Efficientamento energetico nelle scuole: le modalità di attuazione

D.M. 1° settembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n .227 del 12 settembre 2020

Efficientamento energetico nelle scuole.

Il D.M. 1 settembre 2020 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - disciplina le modalità di attuazione della misura gestita dalla direzione generale per gli incentivi alle imprese del ministero a sostegno delle opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Le opere, a cura dei Comuni,  saranno realizzate secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. L'articolo 30-bis è dedicato a "Norme in materia di edilizia scolastica".

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Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, i tre allegati al decreto.

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 1 settembre 2020  

Modalità di attuazione dell'intervento a sostegno delle opere di
efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile
realizzate dai Comuni. (20A04825)

(Gazzetta Ufficiale n. 227 del 12 settembre 2020)

IL DIRETTORE GENERALE
per gli incentivi alle imprese

Visto il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante «Misure
urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche
situazioni di crisi», convertito, con modificazioni, dalla legge 28
giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'art. 30, comma 14-bis, che
prevede, a decorrere dall'anno 2020, l'assegnazione ai comuni con
popolazione inferiore a mille abitanti, di contributi per la
realizzazione di progetti relativi ad interventi di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 1
dello stesso art. 30, richiamando l'applicazione, per quanto
compatibili, dei commi 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 del medesimo
art. 30;
Visto l'art. 30, comma 14-quater, del citato decreto-legge n. 34
del 2019, che in attuazione dei commi 14-bis e 14-ter, dispone
l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze, di un fondo da ripartire in misura pari al 50 per
cento per ciascuna delle finalita' di cui ai medesimi commi, al quale
affluiscono tutte le risorse per contributi dall'anno 2020, non
ancora impegnate alla data del 1° giugno 2019, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 1091, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, che si intende corrispondentemente
ridotta di pari importo;
Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 - Proroga dei termini per l'adozione di
decreti legislativi», convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 125, comma 1, che ha
prorogato di sei mesi i termini previsti dall'art. 30, comma 14-bis,
del decreto-legge n. 34 del 2019;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 luglio
2020 che assegna a ciascuno dei millenovecentoquaranta comuni con
popolazione inferiore a mille abitanti, come risultanti dall'elenco
di cui al decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali del Ministero dell'interno 14 gennaio 2020, un
contributo pari a euro 19.329,89;
Visti, in particolare, gli allegati da 1 a 5 del citato decreto del
2 luglio 2020, in cui sono elencati i millenovecentoquaranta Comuni
assegnatari del contributo per la realizzazione di opere pubbliche in
materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale
sostenibile;
Visto l'art. 1, comma 4, del medesimo decreto del Ministro del 2
luglio 2020, secondo cui le disposizioni operative per l'attuazione
della misura sono fornite con successivo provvedimento del direttore
generale della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del
Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice
dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 11, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che
prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni nuovo progetto di
investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione
alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto» (CUP),
che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori
richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visti gli articoli 156 e 158 del predetto decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, concernenti il criterio di riferimento alla
popolazione residente per l'attribuzione dei contributi erariali e
l'obbligo di rendicontazione dei contributi straordinari assegnati
agli enti locali;
Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante «Istituzione del
sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'economia e delle
finanze-Ragioneria generale dello Stato e l'ex Autorita' di vigilanza
sui contratti pubblici (AVCP), ora Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC), del 2 agosto 2013 relativo allo «scambio automatizzato delle
informazioni contenute nei rispettivi archivi, concernenti il ciclo
di vita delle opere pubbliche, corredate sia del CUP che del CIG»,
nonche' l'allegato tecnico del 5 agosto 2014;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 26
febbraio 2013 con cui e' stato disciplinato il dettaglio dei dati
necessari per l'alimentazione del sistema di «monitoraggio delle
opere pubbliche», nell'ambito della «banca dati delle amministrazioni
pubbliche - BDAP»;
Visto, l'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.
229 del 2011 che prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche
di detenere ed alimentare un sistema gestionale informatizzato
contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere
pubbliche ed interventi correlati;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
Visto il decreto 8 gennaio 2020 con il quale il Ministro dello
sviluppo economico ha proceduto all'assegnazione delle disponibilita'
di bilancio di previsione per l'anno finanziario 2020, tra gli altri,
al titolare della Direzione generale per gli incentivi alle imprese;
Vista la nomina della dott.ssa Laura Aria a direttore generale
della Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero
dello sviluppo economico avvenuta con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2019;
Considerata pertanto, la necessita' di provvedere alla definizione
delle modalita' operative della misura di cui all'art. 30 del
decreto-legge comma 14-bis, 30 aprile 2019, n. 34, in attuazione del
decreto del Ministro 2 luglio 2020;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
b) «DL Crescita»: il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante
«Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di
specifiche situazioni di crisi», entrato in vigore il 1° maggio 2019
e convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
c) «decreto di assegnazione»: il decreto del Ministro del 2
luglio 2020, pubblicato in pari data sul sito internet del Ministero
e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
173 dell'11 luglio 2020;
d) «Comune» o, congiuntamente, «Comuni»: ciascuna
delle millenovecentoquaranta amministrazioni comunali assegnatarie
del contributo cosi' come elencate negli allegati da 1 a 5 del
decreto di assegnazione.

Art. 2

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di attuazione della
misura gestita dalla Direzione generale per gli incentivi alle
imprese del Ministero a sostegno delle opere di efficientamento
energetico e sviluppo territoriale sostenibile realizzate dai Comuni
secondo quanto previsto dall'art. 30, comma 14-bis decreto-legge 30
aprile 2019, n. 34.

 

Art. 3

Interventi ammissibili

1. Possono beneficiare del contributo i Comuni che realizzano una o
piu' opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile di cui all'art. 30, comma 14-bis,
del DL Crescita. A titolo esemplificativo e non esaustivo sono
riportati in Allegato 1 alcune tipologie di intervento ammissibile.
2. Le opere di cui al comma 1 devono rispettare le seguenti
condizioni:
a) non aver gia' ottenuto un finanziamento a valere su fondi
pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali
di investimento europeo;
b) essere aggiuntive rispetto a quelle gia' programmate sulla
base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione
dell'anno in corso;
c) essere avviate entro il 15 novembre 2020. Per avvio si intende
la data di inizio dell'esecuzione dei lavori.
3. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo gli interventi
di ordinaria manutenzione, di mera fornitura e la progettazione non a
supporto della concreta realizzazione dell'opera.

 

Art. 4

Contributo erogabile

1. Il contributo erogabile a ciascun Comune e' pari alla spesa
effettivamente sostenuta dallo stesso e comunque non superiore
all'importo stabilito nel decreto di assegnazione.
2. Nel caso in cui il costo dell'intervento sia superiore
all'importo determinato dal decreto di assegnazione, e' a carico del
Comune la copertura della parte di costo eccedente, fatto salvo il
rispetto della condizione di cui all'art. 3, comma 2, lettera a).
3. Per la copertura dei maggiori costi, il contributo di cui al
presente decreto e' cumulabile con finanziamenti e contributi
pubblici ottenuti dal Comune successivamente alla data di entrata in
vigore del DL Crescita, nel rispetto dei limiti eventualmente
previsti dalla disciplina agevolativa di riferimento.

Art. 5

Erogazione della prima quota di contributo

1. Ai fini dell'erogazione della prima quota del contributo, i
Comuni, per attestare l'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori,
devono trasmettere le seguenti informazioni:
a) Codice unico di progetto (CUP): il CUP deve essere richiesto
utilizzando la specifica modalita' di generazione guidata resa
disponibile nel Sistema CUP, selezionando uno dei template riferiti
alla misura «DM MISE 02/07/2020 - decreto-legge Crescita
(Decreto-legge n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019) art. 30,
comma 14-bis - Annualita' 2020. Contributi ai Comuni sotto ai mille
abitanti per interventi di efficientamento energetico e sviluppo
territoriale sostenibile»;
b) Codice identificativo gara (CIG) per lavori;
c) data di inizio dell'esecuzione dei lavori, di cui all'art. 3,
comma 2, lettera c);
d) costo dell'opera da realizzare come indicato nel quadro
economico;
e) Conto unico di tesoreria del Comune.
2. I Comuni trasmettono le informazioni di cui al comma 1 a mezzo
posta elettronica certificata all'indirizzo
contributocomuni@pec.mise.gov.it, utilizzando lo schema di
attestazione di cui all'allegato 2.
3. Il Ministero, riscontrata la completezza delle informazioni
trasmesse ai sensi del comma 2, determina l'importo della prima quota
di contributo spettante, pari al 50% del costo dell'opera di cui al
comma 1, lettera d) e comunque nei limiti del 50% del contributo
individuato con il decreto di assegnazione.
4. L'erogazione di cui al precedente comma avviene sul conto di
Tesoreria unica del comune. I comuni non provvisti di conto di
Tesoreria unica provvedono a comunicare al Ministero i dati del
proprio conto corrente, sul quale effettuare il pagamento del
contributo.
5. Per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle autonomie
speciali.

Art. 6

Erogazione del saldo

1. Ai fini dell'erogazione del saldo del contributo, i Comuni,
provvedono all'alimentazione del Sistema di monitoraggio delle opera
pubbliche nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni
pubbliche (BDAP) con le informazioni inerenti la realizzazione
finanziaria, fisica e procedurali dell'opera.
2. La seconda quota, pari al saldo, determinato come differenza tra
la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione
dell'intervento, nel limite del contributo individuato con il decreto
di assegnazione e la quota gia' erogata, previa verifica attraverso
il sistema di monitoraggio di cui all'art. 7, dell'avvenuta
conclusione dei lavori, risultante dalla Sezione procedurale - fase
procedurale «Collaudo» e la data effettiva di conclusione del
collaudo (riscontrabile dal certificato di collaudo o del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'art. 102 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). Tale
data deve essere riscontrabile dal sistema di monitoraggio.
3. Le economie derivanti dai ribassi d'asta sono vincolate fino al
collaudo, ovvero all'avvenuta verifica della regolare esecuzione
delle opere.
4. L'erogazione del saldo e' autorizzata dal Ministero con le
modalita' di cui all'art. 5, commi 4 e 5.

Art. 7

Monitoraggio

1. Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente
decreto e' effettuato attraverso il sistema di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari
classificano le opere finanziate sotto la voce «Decreto-legge
n. 34/2019_art. 30 comma 14 bis_eff energ e sviluppo sostenibile»
(sezione anagrafica - «strumento attuativo»).
2. Il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori e' attuato
tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le informazioni
correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori,
in particolare attraverso la verifica della data di aggiudicazione
del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del
RUP responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio
gare (SIMOG) dell'ANAC.

 

Art. 8

Decadenza dall'assegnazione del contributi

1. In caso di mancato rispetto del termine di inizio
dell'esecuzione dei lavori come individuato ai sensi dell'art. 1,
comma 2, entro il 15 novembre 2020 i Comuni beneficiari decadono
automaticamente in tutto o in parte dall'assegnazione del
contributo.

 

Art. 9

Informazione e pubblicita'

 

1. I Comuni danno pubblicita' dell'importo ricevuto ai sensi del
presente decreto nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui
al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione opere
pubbliche, ai sensi dei commi 10 e 12 dell'art. 30 del DL Crescita.
2. Il Ministero pubblica sul proprio sito internet e aggiorna
periodicamente l'elenco dei Comuni utilizzatori del contributo di cui
al presente decreto con indicazione dei contributi erogati per
ciascuna opera pubblica finanziata.

 

Art. 10

Rinvio

1. Il Ministero disciplina le modalita' di controllo a campione
delle opere finanziate, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30,
comma 13, del DL Crescita nonche' le circostanze di revoca del
contributo.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 2020

Il direttore generale: Aria

Allegato 1

INTERVENTI AMMISSIBILI
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

SCHEMA DI ATTESTAZIONE PER L'EROGAZIONE
DELLA PRIMA QUOTA DI CONTRIBUTO

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

TEMPLATE DECRETO DEL 2 LUGLIO 2020
(ARTICOLO 3, COMMA 1, DEL DECRETO DIRETTORIALE)

Parte di provvedimento in formato grafico

 

Allegati

ALLEGATO 3

ALLEGATO 2

ALLEGATO 1

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