Efficientemento energetico per le scuole: i finanziamenti e le attribuzioni

Decreti ministeriali 18 maggio 2022  

Efficientemento energetico per le scuole.

Con due decreti (D.M. 18 maggio 2022) pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022, il ministero della Pubblica istruzione ha reso note le attribuzioni finanziarie per l'efficientamento energetico per le scuole.

Qui di seguito in testo integrale dei due provvedimenti.

Ministero dell'Istruzione
Decreto 18 maggio 2022  

Rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto 15 luglio
2021, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale. (22A06406)

(Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2022)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche» e, in particolare, l'art.
21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11, della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per
le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in
particolare, l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, il quale dispone che, al fine di
ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno
degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che
non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che dispone lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica» e, in particolare, l'art.
7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in
particolare l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato stabilito un
incremento di risorse per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti
di decentramento regionale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
commi 810 e 812;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, relativo all'istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni
che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal
PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari
di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a curare
l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso
di conversione, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e in particolare l'art.
47;
Considerato che l'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 36
del 2022, dispone che «al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le risorse di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate
per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e
la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio nella formazione «Economia e finanza» del
13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la Missione 4 - Istruzione e ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle Universita' - Investimento 3.3: Piano di messa
in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP);
Dato atto altresi', che ai sensi del medesimo Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
nella formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021, e' previsto
che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti
locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure
selettive;
Vista la Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione
delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati
definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime
risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Vista l'Intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli
piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129, con
il quale la somma complessiva pari a euro 855.000.000,00, di cui
all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al
2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio
2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8,
di approvazione dell'aggiornamento della programmazione unica
nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui
all'art. 10 decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente
all'annualita' 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n.
13, con il quale si e' proceduto all'approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo
complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini
di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,
con il quale la somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00, di
cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00
per l'annualita' 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle
annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale
15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal
2021 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane
ed enti di decentramento regionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n.
192, di riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in
bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione
triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da
finanziare;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n.
217, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale e di individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore
di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2021, n. 284, di
istituzione di una Unita' di missione di livello dirigenziale
generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n.
341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale
non generale dell'Unita' di missione di livello dirigenziale generale
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
Dato atto che alcuni interventi finanziati con risorse nazionali
sono confluiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per
la famiglia e le pari opportunita' e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie 2 dicembre 2021, n. 343, recante «Decreto
per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalita'
di individuazione degli interventi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51,
recante la definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati
con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono
ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze recante «Attuazione dell'art. 5 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la
definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del
contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati
che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a
detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»,
con il quale e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari
per l'alimentazione del sistema «Monitoraggio delle opere pubbliche»,
nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche -
BDAP»;
Dato atto che secondo quanto previsto dall'art. 3 del medesimo
decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217 era
possibile da parte di province e citta' metropolitane procedere a
modifiche per esigenze sopravvenute dei piani proposti;
Considerato che successivamente all'approvazione dei piani avvenuta
con il sopracitato decreto ministeriale n. 217 del 2021 e
dell'avvenuto inserimento degli stessi all'interno del Piano
nazionale di ripresa e resilienza molte province e citta'
metropolitane hanno chiesto di procedere alla revisione dei piani
presentati;
Dato atto che con nota dell'Unita' di missione del PNRR 8 marzo
2022, prot. n. 12925, alla luce delle richieste pervenute e
dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e' stato comunicato alle province, le citta' metropolitane
e gli enti di decentramento regionale la possibilita' di rivedere i
piani presentati procedendo o alla relativa conferma o,
eventualmente, alla candidatura di altri interventi che siano in
grado di rispettare target e milestone del PNRR, sempre nell'ambito e
nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati;
Considerato che nella medesima nota si stabiliva, altresi', che i
sopracitati enti dovessero far pervenire le proprie modifiche o
conferme entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 21 marzo 2022,
accedendo ad un apposito applicativo messo a disposizione dal
Ministero dell'istruzione;
Dato atto che entro il predetto termine sono state inoltrate le
modifiche o le conferme ai piani presentati;
Considerato che le modifiche proposte da parte degli enti locali
beneficiari sono assentibili e rispettano le finalita' generali
relative relativi al programma «M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione delle scuole»;
Considerato altresi', che al fine di rispettare target e milestone
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gia' con il citato
decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51 e' stato
definito il 31 dicembre 2022, quale unico termine di aggiudicazione
per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in
essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 -
Componente 1 - Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica», i cui termini non erano
ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto;
Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la modifica dei piani
relativi agli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici
scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e
degli enti di decentramento regionale, relativi al decreto del
Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217;
Vista la disponibilita' in termini di competenza e cassa del
capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonche' gli impegni assunti sul
medesimo capitolo e sul piano gestionale per il finanziamento del
presente piano;

Decreta:

Art. 1

Individuazione degli interventi e assegnazione risorse

 

1. E' approvata la rimodulazione dei piani degli interventi
proposti da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento
regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, in sostituzione dei piani degli
interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del
Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e' pari a euro 1.119.957.428,12.
3. La somma residua, pari ad euro 5.042.571,88 rispetto allo
stanziamento complessivo di euro 1.125.000.000,00, e' assegnata con
successivo decreto del Ministro dell'istruzione in favore di
ulteriori interventi individuati da province, citta' metropolitane ed
enti di decentramento regionale.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono confluiti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Programma «M4.C1-3.3 Piano di
messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole».

 

Art. 2

Termini di aggiudicazione dei lavori

 

1. A seguito dell'inserimento degli interventi inseriti nei piani
di cui all'art. 1 del presente decreto nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 -
Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica», il termine unico di aggiudicazione degli
interventi e' quello del 31 dicembre 2022, cosi' come definito con
decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51.

Art. 3

Rinvio

1. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del
decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
2. L'Unita' di missione per l'attuazione delle misure previste dal
Piano nazionale di ripresa e resilienza presso il Ministero
dell'istruzione procede al monitoraggio, alla rendicontazione e al
controllo degli interventi secondo le modalita' previste nel citato
decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n. 217.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e dello
stesso sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

__________

Avvertenza: l'allegato è riportato qui sotto, in coda al secondo provvedimento.

***

 

Ministero dell'Istruzione
Decreto 18 maggio 2022

Rimodulazione dei piani degli interventi di cui al decreto 8 gennaio
2021, per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale. (22A06407)

(GU n.263 del 10-11-2022)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante «Norme per
l'edilizia scolastica»;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche» e, in particolare, l'art.
21;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell'amministrazione digitale»;
Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2010)» e, in particolare, l'art. 2, comma 109;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti»;
Visto in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 229 del 2011, in cui si prevede l'obbligo per
le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema
gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio
della spesa per opere pubbliche e interventi correlati;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni»;
Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» e, in
particolare, l'art. 10;
Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il
«Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, come modificato
dall'art. 1, comma 310, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in
particolare l'art. 7-bis, comma 2, il quale dispone che, al fine di
ridurre i divari territoriali, il riparto delle risorse dei programmi
di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno
degli investimenti da assegnare sull'intero territorio nazionale, che
non abbia criteri o indicatori di attribuzione gia' individuati alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, deve essere
disposto anche in conformita' all'obiettivo di destinare agli
interventi nel territorio delle Regioni Abruzzo, Molise, Campania,
Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume
complessivo di stanziamenti ordinari in conto capitale almeno
proporzionale alla popolazione residente;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022» e, in particolare, l'art. 1,
commi 63 e 64, che dispone lo stanziamento di risorse per il
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi,
di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica»;
Visto in particolare, l'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
citato decreto-legge n. 162 del 2019 che, nel modificare l'art. 1,
commi 63 e 64, della legge n. 160 del 2019, prevede che «per il
finanziamento degli interventi di manutenzione straordinaria ed
efficientamento energetico delle scuole di province e citta'
metropolitane e' autorizzata, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 e di 225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2034»;
Visto il citato art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), che prevede
altresi' che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dell'istruzione, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, entro la data del 31 marzo 2020,
sono individuati le risorse per ciascun settore di intervento, i
criteri di riparto e le modalita' di utilizzo delle risorse, ivi
incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,
anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate e
comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le modalita'
di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate» e
che con successivo «decreto del Ministero dell'istruzione, di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro
novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo, sono individuati
gli enti beneficiari, gli interventi ammessi al finanziamento e il
relativo importo»;
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante «Disposizioni
urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del
Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, recante «Misure
urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la
continuita' della gestione accademica» e, in particolare, l'art.
7-ter;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»;
Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», e in
particolare l'art. 48, comma 1, con il quale e' stato stabilito un
incremento di risorse per il finanziamento di interventi di
manutenzione straordinaria e incremento dell'efficienza energetica
delle scuole di province e citta' metropolitane, nonche' degli enti
di decentramento regionale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in particolare, l'art. 1,
commi 810 e 812;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e, in
particolare, l'art. 77, commi 4 e 10, lettera d);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante
«Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure
urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle
pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della
giustizia»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose»;
Visto in particolare, l'art. 33 del citato decreto-legge 6 novembre
2021, n. 152, relativo all'istituzione del Nucleo PNRR Stato-regioni
che, al fine di attuare le riforme e gli investimenti previsti dal
PNRR, in raccordo con le altre amministrazioni dello Stato titolari
di interventi PNRR e, in particolare, delle attivita' volte a curare
l'istruttoria di tavoli tecnici di confronto settoriali con le
regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente in corso
di conversione, recante «Ulteriori misure urgenti per l'attuazione
del Piano nazionale di ripresa e resilienza», e in particolare l'art.
47;
Considerato che l'art. 47, comma 4, del citato decreto-legge n. 36
del 2022, dispone che «al fine di garantire il raggiungimento degli
obiettivi, target e milestone del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, le risorse di cui all'art. 1, comma 62, della legge 13
luglio 2015, n. 107, nonche' le risorse di cui all'art. 1, comma 140,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'art. 1, comma 1072, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, all'art. 1, commi 14, 59, 63 e 64, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, agli articoli 32, comma 7-bis, e 48, comma
1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, gia' utilizzate
per i progetti in essere, sono vincolate, dall'annualita' 2022
all'annualita' 2026, alla realizzazione degli stessi»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014 e la decisione n. 541/2014/UE;
Visto il regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020, che
definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non
arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e
la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza» ed in particolare l'art. 17;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del 12 febbraio 2021, che
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato
con decisione del Consiglio nella formazione «Economia e finanza» del
13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del
Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Vista in particolare la Missione 4 - Istruzione e ricerca -
Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:
dagli asili nido alle universita' - Investimento 3.3: Piano di messa
in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica;
Vista la delibera del CIPE 26 novembre 2020, n. 63, che introduce
la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto
(CUP);
Dato atto altresi', che ai sensi del medesimo Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio
nella formazione «Economia e finanza» del 13 luglio 2021, e' previsto
che i piani sono gestiti dal Ministero dell'istruzione e dagli enti
locali proprietari degli edifici che accedono alle procedure
selettive;
Vista la strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030 della Commissione europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio
2020, con il quale sono stati definiti i criteri di assegnazione
delle risorse spettanti a province e citta' metropolitane secondo
quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' sono stati
definiti i termini e le modalita' di monitoraggio delle medesime
risorse;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
settembre 2020, n. 167, recante «Regolamento concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020 in materia
di edilizia scolastica;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e'
proceduto, tra l'altro, all'approvazione della programmazione unica
nazionale in materia di edilizia scolastica per il triennio
2018-2020;
Vista l'intesa, sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province e gli enti
locali ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e' proceduto
alla rettifica della programmazione unica nazionale 2018-2020 con
riferimento ad alcuni piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 luglio 2019, n. 681, con il quale si e' proceduto
all'aggiornamento della programmazione unica nazionale 2018-2019 con
riferimento all'annualita' 2019, nella quale confluiscono i singoli
piani regionali;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129, con
il quale la somma complessiva pari a euro 855.000.000,00, di cui
all'art. 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del decreto-legge 30
dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2020, n. 8, di cui euro 90.000.000,00 per ciascuno degli
anni 2020 e 2021 ed euro 225.000.000,00 per ciascuno degli anni 2022,
2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale 15 - del
bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal 2020 al
2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane e enti di
decentramento regionale, ai sensi dell'art. 48 del citato
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sulla base dei criteri definiti
nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 luglio
2020;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 5 gennaio 2021, n. 6,
recante «Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non
generale dell'amministrazione centrale del Ministero
dell'istruzione»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 gennaio 2021, n. 8,
di approvazione dell'aggiornamento della programmazione unica
nazionale 2018-2020 in materia di edilizia scolastica, di cui
all'art. 10, decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativamente
all'annualita' 2020, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, 3 gennaio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n.
13, con il quale si e' proceduto all'approvazione dei piani degli
interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici di competenza di province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo
complessivo di euro 855.000.000,00, e di individuazione dei termini
di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62,
con il quale la somma complessiva pari a euro 1.125.000.000,00, di
cui all'art. 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
di cui euro 125.000.000,00 per l'annualita' 2021, euro 400.000.000,00
per l'annualita' 2022 ed euro 300.000.000,00 per ciascuna delle
annualita' 2023 e 2024, a valere sul capitolo 8105 - piano gestionale
15 - del bilancio del Ministero dell'istruzione per le annualita' dal
2021 al 2024, e' stata ripartita tra province, citta' metropolitane
ed enti di decentramento regionale;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 23 giugno 2021, n.
192, di riparto, tra le regioni, delle risorse disponibili in
bilancio per il finanziamento del Piano 2020 della programmazione
triennale nazionale 2018-2020 e di individuazione degli interventi da
finanziare;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 15 luglio 2021, n.
217, di approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione
straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici
di competenza di province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale e di individuazione dei termini di
aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e di
monitoraggio, ai sensi dell'art. 1, commi 63 e 64, della legge 27
dicembre 2019, n. 160;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6
agosto 2021, con il quale sono state assegnate le risorse in favore
di ciascuna amministrazione titolare degli interventi PNRR e
corrispondenti milestone e target;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 21 settembre 2021, n. 284, di
istituzione di una Unita' di missione di livello dirigenziale
generale per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza a titolarita' del Ministero dell'istruzione;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 30 novembre 2021, n.
341, di individuazione degli ulteriori uffici di livello dirigenziale
non generale dell'Unita' di missione di livello dirigenziale generale
per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e
resilienza presso il Ministero dell'istruzione;
Dato atto che una parte degli interventi finanziati con risorse
nazionali e autorizzati dopo il mese di febbraio 2020 sono confluiti
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il
Ministro per il sud e la coesione territoriale, con il Ministro per
la famiglia e le pari opportunita' e con il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, 2 dicembre 2021, n. 343, recante «Decreto
per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle
risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalita'
di individuazione degli interventi»;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51,
recante la definizione di un unico termine di aggiudicazione per gli
interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati
con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in essere»
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i cui termini non sono
ancora scaduti alla data di adozione del presente decreto;
Visto il decreto del Ragioniere generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Attuazione dell'art. 5 del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente la
definizione dei dati riguardanti le opere pubbliche, oggetto del
contenuto informativo minimo dei sistemi gestionali informatizzati
che le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori sono tenute a
detenere e a comunicare alla banca dati delle amministrazioni
pubbliche, di cui all'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»,
con il quale e' stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari
per l'alimentazione del sistema «Monitoraggio delle opere pubbliche»,
nell'ambito della «Banca dati delle amministrazioni pubbliche -
BDAP»;
Dato atto che, secondo quanto previsto dall'art. 3 del citato
decreto del Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, era
possibile da parte di province e citta' metropolitane procedere a
modifiche per esigenze sopravvenute dei piani proposti;
Considerato che successivamente all'approvazione dei piani avvenuta
con il sopracitato decreto ministeriale n. 13 del 2021 e
dell'avvenuto inserimento degli stessi all'interno del Piano
nazionale di ripresa e resilienza molte province e citta'
metropolitane hanno chiesto di poter procedere alla revisione dei
piani presentati;
Dato atto che con nota dell'Unita' di missione del PNRR 8 marzo
2022, prot. n. 12925, alla luce delle richieste pervenute e
dell'intervenuta approvazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, e' stato comunicato alle province, alle citta'
metropolitane e agli enti di decentramento regionale la possibilita'
di rivedere i piani presentati procedendo o alla relativa conferma o,
eventualmente, alla candidatura di altri interventi che siano in
grado di rispettare target e milestone del PNRR, sempre nell'ambito e
nei limiti degli importi a ciascun ente assegnati;
Considerato che nella medesima nota si stabiliva altresi' che i
sopracitati enti dovessero far pervenire le proprie modifiche o
conferme entro e non oltre le ore 17,00 del giorno 21 marzo 2022,
accedendo ad un apposito applicativo informatico messo a disposizione
dal Ministero dell'istruzione;
Dato atto che entro il predetto termine sono state inoltrate le
modifiche o le conferme ai piani presentati;
Considerato che le modifiche proposte da parte degli enti locali
beneficiari sono assentibili e rispettano le finalita' generali
relative relativi al programma «M4.C1-3.3 Piano di messa in sicurezza
e riqualificazione delle scuole»;
Considerato altresi', che al fine di rispettare target e milestone
del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gia' con il citato
decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51 e' stato
definito il 31 dicembre 2022, quale unico termine di aggiudicazione
per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici
finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i c.d. «progetti in
essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 -
Componente 1 - Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e
riqualificazione dell'edilizia scolastica», i cui termini non erano
ancora scaduti alla data di adozione del medesimo decreto;
Ritenuto pertanto, di poter autorizzare la modifica dei piani
relativi agli interventi da ammettere a finanziamento sugli edifici
scolastici di competenza delle province, delle citta' metropolitane e
degli enti di decentramento regionale, relativi al decreto del
Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13;
Vista la disponibilita' in termini di competenza e cassa del
capitolo 8105 - piano gestionale 15, nonche' gli impegni gia' assunti
sul medesimo capitolo e sul piano gestionale per il finanziamento del
presente piano;

Decreta:

 

Art. 1

Individuazione degli interventi e assegnazione risorse

 

1. E' approvata la rimodulazione dei piani degli interventi
proposti da province, citta' metropolitane ed enti di decentramento
regionale di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, in sostituzione dei piani degli
interventi presentati da province, citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale, di cui all'allegato A del decreto del
Ministro dell'istruzione 8 gennaio 2021, n. 13.
2. L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito
sulla base dei piani degli interventi presentati da province, citta'
metropolitane ed enti di decentramento regionale, di cui all'allegato
A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto, e' pari a euro 845.353.104,38.
3. La somma residua pari a euro 9.646.895,62 rispetto allo
stanziamento complessivo previsto dalla norma di legge di euro
855.000.000,00 e' assegnata con successivo decreto del Ministro
dell'istruzione in favore di ulteriori interventi individuati da
province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale nei
limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, 1° ottobre 2020, n. 129.
4. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza.

 

Art. 2

Termini di aggiudicazione dei lavori

 

1. A seguito dell'inserimento degli interventi inseriti nei piani
di cui all'art. 1 del presente decreto nell'ambito del Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Missione 4 - Componente 1 -
Investimento 3.3 «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione
dell'edilizia scolastica», il termine unico di aggiudicazione degli
interventi e' quello del 31 dicembre 2022, cosi' come definito con
decreto del Ministro dell'istruzione 7 marzo 2022, n. 51.

 

Art. 3

Monitoraggio e rendicontazione

 

1. Le erogazioni sono disposte direttamente in favore degli enti
locali beneficiari con la seguente modalita':
a) in anticipazione, fino al 20% del finanziamento, all'avvenuta
registrazione del presente decreto da parte degli organi di
controllo;
b) la restante somma puo' essere richiesta solo successivamente
all'avvenuta aggiudicazione dei lavori e viene erogata sulla base
degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall'ente,
debitamente certificati dal responsabile unico del procedimento, fino
al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del
ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato a seguito dell'avvenuto
collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.
2. Le economie di gara non restano nella disponibilita' dell'ente
locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie o per
altre esigenze legate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e per il rispetto dei relativi obiettivi e finalita'.
3. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente decreto
sono trasferite sulle contabilita' di tesoreria unica degli enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione.
4. Al fine di monitorare il programma degli interventi, gli enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare il sistema
di monitoraggio presso il Ministero dell'istruzione, che costituisce
presupposto per le erogazioni di cui al comma 1, e ad aggiornare i
dati dell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica.
5. Gli enti sono tenuti a osservare per il monitoraggio e per la
rendicontazione degli interventi tutte le disposizioni indicate per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
6. Gli enti sono tenuti ad apporre su tutti i documenti di
riferimento sia amministrativi che tecnici la seguente dicitura
«Finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU».

 

Art. 5

Revoche e controlli

 

1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto
dei termini di cui all'art. 2 e nel caso di violazione delle
disposizioni nazionali e delle direttive europee in materia di
contratti pubblici, nonche' delle disposizioni specifiche relative
all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato
con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento
nazionale o comunitario per le stesse finalita'.
3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse
ricevute ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera a), del presente
decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all'art.
11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e dello
stesso sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

__________

Avvertenza:
Il testo dell'allegato è consultabile sul sito web del Ministero dell'istruzione al seguente link:

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-116-de
l-18-maggio-2022

 

Allegati

ALLEGATO A

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