Emissioni e Bref: dal Snpa due linee guida

Emissioni Bref Snpa
Pubblicate le delibere del consiglio 22 febbraio 2023, n. 199/23 e 214/23

Emissioni e Bref: dal Snpa due linee guida. Con due distinte delibere del consiglio 22 febbraio 2023, n. 199/23 e 214/23 sono state, infatti, rispettivamente emanate:

  • linee guida per il coinvolgimento del Snpa nel processo ascendente del Bref;
  • linee guida per l'applicazione dei livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (Bat-Ael).

 

Le linee guida sul Bref

Finalità

Scopo del documento è:

  • proporre una procedura concordata dal Snpa per l’espressione dei contributi eventualmente richiesti dalle autorità competenti in modo tale da mettere a disposizione un metodo di lavoro omogeneo
  • offrire criteri per l’acquisizione uniforme dei dati di monitoraggio.

 

Piano dell'opera
  • ruoli e competenze degli organismi coinvolti;
  • attività di supporto del sistema agenziale alla fase ascendente:

- attività di raccolta dati sito-specifici attraverso questionario conoscitivo dedicato

- attività di valutazione degli auspici e del background paper

- attività di valutazione delle bozze di revisione

- attività di individuazione dei punti di dissenso

  • procedura per l’attività di supporto del sistema agenziale alla fase ascendente;
  • applicazione delle Bat conclusion, la fase discendente;

Nei due allegati sono riportati:

  • allegato 1 – il processo di Siviglia

- soggetti coinvolti e loro funzioni e scambio di informazioni;

- procedura per l’elaborazione di un nuovo Bref;

- procedura per il riesame di un Bref;

- procedura come da appendice 2 della decisione 2012/119/Ue;

- osservazioni valide per l’elaborazione ex novo o il riesame di un Bref;

  • allegato 2 – l’attività’ pregressa di supporto del sistema agenziale: esperienze regionali e di Ispra.

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Le linee guida sulle emissioni

Finalità

Dare indicazioni ai membri del Snpa che, nell’ambito dei procedimenti istruttori Aia, forniscano un parere sulle prescrizioni e i limiti da applicare e sul piano di monitoraggio e controllo (ad esempio su richiesta dell’autorità competente o per cogenza legislativa nazionale o regionale o per delega/parere per l’istruttoria Aia).

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Piano dell'opera
  • criteri per la definizione del piano di monitoraggio e controllo relativamente alle frequenze di monitoraggio, ai tempi di riferimento del campione da sottoporre ad analisi e alle metodiche analitiche;
  • parametri da analizzare;
  • frequenze di monitoraggio;
  • tempi di riferimento del campione da sottoporre ad analisi per il rispetto del valore limite:

- le medie giornaliere e annuali nelle acque;

- i periodi di riferimento del campionamento allo scarico;

- le medie giornaliere e annuali alle emissioni in atmosfera;

- emissioni in atmosfera: misure in continuo;

- emissioni in atmosfera: misure periodiche;

  • metodiche di analisi da utilizzare;
  • criteri di definizione delle regole per la valutazione della conformità;
  • ulteriori indirizzi per la semplificazione e l’omogeneizzazione.
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Allegati

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