End of waste e lavorazioni orafe: quali implicazioni per gli impianti?

End of waste e lavorazioni orafe
I chiarimenti del Mase in risposta a un interpello ambientale della Regione Toscana

End of waste e lavorazioni orafe: quali implicazioni per gli impianti? Sul punto il Mase ha fornito chiarimenti in risposta a un interpello ambientale della Regione Toscana. In particolare, l'amministrazione regionale ha chiesto se:

  • la normativa di riferimento (184-ter, D.Lgs. n. 152/2006) prende in esame il caso di riconoscimento dell’Eow per un materiale che rimane all’interno dello stesso ciclo produttivo nella medesima installazione;
  • sul metallo puro (ad esempio lingotto d’oro puro) considerabile di per sé un bene in quanto non necessariamente rilavorato, è da ritenersi non applicabile l’iter per il riconoscimento dell’end of waste;
  • con riferimento al comparto orafo, sono applicabili i criteri per riconoscere end of waste  anche se i materiali prodotti, ad esempio le verghe, sono inviati ad un impianto a ciclo completo che tratterebbe, unitariamente alle stesse, anche rifiuti.

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Di seguito i testi dell'interpello e del parere del Mase.

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Interpello ambientale della Regione Toscana 20 giugno 2023, n. 100339

Oggetto: art. 3 septies del D.Lgs 152/2006: interpello in materia ambientale in riferimento al riconoscimento End o Waste (E.o. W.) ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. 152/00. Impianti orafi presenti in Regione Toscana.

 

Visto l'art 3 septies del D.Lgs 152/2006 che introduce la possibilità di inviare al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica istanze di ordine generale sull'applicazione della normativa statale in materia ambientale, s ichiede interpretazione della procedura per i riconoscimento dell'E.o. W. ai sensi dell'art. 184 ter del D. Lgs. n. 152/2000.

Per disporre di un quadro normativo di riferimento completo, oltre ai contenuti dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, è opportuno prendere in considerazione anche le linee Guida SNPA 41/2022, laddove in particolare:

- a pagina 6 e riportato: Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodottil e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l'attività di recupero dei rifiuti bensi la produzione di un bene.

- a pagina 23: al paragrafo 4.1 APPROFONDIMENTI POSSIBILI NELL’ISTRUTTORIA TECNICA FINALIZZATA AL RILASCIO DEL PARERE TECNICO E.O.W. CASO PER CASO è riportato: come specificato all'art. 184-ter, comma 3 "In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma ,2 continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269. Quando le istanze del proponente facciano riferimento alle condizioni tecniche di recupero disciplinate da tali decreti, ai fini del rilascio del parere E.o.W. caso per caso da parte delle Agenzie/ISPRA, le disposizioni di cui ai citati decreti, possono essere prese come riferimento tecnico, nelle valutazioni istruttorie finalizzate all'espressione del parere tecnico E.o.W. caso per caso per il rilascio delle autorizzazioni, anche valutandole ed adattandole in considerazione delle novità tecnologiche intervenute e delle istanze dei proponenti (come previsto dall'art. 3, comma 1 del DM 05/02/1998). La struttura dei suddetti criteri ministeriali trova, infatti, per diversi aspetti, una corrispondenza nei criteri dettagliati introdotti nel comma 3 dell'art. 184-ter, come si può evincere dalla tabella 4.2 che segue.

omissis

Sulla base della normativa sopra richiamata, la Regione Toscana, sul tema della fine rifiuto, si è espressa distinguendo i casi che hanno richiesto l'applicazione dell'art. 184 ter del D. Lgs  n 152/2006 dai casi di esclusione dalla disciplina contemplati dalle Linee Guida SPA.

Per esemplificare si segnala che la Regione Toscana:

- ha effettuato il riconoscimento dell'End of Waste sull' Ammendante Compostato Misto, ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. 152/06, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06, per l'attività di recupero della frazione organica di rifiuti proveniente da raccolta differenziata;

- ha ritenuto di non applicare la disciplina dell'End of Waste ai sensi dell'articolo 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 sul cemento per la cui produzione sono stati impiegati CSS rifiuto ed altri rifiuti sostitutivi di materie prime nel mix in ingresso al forno, con 'ottenimento di un prodotto finito non direttamente riconducibile ai singoli componenti.

Il caso specifico su cui è più controversa l'applicazione delle condizioni di fine rifiuto riguarda gli impianti di recupero rifiuti (R4/R8) per produrre metalli preziosi (rodio, iridio, palladio, oro, platino, rutenio, argento), anche per la sovrapposizione di norme specifiche, quali il D.Lgs. n.251/99 e il D.P.R. n. 150/2022, relative al comparto orato, che definiscono le materie prime come ad esempio i metalli preziosi puri e le loro leghe nelle forme quali verghe, ed ni genere ogni prodotto ricavato da fusione e stabiliscono i titoli legali da garantire a fusione.

Alla luce delle norme di cui sopra e ad alcune tipologie di Materie Prime Seconde (Materiale non rifiuto) di cui al D.M. 05/02/1998, si assiste, per le attività di trattamento di rifiuti contenenti metalli preziosi, a due flussi in ingresso agli impianti:

  • rifiuti solidi destinati ad incenerimento e/o a macinazione, fusione e separazione dei singoli metalli; rifiuti liquidi;
  • Materiale non rifiuto, essenzialmente in forma di verghe metalliche, a vario titolo di metalli preziosi.

I materiali in uscita da questi cicli di trattamento sono lingotti, metalli puri in scaglie o in polvere ed anche catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali.

Per detti impianti di recupero si pone quindi la questione dell'applicabilità o meno dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 192/06 ed eventualmente su quali materiall, prodotti da questi impianti, sia necessaria l'espressione da parte dell'Autorità Competente per il riconoscimento dell'End o Waste ai sensi dell'art. 184 ter, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06.

Tutto ciò premesso e rappresentato con riferimento agli impianti di recupero dei rifiuti per l'ottenimento di metalli preziosi, fermo restando che il riconoscimento dell'End of Waste da parte della Regione Toscana deve avvenire con parere obbligatorio e vincolante di ARPAI, si chiedono i seguenti chiarimenti:

  1. la normativa di riferimento prende in esame il caso di riconoscimento di End o Waste per un materiale che rimane all'interno dello stesso ciclo produttivo nella medesima installazione?
  2. sul metallo puro (ad esempio lingotto d'oro puro) considerabile di per sé un bene in quanto non necessariamente rilavorato, e da ritenersi NON applicabile l'iter per il riconoscimento dell'End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/06, in quantoil rifiuto e impiegato in sostituzione di una materia prima? Nel caso che detti impianti arrivino a produrre (utilizzando il metallo puro) catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali, e da prevedersi il riconoscimento dell'End of Waste su detti prodotti?
  3. con riferimento al comparto orafo, per il quale trovano riferimento il D.P.R. n. 150/2002 e il D.Lgs. n.251 del 22.5.1999, sono applicabili i criteri per riconoscere End of Waste ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. n. 152/06 anche se i materiali prodotti, ad esempio le verghe, sono inviate ad un impianto a ciclo completo che tratterebbe, unitariamente alle stesse, anche rifiuti?

***

Parere del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 6 marzo 2024, n. 43350

 

Oggetto: Interpello ai sensi dell’art. 3-septies del d.lgs. 152/2006 (dl 77/2021, convertito con legge 108/2021). Applicazione della disciplina dell’articolo 184-ter del d. lgs. 152/06 agli impianti orafi.
Quesito

Con istanza di interpello formulata ai sensi dell’articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, la Regione Toscana, nel rappresentare la difficoltà di applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto per gli impianti di recupero rifiuti (R4/R8) volti alla produzione di metalli preziosi (rodio, iridio, palladio, oro, platino, rutenio, argento) a partire anche da rifiuti solidi destinati ad incenerimento e/o a macinazione, fusione e separazione dei singoli metalli e da rifiuti liquidi, anche dovuta alla sovrapposizione di norme specifiche, quali il D.Lgs. n. 251/99 e il D.P.R. n. 150/2022, relative al comparto orafo, ha richiesto un’interpretazione della vigente normativa in materia ambientale sui seguenti aspetti:

a)  se la normativa di riferimento prende in esame il caso di riconoscimento dell’End of Waste per un materiale che rimane all’interno dello stesso ciclo produttivo nella medesima installazione;

b)  se sul metallo puro (ad esempio lingotto d’oro puro) considerabile di per sé un bene in quanto non necessariamente rilavorato, è da ritenersi non applicabile l’iter per il riconoscimento dell’End of Waste ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/06, in quanto il rifiuto è impiegato in sostituzione di una materia prima. Se nel caso che detti impianti arrivino a produrre (utilizzando il metallo puro) catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali, è da prevedersi il riconoscimento dell’End of Waste su detti prodotti;

c)  se con riferimento al comparto orafo, per il quale trovano riferimento il d.P.R. n.150/2002 e il d.lgs. n. 251 del 22 maggio 1999, sono applicabili i criteri per riconoscere End of Waste ai sensi dell’art.184-ter del d.lgs. n.152/06 anche se i materiali prodotti, ad esempio le verghe, sono inviati ad un impianto a ciclo completo che tratterebbe, unitariamente alle stesse, anche rifiuti.

Riferimenti normativi

Con riferimento ai quesiti proposti, si riporta il seguente quadro normativo applicabile: - Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito TUA, e in particolare:

- l’articolo 184-bis che disciplina il “Sottoprodotto”;
- l’articolo 184-ter recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto;

- Decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264 “Regolamento recante criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”.

- Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150 “Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi.”

- Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 251 recante “Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128”

Considerazioni del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica

Dal quadro normativo sopraesposto, in coerenza con quanto esplicitato nel parere tecnico reso dall’ISPRA, emerge quanto nel seguito riportato.

Il comma 1 dell’articolo 184-bis del d.lgs. 152/06 definisce le condizioni che un residuo di produzione deve soddisfare affinché possa essere considerato un sottoprodotto, ovvero:

a)  la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante ed il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)  è certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)  la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d)  l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”.

Ne consegue che una sostanza od oggetto possono essere considerati sottoprodotti e non rifiuti, nel caso in cui vi sia la sussistenza contemporanea delle quattro condizioni sopraelencate. In mancanza anche di una sola delle condizioni, il residuo deve essere considerato un rifiuto e come tale deve essere gestito.

Il Regolamento n. 264 del 2016 stabilisce inoltre che all’interno di un qualsiasi processo di produzione è possibile identificare uno o più prodotti primari e i residui di produzione (ovvero ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto nel processo di produzione) che possono essere classificati come rifiuti oppure, ricorrendone le condizioni, sottoprodotti.

Con riferimento alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 184-ter del decreto legislativo n. 152/2006, si richiama il comma 3 il quale dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati con Regolamenti comunitari o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate “caso per caso” per specifiche tipologie di rifiuto, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 2008/98/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente.

Conseguentemente, un impianto che effettua un’attività di recupero finalizzata alla produzione di una sostanza che cessa di essere rifiuto (EoW) è, dunque, autorizzato a tal fine purché rispetti i criteri specifici di cui al comma 1 ed i criteri dettagliati di cui al comma 3, dell’articolo 184-ter, del d.lgs. 152/2006, non ultimo il requisito che prevede la predisposizione di una dichiarazione di conformità sull’EoW prodotto, a garanzia del rispetto della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Diversa, invece, è la finalità di un impianto che produce un bene, come anche rappresentato nella Linea Guida SNPA 41/2022, che al paragrafo 2.1.1 riporta: “Non rientrano nel campo di applicazione della presente linea guida i semilavorati, i sottoprodotti e i rifiuti utilizzati direttamente nel processo manifatturiero (es. carta, acciaio, clinker, cemento, industria ceramica e laterizi). Lo scopo ultimo di questi impianti industriali, infatti, non è l’attività di recupero dei rifiuti bensì la produzione di un bene.”. In quest’ultimo caso l’impianto deve garantire il rispetto della normativa di prodotto, infatti la sua attività è finalizzata alla produzione di un prodotto finale e non di uno intermedio (EoW) che necessita di un successivo ritrattamento per l’ottenimento di un prodotto finale.

A tali conclusioni si può giungere anche facendo riferimento al punto 1.3.8 della Guidance on the interpretation of key provisions of Directive 2008/98/EC on waste, in cui è esplicitato che un impianto industriale che utilizza materiale che ha cessato di essere rifiuto (End of waste) non effettua un processo di riciclaggio o di recupero di rifiuti, bensì svolge un’attività produttiva con utilizzo di materia prima seconda e quindi non necessita di specifica autorizzazione ai sensi dell’articolo 184- ter del d.lgs. 152/2006. Analoga conclusione è valida per un impianto industriale che effettua l’utilizzo diretto di rifiuti esclusivamente ai fini della produzione di un bene finito.

Per le fattispecie sopra richiamate, non rientrando nel campo di applicazione di cui all’articolo 184- ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in quanto non prevedono un’attività di recupero di rifiuti finalizzata alla sola produzione di un materiale che ha cessato di essere rifiuto, sembrerebbe non dovuto il parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente, così come previsto dalle citate disposizioni.

Con riferimento al secondo quesito posto, gli elementi forniti nell’istanza parrebbero fare per lo più riferimento ad un impianto di recupero rifiuti (che svolge attività in R4/R8 di cui all’allegato C Parte IV del d.lgs. 152/06) piuttosto che ad un impianto produttivo finalizzato esclusivamente alla produzione di beni finiti. La Regione infatti, identifica i materiali prodotti dai suddetti cicli di trattamento, come “lingotti, metalli puri in scaglie o in polvere ed anche catalizzatori, preparati per galvanica, sali ed altre forme commerciali”, che risultano in parte identificati nell’Allegato I – Suballegato I del D.M. 5/02/1998 quali prodotti in uscita dal trattamento di recupero di determinate tipologie di rifiuti.

Infine, con riferimento al terzo quesito si rimanda a quanto già espresso circa lo svolgimento di attività industriali aventi ad oggetto il recupero di rifiuti (EoW) o produzione di un prodotto finale all’interno del ciclo produttivo/industriale.

Le considerazioni sopra riportate, rese nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all’articolo 3- septies del decreto legislativo 152/2006, sono da ritenersi pertinenti e valide in relazione al quesito formulato, con esclusione di qualsiasi riferimento a specifiche procedure o procedimenti, anche a carattere giurisdizionale, eventualmente in corso o in fase di evoluzione, per i quali occorrerà considerare tutti gli elementi pertinenti al caso di specie, allo stato, non a conoscenza e non rientranti nella sfera di competenza di questa Amministrazione.

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