Efficienza energetica al primo posto: le indicazioni per interpretare il principio sono state fornite dalla Commissione europea con la raccomandazione 2024/2143 del 29 luglio 2024 pubblicata sulla G.U.U.E. L del 9 agosto 2024.
Il principio , definito nel regolamento (Ue) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima, è al centro della strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico COM(2020) 299 final, stabilita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
Messi a fuoco, tra gli altri:
- la differenza tra decisioni strategiche, di pianificazione e relative ai grandi investimenti;
- i progetti infrastrutturali per fasi nel contesto di decisioni relative a grandi investimenti;
- come valutare le soluzioni di efficienza energetica;
- come garantire un’adeguata valutazione dei benefici di portata più ampia;
- come garantire l’applicazione del principio nelle decisioni relative a grandi investimenti privati;
- le istituzioni che potrebbero svolgere la funzione di organismi di monitoraggio;
- come promuovere l’applicazione delle metodologie di analisi costi-benefici;
- gli obblighi di comunicazione previsti dal quadro giuridico applicabile.
Di seguito il testo della raccomandazione (Ue) 2024/2143; il testo dell'allegato è disponibile in pdf alla fine della pagina.
Raccomandazione (UE) 2024/2143 della Commissione, del 29 luglio 2024, che stabilisce orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il principio l’efficienza energetica al primo posto
(G.U.U.E. L del 9 agosto 2024)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[1]Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj).ha introdotto l’obbligo di conseguire l’obiettivo principale di un risparmio energetico pari ad almeno il 32,5 % a livello di Unione entro il 2030.
(2) La direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj). è stata adottata il 13 settembre 2023. È la rifusione della direttiva 2012/27/UE, di cui lascia inalterate una serie di disposizioni introducendone al tempo stesso alcune nuove. Tra le novità vi è l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, e quindi anche per quanto riguarda l’applicazione del principio che pone questo aspetto al primo posto.
(3) Il principio «l’efficienza energetica al primo posto», definito nel regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio[3]Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj)., è al centro della strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico[4]Stabilita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico», COM(2020) 299 final.. La direttiva (UE) 2023/1791 rafforza il principio e per la prima volta stabilisce le condizioni per la sua applicazione pratica.
(4) Perché abbia l’incidenza voluta, il principio «l’efficienza energetica al primo posto» deve essere applicato in modo coerente dai decisori nazionali, regionali, locali e settoriali in tutti gli scenari rilevanti e in tutte le pertinenti decisioni strategiche e di pianificazione e in quelle relative ai grandi investimenti — vale a dire investimenti su vasta scala di valore unitario superiore a 100 milioni di EUR o a 175 milioni di EUR per i progetti di infrastrutture di trasporto — che incidono sul consumo o sull’approvvigionamento di energia. Il principio deve pertanto essere applicato sia nei sistemi energetici che nei settori non energetici.
(5) Gli Stati membri potrebbero tuttavia ampliare l’applicazione del principio, ad esempio abbassando le soglie di cui sopra o fissando soglie più basse per settori e tipi di progetti specifici, se ritenessero che per tali settori e tipi di progetti un ingente potenziale di efficienza energetica rimarrebbe inutilizzato.
(6) Perché il principio sia applicato a dovere occorre usare la metodologia giusta di analisi costi-benefici per una serie più ampia di effetti economici, sociali e ambientali, creare le condizioni favorevoli alla messa in atto di soluzioni efficienti in termini di energia e monitorare correttamente l’applicazione del principio individuando in ciascuno Stato membro uno o più soggetti competenti. Le metodologie di analisi costi-benefici dovrebbero essere sistematicamente sviluppate e realizzate, dovrebbero basarsi sulle informazioni più aggiornate relative ai prezzi dell’energia e dovrebbero includere scenari per eventuali aumenti dei prezzi, ad esempio dovuti all’applicazione e all’estensione del sistema di scambio di quote di emissioni dell’Unione (EU ETS) ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5), in modo da incentivare l’applicazione delle misure di efficienza energetica.
(7) È opportuno dare priorità alla flessibilità sul lato della domanda e a soluzioni che siano più efficaci in termini di costi rispetto agli investimenti in infrastrutture di approvvigionamento energetico nel soddisfare gli obiettivi strategici. È auspicabile valutare l’impatto sulla povertà energetica. Gli Stati membri, nell’applicare il principio «l’efficienza energetica al primo posto», dovrebbero tenere conto dei potenziali vantaggi derivanti dalla flessibilità dal lato della domanda, così come, nell’ambito dei loro sforzi per aumentare l’efficienza del sistema energetico integrato, prendere eventualmente in considerazione la gestione della domanda a livello sia centralizzato che decentrato, lo stoccaggio dell’energia e soluzioni intelligenti.
(8) Gli Stati membri hanno la facoltà di scegliere come recepire e attuare le prescrizioni sui servizi energetici, optando per le modalità che più si confanno alle circostanze nazionali. In questo contesto, è raccomandabile interpretare le disposizioni pertinenti della direttiva (UE) 2023/1791 in modo concorde, così da contribuire a una lettura uniforme della direttiva (UE) 2023/1791 in tutti gli Stati membri in sede di elaborazione delle misure di recepimento,
- (9) La raccomandazione (UE) 2021/1749 della Commissione (6), in particolare l’allegato, contiene orientamenti ed esempi utili per applicare il principio «l’efficienza energetica al primo posto» nel processo decisionale nel settore dell’energia e non solo.
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
1) Gli Stati membri dovrebbero seguire gli orientamenti interpretativi di cui all’allegato della presente raccomandazione al momento di recepire nell’ordinamento nazionale l’articolo 3 della direttiva (UE) 2023/1791.
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Allegati
Note
1. | ↑ | Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1, ELI: http:// data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj). |
2. | ↑ | Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/1791/oj). |
3. | ↑ | Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj). |
4. | ↑ | Stabilita nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Energia per un’economia climaticamente neutra: strategia dell’UE per l’integrazione del sistema energetico», COM(2020) 299 final. |