14.

5.  L'ammontare  complessivo  delle  agevolazioni  concedibili   e'

rideterminato nel provvedimento di  concessione  definitiva  adottato

dal Ministero a conclusione del programma di investimento, effettuati

i controlli di cui all'art. 11, sulla base delle spese effettivamente

sostenute dal soggetto beneficiario.

6.  Le  agevolazioni  concesse  in  relazione   ai   programmi   di

investimento di cui al presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con

riferimento alle medesime spese, con  altre  agevolazioni  pubbliche,

che si configurino come aiuti di Stato notificati ai sensi  dell'art.

108 del TFUE o comunicati ai sensi dei regolamenti della  Commissione

che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con  il  mercato

interno, incluse quelle attribuite  sulla  base  del  regolamento  de

minimis.

7. Le  agevolazioni  sono  concesse  a  valere  sulla  contabilita'

speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile. Ai fini della

concessione del finanziamento  agevolato,  il  Ministero  provvede  a

trasferire all'Agenzia le somme necessarie per  alimentare  il  fondo

rotativo costituito, in conformita' a quanto previsto dagli  articoli

da  37  a  46  del  regolamento  (UE)  1303/2013,  con   il   decreto

direttoriale 12 dicembre 2018 citato in premessa. L'Agenzia opera  in

qualita' di soggetto gestore dello strumento  finanziario  svolgendo,

secondo le indicazioni contenute nel presente decreto,  le  attivita'

di  concessione,  erogazione  e  verifica  dei  rientri  connessi  al

finanziamento agevolato. Il Ministero  provvede  anche  a  trasferire

periodicamente all'Agenzia le somme necessarie per  l'erogazione  del

contributo in conto impianti sulla base del relativo fabbisogno.

8. Ai fini della verifica del rispetto della soglia di notifica  di

cui all'art. 4 del  regolamento  GBER,  i  progetti  di  investimento

avviati dallo stesso soggetto beneficiario, o da altre imprese  dello

stesso gruppo, nella stessa provincia (regione  di  livello  3  della

nomenclatura delle unita'  territoriali  statistiche)  nei  tre  anni

precedenti la data di avvio dell'investimento agevolato ai sensi  del

presente decreto, sono considerati parte  di  un  unico  progetto  di

investimento.

                               Art. 8 

                   Procedura di accesso e concessione 

                         delle agevolazioni 

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono  concesse  sulla

base di  una  procedura  valutativa  con  procedimento  a  sportello,

secondo quanto stabilito all'art. 5 del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il Ministero, con provvedimenti del direttore generale  per  gli

incentivi alle imprese, procede a definire le modalita' e  i  termini

di apertura di ciascuno degli sportelli per  la  presentazione  delle

domande di agevolazioni di cui all'art. 3, comma 2. Il termine per la

presentazione delle domande a valere sul secondo sportello  non  puo'

essere antecedente a centottanta  giorni  dalla  chiusura  del  primo

sportello  agevolativo.  Con  i  medesimi  provvedimenti  sono   resi

disponibili gli schemi in base ai quali  deve  essere  presentata  la

domanda  di  accesso  alle  agevolazioni  unitamente  al   piano   di

investimento e all'ulteriore documentazione  utile  allo  svolgimento

dell'attivita' istruttoria da parte del Ministero.

3. Ciascuna impresa puo' presentare, sia in forma autonoma  che  in

qualita' di aderente ad una  rete  d'impresa,  una  sola  domanda  di

agevolazione nell'ambito  di  ciascuno  sportello  agevolativo.  Alla

domanda  possono  essere  allegati  anche  i  preventivi   di   spesa

caratterizzati da un appropriato livello di  dettaglio  in  grado  di

consentire l'identificazione puntuale dei beni oggetto del  piano  di

investimento i quali concorrono, qualora adeguati,  alla  definizione

del punteggio inerente il criterio  della  fattibilita'  tecnica  del

programma  di  investimento.  I  predetti  provvedimenti  definiscono

altresi'  i  punteggi,  le  condizioni  e   le   soglie   minime   di

ammissibilita' adottati per ciascuno  dei  criteri  e  indicatori  di

valutazione  di  cui  all'allegato  n.  4,  il  punteggio  aggiuntivo

correlato all'eventuale possesso da parte dell'impresa del rating  di

legalita', gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche'  gli

eventuali  ulteriori  elementi  utili  a  disciplinare  la   corretta

attuazione dell'intervento agevolativo.

4. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo

1998, n. 123 e successive modificazioni e  integrazioni,  i  soggetti

beneficiari hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti

delle   disponibilita'    finanziarie.    Il    Ministero    comunica

tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli

incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle

risorse   finanziarie   disponibili   nell'ambito   dello   specifico

sportello. In  caso  di  insufficienza  delle  suddette  risorse,  le

domande presentate nell'ultimo giorno utile ai fini della concessione

delle  agevolazioni  sono  ammesse  all'istruttoria  in   base   alla

posizione assunta nell'ambito di una specifica  graduatoria,  fino  a

esaurimento delle medesime risorse.  La  graduatoria  e'  formata  in

ordine decrescente sulla base  del  punteggio  attribuito  a  ciascun

soggetto proponente determinato dalla somma dei punteggi di cui  agli

indicatori  i,  ii,  iii   e   iv   del   criterio   di   valutazione

«caratteristiche del soggetto proponente» di cui all'allegato  n.  4.

Per i programmi di investimento  presentati  ai  sensi  dell'art.  4,

comma 3, il punteggio  complessivo  e'  determinato  come  media  dei

punteggi attribuiti ai singoli soggetti partecipanti al contratto  di

rete. In caso di parita' di punteggio, ai fini  dell'ammissione  alla

fase istruttoria, prevale il programma con il minor costo.

5. Ai fini dell'ammissibilita' alla fase istruttoria della  domanda

di agevolazioni, il Ministero procede a valutare  preliminarmente  la

capacita' del soggetto richiedente  di  restituire  il  finanziamento

agevolato, verificando, sulla base dei  dati  desumibili  dall'ultimo

bilancio approvato e depositato, la seguente relazione:

 

 

 

 

 

dove:

«Cflow »: indica la somma dei valori  relativi  al  risultato  di

esercizio e agli ammortamenti/svalutazioni;

«Cfa »: indica l'importo del finanziamento agevolato, determinato

ai sensi dell'art. 7;

«n»:  indica  il  numero   degli   anni   di   ammortamento   del

finanziamento  agevolato,  secondo  quanto  indicato   dal   soggetto

proponente in sede di domanda di agevolazioni.

6. Effettuata la  verifica  preliminare  di  cui  al  comma  5,  il

Ministero  procede,   nel   rispetto   dell'ordine   cronologico   di

presentazione ovvero della  graduatoria  di  cui  al  comma  4,  alla

verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilita'  previste

dal presente decreto e all'istruttoria delle domande di  agevolazioni

sulla base dei criteri di valutazione di cui all'allegato  n.  4.  Le

attivita' istruttorie sono  svolte  dal  Ministero  entro  centoventi

giorni dalla data di presentazione  della  domanda  di  agevolazioni,

fermo  restando  la  possibilita'  di   chiedere   integrazioni   e/o

chiarimenti. Nelle more delle attivita' di valutazione dei  programmi

di investimento, il Ministero verifica la vigenza  e  la  regolarita'

contributiva del  soggetto  proponente  nonche'  l'assenza  di  cause

ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Per  le  domande

per le  quali  l'attivita'  istruttoria  si  e'  conclusa  con  esito

positivo,  il  Ministero  procede   alla   registrazione   dell'aiuto

individuale sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi del

regolamento 31 maggio 2017, n. 115, e alla conseguente  adozione  del

provvedimento di concessione. Per le domande che  hanno  ottenuto  un

punteggio inferiore a una  o  piu'  delle  soglie  di  ammissibilita'

previste con i successivi provvedimenti direttoriali di cui al  comma

2, ovvero ritenute comunque non  ammissibili  per  insussistenza  dei

requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto e/o  a

seguito della verifica preliminare di cui al comma  5,  il  Ministero

comunica i motivi ostativi all'accoglimento della  domanda  ai  sensi

dell'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,  n.  241  e  successive

modificazioni e integrazioni.

7. Nel provvedimento di concessione di cui al comma 6 sono indicati

gli investimenti ammessi, le agevolazioni riconosciute, gli impegni a

carico del soggetto  beneficiario  in  ordine  agli  obiettivi,  alle

modalita'  e  ai  termini   di   realizzazione   del   programma   di

investimento,  gli  obblighi  derivanti  dall'utilizzo   di   risorse

cofinanziate dai fondi strutturali, con particolare riferimento  agli

adempimenti in materia di  informazione  e  pubblicita',  nonche'  le

circostanze determinanti la revoca delle  agevolazioni.  Il  soggetto

beneficiario  provvede  alla  sottoscrizione  del  provvedimento   di

concessione entro i termini indicati nel medesimo provvedimento, pena

la decadenza dalle agevolazioni concesse.

8. Entro sessanta  giorni  dalla  ricezione  del  provvedimento  di

concessione di cui al comma 6, sottoscritto  da  parte  del  soggetto

beneficiario,  l'Agenzia  provvede  alla  stipula  del  contratto  di

finanziamento che, tenuto conto di quanto stabilito all'art. 7, comma

2, disciplina le modalita' e le  condizioni  per  l'erogazione  e  il

rimborso del finanziamento agevolato, nonche' i conseguenti impegni e

obblighi a carico del soggetto beneficiario.

                               Art. 9 

                     Erogazione delle agevolazioni 

1. Le  agevolazioni  sono  erogate  dall'Agenzia  a  seguito  della

presentazione  di  richieste  da  parte  dei  soggetti   beneficiari,

avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla

realizzazione del programma di investimento, per un ammontare  almeno

pari   al   venticinque   per    cento    dell'importo    complessivo

dell'investimento ammesso,  ad  eccezione  dell'ultima  richiesta  di

erogazione che puo' essere  riferita  ad  un  importo  inferiore.  Le

agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalita':

a) sulla base di  titoli  di  spesa  non  quietanzati  attraverso

l'utilizzo di un conto corrente vincolato;

b)  sulla  base  di  titoli  di  spesa   quietanzati   attraverso

l'utilizzo di un conto corrente bancario ordinario.

2. Con i provvedimenti di cui all'art. 8, comma 2, sono definite le

modalita'  di  presentazione  delle  domande  di  erogazione   e   di

rendicontazione dei  costi  nonche'  la  relativa  documentazione  da

allegare.

3. La prima richiesta di erogazione per stato di  avanzamento  deve

essere  presentata   entro   centoventi   giorni   dalla   data   del

provvedimento di concessione delle agevolazioni di  cui  all'art.  8,

comma 6.

4. La richiesta di erogazione a saldo delle  agevolazioni  concesse

deve essere presentata entro e non oltre novanta giorni dalla data di

ultimazione dell'investimento come  definita  all'art.  5,  comma  6,

lettera e). L'ammontare delle agevolazioni  spettanti  sono  definite

sulla  base  dell'investimento  complessivamente   ammesso   in   via

definitiva.

5. Ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa  presentato

costituisce acconto, i beni relativi  alla  richiesta  di  erogazione

devono essere fisicamente individuabili e installati presso  l'unita'

produttiva interessata dal programma di investimento entro i seguenti

termini:

a) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la

modalita' di erogazione  mediante  conto  corrente  vincolato,  entro

sessanta giorni dalla data di pagamento del relativo titolo di spesa;

b) nel caso in cui  il  soggetto  beneficiario  abbia  scelto  la

modalita' di erogazione mediante conto corrente  bancario  ordinario,

alla data di presentazione della richiesta di erogazione.

6. L'Agenzia effettua le verifiche indicate  nei  provvedimenti  di

cui all'art. 8, comma 2, entro sessanta  giorni  dalla  presentazione

delle domande  di  erogazione  e  provvede  a  erogare  le  quote  di

agevolazione spettanti al soggetto beneficiario.

                               Art. 10 

                    Ulteriori adempimenti a carico 

                      dei soggetti beneficiari 

 

1. Il soggetto beneficiario, oltre al  rispetto  degli  adempimenti

gia' previsti dal presente decreto, e' tenuto a:

a)  effettuare  i  pagamenti  dei  titoli  di  spesa   attraverso

modalita' che consentano la  loro  piena  tracciabilita'  e  la  loro

riconducibilita' ai titoli di spesa a cui si riferiscono. A tal fine,

nel caso in cui il soggetto beneficiario abbia scelto la modalita' di

erogazione mediante  un  conto  corrente  bancario  ordinario  e  non

dedicato, e' tenuto a effettuare distinti pagamenti per ciascuno  dei

titoli di spesa, esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer o con

ricevute bancarie (RI.BA.);

b)  tenere  a  disposizione  tutti  i  documenti  giustificativi,

relativi alle  spese  rendicontate,  nei  dieci  anni  successivi  al

completamento del programma di investimento.  In  ogni  caso,  tenuto

conto  di  quanto  stabilito  dall'art.  140  del  regolamento   (UE)

1303/2013,  i  documenti  giustificativi  di  spesa   devono   essere

conservati  sotto  forma  di  originali  o,   in   casi   debitamente

giustificati, sotto forma di copie autenticate o su  supporti  per  i

dati comunemente accettati,  comprese  le  versioni  elettroniche  di

documenti  originali  o  i  documenti  esistenti  esclusivamente   in

versione  elettronica  che  rispondano  a   standard   di   sicurezza

accettati;

c) consentire e favorire, in ogni fase  del  procedimento,  anche

mediante sopralluoghi, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni

e monitoraggi disposti dal Ministero, dalla Commissione europea e  da

altri  organismi  nazionali  o  dell'Unione  europea  competenti   in

materia, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei  programmi

e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;

d) corrispondere a tutte le richieste  di  informazioni,  dati  e

rapporti tecnici periodici  disposte  dal  Ministero  allo  scopo  di

effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati;

e)  garantire  che  sia  mantenuto  un  sistema  di  contabilita'

separata  o  una  codificazione  contabile  adeguata  per  tutte   le

operazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili

nazionali;

f) comunicare tempestivamente eventuali variazioni  dei  soggetti

sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 del decreto

legislativo 6  settembre  2011,  n.  159  e  successive  modifiche  e

integrazioni, intervenute nel periodo di realizzazione del  programma

di investimento;

g) adempiere agli obblighi di  pubblicazione  delle  agevolazioni

ricevute a valere sul presente  provvedimento,  ai  sensi  di  quanto

previsto dall'art. 1, comma 125, della legge 4 agosto  2017,  n.  124

come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

2. I soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto  degli  indirizzi

operativi stabiliti con il decreto del  direttore  generale  per  gli

incentivi alle imprese del Ministero 6 marzo 2017. In particolare,  i

soggetti beneficiari devono:

a) aderire a tutte  le  forme  atte  a  dare  idonea  pubblicita'

dell'utilizzo  delle  risorse  finanziarie  del  Programma  operativo

nazionale «Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR, con le modalita'

allo scopo individuate dal Ministero;

b) garantire che per le spese oggetto di agevolazione non abbiano

gia' fruito di una misura  di  sostegno  finanziario  comunitario  ai

sensi dell'art. 65, paragrafo 11, del regolamento (UE) 1303/2013  e/o

nazionale secondo  quanto  previsto  dalle  vigenti  norme  nazionali

sull'ammissibilita' delle spese. A tal fine tutte le  fatture  e/o  i

documenti giustificativi devono contenere  riferimenti  al  Programma

operativo nazionale «Imprese e competitivita'» FESR  2014-2020  e  al

codice unico  di  progetto  (CUP),  nonche'  contenere  l'indicazione

dell'importo totale o parziale imputabile sul programma agevolato;

c) rispettare quanto previsto  in  materia  di  stabilita'  delle

operazioni dall'art. 71 del regolamento (UE) 1303/2013;

d) garantire il rispetto delle politiche  dell'Unione  europea  e

delle norme nazionali  in  materia  di  ammissibilita'  delle  spese,

tutela ambientale, sviluppo  sostenibile,  pari  opportunita'  e  non

discriminazione;

e) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento  di

tutte  le  attivita'  in  materia  di   monitoraggio,   controllo   e

pubblicita' previsti dalla normativa  europea  relativa  all'utilizzo

delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)  di  cui

al regolamento (UE) 1303/2013 e successive disposizioni  attuative  e

delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Ministero.

                               Art. 11 

                  Monitoraggio, ispezioni e controlli 

1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare

controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative  agevolate,

al  fine  di  verificare  le  condizioni  per  la  fruizione   e   il

mantenimento   delle   agevolazioni,   nonche'   l'attuazione   degli

interventi finanziati.

2.  A  conclusione  del  programma   di   investimento,   al   fine

dell'adozione  del  provvedimento  di  concessione  definitiva  delle

agevolazioni di cui all'art. 7, comma 5,  il  Ministero  effettua  un

controllo sull'avvenuta realizzazione del programma di  investimento.

In tale fase il Ministero provvede ad effettuare una verifica in loco

per un campione significativo di programmi di investimento agevolati,

nominando un'apposita commissione di  accertamento.  Il  campione  e'

definito sulla base di criteri  di  estrazione  casuale  in  modo  da

assicurare la verifica in loco su  almeno  il  dieci  per  cento  dei

programmi giunti a conclusione. Il campione selezionato  deve  essere

composto, per almeno il cinquanta per  cento,  da  programmi  con  un

importo degli investimenti superiore a  euro  750.000,00.  Gli  oneri

delle commissioni di accertamento sono posti a carico  delle  risorse

dell'asse V - Assistenza tecnica - del Programma operativo  nazionale

«Imprese e competitivita'» 2014-2020 FESR.

                               Art. 12 

                              Variazioni 

 

1. Eventuali variazioni  dei  soggetti  beneficiari  conseguenti  a

operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell'attivita',

ovvero  variazioni  del  programma  di  investimento  relative   agli

obiettivi, alla  tempistica  di  realizzazione,  alla  localizzazione

delle  attivita'  o  ai   beni   di   investimento,   devono   essere

tempestivamente  comunicate  al  Ministero  affinche'  proceda   alle

opportune   verifiche,   valutazioni   ed   adempimenti,   anche   in

considerazione delle possibili cause  di  revoca  delle  agevolazioni

previste all'art. 13. La comunicazione deve  essere  accompagnata  da

un'argomentata relazione illustrativa.

2. Le variazioni che riguardano esclusivamente  i  fornitori  e  le

caratteristiche  tecniche  dei  beni,  qualora  non  modifichino   la

funzionalita' o l'innovativita' dei beni agevolati e siano, comunque,

di importo  non  superiore  al  trenta  per  cento  dell'investimento

ammesso, non devono essere preventivamente comunicate al Ministero  e

sono valutate in fase di erogazione esclusivamente con riferimento al

rispetto delle condizioni di ammissibilita' stabilite all'art. 6.

3. Fino a quando la proposta di variazione di cui al comma 1 non e'

stata   approvata,   il   Ministero   sospende   l'erogazione   delle

agevolazioni,  fermo  restando  che   l'importo   complessivo   delle

agevolazioni erogate non puo' essere superiore a quello  concesso  al

soggetto beneficiario.

                               Art. 13 

                                Revoche 

1. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in

misura totale nei seguenti casi:

a) assenza di uno o  piu'  requisiti  di  ammissibilita',  ovvero

documentazione irregolare per fatti comunque imputabili  al  soggetto

beneficiario e non sanabili;

b)  mancata  realizzazione  del  programma  di  investimento  nei

termini di cui all'art. 5, comma  6,  lettera  e).  La  realizzazione

parziale del programma di investimento comporta la revoca totale  nel

caso in cui la parte realizzata non risulti organica e funzionale;

c) mancata attivazione,  con  riferimento  all'unita'  produttiva

agevolata e nei termini indicati all'art.  5,  comma  8,  del  codice

ATECO di attivita' economica  cui  e'  finalizzato  il  programma  di

investimento;

d) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei

confronti  del  medesimo  di  altra  procedura  concorsuale,  laddove

intervenuti    antecedentemente    alla    data    di     ultimazione

dell'investimento e fatta salva la possibilita' per il  Ministero  di

valutare,  nel  caso  di  apertura   nei   confronti   del   soggetto

beneficiario di una procedura concorsuale diversa dal fallimento,  la

compatibilita' della  procedura  medesima  con  la  prosecuzione  del

programma di investimento agevolato;

e)  sussistenza  di  una  causa  di  divieto  in  relazione  alla

normativa antimafia, secondo quanto stabilito all'art. 94,  comma  2,

del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159  e  successive

modifiche e integrazioni;

f) trasferimento, entro cinque anni  dalla  data  di  conclusione

dell'iniziativa  o  del  completamento  dell'investimento  agevolato,

dell'attivita' economica specificamente  incentivata  o  di  una  sua

parte dall'unita' produttiva incentivata  ad  altro  sito  produttivo

situato al di fuori  dell'ambito  territoriale  della  stessa  unita'

produttiva,  in  territorio  nazionale,  nel  territorio  dell'Unione

europea e in  quello  degli  Stati  aderenti  allo  Spazio  economico

europeo. Ai fini della valutazione della presente causa di revoca  si

considera il trasferimento  dell'attivita'  economica  effettuata  da

parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto ovvero da  altra

impresa che sia con essa in rapporto di controllo o  collegamento  ai

sensi dell'art. 2359 del codice civile;

g) violazione dell'obbligo di  pubblicare  gli  importi  ricevuti

nella nota integrativa del bilancio  di  esercizio  e  dell'eventuale

bilancio consolidato previsto dall'art. 1, comma 125, della  legge  4

agosto 2017, n. 124 come modificato dall'art. 35 del decreto-legge 30

aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  di

conversione 28 giugno 2019, n. 58.

2. Con riferimento ai casi di revoca totale di cui al comma  1,  il

soggetto beneficiario non ha diritto alle  quote  residue  ancora  da

erogare e deve restituire il beneficio gia' erogato, maggiorato degli

interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle  sanzioni

amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del  decreto  legislativo

31 marzo 1998, n. 123.

3. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in

misura parziale nei seguenti casi:

a) mancato mantenimento dei beni per l'uso previsto nella regione

in cui e' ubicata l'unita' produttiva nei termini  indicati  all'art.

5, comma 6, lettera f);

b) cessazione o delocalizzazione dell'attivita' economica  a  cui

e' finalizzato il programma di investimento al di fuori delle regioni

meno sviluppate, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione

dell'ultima quota delle agevolazioni;

c) cessione, nei tre anni  successivi  alla  data  di  erogazione

dell'ultima quota delle agevolazioni,  della  proprieta'  dell'unita'

produttiva  oggetto  del  programma  di  investimento  agevolato   ad

un'altra impresa non in possesso dei requisiti  di  accesso  indicati

dal presente decreto;

d) modifica sostanziale, nei tre anni  successivi  alla  data  di

erogazione  dell'ultima  quota  delle  agevolazioni,   dell'attivita'

economica, dei livelli occupazionali e/o della  capacita'  produttiva

oggetto del programma di  investimento  che  alteri  la  natura,  gli

obiettivi o le  condizioni  di  attuazione  del  programma  agevolato

compromettendone il raggiungimento degli obiettivi originari;

e) realizzazione  parziale  del  programma  di  investimento  nei

termini di cui all'art. 5, comma 6, lettera e). Nel caso  in  cui  la

parte di investimento realizzata risulti  organica  e  funzionale  si

procede alla revoca parziale delle  agevolazioni  limitatamente  alla

parte corrispondente agli investimenti non realizzati;

f) mancata  installazione  dei  beni  oggetto  del  programma  di

investimento agevolato nei  termini  di  cui  all'art.  9,  comma  5,

purche'  la  parte  di  investimento  realizzata  relativa  ai   beni

istallati risulti organica e funzionale;

g) mancato rispetto del divieto di cumulo delle  agevolazioni  di

cui all'art. 7, comma 6, purche' la parte di investimento  realizzata

relativa ai beni ammessi risulti organica e funzionale;

h) mancata restituzione, protratta per oltre un anno, delle  rate

del finanziamento agevolato da restituire al Ministero.

4. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 3:

a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d)  e'  riconosciuta

al  soggetto  beneficiario   esclusivamente   la   quota   parte   di

agevolazioni commisurata al periodo in cui  e'  stato  verificato  il

pieno rispetto degli obblighi;

b) nei casi di cui alle lettere  e)  ed  f)  e'  riconosciuta  al

soggetto beneficiario esclusivamente la quota parte  di  agevolazioni

commisurata ai beni in relazione ai  quali  e'  stato  verificato  il

pieno rispetto degli obblighi ivi indicati;

c) nel caso di cui alla lettera g) e'  riconosciuta  al  soggetto

beneficiario esclusivamente la quota parte di agevolazioni riferibile

ai beni per i quali l'impresa non ha beneficiato di altri aiuti;

d) nel caso di cui alla lettera h), la revoca e' commisurata alla

quota di finanziamento agevolato, comprensiva delle rate scadute e di

quelle da  rimborsare,  non  restituita  dall'impresa  alla  data  di

contestazione dell'inadempimento da parte del Ministero.

5. Le agevolazioni di cui al  presente  decreto  sono  revocate  in

misura totale  o  parziale,  in  relazione  alla  natura  ed  entita'

dell'inadempimento, nel caso di inadempienza degli obblighi  previsti

agli articoli 10 e  11  e  in  tutti  gli  altri  casi  previsti  dal

provvedimento di concessione.

                               Art. 14 

                          Disposizioni finali 

1.  Il  Ministero  garantisce  l'adempimento  degli   obblighi   di

pubblicita' e informazione di cui all'art.  9  del  regolamento  GBER

attraverso la  pubblicazione  delle  informazioni  ivi  indicate  sul

Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52, comma  1,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. Ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile  2019,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58,

sulla piattaforma telematica «Incentivi.gov.it»  sono  pubblicate  le

informazioni  relative  alla  misura  agevolativa  istituita  con  il

presente provvedimento.

3. Il presente regime di aiuti sara' oggetto di  relazioni  annuali

trasmesse alla Commissione europea ai sensi dell'art. 11, lettera b),

del regolamento GBER.

4. Ai fini dell'attuazione dell'intervento agevolativo  di  cui  al

presente  provvedimento  il  Ministero   procede   ad   adeguare   la

Convenzione stipulata con l'Agenzia per la  gestione  dell'intervento

istituito con il decreto ministeriale  9  marzo  2018  richiamato  in

premessa.

Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana.

Allegati

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