Emissioni: il formato comune per i programmi nazionali di controllo

La misura varata ai sensi della direttiva (Ue) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

In materia di emissioni, la Commissione europea ha pubblicato la decisione di esecuzione (Ue) 2018/1522 dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (Ue) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici (in G.U.C.E. L del 12 ottobre 2018, n. 256).

Di seguito il testo della delibera recante in allegato il nuovo formato.

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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1522 della Commissione, dell'11 ottobre 2018, che stabilisce un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici

(in G.U.C.E. L del 12 ottobre 2018, n. 256)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE [1] GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1 in particolare l'articolo 6, paragrafo 10,

considerando quanto segue:

(1) Il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico è il principale strumento di governance istituito dalla direttiva (UE) 2016/2284 per aiutare gli Stati membri a programmare politiche e misure nazionali intese ad adempiere agli impegni di riduzione delle emissioni nazionali stabiliti da detta direttiva per il 2020 e il 2030, migliorando così la prevedibilità per i portatori di interessi e sostenendo nel contempo uno spostamento degli investimenti verso tecnologie pulite ed efficienti. Esso contribuisce a conseguire gli obiettivi di qualità dell'aria di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della summenzionata direttiva, nonché a garantire la coerenza con i piani e i programmi definiti in altri settori d'intervento pertinenti, quali il clima, l'energia, l'agricoltura, l'industria e i trasporti.

(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/2284, il pubblico, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [2] Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156 del 26.6.2003, pag. 17) (2), e le autorità competenti con responsabilità in materia di inquinamento, qualità e gestione dell'aria devono essere consultati sui progetti di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico e su eventuali aggiornamenti di rilievo, prima del loro completamento.

(3) I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbero inoltre contribuire all'adeguata attuazione dei piani di qualità dell'aria istituiti ai sensi dell'articolo 23 della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3] Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1) . A tal fine, gli Stati membri dovrebbero tenere conto della necessità di ridurre le emissioni, in particolare di ossidi di azoto e di particolato fine, nelle aree e negli agglomerati in cui le concentrazioni di inquinanti atmosferici sono molto elevate e/o nelle aree e negli agglomerati che contribuiscono notevolmente all'inquinamento atmosferico di altre aree e agglomerati, anche nei paesi limitrofi.

(4) Come sottolineato dalla Commissione nella «Seconda relazione sullo Stato dell'Unione dell'energia» [4] COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16 , gli Stati membri dovrebbero mettere a punto i rispettivi piani nazionali per l'energia e il clima, ogniqualvolta possibile, in parallelo con i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico al fine di garantire sinergie e ridurre i costi di attuazione, poiché entrambi si basano in gran parte su misure e azioni simili.

(5) Per migliorare la coerenza con le comunicazioni relative alle politiche e alle misure attuate nel quadro delle politiche dell'Unione in materia di clima ed energia, è opportuno allineare il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico agli obblighi di comunicazione di cui al regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [5] Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13) e al regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione [6]. Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23) laddove essi presentino punti in comune.

(6) Al fine di conseguire gli impegni di riduzione delle emissioni di ammoniaca previsti dalla direttiva (UE) 2016/2284, è opportuno definire ulteriori politiche e misure a livello nazionale. I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento dovrebbero pertanto includere anche misure proporzionate applicabili al settore agricolo.

(7) La definizione di un formato comune per i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico dovrebbe agevolare l'esame dei programmi che incombe alla Commissione a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, terzo comma, della direttiva (UE) 2016/2284, oltre a migliorare la comparabilità dei programmi tra gli Stati membri.

(8) Gli Stati membri possono includere nel proprio programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, oltre al contenuto obbligatorio, informazioni aggiuntive pertinenti sulle politiche e sulle misure previste al fine di contrastare gli inquinanti più nocivi con riguardo a gruppi sensibili della popolazione umana. In conformità dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284, gli Stati membri possono altresì prevedere misure intese a ridurre ulteriormente le emissioni al fine raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti sulla qualità dell'aria pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché con gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità e di ecosistemi.

(9) Benché, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/2284, le emissioni prodotte dal traffico marittimo internazionale o le emissioni degli aeromobili al di fuori del ciclo di atterraggio e decollo non siano contabilizzate ai fini dell'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni, gli Stati membri possono includere nei rispettivi programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico anche politiche e misure previste volte a ridurre le emissioni prodotte da tali fonti.

(10) Gli Stati membri hanno discusso un progetto di formato comune e presentato le loro osservazioni al riguardo in occasione delle riunioni del gruppo di esperti sulla qualità dell'aria ambiente del 4 aprile 2017, del 28 novembre 2017 e del 9 aprile 2018 [7] Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT .

(11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la qualità dell'aria ambiente istituito dall'articolo 29 della direttiva 2008/50/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

Il formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico di cui all'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2016/2284 è stabilito nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Formato

Gli Stati membri utilizzano il formato di cui all'allegato allorché comunicano alla Commissione il loro programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/2284.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO

Formato comune per il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/2284

1. DESCRIZIONI DEI CAMPI

Tutti i campi del presente formato comune contrassegnati da (O) sono obbligatori, mentre quelli contrassegnati da (F) sono facoltativi.

2. FORMATO COMUNE

2.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web

2.1.1. Titolo del programma, informazioni di contatto e siti web (O)

Titolo del programma

Data

Stato membro

Denominazione dell'autorità competente responsabile dell'elaborazione del programma

Numero di telefono del servizio responsabile

Indirizzo e-mail del servizio responsabile

Link al sito web in cui è pubblicato il programma

Link al sito o ai siti web delle consultazioni sul programma

2.2. Sintesi (F)

La sintesi può anche essere un documento separato (idealmente di non più di 10 pagine). Dovrebbe consistere in un'esposizione concisa dei punti da 2.3 a 2.8. Se possibile, si consiglia di utilizzare grafici illustrativi.

2.2.1. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

2.2.2. Progressi compiuti rispetto al 2005 grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria

Riduzioni delle emissioni ottenute

Progressi rispetto agli obiettivi di qualità dell'aria

Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale

2.2.3. Evoluzione prevista fino al 2030 ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti

Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (scenario con misure – «CM»)

Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM)

Incertezze

2.2.4. Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025

Principali serie di opzioni strategiche considerate

2.2.5. Sintesi delle politiche e delle misure selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti

Settore interessato

Politiche e misure

Politiche e misure selezionate

Calendario per l'attuazione delle politiche e delle misure selezionate

Autorità competente/i per l'attuazione e l'applicazione delle politiche e delle misure selezionate (tipo e denominazione)

Calendario per il riesame delle politiche e delle misure selezionate

Approvvigionamento energetico

Consumo energetico

Trasporti

Processi industriali

Agricoltura

Rifiuti/gestione dei rifiuti

Trasversale

Altro (specificare)

2.2.6. Coerenza

Valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti

2.2.7. Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (scenario con misure aggiuntive – «CMA») sulle riduzioni delle emissioni, sulla qualità dell'aria nel territorio nazionale e negli Stati membri confinanti e sull'ambiente, nonché le relative incertezze

Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)

Uso dei meccanismi di flessibilità (ove pertinente)

Proiezione del miglioramento della qualità dell'aria (CMA)

Proiezione degli impatti sull'ambiente (CMA)

Metodologie e incertezze

2.3. Quadro strategico nazionale in materia di qualità dell'aria e di lotta contro l'inquinamento

2.3.1. Priorità politiche e loro rapporto con le priorità stabilite in altri settori d'intervento pertinenti

Impegni nazionali di riduzione delle emissioni rispetto all'anno di riferimento 2005 (in %) (O)

SO2

NOx

NMVOC

NH3

PM2,5

2020-2029 (O)

Dal 2030 (O)

Priorità per la qualità dell'aria: priorità politiche nazionali connesse agli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale o dell'UE (inclusi valori limite, valori-obiettivo e obblighi di concentrazione dell'esposizione) (O)

È anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS.

Priorità politiche pertinenti in materia di cambiamento climatico ed energia (O)

Priorità politiche pertinenti in settori d'intervento pertinenti, quali agricoltura, industria e trasporti (O)

2.3.2. Responsabilità attribuite alle autorità nazionali, regionali e locali

Elenco delle autorità pertinenti (O)

Descrivere il tipo di autorità (ad esempio ispettorato dell'ambiente, agenzia ambientale regionale, comune) (O)

Se pertinente, denominazione dell'autorità (ad esempio ministero di XXX, agenzia nazionale per XXX, ufficio regionale per XXX)

Descrivere le responsabilità attribuite in materia di qualità dell'aria e lotta contro l'inquinamento (O)

Selezionare l'opzione appropriata:

Ruoli di elaborazione delle politiche

Ruoli di attuazione

Ruoli di esecuzione (ivi comprese, ove pertinenti, ispezioni e concessione di permessi)

Ruoli di comunicazione e monitoraggio

Ruoli di coordinamento

Altri ruoli (specificare)

Settori fonte dell'inquinamento che rientrano nell'ambito di competenza dell'autorità (F)

Autorità nazionali (O)

Autorità regionali (O)

Autorità locali (O)

Aggiungere righe se necessario

2.4. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione rispetto al 2005

2.4.1. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per la riduzione delle emissioni e il grado di conformità alla normativa nazionale e dell'Unione in materia di riduzione delle emissioni (O)

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio relazioni d'inventario delle emissioni storiche) (O)

Includere grafici che illustrano le riduzioni delle emissioni per inquinante e/o per settori principali (F)

2.4.2. Progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria

Descrivere i progressi compiuti grazie alle politiche e alle misure vigenti per il miglioramento della qualità dell'aria e il grado di conformità agli obblighi nazionali e dell'Unione in materia di qualità dell'aria, specificando almeno il numero di zone di qualità dell'aria (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5e O3, nonché qualsiasi altro inquinante per cui si siano verificati superamenti (O)

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) (O)

Mappe o istogrammi che illustrano le concentrazioni attuali nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che mostrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) sono conformi nell'anno di riferimento e nell'anno di comunicazione (F)

Laddove siano stati individuati problemi in una o più zone di qualità dell'aria, descrivere in che modo si sono compiuti progressi verso la riduzione delle concentrazioni massime comunicate (F)

2.4.3. Attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale

Ove pertinente, descrivere l'attuale impatto transfrontaliero delle fonti di emissione situate sul territorio nazionale (O)

I progressi possono essere riportati in termini quantitativi o qualitativi.

Se non sono stati individuati problemi, indicare tale conclusione.

Nel caso in cui ci si avvalga di dati quantitativi per descrivere i risultati della valutazione, specificare i dati e le metodologie utilizzati per eseguire detta valutazione (F)

2.5. Evoluzione prevista ipotizzando che le politiche e le misure già adottate non subiscano cambiamenti

2.5.1. Proiezioni delle emissioni e delle riduzioni delle emissioni (CM)

Inquinanti (O)

Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)

% prevista di riduzione delle emissioni rispetto al 2005 (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)

Anno di riferimento 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

SO2

NOx

NMVOC

NH3

PM2,5

Illustrare le incertezze relative alle proiezioni CM per quanto riguarda il raggiungimento degli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020, per il 2025 e dal 2030 in poi (F)

Data delle proiezioni delle emissioni (O)

Se la proiezione dell'evoluzione dimostra il mancato adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni nello scenario CM, la sezione 2.6 deve delineare le politiche e le misure aggiuntive considerate al fine di conseguire la conformità.

2.5.2. Impatto previsto sul miglioramento della qualità dell'aria (CM), incluso il livello di conformità previsto

2.5.2.1. Descrizione qualitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (O)

Fornire una descrizione qualitativa dei miglioramenti previsti della qualità dell'aria e dell'evoluzione prevista del grado di conformità (CM) agli obiettivi di qualità dell'aria dell'UE per quanto riguarda i valori di NO2, PM10, PM2,5e O3, nonché di qualsiasi altro inquinante che possa rappresentare un problema entro il 2020, il 2025 e il 2030 (O)

Fornire riferimenti completi (capitolo e pagina) a serie di dati a sostegno pubblicamente accessibili (ad esempio piani per la qualità dell'aria, ripartizione tra le fonti) che descrivano i miglioramenti previsti e l'evoluzione del grado di conformità (O)

2.5.2.2. Descrizione quantitativa del miglioramento previsto della qualità dell'aria (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi

Numero totale di zone di qualità dell'aria

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

NO2 (1 anno)

PM10 (1 anno)

O3 (valore medio max. su 8 ore)

Altro (specificare)

2.6. Opzioni strategiche considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni per il 2020 e il 2030, livelli intermedi delle emissioni per il 2025

Le informazioni richieste in questa sezione devono essere comunicate utilizzando l'apposito strumento per politiche e misure («PaM tool») predisposto dall'Agenzia europea dell'ambiente.

2.6.1. Dettagli relativi alle politiche e alle misure considerate al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (comunicazione a livello di politiche e misure)

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O)

Inquinante o inquinanti interessati (selezionare l'opzione appropriata)

SO2, NOx, NMVOC, NH3, PM2,5 (O); BC come componente del PM2,5, altro (specificare ad esempio Hg, diossine, gas a effetto serra) (F)

Obiettivi delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (*) (O)

Tipo/i di politiche e misure (^) (O)

Settore principale e, se del caso, altri settori interessati (†) (O)

Periodo di attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione)

Autorità competente/i per l'attuazione (O per le misure selezionate per l'attuazione)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.

Dettagli relativi alle metodologie utilizzate per l'analisi (ad esempio modelli o metodi specifici, dati soggiacenti) (O)

Quantificazione delle riduzioni delle emissioni attese (per politiche e misure individuali o per pacchetti di politiche e misure, a seconda dei casi) (espressa in kt, all'anno o come intervallo di valori, rispetto allo scenario CM) (O)

Descrizione qualitativa delle incertezze (O, se disponibile)

Inizio

Fine

Tipo

Denominazione

2020

2025

2030

Aggiungere righe se necessario

I campi contrassegnati da (*), (^) e (†) devono essere compilati scegliendo tra opzioni di risposta predefinite coerenti con gli obblighi di comunicazione previsti dal regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione.

Il campo contrassegnato da (*) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più obiettivi, nonché aggiungere e specificare obiettivi aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

1.

Approvvigionamento energetico:

aumento delle energie rinnovabili;

passaggio a combustibili a minor intensità di carbonio;

rafforzamento della produzione a bassa intensità di carbonio da fonti non rinnovabili (nucleare);

riduzione delle perdite;

miglioramento dell'efficienza nel settore energetico e della trasformazione;

installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;

altro (approvvigionamento energetico).

2.

Consumo energetico:

miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici;

miglioramento dell'efficienza energetica degli apparecchi;

miglioramento dell'efficienza energetica nel settore terziario/dei servizi;

miglioramento dell'efficienza energetica nei settori industriali di utilizzo finale;

gestione/riduzione della domanda;

altro (consumo energetico).

3.

Trasporti:

applicazione di tecnologie di riduzione dell'inquinamento su veicoli, imbarcazioni e aeromobili;

miglioramento dell'efficienza energetica di veicoli, imbarcazioni e aeromobili;

passaggio modale verso trasporti pubblici o trasporti non motorizzati;

carburanti alternativi per veicoli, imbarcazioni e aeromobili (inclusi quelli elettrici);

gestione/riduzione della domanda;

miglioramento dei comportamenti;

miglioramento dell'infrastruttura di trasporto;

altro (trasporti).

4.

Processi industriali:

installazione di tecnologie di riduzione delle emissioni;

miglioramento del controllo delle emissioni fuggitive derivanti dai processi industriali;

altro (processi industriali).

5.

Rifiuti/gestione dei rifiuti:

gestione/riduzione della domanda;

rafforzamento del riciclaggio;

miglioramento delle tecnologie di trattamento;

miglioramento della gestione delle discariche;

incenerimento dei rifiuti con utilizzo di energia;

miglioramento dei sistemi di gestione delle acque reflue;

minor ricorso alla messa in discarica;

altro (rifiuti).

6.

Agricoltura:

applicazione a basse emissioni di fertilizzante/letame a terreni coltivati e prati;

altre attività di miglioramento della gestione dei terreni coltivati;

miglioramento della gestione del bestiame e degli impianti di allevamento;

miglioramento dei sistemi di gestione dei rifiuti animali;

altro (agricoltura).

7.

Trasversale:

politica quadro;

politica multisettoriale;

altro (trasversale).

8.

Altro:

gli Stati membri sono tenuti a fornire una breve descrizione dell'obiettivo.

Il campo contrassegnato da (^) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più tipi di politiche e misure, nonché aggiungere e specificare tipi aggiuntivi di politiche e misure alla voce «Altro») (O):

controllo dell'inquinamento alla fonte;

strumenti economici;

strumenti fiscali;

accordi volontari/negoziati;

informazione;

normazione;

istruzione;

ricerca;

pianificazione;

altro (specificare).

Il campo contrassegnato da (†) deve essere compilato scegliendo tra le seguenti opzioni di risposta predefinite, a seconda dei casi (è possibile selezionare più settori, nonché aggiungere e specificare settori aggiuntivi alla voce «Altro») (O):

approvvigionamento energetico (comprendente l'estrazione, la trasmissione, la distribuzione e lo stoccaggio di combustibili, così come la produzione di energia e di elettricità);

consumo energetico (comprendente il consumo di combustibili ed elettricità da parte di utenti finali, quali usi domestici, servizi, industria e agricoltura);

trasporti;

processi industriali (comprendenti le attività industriali che trasformano chimicamente o fisicamente materiali e che generano emissioni di gas serra, l'utilizzo di gas serra in prodotti e gli utilizzi non energetici del carbonio proveniente da combustibili fossili);

agricoltura;

rifiuti/gestione dei rifiuti;

trasversale;

altri settori (specificare).

2.6.2. Impatti sulla qualità dell'aria e sull'ambiente delle politiche e misure individuali o dei pacchetti di politiche e misure considerati al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (O, se disponibili)

Se disponibili, impatti sulla qualità dell'aria (è anche possibile fare riferimento agli obiettivi di qualità dell'aria raccomandati dall'OMS) e sull'ambiente

2.6.3. Stima dei costi e dei benefici delle politiche e misure individuali considerate o del pacchetto di politiche e misure considerato al fine di adempiere gli impegni di riduzione delle emissioni (F)

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure

Costi in EUR per tonnellata di inquinante abbattuto

Costi assoluti per anno in EUR

Benefici assoluti per anno

Rapporto costi-benefici

Anno cui si riferisce il prezzo

Descrizione qualitativa delle stime dei costi e dei benefici

Aggiungere righe se necessario

2.6.4. Ulteriori dettagli relativi alle misure di cui all'allegato III, parte 2, della direttiva (UE) 2016/2284, rivolte al settore agricolo al fine di garantire l'adempimento degli impegni di riduzione delle emissioni

Le politiche e misure figurano nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico?

Sì/No (O)

Se sì,

indicare il numero di sezione/pagina nel programma

(O)

Le politiche e misure sono state applicate fedelmente? Sì/No (O)

Se no, descrivere le modifiche apportate (O)

A. Misure per la riduzione delle emissioni di ammoniaca (O)

1.

Gli Stati membri stabiliscono un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per controllare le emissioni di ammoniaca, tenendo conto del codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per ridurre le emissioni di ammoniaca del 2014, che deve riguardare quanto meno gli aspetti seguenti:

a)

gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;

b)

strategie di alimentazione del bestiame;

c)

tecniche di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;

d)

sistemi di stoccaggio del letame che comportano emissioni ridotte;

e)

sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

f)

possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

2.

Gli Stati membri possono stabilire a livello nazionale un bilancio dell'azoto per monitorare l'evoluzione delle perdite complessive di azoto reattivo di origine agricola, inclusi l'ammoniaca, l'ossido di azoto, l'ammonio, i nitrati e i nitriti, in base ai principi stabiliti nel documento di orientamento dell'UNECE sui bilanci dell'azoto.

3.

Gli Stati membri vietano l'uso di fertilizzanti al carbonato di ammonio e possono ridurre le emissioni di ammoniaca provenienti dai fertilizzanti inorganici utilizzando i metodi seguenti:

a)

sostituendo i fertilizzanti a base di urea con fertilizzanti a base di nitrato di ammonio;

b)

quando si continuano ad utilizzare fertilizzanti a base di urea, utilizzando metodi che consentono di ridurre di almeno il 30 % le emissioni di ammoniaca rispetto al metodo di riferimento, come specificato nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

c)

promuovendo la sostituzione dei fertilizzanti inorganici con fertilizzanti organici e, laddove si continuino ad utilizzare fertilizzanti inorganici, spandendoli in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti.

4.

Gli Stati membri possono ridurre le emissioni di ammoniaca da effluenti di allevamento utilizzando i metodi seguenti:

a)

riduzione delle emissioni prodotte dall'applicazione di liquami e letame solido sui seminativi e i prati mediante metodi che riducono le emissioni di almeno il 30 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca e nel rispetto delle condizioni seguenti:

i.

spandendo il letame e i liquami solo in funzione delle esigenze prevedibili delle colture o dei prati interessati in termini di azoto e fosforo, tenendo conto del tenore di nutrimenti del suolo e degli apporti di nutrienti degli altri fertilizzanti;

ii.

non spandendo i liquami e il letame su terreni saturi di acqua, inondati, gelati o coperti di neve;

iii.

spandendo i liquami sui prati con una tecnica a raso per bande (con tubi flessibili o con deflettore) o per iniezione profonda o superficiale;

iv.

incorporando il letame e i liquami applicati sui seminativi nel suolo entro quattro ore dallo spandimento;

b)

riduzione delle emissioni dovute allo stoccaggio di letame al di fuori degli edifici di stabulazione, secondo i metodi seguenti:

i.

per i depositi di liquame costruiti dopo il 1o gennaio 2022, utilizzando sistemi e tecniche di immagazzinamento a basse emissioni che consentono di ridurre le emissioni di ammoniaca almeno del 60 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca, e per i depositi di liquame esistenti, almeno del 40 %;

ii.

coprendo i depositi di letame solido;

iii.

assicurando che le aziende dispongano di una sufficiente capacità di stoccaggio del letame, in modo da spanderlo solo nei periodi adatti per la crescita delle colture;

c)

riducendo le emissioni prodotte dai locali di stabulazione degli animali, utilizzando sistemi che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca di almeno il 20 % rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca;

d)

riducendo le emissioni provenienti dal letame, grazie a strategie di alimentazione a ridotto contenuto proteico che hanno dimostrato di ridurre le emissioni di ammoniaca del 10 % almeno rispetto al metodo di riferimento descritto nel documento di orientamento sull'ammoniaca.

B. Misure di riduzione delle emissioni per il controllo delle emissioni di particolato (PM2,5) e di particolato carbonioso (O)

1.

Fatto salvo l'allegato II relativo alle regole di condizionalità del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [8] Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549) gli Stati membri possono vietare l'incenerimento in campo aperto di rifiuti e residui di colture agricole e di rifiuti forestali. Gli Stati membri controllano e verificano il rispetto del divieto attuato in conformità del primo comma. Eventuali deroghe a tale divieto devono limitarsi ai programmi di prevenzione per evitare gli incendi di incolto, lottare contro i parassiti o proteggere la biodiversità.

2.

Gli Stati membri possono stabilire un codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per la corretta gestione dei residui colturali, che si basa sui principi seguenti:

a)

miglioramento della struttura dei suoli attraverso l'incorporazione dei residui colturali;

b)

tecniche perfezionate per l'incorporazione dei residui colturali;

c)

uso alternativo dei residui colturali;

d)

miglioramento del tenore di nutrienti e della struttura dei suoli mediante l'incorporazione del letame ai fini di una crescita ottimale dei vegetali, evitando in questo modo l'incenerimento del letame (letame di stalla, lettiera di paglia).

C. Prevenzione degli impatti sulle piccole aziende agricole (O)

Nell'adottare le misure descritte nelle sezioni A e B, gli Stati membri provvedono affinché gli impatti sulle piccole e micro aziende agricole siano pienamente presi in considerazione. Gli Stati membri possono, per esempio, esentare le piccole e micro aziende agricole da tali misure, ove possibile, tenendo conto degli impegni di riduzione applicabili (O)

2.7. Politiche selezionate per l'adozione per settore, inclusi calendario per l'adozione, l'attuazione e il riesame e autorità competenti

2.7.1. Politiche e misure individuali selezionate o pacchetto di politiche e misure selezionato per l'adozione e autorità competenti

Denominazione e breve descrizione delle politiche e misure individuali o del pacchetto di politiche e misure (O)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.6.1.

Anno di adozione attualmente programmato (O)

Osservazioni pertinenti emerse dalla o dalle consultazioni in merito alle politiche e misure individuali o al pacchetto di politiche e misure (F)

Calendario di attuazione attualmente programmato (O)

Obiettivi intermedi e indicatori selezionati per monitorare i progressi nell'attuazione delle politiche e delle misure selezionate (F)

Calendario per il riesame attualmente programmato (se non coincide con l'aggiornamento generale del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico previsto ogni quattro anni) (O)

Autorità competenti per le politiche e misure individuali o per il pacchetto di politiche e misure (O)

Ove opportuno, fare riferimento alla tabella 2.3.2.

Anno di inizio

Anno di fine

Obiettivi intermedi

Indicatori

Aggiungere altre righe se necessario

2.7.2. Motivazione della scelta delle misure selezionate e valutazione del modo in cui le politiche e le misure selezionate garantiscono la coerenza con i piani e i programmi istituiti in altri settori d'intervento pertinenti

Motivazione della scelta operata tra le misure considerate al punto 2.6.1. per determinare la serie definitiva di misure selezionate (F)

Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con gli obiettivi di qualità dell'aria a livello nazionale e, se del caso, a livello degli Stati membri limitrofi (O)

Coerenza delle politiche e delle misure selezionate con altri piani o programmi pertinenti istituiti in virtù di disposizioni della legislazione nazionale o dell'Unione (ad esempio piani nazionali per l'energia e il clima) (O)

2.8. Impatti combinati previsti delle politiche e delle misure (CMA) sulla riduzione delle emissioni, la qualità dell'aria e l'ambiente, nonché le relative incertezze (ove applicabile)

2.8.1. Conseguimento previsto degli impegni di riduzione delle emissioni (CMA)

Inquinanti (O)

Totale delle emissioni (kt), coerentemente con gli inventari per l'anno x-2 o x-3 (anno da precisare) (O)

% di riduzione delle emissioni raggiunta rispetto al 2005 (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni per il 2020-2029 (%) (O)

Impegno nazionale di riduzione delle emissioni dal 2030 (%) (O)

Anno di riferimento 2005

2020

2025

2030

2020

2025

2030

SO2

NOx

NMVOC

NH3

PM2,5

Data delle proiezioni delle emissioni (O)

2.8.2. Traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni

Laddove si segua una traiettoria non lineare di riduzione delle emissioni, dimostrare che tale traiettoria è più efficiente dal punto di vista tecnico o economico (misure alternative comporterebbero costi sproporzionati), che non comprometterà il conseguimento degli impegni di riduzione per il 2030 e che convergerà con la traiettoria lineare a partire dal 2025 (O, ove pertinente)

Ove opportuno, fare riferimento ai costi indicati nella tabella 2.6.3.

2.8.3. Meccanismi di flessibilità

Laddove si utilizzino meccanismi di flessibilità, fornire una spiegazione dell'uso (O)

2.8.4. Miglioramento previsto della qualità dell'aria (CMA)

A. Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi e conformi (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria non conformi

Proiezione del numero di zone di qualità dell'aria conformi

Numero totale di zone di qualità dell'aria

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

NO2 (1 anno)

PM10 (1 anno)

O3 (valore medio max. su 8 ore)

Altro (specificare)

B. Superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria e indicatori di esposizione media (F)

Valori della direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente

Proiezione dei superamenti massimi dei valori limite per la qualità dell'aria in tutte le zone

Proiezione dell'indicatore di esposizione media (solo per il PM2,5) (1 anno)

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

Specificare l'anno di riferimento

2020

2025

2030

PM2,5 (1 anno)

NO2 (1 anno)

NO2 (1 ora)

PM10 (1 anno)

PM10 (24 ore)

O3 (valore medio max. su 8 ore)

Altro (specificare)

C. Illustrazioni che dimostrano il miglioramento previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (F)

Mappe o istogrammi che illustrano l'evoluzione prevista delle concentrazioni nell'aria ambiente (almeno per quanto riguarda NO2, PM10, PM2,5 e O3, nonché qualsiasi altro inquinante che rappresenti un problema) e che illustrano, ad esempio, il numero di zone (sul totale di zone di qualità dell'aria) che (non) saranno conformi entro il 2020, il 2025 e il 2030, la proiezione dei superamenti massimi a livello nazionale e dell'indicatore di esposizione media

D. Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA) (nel caso in cui non siano forniti dati quantitativi nelle tabelle precedenti) (F)

Miglioramento qualitativo previsto della qualità dell'aria e del grado di conformità (CMA)

Per i valori limite annuali, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto alle concentrazioni massime in tutte le zone. Per i valori limite giornalieri e orari, le proiezioni dovrebbero essere indicate rispetto al numero massimo di superamenti rilevati in tutte le zone.

2.8.5. Impatti previsti sull'ambiente (CMA) (F)

Anno di riferimento per la valutazione degli impatti ambientali (specificare)

2020

2025

2030

Descrizione

Territorio dello Stato membro esposto a un'acidificazione superiore alla soglia del carico critico (%)

Territorio dello Stato membro esposto a un'eutrofizzazione superiore alla soglia del carico critico (%)

Territorio dello Stato membro esposto a livelli di ozono superiori alla soglia del livello critico (%)

Gli indicatori dovrebbero essere allineati a quelli utilizzati nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza relativamente all'esposizione degli ecosistemi ad acidificazione, eutrofizzazione e ozono (https://www.rivm.nl/media/documenten/cce/manual/Manual_UBA_Texte.pdf).

Note   [ + ]

1. GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1
2. Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE (GU L 156 del 26.6.2003, pag. 17)
3. Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1)
4. COM(2017) 53 final dell'1 febbraio 2017, pag. 16
5. Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell'Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13)
6. . Regolamento di esecuzione (UE) n. 749/2014 della Commissione, del 30 giugno 2014, riguardante la struttura, il formato, le procedure di trasmissione e la revisione delle informazioni comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 203 dell'11.7.2014, pag. 23)
7. Cfr. il registro dei gruppi di esperti della Commissione (gruppo E02790), http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?Lang=IT
8. Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549)

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