Combustibili alternativi: via libera alle infrastrutture

La pubblicazione del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 punta alla riduzione della dipendenza dal petrolio e ad attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti

Via libera alla realizzazione di infrastrutture per i combustibili alternativi al fine di ridurre  la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Tra le tipologie di opere anche i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di rifornimento  di  gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di petrolio liquefatto. Più in generale,  le misure del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (in S.O. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017, n. 10) sono:

  • disciplina del quadro strategico nazionale;
  • disposizioni specifiche per  la  fornitura  di  elettricità  per  il trasporto;
  • disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;
  • disposizioni specifiche per la  fornitura  di  gas  naturale  per  il  trasporto;
  • disposizioni  specifiche  per  la  fornitura  di  gas di petrolio liquefatto  per  il  trasporto;
  • disposizioni per le infrastrutture di GNL;
  • disposizioni per le infrastrutture di ricarica;
  • disposizioni autorizzative per le infrastrutture di idrogeno;
  • misure per promuovere la diffusione dei combustibili alternativi;
  • attività di monitoraggio e informazione;
  • modalità di comunicazione agli utenti.

Di seguito il testo integrale del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

 

Decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 


Disciplina di attuazione della direttiva  2014/94/UE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione  di
una infrastruttura per i combustibili alternativi. (17G00005)

in S.O. n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2017, n. 10

 Vigente al: 28-1-2017 


                             Titolo
                     FINALITÀ E OBIETTIVI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

  Vista  la  direttiva  2014/94/UE,  del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio,   del   22   ottobre   2014,   sulla   realizzazione    di

un'infrastruttura per i combustibili alternativi;

  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per

il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti

dell'Unione europea -  legge  di  delegazione  europea  2014,  ed  in

particolare l'allegato B, punto 48);

  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,

recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di

diritto di accesso ai documenti amministrativi;

  Vista  la  legge  23  dicembre   1992,   n.   498,   e   successive

modificazioni, recante  interventi  urgenti  in  materia  di  finanza

pubblica;

  Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive  modificazioni,

recante il riordino della legislazione in materia portuale;

  Vista la legge 5 giugno 2003,  n.  131,  recante  disposizioni  per

l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica   alla    legge

costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive  modificazioni,

recante il riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo

per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

  Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante le deleghe al Governo

in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;

  Visto il decreto-legge  1°  ottobre  2007,  n.  159,  e  successive

modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007,   n.   222,   recante    interventi    urgenti    in    materia

economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale;

  Visto  il  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  e  successive

modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto

2012,  n.  134,  e,  in  particolare,  gli  articoli  17-quinquies  e

17-septies, recante le misure urgenti per la crescita del Paese;

  Visto il decreto-legge 23  dicembre  2013,  n.  145,  e  successive

modificazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2014, n.  9,  e  successive  modificazioni,  recante  gli  interventi

urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento

delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione,  lo

sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure  per  la

realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015;

  Visto il decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  91,  convertito  con

modificazioni, dalla legge 11  agosto  2014,  n.  116,  e  successive

modificazioni,  recante  le  disposizioni  urgenti  per  il   settore

agricolo,  la  tutela  ambientale  e   l'efficientamento   energetico

dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e  lo  sviluppo

delle imprese, il  contenimento  dei  costi  gravanti  sulle  tariffe

elettriche, nonche'  per  la  definizione  immediata  di  adempimenti

derivanti dalla normativa europea;

  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive

modificazioni,  recante  il  nuovo  codice  della   strada,   e,   in

particolare, l'articolo 158, comma 1;

  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e  successive

modificazioni, relativo al testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione  e  sui  consumi  e  relative

sanzioni penali e amministrative;

  Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e  successive

modificazioni,  concernente  la  razionalizzazione  del  sistema   di

distribuzione dei carburanti,  a  norma  dell'articolo  4,  comma  4,

lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

  Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  e  successive

modificazioni,  concernente  l'attuazione  della  direttiva  98/30/CE

recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma

dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

  Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  e  successive

modificazioni, recante il riassetto delle disposizioni relative  alle

funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,  a

norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  successive

modificazioni, recante norme in materia ambientale;

  Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,  e  successive

modificazioni, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa

alla qualita' dell'aria e per un aria piu' pulita in Europa;

  Visto il decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,  e  successive

modificazioni, recante l'attuazione della direttiva 2009/28/CE  sulla

promozione  dell'uso  dell'energia  da  fonti  rinnovabili,   recante

modifica  e  successiva  abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE  e

2003/30/CE;

  Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011,  n.  55,  e  successive

modificazioni, recante l'attuazione della direttiva  2009/30/CE,  che

modifica la direttiva 98/70/CE, per  quanto  riguarda  le  specifiche

relative  a  benzina,  combustibile   diesel   e   gasolio,   nonche'

l'introduzione di un meccanismo inteso a  controllare  e  ridurre  le

emissioni di gas a effetto serra, modifica  la  direttiva  1999/32/CE

per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato

dalle navi adibite alla navigazione interna  e  abroga  la  direttiva

93/12/CEE;

  Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n.  93,  e  successive

modificazioni,  recante  l'attuazione  delle  direttive   2009/72/CE,

2009/73/CE e 2008/92/CE  relative  a  norme  comuni  per  il  mercato

interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad  una  procedura

comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale

industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle

direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

  Visto il decreto legislativo 4 luglio 2014, n.  102,  e  successive

modificazioni,  recante  l'attuazione  della   direttiva   2012/27/UE

sull'efficienza energetica, che modifica le direttive  2009/125/CE  e

2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;

  Visto il decreto  legislativo  26  giugno  2015,  n.  105,  recante

l'attuazione della direttiva 2012/18/UE  relativa  al  controllo  del

pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose;

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,  n.

327,  e  successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione

per pubblica utilita' (Testo A);

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.

380,  e  successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico  delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia  edilizia  (Testo

A);

  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.

151, e successive  modificazioni,  relativo  al  regolamento  recante

semplificazione  della  disciplina  dei  procedimenti  relativi  alla

prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma  4-quater,

del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  24  maggio   2002,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 6 giugno 2002, recante

norme di prevenzione incendi per  la  progettazione,  costruzione  ed

esercizio degli impianti di distribuzione stradale  di  gas  naturale

per autotrazione;

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  31  agosto   2006,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213  del  13  settembre  2006,

recante l'approvazione della regola tecnica  di  prevenzione  incendi

per la progettazione, costruzione  ed  esercizio  degli  impianti  di

distribuzione di idrogeno per autotrazione;

  Visto il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  28  aprile  2008,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  162

del  12  luglio  2008,  relativo  al  recepimento   della   direttiva

2007/46/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio  del  5  settembre

2007, relativa all'omologazione dei  veicoli  a  motore  e  dei  loro

rimorchi,  nonche'  dei  sistemi,  componenti  ed  entita'   tecniche

destinati a tali veicoli;

  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo

8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella  seduta

del 10 novembre 2016;

  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,

adottata nella riunione del 15 settembre 2016;

  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei

deputati e del Senato della Repubblica;

  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella

riunione del 14 dicembre 2016;

  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il

Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e  della

tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia  e  delle

finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri  e

della cooperazione internazionale e il Ministro della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                                Art. 1
                   Finalita' e campo di applicazione
       (Attuazione dell'articolo 1 della direttiva 2014/94/UE)

  1. Al fine di  ridurre  la  dipendenza  dal  petrolio  e  attenuare

l'impatto ambientale nel settore dei trasporti, il  presente  decreto

stabilisce requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture  per

i combustibili alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli

elettrici e i punti di rifornimento  di  gas  naturale  liquefatto  e

compresso,  idrogeno  e  gas  di  petrolio  liquefatto,  da  attuarsi

mediante il  Quadro  Strategico  Nazionale  di  cui  all'articolo  3,

nonche' le specifiche tecniche comuni per i punti di  ricarica  e  di

rifornimento, e requisiti concernenti le informazioni agli utenti.


                                Art. 2
                              Definizioni
(Attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/94/UE)

  1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

    a) combustibili alternativi: combustibili o fonti di energia  che

fungono, almeno  in  parte,  da  sostituti  delle  fonti  fossili  di

petrolio nella fornitura di energia per il trasporto  e  che  possono

contribuire alla sua decarbonizzazione e  migliorare  le  prestazioni

ambientali  del  settore  trasporti.   I   combustibili   alternativi

comprendono anche:

      1) elettricita';

      2) idrogeno;

      3) biocarburanti,  quali  definiti  all'articolo  2,  comma  1,

lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

      4) combustibili sintetici e paraffinici;

      5) gas naturale,  compreso  il  biometano,  in  forma  gassosa,

denominato gas naturale compresso,  di  seguito  GNC,  e  liquefatta,

denominato gas naturale liquefatto, di seguito GNL;

      6) gas di petrolio liquefatto, di seguito denominato GPL;

    b) veicolo elettrico: un veicolo a motore  dotato  di  un  gruppo

propulsore contenente almeno una macchina  elettrica  non  periferica

come convertitore di energia  con  sistema  di  accumulo  di  energia

ricaricabile, che puo' essere ricaricato esternamente;

    c) punto di ricarica: un'interfaccia  in  grado  di  caricare  un

veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di  un  veicolo

elettrico alla volta;

    d) punto di ricarica di potenza standard: un punto  di  ricarica,

che consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico

di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza

pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni  private

o il cui scopo principale non e' ricaricare veicoli elettrici, e  che

non sono accessibili al pubblico. Il punto  di  ricarica  di  potenza

standard e' dettagliato nelle seguenti tipologie:

      1) lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;

      2) accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

    e) punto di ricarica di potenza elevata: un punto di ricarica che

consente il trasferimento di elettricita' a un veicolo  elettrico  di

potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e'

dettagliato nelle seguenti tipologie:

      1) veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;

      2) ultra-veloce: superiore a 50 kW;

    f) fornitura di elettricita' lungo  le  coste:  la  fornitura  di

alimentazione elettrica alle infrastrutture di  ormeggio  a  servizio

delle navi adibite alla navigazione marittima o  delle  navi  adibite

alla   navigazione   interna   ormeggiate,   effettuata    attraverso

un'interfaccia standardizzata con la rete elettrica o con  generatore

elettrico isolato alimentato  a  gas  naturale  liquefatto  -  GNL  o

idrogeno;

    g) punto di ricarica o di rifornimento accessibile  al  pubblico:

un  punto  di  ricarica  o  di  rifornimento  per  la  fornitura   di

combustibile   alternativo   che   garantisce    un    accesso    non

discriminatorio a tutti gli  utenti.  L'accesso  non  discriminatorio

puo'  comprendere  condizioni  diverse  di  autenticazione,   uso   e

pagamento. A tal fine, si  considera  punto  di  ricarica  aperto  al

pubblico:

      1) un punto  di  ricarica  la  cui  area  di  stazionamento  e'

accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di

un diritto di accesso;

      2) un punto di ricarica collegato a un sistema  di  autovetture

condivise e accessibile a terzi, anche a seguito  del  pagamento  del

servizio di ricarica;

    h) punto di ricarica non accessibile al pubblico:

      1) un punto di ricarica installato in un edificio  residenziale

privato o in una pertinenza  di  un  edificio  residenziale  privato,

riservato esclusivamente ai residenti;

      2) un punto di ricarica destinato esclusivamente alla  ricarica

di veicoli in servizio all'interno di una stessa entita',  installato

all'interno di una recinzione dipendente da tale entita';

      3)  un  punto  di  ricarica  installato   in   un'officina   di

manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico;

    i) punto di rifornimento: un  impianto  di  rifornimento  per  la

fornitura di qualsiasi combustibile alternativo, ad eccezione del gas

naturale liquefatto-GNL, mediante un'installazione fissa o mobile;

    l) punto di rifornimento per il gas naturale  liquefatto-GNL:  un

impianto  di  rifornimento  per  la   fornitura   di   gas   naturale

liquefatto-GNL,  consistente  in  un  impianto  fisso  o  mobile,  un

impianto offshore o un altro sistema.

                               Titolo II
                   QUADRO STRATEGICO NAZIONALE
                               Capo I
                       Disciplina generale

                               Art. 3
              Disciplina del Quadro Strategico Nazionale
(Attuazione dell'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 della direttiva 2014/94/UE)

  1. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato III, per  lo

sviluppo del mercato dei combustibili  alternativi  nel  settore  dei

trasporti e la realizzazione della relativa infrastruttura prevede  i

seguenti elementi:

    a) una valutazione dello stato attuale e  degli  sviluppi  futuri

del mercato dei combustibili alternativi nel settore  dei  trasporti,

anche alla luce del loro possibile utilizzo simultaneo e combinato, e

dello sviluppo dell'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi,

considerando eventualmente la continuita' transfrontaliera;

    b)    gli    obiettivi    nazionali    per    la    realizzazione

dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, nel rispetto  dei

requisiti  minimi  di  cui  all'articolo  4  per  la   fornitura   di

elettricita' per il trasporto, dei requisiti di  cui  all'articolo  5

per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale, dei requisiti

di cui all'articolo 6  per  la  fornitura  di  gas  naturale  per  il

trasporto e dei requisiti di cui all'articolo 7 per la  fornitura  di

gas  di  petrolio  liquefatto  per  il  trasporto.  Questi  obiettivi

nazionali possono essere riveduti sulla base di una valutazione della

domanda nazionale, regionale o  a  livello  di  Unione  europea,  pur

garantendo il rispetto dei requisiti minimi dell'infrastruttura sopra

indicati, con le procedure di cui al successivo comma 3;

    c)  la  valutazione  della  necessita'  di  installare  punti  di

rifornimento per il gas naturale liquefatto-GNL nei porti all'esterno

della rete centrale della TEN-T;

    d) la valutazione  della  necessita'  di  installare  sistemi  di

fornitura di elettricita' negli aeroporti  per  l'utilizzo  da  parte

degli aerei in stazionamento.

  2. Con  il  presente  decreto  e'  adottato  il  Quadro  Strategico

Nazionale,  di  cui  all'allegato  III,  articolato  nelle   seguenti

sezioni:

    a) fornitura di elettricita' per il trasporto;

    b) fornitura di idrogeno per il trasporto stradale;

    c) fornitura di gas naturale per il trasporto e per altri usi;

    d)  fornitura  di  gas  di  petrolio  liquefatto -  GPL  per   il

trasporto.

  3. La sezione di cui al comma 2, lettera a) del  Quadro  Strategico

Nazionale, di cui all'allegato III, si compone di  due  sottosezioni.

La   prima   sottosezione   e'   costituita   dal   Piano   nazionale

infrastrutturale per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia

elettrica   -   PNire,   previsto   dall'articolo   17-septies,   del

decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7  agosto

2012, n. 134. La seconda sottosezione e' costituita dalla valutazione

della necessita' di fornitura di elettricita' alle infrastrutture  di

ormeggio nei porti marittimi e nei porti della navigazione interna  e

valutazione della necessita' di installare sistemi  di  fornitura  di

elettricita' negli aeroporti per l'utilizzo da parte degli  aerei  in

stazionamento.

  4. La sezione di cui al comma 2, lettera c) del  Quadro  Strategico

Nazionale, di cui allegato III, si compone di  due  sottosezioni.  La

prima sottosezione riguarda lo sviluppo del GNL  per  la  navigazione

marittima e interna, nonche' per il trasporto stradale  e  per  altri

usi. La seconda sottosezione riguarda lo  sviluppo  del  GNC  per  il

trasporto stradale.

  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su

proposta del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con  il  Ministro  dello  sviluppo  economico,  il  Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il

Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   previa   intesa   della

Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, e' aggiornato il Quadro Strategico Nazionale  di

cui all'allegato III, ovvero  sue  singole  sezioni  e  sottosezioni,

secondo quanto stabilito dalle disposizioni di cui agli  articoli  4,

5, 6 e 7 del presente decreto, con cadenza triennale.  Lo  stesso  e'

aggiornato con la medesima procedura anche in caso  di  significativi

sviluppi tecnologici, di  mutate  condizioni  di  mercato  anche  con

riferimento al contesto internazionale, o di sopravvenute esigenze di

ordine economico, sociale e ambientale,  tenendo  anche  conto  delle

singole  componenti  di   fornitura.   L'aggiornamento   del   Quadro

Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III,  tiene  conto  anche

degli sviluppi tecnologici relativi alla fornitura di idrogeno per il

trasporto.

  6. E' fatta salva la procedura prevista  dall'articolo  17-septies,

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  dalla  legge  7

agosto 2012, n. 134 per l'approvazione dell'aggiornamento  del  Piano

nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati  ad

energia  elettrica -  PNire  -  di  cui  alla   sezione   a),   prima

sottosezione, del Quadro  Strategico  Nazionale.  Restano  fermi  gli

obiettivi e le priorita' di cui al capo IV-bis del  decreto-legge  22

giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  e,

in particolare, l'articolo 17-bis, commi 3 e 4.

  7. A  sostegno  della  realizzazione  degli  obiettivi  del  Quadro

Strategico Nazionale nelle sue varie articolazioni, sono adottate  le

seguenti misure:

    a) per la semplificazione delle  procedure  amministrative,  come

previste nel Titolo IV;

    b) per promuovere la  diffusione  dei  combustibili  alternativi,

come previste nel Titolo V;

    c) che possono promuovere  la  realizzazione  dell'infrastruttura

per i combustibili alternativi nei servizi di trasporto pubblico. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  previo

parere della Conferenza unificata, sono adottate le linee  guida  per

la redazione dei piani urbani per la mobilita' sostenibile -  PUMS  -

tenendo conto dei principi previsti nel presente decreto.

  8.  Il  Quadro  Strategico  Nazionale,  di  cui  all'allegato  III,

rispetta la vigente  normativa  dell'Unione  europea  in  materia  di

protezione  dell'ambiente  e  del  clima.  Le  misure   di   sostegno

all'infrastruttura per i combustibili alternativi, di cui  al  Titolo

V, sono applicate nel rispetto  delle  norme  sugli  aiuti  di  Stato

contenute nel Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

  9. Il Quadro Strategico Nazionale, di cui all'allegato  III,  tiene

conto delle necessita' dei differenti modi  di  trasporto  esistenti,

inclusi quelli per i quali sono disponibili alternative  limitate  ai

combustibili  fossili  e,  ove  opportuno,  degli   interessi   delle

autorita'  regionali  e  locali,  nonche'  di  quelli   delle   parti

interessate.

  10. Per quanto riguarda il piano di  sviluppo  e  le  normative  di

sostegno per l'impiego dei  biocarburanti,  si  fa  riferimento  alle

disposizioni dell'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre

2013, n. 145, convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9,  e  alle

disposizioni dell'articolo 30-sexies, comma 1, del  decreto-legge  24

giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto  2014,  n.  116,

per l'aggiornamento delle condizioni, dei criteri e  delle  modalita'

di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti,

compresi  quelli  avanzati,  nonche'   ai   provvedimenti   attuativi

dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.

28, in materia di incentivazione del biometano immesso nella rete del

gas naturale.
                               
                              Art. 4
 Disposizioni specifiche per  la  fornitura  di  elettricita'  per  il
        trasporto. Sezione a) del Quadro Strategico Nazionale
(Attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
                  e 12 della direttiva 2014/94/UE)
  1. Entro il 31 dicembre 2020, e' realizzato un numero  adeguato  di

punti   di   ricarica   accessibili   al   pubblico   per   garantire

l'interoperabilita' tra punti gia' presenti e  da  installare,  e,  a

seconda delle esigenze del mercato, che i veicoli elettrici circolino

almeno negli agglomerati urbani e suburbani, in altre zone densamente

popolate e nelle altre reti e secondo i seguenti  ambiti  individuati

progressivamente:

    a) citta' metropolitane - poli e cintura - e  altre  aree  urbane

che hanno registrato nell'ultimo triennio lo  sforamento  dei  limiti

delle  concentrazioni   inquinanti,   come   previsto   dal   decreto

legislativo 13 agosto 2010, n. 155;

    b) aree urbane non rientranti nella lettera a);

    c) strade extraurbane, statali e autostrade.

  2. In conformita' al comma 1, sono designati gli agglomerati urbani

e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti,  che,

a seconda delle  esigenze  del  mercato,  sono  dotati  di  punti  di

ricarica accessibili al pubblico.

  3. Il numero dei punti di ricarica e' fissato tenendo  conto  anche

del numero stimato di veicoli elettrici che sono immatricolati  entro

la fine del 2020, che sono indicati successivamente nella sezione  a)

del  Quadro   Strategico   Nazionale,   delle   migliori   prassi   e

raccomandazioni a livello europeo, nonche' delle esigenze particolari

connesse  all'installazione  di  punti  di  ricarica  accessibili  al

pubblico nelle stazioni di trasporto pubblico.

  4.  La  sezione  a)  del  Quadro  Strategico  Nazionale,   di   cui

all'allegato  III,  puo'  essere  integrata  con   misure   volte   a

incoraggiare e agevolare la realizzazione di punti  di  ricarica  non

accessibili al pubblico.

  5. I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici,

escluse le unita' senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati  a

decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle  specifiche

tecniche di cui all'allegato I, punto 1.1, e ai  requisiti  specifici

di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti  di  ricarica  di

potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita' senza fili

o a induzione, introdotti o rinnovati a  decorrere  dal  18  novembre

2017,  si  conformano  almeno  alle  specifiche   tecniche   di   cui

all'allegato I, punto 1.2.

  6. Fermo quanto disposto al comma 5  e  fatto  salvo  l'obbligo  di

rispondere ai requisiti di sicurezza, per i  punti  di  ricarica  non

accessibili al pubblico e' facolta' di adottare standard diversi, ove

siano di potenza superiore a quella standard.

  7. Una valutazione della necessita' di  fornitura  di  elettricita'

alle infrastrutture di ormeggio nei porti marittimi e nei porti della

navigazione  interna  e'  inserita  nella  sezione  a)   del   Quadro

Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III.  Tale  fornitura  di

elettricita' lungo le coste e' installata, entro il 31 dicembre 2025,

come priorita' nei porti della rete centrale  della  TEN-T,  e  negli

altri porti, tranne i casi in cui non vi e' alcuna domanda e i  costi

sono  sproporzionati  rispetto  ai  benefici,  inclusi   i   benefici

ambientali. Le installazioni per la fornitura di elettricita' per  il

trasporto marittimo ubicate lungo le coste, introdotte o rinnovate  a

decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle  specifiche

tecniche di cui all'allegato I, punto 1.7.

  8.  La  ricarica  dei  veicoli  elettrici  nei  punti  di  ricarica

accessibili al pubblico, ove tecnicamente possibile ed economicamente

ragionevole, si avvale di sistemi di misurazione intelligenti,  quali

definiti all'articolo 2, comma 2, lettera pp) del decreto legislativo

4  luglio  2014,  n.  102,  e  sono  conformi  ai  requisiti  di  cui

all'articolo 9, comma 3 del  medesimo  decreto  legislativo,  nonche'

sono in grado di fornire informazioni dettagliate necessarie anche in

tempo reale per contribuire alla  stabilita'  della  rete  elettrica,

ricaricando  le  batterie  in  periodi   di   domanda   generale   di

elettricita' ridotta, e consentire una gestione sicura  e  flessibile

dei dati. I misuratori intelligenti sono posizionati in ogni stazione

di ricarica per ciascun operatore nel punto  di  connessione  con  la

rete  di  distribuzione.  Per  i  singoli  punti  di   ricarica,   e'

sufficiente che ciascuno di essi sia dotato  di  un  contabilizzatore

azzerabile con il  quale  l'operatore  possa  rendere  visibili  agli

utilizzatori di veicoli elettrici le informazioni  relative  ad  ogni

singolo servizio di ricarica erogato.

  9. Gli operatori dei punti di ricarica accessibili al pubblico sono

considerati, ai fini dell'applicazione  del  decreto  legislativo  26

ottobre 1995,  n.  504,  consumatori  finali  dell'energia  elettrica

utilizzata per la ricarica degli accumulatori dei veicoli a  trazione

elettrica presso infrastrutture pubbliche, aperte al pubblico  ovvero

di pertinenza di enti o di  aziende  per  i  propri  dipendenti.  Gli

operatori dei punti  di  ricarica  accessibili  al  pubblico  possono

acquistare  energia  elettrica  da  qualsiasi  fornitore  dell'Unione

europea, fermo restando quanto previsto dall'articolo  53,  comma  3,

del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.  Gli  operatori  dei

punti di ricarica accessibili al pubblico sono autorizzati a  fornire

ai  clienti  servizi  di  ricarica  per  veicoli  elettrici  su  base

contrattuale, anche a nome e per conto di altri fornitori di servizi.

  10. Tutti i punti di ricarica  accessibili  al  pubblico  prevedono

anche modalita'  di  ricarica  specifiche  per  gli  utilizzatori  di

veicoli elettrici, senza la necessita' di dover concludere  contratti

con i fornitori di energia elettrica o gli operatori interessati. Per

i punti di ricarica accessibili al pubblico sono abilitate  modalita'

di pagamento, che permettono a  tutti  gli  utilizzatori  di  veicoli

elettrici di usufruire del servizio di ricarica.

  11. I prezzi  praticati  dagli  operatori  dei  punti  di  ricarica

accessibili al pubblico sono ragionevoli,  facilmente  e  chiaramente

comparabili, trasparenti  e  non  discriminatori.  A  tal  fine,  con

decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico,  sono  definiti  i

criteri per la comparabilita' dei prezzi.

  12. Gli operatori dei sistemi di distribuzione  cooperano  su  base

non discriminatoria con qualsiasi persona che apre o  gestisce  punti

di ricarica accessibili al pubblico.

  13. La fornitura di energia elettrica a un punto di  ricarica  deve

poter essere oggetto di un contratto con fornitori  diversi  rispetto

all'entita' fornitrice dell'abitazione  o  della  sede  in  cui  sono

ubicati i detti punti di ricarica.


                               Art. 5
 Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto
        stradale. Sezione b) del Quadro Strategico Nazionale
(Attuazione  dell'articolo  5,  paragrafi  1  e  2  della   direttiva
                             2014/94/UE)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero  adeguato  di

punti di rifornimento per  l'idrogeno  accessibili  al  pubblico,  da

sviluppare gradualmente, tenendo conto della domanda  attuale  e  del

suo sviluppo a breve  termine,  per  consentire  la  circolazione  di

veicoli a motore  alimentati  a  idrogeno,  compresi  i  veicoli  che

utilizzano celle a combustibile, nelle  reti  da  individuarsi  nella

sezione  b)  del  Quadro  Strategico  Nazionale,  inclusi   eventuali

collegamenti transfrontalieri.

  2. I punti di rifornimento per l'idrogeno accessibili  al  pubblico

per i veicoli a motore di cui al comma 1, introdotti  o  rinnovati  a

decorrere dal 18 novembre 2017 si conformano alle specifiche tecniche

di cui all'allegato I, punto 2.

  3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro il  31

marzo 2017, di concerto con il Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti, sono dettate le  disposizioni  per  l'aggiornamento  della

regola  tecnica  di  prevenzione  incendi   per   la   progettazione,

costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione di  idrogeno

per autotrazione di cui  al  decreto  del  Ministro  dell'interno  31

agosto 2006, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana del 13 settembre 2006, n. 213.

                               Art. 6
Disposizioni specifiche per la  fornitura  di  gas  naturale  per  il
        trasporto. Sezione c) del Quadro Strategico Nazionale
(Attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9  della
                        direttiva 2014/94/UE)

  1. Entro il 31 dicembre 2025, nei porti marittimi e' realizzato  un

numero adeguato di punti di rifornimento per il GNL per consentire la

navigazione di navi adibite alla navigazione interna o  navi  adibite

alla navigazione marittima alimentate a GNL nella rete centrale della

TEN-T. Possono essere previste forme di cooperazione  con  gli  Stati

membri confinanti per  assicurare  l'adeguata  copertura  della  rete

centrale della TEN-T.

  2. Entro il 31 dicembre 2030, nei porti della  navigazione  interna

e' realizzato un numero adeguato di punti di rifornimento per il  GNL

per consentire  la  navigazione  di  navi  adibite  alla  navigazione

interna o navi adibite alla navigazione marittima  alimentate  a  GNL

nella rete centrale della TEN-T. Possono  essere  previste  forme  di

cooperazione  con  gli  Stati  membri   confinanti   per   assicurare

l'adeguata copertura della rete centrale della TEN-T.

  3. Nell'ambito della sezione c)  del  Quadro  Strategico  Nazionale

sono indicati i porti marittimi e i porti della  navigazione  interna

che garantiscono,  con  sviluppo  graduale,  l'accesso  ai  punti  di

rifornimento per il GNL di cui ai commi 1 e 2,  tenendo  conto  anche

delle reali necessita' del mercato  e  avuto  riguardo  alla  domanda

attuale e al suo sviluppo a breve termine.

  4. Entro il 31 dicembre 2025, e' realizzato un numero  adeguato  di

punti  di  rifornimento  per  il  GNL,  anche  abbinati  a  punti  di

rifornimento di GNC, accessibili al pubblico almeno lungo  le  tratte

italiane  della  rete  centrale  della  TEN-T   per   assicurare   la

circolazione in connessione  con  la  rete  dell'Unione  europea  dei

veicoli  pesanti  alimentati  a  GNL,  con  sviluppo  graduale  avuto

riguardo alla domanda attuale e al  suo  sviluppo  a  breve  termine,

tranne nel caso in cui i costi non siano sproporzionati  rispetto  ai

benefici, inclusi i benefici per l'ambiente.

  5. Al fine di rifornire i punti di rifornimento di cui ai commi  1,

2 e 4 di cui al presente articolo, nell'ambito della sezione  c)  del

Quadro Strategico Nazionale, di cui  all'allegato  III  del  presente

decreto, e' previsto un sistema  di  distribuzione  adeguato  per  la

fornitura di GNL nel territorio nazionale, comprese le  strutture  di

carico per i veicoli cisterna di GNL, nonche'  per  la  dotazione  di

infrastrutture di rifornimento lungo la  rete  autostradale  e  negli

interporti. Al fine di assicurare quanto disposto dal presente comma,

possono essere previste forme di cooperazione in  raggruppamento  con

gli Stati membri confinanti, che sono soggette agli obblighi  di  cui

all'articolo 20 del presente decreto.

  6. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo  2006,

n. 139, entro dodici  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, e' adottata la norma tecnica di prevenzione incendi

relativa  agli  impianti  fissi  di  distribuzione   carburante   per

autotrazione, alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto

con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il  Ministero

delle infrastrutture e dei trasporti.

  7. Secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  18,  entro  il  31

dicembre 2020, sono realizzati ulteriori punti di rifornimento per il

GNC accessibili al pubblico, al fine garantire, secondo  le  esigenze

del mercato, la circolazione dei veicoli alimentati a GNC su tutto il

territorio   nazionale,   in   particolare   nelle   aree   dove   le

infrastrutture  risultano  carenti,  negli   agglomerati   urbani   e

suburbani, in altre zone densamente popolate, nonche'  nelle  reti  e

secondo i seguenti ambiti individuati progressivamente:

    a) aree urbane e citta' metropolitane  -  poli  e  cintura -  con

priorita' nelle aree urbane che ricadono nelle citta'  metropolitane,

in particolare nelle aree provinciali che hanno  superato  il  limite

delle concentrazioni di PM10 per almeno 2 anni su 6  negli  anni  dal

2009 al 2014;

    b) citta' metropolitane, aree periferiche e altre aree urbane non

rientranti nelle citta' metropolitane, strade extraurbane e statali;

    c) autostrade.

  8. In conformita' al comma 7, sono designati gli agglomerati urbani

e suburbani, delle altre zone densamente popolate e delle reti,  che,

a seconda delle  esigenze  del  mercato,  sono  dotati  di  punti  di

rifornimento per il GNC.

  9. Secondo le  modalita'  di  cui  all'articolo  18,  entro  il  31

dicembre 2025, e' prevista la creazione  di  un  numero  adeguato  di

punti di rifornimento per il GNC accessibili al pubblico almeno lungo

le tratte italiane della rete centrale esistente della TEN-T, al fine

di assicurare la circolazione in connessione con la rete  dell'Unione

europea dei veicoli alimentati a GNC. I punti di rifornimento di  cui

al  presente  comma   devono   essere   programmati   tenendo   conto

dell'autonomia minima  dei  veicoli  a  motore  alimentati  a  GNC  e

comunque a una distanza non superiore a 150 km. La qualita'  del  gas

naturale e biometano compresso per l'uso nei vicoli alimentati a  GNC

deve   garantire   l'interoperabilita'   delle   infrastrutture   sul

territorio nazionale e nelle reti esistenti TEN-T.

  10. I punti di rifornimento per il  GNC  per  i  veicoli  a  motore

introdotti o rinnovati  dal  18  novembre  2017  si  conformano  alle

specifiche tecniche di cui all'allegato I, punto 3.4.

                              
                                  Art. 7
 Disposizioni  specifiche  per  la  fornitura  di  gas   di   petrolio
liquefatto  per  il  trasporto.  Sezione  d)  del  Quadro  Strategico
                              Nazionale
     (Riferimento al considerando 7 della direttiva 2014/94/UE)

  1. Al fine  di  promuovere  la  diffusione  omogenea  su  tutto  il

territorio nazionale  degli  impianti  di  distribuzione  di  gas  di

petrolio liquefatto per il trasporto stradale, nella sezione  d)  del

Quadro Strategico Nazionale sono individuati i criteri indicativi per

favorire l'uniformita' della  penetrazione  delle  infrastrutture  di

distribuzione.

  2. Al  fine  di  promuovere  la  diffusione  del  gas  di  petrolio

liquefatto per la propulsione delle unita' da diporto, nella  sezione

d) del Quadro  Strategico  Nazionale  sono  individuati  i  requisiti

minimi per la realizzazione delle infrastrutture di distribuzione.


                          Titolo III
                 INFORMAZIONI PER GLI UTENTI 
                            Capo I
               Modalità di comunicazione agli utenti
                               
                               Art. 8
                     Informazioni per gli utenti
(Attuazione dell'articolo 7, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 7 della direttiva
                            2014/94/UE)


  1. Fatto salvo quanto previsto dal  decreto  legislativo  31  marzo

2011, n. 55, sono rese disponibili informazioni  chiare,  coerenti  e

pertinenti riguardo  ai  veicoli  a  motore  che  possono  utilizzare

regolarmente determinati combustibili immessi sul  mercato  o  essere

ricaricati tramite punti di ricarica, conformemente a quanto disposto

dall'articolo 37 del decreto del Ministro  dei  trasporti  28  aprile

2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana

12 luglio 2008, n. 162. Tali informazioni sono rese  disponibili  nei

manuali dei veicoli a motore, nei punti di rifornimento  e  ricarica,

sui veicoli a motore e presso i concessionari  di  veicoli  a  motore

ubicati sul territorio nazionale. La presente disposizione si applica

a tutti i veicoli a motore, e ai loro manuali,  immessi  sul  mercato

dopo il 18 novembre 2016. 

  2. La comunicazione delle informazioni di cui al comma  1  si  basa

sulle disposizioni in materia di  etichettatura  di  cui  alle  norme

tecniche di unificazione. Nel caso in cui tali norme  riguardano  una

rappresentazione grafica, incluso un sistema cromatico  di  codifica,

la rappresentazione grafica e' semplice e facile  da  comprendere,  e

collocata  in  maniera  chiaramente   visibile   sui   corrispondenti

apparecchi di distribuzione e relative pistole di tutti  i  punti  di

rifornimento, a partire dalla data in cui i combustibili sono immessi

sul mercato e i  sui  tappi  dei  serbatoi  di  carburante,  o  nelle

immediate vicinanze, di tutti  i  veicoli  a  motore  raccomandati  e

compatibili con tale  combustibile,  e  nei  manuali  dei  veicoli  a

motore, che sono immessi sul mercato dopo il 18 novembre 2016. 

  3. Nel caso in cui le  disposizioni  in  materia  di  etichettatura

delle rispettive norme degli organismi  europei  di  normazione  sono

aggiornate o sono adottati atti delegati da parte  della  Commissione

europea riguardo all'etichettatura o sono elaborate nuove norme dagli

organismi europei di normazione per  i  combustibili  alternativi,  i

corrispondenti requisiti in materia di etichettatura si  applicano  a

tutti i punti di rifornimento e ricarica e a tutti i veicoli a motore

immatricolati nel territorio nazionale decorsi ventiquattro mesi  dal

rispettivo aggiornamento o dalla rispettiva adozione.

  4. Al fine di contribuire alla  consapevolezza  dei  consumatori  e

alla  trasparenza  dei  prezzi,  a   scopo   divulgativo   sul   sito

dell'Osservatorio prezzi  carburanti  del  Ministero  dello  sviluppo

economico sono fornite informazioni sui fattori  di  equivalenza  dei

combustibili alternativi  e  sono  pubblicati  in  formato  aperto  i

raffronti tra i prezzi unitari medi dei diversi carburanti.

  5. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, sono rese disponibili, sul  sito  dell'Osservatorio

prezzi carburanti del Ministero dello sviluppo  economico,  la  mappa

nazionale dei  punti  di  rifornimento  accessibili  al  pubblico  di

combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per il trasporto stradale  e,

sul sito istituzionale  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei

trasporti la mappa nazionale dei punti di ricarica o di  rifornimento

accessibili al pubblico di combustibili  alternativi  elettricita'  e

idrogeno per il trasporto stradale. Per la  predisposizione  di  tale

mappa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  attraverso

la Piattaforma unica nazionale, di seguito PUN, prevista  nell'ambito

del PNire, raccoglie le informazioni relative ai punti di ricarica  o

di rifornimento accessibili al pubblico, quali la localizzazione,  la

tecnologia della presa, la potenza massima erogabile,  la  tecnologia

utilizzata per l'accesso alla ricarica, la disponibilita' di accesso,

l'identificativo infrastruttura, il proprietario dell'infrastruttura.

  6. Entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del  presente

decreto, in linea con lo sviluppo dei carburanti alternativi  per  la

navigazione, con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,  di

concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  sono

previste le modalita' di comunicazione agli utenti dei prezzi e delle

mappe nazionali dei punti di rifornimento accessibili al pubblico  di

combustibili alternativi GNC, GNL e GPL per la navigazione.

  7. Per le autovetture, la Guida al risparmio di carburanti  e  alle

emissioni di CO2, redatta ai sensi dell'articolo  4  della  direttiva

1999/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio  del  13  dicembre

1999  contiene  anche  informazioni  circa  i   benefici   economici,

energetici e ambientali  dei  combustibili  alternativi  rispetto  ai

tradizionali, mediante casi-tipo.

                           Titolo IV
       MISURE PER LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE
(Attuazione dell'articolo 3, paragrafo I, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
                              Capo I
                Disposizioni per le infrastrutture di GNL

 
                               Art. 9
Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
                       di interesse nazionale

  1. Al fine di perseguire gli  obiettivi  di  cui  alla  sezione  c)

dell'allegato III del presente decreto,  il  contenimento  dei  costi

nonche' la sicurezza degli approvvigionamenti, in  coerenza  con  gli

obiettivi   generali   di   politica   energetica    nazionale,    le

infrastrutture  di  stoccaggio  di   GNL,   connesse   o   funzionali

all'allacciamento  e  alla  realizzazione  della  rete  nazionale  di

trasporto del gas naturale, o di parti  isolate  della  stessa,  sono

considerate quali infrastrutture e insediamenti strategici  ai  sensi

dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004,  n.

239. Tali infrastrutture e insediamenti sono  di  pubblica  utilita',

nonche' indifferibili e urgenti, ai sensi del decreto del  Presidente

della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

  2. I gestori degli impianti e delle infrastrutture di cui al  comma

1 sono soggetti agli obblighi di servizio pubblico di cui al  decreto

legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e al decreto legislativo  del  1°

giugno 2011, n.  93,  definiti  e  regolamentati  dall'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Gli  stessi  gestori

possono svolgere anche  le  attivita'  di  cui  all'articolo  10  del

presente decreto, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 3 del

medesimo articolo.

  3. Fatte salve le competenze delle Regioni  a  statuto  speciale  e

delle Province autonome di Trento e di  Bolzano  e  le  normative  in

materia ambientale, storico-artistica, archeologica e  paesaggistica,

fiscale e di sicurezza, le autorizzazioni per le infrastrutture e gli

insediamenti strategici di cui al  comma  1  del  presente  articolo,

nonche' per le opere e le attivita'  necessarie  al  trasporto,  allo

stoccaggio,  al  trasferimento  del  GNL  alla  rete   nazionale   di

trasporto, ai terminali e ai depositi costieri e alle  infrastrutture

portuali strumentali all'utilizzo  del  GNL,  nonche'  per  le  opere

accessorie, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico di

concerto con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,

d'intesa con le regioni interessate.

  4. Al  termine  del  procedimento  unico,  svolto  ai  sensi  degli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono

acquisiti  i  pareri  delle  amministrazioni  competenti  in  materia

ambientale,   fiscale   e   di   sicurezza,   nonche'   delle   altre

amministrazioni   titolari   degli    interessi    coinvolti    dalla

realizzazione dell'opera, compreso il nulla osta di  fattibilita'  di

cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015,

n. 105, e i provvedimenti, ove richiesti, di cui alla  parte  II  del

decreto  legislativo  3  aprile   2006,   n.   152,   e'   rilasciata

l'autorizzazione   alla    costruzione    e    all'esercizio    delle

infrastrutture e degli insediamenti strategici di cui al comma 3.

  5.  Le   concessioni   demaniali   rilasciate   nell'ambito   delle

autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree

costiere e delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento  degli

stessi hanno durata almeno decennale.

  6. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali e  patrimoniali,

di aree demaniali marittime e lacuali,  di  fiumi,  di  torrenti,  di

canali, di miniere e di foreste demaniali, di  strade  pubbliche,  di

aeroporti, di ferrovie, di funicolari, di teleferiche, e di  impianti

similari, di linee di  telecomunicazione  di  pubblico  servizio,  di

linee elettriche, che  sono  interessati  dalla  realizzazione  delle

infrastrutture di cui al comma  1,  partecipano  al  procedimento  di

autorizzazione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le  modalita'

di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Nel  caso  in

cui tali modalita' non sono indicate entro i termini  di  conclusione

del procedimento, il soggetto richiedente  l'autorizzazione  entro  i

successivi trenta  giorni  propone  direttamente  ai  soggetti  sopra

indicati le modalita' di attraversamento,  che,  trascorsi  ulteriori

trenta giorni senza osservazioni,  si  intendono  comunque  assentite

definitivamente e sono indicate nel decreto di autorizzazione di  cui

al comma 4.

  7. La costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di

gas naturale liquefatto restano soggetti alla procedura autorizzativa

di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1°  ottobre  2007,  n.  159,

convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

  8.  Ai  fini  dell'avvio  dei  procedimenti  autorizzativi  per  la

costruzione delle infrastrutture  di  cui  ai  commi  precedenti,  il

promotore del progetto deve aver avviato presso gli  enti  competenti

l'attivita'  di   consultazione   pubblica   prevista   dal   decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al decreto legislativo 26 giugno

2015, n. 105. La valutazione della strategicita' delle infrastrutture

e' preceduta da una analisi costi/benefici, sentita  l'Autorita'  per

l'energia elettrica, il gas e il  sistema  idrico,  per  gli  aspetti

regolatori,  al  fine  di  valutare  la  complessiva   sostenibilita'

economica, ambientale e sociale di tali interventi.


                               Art. 10
 Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
  non  destinate  all'alimentazione  di  reti  di  trasporto  di  gas
  naturale

  1. Le opere per la realizzazione di infrastrutture di stoccaggio di

GNL di capacita' uguale o superiore alle 200 tonnellate,  nonche'  le

opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e

all'esercizio degli stessi impianti, sono strategiche ai  fini  degli

obiettivi di cui alla sezione c) dell'allegato III e sono soggetti ad

una autorizzazione unica, rilasciata  dal  Ministero  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministero delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, e d'intesa con le regioni interessate,  nel  rispetto  dei

principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e

secondo le modalita' di  cui  all'articolo  9,  commi  4,  6  e  8  e

all'articolo 23 del presente decreto. 

  2.  I  titolari  delle  autorizzazioni  relative  a  terminali   di

rigassificazione di gas naturale liquefatto di  cui  all'articolo  46

del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge  29

novembre 2007, n. 222, possono chiedere l'autorizzazione a realizzare

le modifiche impiantistiche finalizzate al carico, allo stoccaggio  e

al successivo scarico su  navi  o  autobotti  di  parte  di  GNL  non

destinato alla rete nazionale di trasporto  di  gas  naturale,  nelle

modalita' di cui al comma 1.

  3. L'attivita' di cui al comma  2  non  rientra  tra  le  attivita'

regolate ed e' svolta  in  regime  di  separazione  contabile,  fermo

restando quanto stabilito all'articolo 21 del decreto legislativo  23

maggio 2000, n. 164 e dall'articolo  25  del  decreto  legislativo  1

giugno 2011, n. 93. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e  il

sistema idrico determina le regole di  separazione  contabile,  anche

rispetto a dette attivita', non regolate, al fine di evitare oneri al

sistema regolato.

  4. Le opere per la realizzazione di impianti di stoccaggio  di  GNL

di capacita' inferiori alle 200 tonnellate e superiori o uguali a  50

tonnellate,  nonche'  le   opere   connesse   e   le   infrastrutture

indispensabili  alla  costruzione  e   all'esercizio   degli   stessi

impianti, cui non si applicano le disposizioni  dell'articolo  9  del

presente  decreto,  sono  soggetti  ad  una   autorizzazione   unica,

rilasciata dalla regione o  dall'ente  delegato  dalla  regione,  nel

rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge  7  agosto

1990, n. 241.

  5. Per gli impianti e le infrastrutture di  cui  al  comma  4  sono

fatte salve le vigenti disposizioni di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, e al decreto legislativo  26

giugno 2015, n. 105.

  6. Al termine del procedimento unico, ai sensi degli articoli 14  e

seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in cui sono  acquisiti  i

pareri  delle  amministrazioni  competenti  in  materia   ambientale,

fiscale e di sicurezza nonche' delle altre  amministrazioni  titolari

degli  interessi  coinvolti  dalla   realizzazione   dell'opera,   e'

rilasciata l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio  di  cui

al comma 4.

  7.  Le   concessioni   demaniali   rilasciate   nell'ambito   delle

autorizzazioni per gli impianti e le infrastrutture ricadenti in aree

costiere e delle  opere  necessarie  per  l'approvvigionamento  degli

stessi hanno durata almeno decennale.

                               Art. 11
 Disposizioni per le infrastrutture di stoccaggio e trasporto del  GNL
                        di piccole dimensioni

   1. Le opere per la realizzazione di impianti di liquefazione di gas

naturale e impianti  di  stoccaggio  di  GNL,  purche'  di  capacita'

inferiori  a  50  tonnellate,  nonche'  le  opere   connesse   e   le

infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio  degli

stessi  impianti,  sono  eseguite  a  conclusione  di  una  procedura

amministrativa semplificata, nel rispetto delle normative vigenti  in

materia ambientale, sanitaria, fiscale e di sicurezza.

  2. Fatte  salve  specifiche  disposizioni  regionali,  il  soggetto

interessato presenta al comune, mediante  mezzo  cartaceo  o  in  via

telematica, almeno trenta  giorni  prima  dell'effettivo  inizio  dei

lavori, una dichiarazione accompagnata da una dettagliata relazione a

firma  di  un  progettista  abilitato  e  dagli  opportuni  elaborati

progettuali,  che  attesta  il  rispetto  delle  norme   in   materia

ambientale, sanitaria e di sicurezza. Alla predetta dichiarazione  e'

allegato  il  parere  dell'Ufficio  delle   dogane   competente   per

territorio relativo all'idoneita'  del  progetto  al  rispetto  delle

normative vigenti in  materia  di  accisa,  rilasciato  entro  trenta

giorni dalla richiesta.

  3. Le regioni e le province autonome, nel rispetto delle  normative

vigenti in materia ambientale, sanitaria,  fiscale  e  di  sicurezza,

possono aumentare la soglia di 50 tonnellate per l'applicazione della

procedura di cui al comma 1, definendo i casi  in  cui,  non  essendo

previste autorizzazioni ambientali o paesaggistiche di competenza  di

amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, la realizzazione

e l'esercizio dell'impianto e delle opere connesse sono  assoggettate

a procedura amministrativa semplificata.

  4. L'amministrazione comunale, ove e' riscontrata, entro il termine

indicato al comma  2,  l'assenza  di  una  o  piu'  delle  condizioni

stabilite  al  medesimo  comma,  notifica  all'interessato   l'ordine

motivato di non effettuare il previsto intervento. E' fatta salva  la

facolta'  da  parte  del  soggetto  interessato  di  ripresentare  la

dichiarazione di cui al comma 2, con le modifiche o  le  integrazioni

necessarie per rendere il progetto conforme alla normativa in materia

ambientale, sanitaria, fiscale  e  di  sicurezza.  Nel  caso  in  cui

l'amministrazione  comunale  non  procede  ai   sensi   del   periodo

precedente, decorso  il  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di

ricezione  della  dichiarazione,  l'attivita'   di   costruzione   e'

assentita.

  5. Nel caso in cui sono necessari atti di  assenso,  che  rientrano

nella competenza comunale e non sono allegati alla dichiarazione,  il

comune provvede a rilasciarli tempestivamente e, in ogni caso,  entro

il termine per la conclusione del relativo  procedimento  fissato  ai

sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso  in

cui l'attivita' di costruzione e di esercizio degli impianti  di  cui

al comma 1  e'  sottoposta  ad  atti  di  assenso  di  competenza  di

amministrazioni diverse da quella di cui al comma 2, e tali atti  non

sono allegati alla dichiarazione, il comune provvede ai  sensi  degli

articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  6. Ultimato l'intervento, il progettista  o  un  tecnico  abilitato

rilascia un certificato di collaudo  finale,  trasmesso  a  cura  del

soggetto interessato all'amministrazione comunale e all'ufficio delle

dogane  territorialmente  competente,  che  attesta  la   conformita'

dell'opera al  progetto  presentato  con  la  dichiarazione,  nonche'

rilascia   la   dichiarazione   dell'avvenuta   presentazione   della

variazione  catastale,  conseguente  all'opera   realizzata,   ovvero

rilascia  una   dichiarazione   che   l'opera   non   ha   comportato

modificazioni del classamento catastale.

  7. Per gli impianti di distribuzione di GNL  per  autotrazione,  si

applicano le procedure autorizzative previste  per  gli  impianti  di

distribuzione di gas naturale compresso, nel rispetto delle normative

nazionali e regionali vigenti in materia fiscale e di sicurezza.

                               Art. 12
      Disposizioni per i serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL

  1. I serbatoi criogenici di stoccaggio di GNL installati  presso  i

punti di rifornimento per  il  GNL  o  per  il  GNC  sono  dichiarati

all'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provvede ad identificarli

univocamente attraverso un  sistema  di  codifica  da  stabilire  con

determinazione della medesima Agenzia delle dogane e dei monopoli.


                              Art. 13
 Ulteriori disposizioni per i procedimenti amministrativi relativi  al
                                 GNL

  1. Nel caso in cui gli impianti e le  infrastrutture  di  cui  agli

articoli 9 e 10 del presente decreto sono ubicati in area portuale  o

in area terrestre ad essa contigua e la loro  realizzazione  comporta

modifiche sostanziali  del  piano  regolatore  di  sistema  portuale,

l'autorizzazione  unica  di  cui  agli  articoli  9  e   10,   previa

acquisizione del parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici,

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 28  gennaio  1994,  n.

84, sui profili di compatibilita' del progetto con la  pianificazione

portuale,  costituisce  anche  approvazione  di  variante  al   piano

regolatore di sistema portuale. Il  Consiglio  superiore  dei  lavori

pubblici si esprime entro quarantacinque giorni dal ricevimento della

richiesta di parere. Decorso inutilmente  tale  termine,  si  applica

l'articolo 14-bis, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  2. Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10  e  11  del  presente

decreto  si  applicano,  su  richiesta  del  proponente,   anche   ai

procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata  in  vigore

del  presente  decreto,  previo  adeguamento,  ove  necessario,  alle

disposizioni dello stesso.

  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011,

n. 93, dopo le  parole:  «prodotti  petroliferi»,  sono  inserite  le

seguenti: «e di gas naturale liquefatto».

  4. I soggetti che effettuano attivita' di vendita di gas  naturale,

anche sotto forma di GNL o GNC,  a  clienti  finali,  in  assenza  di

autorizzazione e di iscrizione  nell'elenco  dei  soggetti  abilitati

alla vendita di gas naturale a clienti finali, ai sensi  all'articolo

30, comma 2, del decreto legislativo  1  giugno  2011,  n.  93,  e  i

soggetti che effettuano l'attivita' di  importazione  pluriennale  di

gas naturale,  in  assenza  di  autorizzazione  del  Ministero  dello

sviluppo economico o di comunicazione al medesimo Ministero ai  sensi

dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,  sono

soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 45  del  medesimo  decreto

legislativo, nei  limiti  di  cui  all'articolo  32  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234.

  5. Le disposizioni di cui al presente decreto,  fermo  restando  il

rispetto delle norme in materia ambientale, paesaggistica, di  salute

pubblica, di sicurezza, e di pubblica incolumita',  si  applicano  ai

progetti di riconversione  delle  infrastrutture  e  siti  energetici

esistenti alle attivita' di stoccaggio e successivo scarico su navi e

autobotti di GNL.

  6. All'allegato II, Parte II,  del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n.  152,  al  punto  8),  dopo  le  parole:  «gas  di  petrolio

liquefatto»,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e   di   gas   naturale

liquefatto». Sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate o  in

fase di istruttoria alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

  7. All'allegato III, Parte II, del  decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152, dopo la lettera h), e' inserita  la  seguente:  «h-bis)

Stoccaggio di gas  naturale  liquefatto,  con  capacita'  complessiva

superiore a 20000 metri cubi». Sono  fatte  salve  le  autorizzazioni

gia' rilasciate o in fase di istruttoria  alla  data  di  entrata  in

vigore del presente decreto.


                               Art. 14
                          Reti isolate di GNL

  1. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema  idrico

oltre  a  provvedere,  in  linea  con  quanto  gia'  previsto   dalla

regolazione  per  le  reti  isolate,  ad  aggiornare  le   condizioni

economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determina i

parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di

distribuzione, di misura e, limitatamente per i clienti  vulnerabili,

di vendita di gas naturale  anche  derivante  da  GNL  attraverso  le

stesse reti.

                                 Capo II
                Disposizioni per le infrastrutture di ricarica

                               Art. 15
      Misure per agevolare la realizzazione di punti di ricarica

  1. All'articolo 4 del testo unico di cui al decreto del  Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dall'articolo

17-quinquies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito

dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 1-ter e'  sostituito  dal

seguente:

  «1-ter. Entro il 31 dicembre 2017, i comuni adeguano il regolamento

di cui al comma 1 prevedendo, con decorrenza dalla medesima data, che

ai  fini  del  conseguimento  del  titolo  abilitativo  edilizio  sia

obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova  costruzione  ad

uso diverso da quello residenziale con superficie utile  superiore  a

500 metri quadrati e per i relativi  interventi  di  ristrutturazione

edilizia di primo livello di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del

decreto del  Ministero  dello  sviluppo  economico  26  giugno  2015,

nonche' per gli edifici residenziali di nuova costruzione con  almeno

10 unita' abitative e per i relativi interventi  di  ristrutturazione

edilizia di primo livello di cui  all'allegato  1,  punto  1.4.1  del

decreto del Ministero dello sviluppo economico  26  giugno  2015,  la

predisposizione  all'allaccio  per  la  possibile  installazione   di

infrastrutture elettriche  per  la  ricarica  dei  veicoli  idonee  a

permettere la  connessione  di  una  vettura  da  ciascuno  spazio  a

parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto,  siano  essi

pertinenziali o no, in  conformita'  alle  disposizioni  edilizie  di

dettaglio fissate nel regolamento stesso  e,  relativamente  ai  soli

edifici residenziali  di  nuova  costruzione  con  almeno  10  unita'

abitative, per un numero  di  spazi  a  parcheggio  e  box  auto  non

inferiore al 20 per cento di quelli totali».

  2. All'articolo 17-quinquies, comma 2, del decreto-legge 22  giugno

2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole:

«secondo comma del  codice  civile»  sono  sostituite  dalle  parole:

«primo, secondo e terzo comma del codice civile».

  3. All'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.

83, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  e'  aggiunto  il

seguente comma: «2. sino all'adozione dei decreti di cui al comma  1,

si applicano  i  medesimi  sistemi,  componenti  identita'  tecniche,

nonche' le idonee procedure per la loro installazione quali  elementi

di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli,  su  tipi  di

autovetture e motocicli nuovi in circolazione».

  4. All'articolo  23  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,

convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e' aggiunto il  seguente

comma: «2-ter. Con decreto del Ministero delle infrastrutture  e  dei

trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della  tutela

del territorio e del mare, da  emanarsi  entro  trenta  giorni,  sono

individuate le dichiarazioni,  attestazioni,  asseverazioni,  nonche'

gli elaborati tecnici da  presentare  a  corredo  della  segnalazione

certificata di inizio attivita' di cui al comma 2-bis».


                             Capo III
       Disposizioni autorizzative per le infrastrutture di idrogeno

                               Art. 16
 Procedure per gli  impianti  di  distribuzione  di  idrogeno  per  il
                              trasporto

  1. Per gli impianti di distribuzione di idrogeno per  il  trasporto

si applicano  le  procedure  autorizzative  previste,  ai  sensi  del

decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.  32,  per  gli  impianti  di

distribuzione carburanti, nel rispetto delle  normative  nazionali  e

regionali vigenti in materia di sicurezza.


                                   Titolo V
        MISURE PER PROMUOVERE LA DIFFUSIONE DEI COMBUSTIBILI ALTERNATIVI
(Attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino della direttiva 2014/94/UE)
                                   Capo I
               Misure per le infrastrutture di ricarica

                               Art. 17
Misure  per  promuovere  la  realizzazione  di  punti   di   ricarica
                       accessibili al pubblico


  1. All'articolo 158, comma 1, del  decreto  legislativo  30  aprile

1992, n. 285 recante nuovo codice della strada, dopo la  lettera  h),

e' inserita la seguente: «h-bis) negli spazi riservati alla fermata e

alla sosta dei veicoli elettrici in ricarica».

  2. Entro centoventi giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, il Governo, per  il  tramite  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti, promuove la stipulazione di un'intesa

ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,

per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in  termini  di

regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle citta', misure

di  incentivazione  e  l'armonizzazione  degli  interventi  e   degli

obiettivi  comuni  nel  territorio  nazionale  in  materia  di   reti

infrastrutturali di ricarica e di rifornimento a servizio dei veicoli

alimentati ad energia elettrica e ad altri combustibili alternativi.


                                Capo II
       Misure per il gas naturale e l'elettricità per il trasporto

                               Art. 18
 Misure  per  la  diffusione  dell'utilizzo  del  GNC,   del   GNL   e
              dell'elettricita' nel trasporto stradale

  1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 1,  e  6,

comma 8, le regioni, nel caso di autorizzazione alla realizzazione di

nuovi impianti di  distribuzione  carburanti  e  di  ristrutturazione

totale  degli  impianti  di   distribuzione   carburanti   esistenti,

prevedono  l'obbligo  di  dotarsi  di  infrastrutture   di   ricarica

elettrica di potenza elevata almeno veloce  di  cui  all'articolo  2,

comma 1, lettera e), numero 1, nonche' di rifornimento di GNC  o  GNL

anche in esclusiva modalita' self service. Non sono soggetti  a  tale

obbligo gli impianti di distribuzione  carburanti  localizzati  nelle

aree svantaggiate gia' individuate dalle  disposizioni  regionali  di

settore, oppure da individuare entro tre mesi dall'entrata in  vigore

del   presente   decreto.   Ove   ricorrono   contemporaneamente   le

impossibilita' tecniche di cui al comma 6, lettere a), b)  e  c),  le

regioni  con  densita'  superficiale  di  numero   di   impianti   di

distribuzione di GPL al di sotto della media nazionale,  indicata  in

prima applicazione nella tabella III della  sezione  D  dell'allegato

III, prevedono l'obbligo di impianti di distribuzione del GPL. 

  2. Al fine di sviluppare la modalita' self service per gli impianti

di distribuzione del GNC, entro dodici mesi  dall'entrata  in  vigore

del presente decreto, con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di

concerto con il Ministero dello sviluppo economico, e' aggiornata  la

normativa tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno del  24

maggio 2002, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana 6 giugno  2002,  n.  131,  e  successive  modificazioni,  in

materia di sicurezza,  tenendo  conto  degli  standard  di  sicurezza

utilizzati in ambito europeo.

  3. Per tutti gli impianti di distribuzione di  carburanti  stradali

gia' esistenti al 31 dicembre 2015, che hanno erogato nel  corso  del

2015 un quantitativo di benzina e gasolio superiore a 10  milioni  di

litri e che si trovano nel territorio di una  delle  province  i  cui

capoluoghi hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10  per

almeno 2 anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014  di  cui  all'allegato

IV, le regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31 dicembre

2018 un progetto, al fine di dotarsi di  infrastrutture  di  ricarica

elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL,  da  realizzare  nei

successivi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di   presentazione   del

progetto.

  4. Per tutti gli  impianti  di  distribuzione  carburanti  stradali

esistenti al 31 dicembre 2017, che erogano  nel  corso  del  2017  un

quantitativo di benzina e gasolio superiore a 5 milioni  di  litri  e

che si trovano nel territorio di una delle province i cui  capoluoghi

hanno superato il limite delle concentrazioni di PM10  per  almeno  2

anni su 6 negli anni dal 2009 al 2014  di  cui  all'allegato  IV,  le

regioni prevedono l'obbligo di presentare entro il 31  dicembre  2020

un progetto,  al  fine  di  dotarsi  di  infrastrutture  di  ricarica

elettrica nonche' di distribuzione di GNC o GNL,  da  realizzare  nei

successivi  ventiquattro  mesi  dalla  data  di   presentazione   del

progetto.

  5. In ambito autostradale gli obblighi di cui ai commi 3  e  4  del

presente articolo e al comma 1, lettera  c),  dell'articolo  4,  sono

assolti dai concessionari autostradali, i quali entro il 31  dicembre

2018 presentano al concedente un piano di diffusione dei  servizi  di

ricarica elettrica, di GNC e GNL garantendo  un  numero  adeguato  di

punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale  e  la

tutela del principio di neutralita'  tecnologica  degli  impianti.  I

suddetti concessionari sono impegnati, in caso di affidamento a terzi

del servizio di ricarica, al rispetto delle procedure competitive  di

cui all'articolo11, comma 5-ter, della legge  23  dicembre  1992,  n.

498.

  6. Gli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 sono compatibili con altre

forme di incentivazione e si applicano, fatta salva la sussistenza di

una delle seguenti impossibilita' tecniche fatte valere dai  titolari

degli impianti di distribuzione e verificate e certificate  dall'ente

che  rilascia  la  autorizzazione  all'esercizio   dell'impianto   di

distribuzione dei carburanti:

    a) accessi e spazi insufficienti per motivi di sicurezza ai sensi

della normativa antincendio, esclusivamente  per  gli  impianti  gia'

autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto;

    b) per il  GNC  lunghezza  delle  tubazioni  per  l'allacciamento

superiore a 1000 metri tra la rete del gas naturale  e  il  punto  di

stoccaggio del GNC e pressione della rete del gas naturale  inferiore

a 3 bar;

    c) distanza dal piu' vicino deposito  di  approvvigionamento  del

GNL via terra superiore a 1000 chilometri.

   7. Al fine di promuovere  l'uso  di  carburanti  a  basso  impatto

ambientale nel settore dei trasporti,  e'  consentita  l'apertura  di

nuovi impianti di distribuzione mono prodotto, ad uso  pubblico,  che

erogano gas naturale, compreso il biometano, sia in forma compressa -

GNC, sia in forma liquida - GNL, nonche' di nuovi punti  di  ricarica

di potenza elevata almeno veloce di  cui  all'articolo  2,  comma  1,

lettera e), numero 1.

  8. L'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,

entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,

adotta misure finalizzate all'eliminazione delle penali di supero  di

capacita' giornaliera ai punti di riconsegna delle reti di  trasporto

e  di  distribuzione   direttamente   connessi   agli   impianti   di

distribuzione  di  gas  naturale  per  autotrazione,   per   prelievi

superiori  fino  al  50  per  cento  della  capacita'  del  punto  di

riconsegna, per un periodo complessivo, anche non  continuativo,  non

superiore a novanta giorni all'anno.

  9.  Al  fine  di  incentivare  la  realizzazione  di  impianti   di

distribuzione  di  gas  naturale  per  autotrazione,  anche  in  aree

autostradali, le condotte di  allacciamento  che  li  collegano  alle

esistenti reti del gas naturale sono dichiarate di pubblica  utilita'

e rivestono carattere di indifferibilita' e di urgenza, ai sensi  del

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

  10. Le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse

dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori  di

servizi di pubblica utilita' per le attivita' svolte  nelle  province

ad alto inquinamento di particolato PM10 di cui all'allegato  IV,  al

momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture,  autobus

e mezzi di servizio di pubblica utilita', ivi compresi quelli per  la

raccolta dei rifiuti urbani, sono obbligati all'acquisto di almeno il

25 per cento di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici  e  veicoli  a

funzionamento ibrido bimodale e a  funzionamento  ibrido  multimodale

entrambi con ricarica esterna, nonche' ibridi nel caso degli autobus.

Nel caso di rinnovo dei parchi utilizzati per il  trasporto  pubblico

locale  tale  vincolo  e'  riferito  solo  ai  servizi   urbani.   La

percentuale e' calcolata sugli acquisti programmati su base triennale

a partire dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.  Le

gare pubbliche che non ottemperano a tale previsione sono nulle. Sono

fatte salve le gare gia' bandite alla data di entrata in  vigore  del

presente decreto,  nonche',  nelle  more  della  realizzazione  delle

relative infrastrutture di supporto, le  gare  bandite  entro  e  non

oltre il 30 giugno 2018, effettuate anche con modalita'  sperimentali

centralizzate. In sede di aggiornamento del quadro strategico, di cui

all'allegato III, la percentuale  del  25  per  cento  potra'  essere

aumentata  e  potra'  comprendere  anche  l'acquisto  di  veicoli   a

idrogeno.

  11. Per le finalita' di cui ai commi 3 e 4, l'Agenzia delle  dogane

e dei monopoli comunica i dati  in  proprio  possesso  relativi  agli

impianti di distribuzione carburanti di ciascuna regione, comprensivi

degli erogati per tipologia di carburante,  relativamente  agli  anni

2015 e 2017, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a ciascuno dei

predetti  anni,  al  Ministero  dello  sviluppo  economico,  che   li

trasmette alle regioni  in  relazione  agli  impianti  di  rispettiva

competenza.

  12. Fermi restando i termini  di  cui  al  presente  articolo,  per

ottemperare agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, le  regioni  possono

prevedere  che  l'obbligo   sia   comunque   assolto   dal   titolare

dell'impianto di distribuzione carburanti, dotando del prodotto GNC o

GNL e di ricarica elettrica di potenza elevata almeno veloce  di  cui

all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1 un altro impianto nuovo

o gia' nella sua titolarita', ma non  soggetto  ad  obbligo,  purche'

sito nell'ambito territoriale della stessa provincia  e  in  coerenza

con le disposizioni della programmazione regionale.


                             Capo III
Misure per la diffusione dei veicoli alimentati a combustibili alternativi


                               Art. 19
             Circolazione dei veicoli nelle aree urbane

  1. Gli enti  territoriali,  con  propri  provvedimenti,  consentono

nelle aree a traffico limitato la circolazione dei veicoli alimentati

a  combustibili  alternativi  elettricita',  idrogeno,  gas  naturale

liquefatto-GNL, gas naturale  compresso  -  GNC  e  gas  di  petrolio

liquefatto - GPL, oppure  una  loro  combinazione  e  dei  veicoli  a

funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale e,

subordinatamente  a  opportune  condizioni  inerenti  la   protezione

ambientale, escludono i predetti veicoli dai blocchi anche temporanei

della circolazione.

  2. Entro 90 giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente

decreto, il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture  e

dei trasporti, promuove la  stipulazione  di  un'intesa  in  sede  di

conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali  per  assicurare  una

regolamentazione omogenea all'accesso alle aree a  traffico  limitato

di veicoli alimentati a combustibili alternativi di cui  al  presente

decreto e per la loro esclusione, subordinatamente  al  rispetto  dei

vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche  temporanei  alla

circolazione stradale.

                               Titolo VI
                     ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

                               Art. 20
                  Relazione alla Commissione europea
  (Attuazione dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva 2014/94/UE)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto

con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  con  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro  il  18

novembre 2019 e, successivamente  con  cadenza  triennale,  trasmette

alla Commissione europea una  relazione  sull'attuazione  del  Quadro

Strategico  Nazionale.  Tale  relazione  comprende  le   informazioni

elencate nell'allegato II e, se del caso, include una giustificazione

pertinente sul livello di conseguimento degli obiettivi nazionali  di

cui all'articolo 3 del presente decreto.

                               Titolo VII
                          DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 21
                             Abrogazioni

  1. L'articolo 17-septies, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno

2012, n. 83, convertito  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,  e'

abrogato.

 
                               Art. 22
                 Coordinamento con normativa fiscale

 1. Le disposizioni tributarie vigenti in  materia  di  accisa  sono

fatte salve.

                               Art. 23
                        Disposizioni tariffarie

  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, le spese per le attivita' di cui all'articolo 9 svolte dalla

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le

infrastrutture energetiche del Ministero  dello  sviluppo  economico,

nonche'  le  spese   per   le   relative   istruttorie   tecniche   e

amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e

operative, anche finalizzate  alle  attivita'  di  dismissione,  sono

poste a carico del soggetto richiedente  tramite  il  versamento  del

contributo di cui all'articolo 1, comma 110, della  legge  23  agosto

2004, n. 239.

  2. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1, a  decorrere  dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, le spese svolte dalla

Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e per  le

infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico per

le attivita' di cui all'articolo 9 relative alla realizzazione e alla

verifica di impianti e di infrastrutture energetiche il cui valore e'

di entita' inferiore a 5 milioni di euro, nonche'  le  spese  per  le

relative istruttorie tecniche e amministrative e per  le  conseguenti

necessita' logistiche e operative, anche finalizzate  alle  attivita'

di dismissione, sono poste a carico dei soggetti richiedenti, secondo

tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto

con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  emanarsi  entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,

si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,  della  legge  24

dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti al

Ministero dello sviluppo economico per le attivita' di cui  al  comma

2.

  4. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al

comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere

riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  dello

sviluppo economico ai fini della copertura delle spese sostenute  per

le attivita' di cui al comma 2.

  5. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente

decreto, le  spese  per  le  attivita'  svolte  dal  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti e dagli Uffici  marittimi  di  cui  al

codice   della   navigazione   quali   autorizzazioni,   permessi   o

concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di  impianti  e

di infrastrutture energetiche, per le relative istruttorie tecniche e

amministrative  e  per  le  conseguenti   necessita'   logistiche   e

operative,  comprese  quelle  relative  al  rilascio  di  concessioni

demaniali marittime o per altre attivita' previste dal  codice  della

navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione,  sono  poste  a

carico dei  soggetti  richiedenti,  ai  sensi  dell'articolo  11  del

regolamento al codice  della  navigazione  e  altre  disposizioni  in

materia secondo tariffe determinate sulla base  del  costo  effettivo

del servizio reso.

  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,

di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da

emanarsi entro trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del

presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo  30,  comma  4,

della legge 24 dicembre  2012,  n.  234,  alla  determinazione  delle

tariffe spettanti al Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti

per le attivita' di cui al comma 5.

  7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di  cui  al

comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato  per  essere

riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,

ad appositi capitoli dello stato di previsione  del  Ministero  delle

infrastrutture e dei trasporti ai fini della  copertura  delle  spese

sostenute per le attivita' di cui al comma 5.


                               Art. 24
              Copertura finanziaria ed entrata in vigore

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a

legislazione vigente.

  2. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a

quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della

Repubblica italiana.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.


                                                          Allegato I
                              (allegato II della direttiva 2014/94/UE)
                                     previsto dagli articoli 4, 5 e 6
                          SPECIFICHE TECNICHE


1. Specifiche tecniche per i punti di ricarica

    1.1. Punti di ricarica di potenza standard per veicoli a motore

    I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC)

per veicoli elettrici  sono  muniti,  a  fini  di  interoperabilita',

almeno di prese fisse o connettori per  veicoli  del  tipo  2,  quali

descritti nella norma EN62196-2.  Mantenendo  la  compatibilita'  del

tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di  dispositivi  quali

otturatori meccanici.

    1.2. Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli a motore

    I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata  (AC)

per veicoli elettrici  sono  muniti,  a  fini  di  interoperabilita',

almeno  di  connettori  del  tipo  2,  quali  descritti  nella  norma

EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua

(DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di  interoperabilita',

almeno di connettori del sistema di  ricarica  combinato  «Combo  2»,

quali descritti nella norma EN62196-3.

    1.3. Punti di ricarica senza fili per veicoli a motore

    1.4. Sostituzione di batterie per veicoli a motore

    1.5. Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

    1.6. Punti di ricarica per autobus elettrici

    1.7. Fornitura di elettricita' lungo le coste  destinata  a  navi

adibite alla navigazione marittima

    Fornitura di elettricita' lungo le coste destinata a navi adibite

alla navigazione marittima, nonche' la progettazione, il montaggio  e

le prove dei sistemi, sono conformi alle  specifiche  tecniche  della

norma IEC/ISO/IEEE 80005-1.

    1.8. Fornitura di elettricita' lungo le coste  destinata  a  navi

adibite alla navigazione interna.

2. Specifiche tecniche dei punti  di  rifornimento  di  idrogeno  per

  veicoli a motore

    2.1. I punti di rifornimento  di  idrogeno  in  zone  aperte  che

forniscono idrogeno allo stato  gassoso  usato  come  carburante  nei

veicoli a motore sono conformi alle specifiche tecniche  della  norma

ISO/TS 20100 relativa all'idrogeno allo stato gassoso utilizzato come

combustibile, e successive modifiche.

    2.2. La purezza dell'idrogeno fornito nei punti  di  rifornimento

e' conforme alle specifiche tecniche della norma ISO 14687-2.

    2.3. I punti di rifornimento di idrogeno utilizzano algoritmi per

i carburanti e  apparecchiature  conformi  alla  norma  ISO/TS  20100

relativa   all'idrogeno   allo   stato   gassoso   utilizzato    come

combustibile.

    2.4. I connettori per veicoli a motore  per  l'alimentazione  con

idrogeno allo stato  gassoso  sono  conformi  alla  norma  ISO  17268

relativa ai connettori per  il  rifornimento  dei  veicoli  a  motore

alimentati con idrogeno allo stato gassoso.

    3. Specifiche  tecniche  per  i  punti  di  rifornimento  di  gas

naturale

    3.1. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di  GNL  per

navi adibite alla navigazione interna o navi adibite alla navigazione

marittima

    3.2. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di  GNL  per

veicoli a motore

    3.3. Specifiche tecniche per i connettori/serbatoi per GNC

    I  connettori/serbatoi  per  GNC  devono   essere   conformi   al

regolamento n. 110 dell'UNECE (che fa riferimento alle parti I  e  II

della norma ISO 14469).

    3.4. Specifiche tecniche per i punti di rifornimento di  GNC  per

veicoli a motore adottate con atti delegati.


                                                          Allegato II
                              (allegato I della direttiva 2014/94/UE)
                                                previsto dall'art. 20

                              RELAZIONE




    La  relazione  contiene  la  descrizione  delle  misure  adottate

nell'ambito  del  Quadro  Strategico  Nazionale  a   sostegno   della

creazione di un'infrastruttura per  i  combustibili  alternativi.  La

relazione include almeno gli elementi seguenti:

1. Misure giuridiche

    Le informazioni sulle misure giuridiche, che  possono  consistere

in misure legislative,  regolamentari  o  amministrative  a  sostegno

della  realizzazione  di   un'infrastruttura   per   i   combustibili

alternativi, quali licenze edilizie, licenze per  la  costruzione  di

parcheggi, certificazione ambientale delle imprese e concessioni  per

le stazioni di rifornimento.

2. Misure strategiche a supporto dell'attuazione del piano strategico

  nazionale

    Le informazioni su tali misure includono i seguenti elementi:

      - incentivi  diretti  per  l'acquisto  di  mezzi  di  trasporto

alimentati  con  combustibili  alternativi,  o  per  la   costruzione

dell'infrastruttura,

      - disponibilita' di incentivi fiscali per promuovere i mezzi di

trasporto alimentati con combustibili alternativi e  l'infrastruttura

pertinente,

      -  uso  di  appalti  pubblici  a  sostegno   dei   combustibili

alternativi, compresi gli appalti congiunti,

      - incentivi non  finanziari  sul  versante  della  domanda:  ad

esempio, accesso  preferenziale  ad  aree  a  circolazione  limitata,

politica dei parcheggi, corsie dedicate,

      - valutazione della necessita' di punti di rifornimento di  jet

fuel rinnovabile negli aeroporti della rete centrale della TEN-T,

      - procedure tecniche e amministrative e normativa in  relazione

all'autorizzazione della fornitura  di  combustibili  alternativi  al

fine di agevolarne il processo autorizzativo.

3. Misure a sostegno della realizzazione e della produzione

    Stanziamenti  nei  bilanci  pubblici   annuali   destinati   alla

realizzazione dell'infrastruttura  per  i  combustibili  alternativi,

ripartiti per  combustibile  alternativo  e  per  modo  di  trasporto

(strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo).

    Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati  al  sostegno

degli impianti di produzione  delle  tecnologie  per  i  combustibili

alternativi, ripartiti per combustibile alternativo  e  per  modo  di

trasporto.

    Valutazione di eventuali esigenze  particolari  durante  la  fase

iniziale della realizzazione delle infrastrutture per i  combustibili

alternativi.

4. Ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione

    Stanziamenti nei bilanci pubblici annuali destinati  al  sostegno

di ricerca, sviluppo tecnologico  e  dimostrazione  sui  combustibili

alternativi, ripartiti per combustibile e per modo di trasporto.

5. Obiettivi

      - stima del  numero  di  veicoli  che  utilizzano  combustibili

alternativi previsti entro il 2020, 2025 e 2030,

      - livello di conseguimento degli  obiettivi  nazionali  per  la

diffusione  dei  combustibili  alternativi  nei  differenti  modi  di

trasporto (strada, ferrovia, vie navigabili e trasporto aereo),

      - livello di conseguimento degli obiettivi nazionali, anno  per

anno, per la realizzazione di un'infrastruttura  per  i  combustibili

alternativi nei differenti modi di trasporto,

      - informazione sulla  metodologia  applicata  per  tener  conto

dell'efficienza di ricarica dei punti di ricarica di potenza elevata.

6. Sviluppi delle infrastrutture per i combustibili alternativi

    Evoluzione della domanda (capacita' effettivamente utilizzata)  e

dell'offerta (capacita' supplementare dell'infrastruttura).


                                                        Allegato III
                     Quadro strategico nazionale
              Parte di provvedimento in formato grafico



                                                          Allegato IV
                                                 previsto dall'art. 18

Elenco delle province i cui capoluoghi hanno superato il limite delle

concentrazioni del particolato PM10 per almeno 2 anni su 6 negli anni

                          dal 2009 al 2014

    Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n.  155  prevede  che  non

deve essere superato con  almeno  una  centralina  urbana  la  soglia

limite di polveri sottili per un numero massimo di 35 giorni/anno con

concentrazioni superiori a 50 μg/m3.

    Il limite delle concentrazioni del particolato PM10 per almeno  2

anni su  6  nel  periodo  2009-2014  risulta  superato  nei  seguenti

capoluoghi di provincia:

      6 anni su 6:  Alessandria,  Asti,  Bergamo,  Brescia,  Cremona,

Frosinone, Lodi, Mantova,  Milano,  Modena,  Monza,  Napoli,  Padova,

Palermo, Parma, Pavia,  Piacenza,  Rimini,  Roma,  Rovigo,  Siracusa,

Torino, Treviso, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza.

      5 anni su 6: Avellino, Bologna, Como, Ferrara,  Novara,  Prato,

Ravenna, Terni, Reggio Emilia, Firenze.

      4 anni su 6: Biella, Forli', Sondrio, Varese, Benevento.

      3 anni su 6: Caserta, Cuneo, Lecco, Pordenone.

      2  anni  su  6:  Cagliari,  Lucca,  Salerno,  Pescara,  Trento,

Trieste.

 

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