Emissioni di inquinanti atmosferici: dal 17 luglio in vigore la nuova direttiva

Emissioni
Il D.Lgs. n. 81/2018 ridefinisce gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, la messa a punto e l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, nonché il monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi

Cambia lo scenario legislativo in materia di riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici con l'entrata in vigore, nel sistema legislativo italiano, della direttiva (UE) 2016/2284 del 14 dicembre 2016. È quanto dispone il decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2018, n. 151, che ha ridefinito:

  • gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni;
  • la messa a punto e l'attuazione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;
  • l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni (a cura di Ispra);
  • il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi,;
  • le sanzioni per le amministrazioni statali, regionali e locali inadempienti;
  • le tempistica delle comunicazioni del ministero dell'Ambiente alla Commissione europea.

Di seguito il testo del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, che entrerà in vigore dal 17 luglio 2018.

Commenti a breve su Ambiente&Sicurezza e, in anteprima, sulla Banca Dati on-line degli articoli di A&S.

 

Decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la  riduzione  delle

emissioni  nazionali  di  determinati  inquinanti  atmosferici,   che

modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga  la  direttiva  2001/81/CE.

(18G00096)

          in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2018, n. 151

Vigente al: 17-7-2018 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



(omissis)



                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:




                               Art. 1

                          Oggetto e finalità'

  1. Il  presente  decreto  e'  finalizzato  al  miglioramento  della

qualita'  dell'aria,  alla  salvaguardia   della   salute   umana   e

dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione  piu'  efficace  dei

cittadini ai processi decisionali attraverso:

    a) impegni nazionali di  riduzione  delle  emissioni  di  origine

antropica di biossido di zolfo, ossidi di  azoto,  composti  organici

volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

    b)  l'elaborazione,  l'adozione  e  l'attuazione   di   programmi

nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;

    c)  obblighi  di  monitoraggio  delle  emissioni  delle  sostanze

inquinanti individuate nell'allegato I;

    d)  obblighi  di  monitoraggio  degli  impatti  dell'inquinamento

atmosferico sugli ecosistemi;

    e) obblighi di comunicazione  degli  atti  e  delle  informazioni

connessi agli adempimenti previsti dalle  disposizioni  di  cui  alle

lettere a), b), c) e d);

    f)  una  piu'  efficace   informazione   rivolta   ai   cittadini

utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

  2. Il presente decreto e' finalizzato a perseguire:

    a) gli obiettivi di qualita' dell'aria  e  un  avanzamento  verso

l'obiettivo a  lungo  termine  di  raggiungere  livelli  di  qualita'

dell'aria    in    linea    con    gli    orientamenti     pubblicati

dall'Organizzazione mondiale della sanita';

    b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di  biodiversita'

e di ecosistemi, in linea con il  Settimo  programma  di  azione  per

l'ambiente;

    c) la sinergia tra le politiche in materia di qualita'  dell'aria

e quelle inerenti i settori  responsabili  di  emissioni  interessate

dagli impegni  nazionali  di  riduzione,  comprese  le  politiche  in

materia di clima e di energia.




                               Art. 2

                              Definizioni

  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti

definizioni:

    a) emissione: il rilascio in atmosfera di sostanze provenienti da

fonti, puntuali o diffuse, presenti nel territorio  nazionale,  nelle

zone economiche esclusive e nelle zone di controllo dell'inquinamento

atmosferico;

    b) emissioni di  origine  antropica:  emissioni  atmosferiche  di

inquinanti associate ad attivita' umane;

    c)  precursori  dell'ozono:  gli  ossidi  di  azoto,  i  composti

organici volatili non metanici, il metano e il monossido di carbonio;

    d) obiettivi di qualita' dell'aria: i  valori  limite,  i  valori

obiettivo e gli obblighi di concentrazione dell'esposizione  previsti

dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

    e) biossido di zolfo o SO2: tutti i composti  solforati  espressi

come biossido di zolfo, compresi il triossido di zolfo (SO3), l'acido

solforico (H2SO4) e i composti ridotti dello zolfo come il solfuro di

idrogeno (H2S), i mercaptani e i solfuri di metile;

    f) ossidi di azoto o NOx: l'ossido di azoto  ed  il  biossido  di

azoto espressi come biossido di azoto;

    g) composti organici volatili  non  metanici  o  COVNM:  tutti  i

composti organici, diversi dal metano, che possono produrre ossidanti

fotochimici per reazione con gli  ossidi  di  azoto  in  presenza  di

radiazioni solari;

    h) particolato fine o PM2,5: particelle con diametro aerodinamico

pari o inferiore a 2,5 micrometri (μm);

    i)  particolato  carbonioso  (black   carbon   BC):   particolato

carbonioso che assorbe la luce;

    l) impegno nazionale di riduzione  delle  emissioni:  obbligo  di

ridurre le emissioni di una sostanza, in termini di riduzione  minima

delle emissioni da conseguire in un determinato anno civile, espressa

come percentuale rispetto al  totale  delle  emissioni  dell'anno  di

riferimento, fissato al 2005;

    m) ciclo di atterraggio  e  decollo:  il  ciclo  comprendente  lo

scorrimento a terra (taxi-in e  taxi-out),  il  decollo,  la  salita,

l'avvicinamento, l'atterraggio e  tutte  le  altre  operazioni  degli

aeromobili che sono effettuate ad  un'altitudine  inferiore  a  1.000

metri;

    n) traffico marittimo internazionale: gli spostamenti in  mare  e

in acque costiere di navi di qualsiasi bandiera, ad  eccezione  delle

navi da pesca, che partono dal territorio di un Paese ed arrivano nel

territorio di un altro Paese;

    o) zona di controllo dell'inquinamento: zona marittima che non si

estende oltre 200 miglia marine dalle linee di base a  partire  dalle

quali e' misurata la larghezza del mare territoriale,  istituita  per

la  prevenzione,  la  riduzione  e  il  controllo   dell'inquinamento

provocato dalle navi conformemente alle norme internazionali vigenti;

    p) normativa europea sul controllo dell'inquinamento  atmosferico

alla fonte: la normativa europea finalizzata a ridurre  le  emissioni

di inquinanti atmosferici  previsti  dal  presente  decreto  mediante

misure di mitigazione alla fonte;

    q) strumenti di settore: piani, programmi e protocolli,  comunque

denominati, sistemi di promozione e  di  incentivazione,  relativi  a

settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali

di riduzione, quali  trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e

riscaldamento civile,  o  adottati  nel  quadro  delle  politiche  in

materia di clima e di energia;

    r) Convenzione LRTAP: Convenzione  di  Ginevra  sull'inquinamento

atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.




                               Art. 3

            Impegni nazionali di riduzione delle emissioni

  1. Le emissioni annue di origine antropica degli inquinanti di  cui

all'articolo 1, comma 1, lettera a):

    a) sono ridotte entro il 2020 ed il 2030  nella  misura  prevista

dall'allegato II.  Il  livello  previsto  per  il  2020  deve  essere

applicato fino al 2029;

    b) sono ridotte  nel  2025  a  livelli  da  fissare  secondo  una

traiettoria lineare di riduzione stabilita  tra  i  livelli  definiti

dagli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il  2030  di

cui alla lettera a). I livelli possono  essere  fissati  secondo  una

traiettoria  non  lineare  di   riduzione,   ove   economicamente   o

tecnicamente piu' efficiente,  purche'  a  partire  dal  2025  questa

converga progressivamente con la traiettoria lineare di  riduzione  e

non sia pregiudicato alcun obbligo di riduzione delle  emissioni  per

il 2030. Tale traiettoria non lineare e le motivazioni della relativa

definizione  sono  individuate  nei  programmi   nazionali   di   cui

all'articolo 4.

  2. Nel caso in cui risulti che le emissioni del  2025  non  possano

essere ridotte secondo la  traiettoria  stabilita,  le  relazioni  di

inventario  previste  dall'articolo  6  individuano  i  motivi  dello

scostamento  e  le  misure  finalizzate  al  riallineamento  con   la

traiettoria.

  3. Ai fini previsti dal presente articolo  non  si  considerano  le

emissioni degli aeromobili al di fuori del  ciclo  di  atterraggio  e

decollo, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale,

nonche' le emissioni di ossidi di azoto e composti organici  volatili

non metanici prodotte da attivita' di cui  alle  categorie  3B  e  3D

della  nomenclatura  2014  per  la  comunicazione  dei   dati   della

Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero

a lunga distanza, di seguito Convenzione LRTAP.

  4. Nel caso in cui il mancato rispetto di  un  obbligo  di  cui  al

comma  1  sia   l'effetto   dell'applicazione   di   metodologie   di

elaborazione degli  inventari  previsti  dall'articolo  6  aggiornate

sulla base dello sviluppo delle conoscenze scientifiche,  si  possono

elaborare, in aggiunta agli inventari di  cui  all'articolo  6,  alle

condizioni ed  agli  effetti  previsti  dall'allegato  IV,  Parte  4,

inventari nazionali delle emissioni rettificati per gli inquinanti di

cui all'articolo 1, comma 1, lettera  a).  Al  fine  di  valutare  il

rispetto di tali condizioni gli obblighi di riduzione di cui al comma

1, lettera a), si considerano fissati alla data del  4  maggio  2012.

Dal 2025, se si verificano le circostanze previste dall'allegato  IV,

Parte 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la rettifica e' soggetta  alle

ulteriori seguenti condizioni:

    a) i fattori di  emissione  molto  diversi  non  devono  derivare

dall'applicazione  o  dall'attuazione,  in  ambito  nazionale,  della

normativa europea sul controllo  dell'inquinamento  atmosferico  alla

fonte;

    b) la Commissione europea deve essere informata  in  merito  alla

significativa differenza del fattore di emissione.

  5. Nel caso in cui, in un dato anno, uno degli obblighi di  cui  al

comma 1 non e' rispettato  a  causa  di  un  inverno  eccezionalmente

rigido o di una estate eccezionalmente secca, lo  stesso  obbligo  si

considera rispettato se la media delle emissioni nazionali  per  tale

anno, quello precedente e quello successivo  non  supera  il  livello

delle emissioni nazionali annuali connesso all'obbligo stesso.

  6. In presenza di una  improvvisa  ed  eccezionale  interruzione  o

perdita di capacita' nel sistema di  produzione  o  di  fornitura  di

elettricita' o di calore, ragionevolmente impossibile  da  prevedere,

gli obblighi di cui al comma  1  si  considerano  rispettati  per  un

massimo di tre anni, qualora si dimostri che:

    a) ogni ragionevole azione, inclusa l'attuazione di nuove  misure

e politiche, e' stata  compiuta  per  assicurare  il  rispetto  degli

impegni e continuera' ad essere compiuta per rendere  il  periodo  di

non conformita' il piu' breve possibile;

    b) l'attuazione di misure e politiche  aggiuntive  rispetto  alla

lettera a) avrebbe costi sproporzionati e potrebbe  compromettere  in

modo sostanziale la  sicurezza  energetica  nazionale  o  causare  un

rischio sostanziale di carenza energetica per una parte significativa

della popolazione.

  7. Ai fini dell'applicazione delle procedure di cui ai commi 4, 5 e

6, il Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del

mare, di seguito Ministero, ne informa la Commissione europea,  entro

il  15  febbraio  del  pertinente  anno  di  comunicazione   di   cui

all'articolo 8, comma  2,  precisando  gli  inquinanti  e  i  settori

interessati e, se disponibile, l'effetto  sugli  inventari  nazionali

delle emissioni. Se la Commissione europea non solleva rilievi  entro

nove mesi dalla ricezione della pertinente relazione di inventario di

cui all'articolo  6,  comma  1,  l'applicazione  della  procedura  si

considera accettata per l'anno di riferimento.




                               Art. 4

            Elaborazione e adozione dei programmi nazionali

             di controllo dell'inquinamento atmosferico

  1.  Il   programma   nazionale   di   controllo   dell'inquinamento

atmosferico e' lo strumento finalizzato a limitare  le  emissioni  di

origine antropica  per  rispettare  gli  impegni  nazionali  previsti

dall'articolo  3  e  concorrere  al  raggiungimento  degli  obiettivi

previsti dall'articolo 1.

  2. Il programma nazionale e' elaborato dal Ministero sulla base del

supporto tecnico dell'Istituito superiore  per  la  protezione  e  la

ricerca ambientale, di seguito ISPRA, e dell'Agenzia nazionale per le

nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico  sostenibile,  di

seguito ENEA.

  3.  Il  primo  programma  nazionale  e'  predisposto  entro  il  30

settembre 2018  ed  e'  approvato  con  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri, entro il  28  febbraio  2019,  previo  parere

della Conferenza unificata.

  4. Il Ministero assicura, nel corso della procedura di elaborazione

del programma nazionale, la consultazione dei  soggetti  responsabili

per  l'attuazione  delle  politiche  e  delle  misure  del  programma

nazionale e  degli  altri  soggetti  aventi  competenze  nei  settori

interessati da tali politiche e misure. Si applicano le procedure  di

consultazione del pubblico previste per la valutazione  dei  piani  e

programmi dalla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile  2006,

n. 152, nell'ambito  delle  quali  e'  consultato  anche  il  Sistema

nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di seguito SNPA. Se

del caso, sono svolte consultazioni transfrontaliere  dal  Ministero,

in collaborazione con  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della

cooperazione internazionale.

  5. Il programma nazionale contiene i seguenti elementi:

    a) valutazione del contributo delle fonti di emissione  nazionali

in  termini  di  impatto  sulla  qualita'  dell'aria  nel  territorio

nazionale e degli Stati membri limitrofi, utilizzando, se  opportuno,

i dati e le metodologie  del  programma  europeo  di  sorveglianza  e

valutazione denominato EMEP;

    b)  ricognizione  del  quadro  strategico  nazionale  vigente  in

materia di qualita' dell'aria e di contrasto  dell'inquinamento,  con

l'indicazione delle relative priorita' politiche e del  rapporto  tra

tali priorita' e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni

interessate da impegni di riduzione. Il programma  riporta  anche  le

pertinenti funzioni assegnate alle autorita' nazionali,  regionali  e

locali dal vigente ordinamento;

    c) valutazione dei progressi ottenuti attraverso le  politiche  e

le misure vigenti, incluse quelle  previste  dai  piani  di  qualita'

dell'aria di cui al decreto legislativo n. 155 del 2010, del relativo

grado  di  conformita'  agli  obblighi   nazionali   ed   europei   e

dell'evoluzione prevista qualora tali politiche e misure non  fossero

modificate;

    d) individuazione, sulla  base  della  valutazione  di  cui  alla

lettera a) e delle informazioni di cui alle lettere b) e  c),  di  un

quadro di possibili politiche e misure, aggiuntive rispetto a  quelle

previste dalla lettera c), selezionabili per  le  finalita'  previste

dal comma 1;

    e) individuazione, sulla base del quadro di cui alla lettera  d),

di specifici insiemi di politiche e misure;

    f) analisi degli insiemi previsti dalla lettera e) in termini  di

impatto atteso sulla riduzione  delle  emissioni  e,  ove  possibile,

sulla qualita' dell'aria e sull'ambiente ed in termini di costi,  con

l'indicazione del metodo di analisi e, se possibile,  delle  relative

incertezze;

    g)  selezione  delle  misure  e  delle  politiche  da  attuare  e

definizione dei tempi per la relativa adozione  e  attuazione  ed  il

relativo riesame;

    h) individuazione, sulla base del riparto  di  funzioni  previsto

dal  vigente  ordinamento,  dei  soggetti   competenti   responsabili

dell'attuazione delle misure e delle politiche selezionate;

    i) valutazione della coerenza tra le politiche e  le  misure  che

sono state selezionate e  gli  strumenti  di  settore.  Il  programma

riporta le modalita' con le quali la selezione ha tenuto conto  degli

strumenti di settore ed individua i casi  in  cui  gli  strumenti  di

settore devono essere adeguati al programma stesso.

  6.  Per  l'istruttoria  del  programma  nazionale  si  applicano  i

seguenti criteri:

    a)  il  programma  considera  tutti  i  settori  responsabili  di

emissioni interessate  dagli  impegni  nazionali  di  riduzione,  con

particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura,  energia

e riscaldamento civile;

    b) e' assicurata la coerenza tra le politiche  e  le  misure  del

programma e gli strumenti di settore;

    c) nella selezione delle misure del programma si valuta anche  la

proporzionalita' tra costi ed entita' della riduzione delle emissioni

attesa, garantendo priorita' a quelle  che  assicurano  una  maggiore

proporzionalita';

    d) nella selezione delle misure del programma si considera  anche

la finalita' di rispettare gli obiettivi di  qualita'  dell'aria  nel

territorio nazionale e, se opportuno, degli Stati membri limitrofi;

    e) nella selezione delle misure del programma  per  la  riduzione

delle emissioni di particolato fine si assicura  priorita'  a  quelle

che hanno anche un effetto specifico sulle emissioni di black carbon.

  7. Il programma nazionale contiene, almeno, gli elementi istruttori

previsti dal comma 5 e quelli di cui all'allegato III,  Parte  1.  Il

programma nazionale contiene inoltre le misure  obbligatorie  di  cui

all'allegato III, Parte 2, e puo' contenere le  misure  opzionali  di

cui all'allegato III, Parte 2, o misure aventi un effetto equivalente

in termini di riduzione delle emissioni.

  8. Il programma nazionale e' aggiornato almeno  ogni  quattro  anni

dalla data della sua adozione. Si procede comunque  all'aggiornamento

del programma, in relazione alle politiche e alle misure da  attuare,

entro diciotto mesi dalla comunicazione di un  inventario  o  di  una

proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, da cui  risulti  il

mancato rispetto degli impegni nazionali di cui all'articolo 3 ovvero

il rischio che questi non siano rispettati.

  9. La procedura di elaborazione ed adozione del programma nazionale

prevista  dal  presente  articolo  si  applica  anche   ai   relativi

aggiornamenti.




                               Art. 5

            Attuazione dei programmi nazionali di controllo

                    dell'inquinamento atmosferico

  1. L'attuazione  efficace,  puntuale  e  coordinata  del  programma

nazionale rappresenta un obiettivo a  cui  si  conforma  l'azione  di

tutte le autorita' competenti  previste  dall'articolo  4,  comma  5,

lettera h).

  2. Al fine di  assicurare  l'attuazione  del  programma  nazionale,

entro trenta giorni dalla data della  sua  adozione,  e'  costituito,

presso la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  tavolo  di

coordinamento di cui fanno parte i  rappresentanti  della  Presidenza

del Consiglio dei  ministri,  dei  Ministeri  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare,  dello  sviluppo  economico,  delle

infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e

forestali  e  della  salute,  nel   numero   massimo   di   tre   per

Amministrazione, nonche' i rappresentanti delle regioni e degli  enti

locali, responsabili per l'attuazione delle misure e delle  politiche

del programma nazionale, designati dalla Conferenza unificata di  cui

al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel numero massimo  di

cinque, ed un rappresentante del SNPA.  Il  tavolo  di  coordinamento

assicura,  attraverso  riunioni  periodiche   ed   altre   forme   di

interlocuzione, un contatto permanente tra i soggetti partecipanti  e

puo' elaborare  atti  di  indirizzo  per  coordinare  i  tempi  e  le

modalita' di adozione degli atti attuativi del  programma  nazionale.

Il Coordinamento previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo n.

155 del 2010 assicura un esame congiunto degli aspetti e  degli  atti

oggetto di discussione nell'ambito del tavolo di coordinamento.

  3. Le amministrazioni statali, regionali e locali responsabili  per

l'attuazione delle misure e delle politiche del  programma  nazionale

adottano i rispettivi atti attuativi nell'esercizio delle  rispettive

competenze.  A  tali  fini,  le   amministrazioni   statali   possono

promuovere accordi  e  strumenti  di  coordinamento,  anche  su  base

interregionale e di area vasta, con le  amministrazioni  regionali  e

locali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione  vigente

nei bilanci delle amministrazioni interessate.

  4. I provvedimenti che prevedono incentivi, benefici e agevolazioni

in materia di clima, trasporti,  industria,  agricoltura,  energia  e

riscaldamento civile devono essere coerenti  con  l'attuazione  delle

politiche e delle misure del programma nazionale.

  5. I soggetti competenti all'adozione  ed  all'aggiornamento  degli

strumenti di settore provvedono ai  necessari  adeguamenti  ai  sensi

dell'articolo 4, comma 5, lettera i).

  6. Il Ministero trasmette al Parlamento, entro il  31  dicembre  di

ciascun anno, a decorrere dal 2019,  una  relazione  sullo  stato  di

attuazione del programma nazionale  tenuto  conto  dei  dati  forniti

dalle amministrazioni di cui al comma 2 e sulla base della  relazione

di inventario  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  c).  La

relazione puo' contenere proposte, anche di natura  legislativa,  per

l'attuazione delle politiche e delle misure del programma.

  7. Al fine di assicurare una corretta conoscenza  del  pubblico  in

merito alla  procedura  di  attuazione  del  programma  nazionale  il

Ministero, con il supporto  dell'ISPRA,  elabora,  sulla  base  degli

elementi previsti dall'articolo 4, comma 5, lettere g) e h), e  sulla

base dei lavori del tavolo di coordinamento di cui al  comma  2,  una

ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche

previste dal programma, in cui si indicano  le  autorita'  competenti

per la relativa attuazione, i tempi  previsti  per  l'adozione  degli

atti attuativi e lo stato di avanzamento  e  di  concertazione  degli

atti. Tale ricognizione e' pubblicata sul sito internet del Ministero

e della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  8. La partecipazione al tavolo di coordinamento di cui al comma  2,

non prevede la corresponsione di alcun emolumento, compenso, rimborso

o indennita' comunque denominato.




                               Art. 6

          Inventari e proiezioni nazionali delle emissioni

  1. L'ISPRA elabora e aggiorna:

    a) ogni anno, gli inventari nazionali  delle  emissioni  per  gli

inquinanti dell'allegato  I,  Tabelle  A  e  B,  nel  rispetto  delle

prescrizioni  di  tale  allegato  e  sulla  base  delle   metodologie

dell'allegato IV;

    b) ogni quattro anni, gli  inventari  nazionali  delle  emissioni

geograficamente disaggregati,  nonche'  gli  inventari  delle  grandi

fonti puntuali, per gli inquinanti dell'allegato I,  Tabella  C,  nel

rispetto delle prescrizioni di  tale  allegato  e  sulla  base  delle

metodologie dell'allegato IV;

    c) una relazione di  inventario  che  accompagna  gli  inventari,

predisposta nel rispetto delle prescrizioni dell'allegato I,  Tabella

D, e sulla base delle metodologie dell'allegato IV. Nei casi  di  cui

all'articolo 3, commi 4, 5 o 6, le relazioni di inventario degli anni

interessati  contengono  anche  le  informazioni  che  dimostrano  la

conformita' alle prescrizioni di tali commi;

    d) ogni due anni, le proiezioni nazionali dei consumi  energetici

e dei livelli delle attivita' produttive responsabili delle emissioni

per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella  C.  Le  proiezioni  sono

inviate al Ministero e all'ENEA almeno quattro mesi prima della  data

di comunicazione prevista dal calendario dell'allegato I.

  2. L'ENEA, alla luce delle proiezioni di cui al  comma  1,  lettera

d), elabora e aggiorna ogni due anni le  proiezioni  nazionali  delle

emissioni per gli inquinanti dell'allegato I, Tabella C, nel rispetto

delle prescrizioni di tale allegato e sulla  base  delle  metodologie

dell'allegato IV. Tali proiezioni sono inviate al Ministero almeno un

mese prima della data di comunicazione prevista dal calendario di cui

all'allegato I, Tabella C.

  3. Nel caso in cui la Commissione europea proceda  al  riesame  dei

dati  degli  inventari  nazionali  delle  emissioni,   il   Ministero

assicura, per il tramite dell'ISPRA, che siano  svolte  le  attivita'

necessarie alla consultazione con la  Commissione.  L'ISPRA  assicura

l'applicazione delle  correzioni  tecniche  concordate  o  prescritte

dalla Commissione.




                               Art. 7

 Monitoraggio   degli   impatti   dell'inquinamento   atmosferico   su

                             ecosistemi

  1.  Il  monitoraggio  degli  impatti   negativi   dell'inquinamento

atmosferico sugli ecosistemi e' condotto attraverso una rete di  siti

di monitoraggio rappresentativa delle relative tipologie  di  habitat

di  acqua  dolce,  habitat  naturali  e  seminaturali  ed  ecosistemi

forestali.

  2. Il monitoraggio previsto dal comma 1 e' organizzato, sulla  base

di un approccio efficace in termini di costi e basato sul rischio  di

impatti sugli ecosistemi, attraverso  forme  di  coordinamento  e  di

integrazione con i programmi di  monitoraggio  previsti  dal  decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155, dalla  Parte  Terza  del  decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal decreto del  Presidente  della

Repubblica 8 settembre 1997,  n.  357,  e  dalla  Convenzione  LRTAP,

nonche'  da  altre  normative  vigenti  in  materia  di  monitoraggio

ambientale.

  3. I siti  di  monitoraggio  ed  i  criteri  per  l'esecuzione  del

monitoraggio di  cui  al  comma  1,  inclusa  l'individuazione  degli

indicatori e delle frequenze e  le  modalita'  di  rilevazione  e  di

comunicazione dei dati,  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  da  adottare

entro il 30 giugno 2018, sentite le Regioni interessate ed il SNPA in

caso  di  riferimento  a  siti  appartenenti  a  reti  e  sistemi  di

monitoraggio  regionali.  A  tal  fine,  possono   essere   presi   a

riferimento gli indicatori previsti  dalla  normativa  europea  e  le

metodologie stabilite  nell'ambito  della  Convenzione  LRTAP  e  nei

relativi manuali per i programmi di cooperazione internazionale.




                               Art. 8

                             Comunicazioni

  1. Il Ministero invia alla Commissione europea:

    a) il primo programma nazionale  di  controllo  dell'inquinamento

atmosferico, entro il 1° aprile 2019;

    b)  il  programma  nazionale   di   controllo   dell'inquinamento

atmosferico aggiornato ai sensi dell'articolo 4, comma 8,  entro  due

mesi da ciascun aggiornamento;

    c) le proiezioni di cui all'articolo 6, comma 2,  entro  le  date

previste dal calendario di cui all'allegato I;

    d) entro il 1° luglio 2018 e, successivamente, ogni quattro  anni

l'ubicazione  dei  siti  di  monitoraggio   e   gli   indicatori   di

monitoraggio utilizzati ai sensi dell'articolo 7;

    e) entro il 1° luglio 2019 e, successivamente, ogni quattro  anni

i dati del monitoraggio condotto ai sensi dell'articolo 7.

  2. L'ISPRA invia  alla  Commissione  europea  gli  inventari  e  le

relazioni  di  cui  all'articolo  6,  entro  le  date  previste   dal

calendario di cui all'allegato I,  assicurando  la  coerenza  con  la

comunicazione  di  informazioni  al  Segretariato  della  convenzione

LRTAP. Di tale invio e' data tempestiva comunicazione al Ministero.

  3. Le comunicazioni previste dal comma 1, lettere d) ed e),  e  dal

comma 2 sono inviate anche all'Agenzia europea per l'ambiente.




                               Art. 9

                               Sanzioni

  1.  Alla  violazione   delle   disposizioni   adottate   ai   sensi

dell'articolo  5,  comma  3,  in  attuazione  delle  misure  e  delle

politiche del programma nazionale, si applicano le sanzioni  previste

dalla normativa vigente, fatte salve specifiche  sanzioni  introdotte

con successivi provvedimenti legislativi.




                               Art. 10

                       Informazione del pubblico

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo  5,  comma  7,  il

Ministero ed il SNPA  assicurano,  anche  con  la  pubblicazione  sul

proprio sito internet, una  attiva  e  sistematica  informazione  del

pubblico, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19  agosto

2005, n. 195, in relazione ai programmi nazionali di cui all'articolo

4, ai relativi aggiornamenti ed agli  inventari,  alle  proiezioni  e

alle ulteriori informazioni comunicate alla  Commissione  europea  ai

sensi dell'articolo 8.




                               Art. 11

                             Norme finali

  1.  Il  decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,   recante

attuazione della direttiva 2001/81/CE, relativa ai  limiti  nazionali

di emissione di alcuni inquinanti atmosferici, e' abrogato.

  2. Resta ferma fino al 31 dicembre 2019, l'applicazione dei  limiti

nazionali di emissione previsti dall'articolo 1 e dall'allegato I del

decreto legislativo n. 171 del 2004.

  3.  Gli  allegati  costituiscono  parte  integrante  del   presente

decreto. Alla loro  modifica,  ai  fini  dell'applicazione  di  norme

europee che  modificano  modalita'  esecutive  e  caratteristiche  di

ordine tecnico, si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente  e

della tutela del territorio e del  mare  ai  sensi  dell'articolo  36

della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  4. All'articolo 22, comma 3,  del  decreto  legislativo  13  agosto

2010, n. 155, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «L'ISPRA

provvede, ogni quattro anni, e per la prima volta entro il  2021  con

riferimento all'anno 2019, a scalare su base provinciale l'inventario

nazionale disciplinato dal decreto legislativo  di  attuazione  della

direttiva 2016/2284/UE, al fine di  consentire  l'armonizzazione  con

gli inventari delle regioni e delle province autonome.».




                               Art. 12

                  Clausola di invarianza finanziaria

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

pubbliche provvedono agli adempimenti ivi  previsti  con  le  risorse

umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

                                                           Allegato I

                                               (articolo 1, comma 1)




              Parte di provvedimento in formato grafico




                                                          Allegato II

                                               (articolo 3, comma 1)




              Parte di provvedimento in formato grafico




                                                         Allegato III

                                                (articolo 4, comma 7)




Contenuto dei  Programmi  nazionali  di  controllo  dell'inquinamento

                             atmosferico




                               PARTE 1




Contenuto   minimo   dei    programmi    nazionali    di    controllo

                    dell'inquinamento atmosferico




    1. Il primo programma nazionale  di  controllo  dell'inquinamento

atmosferico   deve   contenere,   oltre   agli   elementi    previsti

dall'articolo 4, comma 5:

      a) se ne ricorre il caso, una spiegazione dei motivi per cui  i

livelli  delle  emissioni  al  2025  possono  essere  raggiunti  solo

mediante misure che comportano costi non proporzionati;

      b)  se  ne  ricorre  il   caso,   un   rendiconto   in   merito

all'applicazione delle procedure previste dall'articolo 3, commi 4, 5

e 6, e delle eventuali conseguenze ambientali di tale applicazione;

    2.  Gli  aggiornamenti  del  programma  nazionale  di   controllo

dell'inquinamento atmosferico devono contenere, oltre  agli  elementi

previsti dall'articolo 4, comma 5:

      a) una valutazione dei progressi ottenuti con l'attuazione  del

programma nazionale nella riduzione delle emissioni e nella riduzione

delle concentrazioni delle sostanze;

      b) una descrizione degli  eventuali  cambiamenti  significativi

intervenuti  nello  scenario  politico,  nelle   valutazioni,   nelle

politiche e nelle misure del programma o nei tempi di attuazione.




                               PARTE 2




      Misure di riduzione delle emissioni del settore agricolo




A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca.




    1. Si deve elaborare un codice nazionale indicativo  delle  buone

pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca,  tenendo

conto del codice quadro  dell'UNECE  del  2014  relativo  alle  buone

pratiche agricole per ridurre le emissioni  di  ammoniaca,  che  deve

riguardare quantomeno i seguenti  aspetti:  a)  gestione  dell'azoto,

tenendo conto del suo intero ciclo; b) strategie di alimentazione del

bestiame; c)  tecniche  di  spandimento  del  letame  che  comportano

emissioni ridotte; d) sistemi di stoccaggio del letame che comportano

emissioni  ridotte;  e)  sistemi  di  stabulazione   che   comportano

emissioni ridotte;  f)  possibilita'  di  limitare  le  emissioni  di

ammoniaca derivanti dall'impiego dei fertilizzanti minerali.

    2. Puo'  essere  stabilito,  a  livello  nazionale,  un  bilancio

dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite  complessive  di

azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido  di

azoto, l'ammonio, i nitrati e  i  nitriti,  secondo  i  principi  del

documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.

    3. Deve essere vietato l'utilizzo di fertilizzanti  al  carbonato

di ammonio  e  possono  essere  ridotte  le  emissioni  di  ammoniaca

provenienti dai fertilizzanti inorganici con i  seguenti  metodi:  a)

sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti  a  base

di  nitrato  di  ammonio;  b)  qualora  si  continui  ad   utilizzare

fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi  che  consentono  di

ridurre di almeno il 30% le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo

di  riferimento,  come  descritto  nel  documento   di   orientamento

sull'ammoniaca; c)  promuovendo  la  sostituzione  dei  fertilizzanti

inorganici con quelli organici e, nel caso  in  cui  si  continui  ad

utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli  in  funzione  delle

esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini

di azoto e di fosforo, tenuto conto del  tenore  dei  nutrimenti  del

suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

    4. Le emissioni  di  ammoniaca  dagli  effluenti  di  allevamento

possono essere ridotte con i  seguenti  metodi:  a)  riduzione  delle

emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e  di  letame  solido

sui seminativi e sui prati con metodi che riducono  le  emissioni  di

almeno il  30%  rispetto  al  metodo  di  riferimento  descritto  nel

documento di orientamento sull'ammoniaca, purche' vi sia il  rispetto

delle seguenti condizioni: 1) spandendo il letame e i liquami solo in

funzione  delle  esigenze  prevedibili  delle  colture  o  dei  prati

interessati in termini di azoto e di fosforo, tenuto conto del tenore

dei nutrimenti del suolo e degli apporti  di  nutrienti  degli  altri

fertilizzanti; 2) non spandendo i liquami  e  il  letame  su  terreni

saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve; 3)  spandendo  i

liquami sui  prati  con  un  sistema  di  tubature  a  traino  o  per

sotterramento a profondita' variabile; 4) incorporando il letame e  i

liquami applicati sui seminativi nel  suolo  entro  quattro  ore  dal

relativo  spandimento;  b)  riduzione  delle  emissioni  dovute  allo

stoccaggio di letame al  di  fuori  degli  edifici  di  stabulazione,

secondo i seguenti metodi:  1)  utilizzando  sistemi  e  tecniche  di

immagazzinamento a basse  emissioni  che  consentono  di  ridurre  le

emissioni di ammoniaca  di  almeno  il  60%  rispetto  al  metodo  di

riferimento descritto nel documento  di  orientamento  sull'ammoniaca

per i depositi di liquame costruiti dopo il 1°  gennaio  2022,  e  di

almeno il 40% per i depositi di liquame preesistenti; 2)  coprendo  i

depositi di letame; 3) assicurando che le aziende dispongano  di  una

sufficiente capacita' di stoccaggio del letame, in modo da  spanderlo

solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;  c)  riduzione

delle emissioni prodotte dai locali di  stabulazione  degli  animali,

utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le  emissioni  di

ammoniaca di  almeno  il  20%  rispetto  al  metodo  di  riferimento,

descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca; d)  riduzione

delle  emissioni  provenienti  dal  letame,  grazie  a  strategie  di

alimentazione a ridotto contenuto proteico che  hanno  dimostrato  di

ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 10% rispetto al metodo

di   riferimento   descritto   nel    documento    di    orientamento

sull'ammoniaca.




B. Misure per la riduzione delle emissioni di particolato e di  black

  carbon.




    1. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato II  del  regolamento

UE n. 1306/2013, puo'  essere  vietata  la  combustione  dei  rifiuti

agricoli, dei residui del raccolto e dei rifiuti forestali, anche  in

relazione  alle  ipotesi  di  combustione   ammesse   dalla   vigente

normativa.  In  caso  di  divieto,  devono  essere  previste   idonee

procedure di controllo  sul  rispetto  del  divieto.  Le  deroghe  al

divieto devono  limitarsi  ai  programmi  per  la  prevenzione  degli

incendi di incolto,  per  la  lotta  contro  i  parassiti  o  per  la

protezione della biodiversita'.

    2. Puo' essere elaborato un  codice  nazionale  indicativo  delle

buone pratiche agricole per la  corretta  gestione  dei  residui  del

raccolto,  basato  sui  seguenti  principi:  a)  miglioramento  della

struttura dei  suoli  attraverso  l'incorporazione  dei  residui  del

raccolto; b) utilizzo di tecniche perfezionate  per  l'incorporazione

dei residui del  raccolto;  c)  previsione  di  usi  alternativi  dei

residui del raccolto; d) miglioramento  del  tenore  di  nutrienti  e

della struttura dei suoli mediante  l'incorporazione  del  letame  ai

fini di una crescita ottimale dei vegetali  in  modo  da  evitare  la

combustione del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).




C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole.




    Nell'adottare le misure descritte nei paragrafi A e B si assicura

una piena valutazione degli impatti sulle  piccole  e  micro  aziende

agricole. Le piccole e micro aziende agricole possono essere in tutto

o in parte esentate da tali misure,  se  possibile  alla  luce  degli

impegni di riduzione applicabili.

                                                          Allegato IV

                                                (articolo 6, comma 1)




Metodologie  per  elaborazione   e   aggiornamento di   inventari   e

  proiezioni nazionali delle emissioni,  relazioni  di  inventario  e

  inventari nazionali rettificati




    Per gli inquinanti di cui all'allegato I, gli inventari nazionali

delle  emissioni,  le  proiezioni  nazionali  delle  emissioni,   gli

inventari nazionali delle emissioni geograficamente disaggregati, gli

inventari delle grandi fonti puntuali, gli inventari nazionali  delle

emissioni rettificati e le relazioni  di  inventario  sono  elaborati

avvalendosi dei  metodi  individuati  nell'ambito  della  convenzione

LRTAP, (orientamenti EMEP per la comunicazione dei dati). Costituisce

inoltre un riferimento la Guida  EMEP/EEA  per  gli  inventari  delle

emissioni  di   inquinanti   atmosferici   (Guida   EMEP/EEA).   Tali

orientamenti  richiedono  di  fornire  anche  informazioni  ulteriori

rispetto a quelle indicate nel presente allegato,  in  particolare  i

dati relativi alle attivita', indispensabili per la valutazione degli

inventari   e   delle   proiezioni   nazionali    delle    emissioni.

L'applicazione degli orientamenti EMEP non  pregiudica,  in  tutti  i

casi, le modalita' previste nel presente allegato e  le  prescrizioni

dell'allegato I relative alla nomenclatura per la  comunicazione  dei

dati, alle serie temporali ed alle date della comunicazione.




                               PARTE 1




              Inventari nazionali delle emissioni annue




    1. Gli inventari  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,

coerenti, comparabili, completi e accurati.

    2. Le  emissioni  dalle  principali  categorie  individuate  sono

calcolate in conformita' ai metodi definiti nella Guida  EMEP/AEA  ed

in funzione dell'applicazione di un metodo di livello 2 o di  livello

piu' elevato (piu'  dettagliato).  Possono  essere  utilizzati  altri

metodi  scientificamente  validi  e  compatibili  per  istituire  gli

inventari nazionali delle emissioni qualora  tali  metodi  forniscano

stime piu' precise delle metodologie della Guida EMEP/AEA.

    3. Per le emissioni del settore dei trasporti, le emissioni  sono

calcolate e comunicate in coerenza con i bilanci energetici nazionali

trasmessi a Eurostat.

    4. Le emissioni relative al trasporto su strada sono calcolate  e

comunicate in base ai quantitativi di carburante venduti.

    5. Le emissioni nazionali annue  sono  comunicate  come  espresse

nell'unita' applicabile specificata nel modello NFR della convenzione

LRTAP.




                               PARTE 2




                Proiezioni nazionali delle emissioni




    1. Le proiezioni  nazionali  delle  emissioni  sono  trasparenti,

coerenti,  comparabili,  complete  e  accurate  e   le   informazioni

comunicate comprendono almeno: a)  una  chiara  individuazione  delle

politiche e delle misure adottate  e  previste  che  sono  utilizzate

nelle proiezioni; b) se ne ricorre il caso, i risultati  dell'analisi

di sensibilita' effettuata; c) la descrizione delle metodologie,  dei

modelli, delle ipotesi di base e dei principali parametri di input  e

output.

    2. Le proiezioni delle emissioni  sono  stimate  e  aggregate  in

relazione ai settori cui appartengono  le  fonti.  La  proiezione  e'

fornita «con misure» (misure adottate) e, se ne ricorre il caso, «con

misure  aggiuntive»  (misure  previste)  per   ogni   inquinante   in

conformita' agli orientamenti di cui alla Guida EMEP/EEA.

    3. Le proiezioni delle emissioni nazionali devono essere coerenti

con l'inventario delle emissioni annue nazionali per l'anno x-3 e con

le proiezioni comunicate ai sensi del regolamento (UE) n. 525/2013.




                               PARTE 3




                       Relazioni di inventario




    1.  Le  relazioni  di  inventario  devono  essere  elaborate   in

conformita' agli orientamenti EMEP per la comunicazione  dei  dati  e

devono essere comunicate  utilizzando  il  relativo  modello  per  le

relazioni di inventario. Tale relazione deve contenere quantomeno: a)

la descrizione, i riferimenti e le fonti di informazione in merito  a

metodologie specifiche, ipotesi, fattori di emissione  e  dati  sulle

attivita', nonche' i motivi della relativa scelta; b) la  descrizione

delle principali  categorie  nazionali  di  fonti  di  emissione;  c)

informazioni su incertezze, garanzia della qualita'  e  verifica;  d)

una descrizione delle disposizioni previste per la compilazione degli

inventari; e) ricalcoli e miglioramenti pianificati; f) se ne ricorre

il caso, informazioni sulle procedure dell'articolo 3, commi 4,  5  e

6; g) se ne ricorre il caso, le informazioni  previste  dall'articolo

3, comma 2; h) una sintesi.




                               PARTE 4




         Rettifica degli inventari delle emissioni nazionali




    1. La proposta di rettifica  di  un  inventario  nazionale  delle

emissioni ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  4,  inviata  ai  sensi

dell'articolo 3, comma 7, contiene quantomeno i seguenti documenti:

      a) la prova che uno o piu' impegni nazionali di riduzione delle

emissioni non sono rispettati;

      b) la  prova  della  misura  in  cui  la  rettifica  riduce  il

superamento dei livelli e contribuisce  al  rispetto  dell'impegno  o

degli impegni in esame;

      c) una stima della data in cui l'impegno o gli impegni in esame

sarebbero  rispettati  in  base  alle  proiezioni   delle   emissioni

nazionali prima della rettifica;

      d) la prova che la rettifica e' coerente con una o  piu'  delle

seguenti circostanze,  potendosi  fare  riferimento  alle  pertinenti

rettifiche effettuate in precedenza:

        1) in caso di nuove categorie di fonti di emissione:

          1.1  la  prova  che  la  nuova  categoria   di   fonti   di

emissione e' riconosciuta nella  letteratura  scientifica  e/o  nella

Guida EMEP/EEA;

          1.2 la prova che tale categoria di fonti  non  era  inclusa

nel pertinente inventario  nazionale  delle  emissioni  storiche  nel

momento in  cui e'  stato  stabilito  l'impegno  di  riduzione  delle

emissioni;

          1.3 la prova che le  emissioni  provenienti  da  una  nuova

categoria di fonte impediscono di rispettare gli impegni di riduzione

delle emissioni, accompagnata da una  descrizione  dettagliata  della

metodologia, dei dati e dei fattori di emissione su cui si  fonda  la

conclusione;

        2) in caso di fattori  di  emissione  molto  diversi  per  la

determinazione delle emissioni  provenienti  da  categorie  di  fonti

specifiche: 1.1 una descrizione dei fattori  di  emissione  iniziali,

comprendente  una  descrizione  dettagliata  della  base  scientifica

utilizzata per determinare tali fattori di emissione;  1.2  la  prova

che i  fattori  di  emissione  iniziali  sono  stati  utilizzati  per

determinare le riduzioni delle emissioni nel momento  in  cui  queste

sono state stabilite; 1.3 una descrizione dei  fattori  di  emissione

aggiornati,  compresa  una   descrizione   dettagliata   della   base

scientifica utilizzata per determinare il fattore di  emissione;  1.4

un confronto delle stime delle  emissioni  effettuate  utilizzando  i

fattori di emissione iniziali e aggiornati, da  cui  risulti  che  il

cambiamento dei fattori di  emissione  impedisce  di  rispettare  gli

impegni di riduzione; 1.5 i criteri per decidere se le variazioni dei

fattori di emissione sono significative;

        3) in caso di metodologie molto diverse per la determinazione

delle emissioni provenienti da categorie di fonti specifiche: 1.1 una

descrizione della metodologia iniziale utilizzata,  comprendente  una

descrizione  dettagliata  della  base  scientifica   utilizzata   per

determinare i fattori di emissione; 1.2 la prova che  la  metodologia

iniziale e' stata  utilizzata  per  determinare  le  riduzioni  delle

emissioni  nel  momento  in  cui  sono  state  stabilite;   1.3   una

descrizione della metodologia aggiornata utilizzata, comprendente una

descrizione dettagliata  della  base  scientifica  o  di  riferimento

utilizzata per la sua elaborazione;  1.4  un  confronto  delle  stime

delle emissioni effettuate  utilizzando  le  metodologie  iniziali  e

aggiornate,  da  cui  risulti  che  il  cambiamento  di   metodologia

impedisce di rispettare gli impegni di riduzione; 1.5 i  criteri  per

decidere se le variazioni della metodologia sono significative.

    2. Le emissioni, a seguito delle rettifiche, sono ricalcolate  al

fine di assicurare, per quanto possibile,  la  coerenza  delle  serie

temporali per ciascun anno in cui le rettifiche sono applicate.

 

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