Emissioni, rinnovabili e borse in plastica: l’ambiente nella legge europea 2015

I tempi previsti per il recepimento delle diverse direttive coprono un intervallo tra il 21 aprile 2017 e il 19 dicembre 2017

Emissioni, rinnovabili e borse in plastica sono i tre temi a carattere ambientale della legge 12 agosto 2016, n. 170 recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015» (in Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2016, n. 204). In particolare:

- l'art. 4 dispone i «Termini, procedure, principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero»;

- l'art. 16 reca i «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;

- all'art. 17 sono stabiliti i «Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera».

Di seguito il testo integrale, con gli articoli di cui sopra in evidenza, della legge n. 170/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Legge 12 agosto 2016, n. 170


Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e

l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione

europea 2015. (16G00181)


in Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2016, n. 204

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno

approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:



                               Art. 1
                 Delega al Governo per l'attuazione

                        di direttive europee


  1. Il Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  i  termini,  le

procedure, i principi e criteri direttivi di cui agli articoli  31  e

32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i  decreti  legislativi  per

l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A  e  B  annessi

alla presente legge.

  2. Gli schemi dei  decreti  legislativi  recanti  attuazione  delle

direttive elencate  nell'allegato  B  annesso  alla  presente  legge,

nonche', qualora sia previsto il ricorso a  sanzioni  penali,  quelli

relativi all'attuazione  delle  direttive  elencate  nell'allegato  A

annesso alla presente  legge,  sono  trasmessi,  dopo  l'acquisizione

degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei  deputati  e

al Senato della Repubblica affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il

parere dei competenti organi parlamentari.

  3. Eventuali spese non contemplate  da  leggi  vigenti  e  che  non

riguardano l'attivita'  ordinaria  delle  amministrazioni  statali  o

regionali possono essere previste  nei  decreti  legislativi  recanti

attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B annessi alla

presente legge nei soli limiti  occorrenti  per  l'adempimento  degli

obblighi  di  attuazione  delle  direttive  stesse;   alla   relativa

copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate  eventualmente

derivanti  dall'attuazione  delle  direttive,  in  quanto   non   sia

possibile farvi fronte con i fondi  gia'  assegnati  alle  competenti

amministrazioni, si provvede mediante  riduzione  del  fondo  per  il

recepimento della normativa  europea  previsto  dall'articolo  41-bis

della legge 24 dicembre  2012,  n.  234.  Qualora  la  dotazione  del

predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi  dai

quali  derivino  nuovi   o   maggiori   oneri   sono   emanati   solo

successivamente all'entrata in vigore dei  provvedimenti  legislativi

che stanziano  le  occorrenti  risorse  finanziarie,  in  conformita'

all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.  196.  Gli

schemi  dei  predetti  decreti  legislativi  sono,  in   ogni   caso,

sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti  anche

per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31, comma  4,  della

citata legge n. 234 del 2012.


                              Art. 2
          Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria

         di violazioni di atti normativi dell'Unione europea


  1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato  ad

adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012,  n.

234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32,

comma 1, lettera d), della medesima legge, entro due anni dalla  data

di entrata in  vigore  della  presente  legge,  disposizioni  recanti

sanzioni penali  o  amministrative  per  le  violazioni  di  obblighi

contenuti  in  direttive  europee  attuate  in  via  regolamentare  o

amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione  europea  pubblicati

alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non

sono gia' previste sanzioni penali o amministrative.




                               Art. 3

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1143/2014  del  Parlamento

  europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante  disposizioni

  volte a prevenire e gestire l'introduzione e  la  diffusione  delle

  specie esotiche invasive


  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'ambiente  e  della

tutela del territorio e del mare, di concerto con il  Ministro  della

giustizia, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24

dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti

Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire

l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) individuazione del Ministero dell'ambiente e della tutela  del

territorio e del mare quale autorita' nazionale competente  designata

per i rapporti con la Commissione  europea,  relativi  all'attuazione

del regolamento (UE) n.  1143/2014,  e  per  il  coordinamento  delle

attivita' necessarie per l'attuazione del medesimo,  nonche'  per  il

rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 8 e 9 del medesimo

regolamento;

    b) individuazione dell'Istituto superiore per la protezione e  la

ricerca ambientale (ISPRA) quale ente tecnico scientifico di supporto

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare

nelle attivita' relative a quelle previste dal  regolamento  (UE)  n.

1143/2014;

    c) previsione  di  sanzioni  penali  e  amministrative  efficaci,

dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  della  violazione  delle

disposizioni del regolamento (UE)  n.  1143/2014,  nel  rispetto  dei

principi e criteri direttivi di cui al presente comma;

    d) destinazione di  quota  parte  dei  proventi  derivanti  dalle

sanzioni amministrative pecuniarie previste dal  decreto  legislativo

di cui al comma 1 del presente articolo all'attuazione  delle  misure

di eradicazione e di gestione di  cui  agli  articoli  17  e  19  del

regolamento  (UE)  n.  1143/2014,  nel  limite  del  50   per   cento

dell'importo complessivo.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con

la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e

integrative del medesimo decreto legislativo.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.


                               Art. 4


Termini,  procedure,  principi  e  criteri  direttivi  specifici  per

  l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e

  del Consiglio, del  29  aprile  2015,  che  modifica  la  direttiva

  94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di

  plastica in materiale leggero


  1. Il Governo esercita la delega per l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  29  aprile

2015, che modifica la  direttiva  94/62/CE  per  quanto  riguarda  la

riduzione dell'utilizzo di borse di plastica  in  materiale  leggero,

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente

legge, secondo le procedure previste dall'articolo  1,  comma  1,  in

quanto compatibili con il presente articolo, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e  sotto  il

coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, il Governo e' tenuto a seguire prioritariamente i  seguenti

principi e criteri direttivi specifici, oltre ai principi  e  criteri

direttivi  generali  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in  quanto

compatibili con il presente articolo:

    a) garanzia del medesimo livello di tutela ambientale  assicurato

dalla legislazione gia' adottata in materia, prevedendo il divieto di

commercializzazione,   le   tipologie   delle   borse   di   plastica

commercializzabili e gli spessori gia' stabiliti;

    b) divieto di fornitura a titolo gratuito delle borse di plastica

ammesse al commercio;

    c) progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di

plastica fornite a fini di igiene o  come  imballaggio  primario  per

alimenti sfusi diversi da quelli compostabili e realizzate, in  tutto

o in parte, con materia prima rinnovabile;

    d) abrogazione, a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del

decreto legislativo di cui al comma  1  del  presente  articolo,  dei

commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.  2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28;

    e) previsione di una campagna  di  informazione  dei  consumatori

diretta ad aumentare la loro consapevolezza in  merito  agli  impatti

delle borse di plastica sull'ambiente e a  eliminare  la  convinzione

che la plastica sia un materiale innocuo e poco costoso, favorendo il

raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell'utilizzo di borse di

plastica;

    f) previsione di programmi di sensibilizzazione per i consumatori

in generale e di programmi educativi  per  i  bambini,  diretti  alla

riduzione dell'utilizzo di borse di  plastica  nonche',  anche  nelle

more dell'adozione da parte  della  Commissione  dell'Unione  europea

delle misure specifiche previste dall'articolo 8-bis della  direttiva

94/62/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  20  dicembre

1994, per le borse di  plastica  biodegradabili  e  compostabili,  di

programmi di sensibilizzazione per i consumatori  che  forniscono  le

informazioni corrette sulle  proprieta'  e  sullo  smaltimento  delle

borse  di  plastica  biodegradabili   e   compostabili,   di   quelle

oxo-biodegradabili o oxo-degradabili e delle altre borse di plastica.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.



                               Art. 5

  Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  del  Parlamento

  europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2011,  relativo  alla

  fornitura di informazioni sugli alimenti ai  consumatori,  e  della

  direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13

  dicembre 2011, relativa alle diciture o marche  che  consentono  di

  identificare  la  partita  alla  quale   appartiene   una   derrata

  alimentare




  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, con le  procedure  di  cui

all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito  il

parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o piu'  decreti

legislativi  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 25 ottobre  2011,  relativo  alla  fornitura  di

informazioni  sugli  alimenti  ai  consumatori,  e  della   direttiva

2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  dicembre

2011, relativa alle diciture o marche che consentono di  identificare

la partita  alla  quale  appartiene  una  derrata  alimentare,  anche

mediante  l'eventuale  abrogazione   delle   disposizioni   nazionali

relative  a  materie  espressamente  disciplinate   dalla   normativa

europea.

  2. I decreti legislativi  di  cui  al  comma  1  sono  adottati  su

proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  e  dei  Ministri

dello sviluppo economico, della salute  e  delle  politiche  agricole

alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere  della

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le

province autonome di Trento e di Bolzano.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma  1,  il  Governo  e'

tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi  generali  di

cui all'articolo  32  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in

particolare, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

    a) prevedere, previo  svolgimento  della  procedura  di  notifica

prevista dalla vigente normativa europea, l'indicazione  obbligatoria

nell'etichetta della sede  e  dell'indirizzo  dello  stabilimento  di

produzione o, se diverso, di confezionamento, al  fine  di  garantire

una corretta e completa informazione al consumatore e una migliore  e

immediata rintracciabilita' dell'alimento da parte  degli  organi  di

controllo, anche per una piu' efficace tutela della  salute,  nonche'

gli  eventuali  casi   in   cui   tale   indicazione   possa   essere

alternativamente  fornita  mediante   diciture,   marchi   o   codici

equivalenti, che consentano comunque  di  risalire  agevolmente  alla

sede e all'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se  diverso,

di confezionamento;

    b) fatte salve le  fattispecie  di  reato  vigenti,  adeguare  il

sistema sanzionatorio  nazionale  per  le  violazioni  amministrative

delle disposizioni  di  cui  al  regolamento  (UE)  n.  1169/2011  ai

relativi  atti  di  esecuzione   e   alle   disposizioni   nazionali,

individuando  sanzioni  efficaci,  dissuasive  e  proporzionate  alla

gravita' della violazione, demandando la competenza per l'irrogazione

delle sanzioni amministrative allo Stato al fine di  disporre  di  un

quadro  sanzionatorio  di  riferimento   unico   e   di   consentirne

l'applicazione uniforme a livello  nazionale,  con  l'individuazione,

quale   autorita'   amministrativa   competente,   del   Dipartimento

dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della

repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF)  del  Ministero

delle   politiche   agricole   alimentari   e   forestali,   evitando

sovrapposizioni  con  altre  autorita',  fatte  salve  le  competenze

spettanti ai sensi  della  normativa  vigente  all'Autorita'  garante

della concorrenza e del mercato nonche' quelle degli organi  preposti

all'accertamento delle violazioni.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con

la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui al comma 3, puo' emanare disposizioni  correttive  e

integrative dei medesimi decreti legislativi.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   dovendosi

provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a

legislazione vigente.  In  considerazione  della  complessita'  della

materia   trattata   e   dell'impossibilita'   di   procedere    alla

determinazione  degli  eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno

schema di decreto legislativo di cui al comma  1,  la  corrispondente

relazione  tecnica  evidenzia  gli  effetti  sui  saldi  di   finanza

pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi determinino nuovi  o

maggiori oneri, che non trovino compensazione  nel  loro  ambito,  si

provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31  dicembre

2009, n. 196.


                               Art. 6

Principio e criterio direttivo per l'attuazione della direttiva  (UE)

  2015/637 del  Consiglio,  del  20  aprile  2015,  sulle  misure  di

  coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei

  cittadini dell'Unione non  rappresentati  nei  paesi  terzi  e  che

  abroga la decisione 95/553/CE


  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2015/637 del Consiglio, del 20  aprile  2015,  sulle  misure  di

coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela  consolare  dei

cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che  abroga

la decisione 95/553/CE, il Governo e'  tenuto  a  seguire,  oltre  ai

principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  della

presente legge, anche il  seguente  principio  e  criterio  direttivo

specifico: prevedere che la promessa di restituzione dei costi per la

tutela   consolare,   sottoscritta,    alle    condizioni    previste

dall'articolo 14 della  direttiva  (UE)  2015/637,  da  un  cittadino

italiano innanzi all'autorita' diplomatica o consolare  di  un  altro

Stato membro, abbia efficacia di titolo esecutivo relativamente  alle

obbligazioni di somme di denaro determinate o determinabili  in  essa

contenute.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.


                               Art. 7


Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in

  materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di  sanzioni  in

  materia di embarghi  commerciali,  di  commercio  di  strumenti  di

  tortura, nonche' per ogni tipologia di operazione  di  esportazione

  di materiali proliferanti




  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione

internazionale, con il Ministro dell'interno, con il  Ministro  della

difesa,  con  il  Ministro   della   giustizia,   con   il   Ministro

dell'economia  e  delle  finanze   e   con   il   Ministro   per   la

semplificazione e la pubblica amministrazione, con  le  procedure  di

cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n.  234,  acquisito

il parere  delle  competenti  Commissioni  parlamentari,  un  decreto

legislativo  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle

disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della

semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di

prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle

sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni

tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti,

fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del

5 maggio 2009, che istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo

delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazione  e  del

transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)  n.  599/2014

del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  al

regolamento delegato (UE) n.  1382/2014  della  Commissione,  del  22

ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione  europea  e

agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;

    b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del  Consiglio,

del 27 giugno 2005, relativo al commercio di  determinate  merci  che

potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o

per altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,  al

relativo  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   1352/2011   della

Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche'  alle  altre  disposizioni

dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in  materia  resi

esecutivi;

    c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice  uso,

nonche' del commercio di  determinate  merci  che  potrebbero  essere

utilizzate per  la  pena  di  morte,  per  la  tortura  o  per  altri

trattamenti o pene crudeli,  inumani  o  degradanti,  coordinando  le

norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni

necessarie a garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza  logica,

sistematica e lessicale della normativa;

    d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di

esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e  con

previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;

    e) previsione delle procedure adottabili nei casi di  divieto  di

esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei

diritti  dell'uomo,  dei  prodotti  a  duplice   uso   non   compresi

nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;

    f) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative

efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni

in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di

determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di

morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani

o  degradanti,  nonche'  per  ogni   tipologia   di   operazione   di

esportazione di materiali proliferanti,  nell'ambito  dei  limiti  di

pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;

    g) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative

efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni

in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali,  adottati

dall'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  215  del  Trattato  sul

funzionamento dell'Unione europea.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura

ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui

al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del

medesimo decreto legislativo.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.


                               Art. 8


 Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del  Parlamento

  europeo e del Consiglio, del  25  ottobre  2012,  sulla  normazione

  europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento  europeo  e

  del Consiglio, del 9 settembre  2015,  che  prevede  una  procedura

  d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e  delle

  regole relative ai servizi della societa' dell'informazione



  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri e del Ministro dello  sviluppo  economico,

di concerto con i Ministri degli affari esteri e  della  cooperazione

internazionale, dell'economia e delle finanze e della giustizia,  con

le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.

234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,

uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa

nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.  1025/2012  del

Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  25  ottobre  2012,  sulla

normazione europea e che modifica alcune direttive  e  decisioni  del

Parlamento europeo e del  Consiglio,  nonche'  della  direttiva  (UE)

2015/1535 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  9  settembre

2015, che prevede una  procedura  d'informazione  nel  settore  delle

regolamentazioni tecniche e delle regole relative  ai  servizi  della

societa' dell'informazione (codificazione).

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,

n. 317, per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento  (UE)  n.

1025/2012  e  alle  altre  innovazioni  intervenute  nella  normativa

nazionale, con abrogazione espressa delle disposizioni gia'  superate

dal medesimo regolamento (UE)  n.  1025/2012  e  coordinamento  delle

residue  disposizioni  anche  con  riferimento  all'individuazione  a

regime e comunicazione all'Unione europea degli  organismi  nazionali

di normazione;

    b) aggiornamento delle disposizioni della legge 21  giugno  1986,

n. 317, e in particolare del decreto legislativo 23 novembre 2000, n.

427, anche per l'adeguamento alla direttiva (UE) 2015/1535;

    c) semplificazione  e  coordinamento  di  tutte  le  disposizioni

vigenti in materia di  finanziamento  degli  organismi  nazionali  di

normazione, compresi l'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46,  e

l'articolo 8 della legge 21 giugno 1986,  n.  317,  con  unificazione

della  relativa  disciplina  e   superamento   della   procedura   di

ripartizione  e  di   riassegnazione   ivi   previste,   a   garanzia

dell'adempimento degli obblighi che il regolamento (UE) n.  1025/2012

pone a carico di tali organismi;

    d)  salvaguardia  della  possibilita'  di  adottare  disposizioni

attuative  del  regolamento  (UE)   n.   1025/2012   anche   mediante

provvedimenti di natura  regolamentare  ai  sensi  dell'articolo  17,

comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.  400,  nelle  materie  non

coperte da riserva di legge e gia' disciplinate mediante regolamenti,

compreso l'eventuale  aggiornamento  delle  disposizioni  in  materia

contenute nel regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dello

sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con

la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e

integrative dei medesimi decreti legislativi.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni

interessate  provvedono   all'adempimento   dei   compiti   derivanti

dall'attuazione della delega di  cui  al  presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.


                               Art. 9


Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del  Parlamento

  europeo e del Consiglio, del 9 marzo  2011,  che  fissa  condizioni

  armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da  costruzione

  e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio




  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente

del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture  e  dei

trasporti e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i

Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,

della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'interno, con le

procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.

234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,

uno o piu' decreti  legislativi  per  l'adeguamento  della  normativa

nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  del

Parlamento europeo e del Consiglio,  del  9  marzo  2011,  che  fissa

condizioni armonizzate per la  commercializzazione  dei  prodotti  da

costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) fissazione  dei  criteri  per  la  nomina  dei  rappresentanti

dell'Italia  in  seno  al  comitato  di  cui  all'articolo   64   del

regolamento (UE) n. 305/2011 e al gruppo di cui all'articolo  55  del

regolamento (UE) n. 305/2011;

    b) istituzione di un Comitato nazionale di  coordinamento  per  i

prodotti da costruzione, con compiti di coordinamento e  di  raccordo

delle attivita' delle  amministrazioni  competenti  nel  settore  dei

prodotti da costruzione e di determinazione degli indirizzi volti  ad

assicurare   l'uniformita'   e   il   controllo   dell'attivita'   di

certificazione   e   di   prova   degli   organismi   notificati,   e

individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il   compito   di

istituirlo;

    c) costituzione di un  Organismo  nazionale  per  la  valutazione

tecnica europea (ITAB) quale organismo di valutazione  tecnica  (TAB)

ai  sensi  dell'articolo  29  del  regolamento  (UE)   n.   305/2011,

fissazione dei relativi principi di funzionamento e di organizzazione

e individuazione  delle  amministrazioni  che  hanno  il  compito  di

costituirlo;

    d) individuazione presso il Ministero  dello  sviluppo  economico

del Punto di contatto nazionale per i prodotti da costruzione, di cui

all'articolo 10, paragrafo  1,  del  regolamento  (UE)  n.  305/2011,

nonche' determinazione delle modalita' di collaborazione delle  altre

amministrazioni competenti, anche ai fini del rispetto dei termini di

cui al paragrafo 3 del medesimo articolo 10;

    e) individuazione del Ministero dello  sviluppo  economico  quale

autorita' notificante ai sensi del capo VII del regolamento  (UE)  n.

305/2011;

    f) fissazione dei criteri e  delle  procedure  necessari  per  la

valutazione,  la  notifica  e  il  controllo   degli   organismi   da

autorizzare per svolgere compiti  di  parte  terza  nel  processo  di

valutazione e verifica  della  costanza  della  prestazione,  di  cui

all'articolo 40 del regolamento (UE) n. 305/2011, anche  al  fine  di

prevedere che tali  compiti  di  valutazione  e  di  controllo  degli

organismi  possano  essere  affidati  mediante  apposite  convenzioni

all'organismo   unico   nazionale   di   accreditamento   ai    sensi

dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

    g) previsione di disposizioni in tema di proventi e  tariffe  per

le  attivita'  connesse  all'attuazione  del  regolamento   (UE)   n.

305/2011, conformemente al comma 4 dell'articolo 30  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234;

    h) previsione  di  sanzioni  penali  o  amministrative  efficaci,

dissuasive e  proporzionate  alla  gravita'  delle  violazioni  degli

obblighi derivanti dal regolamento (UE)  n.  305/2011,  conformemente

alle  previsioni  dell'articolo  32,   comma   1,   lettera   d),   e

dell'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 24 dicembre 2012, n.  234,

tenendo  in  adeguata  considerazione  le  attivita'  rispettivamente

svolte dagli operatori economici nelle diverse fasi della filiera  e,

in particolare, la loro effettiva capacita' di incidere sugli aspetti

relativi alle caratteristiche, alla qualita'  e  alla  sicurezza  del

prodotto, e individuazione  delle  procedure  per  la  vigilanza  sul

mercato dei prodotti da  costruzione  ai  sensi  del  capo  VIII  del

regolamento (UE) n. 305/2011;

    i)  abrogazione  espressa  delle  disposizioni  di  legge  o   di

regolamento incompatibili con i decreti legislativi di cui  al  comma

1;

    l) salvaguardia  della  possibilita'  di  adeguare  la  normativa

nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  305/2011  con

successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo 17,  comma

1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle  materie  non  riservate

alla legge e gia' disciplinate mediante regolamenti.

  3. Ai componenti degli organismi di cui alle lettere b)  e  c)  del

comma 2 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di  spese  o

altri emolumenti, comunque denominati, fatta eccezione per i costi di

missione, che restano a carico dell'amministrazione di appartenenza.

  4. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con

la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e

integrative dei medesimi decreti legislativi.

  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

                               Art. 10


Delega  al  Governo  per   il   recepimento   della   raccomandazione

  CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico,  del  22

  dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorita'

  nazionali




  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, con le procedure di  cui  all'articolo  31  della  legge  24

dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti

Commissioni  parlamentari,  uno  o  piu'  decreti   legislativi   per

l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del  Comitato  europeo

per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa  al  mandato

macroprudenziale delle autorita' nazionali.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali  privo

di personalita' giuridica, quale autorita' indipendente designata, ai

sensi della raccomandazione  CERS/2011/3,  per  la  conduzione  delle

politiche macroprudenziali;

    b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca  d'Italia,  che

lo presiede, la Commissione nazionale per  le  societa'  e  la  borsa

(CONSOB), l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni  (IVASS)  e

la  Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione   (COVIP),   che

condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilita' del  sistema

finanziario;

    c) prevedere che alle sedute del Comitato assistano il  Ministero

dell'economia e delle finanze e l'Autorita' garante della concorrenza

e del mercato (AGCM);

    d) prevedere le regole di funzionamento e di  voto  del  Comitato

nonche' i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

    e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche  macroprudenziali

alla Banca  d'Italia,  che  svolge  le  funzioni  di  segreteria  del

Comitato;

    f) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti  e

i compiti di cooperazione con altre autorita', nazionali ed  europee,

previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

    g)   attribuire   al   Comitato   il   potere   di    indirizzare

raccomandazioni alla CONSOB, all'IVASS e  alla  COVIP  e  di  inviare

comunicazioni al Parlamento e al Governo; le autorita'  di  cui  alla

presente  lettera  motivano  l'eventuale  mancata  attuazione   delle

raccomandazioni stesse;

    h) attribuire al Comitato il potere di  richiedere  alla  CONSOB,

all'IVASS e alla COVIP tutti  i  dati  e  le  informazioni  necessari

all'esercizio delle sue funzioni;

    i) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la  CONSOB,

l'IVASS  e  la  COVIP  in  base  alle   rispettive   competenze,   le

informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni  da

soggetti privati che svolgono attivita' economiche rilevanti ai  fini

della stabilita' finanziaria e da soggetti pubblici,  secondo  quanto

previsto  dalla  raccomandazione  CERS/2011/3,  e  che,   quando   le

informazioni non possono essere acquisite tramite le autorita' di cui

alla presente lettera  ai  sensi  delle  rispettive  legislazioni  di

settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione  alla  Banca  d'Italia,

alla quale sono attribuiti i necessari poteri; il Comitato  condivide

con le autorita' i dati e  le  informazioni  necessari  all'esercizio

delle loro funzioni;

    l) prevedere che ai soggetti privati  che  non  ottemperano  agli

obblighi  di  fornire  le  informazioni   richieste   dalla   CONSOB,

dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle  rispettive  legislazioni  di

settore, secondo quanto previsto dalla lettera i), sono applicate  le

sanzioni   amministrative   pecuniarie   previste   dalle    medesime

legislazioni di settore; negli altri  casi  prevedere  che  la  Banca

d'Italia puo' irrogare ai soggetti privati che non  ottemperano  agli

obblighi di fornire le informazioni da essa  richieste  una  sanzione

amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei principi

di   proporzionalita',   dissuasivita'   e    adeguatezza,    secondo

un'articolazione che prevede un minimo non inferiore a 5.000  euro  e

un massimo non superiore a 5 milioni di euro; la  Banca  d'Italia  si

puo' avvalere del Corpo della guardia  di  finanza  per  i  necessari

accertamenti;

    m) prevedere che il Comitato presenti annualmente  al  Governo  e

alle Camere una relazione sulla propria attivita'.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  di

ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il  Governo,  con

la procedura ivi prevista e  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri

direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni  correttive  e

integrative dei medesimi decreti legislativi.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.


                               Art. 11

Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento (UE) 751/2015 del Parlamento europeo e

  del Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo  alle  commissioni

  interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta



  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e dello  sviluppo

economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24

dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti

Commissioni parlamentari, un decreto  legislativo  recante  le  norme

occorrenti all'adeguamento del quadro  normativo  vigente  a  seguito

dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 751/2015  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,   relativo   alle

commissioni interbancarie sulle operazioni  di  pagamento  basate  su

carta.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) prevedere, in conformita' alle definizioni, alla disciplina  e

alle  finalita'  del  regolamento  (UE)   751/2015,   le   occorrenti

modificazioni  e  abrogazioni  della  normativa  vigente,  anche   di

derivazione europea, per i settori  interessati  dalla  normativa  da

attuare, al fine di assicurare la corretta e  integrale  applicazione

del medesimo regolamento e di realizzare  il  migliore  coordinamento

con le altre disposizioni vigenti;

    b) ai sensi  dell'articolo  14  del  regolamento  (UE)  751/2015,

prevedere  le  sanzioni   amministrative   efficaci,   dissuasive   e

proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi contenuti

nel regolamento medesimo, attraverso l'introduzione di una disciplina

omogenea rispetto a quella prevista dal titolo VIII, capi V e VI, del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al

decreto legislativo 1º  settembre  1993,  n.  385,  specialmente  con

riferimento ai limiti edittali massimi e minimi ivi previsti;

    c) stabilire l'entita' delle sanzioni amministrative introdotte o

modificate ai sensi della lettera b) in modo che, per quanto concerne

le sanzioni amministrative pecuniarie, la sanzione  applicabile  alle

societa' o agli enti sia compresa tra un minimo di 30.000 euro  e  un

massimo di 5 milioni di euro ovvero del 10 per  cento  del  fatturato

quando tale importo e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato

e' disponibile  e  determinabile,  e  la  sanzione  applicabile  alle

persone fisiche sia compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo

di 5 milioni di euro;

    d) prevedere procedure di reclamo e di risoluzione stragiudiziale

delle  controversie  tra  beneficiari  e  prestatori  di  servizi  di

pagamento, in conformita' a  quanto  previsto  dall'articolo  15  del

regolamento (UE)  751/2015,  anche  avvalendosi  di  procedure  e  di

organismi gia' esistenti.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura

ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui

al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del

medesimo decreto legislativo.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono all'attuazione del presente  articolo  con  le

risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione

vigente.


                               Art. 12

Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre

  2015, relativa ai servizi di pagamento  nel  mercato  interno,  che

  modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE  e  2013/36/UE  e  il

  regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE



  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, di concerto con i Ministri  della  giustizia,  degli  affari

esteri  e  della  cooperazione  internazionale   e   dello   sviluppo

economico, con le procedure di cui all'articolo  31  della  legge  24

dicembre  2012,  n.  234,  acquisito  il  parere   delle   competenti

Commissioni parlamentari, un decreto legislativo recante l'attuazione

della  direttiva  (UE)  2015/2366  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel

mercato interno. Nell'esercizio della delega il Governo e'  tenuto  a

seguire, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  generali  di  cui

all'articolo 32 della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  anche  i

seguenti principi e criteri direttivi specifici:

    a) apportare al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, e  al

testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.  385,

le modifiche e le integrazioni necessarie  al  corretto  e  integrale

recepimento della  direttiva  (UE)  2015/2366  e  dei  relativi  atti

delegati adottati dalla Commissione europea, con il duplice obiettivo

di favorire  l'utilizzo  di  strumenti  di  pagamento  elettronici  e

promuovere lo sviluppo di un mercato concorrenziale  dei  servizi  di

pagamento; prevedere,  ove  opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina

secondaria  della  Banca  d'Italia  che,  nell'esercizio  dei  poteri

regolamentari, tiene conto delle linee guida  emanate  dall'Autorita'

bancaria europea ai sensi della menzionata direttiva;

    b) designare la Banca d'Italia  quale  autorita'  competente  per

assicurare l'effettiva osservanza delle  disposizioni  di  attuazione

della direttiva (UE) 2015/2366, attribuendole i poteri di vigilanza e

di indagine previsti dalla medesima direttiva;

    c) individuare nella  Banca  d'Italia  l'autorita'  competente  a

specificare le regole che disciplinano l'accesso  degli  istituti  di

pagamento ai  conti  detenuti  presso  banche  e  ad  assicurarne  il

rispetto  tenendo  conto  delle  esigenze  di  concorrenzialita'  del

mercato di riferimento  secondo  logiche  non  discriminatorie  e  di

promozione della diffusione dei servizi di pagamento elettronici;

    d) prevedere  che  il  servizio  di  disposizione  di  ordine  di

pagamento e il servizio di  informazione  sui  conti,  come  definiti

dalla direttiva  (UE)  2015/2366,  siano  assoggettati  alla  riserva

prevista per la prestazione di servizi di pagamento;

    e) con riferimento al  servizio  di  disposizione  di  ordine  di

pagamento, individuare nella Banca d'Italia l'autorita' competente  a

disciplinare la prestazione del servizio, anche ai fini del  rilascio

dell'autorizzazione all'avvio  dell'attivita'  e  dell'esercizio  del

controllo sui relativi prestatori;

    f)  con  riferimento  al  servizio  di  informazione  sui  conti,

individuare   nella   Banca   d'Italia   l'autorita'   competente   a

disciplinare  la  prestazione  del  servizio,  anche  ai  fini  della

registrazione e dell'esercizio del controllo sui relativi prestatori;

    g) in  conformita'  a  quanto  previsto  dall'articolo  20  della

direttiva  (UE)  2015/2366,  assicurare   una   chiara   e   corretta

ripartizione di  responsabilita'  tra  i  prestatori  di  servizi  di

pagamento di radicamento del conto  e  i  prestatori  di  servizi  di

disposizione di ordine di pagamento  coinvolti  nell'operazione,  con

l'obiettivo  di  garantire  che  ciascun  prestatore  di  servizi  di

pagamento si assuma la responsabilita' per la  parte  dell'operazione

sotto il proprio controllo;

    h) per i prestatori di servizi di pagamento di altro Stato membro

dell'Unione europea che prestano servizi di pagamento nel  territorio

della Repubblica tramite agenti:

      1) prevedere  l'obbligo  di  istituire  un  punto  di  contatto

centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle   norme

tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 29, paragrafo  5,

della direttiva (UE)  2015/2366,  in  modo  da  garantire  l'efficace

adempimento degli  obblighi  previsti  dai  titoli  III  e  IV  della

medesima direttiva;

      2) attribuire alla Banca d'Italia il compito  di  adottare  una

disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle funzioni  che

devono essere svolte dai punti di contatto;

    i)  avvalersi  della  facolta'  di   vietare   il   diritto   del

beneficiario di imporre spese,  tenendo  conto  della  necessita'  di

incoraggiare la concorrenza e di promuovere  l'uso  di  strumenti  di

pagamento  efficienti,  e   designare   l'Autorita'   garante   della

concorrenza e del mercato quale  autorita'  competente  a  verificare

l'effettiva  osservanza  del  divieto  e  ad  applicare  le  relative

sanzioni, avvalendosi a tal fine degli strumenti, anche sanzionatori,

previsti dal codice del consumo, di  cui  al  decreto  legislativo  6

settembre 2005, n. 206;

    l) prevedere le sanzioni amministrative per le  violazioni  delle

disposizioni dettate in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/2366,

valutando una razionalizzazione del sistema sanzionatorio previsto in

materia  di  servizi  di  pagamento  al  dettaglio  con   particolare

riferimento alle sanzioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio

2010, n. 11, e a quelle previste per le  violazioni  del  regolamento

(CE) n. 924/2009 del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  16

settembre 2009, e del regolamento (CE)  n.  260/2012  del  Parlamento

europeo  e  del  Consiglio,  del  14  marzo  2012,  anche  attraverso

l'introduzione di una  disciplina  omogenea  a  quella  prevista  dal

titolo VIII, capi  V  e  VI,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385; con particolare riguardo  alle

violazioni commesse da societa' o enti, prevedere  l'applicazione  di

sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 euro fino a 5 milioni di

euro, ovvero fino al 10 per cento del fatturato quando  tale  importo

e' superiore a 5 milioni di euro e  il  fatturato  e'  disponibile  e

determinabile;

    m) prevedere disposizioni transitorie  in  base  alle  quali  gli

istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica che  hanno

iniziato a prestare i servizi di pagamento di cui ai punti da 1  a  6

dell'allegato I alla  direttiva  (UE)  2015/2366  conformemente  alle

disposizioni di diritto  nazionale  di  recepimento  della  direttiva

2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  13  novembre

2007, vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore  del  decreto

legislativo, possano continuare tale  attivita'  fino  al  13  luglio

2018;

    n) prevedere  disposizioni  transitorie  in  base  alle  quali  i

prestatori di servizi di pagamento autorizzati a prestare  i  servizi

di  pagamento  di  cui  al  punto  7  dell'allegato  alla   direttiva

2007/64/CE mantengano  tale  autorizzazione  per  la  prestazione  di

servizi di pagamento che rientrano tra  quelli  di  cui  al  punto  3

dell'allegato I alla direttiva (UE) 2015/2366 se, entro il 13 gennaio

2020, le autorita' competenti dispongono di elementi che attestano il

rispetto dei requisiti relativi al capitale iniziale e al computo dei

fondi propri previsti dalla direttiva (UE) 2015/2366;

    o) apportare tutte le abrogazioni, modificazioni  e  integrazioni

alla normativa vigente, anche di  derivazione  europea,  al  fine  di

assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione

del  presente  articolo  e  la  complessiva  razionalizzazione  della

disciplina di settore.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 13


Delega al Governo per l'adeguamento della  normativa  nazionale  alle

  disposizioni del regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e

  del  Consiglio,  del  29  aprile  2015,  relativo   ai   fondi   di

  investimento europei a lungo termine

  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente

del Consiglio dei ministri  e  del  Ministro  dell'economia  e  delle

finanze,  di  concerto  con  il  Ministro  della  giustizia,  con  le

procedure di cui all'articolo 31 della legge  24  dicembre  2012,  n.

234, acquisito il parere delle competenti  Commissioni  parlamentari,

un decreto legislativo recante le  norme  occorrenti  all'adeguamento

della normativa nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)

2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile  2015,

relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e  criteri

direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24  dicembre

2012,  n.  234,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri   direttivi

specifici:

    a) apportare al testo unico  delle  disposizioni  in  materia  di

intermediazione  finanziaria,  di  cui  al  decreto  legislativo   24

febbraio 1998, n. 58, le  modificazioni  necessarie  all'applicazione

del regolamento (UE) 2015/760, prevedendo, ove opportuno, il  ricorso

alla disciplina secondaria e attribuendo le competenze e i poteri  di

vigilanza e di indagine previsti nel regolamento alla Banca  d'Italia

e alla CONSOB secondo le rispettive competenze stabilite  dal  citato

testo unico;

    b) attribuire alla Banca d'Italia e  alla  CONSOB  il  potere  di

applicare sanzioni amministrative pecuniarie efficaci,  dissuasive  e

proporzionate alla gravita' delle violazioni degli obblighi  previsti

dal regolamento, in coerenza con quelle gia' stabilite dalla parte V,

titolo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24  febbraio

1998, n. 58, in materia di disciplina degli intermediari, ed entro  i

limiti massimi ivi previsti;

    c) prevedere, in conformita' alle  definizioni,  alla  disciplina

del regolamento (UE) 2015/760  e  ai  principi  e  criteri  direttivi

previsti  dal  presente  comma,  le  occorrenti  modificazioni   alla

normativa vigente,  anche  di  derivazione  europea,  per  i  settori

interessati dalla normativa da attuare,  al  fine  di  realizzare  il

migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, assicurando

un appropriato grado di protezione dell'investitore e di tutela della

stabilita' finanziaria.

  3. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del

decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, con  la  procedura

ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui

al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del

medesimo decreto legislativo.

  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti di cui al  presente  articolo

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.


                               Art. 14


Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23  luglio

  2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al  conto  di

  pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e  sull'accesso

  al conto di pagamento con caratteristiche di base



  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  23  luglio

2014,  sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al   conto   di

pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al

conto di pagamento con caratteristiche di base, il Governo e'  tenuto

a seguire, oltre le procedure, i principi e criteri direttivi di  cui

all'articolo  1,  comma  1,  anche  i  seguenti  principi  e  criteri

direttivi specifici:

    a) apportare al testo unico di  cui  al  decreto  legislativo  1º

settembre 1993,  n.  385,  le  modifiche  necessarie  al  corretto  e

integrale recepimento della direttiva 2014/92/UE e dei relativi  atti

delegati  adottati  dalla  Commissione   europea,   prevedendo,   ove

opportuno,  il  ricorso  alla  disciplina  secondaria   della   Banca

d'Italia; le disposizioni di attuazione  della  Banca  d'Italia  sono

emanate  senza  necessita'  di  previa  deliberazione  del   Comitato

interministeriale   per   il   credito   e   il   risparmio   (CICR);

nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia tiene conto

delle linee guida emanate dall'Autorita' bancaria  europea  ai  sensi

della direttiva 2014/92/UE e assicura il coordinamento con la vigente

disciplina applicabile al conto di pagamento ai sensi del  titolo  VI

del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

    b) designare la Banca  d'Italia  quale  autorita'  amministrativa

competente e quale punto di contatto ai sensi degli articoli 21 e  22

della direttiva 2014/92/UE, attribuendole i poteri di vigilanza e  di

indagine previsti dalla medesima direttiva;

    c) estendere  alla  violazione  degli  obblighi  stabiliti  dalla

direttiva 2014/92/UE e dall'articolo 127, comma 01, del  testo  unico

di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, le  sanzioni

amministrative previste dal medesimo testo unico  per  l'inosservanza

delle disposizioni del titolo VI dello stesso testo unico;

    d) avvalersi della facolta' di non applicare,  se  rilevante,  la

direttiva 2014/92/UE alla Banca d'Italia  e  alla  Cassa  depositi  e

prestiti Spa;

    e) con riferimento al documento informativo sulle spese  previsto

dall'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE:

      1) consentire che  sia  richiesta  l'inclusione  nel  documento

informativo di un indicatore  sintetico  dei  costi  complessivi  che

sintetizzi i  costi  totali  annui  del  conto  di  pagamento  per  i

consumatori;

      2) prevedere che il documento informativo sia  fornito  insieme

con le altre informazioni  precontrattuali  richieste  dalla  vigente

disciplina applicabile al conto di pagamento;

    f)  con   riferimento   al   riepilogo   delle   spese   previsto

dall'articolo 5 della direttiva 2014/92/UE, prevedere  che  esso  sia

fornito insieme con le altre informazioni oggetto delle comunicazioni

periodiche richieste dalla vigente disciplina applicabile al conto di

pagamento;

    g) nel dare attuazione alle disposizioni  dell'articolo  7  della

direttiva 2014/92/UE sui siti internet di confronto, fare riferimento

per quanto possibile alle iniziative private  e  prevedere  che  tali

disposizioni tengano conto dell'entrata in  vigore  della  disciplina

relativa al documento informativo sulle spese e  al  riepilogo  delle

spese previsti, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 della direttiva

2014/92/UE;

    h) per quanto concerne il trasferimento del  conto  di  pagamento

previsto dal capo III della direttiva 2014/92/UE:

      1) curare il raccordo con la disciplina di cui agli articoli  2

e 2-bis del decreto-legge 24 gennaio  2015,  n.  3,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  33,  prevedendone  la

confluenza nel testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385;

      2) stabilire che, quando il prestatore di servizi di  pagamento

trasferente cessa di accettare i bonifici in entrata e  gli  addebiti

diretti sul conto di pagamento del consumatore, e' tenuto a informare

tempestivamente il pagatore  o  il  beneficiario  delle  ragioni  del

rifiuto dell'operazione di pagamento;

      3)  valutare  se   introdurre   meccanismi   di   trasferimento

alternativi, purche'  siano  nell'interesse  dei  consumatori,  senza

oneri supplementari  per  gli  stessi  e  nel  rispetto  dei  termini

previsti dalla direttiva 2014/92/UE;

    i) con riferimento alla disciplina del  conto  di  pagamento  con

caratteristiche  di  base,  di  cui  al  capo  IV   della   direttiva

2014/92/UE:

      1) imporre l'obbligo di  offrire  il  conto  di  pagamento  con

caratteristiche di base alle banche, alla societa' Poste italiane Spa

e agli altri prestatori di  servizi  di  pagamento  relativamente  ai

servizi di pagamento che essi gia' offrono;

      2) prevedere che i prestatori di servizi di  pagamento  possano

rifiutare  la  richiesta  di  accesso  al  conto  di  pagamento   con

caratteristiche di base se il consumatore e' gia' titolare in  Italia

di un conto di pagamento che gli consente di utilizzare i servizi  di

cui all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva  2014/92/UE,  salvo

il caso di trasferimento del conto, oppure per  motivi  di  contrasto

del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

      3) prevedere la possibilita' di includere, tra i servizi che  i

prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a offrire con il conto

di pagamento con caratteristiche di  base,  anche  servizi  ulteriori

rispetto a quelli  previsti  dall'articolo  17,  paragrafo  1,  della

direttiva 2014/92/UE, tenendo conto delle esigenze dei consumatori  a

livello nazionale, esclusa  la  concessione  di  qualsiasi  forma  di

affidamento;

      4)  per  i  servizi  inclusi  nel  conto   di   pagamento   con

caratteristiche di base, diversi da quelli  richiamati  dall'articolo

17,  paragrafo  5,  della  direttiva   2014/92/UE,   prevedere,   ove

opportuno, un numero minimo di operazioni comprese nel canone annuo e

stabilire che il canone annuo e il costo delle  eventuali  operazioni

eccedenti siano ragionevoli e coerenti con  finalita'  di  inclusione

finanziaria;

      5) esercitare la facolta', prevista dall'articolo 18, paragrafo

4, della direttiva 2014/92/UE, di ammettere l'applicazione di diversi

regimi tariffari a seconda del livello  di  inclusione  bancaria  del

consumatore,  individuando  le   fasce   di   clientela   socialmente

svantaggiate alle quali il conto di pagamento con caratteristiche  di

base e' offerto senza spese;

      6) promuovere misure a sostegno dell'educazione finanziaria dei

consumatori piu' vulnerabili, fornendo loro orientamento e assistenza

per la gestione responsabile delle  loro  finanze,  informarli  circa

l'orientamento che le organizzazioni di consumatori  e  le  autorita'

nazionali possono fornire  loro  e  incoraggiare  le  iniziative  dei

prestatori di servizi di pagamento volte a combinare la fornitura  di

un conto  di  pagamento  con  caratteristiche  di  base  con  servizi

indipendenti di educazione finanziaria;

    l) mantenere, ove non in contrasto con la  direttiva  2014/92/UE,

le disposizioni vigenti piu' favorevoli alla tutela dei consumatori;

    m)  apportare  alla  normativa  vigente  le  abrogazioni   e   le

modificazioni  occorrenti  ad  assicurare  il  coordinamento  con  le

disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 15


Delega al Governo per il recepimento della  direttiva  (UE)  2015/849

  del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  maggio  2015,

  relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario  a  fini

  di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, che  modifica  il

  regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

  e che abroga la direttiva 2006/60/CE del Parlamento europeo  e  del

  Consiglio e  la  direttiva  2006/70/CE  della  Commissione,  e  per

  l'attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento europeo e

  del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i  dati  informativi

  che  accompagnano  i  trasferimenti  di  fondi  e  che  abroga   il

  regolamento (CE) n. 1781/2006




  1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo le procedure di  cui

all'articolo  1,  comma  1,  e  previo  parere  del  Garante  per  la

protezione dei dati personali, uno o piu' decreti legislativi al fine

di  dare  organica  attuazione  alla  direttiva  (UE)  2015/849   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio  o

di finanziamento del terrorismo, e per adeguare il  quadro  normativo

nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2015/847   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, riguardante i

dati informativi che accompagnano i  trasferimenti  di  fondi  e  che

abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

  2. Nell'esercizio della delega di  cui  al  comma  1  del  presente

articolo, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 1,  comma  1,  in  quanto  compatibili,

anche i seguenti principi e criteri direttivi:

    a) al fine di orientare e gestire efficacemente le  politiche  di

contrasto dell'utilizzo del sistema economico e finanziario per  fini

illegali e  di  graduare  i  controlli  e  le  procedure  strumentali

all'attuazione delle medesime politiche in funzione  del  rischio  di

riciclaggio dei proventi di attivita' criminose  e  di  finanziamento

del terrorismo, nel rispetto dei principi e della normativa nazionale

ed europea in materia di tutela della riservatezza e  protezione  dei

dati personali:

      1) attribuire al Comitato di sicurezza  finanziaria,  istituito

dal  decreto-legge  12  ottobre  2001,  n.   369,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431,  e  disciplinato

dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, il ruolo di organismo

preposto  all'elaborazione  dell'analisi  nazionale  del  rischio  di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e delle  strategie  per

farvi fronte, anche tenuto conto della relazione sui rischi  gravanti

sul  mercato  comune  e  relativi  ad   attivita'   transfrontaliere,

elaborata dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo  6  della

direttiva (UE) 2015/849;

      2) limitatamente a quanto compatibile con prioritarie  esigenze

di ordine pubblico e di tutela della riservatezza, prevedere che  gli

esiti  dell'analisi  nazionale   del   rischio   siano   documentati,

aggiornati   e   messi   a   disposizione    degli    organismi    di

autoregolamentazione interessati e  dei  soggetti  destinatari  degli

obblighi stabiliti in attuazione della  direttiva  (UE)  2015/849,  a

supporto del processo di analisi dei rischi gravanti sui  settori  di

relativa   competenza   e   dell'adozione   di   conseguenti   misure

proporzionate al rischio;

      3) prevedere che le autorita' e  le  amministrazioni  pubbliche

competenti, anche tenuto conto dell'analisi nazionale del  rischio  e

degli indirizzi strategici del  Comitato  di  sicurezza  finanziaria,

conformemente a un approccio alla vigilanza basato sul rischio, nella

predisposizione degli  strumenti  e  dei  presidi,  finalizzati  alla

prevenzione e al contrasto del riciclaggio e  del  finanziamento  del

terrorismo, individuino, valutino, comprendano e mitighino il rischio

gravante sui settori di  rispettiva  competenza,  anche  al  fine  di

sostenere i  destinatari  degli  obblighi  soggetti  alla  rispettiva

vigilanza nell'applicazione di  misure  di  adeguata  verifica  della

clientela efficaci e proporzionate al rischio;

      4) tenuto conto della natura dell'attivita', delle dimensioni e

della complessita' organizzativa e degli esiti dell'analisi nazionale

del rischio di cui al numero 2), prevedere che i soggetti destinatari

degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849

adottino efficaci strumenti per l'individuazione e per la valutazione

dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui  sono

esposti nell'esercizio della propria attivita' e predispongano misure

di gestione e di controllo proporzionali al rischio riscontrato;

    b) al fine di assicurare la proporzionalita' e l'efficacia  delle

misure adottate in attuazione della direttiva  (UE)  2015/849  e  nel

rispetto del principio di approccio basato sul rischio, prevedere  la

possibilita' di procedere all'aggiornamento dell'elenco dei  soggetti

destinatari degli obblighi vigenti in conformita' con  le  previsioni

della medesima direttiva in  funzione  di  prevenzione  dell'uso  del

sistema finanziario a fini di riciclaggio dei proventi  di  attivita'

criminose e di finanziamento del terrorismo;

    c) al fine di  garantire  l'efficiente  e  razionale  allocazione

delle risorse da destinare al  contrasto  dell'utilizzo  del  sistema

finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di finanziamento  del  terrorismo  e  l'effettivita'  del

sistema di prevenzione, in  attuazione  del  principio  di  approccio

basato sul rischio:

      1)   affidare   al   Comitato   di    sicurezza    finanziaria,

nell'esercizio delle competenze di cui alla lettera a), numero 1), la

decisione di non assoggettare agli obblighi stabiliti  in  attuazione

della direttiva (UE) 2015/849 le persone  fisiche  o  giuridiche  che

esercitano, in modo occasionale o  su  scala  limitata,  un'attivita'

finanziaria  che  implichi  scarsi  rischi  di   riciclaggio   o   di

finanziamento del  terrorismo,  purche'  siano  soddisfatti  tutti  i

seguenti criteri:

        1.1) l'attivita' finanziaria e' limitata in termini assoluti,

per tale intendendo l'attivita'  il  cui  fatturato  complessivo  non

ecceda una determinata soglia;

        1.2)  l'attivita'  finanziaria  e'  limitata  a  livello   di

operazioni, per tale  intendendo  un'attivita'  che  non  ecceda  una

soglia massima per cliente e per singola operazione,  individuata  in

funzione del tipo di attivita' finanziaria;

        1.3) l'attivita' finanziaria non e' l'attivita' principale;

        1.4) l'attivita' finanziaria  e'  accessoria  e  direttamente

collegata all'attivita' principale;

        1.5) l'attivita' principale non  e'  un'attivita'  menzionata

all'articolo 2,  paragrafo  1,  della  direttiva  (UE)  2015/849,  ad

eccezione dell'attivita' di cui al medesimo paragrafo 1,  numero  3),

lettera e);

        1.6) l'attivita' finanziaria e' prestata soltanto ai  clienti

dell'attivita' principale e non e' offerta al pubblico in generale;

      2)  prevedere  che,  in  presenza  di  un  esiguo  rischio   di

riciclaggio e di finanziamento del terrorismo,  emerso  all'esito  di

un'adeguata valutazione, gli emittenti di moneta elettronica definita

all'articolo 2, numero 2), della direttiva 2009/110/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 16  settembre  2009,  destinatari  degli

obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, siano

esonerati da taluni degli obblighi di adeguata verifica del cliente e

del  titolare  effettivo,   concorrendo   ciascuna   delle   seguenti

condizioni:

        2.1) lo strumento di pagamento non e' ricaricabile ovvero  e'

soggetto a un limite mensile massimo delle  operazioni  di  250  euro

utilizzabile solo nel territorio nazionale;

        2.2)  l'importo  massimo  memorizzato  elettronicamente   non

supera 250 euro, limite innalzabile fino a 500 euro;

        2.3) lo strumento di pagamento e'  utilizzato  esclusivamente

per l'acquisto di beni o servizi;

        2.4) lo strumento di pagamento non e' alimentato  con  moneta

elettronica anonima;

        2.5) l'emittente effettua un controllo sulle operazioni o sul

rapporto  di  affari  sufficiente  a  consentire  la  rilevazione  di

operazioni anomale o sospette;

      3) per gli emittenti di moneta elettronica e per  i  prestatori

di servizi di pagamento di un altro Stato membro dell'Unione  europea

che prestano servizi di  pagamento  ovvero  di  emissione  di  moneta

elettronica nel territorio della  Repubblica  tramite  agenti  ovvero

soggetti convenzionati:

        3.1) prevedere l'obbligo di istituire un  punto  di  contatto

centrale  al  ricorrere  dei  presupposti  individuati  dalle   norme

tecniche di regolamentazione previste dall'articolo 45, paragrafo 10,

della direttiva  (UE)  2015/849,  in  modo  da  garantire  l'efficace

adempimento degli obblighi antiriciclaggio;

        3.2) attribuire alla Banca d'Italia il  compito  di  adottare

una disciplina di attuazione, con particolare riguardo alle  funzioni

che devono essere svolte dai punti di contatto;

      4) al fine di  assicurare  la  proporzionalita'  tra  l'entita'

delle misure preventive di adeguata verifica  della  clientela  e  il

livello di rischio di riciclaggio e di finanziamento  del  terrorismo

connesso a determinate tipologie  di  clientela  o  di  relazioni  di

affari, apportare alle disposizioni vigenti in  materia  di  adeguata

verifica rafforzata di persone politicamente esposte e alla  relativa

definizione le  modifiche  necessarie  a  garantirne  la  coerenza  e

l'adeguamento a quanto prescritto dagli standard  internazionali  del

Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) e  dalla  direttiva

(UE) 2015/849;

      5)  al  fine  di   assicurare   la   razionalizzazione   e   la

semplificazione  degli  adempimenti  richiesti  in  attuazione  della

direttiva (UE) 2015/849,  consentire  che  i  soggetti  obbligati  si

avvalgano  dell'identificazione  del  cliente  effettuata  da   terzi

purche':

        5.1) la responsabilita' finale della  procedura  di  adeguata

verifica della clientela rimanga, in ultima istanza,  ascrivibile  al

soggetto destinatario degli  obblighi  di  cui  alla  direttiva  (UE)

2015/849;

        5.2) sia comunque garantita la responsabilita' dei  terzi  in

ordine al rispetto della direttiva (UE) 2015/849, compreso  l'obbligo

di segnalazione delle operazioni  sospette  e  di  conservazione  dei

documenti,  qualora  intrattengano  con  il   cliente   un   rapporto

rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva medesima;

    d) al fine di migliorare la trasparenza delle persone giuridiche,

degli altri soggetti diversi dalle persone fisiche e dei trust  e  di

contrastare  fenomeni  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'

criminose e di  finanziamento  del  terrorismo  commessi  o  comunque

agevolati  ricorrendo  strumentalmente   alla   costituzione   ovvero

all'utilizzo di societa', di  amministrazioni  fiduciarie,  di  altri

istituti affini o di atti e  negozi  giuridici  idonei  a  costituire

autonomi centri di imputazione giuridica:

      1) prevedere che le persone giuridiche  e  gli  altri  analoghi

soggetti, diversi dalle persone fisiche, costituiti  ai  sensi  delle

vigenti  disposizioni  del  codice  civile,  ottengano  e  conservino

informazioni  adeguate,   accurate   e   aggiornate   sulla   propria

titolarita' effettiva e  statuire  idonee  sanzioni  a  carico  degli

organi sociali per l'inosservanza di tale obbligo,  anche  apportando

al codice civile le modifiche che si rendano necessarie;

      2) prevedere che, nel rispetto ed entro i limiti dei principi e

della normativa nazionale ed  europea  in  materia  di  tutela  della

riservatezza e di protezione dei dati personali, le  informazioni  di

cui al numero 1) siano registrate, a cura del legale  rappresentante,

in un'apposita sezione, ad  accesso  riservato,  del  registro  delle

imprese  di  cui  alla  legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese

tempestivamente disponibili:

        2.1) alle autorita' competenti, senza alcuna restrizione;

        2.2)  alle  autorita'  preposte  al  contrasto  dell'evasione

fiscale, con le modalita' e secondo i termini idonei  ad  assicurarne

l'utilizzo per tali finalita';

        2.3) ai  soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata

verifica della clientela, stabiliti  in  attuazione  della  direttiva

(UE) 2015/849, previo espresso accreditamento e sempre che  l'accesso

alle informazioni non esponga il titolare effettivo a pericoli per la

propria incolumita' ovvero riguardi persone fisiche minori di eta'  o

altrimenti incapaci;

        2.4) ad altri soggetti, compresi  i  portatori  di  interessi

diffusi,  titolari  di  un   interesse   specifico,   qualificato   e

differenziato all'accesso, previa apposita  richiesta  e  sempre  che

l'accesso alle informazioni  non  esponga  il  titolare  effettivo  a

pericoli per la propria incolumita' ovvero riguardi  persone  fisiche

minori di eta' o altrimenti incapaci;

      3)  prevedere,  in  capo  al   trustee   di   trust   espressi,

disciplinati ai sensi della convenzione sulla  legge  applicabile  ai

trusts e sul loro riconoscimento, adottata all'Aja il 1º luglio 1985,

resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, l'obbligo di:

        3.1) dichiarare di agire in veste di  trustee,  in  occasione

dell'instaurazione di un rapporto continuativo o professionale ovvero

dell'esecuzione  di  una  prestazione  occasionale  con  taluno   dei

soggetti  destinatari  degli  obblighi  di  adeguata  verifica  della

clientela, stabiliti in attuazione della direttiva (UE) 2015/849;

        3.2) ottenere e conservare informazioni adeguate, accurate  e

aggiornate sulla titolarita' effettiva del trust, per tali intendendo

le informazioni relative all'identita' del  fondatore,  del  trustee,

del guardiano, se  esistente,  dei  beneficiari  o  della  classe  di

beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo

effettivo sul trust;

        3.3)  rendere  le  informazioni  di  cui   al   numero   3.2)

prontamente accessibili alle autorita' competenti;

      4) prevedere che, per i trust produttivi di  effetti  giuridici

rilevanti,  a  fini  fiscali,   per   l'ordinamento   nazionale,   le

informazioni di cui al numero 3.2) riguardanti i medesimi trust siano

registrate in un'apposita sezione del registro delle imprese  di  cui

alla legge  29  dicembre  1993,  n.  580,  e  rese  accessibili  alle

autorita'  competenti,  senza  alcuna  restrizione  e   ai   soggetti

destinatari degli obblighi  di  adeguata  verifica  della  clientela,

stabiliti  in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849,   previo

espresso accreditamento;

      5)  apportare  le  modifiche  necessarie  a  garantire  che   i

prestatori di servizi  relativi  a  societa'  o  trust,  diversi  dai

professionisti assoggettati agli obblighi ai  sensi  della  normativa

vigente e delle norme di attuazione della direttiva (UE) 2015/849,  e

i loro titolari effettivi siano provvisti di  adeguati  requisiti  di

professionalita' e di onorabilita';

      6) per le attivita' di assicurazione sulla vita o  altre  forme

di assicurazione legate a investimenti, prevedere che  i  destinatari

degli obblighi stabiliti in attuazione della direttiva (UE)  2015/849

applichino, oltre alle misure di adeguata  verifica  della  clientela

prescritte per il cliente e per il titolare effettivo,  le  ulteriori

misure di adeguata verifica della clientela di  cui  all'articolo  14

della  medesima  direttiva,  sul  beneficiario   del   contratto   di

assicurazione  sulla  vita  o  di  un'altra  assicurazione  legata  a

investimenti,   non   appena   individuato   o   designato,   nonche'

sull'effettivo  percipiente  della  prestazione   liquidata   e   sui

rispettivi titolari effettivi;

    e) al fine di  prevenire,  individuare  o  compiere  i  necessari

approfondimenti  investigativi  su  attivita'  di   riciclaggio   dei

proventi di attivita' criminose o di finanziamento del  terrorismo  e

nel rispetto dei principi e della normativa nazionale ed  europea  in

materia di  tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati

personali,  prevedere  che  i  soggetti  destinatari  degli  obblighi

stabiliti in  attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849  assolvano

all'obbligo di conservazione di cui all'articolo 40  della  direttiva

medesima, garantendo la completa e tempestiva accessibilita' dei dati

e delle informazioni acquisiti sul cliente, sul titolare effettivo  e

su ogni altro aspetto relativo allo scopo e alla natura del  rapporto

o dell'operazione e la loro utilizzabilita' da parte delle  autorita'

competenti anche attraverso  la  semplificazione  degli  adempimenti,

richiesti ai medesimi destinatari, per la conservazione dei  predetti

dati e informazioni e per l'integrazione di banche di dati  pubbliche

esistenti;

    f) nel rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze

in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi  di  attivita'

criminose e del finanziamento del terrorismo, al fine  di  migliorare

il  coordinamento  e  la  cooperazione  tra   le   autorita'   e   le

amministrazioni  pubbliche  competenti  e  di  adeguare   il   quadro

normativo nazionale alle prescrizioni della direttiva  (UE)  2015/849

in materia di ricezione, di analisi delle segnalazioni di  operazioni

sospette e delle  altre  informazioni  che  riguardano  attivita'  di

riciclaggio, reati presupposto associati o attivita' di finanziamento

del terrorismo, nonche' di comunicazione dei risultati delle  analisi

svolte e delle altre informazioni rilevanti in presenza di motivi  di

sospetto, tenuto conto  delle  indicazioni  della  Piattaforma  delle

Unita'  di  informazione  finanziaria  (FIU)   dell'Unione   europea,

prevedere che, per lo svolgimento  di  dette  funzioni,  l'Unita'  di

informazione finanziaria per l'Italia:

      1) abbia  tempestivo  accesso  alle  informazioni  finanziarie,

amministrative   e,   ferma   restando   la   previa   autorizzazione

dell'autorita'  giudiziaria  procedente  rispetto  alle  informazioni

coperte da segreto investigativo, alle informazioni investigative  in

possesso delle autorita' e degli  organi  competenti  necessarie  per

assolvere  i  propri  compiti  in  modo  adeguato,  anche  attraverso

modalita' concordate  che  garantiscano  le  finalita'  di  cui  alla

direttiva  (UE)  2015/849,  nel   rispetto,   per   le   informazioni

investigative, dei principi di pertinenza e di  proporzionalita'  dei

dati e delle notizie  trattati  rispetto  agli  scopi  per  cui  sono

richiesti;

      2) cooperi con le FIU di altri Stati utilizzando l'intera gamma

delle fonti informative e dei poteri di cui dispone, scambiando  ogni

informazione ritenuta utile per il trattamento  o  per  l'analisi  di

informazioni  collegate  al  riciclaggio  o  al   finanziamento   del

terrorismo, impiegando canali protetti di comunicazione e  tecnologie

avanzate per l'incrocio dei dati,  subordinando  al  previo  consenso

della controparte estera l'utilizzazione delle informazioni  ricevute

per scopi diversi dalle analisi dell'Unita' stessa e fornendo  a  sua

volta il consenso alle  controparti  estere  a  simili  utilizzazioni

delle informazioni  rese  a  condizione  che  non  siano  compromesse

indagini in corso;

      3) individui le operazioni che devono essere comunicate in base

a criteri oggettivi, emani indicatori di anomalia e istruzioni per la

rilevazione e la segnalazione delle operazioni e definisca  modalita'

di  comunicazione  al   soggetto   segnalante   degli   esiti   delle

segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base dei  flussi  di

ritorno delle informazioni ricevuti dagli organi investigativi;

    g) rafforzare i presidi di  tutela  della  riservatezza  e  della

sicurezza dei segnalanti, delle segnalazioni di operazioni  sospette,

dei risultati delle analisi  e  delle  informazioni  acquisite  anche

negli scambi con le FIU e incoraggiare le segnalazioni di  violazioni

potenziali o effettive della normativa di  prevenzione  dell'utilizzo

del sistema finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di

attivita' criminose o di finanziamento del terrorismo;

    h) al fine di garantire il rispetto dei principi  di  ne  bis  in

idem sostanziale e di effettivita', proporzionalita' e  dissuasivita'

delle  sanzioni  irrogate  per  l'inosservanza   delle   disposizioni

adottate in attuazione della direttiva (UE)  2015/849,  nel  rispetto

dei compiti e delle funzioni tipici delle autorita' di  vigilanza  e,

ove compatibili  e  nei  limiti  delle  specifiche  attribuzioni  ivi

previste, delle disposizioni di attuazione della direttiva 2013/36/UE

di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015,  n.  72,  apportare  al

decreto legislativo  21  novembre  2007,  n.  231,  e  a  ogni  altra

disposizione vigente in materia tutte le modifiche necessarie a:

      1) limitare la previsione di  fattispecie  incriminatrici  alle

sole condotte di grave violazione degli obblighi di adeguata verifica

e di conservazione  dei  documenti,  perpetrate  attraverso  frode  o

falsificazione,  e  di  violazione  del  divieto   di   comunicazione

dell'avvenuta segnalazione, prevedendo sanzioni penali adeguate  alla

gravita' della condotta e non eccedenti, nel  massimo,  tre  anni  di

reclusione e 30.000 euro di multa;

      2)  graduare  l'entita'   e   la   tipologia   delle   sanzioni

amministrative tenuto conto:

        2.1)  della  natura,  di  persona  fisica  o  giuridica,  del

soggetto cui e' ascrivibile la violazione;

        2.2) del settore  di  attivita',  delle  dimensioni  e  della

complessita' organizzativa dei soggetti obbligati e, in  funzione  di

cio', delle differenze  tra  enti  creditizi  e  finanziari  e  altri

soggetti obbligati;

      3) prevedere che, in caso di violazione commessa da una persona

giuridica, la sanzione possa essere applicata ai  membri  dell'organo

di gestione o alle  altre  persone  fisiche  titolari  di  poteri  di

amministrazione, direzione o  controllo  all'interno  dell'ente,  ove

venga accertata la loro responsabilita';

      4) prevedere che, in  caso  di  violazioni  gravi,  ripetute  o

sistematiche ovvero plurime delle disposizioni in materia di adeguata

verifica della clientela, di segnalazione di operazioni sospette,  di

conservazione  dei  documenti  e  di  controlli  interni,  le  misure

sanzionatorie comprendano almeno:

        4.1) una dichiarazione  pubblica  che  individua  la  persona

fisica o giuridica responsabile e la natura della violazione;

        4.2) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica  di

porre termine al comportamento vietato e di astenersi dal ripeterlo;

        4.3) nel caso in cui l'autore della violazione  sia  soggetto

ad autorizzazione o  altro  titolo  abilitativo,  la  revoca  o,  ove

possibile,  la  sospensione   dell'autorizzazione   ovvero   un'altra

sanzione  disciplinare  equivalente  da   parte   dell'autorita'   di

vigilanza  di  settore  o  dell'organismo   di   autoregolamentazione

competenti,  nel  rispetto  dei   presupposti   e   delle   procedure

eventualmente previsti dalla specifica normativa di settore;

        4.4)  per  le  persone  fisiche,  titolari   di   poteri   di

amministrazione, direzione  o  controllo  all'interno  della  persona

giuridica obbligata e ritenute responsabili della  violazione  ovvero

per  qualsiasi  altra  persona  fisica  ritenuta  responsabile  della

violazione, l'interdizione temporanea dall'esercizio  delle  funzioni

per un tempo non superiore a cinque anni;

        4.5)  sanzioni  amministrative  pecuniarie  con   un   minimo

edittale non inferiore a 2.500 euro e con un  massimo  edittale  pari

almeno al doppio dell'importo dei profitti ricavati dalle  violazioni

accertate, quando tale importo puo' essere  determinato,  e  comunque

non inferiore a un milione di euro;

      5) fatte salve le misure di cui al  numero  4),  prevedere,  in

caso di violazioni gravi,  ripetute  o  sistematiche  ovvero  plurime

delle disposizioni in materia di adeguata verifica  della  clientela,

di  segnalazione  di  operazioni  sospette,  di   conservazione   dei

documenti e di  controlli  interni,  commesse  da  enti  creditizi  o

finanziari:

        5.1) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  30.000

euro e il 10 per cento  del  fatturato  ove  applicate  alla  persona

giuridica;

        5.2) sanzioni amministrative pecuniarie comprese  tra  10.000

euro e un massimo di 5 milioni di euro  ove  applicate  alle  persone

fisiche responsabili;

      6) per le violazioni di  scarse  offensivita'  e  pericolosita'

commesse da enti creditizi o  finanziari  prevedere,  in  alternativa

alla sanzione pecuniaria, una dichiarazione pubblica che individua la

persona fisica o giuridica responsabile e la natura della  violazione

e un ordine che impone alla persona giuridica  di  porre  termine  al

comportamento  vietato  e  di  astenersi   dal   ripeterlo,   nonche'

l'irrogazione di una sanzione pecuniaria maggiorata per la violazione

del medesimo ordine;

      7) nel rispetto della  legislazione  vigente,  attribuire  alle

autorita' di vigilanza il potere di definire, con proprio regolamento

e in modo da assicurare agli interessati la  piena  conoscenza  degli

atti istruttori e il contraddittorio in forma  scritta  e  orale  con

l'autorita' procedente, disposizioni attuative con  riferimento  alle

sanzioni  da  esse  irrogate,  aventi  a  oggetto,  tra  l'altro,  la

definizione della nozione di fatturato utile  per  la  determinazione

della  sanzione,  la  procedura  sanzionatoria  e  le  modalita'   di

pubblicazione delle sanzioni;

      8) prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare sanzioni, nel

rispetto dei principi  e  criteri  direttivi  previsti  dal  presente

articolo, per le infrazioni del regolamento (UE) 2015/847 commesse da

prestatori di servizi di pagamento  e  per  le  infrazioni  di  altre

disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili commesse da

istituti  di  moneta  elettronica  e  da  prestatori  di  servizi  di

pagamento;

      9)  nel  rispetto  dei  principi  di  proporzionalita'   e   di

adeguatezza e della normativa nazionale  ed  europea  in  materia  di

tutela  della  riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,

disciplinare le  modalita'  di  pubblicazione  dei  provvedimenti  di

irrogazione delle sanzioni,  in  attuazione  dell'articolo  60  della

direttiva (UE) 2015/849;

      10) nel rispetto, ove compatibili, dei principi  contenuti  nei

numeri 2), 3), 4.1),  4.2),  4.3)  e  4.4),  apportare  le  opportune

modifiche  alle  disposizioni  sanzionatorie  di   diritto   interno,

applicabili alla violazione dei regolamenti  europei  in  materia  di

contrasto  del  finanziamento  del  terrorismo,  garantendo  altresi'

omogeneita'  sanzionatoria  rispetto  alle   previsioni   restrittive

contenute  nei   regolamenti   europei   adottati   per   contrastare

l'attivita'  dei  Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la   sicurezza

internazionali;

    i) al fine di  non  recare  pregiudizio  allo  svolgimento  delle

indagini e delle analisi finanziarie riconducibili  all'attivita'  di

prevenzione, contrasto e repressione dell'uso del sistema finanziario

a scopo di riciclaggio dei  proventi  di  attivita'  criminose  e  di

finanziamento  del  terrorismo  nonche'  di  garantire   l'efficiente

svolgimento, da parte delle autorita'  preposte,  delle  funzioni  di

rispettiva competenza in materia, prevedere, sentito il  Garante  per

la protezione  dei  dati  personali,  limitazioni  o  esclusioni  del

diritto di accesso ai dati personali  previsto  dall'articolo  7  del

codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto

legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  se  i  trattamenti  di  dati

personali sono effettuati in base alle  disposizioni  in  materia  di

contrasto  del  finanziamento   del   terrorismo   e   di   contrasto

dell'attivita' dei Paesi  che  minacciano  la  pace  e  la  sicurezza

internazionali;

    l) al fine di monitorare e di contrastare i  fenomeni  criminali,

compresi il riciclaggio di denaro  e  il  reimpiego  di  proventi  di

attivita' illecite connessi o comunque riconducibili  alle  attivita'

di compravendita all'ingrosso e al dettaglio di oggetti in oro  e  di

preziosi usati, da parte di operatori non soggetti alla disciplina di

cui alla legge 17 gennaio 2000,  n.  7,  predisporre  una  disciplina

organica di settore idonea a  garantire  le  piene  tracciabilita'  e

registrazione delle operazioni di acquisto e di vendita dei  predetti

oggetti, dei mezzi di pagamento utilizzati  quale  corrispettivo  per

l'acquisto  o  per  la  vendita  dei  medesimi   e   delle   relative

caratteristiche identificative, nonche' la tempestiva  disponibilita'

di  tali  informazioni  alle  Forze  di  polizia,  a  supporto  delle

rispettive funzioni  istituzionali  di  tutela  dell'ordine  e  della

sicurezza pubblica, e l'individuazione  di  specifiche  sanzioni,  di

natura interdittiva, da raccordare e coordinare con la  normativa  di

pubblica sicurezza stabilita dal testo unico delle leggi di  pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

    m)  prevedere  espressamente  che  le  disposizioni  adottate  in

attuazione della direttiva (UE) 2015/849 trovino  applicazione  anche

con riferimento alle attivita'  esercitate  per  via  telematica  dai

destinatari degli obblighi;

    n) apportare alle  disposizioni  vigenti  emanate  in  attuazione

delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE le  modifiche  necessarie  al

corretto  e  integrale  recepimento  della  direttiva  (UE)  2015/849

nell'ordinamento nazionale  e  all'attuazione  del  regolamento  (UE)

2015/847 tenendo conto degli standard internazionali del GAFI,  degli

strumenti di altri organismi internazionali attivi nella lotta contro

il riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e il finanziamento

del terrorismo nonche' delle risoluzioni del Consiglio  di  sicurezza

delle Nazioni Unite e delle decisioni PESC del Consiglio  dell'Unione

europea per contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e

l'attivita'  di  Paesi  che  minacciano  la  pace  e   la   sicurezza

internazionali,  compreso  quanto  necessario  a  garantire  che   le

autorita' e le  amministrazioni  pubbliche  coinvolte  dispongano  di

meccanismi efficaci, tali  da  consentire  loro  di  cooperare  e  di

coordinarsi nell'elaborazione e  nell'attuazione  delle  politiche  e

delle attivita' di  lotta  al  riciclaggio  e  al  finanziamento  del

terrorismo, prevedendo, ove  opportuno,  il  ricorso  alla  normativa

secondaria;

    o)  prevedere  che,  ai  fini  del  rispetto  degli  obblighi  di

registrazione, i professionisti conservino la documentazione, i  dati

e  le  informazioni  acquisiti  in  sede  di  adeguata  verifica  nel

fascicolo relativo a ciascun cliente;

    p) prevedere che, nei casi in cui l'astensione dalla  prestazione

professionale non sia possibile, in quanto  sussista  un  obbligo  di

legge di ricevere l'atto ovvero l'esecuzione dell'operazione per  sua

natura non possa essere  rinviata  o  in  quanto  l'astensione  possa

ostacolare le indagini, permanga l'obbligo di segnalazione  nei  casi

in cui l'operazione e' sospetta;

    q) al fine di assicurare un piu' efficace e  immediato  controllo

sulla  regolarita'  dell'esercizio  dell'attivita'  degli  agenti  in

attivita'  finanziaria  che  prestano   esclusivamente   servizi   di

pagamento per conto di istituti di pagamento ai  sensi  dell'articolo

128-quater,  commi  6  e  7,  del  testo  unico  di  cui  al  decreto

legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nel  settore  dei  servizi  di

rimessa di denaro definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera n),  del

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, nel rispetto dei principi

e della normativa nazionale ed europea in  materia  di  tutela  della

riservatezza  e  di  protezione  dei  dati  personali,  istituire  un

registro informatizzato  presso  l'Organismo  previsto  dall'articolo

128-undecies del citato testo unico di cui al decreto legislativo  n.

385 del 1993. Tale registro, consultabile dai  predetti  istituti  di

pagamento, e' alimentato  mediante  le  informazioni,  fornite  dagli

stessi intermediari, riguardanti  esclusivamente  le  estinzioni  dei

rapporti contrattuali con gli agenti per motivi non commerciali.

  3. Dall'attuazione del presente articolo e dai decreti  legislativi

ivi previsti non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico

della finanza pubblica, dovendosi provvedere con  le  risorse  umane,

strumentali  e  finanziarie  previste  a  legislazione  vigente.   In

considerazione  della   complessita'   della   materia   trattata   e

dell'impossibilita' di procedere alla determinazione degli  eventuali

effetti finanziari, per ciascuno schema  di  decreto  legislativo  la

corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui  saldi  di

finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi  determinino

nuovi o maggiori oneri, che non  trovano  compensazione  nel  proprio

ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge

31 dicembre 2009, n. 196.


                               Art. 16


  Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  9  settembre

  2015, che modifica la direttiva 98/70/CE,  relativa  alla  qualita'

  della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE,

  sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili




  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE)  2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  9

settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,  relativa  alla

qualita' della benzina e del  combustibile  diesel,  e  la  direttiva

2009/28/CE,  sulla  promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti

rinnovabili, nel rispetto dei principi e dei criteri della  direttiva

medesima, il Governo e' tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri

direttivi di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e

criteri direttivi specifici:

    a) adottare le definizioni di  residuo  della  lavorazione  e  di

residui dell'agricoltura,  dell'acquacoltura,  della  pesca  e  della

silvicoltura introdotte dalla direttiva (UE) 2015/1513,  al  fine  di

consentire la massima utilizzazione delle opportunita' di impiego  di

residui per produrre biocarburanti;

    b) valutare la possibilita' di concorrere  all'adempimento  degli

obblighi di cui alla direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 13 ottobre 1998, anche  per  mezzo  dei  biocarburanti

utilizzabili per il  settore  del  trasporto  aereo  civile,  secondo

quanto previsto dalla medesima direttiva  98/70/CE,  come  modificata

dalla  direttiva  (UE)  2015/1513,  allo  scopo  di   assicurare   il

perseguimento degli obiettivi di riduzione  delle  emissioni  di  gas

serra  attraverso  una  regolamentazione  specifica  che   eviti   la

competizione tra biocarburanti e risorse alimentari.


                               Art. 17


Principi e criteri direttivi per l'attuazione  della  direttiva  (UE)

  2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  25  novembre

  2015, relativa alla limitazione delle emissioni  nell'atmosfera  di

  taluni  inquinanti  originati  da  impianti  di  combustione  medi,

  nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che

  producono emissioni nell'atmosfera


  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

(UE) 2015/2193  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25

novembre   2015,   relativa   alla   limitazione   delle    emissioni

nell'atmosfera  di  taluni  inquinanti  originati  da   impianti   di

combustione medi, il Governo provvede anche al  riordino  del  quadro

normativo degli stabilimenti che producono emissioni  nell'atmosfera,

nel quale e' compresa la disciplina  degli  impianti  di  combustione

medi. Nell'esercizio della delega, il Governo osserva  i  principi  e

criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  in   quanto

compatibili,  nonche'  i  seguenti  principi  e   criteri   direttivi

specifici:

    a) aggiornare la disciplina generale relativa  agli  stabilimenti

che producono emissioni nell'atmosfera non soggetti ad autorizzazione

integrata ambientale, mediante la  modifica  e  l'integrazione  delle

disposizioni della parte quinta  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152,  riferite  a  tali  stabilimenti  per  quanto  riguarda

l'installazione  e  l'esercizio,  le  procedure   autorizzative,   la

determinazione dei valori limite  di  emissione,  i  controlli  e  le

azioni conseguenti ai controlli;

    b) razionalizzare le procedure autorizzative per gli stabilimenti

di cui alla lettera a), anche al fine di garantire  il  coordinamento

con  la  normativa  vigente  in  materia  di   autorizzazione   unica

ambientale;

    c)  aggiornare  l'allegato  I  alla  parte  quinta  del   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, riducendo i vigenti valori  limite

di emissione alla luce delle  migliori  tecnologie  disponibili,  con

priorita' per gli impianti di combustione e  per  la  classificazione

delle sostanze inquinanti;

    d) riconoscere agli impianti di  combustione  medi  esistenti  un

periodo di tempo sufficiente per adeguarsi  sul  piano  tecnico  alle

nuove prescrizioni;

    e) aggiornare il sistema delle sanzioni penali  e  amministrative

previsto dalla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.

152, in conformita' alle  disposizioni  dell'articolo  32,  comma  1,

lettera d), della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  in  modo  da

assicurare l'effettivita', la  proporzionalita'  e  la  dissuasivita'

delle misure sanzionatorie relative agli stabilimenti non  sottoposti

ad autorizzazione integrata ambientale, tenendo conto delle  sanzioni

previste per violazioni di  analoga  natura  commesse  nell'esercizio

degli stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale,

nonche'  dello  specifico  impatto  emissivo  degli  stabilimenti  da

disciplinare.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



                               Art. 18


Attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento  europeo  e  del

  Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che

  abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio



  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a

dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del  Parlamento  europeo  e

del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento  marittimo  e

che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio.




                               Art. 19


Delega  al  Governo   per   l'attuazione   della   decisione   quadro

  2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta

  contro la corruzione nel settore privato


  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge, su  proposta  del  Presidente

del Consiglio  dei  ministri  e  del  Ministro  della  giustizia,  di

concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione

internazionale  e  dell'economia  e   delle   finanze,   un   decreto

legislativo recante le norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alla

decisione quadro 2003/568/GAI del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,

relativa alla lotta contro la corruzione  nel  settore  privato,  nel

rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi  generali

rispettivamente stabiliti dall'articolo 31, commi 2,  3,  5  e  9,  e

dall'articolo 32, comma 1, lettere a), e), f) e g),  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234,  nonche'  delle  disposizioni  previste  dalla

decisione quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno

specifico adattamento dell'ordinamento italiano,  e  sulla  base  dei

seguenti principi e  criteri  direttivi,  realizzando  il  necessario

coordinamento con le altre disposizioni vigenti:

    a) prevedere, tenendo  conto  delle  disposizioni  incriminatrici

gia' vigenti, che sia punito chiunque promette, offre o da', per  se'

o per altri, anche per interposta persona, denaro  o  altra  utilita'

non dovuti a un  soggetto  che  svolge  funzioni  dirigenziali  o  di

controllo o che comunque presta attivita' lavorativa con  l'esercizio

di funzioni direttive presso societa' o enti privati, affinche'  esso

compia od ometta un atto in violazione  degli  obblighi  inerenti  al

proprio ufficio;

    b) prevedere che sia altresi' punito chiunque, nell'esercizio  di

funzioni dirigenziali o di controllo,  ovvero  nello  svolgimento  di

un'attivita' lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, presso

societa' o enti privati, sollecita o riceve, per  se'  o  per  altri,

anche per interposta persona, denaro o  altra  utilita'  non  dovuti,

ovvero ne accetta la promessa, per compiere o per omettere un atto in

violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio;

    c) prevedere la punibilita' dell'istigazione alle condotte di cui

alle lettere a) e b);

    d) prevedere che per il reato di  corruzione  tra  privati  siano

applicate la pena della reclusione non inferiore  nel  minimo  a  sei

mesi e  non  superiore  nel  massimo  a  tre  anni  nonche'  la  pena

accessoria dell'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attivita'

nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di controllo

presso societa' o enti privati, ove gia' condannato per  le  condotte

di cui alle lettere b) e c);

    e) prevedere  la  responsabilita'  delle  persone  giuridiche  in

relazione al reato di corruzione tra privati, punita con una sanzione

pecuniaria non inferiore a duecento quote e non superiore a  seicento

quote  nonche'  con  l'applicazione  delle  sanzioni   amministrative

interdittive di cui all'articolo 9 del decreto legislativo  8  giugno

2001, n. 231.

  2. Sullo  schema  del  decreto  legislativo  di  recepimento  della

decisione quadro di cui al comma  1  e'  acquisito  il  parere  delle

competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati  e  del

Senato della Repubblica secondo le  modalita'  e  i  termini  di  cui

all'articolo 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le  amministrazioni

interessate provvedono alla sua  attuazione  con  le  risorse  umane,

strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


                               Art. 20


Principi  e  criteri  direttivi  per  l'attuazione  della   direttiva

  2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26  febbraio

  2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei  diritti

  connessi e sulla concessione di  licenze  multiterritoriali  per  i

  diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno




  1. Nell'esercizio della delega  per  l'attuazione  della  direttiva

2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  26  febbraio

2014, sulla gestione collettiva dei diritti d'autore  e  dei  diritti

connessi e sulla  concessione  di  licenze  multiterritoriali  per  i

diritti su opere musicali per l'uso online nel  mercato  interno,  il

Governo si attiene, oltre ai principi  e  criteri  direttivi  di  cui

all'articolo 1,  comma  1,  anche  ai  seguenti  principi  e  criteri

direttivi specifici:

    a) assicurare che la Societa' italiana degli autori ed editori  e

gli  altri  organismi  di  gestione  collettiva  garantiscano  idonei

requisiti di trasparenza, efficienza e  rappresentativita',  comunque

adeguati  a  fornire   ai   titolari   dei   diritti   una   puntuale

rendicontazione dell'attivita' svolta nel loro interesse;

    b) vietare alla Societa' italiana degli autori ed editori e  agli

altri organismi di gestione collettiva di  imporre  ai  titolari  dei

diritti qualsiasi obbligo che non sia oggettivamente  necessario  per

la gestione e per la protezione dei loro diritti e interessi;

    c) definire i requisiti di adesione alla Societa' italiana  degli

autori ed editori e agli altri organismi di gestione collettiva sulla

base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori;

    d) prescrivere che gli  statuti  della  Societa'  italiana  degli

autori ed editori e degli  altri  organismi  di  gestione  collettiva

stabiliscano  adeguati,  equilibrati  ed   efficaci   meccanismi   di

partecipazione   dei   loro   membri    al    processo    decisionale

dell'organismo;

    e) stabilire che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e

gli   altri   organismi   di   gestione   collettiva   distribuiscano

regolarmente e con la necessaria  diligenza  gli  importi  dovuti  ai

titolari dei diritti che  hanno  loro  conferito  mandato  e  che  la

distribuzione  avvenga  entro  nove  mesi  a  decorrere  dalla   fine

dell'esercizio finanziario nel corso del quale sono stati incassati i

proventi dei diritti;

    f) prevedere che la Societa' italiana degli autori ed  editori  e

gli altri organismi di gestione collettiva ripartiscano  gli  importi

dovuti ai titolari dei diritti con criteri  di  economicita',  quanto

piu'  possibile  su  base  analitica,  in   rapporto   alle   singole

utilizzazioni delle opere;

    g) prevedere che gli utilizzatori siano  obbligati  a  presentare

alla Societa' italiana degli autori ed editori e agli altri organismi

di gestione collettiva, nel rispetto dei  tempi  richiesti,  rapporti

periodici di utilizzo accurati, predisposti sulla base di un  modello

tipizzato,  nonche'  ogni  informazione  necessaria   relativa   alle

utilizzazioni oggetto  delle  licenze  o  dei  contratti;  stabilire,

inoltre, in caso di violazione di tale obbligo, conseguenti  sanzioni

amministrative, fermo restando il diritto alle azioni civili;

    h) assicurare la messa a disposizione, da  parte  della  Societa'

italiana degli autori ed editori e degli altri organismi di  gestione

collettiva, di procedure efficaci e tempestive per il trattamento dei

reclami,  l'implementazione  di  sistemi  efficienti  di  risoluzione

alternativa   delle   controversie   e   il   ricorso   a   procedure

giurisdizionali, nei termini di cui alla direttiva 2014/26/UE;

    i) riformare l'attivita' di riscossione della  Societa'  italiana

degli  autori  ed  editori  e  degli  altri  organismi  di   gestione

collettiva in modo da aumentarne l'efficacia  e  la  diligenza  e  in

particolare,   con   riferimento    all'attivita'    dei    mandatari

territoriali,  da  garantire  trasparenti  modalita'   di   selezione

pubblica sulla base di adeguati requisiti di  professionalita'  e  di

onorabilita',  il  rafforzamento  dei  controlli  sul  loro  operato,

un'equa e proporzionata distribuzione territoriale nonche' l'uniforme

applicazione delle tariffe stabilite,  evitando  la  costituzione  di

situazioni di potenziale  conflitto  di  interessi  e  di  cumulo  di

mandati incompatibili;

    l)  prevedere  forme  di   riduzione   o   di   esenzione   dalla

corresponsione dei diritti d'autore riconosciute a  organizzatori  di

spettacoli dal vivo  con  meno  di  cento  partecipanti,  ovvero  con

giovani esordienti titolari di diritti d'autore, nonche' in  caso  di

eventi o ricorrenze particolari individuati con decreto del  Ministro

dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  garantendo  che,

in tali  ipotesi,  la  Societa'  italiana  degli  autori  ed  editori

remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti;

    m) assicurare la trasparenza della Societa' italiana degli autori

ed editori e degli altri organismi di gestione collettiva  attraverso

la previsione dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei  rispettivi  siti

internet,  dello  statuto,  delle  condizioni  di   adesione,   della

tipologia di contratti applicabile, delle tariffe e  delle  linee  di

politica  generale  sulla  distribuzione  degli  importi  dovuti   ai

titolari di diritti, della relazione di trasparenza annuale  nonche',

per gli organismi  di  gestione  collettiva  operanti  in  virtu'  di

specifiche  disposizioni   di   legge,   attraverso   la   previsione

dell'obbligo di trasmettere alle Camere  una  relazione  annuale  sui

risultati dell'attivita' svolta;

    n) ridefinire, in conformita' alle disposizioni  della  direttiva

2014/26/UE e sulla base delle esigenze rappresentate dal  mercato,  i

requisiti minimi necessari per  le  imprese  che  intendono  svolgere

attivita'  di  intermediazione  dei  diritti  connessi,   attualmente

stabiliti dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri

previsto dall'articolo 39, comma  3,  del  decreto-legge  24  gennaio

2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,

n. 27, prevedendone la conseguente riforma.



                               Art. 21


Attuazione della direttiva (UE) 2015/2203 del  Parlamento  europeo  e

  del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle

  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alle  caseine  e   ai

  caseinati  destinati  all'alimentazione  umana  e  che  abroga   la

  direttiva 83/417/CEE del Consiglio


  1. Ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera c), e 35, comma  1,

della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il  Governo  e'  autorizzato  a

dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/2203 del Parlamento  europeo

e del Consiglio, del  25  novembre  2015,  sul  ravvicinamento  delle

legislazioni degli Stati membri relative alle caseine e ai  caseinati

destinati  all'alimentazione  umana  e  che   abroga   la   direttiva

83/417/CEE del Consiglio.

  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

  


                                                           Allegato A

                                                (Articolo 1, comma 1)

    1) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio,  del  30  novembre  2009,

relativa alle condizioni di  polizia  sanitaria  che  disciplinano  i

movimenti di equidi e le importazioni di equidi  in  provenienza  dai

paesi terzi;

    2) direttiva (UE) 2015/565 della Commissione, dell'8 aprile 2015,

che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda  determinate

prescrizioni tecniche relative alla codifica  di  tessuti  e  cellule

umani (termine di recepimento: 29 ottobre 2016).




                                                           Allegato B

                                                (Articolo 1, comma 1)

    1) Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva dei diritti  d'autore

e   dei   diritti   connessi   e   sulla   concessione   di   licenze

multiterritoriali per i diritti su opere musicali  per  l'uso  online

nel mercato interno (termine di recepimento: 10 aprile 2016);

    2) direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,

del 23 luglio 2014, sulla  comparabilita'  delle  spese  relative  al

conto di pagamento,  sul  trasferimento  del  conto  di  pagamento  e

sull'accesso al  conto  di  pagamento  con  caratteristiche  di  base

(termine di recepimento: 18 settembre 2016);

    3) direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio,  del  20  aprile  2015,

sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela

consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi

e che abroga la  decisione  95/553/CE  (termine  di  recepimento:  1°

maggio 2018);

    4) direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio, del 20 aprile 2015, che

stabilisce i metodi di calcolo e gli  obblighi  di  comunicazione  ai

sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

relativa alla  qualita'  della  benzina  e  del  combustibile  diesel

(termine di recepimento: 21 aprile 2017);

    5)  direttiva  (UE)  2015/720  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per

quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse  di  plastica  in

materiale leggero (termine di recepimento: 27 novembre 2016);

    6)  direttiva  (UE)  2015/849  del  Parlamento  europeo   e   del

Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del

sistema  finanziario  a  fini  di  riciclaggio  o  finanziamento  del

terrorismo,  che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.  648/2012   del

Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  e  che  abroga  la  direttiva

2005/60/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio  e  la  direttiva

2006/70/CE della  Commissione  (termine  di  recepimento:  26  giugno

2017);

    7) direttiva UE 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,  relativa

alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva

2009/28/CE,  sulla  promozione   dell'uso   dell'energia   da   fonti

rinnovabili (termine di recepimento: 10 settembre 2017);

    8)  direttiva  (UE)  2015/2193  del  Parlamento  europeo  e   del

Consiglio, del 25 novembre  2015,  relativa  alla  limitazione  delle

emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati  da  impianti

di combustione medi (termine di recepimento: 19 dicembre 2017);

    9) direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre  2015,

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo

scambio automatico obbligatorio di informazioni nel  settore  fiscale

(termine di recepimento: 31 dicembre 2016).

 

Allegati

Legge n. 170/2016

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