Emissioni di CO2 da veicoli pesanti: novità per le determinazioni

Il regolamento (Ue) 2022/1379 del 5 luglio 2022 modifica il regolamento (Ue) 2017/2400

Emissioni di CO2 da veicoli pesanti: novità per le determinazioni con il regolamento (Ue) 2022/1379 del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento (Ue) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie (in G.U.C.E. L del 12 agosto 2022, n. 212).

Agli articoli che modificano il regolamento 2017/2400 fa seguito un lungo elenco di allegati:

  • allegato I - Classificazione di veicoli in gruppi di veicoli e metodo di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante per gli autobus pesanti
  • allegato II - Requisiti e procedure relative al funzionamento dello strumento di simulazione
  • allegato III - Informazioni di input relative alle caratteristiche del veicolo
  • allegato IV - Modello dei file di output dello strumento di simulazione
  • allegato V - Verifica dei dati del motore
  • allegato VI - Verifica dei dati del cambio, del convertitore di coppia, degli altri componenti di trasferimento della coppia e dei componenti aggiuntivi della trasmissione
  • allegato VII - Verifica dei dati relativi agli assi
  • allegato VIII - Verifica dei dati relativi alla resistenza aerodinamica
  • allegato IX - Verifica dei dati relativi a sistemi e dispositivi ausiliari di autocarri e autobus
  • allegato X - Procedura di certificazione per pneumatici
  • allegato X-bis - Conformità del funzionamento dello strumento di simulazione e delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi: procedura di prova di verifica
  • allegato X-ter - Certificazione dei componenti del gruppo propulsore elettrico
  • allegato  XI - Modifiche della direttiva 2007/46/CE

Di seguito il testo del regolamento (Ue) 2022/1379; gli allegati sono disponibili in pdf alla fine della pagina.

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Regolamento (Ue) 2022/1379 della Commissione del 5 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2017/2400 per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante degli autocarri medi e pesanti e degli autobus pesanti al fine di introdurre i veicoli elettrici e altre nuove tecnologie

(G.U.C.E. L del 12 agosto 2022, n. 212)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omolo­ gazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all’accesso alle informa­ zioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo[1]GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1., in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e l’articolo 5, paragrafo 4, lettera e),

considerando quanto segue:

(1)  Il regolamento (UE) 2017/2400[2]Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1). della Commissione introduce un metodo comune per un confronto obiettivo delle prestazioni dei veicoli pesanti immessi sul mercato dell’Unione per quanto riguarda le emissioni di CO2 e il consumo di carburante. Esso reca disposizioni per la certificazione dei componenti che influiscono sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante dei veicoli pesanti, introduce uno strumento di simulazione ai fini della determinazione e della dichiarazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante di tali veicoli e fissa, tra l’altro, le prescrizioni per le autorità degli Stati membri e i costruttori per la verifica della conformità della certificazione dei componenti e della conformità del funzionamento dello strumento di simulazione.

(2)                Con il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio [3]Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).sono state trasposte le norme del regolamento (CE) n. 595/2009 relative all’accesso alle informazioni diagnostiche di bordo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo. Al fine di allineare la formulazione del regolamento (UE) 2017/2400 a quella modificata del regolamento (CE) n. 595/2009, è necessario eliminare dal regolamento (UE) 2017/2400 i riferimenti alle informazioni diagnostiche di bordo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo.

(3)                Con il regolamento (UE) 2017/2400 vengono determinate le emissioni di CO2 e il consumo di carburante degli autocarri pesanti. Tuttavia, per una visione migliore delle emissioni di CO2 è necessario calcolare le emissioni di CO2 di più veicoli. È quindi necessario determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di altri veicoli pesanti, cioè autocarri medi e autobus pesanti.

(4)                Per tenere adeguatamente conto delle tecnologie future, è necessario indicare ulteriori prescrizioni per nuove tecnologie come i veicoli ibridi e i veicoli elettrici puri, i veicoli dual-fuel, il recupero del calore di scarto e i sistemi avanzati di assistenza alla guida.

(5)                Poiché si è dimostrata uno strumento importante per la verifica dei calcoli delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, è opportuno che la procedura di prova di verifica su strada sia applicata agli autocarri medi e alle nuove tecnologie. Tuttavia, data la complessità del sistema di produzione e omologazione in più fasi che si applica agli autobus pesanti, non è possibile al momento estendere ad essi la procedura di prova di verifica su strada.

(6)                 Alcune definizioni e prescrizioni del regolamento (UE) 2017/2400 necessitano di ulteriori chiarimenti e correzioni, fra cui un ulteriore allineamento ai livelli prestazionali in tema di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi di cui al regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202)..

(7)                  Per concedere agli Stati membri, alle autorità nazionali e agli operatori economici tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme introdotte dal presente regolamento, la data di applicazione di quest’ultimo dovrebbe essere rinviata.

(8)                 Poiché è possibile che alcuni costruttori preferiscano soddisfare i requisiti stabiliti dal presente regolamento prima della sua data di applicazione, essi dovrebbero avere la possibilità di ottenere una licenza per utilizzare lo strumento di simulazione e ricevere una certificazione per i componenti in conformità con le norme introdotte dal presente regolamento prima della sua data di applicazione.

(9)                 Per alcuni gruppi di veicoli e alcune tecnologie, lo strumento di simulazione necessario per ottemperare all’obbligo di determinare e dichiarare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante dei veicoli nuovi sarà disponibile soltanto dopo la data di applicazione generale del presente regolamento. In questi casi le prescrizioni possono essere imposte solo a partire dal momento in cui lo strumento di simulazione è disponibile. Ecco perché alcune disposizioni del presente regolamento si applicano solo a partire da una data successiva.

(10)              Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato tecnico - Veicoli a motore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2017/2400 è così modificato:

(1)          gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento integra il quadro giuridico per l’omologazione dei veicoli a motore e dei motori relativa­ mente alle emissioni di cui al regolamento (UE) n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per l’utilizzo di uno strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione e per l’utilizzo di tale strumento di simulazione e la dichiarazione dei valori delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante così determinati.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.        Fatto salvo l’articolo 4, secondo comma, il presente regolamento si applica agli autocarri medi, agli autocarri pesanti e agli autobus pesanti.

2.       Nel caso delle omologazioni in più fasi e delle omologazioni individuali di autocarri medi e pesanti, il presente regolamento si applica agli autocarri di base.

Nel caso degli autobus pesanti, il presente regolamento si applica ai veicoli primari, ai veicoli provvisori e ai veicoli completi o completati.

3.       Il presente regolamento non si applica ai veicoli fuoristrada, ai veicoli per uso speciale e ai veicoli fuoristrada per uso speciale, come definiti all’allegato I, parte A, punti 2.1, 2.2 e 2.3 rispettivamente del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omolo­ gazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;.

(2)          l’articolo 3 è così modificato:

(a)      il primo comma è così modificato:

(1)      i punti 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:

«10) “asse”, un componente che comprende tutte le parti rotanti della trasmissione che trasferiscono la coppia motrice dell’albero di trasmissione alle ruote e che modifica la coppia e la velocità con un rapporto fisso, comprendendo le funzioni di un differenziale;

11)     “resistenza aerodinamica”, la caratteristica di una configurazione del veicolo che riguarda la forza aerodinamica che agisce sul veicolo nella direzione del flusso dell’aria ed è determinata dal prodotto tra il coefficiente di resistenza e l’area della sezione trasversale in condizioni di assenza di vento trasversale;

12)     “dispositivi ausiliari”, componenti del veicolo quali la ventola di raffreddamento del motore, l’impianto dello sterzo, l’impianto elettrico, l’impianto pneumatico e il sistema di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell’aria (HVAC), le cui proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante sono definite nell’allegato IX;»;

(2)     i punti da 15 a 18 sono sostituiti dai seguenti:

«15) “veicoli pesanti a emissioni zero” (ZE-HDV), un “veicolo pesante a emissioni zero” quale definito all’articolo 3, punto 11, del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio;

16)          “veicolo professionale”, un veicolo pesante non destinato alla consegna di merci, per il quale viene utilizzata una delle seguenti cifre a integrazione dei codici della carrozzeria, di cui all’allegato I, appendice 2, del regolamento (UE)  2018/858:  09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  31; oppure una motrice la cui velocità massima non supera i 79 km/h;

17)           “autocarro rigido”, un “autocarro” quale definito all’allegato I, parte C, punto 4.1, del regolamento (UE) 2018/858, ad esclusione degli autocarri progettati o costruiti per trainare semirimorchi;

18)          “motrice”, una “motrice per semirimorchio” quale definita all’allegato I, parte C, punto 4.3, del rego­ lamento (UE) 2018/858»;

(3)     il punto 20 è sostituito dal seguente:

«20) “veicolo pesante ibrido elettrico” (He-HDV), un veicolo pesante ibrido che, ai fini della propulsione meccanica, trae energia dalle due seguenti fonti di immagazzinamento di energia installate a bordo:

i) un carburante di consumo, e ii) un dispositivo di accumulo dell’energia elettrica;»;

(4)    sono inseriti i seguenti punti da 22 a 39:

«(22) “veicolo primario”, un autobus pesante in una condizione di montaggio virtuale determinata a fini di simulazione, per il quale sono utilizzati i dati e le informazioni di input di cui all’allegato III;

(23)        “file dei registri del costruttore”, un file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene le informazioni relative al costruttore, una documentazione dei dati e delle informazioni di input im­ messi nello strumento di simulazione e i risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante;

(24)        “file di informazioni per il cliente”, un file prodotto dallo strumento di simulazione che contiene una serie definita di informazioni relative al veicolo e i risultati relativi alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante come definiti nell’allegato IV, parte II;

(25)        “file di informazioni relative al veicolo” (VIF), un file prodotto dallo strumento di simulazione per gli autobus pesanti per trasferire i dati di input, le informazioni di input e i risultati della simulazione rilevanti alle fasi successive della fabbricazione secondo il metodo descritto all’allegato I, punto 2;

(26)        “autocarro medio”, un veicolo di categoria N2, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammis­ sibile superiore a 5 000 kg ma non superiore a 7 400 kg;

(27)        “autocarro pesante”, un veicolo di categoria N2, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammis­ sibile superiore a 7 400 kg, e un veicolo di categoria N3 quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iii), dello stesso regolamento;

(28)       “autobus pesante”, un veicolo di categoria M3, quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) 2018/858, con massa massima a pieno carico tecnicamente ammis­ sibile superiore a 7 500 kg;

(29)        “costruttore del veicolo primario”, un costruttore responsabile del veicolo primario;

(30)       “veicolo provvisorio”, ogni ulteriore completamento di un veicolo primario in cui viene aggiunto e/o modificato un sottoinsieme di dati e informazioni di input definiti per il veicolo completo o com­ pletato conformemente alle tabelle 1 e 3a dell’allegato III;

(31)         “costruttore provvisorio”, un costruttore responsabile di un veicolo provvisorio;

(32)        “veicolo incompleto”, un “veicolo incompleto” quale definito all’articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) 2018/858;

(33)        “veicolo completato”, un “veicolo completato” quale definito all’articolo 3, punto 26, del regolamento (UE) 2018/858;

(34)        “veicolo completo”, un “veicolo completo” quale definito all’articolo 3, punto 27, del regolamento (UE) 2018/858;

(35)        “valore standard”, un dato di input per lo strumento di simulazione relativo a un componente al quale si applica una certificazione dei dati di input senza che il componente sia stato sottoposto a prova per la determinazione di un valore specifico; riflette il caso peggiore di prestazione di un componente;

(36)        “valore generico”, un dato utilizzato nello strumento di simulazione per i componenti o i parametri del veicolo per i quali non sono previste prove sui componenti o dichiarazioni di valori specifici; riflette prestazioni tecnologiche medie dei componenti o specifiche tipiche dei veicoli;

(37)        “furgone”, un “furgone” quale definito all’allegato I, parte C, punto 4.2, del regolamento (UE) 2018/858;

(38)       “caso di applicazione”, i diversi scenari da seguire nel caso di un autocarro medio, di un autocarro pesante, di un autobus pesante che è un veicolo primario, di un autobus pesante che è un veicolo provvisorio, di un autobus pesante che è un veicolo completo o completato per i quali sono applicabili nello strumento di simulazione diverse funzioni e disposizioni del costruttore;

(39)        “autocarro di base”, un autocarro medio o pesante dotato almeno di:

—   telaio, motore, cambio, assi e pneumatici, nel caso dei veicoli dotati esclusivamente di motore a combustione interna;

—   telaio, sistema della macchina elettrica e/o componente del gruppo propulsore elettrico integrato, sistema/i di batterie e/o sistema/i di condensatori e pneumatici, nel caso dei veicoli elettrici puri;

—   telaio, motore, sistema della macchina elettrica e/o componente del gruppo propulsore elettrico integrato e/o componente del gruppo propulsore del veicolo ibrido elettrico di tipo 1 integrato, sistema/i di batterie e/o sistema/i di condensatori e pneumatici, nel caso dei veicoli pesanti ibridi elettrici.»;

(b)      il secondo comma è soppresso;

(3)          l’articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Gruppi di veicoli

Ai fini del presente regolamento, i veicoli a motore sono classificati in gruppi di veicoli in conformità alle tabelle da 1 a 6 dell’allegato I.

Gli articoli da 5 a 23 non si applicano agli autocarri pesanti dei gruppi di veicoli 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 e 19 di cui alla tabella 1 dell’allegato I, agli autocarri medi dei gruppi di veicoli 51, 52, 55 e 56 di cui alla tabella 2 dell’allegato I e ai veicoli dotati di asse motore anteriore dei gruppi di veicoli 11, 12 e 16 di cui alla tabella 1 dell’allegato I.»;

(4)          all’articolo 5, paragrafo 3, la prima fase è sostituita dalla seguente:

«Lo strumento di simulazione è usato al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi.»;

(5)          all’articolo 5, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli strumenti di hashing sono usati per stabilire un’associazione univoca tra le proprietà certificate correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di un componente, di un’entità tecnica indipendente o di un sistema e il relativo documento di certificazione, nonché per stabilire un’associazione univoca tra il veicolo e il rispettivo file dei registri del costruttore, il file di informazioni relative al veicolo e il file di informazioni per il cliente di cui all’allegato IV.»;

(6)          al capo 2, il titolo è sostituito dal seguente:

«LICENZA PER L’UTILIZZO DI UNO STRUMENTO DI SIMULAZIONE AI FINI DELL’OMOLOGAZIONE PER QUANTO RI­ GUARDA LE EMISSIONI»;

(7)           l’articolo 6 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il costruttore del veicolo presenta all’autorità di omologazione una domanda di licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione per un caso di applicazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di veicoli nuovi appartenenti a uno o più gruppi di veicoli (“licenza”). Una licenza individuale si applica esclusivamente a un solo caso di applicazione.

La domanda di licenza è accompagnata da una descrizione adeguata dei processi istituiti dal costruttore del veicolo per l’utilizzo dello strumento di simulazione in relazione al caso di applicazione in questione, come stabilito al punto 1 dell’allegato II.»;

b)       il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il costruttore del veicolo presenta all’autorità di omologazione la domanda di licenza al più tardi unita­ mente alla domanda di omologazione CE di un veicolo munito di sistema motore omologato riguardo alle emissioni a norma dell’articolo 7 del regolamento (UE) n. 582/2011, alla domanda di omologazione CE di un veicolo riguardo alle emissioni a norma dell’articolo 9 di tale regolamento, alla domanda di omologazione globale a norma del regolamento (UE) 2018/858 o alla domanda di omologazione individuale nazionale. L’omologazione di un sistema motore esclusivamente elettrico e l’omologazione CE di un veicolo elettrico puro per quanto riguarda le emissioni di cui alla frase precedente sono limitate alla misurazione della potenza netta del motore in conformità all’allegato XIV del regolamento (UE) n. 582/2011.

La domanda di licenza deve riguardare il caso di applicazione che comprende il tipo di veicolo interessato dalla domanda di omologazione UE.»;

(8)          il paragrafo 1 dell’articolo 7 è sostituito dal seguente:

«1. L’autorità di omologazione rilascia la licenza se il costruttore del veicolo presenta una domanda in conformità all’articolo 6 e dimostra che i requisiti di cui all’allegato II sono soddisfatti per quanto riguarda il caso di applicazione in questione.»;

(9)          l’articolo 8 è così modificato:

(a)      il paragrafo 1 è soppresso;

(b)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Dopo aver ottenuto la licenza, il costruttore del veicolo informa senza indugio l’autorità di omologazione di qualsiasi modifica dei processi, che ha istituito ai fini della licenza per il caso di applicazione contemplato dalla licenza, che potrebbe incidere sulla precisione, l’affidabilità e la stabilità di tali processi.»;

(10)       l’articolo 9 è così modificato:

(a)      il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il costruttore del veicolo determina le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di ciascun veicolo nuovo - ad esclusione dei veicoli nuovi che utilizzano tecnologie indicate nell’appendice 1 dell’allegato III - messo in vendita, immatricolato o messo in circolazione nell’Unione, usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3. Per quanto riguarda gli autobus pesanti, il costruttore del veicolo o il costruttore provvisorio utilizza il metodo di cui all’allegato I, punto 2.

Per i veicoli con tecnologie elencate all’appendice 1 dell’allegato III messi in vendita, immatricolati o messi in circolazione nell’Unione, il costruttore del veicolo o il costruttore provvisorio determina soltanto i parametri di input specificati per i veicoli dei modelli di cui alla tabella 5 dell’allegato III, usando la versione più recente disponibile dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3.

Il costruttore del veicolo può utilizzare lo strumento di simulazione ai fini del presente articolo solo se in possesso di una licenza rilasciata per il caso di applicazione interessato in conformità all’articolo 7. Il costruttore provvisorio utilizza lo strumento di simulazione con la licenza di un costruttore di veicoli.»;

(b)      al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

«I costruttori di autobus pesanti registrano inoltre i risultati della simulazione nel file di informazioni relative al veicolo. I costruttori provvisori di autobus pesanti registrano il file di informazioni relative al veicolo.»;

(c)       il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il costruttore di autocarri medi e di autocarri pesanti crea hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente.

Il costruttore del veicolo primario crea hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni relative al veicolo.

Il costruttore provvisorio crea hash crittografici del file di informazioni relative al veicolo.

Il costruttore di autobus pesanti configurati come veicoli completi o completati crea hash crittografici del file dei registri del costruttore, del file di informazioni per il cliente e del file di informazioni relative al veicolo.»;

(d)      il paragrafo 4 è così modificato:

(1)      il primo comma è sostituito dal seguente:

«Gli autocarri e i veicoli completi o completati che sono autobus pesanti da immatricolare, vendere o mettere in circolazione sono accompagnati da un file di informazioni per il cliente prodotto dal costruttore conformemente al modello di cui alla parte II dell’allegato IV.»;

(2)     è aggiunto il comma seguente:

«I costruttori di autobus pesanti mettono il file di informazioni relative al veicolo a disposizione del costruttore di una fase successiva della catena.»;

(e)      il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per ciascun veicolo accompagnato da un certificato di conformità oppure, nel caso dei veicoli omologati in conformità all’articolo 45 del regolamento (UE) 2018/858, da un certificato di omologazione individuale, il certificato contiene un’impronta degli hash crittografici di cui al paragrafo 3 del presente articolo.»;

(f)       è aggiunto il seguente paragrafo:

«6. Ai sensi dell’allegato III, punto 11, un costruttore può trasferire i risultati dello strumento di simulazione ad altri veicoli.»;

(11)           all’articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«Qualora si verifichi un malfunzionamento dello strumento di simulazione in una fase della catena di fabbricazione di autobus pesanti che precede le fasi di fabbricazione del veicolo completo o completato, l’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 1, di utilizzare lo strumento di simulazione nelle fasi di fabbricazione successive è rinviato per un massimo di 14 giorni di calendario dalla data in cui il costruttore della fase precedente ha messo a disposizione del costruttore della fase riguardante il veicolo completo o completato il file di informazioni relative al veicolo.»;

(12)          all’articolo 11, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il file dei registri del costruttore, il file di informazioni relative al veicolo e i certificati sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti sono conservati dal costruttore del veicolo per almeno 20 anni dalla data di produzione del veicolo e sono messi a disposizione dell’autorità di omologazione e della Commissione qualora ne facciano richiesta.

2.               Su richiesta della Commissione o di un ente autorizzato di uno Stato membro, il costruttore del veicolo fornisce, entro 15 giorni lavorativi, il file dei registri del costruttore o il file di informazioni relative al veicolo.»;

(13)          l’articolo 12 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è così modificato:

(1)     la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) resistenza aerodinamica;»;

(2)    è aggiunta la seguente lettera j):

«j) componenti del gruppo propulsore elettrico.»;

(b)     il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui alle lettere da b) a g), alla lettera i) e alla lettera j) del paragrafo 1 del presente articolo si basano sui valori determinati, per ciascun componente, entità tecnica indipendente, sistema o, se del caso, per le rispettive famiglie, in conformità all’articolo 14 e certificati in conformità all’articolo 17 (“valori certificati”) oppure, in assenza di valori certificati, sui valori standard determinati in conformità all’articolo 13.»;

(c)      i paragrafi da 4 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei dispositivi ausiliari si basano sui valori generici implementati nello strumento di simulazione e assegnati al veicolo in base alle informazioni di input da determinarsi conformemente all’allegato IX.

5.              Nel caso degli autocarri di base, le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti e dei sistemi di cui al paragrafo 1, lettera g), del presente articolo, che non possono essere determinati per gli autocarri di base si basano sui valori standard. Per i componenti, le entità tecniche indipendenti e i sistemi di cui al paragrafo 1, lettera h), il costruttore del veicolo

sceglie la tecnologia con le massime perdite di potenza.

6.              Nel caso dei veicoli esentati dall’obbligo di determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, i dati di input dello strumento di simulazione includono le informazioni di cui alla tabella 5 dell’allegato III.

7.               Se il veicolo è destinato a essere immatricolato, venduto o messo in circolazione con un treno completo di pneumatici da neve e un treno completo di pneumatici normali, il costruttore del veicolo può scegliere quale tipo di pneumatici usare per la determinazione delle emissioni di CO2. Nel caso degli autobus pesanti, purché gli pneumatici utilizzati nella simulazione del veicolo primario siano presenti sul veicolo al momento dell’im­ matricolazione, della vendita o della messa in circolazione, l’aggiunta di treni di pneumatici al veicolo non comporta l’obbligo di effettuare una nuova simulazione del veicolo primario conformemente al punto 2 dell’allegato I.»;

(14)          l’articolo 13 è così modificato:

(a)     il titolo è sostituito dal seguente:

«Valori standard e valori generici»;

(b)     i paragrafi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

«7. I valori generici per i dispositivi ausiliari sono assegnati dallo strumento di simulazione conformemente alle tecnologie selezionate in conformità all’allegato IX.

8.              Il valore standard per gli pneumatici è determinato in conformità all’allegato X, punto 3.2.»;

(c)      è aggiunto il seguente paragrafo:

«9. I valori standard per i componenti del gruppo propulsore elettrico sono determinati in conformità alle appendici 8, 9 e 10 dell’allegato X ter.»;

(15)          l’articolo 14 è così modificato:

(a)     i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. I valori determinati in conformità ai paragrafi da 2 a 10 del presente articolo possono essere usati dal costruttore del veicolo come dati di input dello strumento di simulazione se sono certificati conformemente all’articolo 17.

2.              I valori certificati per i motori sono determinati in conformità ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato V.»;

(b)     è aggiunto il seguente paragrafo 10:

«10. I valori certificati per i componenti del gruppo propulsore elettrico sono determinati in conformità ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato X ter.»;

(16)          l’articolo 15 è così modificato:

(a)     al paragrafo 1, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— appendice 3 dell’allegato V per quanto riguarda i motori, i valori certificati per i membri di una famiglia di motori creata in conformità alla definizione di famiglia sono ricavati in conformità ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato V;

— appendice 13 dell’allegato X ter per quanto riguarda il concetto di famiglia di sistemi di macchina elettrica o di componenti del gruppo propulsore elettrico integrato, i valori certificati per i membri di una famiglia creata in conformità alla definizione di famiglia di sistemi di macchina elettrica sono ricavati in conformità al punto 4 dell’allegato X ter.»;

(b)     il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i motori, i valori certificati per i membri di una famiglia di motori sono ricavati in conformità ai punti 4, 5 e 6 dell’allegato V.

Per gli pneumatici una famiglia è composta da un solo tipo di pneumatico.

Per i sistemi di macchina elettrica o i componenti del gruppo propulsore elettrico integrato, i valori certificati per i membri di una famiglia di sistemi di macchina elettrica sono ricavati in conformità al punto 4 dell’allegato X ter.»;

(17)          l’articolo 16 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del componente, dell’entità tecnica indipendente e dei sistemi o, se del caso, delle relative famiglie, è presentata all’autorità di omologazione.»;

(b)     al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«— appendici da 2 a 6 dell’allegato X ter per quanto riguarda i componenti del gruppo propulsore elettrico.»;

(c)      il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La domanda di certificazione è accompagnata da una spiegazione degli elementi della progettazione del componente, dell’entità tecnica indipendente e del sistema o, se del caso, delle relative famiglie interessate aventi un effetto non trascurabile sulle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante dei componenti, delle entità tecniche indipendenti o dei sistemi in questione.

La domanda è inoltre corredata dei verbali di prova pertinenti rilasciati da un’autorità di omologazione, dei risultati delle prove e di una dichiarazione di conformità rilasciata da un’autorità di omologazione a norma dell’allegato IV, punto 2, del regolamento (UE) 2018/858.»;

(18)          l’articolo 17 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Se sono soddisfatti tutti i requisiti applicabili, l’autorità di omologazione certifica i valori relativi alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del componente, dell’entità tecnica indipendente e del sistema o, se del caso, delle relative famiglie interessate.»;

(b)     al paragrafo 2 è aggiunto il seguente trattino:

«— appendice 1 dell’allegato X ter per quanto riguarda i componenti del gruppo propulsore elettrico.»;

(c)      al paragrafo 3 è aggiunto il seguente trattino:

«— appendice 14 dell’allegato X ter per quanto riguarda i componenti del gruppo propulsore elettrico.»;

(d)     al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità di omologazione non assegna lo stesso numero a un altro componente, entità tecnica indipendente e sistema o, se del caso, alle relative famiglie. Il numero di certificazione è usato come identificativo del verbale di prova.»;

(19)          all’articolo 18, paragrafo 1, il primo comma è così modificato:

(a)     il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— appendice 3 dell’allegato V per quanto riguarda il concetto di famiglia di motori, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 15, paragrafo 2;»;

(b)     è aggiunto il trattino seguente:

«— appendice 13 dell’allegato X ter per quanto riguarda il concetto di famiglia di sistemi di macchina elettrica o componenti del gruppo propulsore elettrico integrato, tenendo conto delle prescrizioni dell’articolo 15, paragrafo 2.»;

(20)         l’articolo 20 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è così modificato:

(1)     il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il costruttore del veicolo adotta le misure necessarie per garantire che i processi stabiliti al fine di ottenere la licenza per lo strumento di simulazione per il caso di applicazione contemplato dalla licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 7 continuino a essere adeguati a tale scopo.»;

(2)    al secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Per gli autocarri medi e pesanti, ad eccezione di He-HDV e PEV, il costruttore del veicolo esegue la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis su un numero minimo di veicoli conformemente al punto 3 di detto allegato.»;

(b)     al paragrafo 2, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«L’autorità di omologazione esegue, quattro volte l’anno, una valutazione di cui all’allegato II, punto 2, per verificare se i processi stabiliti dal costruttore al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante per tutti i casi di applicazione e i gruppi di veicoli contemplati dalla licenza continuano a essere adeguati.»;

(21)          l’articolo 21 è così modificato:

(a)     il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il piano di interventi di ripristino si applica a tutti i casi di applicazione e ai gruppi di veicoli individuati dall’autorità di omologazione nella sua richiesta.»;

(b)     il paragrafo 3 è così modificato:

(1)     il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità di omologazione può chiedere al costruttore del veicolo di produrre un nuovo file dei registri del costruttore, un nuovo file di informazioni relative al veicolo, un nuovo file di informazioni per il cliente e un nuovo certificato di conformità sulla base di una nuova determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, che riflettano le modifiche apportate conformemente al piano di interventi di ripristino approvato.»;

(2)    sono aggiunti i commi seguenti:

«Il costruttore del veicolo adotta le misure necessarie per garantire che i processi stabiliti al fine di ottenere la licenza per l’utilizzo dello strumento di simulazione per tutti i casi di applicazione e per i gruppi di veicoli contemplati dalla licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 7 continuino a essere adeguati a tale scopo.

Per gli autocarri medi e gli autocarri pesanti, il costruttore del veicolo esegue la procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis su un numero minimo di veicoli conformemente al punto 3 di detto allegato.»;

(22)         l’articolo 22 è così modificato:

(a)     il primo comma, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

«Il fabbricante adotta le misure necessarie in conformità all’allegato IV del regolamento (UE) 2018/858 al fine di garantire che le proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante di componenti, entità tecniche indipendenti e sistemi elencati all’articolo 12, paragrafo 1, soggetti a certificazione in conformità all’articolo 17, non si discostino dai valori certificati.»;

(b)     al secondo comma, paragrafo 1, è aggiunto il trattino seguente:

«— le procedure di cui all’allegato X ter, appendice 12, punti da 1 a 4, per quanto riguarda i componenti del gruppo propulsore elettrico»;

(c)      il terzo paragrafo è sostituito dal seguente:

«3. Il fabbricante garantisce che almeno una ogni 25 procedure di cui al secondo comma del paragrafo 1 o, ad eccezione degli pneumatici, almeno una procedura l’anno relativa al componente, all’entità tecnica indipen­ dente e al sistema o, se del caso, alle relative famiglie è sottoposta alla supervisione di un’autorità di omolo­ gazione diversa da quella che ha partecipato alla certificazione delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del componente, dell’entità tecnica indipendente, del sistema o, se del caso, delle relative famiglie interessate ai sensi dell’articolo 16.»;

(23)         l’articolo 23 è così modificato:

(a)     il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.  Il piano di interventi di ripristino si applica a tutti i componenti, a tutte le entità tecniche indipendenti e a tutti i sistemi o, se del caso, alle relative famiglie individuate dall’autorità di omologazione nella sua richiesta.»;

(b)     al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L’autorità di omologazione può chiedere al costruttore del veicolo di produrre un nuovo file dei registri del costruttore, un nuovo file di informazioni per il cliente, un nuovo file di informazioni relative al veicolo e un nuovo certificato di conformità sulla base di una nuova determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante, che riflettano le modifiche apportate conformemente al piano di interventi di ripristino appro­ vato.»;

(c)      il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il costruttore tiene un registro di tutti i componenti, tutte le entità tecniche indipendenti o tutti i sistemi richiamati e riparati o modificati e dell’officina che ha eseguito le riparazioni o le modifiche. Previa richiesta, l’autorità di omologazione ha accesso a tali registri nel corso dell’attuazione del piano di interventi di ripristino e per un periodo di 5 anni dopo il completamento della sua attuazione.

Il costruttore conserva tali registri per 10 anni.»;

(d)     il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Qualora respinga il piano di interventi di ripristino o stabilisca che gli interventi di ripristino non sono stati applicati correttamente, l’autorità di omologazione adotta gli interventi necessari a garantire la conformità delle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante del componente, dell’entità tecnica indipendente e del sistema o, se del caso, delle relative famiglie interessate, oppure ritira il certificato relativo alle proprietà correlate alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante.»;

(24)         l’articolo 24 è così modificato:

(a)     il paragrafo 1 è così modificato:

(1)     la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, del presente regolamento, qualora gli obblighi di cui all’articolo 9 del presente regolamento non siano stati rispettati, gli Stati membri considerano i certificati di conformità dei veicoli omologati non più validi ai fini dell’articolo 48 del regolamento (UE) 2018/858 e, per i veicoli omologati e quelli omologati individualmente vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circola­ zione dei:»;

(2)    sono aggiunte le seguenti lettere d), e) e f):

«d) veicoli dei gruppi 53 e 54, come definiti nella tabella 2 dell’allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2024;

e)          veicoli dei gruppi da 31 a 40, come definiti nelle tabelle da 4 a 6 dell’allegato I, a decorrere dal       1o gennaio 2025;

f)           veicoli del gruppo 1s, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, a decorrere dal 1o luglio 2024.»;

(b)     i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. Gli obblighi di cui all’articolo 9 si applicano come segue:

a)      per i veicoli dei gruppi 53 e 54, come definiti nella tabella 2 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;

b)      per i veicoli dei gruppi P31/32, P33/34, P35/36, P37/38 e P39/40, come definiti nella tabella 3 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;

c)      per gli autobus pesanti la simulazione del veicolo completo o del veicolo completato di cui all’allegato I, punto 2.1, lettera b), è effettuata solo se è disponibile la simulazione del veicolo primario di cui all’allegato I, punto 2.1, lettera a);

d)     per i veicoli del gruppo 1s, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;

e)      per i veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, diversi da quelli definiti alle lettere f) e g) del presente paragrafo, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024;

f)       per i veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, che sono dotati di un sistema di recupero del calore di scarto, quale definito nell’allegato V, punto 2.8, a condizione che non siano ZE-HDV, He-HDV o veicoli dual-fuel;

g)      per i veicoli dual-fuel dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16, come definiti nella tabella 1 dell’allegato I, la cui data di produzione corrisponde o è successiva al 1o gennaio 2024; se la data di produzione è anteriore al 1o gennaio 2024, il costruttore può scegliere se applicare l’articolo 9.

Per i veicoli ZE-HDV, He-HDV e dual-fuel dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12, e 16 quali definiti nella tabella 1 dell’allegato I per i quali non è stato applicato l’articolo 9 in conformità alle lettere da a) a

g) del primo comma del presente paragrafo, il costruttore del veicolo determina i parametri di input specificati per tali veicoli nei modelli di cui all’allegato III, tabella 5, utilizzando l’ultima versione disponibile dello strumento di simulazione di cui all’articolo 5, paragrafo 3. In tale caso, gli obblighi di cui all’articolo 9 sono considerati soddisfatti ai fini del paragrafo 1 del presente articolo.

Ai fini del presente paragrafo, con data di produzione si intende la data della firma del certificato di conformità o, qualora il certificato di conformità non sia stato rilasciato, la data della prima apposizione del numero di identificazione del veicolo sulle parti previste del veicolo.

3.              Gli interventi di ripristino di cui all’articolo 21, paragrafo 5, e all’articolo 23, paragrafo 6, valgono per i veicoli di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo, a seguito di un’indagine sul mancato superamento, da parte del veicolo, della procedura di prova di verifica di cui all’allegato X bis a decorrere dal 1o luglio 2023, e per i veicoli di cui al paragrafo 2, lettere d) e g), del presente articolo, a decorrere dal 1o luglio 2024.»;

(25)         l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento;

(26)         l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

(27)         l’allegato III è sostituito dall’allegato III del presente regolamento;

(28)         l’allegato IV è sostituito dall’allegato IV del presente  regolamento;

(29)         l’allegato V è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

(30)         l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

(31)          l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

(32)         l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;

(33)         l’allegato IX è sostituito dall’allegato IX del presente regolamento;

(34)         l’allegato X è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;

(35)         l’allegato X bis è sostituito dall’allegato XI del presente regolamento;

(36)         l’allegato XII del presente regolamento è inserito come allegato X ter.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal 1° luglio 2022.

 

Articolo 3

In deroga al primo comma del presente articolo, per la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli dei gruppi 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 e 16 definiti nella tabella 1 dell’allegato I, ad eccezione dei veicoli ZE-HDV, He-HDV, dual-fuel e con motore certificato con un sistema di recupero del calore di scarto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2400, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

In deroga al primo comma del presente articolo, l’articolo 1, punto 35, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2023.

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Allegati

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Note   [ + ]

1. GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1.
2. Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione (GU L 349 del 29.12.2017, pag. 1).
3. Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).
4. Regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202).
5. Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omolo­ gazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;

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