Efficientamento energetico delle scuole: assegnati i fondi di manutenzione straordinaria

Pubblicato il il decreto del ministero dell'Istruzione 15 luglio 2021

Efficientamento energetico delle scuole: assegnati i fondi di manutenzione straordinaria con il decreto del ministero dell'Istruzione 15 luglio 2021 (in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 241).

Il provvedimento definisce:

  • l'assegnazione delle risorse che ammontano complessivamente a 1.120.253.066,24 euro (una somma residua di 4.746.933,76 euro sarà assegnata con successivo  decreto  del  ministro dell'Istruzione);
  • l'individuazione degli interventi e i termini di aggiudicazione dei lavori;
  • la modifica dei piani degli interventi per esigenze sopravvenute;
  • la modalità di rendicontazione e di monitoraggio;
  • le revoche e i controlli.

Clicca qui per il D.M. 8 gennaio 2021 di approvazione dei piani

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'istruzione 15 luglio 2021 (in fondo alla pagina è riportato l'allegato in pdf, disponibile anche all'indirizzo https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-217-del-15-luglio-2021?pk_vid=da284c2ebcf7fb621633939381eacf46)

 

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Clicca qui!

 

Decreto del ministero dell'istruzione 15 luglio 2021

Approvazione  dei  piani  degli  interventi   per   la   manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di  competenza  di  province,  citta'  metropolitane   ed   enti   di
decentramento   regionale   e   individuazione   dei    termini    di
aggiudicazione, nonche'  delle  modalita'  di  rendicontazione  e  di
monitoraggio. (21A05854)

(in Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2021, n. 241)

 

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

 

Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina

dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del

Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle

amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni  per

la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge

finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;

Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di

contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 29  dicembre  2011,  n.  229,  recante

«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  procedure  di  monitoraggio

sullo  stato  di  attuazione  delle  opere  pubbliche,  di   verifica

dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;

Visto in particolare, l'art. 1, comma 1,  lettera  a),  del  citato

decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo  per

le amministrazioni pubbliche di  detenere  e  alimentare  un  sistema

gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio

della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;

Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure

urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»  e,  in

particolare, l'art. 10;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n.  243,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18,  come  modificato

dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  e  in

particolare l'art. 7-bis, comma 2,  che  prevede  che,  «al  fine  di

ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi

di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita  o  al  sostegno

degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che

non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati  alla

data di entrata in vigore della presente  disposizione,  deve  essere

disposto  anche  in  conformita'  all'obiettivo  di  destinare   agli

interventi nel territorio delle regioni  Abruzzo,  Molise,  Campania,

Basilicata,  Calabria,  Puglia,  Sicilia   e   Sardegna   un   volume

complessivo  di  stanziamenti  ordinari  in  conto  capitale   almeno

proporzionale alla popolazione residente»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante

«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la

riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,

delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello

sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione

internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente

e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la

rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle

carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di

polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare

l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del

Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che

modifica l'art. 1, comma 345, della la legge  30  dicembre  2018,  n.

145;

Vista la legge 27 dicembre  2019,  n.  160,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare,  l'art.  1,

commi 63 e  64,  che  prevede  lo  stanziamento  di  risorse  per  il

finanziamento  di  interventi  di   manutenzione   straordinaria   ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n.  162,  convertito,  con

modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante

«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,

di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di

innovazione tecnologica»;

Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del

citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel  modificare  l'art.  1,

commi 63 e 64, della legge n. 160  del  2019,  prevede  che  «per  il

finanziamento  degli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed

efficientamento  energetico  delle  scuole  di  province   e   citta'

metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero

dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal

2022 al 2034»;

Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che  prevede

altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il

Ministro  dell'istruzione,  previa  intesa  in  sede  di   Conferenza

Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del  31  marzo  2020,

sono individuati le risorse per  ciascun  settore  di  intervento,  i

criteri di riparto e le modalita'  di  utilizzo  delle  risorse,  ivi

incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,

anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e

comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'

di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e

che  con  successivo  «decreto  del  Ministero  dell'istruzione,   di

concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro

novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono  individuati

gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al  finanziamento  e  il

relativo importo»;

Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni

urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del

Ministero dell'universita' e della ricerca»;

Visto il decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  22,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 6 giugno  2020,  n.  41,  recante  «Misure

urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno

scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in

materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la

continuita' della gestione  accademica»  e,  in  particolare,  l'art.

7-ter;

Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure

urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023»;

Visto il decreto-legge 14 agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,  recante  «Misure

urgenti  per  il  sostegno  e  il  rilancio  dell'economia»   e,   in

particolare, l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato  stabilito  un

incremento  di  risorse  per  il  finanziamento  di   interventi   di

manutenzione straordinaria e  incremento  dell'efficienza  energetica

delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche'  degli  enti

di decentramento regionale;

Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di

previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio

pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare,  l'art.  1,

commi 810 e 812;

Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali»,  attualmente

in corso di conversione e, in particolare, l'art. 77, commi 4  e  10,

lettera d);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance

del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di

rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e

snellimento delle procedure», attualmente in corso di conversione,  e

in particolare l'art. 8;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la

ripresa e la resilienza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio

2020, con il quale sono stati  definiti  i  criteri  di  assegnazione

delle risorse spettanti a Province  e  Citta'  metropolitane  secondo

quanto previsto dall'art. 38-bis, comma  3,  lettere  b)  e  c),  del

decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni,

dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche'  sono  stati  definiti  i

termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime risorse;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  30

settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente

l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,

che  individua  gli  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale

dell'amministrazione centrale del Ministero dell'istruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di

concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della

ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3

gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di

redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia

di edilizia scolastica;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca  12  settembre  2018,  n.  615,  con  il  quale  si  e'

proceduto, tra l'altro, all'approvazione della  programmazione  unica

nazionale  in  materia  di  edilizia  scolastica  per   il   triennio

2018-2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e

della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto

alla rettifica della programmazione  unica  nazionale  2018-2020  con

riferimento ad alcuni piani regionali;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 1° ottobre  2020,  n.

129, con il quale la somma complessiva pari ad  euro  855.000.000,00,

di cui all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c),  del  decreto-legge

30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla  legge

28 febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno  degli

anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,

2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15  -  del

bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020  al

2024, e' stata ripartita tra Province, Citta' metropolitane e enti di

decentramento  regionale,  ai   sensi   dell'art.   48   del   citato

decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti

nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  7  luglio

2020;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8  gennaio  2021,  n.

13, con il quale si e' proceduto  all'approvazione  dei  piani  degli

interventi per  la  manutenzione  straordinaria  e  l'efficientamento

energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Citta'

metropolitane ed  enti  di  decentramento  regionale,  per  l'importo

complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione  dei  termini

di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di  rendicontazione  e  di

monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e  64,  della  legge  27

dicembre 2019, n. 160;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,

con il quale la somma complessiva pari ad euro  1.125.000.000,00,  di

cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.  104,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,  n.  126,

di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00

per l'annualita' 2022  ed  euro  300.000.000,00  per  ciascuna  delle

annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale

15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal

2021 al 2024, e' stata ripartita tra Province,  Citta'  metropolitane

ed enti di decentramento regionale;

Considerato che, sulla base di quanto previsto dall'art.  1,  comma

2, del decreto del Ministro dell'istruzione 10  marzo  2021,  n.  62,

entro trenta giorni dall'adozione del predetto decreto, le  Province,

le Citta' metropolitane e gli enti di  decentramento  regionale  sono

tenuti a  presentare  al  Ministero  dell'istruzione  l'elenco  degli

interventi che  intendono  realizzare  nell'ambito  delle  risorse  a

ciascuna spettante e utilizzando, a tal fine, l'apposito  applicativo

del Ministero dell'istruzione messo a  disposizione  delle  Province,

delle Citta' metropolitane e degli enti di  decentramento  regionale,

le cui informazioni di accesso sono fornite  dal  medesimo  Ministero

con apposita comunicazione entro cinque giorni dalla data di adozione

del sopracitato decreto;

Dato atto che il Ministero dell'istruzione con nota  del  22  marzo

2021,  prot.  n.  7919,  ha  fornito  alle  Province,   alle   Citta'

metropolitane e agli enti di decentramento regionale le  informazioni

necessarie  per  accedere  all'applicativo  del   Ministero   e   per

comunicare i piani di intervento, stabilendo quale termine, entro  il

quale far pervenire le proprie proposte, quello delle ore  18,00  del

giorno 30 aprile 2021, termine assegnato  tenuto  conto  del  maggior

termine  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 7 luglio 2020;

Considerato che entro il  termine  del  30  aprile  2021  tutte  le

Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale, ad

eccezione  del  Libero  consorzio  di  Caltanissetta,   hanno   fatto

pervenire  i  propri  piani  di  interventi  relativi  agli   edifici

scolatici di propria competenza;

Datto atto che con nota del 3 maggio 2021  e'  stato  assegnato  al

Libero consorzio di Caltanissetta un ulteriore termine  fissato  alle

ore 18,00 del giorno 4 maggio 2021 per presentare il proprio piano;

Dato atto che, a seguito di  istruttoria  da  parte  del  Ministero

dell'istruzione con riferimento ai piani presentati da tutti gli enti

locali,  sono  emerse  alcune  criticita'  che  hanno  comportato  la

necessita' di richiedere ulteriori chiarimenti ai predetti enti;

Considerato che tutte le Province, Citta' metropolitane ed enti  di

decentramento regionale hanno fatto pervenire i necessari chiarimenti

e/o integrazioni;

Dato  atto che  l'art.  1,  comma  4,  del  decreto  del   Ministro

dell'istruzione 10 marzo 2021,  n.  62  prevede  che  con  successivo

decreto ministeriale di individuazione degli interventi da  ammettere

a finanziamento siano determinati anche i termini  di  aggiudicazione

dei relativi interventi nonche' le modalita' di rendicontazione e  di

monitoraggio degli  stessi,  cosi'  come  definite  nel  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2020;

Ritenuto quindi, a seguito di istruttoria, di poter individuare gli

interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici  scolastici  di

competenza delle Province, delle Citta' metropolitane e degli enti di

decentramento regionale, cosi' come dagli stessi proposti, nonche' di

definire termini e modalita' di  rendicontazione  e  di  monitoraggio

degli interventi;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                        Assegnazione risorse

1. L'importo complessivo da assegnare agli  enti  locali,  definito

sulla base dei piani degli interventi presentati da Province,  Citta'

metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato

A, che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente

decreto, e' pari ad euro 1.120.253.066,24.

2. La somma  residua,  pari  ad  euro  4.746.933,76  rispetto  allo

stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e'  assegnata  con

successivo  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  in   favore   di

ulteriori interventi individuati da Province, Citta' metropolitane ed

enti di decentramento regionale nei limiti delle  risorse  a  ciascun

ente assegnate con decreto  del  Ministro  dell'istruzione  10  marzo

2021, n. 62.

                               Art. 2

              Individuazione degli interventi e termini

                    di aggiudicazione dei lavori

 

1. Sono approvati i piani degli interventi  proposti  da  Province,

Citta' metropolitane  ed  enti  di  decentramento  regionale  di  cui

all'allegato A, che costituisce parte integrante  e  sostanziale  del

presente decreto.

2. Gli enti locali  di  cui  all'allegato  A  sono  autorizzati  ad

avviare le procedure di gara per l'affidamento dei successivi livelli

di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

3. Il termine entro il quale devono essere  affidati  i  lavori  e'

stabilito:

a) per gli interventi il cui importo  lavori  e'  inferiore  alla

soglia di rilevanza comunitaria,  di  cui  all'art.  35  del  decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non  oltre  il  31  agosto

2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di  importo  pari  o

superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di  cui  all'art.  35

del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non  oltre  il

31 dicembre 2022.

4. I termini  di  cui  al  comma  3  si  intendono  rispettati  con

l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori.

5. Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di

avvio dei lavori e di conclusione degli stessi  definiti  nell'ambito

delle linee guida di cui all'art.  55  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, attualmente in corso di conversione.

6. Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai  commi  3  e  5,

essendo gli interventi inclusi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e

resilienza.

                               Art. 3

                 Modifica dei piani degli interventi

                      per esigenze sopravvenute

 

1. Eventuali modifiche ai piani degli interventi  per  sopravvenute

esigenze idoneamente motivate dal  punto  di  vista  tecnico  possono

essere approvate con decreto  del  Ministero  dell'istruzione,  fermi

restando i termini per  le  proposte  di  aggiudicazione  dei  lavori

definiti ai sensi dell'art. 2.

2. La richiesta di modifica del piano di interventi da parte  degli

enti locali deve comunque essere presentata nel caso in cui, in  sede

di sviluppo progettuale, l'intervento proposto  non  sia  compatibile

ne'  preservabile  con  altri  interventi  relativi  alla   sicurezza

strutturale e sismica del medesimo edificio.

                               Art. 4

           Modalita' di rendicontazione e di monitoraggio

1. Le erogazioni sono disposte direttamente in  favore  degli  enti

locali beneficiari con la seguente modalita':

a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento,  all'avvenuta

registrazione  del  presente  decreto  da  parte  degli   organi   di

controllo;

b) la restante somma puo' essere richiesta  solo  successivamente

all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e  viene  erogata  sulla  base

degli stati di avanzamento lavori o delle spese  maturate  dall'ente,

debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino

al raggiungimento del  90%  della  spesa  complessiva  al  netto  del

ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito  dell'avvenuto

collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

2. Le economie di gara non restano nella  disponibilita'  dell'ente

locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie.

3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto

sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti

locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.

4. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti

beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema

di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che  costituisce

presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e  ad  aggiornare  i

dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.

5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio  e  per  la

rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni  contenute  in

apposite linee guida redatte ai sensi dell'art. 55 del  decreto-legge

31 maggio 2021, n. 77,  attualmente  in  corso  di  conversione,  che

saranno  inviate  dal  Ministero   dell'istruzione   ad   ogni   ente

beneficiario.

6. Gli enti  sono  tenuti  ad  apporre  su  tutti  i  documenti  di

riferimento sia  amministrativi  che  tecnici  la  seguente  dicitura

«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

                               Art. 5

                         Revoche e controlli

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato  rispetto

dei termini di cui all'art. 2, commi 3 e 5, e nel caso di  violazione

delle disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia  di

contratti pubblici, secondo  le  indicazioni  che  saranno  contenute

nelle linee guida di cui all'art.  55  del  decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77.

2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato

con il presente decreto risulti assegnatario di  altro  finanziamento

nazionale o comunitario per  le  stesse  finalita'  o  i  cui  lavori

risultino  avviati  prima  della  data  di  emanazione  del  presente

decreto.

3. Nelle ipotesi di revoca di cui  ai  commi  1  e  2,  le  risorse

ricevute ai sensi dell'art. 4, comma  1,  lettera  a),  del  presente

decreto sono versate da  parte  degli  enti  locali  all'entrata  del

bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui  all'art.

11, comma  4-sexies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  di  legge   e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

↓ CLICCA QUI SOTTO PER L'ALLEGATO ↓

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome