Efficienza energetica negli edifici pubblici: tutto sui finanziamenti

Erogazioni e rimborsi riguardano anche il risparmio idrico

Efficienza energetica negli edifici pubblici.

Con il decreto 11 febbraio 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021) il ministero dell'Ambiente, di concerto con altri dicasteri competenti, ha individuato una serie di interventi relativi all'efficienza energetica che possono godere di un finanziamento pubblico.

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Efficienza energetica negli edifici pubblici: quali interventi

Gli interventi ammissibili sono i seguenti: a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato; sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato; installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi mobili, non trasportabili; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica; sostituzione di impianti esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato
da biomassa; installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione; installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling; sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore; riqualificazione degli impianti di illuminazione; installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo, la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della prestazione energetica.

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Efficienza energetica negli edifici pubblici: quali finanziamenti

I finanziamenti a tasso agevolato per le finalità sopra ricordaste sono concessi fino a un importo massimo nominale complessivo pari ad euro 200 milioni di euro a valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del decreto.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento e, in coda, i tre allegati in formati grafico.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Decreto 11 febbraio 2021

Criteri e modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei
finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza
energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici
pubblici. (21A02418)

(Gazzetta Ufficiale n. 98 del 24 aprile 2021)

Il ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare
e
il ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dello Sviluppo economico
il ministro dell'Istruzione
e
il ministro della dell'Istruzione
e della ricerca

Vista la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatta a New York nel 1992 e successivamente ratificata dal
Governo italiano con legge 15 gennaio 1994, n. 65;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, con particolare riferimento
all'art. 3 «Competenze degli enti locali» e all'art. 8 «Trasferimento
ed utilizzazione degli immobili»;
Visto il decreto 18 marzo 1996 del Ministro dell'interno, recante
«Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti
sportivi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Supplemento
ordinario - n. 85 del 1996, come modificato e integrato dal decreto
ministeriale 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
150 del 2005;
Visto il protocollo adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto nel corso
della terza Conferenza delle Parti alla convenzione sui cambiamenti
climatici secondo il quale i Paesi industrializzati si impegnano a
ridurre, per il periodo 2008-2012, il totale delle emissioni di gas
ad effetto serra almeno del 5% rispetto ai livelli del 1990;
Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la decisione del Consiglio del 25 aprile 2002, n. 2002/3581
CE, riguardante l'approvazione, a nome della Comunita' europea, del
Protocollo di Kyoto allegato alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, nel quale l'Italia si impegna alla
riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6,5%
rispetto ai livelli del 1990 entro il periodo compreso fra il 2008 e
il 2012;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Vista la deliberazione CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, recante la
revisione delle linee guida per le politiche e misure nazionali di
riduzione delle emissioni di gas serra, che ha approvato il Piano di
azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas
serra e l'aumento del loro assorbimento, successivamente modificata
con deliberazione n. 135 dell'11 dicembre 2007 ed aggiornata con
delibera CIPE dell'8 marzo 2013, n. 17;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, che all'art. 1, comma
1110, ha istituito un apposito Fondo rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1°
giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19
dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo
2003, e successivi aggiornamenti (di seguito «Fondo Kyoto»);
Visto l'art. 1, comma 1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che, nell'istituire il Fondo Kyoto presso la Cassa depositi e
prestiti S.p.a., rimanda ad apposita convenzione per la definizione
delle modalita' di gestione;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17
novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 2010,
che ha definito il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti a
valere sulle risorse del Fondo Kyoto, successivamente ridotto del
cinquanta per cento ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che recepisce la
direttiva n. 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da
fonti rinnovabili;
Visto l'art. 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito
con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
Vista la Convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sottoscritta in data 15 novembre 2011 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
CDP S.p.a. per la definizione delle modalita' di gestione del Fondo
Kyoto e di espletamento delle attivita' inerenti l'istruttoria,
erogazione e gestione dei finanziamenti agevolati e degli atti
connessi, registrata presso la Corte dei conti in data 19 gennaio
2012, reg. n. 1, foglio 108;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante
«Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del
Fondo opere e del Fondo progetti»;
Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato
dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che, al comma
2-bis, prevede che gli atti amministrativi, anche di natura
regolamentare, adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che
dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di
progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei
corrispondenti Codici unici di progetto, che costituiscono elemento
essenziale dell'atto stesso;
Visto il primo addendum alla convenzione del 15 novembre 2011
sottoscritto in data 10 aprile 2014 tra il Ministero dell'ambiente e
la CDP S.p.a., anche in esecuzione di quanto previsto dal
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, art. 57, e
registrato presso la Corte dei conti in data 3 settembre 2014, reg.
n. 1 - foglio 3429;
Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e in particolare
l'art. 9 che prevede la concessione di finanziamenti per «Interventi
urgenti per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici e
universitari pubblici» a valere sul Fondo di cui al citato art. 1,
comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di euro
350.000.000,00;
Visto il decreto 14 aprile 2015 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, recante
«Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare recante «Applicazione delle metodologie di
calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
linee guida nazionali per la certificazione energetica degli
edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
recante «Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della
relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle
prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 2015;
Visto il secondo addendum alla citata convenzione del 15 novembre
2011 sottoscritto l'8 ottobre 2015 tra il Ministero dell'ambiente e
la CDP S.p.a. con il quale le parti hanno definito le modalita' di
gestione delle fasi successive all''ammissione ai finanziamenti
agevolati (stipula del contratto, erogazioni, operazioni di rimborso
del prestito), concessi nell'ambito del Fondo Kyoto 3, ambito del
Fondo di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, e registrato presso la Corte dei conti in data 6
novembre 2015, reg. n. 1 - foglio 3365;
Visto il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con
modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, ed in particolare
l'art. 15 recante «Misure urgenti per favorire la realizzazione di
impianti sportivi nelle periferie urbane»;
Visto il decreto 16 febbraio 2016 del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, recante «Incentivazione della produzione
di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza
energetica di piccole dimensioni», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 51 del 2016;
Visto il decreto 22 febbraio 2016 del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, recante «Riprogrammazione
delle risorse del Fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli
edifici scolastici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del
2016;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto 11 ottobre 2017 del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, recante «Criteri ambientali minimi
per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 2017;
Visto il decreto 17 gennaio 2018 del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, recante «Aggiornamento delle norme tecniche per le
costruzioni», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 2018;
Visto l'art. 1, comma 743, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
che ha esteso agli impianti sportivi ed alle strutture sanitarie di
proprieta' pubblica la possibilita' di concedere i finanziamenti a
tasso agevolato di cui al richiamato art. 9, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91;
Visto il comma 744 del citato art. 1 della legge 30 dicembre 2018,
n. 145, che rimanda ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
l'individuazione dei criteri e delle modalita' di concessione dei
finanziamenti agevolati di cui al richiamato art. 9 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91;
Vista la convenzione sottoscritta in data 2 aprile 2019 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Cassa depositi e prestiti S.p.a., ai sensi dell'art. 1, comma 1115,
della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la definizione delle
modalita' di gestione delle attivita' del Fondo Kyoto, registrata
presso la Corte dei conti in data 8 maggio 2019, reg. n. 1 - foglio
975;
Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
Acquisito il concerto del Ministero dello sviluppo economico
espresso con nota del 20 ottobre 2020;
Acquisito il concerto del Ministero dell'istruzione espresso con
nota del 22 settembre 2020;
Acquisito il concerto del Ministero dell'universita' e della
ricerca espresso con nota del 15 ottobre 2020;

Decreta:

Art. 1

Oggetto, ambito di applicazione
ed esclusioni

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, il presente decreto individua e disciplina i
criteri e le modalita' di concessione, erogazione e rimborso dei
finanziamenti a tasso agevolato per gli interventi di efficienza
energetica e di efficientamento e risparmio idrico su edifici
pubblici, nonche' le caratteristiche di strutturazione dei fondi di
investimento immobiliare e dei correlati progetti di investimento.
2. Gli edifici oggetto di intervento sono quelli gia' esistenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi gli
edifici in fase di costruzione per i quali non vi e' stato, alla data
di entrata in vigore del presente decreto, il collaudo dei lavori ai
sensi dell'art. 102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) conto termico: il meccanismo di incentivazione previsto dal
decreto interministeriale 16 febbraio 2016;
b) edifici esistenti: edifici, comprese le pertinenze, iscritti
al catasto edilizio urbano, ad esclusione degli edifici in
costruzione (categoria F/3), alla data di presentazione dell'istanza
di agevolazione;
c) efficientamento energetico: parametro di efficienza energetica
di una struttura edile aumentato almeno di due classi energetiche
rispetto allo stato iniziale, prima dell'intervento di miglioramento,
cosi' come disciplinato dall'art. 9, comma 6, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91. Nel caso di interventi su impianti sportivi
all'aperto, l'efficientamento energetico e' conseguito mediante la
riduzione dei consumi energetici complessivi di almeno il 20%
rispetto alla situazione ante intervento;
d) impianti sportivi: insieme di uno o piu' spazi di attivita'
sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i
relativi spazi e servizi accessori, preposto allo svolgimento di
manifestazioni sportive;
e) piano per la realizzazione di impianti sportivi nelle
periferie urbane: il piano di cui al comma 3, dell'art. 15, del
decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni
dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9;
f) soggetti beneficiari: i soggetti ammessi al finanziamento
agevolato che, sottoscrivendo il relativo contratto di finanziamento,
si impegnano al rimborso delle somme ricevute;
g) soggetti pubblici: i soggetti individuati dall'art. 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 3
Risorse finanziarie

1. I finanziamenti a tasso agevolato per le finalita' di cui al
presente decreto sono concessi fino ad un importo massimo nominale
complessivo pari ad euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a
valere sulle somme disponibili, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, nel conto corrente infruttifero n. 25036 intestato
«M.RO AMB. ART. 1 C.1115 L.296-06», istituito presso la Tesoreria
centrale dello Stato ai sensi dell'art. 1, comma 1115, della legge 27
dicembre 2006, n. 296.
2. Cassa depositi e prestiti S.p.a. gestisce il conto e le risorse
di cui al comma 1 sulla base di modalita' contabili idonee ad
assicurare la separata rendicontazione delle stesse.
3. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono ripartite in due
sezioni distinte:
a) nella misura di euro 180.000.000,00 (centottantamilioni/00),
destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti
beneficiari di cui all'art. 4, comma 1;
b) nella misura di euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00),
destinata ai progetti di investimento presentati dai soggetti
beneficiari di cui all'art. 4, comma 2.
4. Al termine di presentazione delle domande le eventuali risorse
residue, in ciascuna delle sezioni di cui al comma 3, possono essere
destinate al finanziamento delle istanze non accolte a causa
dell'esaurimento delle somme dell'altra sezione, nel rispetto
dell'ordine cronologico di presentazione delle medesime istanze.

Art. 4
Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al presente decreto
i soggetti pubblici proprietari degli immobili oggetto di intervento,
nonche' i soggetti pubblici che hanno in uso i medesimi immobili, con
riferimento alle seguenti strutture:
a) immobili destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli
asili nido, e all'istruzione universitaria, nonche' gli edifici
pubblici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (di
seguito «AFAM») di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508;
b) impianti sportivi, non compresi nel «Piano per la
realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane» di cui al
comma 3 dell'art. 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185;
c) edifici adibiti a ospedali, policlinici e a servizi
socio-sanitari.
2. Possono altresi' beneficiare dei finanziamenti i Fondi di
investimento immobiliare di cui al decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111
e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «Fondi di
investimento»), cosi' come disciplinati dall'art. 19 del presente
decreto.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 possono essere concessi
esclusivamente per interventi sugli edifici indicati al comma 1,
lettera a).

Art. 5
Tipologia di interventi ammissibili

1. Sono ammessi al finanziamento i seguenti interventi di
riqualificazione energetica:
a) isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume
climatizzato;
b) sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi
delimitanti il volume climatizzato;
c) installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di
chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o
mobili, non trasportabili;
d) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti
generatori di calore a condensazione;
e) sostituzione di impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di pompe
di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica,
geotermica o idrotermica;
f) sostituzione di impianti esistenti con impianti di
climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato
da biomassa;
g) installazione di impianti di cogenerazione o trigenerazione;
h) installazione di collettori solari termici, anche abbinati a
sistemi di solar cooling;
i) sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di
calore;
j) riqualificazione degli impianti di illuminazione;
k) installazione di sistemi di termoregolazione e
contabilizzazione del calore;
l) installazione di sistemi BACS di automazione per il controllo,
la regolazione e la gestione delle tecnologie dell'edificio e degli
impianti termici anche unitamente a sistemi per il monitoraggio della
prestazione energetica.
2. Accedono altresi' ai finanziamenti, gli interventi sugli
immobili e sugli impianti non ricompresi al comma 1, purche' gli
stessi comportino una riduzione dei consumi di energia, a titolo non
esaustivo, per l'illuminazione, il riscaldamento e/o il
raffrescamento degli ambienti posti a servizio degli immobili di cui
all'art. 4.
3. Gli impianti di produzione di energia elettrica o termica sono
ammissibili limitatamente al contributo per il soddisfacimento, per
il medesimo vettore energetico, dell'effettivo fabbisogno
dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda
sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di
un bilancio energetico mensile.
4. Gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
individuati tra quelli previsti nella diagnosi energetica e
nell'attestato di prestazione energetica allegati al modulo di
domanda di ammissione all'agevolazione di cui all'art. 9, comma 1.
5. Possono accedere ai finanziamenti i seguenti interventi di
efficientamento e risparmio idrico:
a) sistemi per la raccolta delle acque piovane per uso irriguo
e/o per gli scarichi sanitari, attuata con impianti realizzati
secondo la norma UNI/TS 11445 «Impianti per la raccolta e utilizzo
dell'acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - progettazione,
installazione e manutenzione» e la norma UNI EN 805
«Approvvigionamento di acqua - requisiti per sistemi e componenti
all'esterno di edifici» o norme equivalenti;
b) sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di
controllo della temperatura dell'acqua;
c) apparecchi sanitari con cassette a doppio scarico aventi
scarico completo di massimo 6 litri e scarico ridotto di massimo 3
litri;
d) sistemi di monitoraggio dei consumi idrici;
e) sostituzione dei sistemi e dei punti di irrigazione con altri
a risparmio idrico;
f) sostituzione delle pompe con modelli certificati ad alta
efficienza energetica (superiori a IE4 per le pompe di superficie e
indici di efficienza minima (MEI) superiore o uguale a 0,4 per le
pompe sommerse);
g) sostituzione delle specie vegetali irrigate con altre a
richiesta di irrigazione ridotta almeno del 50%;
h) installazione di sistemi di controllo della pioggia e umidita'
del terreno da irrigare.
6. Possono essere altresi' ammessi a finanziamento interventi
strutturali per la prevenzione sismica degli edifici e interventi per
la bonifica o per la messa in sicurezza delle parti di immobile, o di
sue pertinenze, contaminate da amianto. Tali opere, ove ritenute
necessarie dalla progettazione complessiva, devono essere
strettamente connesse con il progetto di efficientamento energetico e
possono essere finanziate nel limite massimo del 50% del
finanziamento richiesto.

Art. 6
Criteri minimi degli interventi

1. Al fine di accedere al finanziamento a tasso agevolato tutti i
progetti presentati devono rispettare i seguenti requisiti minimi:
a) gli interventi di incremento dell'efficienza energetica e di
riduzione degli usi finali dell'energia devono conseguire un
miglioramento del parametro dell'efficienza energetica dell'edificio
oggetto di intervento di almeno due classi, in un periodo massimo di
tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione
energetica. Nel caso di interventi realizzati su impianti sportivi
all'aperto gli stessi devono conseguire una riduzione dei consumi
energetici complessivi pari ad almeno il 20% rispetto alla situazione
ante intervento;
b) gli interventi devono rispettare i requisiti tecnici minimi di
cui all'allegato I del conto termico, nonche' i criteri minimi di cui
al decreto ministeriale 26 giugno 2015, recante «Applicazione delle
metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici»;
c) i progetti di intervento di cui alla lettera c) della tabella
dell'art. 7, comma 1, qualora reso necessario dalle condizioni
dell'edificio, devono prevedere gli interventi strutturali necessari
per il raggiungimento dei livelli di sicurezza prescritti dalle
vigenti norme tecniche per le costruzioni;
d) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle
condizioni dell'edificio, devono prevedere l'adeguamento alle vigenti
norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e degli impianti;
e) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle
condizioni dell'edificio, devono altresi' assicurare la bonifica o
messa in sicurezza delle parti di immobile, o di sue pertinenze,
contaminate da amianto.

Art. 7 
 
                 Importo e durata del finanziamento 
 
  1. I progetti di intervento presentati dai soggetti di cui all'art.
4, possono essere ammessi al finanziamento nel  rispetto  dei  limiti
indicati nella sottostante tabella: 
 
=====================================================================
|                          |   Durata massima   |  Importo massimo  |
|                          |   finanziamento    | finanziabile per  |
|   Tipologia intervento   |     agevolato      | singolo edificio  |
+==========================+====================+===================+
|a) Interventi che         |                    |                   |
|riguardano esclusivamente |                    |                   |
|l'analisi, il             |                    |                   |
|monitoraggio, l'audit e la|                    | Per edificio euro |
|diagnosi energetica       | Massimo dieci anni |     30.000,00     |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|b) Interventi relativi    |                    |                   |
|alla sostituzione degli   |                    |                   |
|impianti, incluse le opere|                    |                   |
|necessarie alla loro      |                    |                   |
|installazione e posa in   |                    |                   |
|opera, la relativa        |                    |                   |
|progettazione,            |                    | Per edificio euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|ex ante ed ex post        | Massimo venti anni |   1.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+
|c) Interventi di          |                    |                   |
|riqualificazione          |                    |                   |
|energetica dell'edificio, |                    |                   |
|inclusi gli impianti,     |                    |                   |
|l'involucro e le relative |                    |                   |
|opere di installazione e  |                    |                   |
|posa in opera, la         |                    |                   |
|progettazione e           |                    | Per edificio euro |
|certificazione energetica |                    |      massimo      |
|ex ante ed ex post        | Massimo venti anni |   2.000.000,00    |
+--------------------------+--------------------+-------------------+

2. Possono essere ammessi al finanziamento solo gli interventi come
descritti in tabella, i cui costi sono stati sostenuti in data
successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
3. Possono essere ammessi a finanziamento solo gli interventi i cui
lavori sono avviati in data successiva all'emanazione del
provvedimento di attribuzione di cui all'art. 11, comma 5.
4. Qualora il costo complessivo del progetto di intervento sia
superiore agli importi massimi indicati nella tabella di cui al
precedente comma 1, il soggetto richiedente e' tenuto a:
i. dichiarare, in sede di richiesta di finanziamento agevolato,
che l'integrale copertura dell'intervento e' assicurata da ulteriori
risorse finanziarie rientranti nella propria disponibilita';
ii. presentare, in sede di stipula del relativo contratto di
finanziamento, la documentazione comprovante la copertura integrale
dell'intervento.

Art. 8

Tipologia di costi ammissibili

1. Sono ammissibili a finanziamento le spese, comprensive di IVA,
strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di cui
all'art. 5. Tali spese comprendono:
a) fornitura e posa in opera del materiale, comprensivi di opere
murarie e assimilate, nonche' la demolizione e ricostruzione degli
elementi costruttivi, presentando a corredo del progetto un apposito
piano di recupero del materiale da demolizione;
b) apparecchiature, impianti, macchinari e attrezzature varie
(inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per
la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi
delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la
realizzazione dell'intervento, compresi lo smontaggio e la
dismissione degli impianti esistenti;
c) interventi sull'involucro edilizio (opaco e trasparente);
d) spese tecniche per progettazione e studi, ivi inclusa la
redazione del Piano di recupero dei materiali da demolizione;
e) spese tecniche di direzione lavori, sicurezza in fase di
esecuzione e di collaudo;
f) spese per le prestazioni professionali per la redazione della
valutazione di sicurezza strutturale comprensiva di verifica di
vulnerabilita' sismica;
g) spese per le prestazioni professionali per la redazione
dell'attestato di prestazione energetica, nonche' di diagnosi
energetiche ante operam dell'edificio oggetto di intervento.

Art. 9

Modalità di presentazione
delle domande

1. La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene
mediante presentazione del modulo di domanda, redatto secondo
l'allegato A1 (Soggetti pubblici) o l'allegato A2 (Fondi di
investimento), che formano parte integrante del presente decreto.
2. Il modulo di cui al comma 1 deve essere compilato attraverso
l'apposito applicativo reso disponibile sul sito internet della Cassa
depositi e prestiti S.p.a., firmato digitalmente e, corredato della
relativa documentazione, trasmesso con unica pec agli indirizzi di
posta elettronica certificata: fondokyoto@pec.minambiente.it e
cdpspa@pec.cdp.it. Sono inammissibili le domande non compilate e
trasmesse nel rispetto delle modalita' di cui al presente comma.
3. Le domande di ammissione di cui al comma 1 potranno essere
presentate dalla data di pubblicazione di apposito comunicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - e,
comunque, entro le ore 24,00 del centottantesimo giorno successivo
alla medesima pubblicazione.
4. Le domande di ammissione devono essere corredate dalla
documentazione prevista, firmata digitalmente. Le dichiarazioni sono
rese nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
5. L'ammissione al finanziamento agevolato avverra' fino ad
esaurimento delle risorse disponibili. Nel caso di mancato
esaurimento delle risorse, il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare puo' riaprire i termini per la
presentazione delle domande, attraverso apposito comunicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale.
6. La domanda di ammissione a finanziamento deve essere corredata,
a pena di inammissibilita', della seguente documentazione:
a) diagnosi energetica delle strutture;
b) attestato di prestazione energetica dell'edificio ante operam;
c) progetto di fattibilita' tecnica ed economica;
d) cronoprogramma dell'intervento;
e) tabella dei costi ammissibili;
f) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di
eventuale lista delle autorizzazioni conseguite e richieste;
g) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 completa di
eventuale lista delle autorizzazioni necessarie all'esercizio;
h) certificato di agibilita';
i) certificato antincendio o dichiarazione di non
assoggettabilita' alle norme di prevenzione incendi;
j) indicazione del Codice unico di progetto (CUP) ai sensi
dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ove previsto in base
alla natura dell'intervento.
7. Nel caso di domanda di ammissione a finanziamento per la
realizzazione di interventi di cui alla lettera c), della tabella
dell'art. 7, comma 1, e' necessario allegare, oltre alla
documentazione prevista dal comma 6, la valutazione di sicurezza
strutturale dell'edificio oggetto di intervento, comprensiva di
verifica di vulnerabilita' sismica, ovvero certificazione attestante
la conformita' dell'immobile alle prescrizioni delle vigenti norme
tecniche sulle costruzioni emessa a seguito di interventi di
miglioramento/adeguamento gia' eseguiti.

Art. 10

Forma tecnica e condizioni generali
ed economiche dei finanziamenti agevolati

 

1. I finanziamenti agevolati assumono la forma di prestiti di
scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate,
con applicazione della riduzione del cinquanta per cento del tasso di
interesse fisso di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 17 novembre 2009.
2. L'ammortamento dei prestiti decorre dal 1° gennaio dell'anno
successivo alla sottoscrizione del contratto di finanziamento
agevolato, ovvero dal 1° luglio dello stesso anno per i contratti
conclusi nel primo semestre dell'anno.
3. Per le erogazioni, parziali o totali, dei prestiti in data
anteriore all'inizio dell'ammortamento, gli interessi di
preammortamento sono calcolati, al medesimo tasso di interesse fisso
praticato sul prestito, dal giorno successivo all'erogazione fino al
giorno immediatamente precedente l'inizio dell'ammortamento.
4. Il soggetto beneficiario del finanziamento agevolato si obbliga
ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed
interessi a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento e,
comunque, entro la data di scadenza del contratto di finanziamento
agevolato.
5. Il pagamento di cui al comma 4 avviene in rate semestrali
costanti posticipate, comprensive di quota capitale e quota
interessi, con scadenza al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun
anno, secondo il relativo Piano di ammortamento.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle rate dovute, a qualsiasi
titolo, il soggetto beneficiario e' tenuto a corrispondere,
sull'importo di rata non pagato, gli interessi di mora al tasso di
interesse legale.
7. E' consentita l'estinzione anticipata del finanziamento
agevolato, senza oneri o commissioni a carico del soggetto
beneficiario.

Art. 11

Modalita' di ammissione
ai finanziamenti agevolati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e' responsabile dell'attivita' istruttoria e del provvedimento
di attribuzione del finanziamento di cui al comma 5. Cassa depositi e
prestiti S.p.a. provvede successivamente all'attribuzione del
finanziamento, alla stipula del relativo contratto.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sulla base dell'ordine cronologico di ricezione delle domande,
verifica la completezza delle istanze pervenute e la correttezza
della relativa documentazione richiesta ai sensi dell'art. 9, nei
limiti della disponibilita' delle risorse di cui all'art. 3.
3. In relazione alla documentazione di cui al comma 2, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha la facolta'
di richiedere ai soggetti beneficiari eventuali integrazioni e/o
chiarimenti. Il soggetto beneficiario e' tenuto a trasmettere a mezzo
pec, entro un termine non superiore a quindici giorni, le
integrazioni e/o i chiarimenti richiesti.
4. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non provveda alle
integrazioni documentali e/o alle richieste di chiarimenti, comunque
ritenuti essenziali ai fini dell'istruttoria, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dichiara
inammissibile la relativa domanda.
5. Entro novanta giorni dalla data di ricezione delle domande di
ammissione al finanziamento, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare adotta il provvedimento di
attribuzione del finanziamento agevolato ovvero di rigetto
dell'istanza, comunicandolo a mezzo pec ai soggetti beneficiari e
alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.
6. Nel provvedimento di attribuzione del finanziamento sono
riportati l'ammontare e la durata del medesimo finanziamento,
nonche', ove previsto per l'intervento ai sensi dell'art. 11 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, il relativo Codice unico di progetto
(CUP), il soggetto o i soggetti attuatori e i criteri e le modalita'
di realizzazione. Tali interventi sono monitorati ai sensi del
successivo art. 18, comma 4.
7. Successivamente alla comunicazione del provvedimento di
attribuzione, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. procede alla
trasmissione ai soggetti beneficiari della documentazione necessaria
ai fini della sottoscrizione del contratto di finanziamento.
8. I soggetti beneficiari sono tenuti a trasmettere a mezzo pec
alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., entro centottanta giorni dalla
comunicazione del provvedimento di attribuzione, la documentazione di
cui al comma 7 con il relativo contratto di finanziamento
sottoscritto, pena la decadenza dal finanziamento.
9. Nel caso in cui i soggetti beneficiari si trovino
impossibilitati a trasmettere la documentazione di cui al comma 8,
provvedono a comunicare a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., richiesta di proroga del citato termine di
centottanta giorni, illustrando le motivazioni della richiesta e la
durata della proroga.

Art. 12

Modalita' di erogazione
dei finanziamenti agevolati

1. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nel rispetto di quanto
previsto nel contratto di finanziamento e previo nulla osta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
procede all'erogazione dei finanziamenti ai soggetti beneficiari. A
tal fine, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare provvede alla verifica della completezza e della correttezza
della documentazione necessaria per l'erogazione.
2. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., su richiesta del soggetto
beneficiario, procede all'erogazione della prima tranche del
finanziamento agevolato, a titolo di anticipazione e fino ad un
massimo del 25% dell'importo totale concesso. L'erogazione
dell'anticipo non puo' avvenire in assenza della trasmissione a mezzo
pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., del verbale di
consegna dei lavori.
3. La richiesta di erogazione delle tranche successive avviene per
stati di avanzamento lavori (SAL), secondo i modelli allegati
all'addendum alla convenzione di cui al comma 5. In ogni caso, le
somme richieste non possono essere inferiori al 25% del finanziamento
concesso, fatta salva la richiesta di erogazione a titolo di saldo.
4. Ai fini dell'erogazione del saldo finale i soggetti beneficiari
provvedono a trasmettere a mezzo pec, al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa depositi e
prestiti S.p.a., il certificato di efficientamento energetico
attestante la riduzione del consumo energetico di cui all'art. 9,
comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2014.
5. La Cassa depositi e prestiti S.p.a., nello svolgimento delle
attivita' previste dal presente decreto, opera sulla base di un
addendum alla convenzione stipulata con il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in data 2 aprile 2019 che
dovra' essere sottoscritto entro novanta giorni dall'emanazione del
presente decreto.

Art. 13

Tempi e modalità
di realizzazione degli interventi

1. In relazione a ciascuno degli edifici destinatari degli
investimenti, i soggetti beneficiari, entro centottanta giorni dalla
sottoscrizione del contratto di finanziamento agevolato, sono tenuti
a comunicare ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it - cdpspa@pec.cdp.it - rispettivamente
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'avvenuto inizio dei
lavori, mediante trasmissione del verbale di consegna dei lavori e
del relativo quadro economico definitivo, redatti nelle forme
previste dal decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, sulla base
del quale saranno effettuate le erogazioni di cui all'art. 12, commi
2, 3 e 4.
2. Eventuali richieste di proroga del termine di inizio lavori di
cui al comma 1 dovranno essere comunicate a mezzo pec, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a., illustrando le motivazioni della
richiesta e la durata della proroga.
3. Gli interventi finanziati ai sensi del presente decreto devono
concludersi entro i successivi trentasei mesi dalla data di inizio
riportata nel verbale di consegna dei lavori.
4. Il termine di conclusione degli interventi di cui al comma 3,
puo' essere prorogato su richiesta motivata da trasmettere a mezzo
pec, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a., e in ogni caso non
puo' essere superiore a diciotto mesi dalla data di conclusione
prevista.
5. Le richieste di proroga di cui ai commi 2 e 4 sono valutate dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'esito delle valutazioni e' comunicato a mezzo pec ai soggetti
beneficiari ed alla Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Art. 14

Revoca e recupero delle somme

1. La mancata produzione del certificato di efficientamento
energetico attestante la riduzione dei consumi energetici, ai sensi
dell'art. 9, comma 6, del decreto-legge n. 91/2014, unitamente al
certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione ai sensi dell'art.
102 del decreto legislativo 13 aprile 2016, n. 50, comporta la revoca
dell'intero finanziamento concesso.
2. In caso di finanziamenti agevolati erogati ai soggetti di cui
all'art. 4, comma 2, gli stessi dovranno, a pena di revoca, produrre
il certificato di efficientamento energetico insieme all'atto di
collaudo di ogni singolo immobile ricompreso nel progetto di
investimento.
3. Ulteriori casi di revoca del finanziamento agevolato sono:
a) mancata osservanza della normativa di riferimento;
b) mancata osservanza del termine di inizio lavori di cui
all'art. 13, comma 1;
c) mancata realizzazione dell'intervento nei termini previsti
dall'art. 13, comma 3;
d) sostanziale difformita' degli interventi realizzati rispetto
al progetto approvato;
e) dichiarazioni mendaci e/o falsita' in atti, ferme restando le
sanzioni previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000;
f) revoca o mancato ottenimento delle autorizzazioni e
concessioni necessarie alla realizzazione dell'intervento;
g) mancato rimborso, anche parziale, di almeno due rate del
finanziamento.
4. I casi di revoca del finanziamento agevolato sono accertati dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera g), che e' accertato
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., che provvede ad informare lo
stesso Ministero.
5. La revoca del finanziamento e' disposta con provvedimento del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che
viene comunicato a mezzo pec al soggetto beneficiario ed alla Cassa
depositi e prestiti S.p.a.
6. A seguito della revoca, Cassa depositi e prestiti S.p.a.
provvede all'effettivo recupero delle somme secondo le modalita'
previste dalla convenzione di cui all'art. 1, comma 1115, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, sottoscritta il 2 aprile 2019 tra il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
Cassa depositi e prestiti S.p.a.
7. In caso di revoca, il soggetto beneficiario, e' tenuto a
restituire le somme ricevute al netto dell'eventuale capitale
ammortizzato. L'importo da restituire dovra' essere aumentato degli
interessi legali dalla data di erogazione delle somme da parte della
Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Art. 15

Cumulabilita'

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente decreto sono
cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa comunitaria,
nazionale e regionale, nei limiti dalle stesse previsti, e in ogni
caso non possono superare complessivamente il 100% dei costi
ammissibili.
2. Il soggetto beneficiario si impegna a dichiarare, in fase di
accesso alle agevolazioni di cui al presente decreto, le eventuali
ulteriori forme di incentivazione di cui intende usufruire,
compilando il modulo di cui all'allegato B, parte integrante del
presente decreto.

Art. 16

Deroghe

1. Per gli enti locali, i finanziamenti a tasso agevolato di cui
all'art. 1, comma 1, sono concessi in deroga all'art. 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni.

Art. 17

Verifiche e sopralluoghi

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare puo' eseguire sopralluoghi al fine di verificare la regolare
esecuzione degli interventi finanziati, nonche' richiedere ai
soggetti beneficiari ogni chiarimento ritenuto necessario.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, nei casi previsti dal presente articolo e in quelli di cui
all'art. 14, dara' comunicazione alla competente Procura regionale
della Corte dei conti e alla Autorita' nazionale anticorruzione
(ANAC).

Art. 18

Monitoraggio, divulgazione dei risultati
e attività di informazione e promozione

1. Al fine di consentire una valutazione di efficacia dell'utilizzo
delle risorse del Fondo Kyoto, nonche' degli effetti aggregati
conseguiti a seguito della realizzazione degli investimenti con le
stesse finanziati, la Cassa depositi e prestiti S.p.a. elabora e
trasmette, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, al Ministero dell'istruzione e al Ministero
dell'universita' e della ricerca un report semestrale di monitoraggio
finanziario dei finanziamenti agevolati, che possa essere inserito
nelle visualizzazioni dei rispettivi siti web o nelle forme che
ciascuna amministrazione riterra' piu' utili.
2. Il monitoraggio dei risparmi energetici annualmente conseguiti
attraverso le misure del presente decreto e' assicurato da Enea,
anche avvalendosi della diagnosi energetica e dell'attestazione della
prestazione energetica prodotte rispettivamente prima e dopo
l'esecuzione degli interventi. I risparmi energetici suddetti, che
concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del
decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono comunicati da Enea al
Ministero dello sviluppo economico entro il 30 marzo di ciascun anno,
per gli adempimenti di cui all'art. 17 dello stesso decreto
legislativo.
3. I soggetti beneficiari si impegnano ad aggiornare in maniera
tempestiva e sistematica l'Anagrafe dell'edilizia scolastica
regionale, quale strumento di programmazione che favorisce la
conoscenza del fabbisogno e la valutazione dei progetti presentati,
cosi' come previsto dall'art. 7, comma 1, della legge 11 gennaio
1996, n. 23.
4. Le procedure di monitoraggio degli interventi effettuati sugli
edifici scolastici sono effettuate nel rispetto del decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, tramite l'utilizzo della Banca
dati amministrazioni pubbliche (BDAP).
5. Al fine di favorire l'accesso ai benefici di cui al presente
decreto possono essere implementate procedure mirate all'utilizzo
congiunto degli strumenti di incentivazione destinati
all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.
6. Dall'attivita' di cui al presente articolo non devono derivare
ulteriori e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19

Fondi di investimento
di cui all'art. 4, comma 2

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 8, del decreto-legge n. 91 del 2014,
la struttura del patrimonio immobiliare dei Fondi di investimento cui
all'art. 4, comma 2, puo' essere costituita, alternativamente, nei
seguenti modi:
a) da immobili di proprieta' pubblica individuati dall'art. 9,
comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2014;
b) da immobili di cui alla lettera a), nonche' da altri immobili
di proprieta' pubblica (patrimonio promiscuo).
2. Ai finanziamenti a tasso agevolato possono accedere, nei limiti
delle risorse di cui all'art. 3, comma 3, lettera b), i progetti di
investimento di cui all'art. 20 in cui sono ricompresi, anche nel
caso di Fondi di cui alla lettera b), comma 2, soltanto gli edifici
scolastici, gli asili nido, gli edifici dell'AFAM, nonche' gli
edifici destinati alla istruzione universitaria.

Art. 20

Progetti di investimento

1. Per progetto di investimento, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del
decreto-legge n. 91 del 2014, si intende il programma di
valorizzazione degli immobili di proprieta' pubblica di cui all'art.
4, comma 1, lettera a), ricompresi nei Fondi di investimento di cui
all'art. 19, comma 1, attraverso interventi di efficientamento
energetico.
2. I progetti di investimento dovranno garantire la convenienza
economica e l'efficacia dell'intervento con la definizione dei tempi
di ritorno dell'investimento. A tal fine, i soggetti beneficiari
dovranno presentare apposita relazione che attesti i costi energetici
per singole componenti concorrenti al calcolo della prestazione
energetica complessiva dell'edificio, il costo energetico totale
dell'edificio nella situazione anteriore all'intervento e i
corrispondenti costi energetici per singole componenti e il costo
energetico totale dell'edificio a realizzazione definitiva
dell'intervento.
3. I soggetti che presentano il progetto di investimento devono,
per ogni singolo edificio in esso ricompreso, dichiarare:
a) la tipologia di intervento da realizzare;
b) i costi totali dell'intervento, compresi quelli derivanti
dalla diagnosi energetica, dalla certificazione e dalla
progettazione;
c) i costi energetici e di esercizio dell'immobile
successivamente alla realizzazione dell'intervento;
d) i tempi di ritorno stimato dell'investimento;
e) che l'importo del finanziamento agevolato richiesto, sommato
ad eventuali contributi pubblici a Fondo perduto o ad altri
finanziamenti pubblici gia' erogati al Fondo di investimento, sia
inferiore al 50% del valore degli interventi del Fondo stesso.
4. I progetti di investimento non possono comportare, per il
soggetto pubblico che ha conferito gli immobili al Fondo di
investimento, un aumento degli oneri e dei canoni rispetto alla
sommatoria degli oneri e dei canoni imputati all'immobile
anteriormente alla realizzazione degli interventi di efficientamento
energetico.
5. Il progetto di investimento non puo' comportare ulteriori e
maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21

Criteri minimi degli interventi, importo massimo finanziabile e
durata massima del finanziamento

1. Gli interventi riguardanti gli immobili ricompresi nel progetto
di investimento devono rispettare i criteri di cui all'art. 6.
2. Ai progetti di investimento di cui all'art. 20 possono essere
concessi finanziamenti a tasso agevolato per la durata massima di
venti anni, il cui importo per ciascun intervento, comprensivo di
progettazione e certificazione, non puo' essere superiore ad un
milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti,
e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla
qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo
dell'involucro, cosi' come previsto dall'art. 9, comma 7, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 e nel limite massimo del 20% del
valore del Fondo di investimento.
3. L'importo massimo complessivo del finanziamento a tasso
agevolato non puo', in ogni caso, superare euro 20.000.000,00
(ventimilioni/00) per singolo progetto di investimento. La durata del
finanziamento agevolato non potra' comunque superare la durata del
Fondo di investimento.
4. L'importo massimo finanziabile, non potra' essere superiore
all'importo determinato ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera e).

Art. 22

Fondi d'investimento immobiliari chiusi

1. Per il conferimento nei Fondi d'investimento immobiliare chiusi
degli immobili ricompresi nel progetto di investimento di cui
all'art. 20 si applicano, per quanto compatibili, le norme e le
procedure previste all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 2011,
n. 111.
2. I Fondi immobiliari di investimento chiusi presentano la domanda
di finanziamento agevolato nelle forme di cui all'art. 9, commi 1 e
2, e si impegnano a corrispondere le rate di rimborso del
finanziamento.
3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare ulteriori
e maggiori oneri per la finanza pubblica, in particolare per il
soggetto pubblico che conferisce gli immobili.

Art. 23

Disposizioni finali

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare potranno essere emanate ulteriori indicazioni
attuative delle procedure definite nell'addendum alla convenzione
stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. in data 2
aprile 2019, di cui all'art. 12, comma 5.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Allegato A1

Soggetti Pubblici

Domanda di ammissione all'agevolazione
Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato A2

Fondi di investimento immobiliari chiusi

Domanda di ammissione all'agevolazione
Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato B

Dichiarazione sulla cumulabilita' dell'incentivo
Fondo Rotativo di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 91 del 2014

Parte di provvedimento in formato grafico

 

 

 

 

 

Allegati

ALLEGATO B

ALLEGATO A2

ALLEGATO A1

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