Energia: regolamentati i poteri speciali del governo

D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020

Energia: con il D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 180 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 - la presidenza del consiglio ha specificato gli ambiti in cui possono essere esercitati i poteri speciali, previsti dall'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

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Oltre all'ambito dell'energia, i settori ritenuti strategici sono quelli dei trasporti e delle comunicazioni.

Qui di seguito il testo integrale del provvedimento.

Decreto del presidente del consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180 

Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a
norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.
(20G00200)

(Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020)
Vigente al: 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, recante norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, e, in particolare, l'articolo 2, comma 1;
Visto il regolamento (UE) n. 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il
controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
Visti il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le
infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n.
1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n.
714/2009 e (CE) n. 715/2009, il regolamento 1315/2013/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei
trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE, e il regolamento
(Ue) n. 283/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11
marzo 2014, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore
dell'infrastruttura di telecomunicazioni e che abroga la decisione n.
1336/97/CE;
Viste la direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico e la direttiva 96/67/CE del Consiglio, del
15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di
assistenza a terra negli aeroporti della Comunita';
Viste la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato
interno dell'energia elettrica, che abroga la direttiva 2003/54/CE, e
la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del
gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
Viste la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di
comunicazione elettronica, la direttiva 2002/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica,
la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed
i servizi di comunicazione elettronica, la direttiva 2009/140/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia
di reti e servizi di comunicazione elettronica, la direttiva
2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002,
relativa al servizio universale, la direttiva 2002/58/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa alla
vita privata e alle comunicazioni elettroniche, nonche' la direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della
vita privata;
Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante
attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (Rifusione);
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE
relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla
trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di
energia elettrica, nonche' abrogazione delle direttive 2003/54/CE e
2003/55/CE;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice
delle comunicazioni elettroniche, ove gli elementi di rete di
comunicazione elettronica e le reti di accesso trovano una loro
identificazione;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguardante
Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, riguardante
l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'articolo 9;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante
attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della
Comunita';
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e in particolare
l'articolo 4-bis, comma 4, che prevede che, fino alla data di entrata
in vigore dei decreti di cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal medesimo
articolo 4-bis, continuano ad avere efficacia i regolamenti adottati
in attuazione delle norme previgenti;
Considerato che, ai sensi del citato comma 4 dell'articolo 4-bis
del decreto-legge n. 105 del 2019, con l'entrata in vigore del
presente decreto, adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal predetto
decreto-legge n. 105 del 2019, cessa di avere efficacia il decreto
del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 85;
Ritenuta la sussistenza di peculiari ragioni di urgenza che
inducono a non procedere alla richiesta di parere del Consiglio di
Stato, ai sensi del citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge n.
21 del 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista l'informativa resa al Consiglio dei ministri, nella riunione
del 23 dicembre 2020;
Sulla proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello
sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri e della
cooperazione internazionale;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore energetico

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, di seguito
denominato: «decreto-legge», gli attivi di rilevanza strategica nel
sistema energetico nazionale sono individuati nelle reti energetiche
di interesse nazionale, e nei relativi rapporti convenzionali,
elencate al comma 2.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1:
a) rete nazionale di trasporto del gas naturale e relative stazioni
di compressione e centri di dispacciamento, come individuata ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
nonche' gli impianti di stoccaggio del gas;
b) infrastrutture di approvvigionamento di energia elettrica e gas
da altri Stati, compresi gli impianti di rigassificazione di GNL
onshore e offshore;
c) rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica e relativi
impianti di controllo e dispacciamento;
d) attivita' di gestione e immobili fondamentali connessi
all'utilizzo delle reti e infrastrutture di cui alle precedenti
lettere a), b) e c).

 

Art. 2

Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore trasporti

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, le reti e gli impianti di rilevanza strategica per
il settore dei trasporti sono individuati nelle grandi reti e
impianti di interesse nazionale, destinati anche a garantire i
principali collegamenti transeuropei, e nei relativi rapporti
convenzionali, come individuati dal comma 2.
2. Sono inclusi nelle reti e negli impianti di cui al comma 1:
a) porti di interesse nazionale;
b) aeroporti di interesse nazionale;
c) spazioporti nazionali;
d) rete ferroviaria nazionale di rilevanza per le reti
trans-europee;
e) gli interporti di rilievo nazionale;
f) reti stradali e autostradali di interesse nazionale.

 

Art. 3

Individuazione degli attivi di rilevanza strategica
nel settore comunicazioni

1. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2
del decreto-legge, gli attivi di rilevanza strategica nel settore
delle comunicazioni sono individuati nelle reti dedicate e nella rete
di accesso pubblica agli utenti finali in connessione con le reti
metropolitane, i router di servizio e le reti a lunga distanza,
nonche' negli impianti utilizzati per la fornitura dell'accesso agli
utenti finali dei servizi rientranti negli obblighi del servizio
universale e dei servizi a banda larga e ultralarga, e nei relativi
rapporti convenzionali, fatte salve le disposizioni della direttiva
2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, e del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Sono inclusi negli attivi di cui al comma 1 gli elementi
dedicati, anche laddove l'uso non sia esclusivo, per la connettivita'
(fonia, dati e video), la sicurezza, il controllo e la gestione
relativi a reti di accesso di telecomunicazioni in postazione fissa.

Art. 4

Ambito di applicazione della disciplina
dei poteri speciali

1. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui
all'articolo 2 del decreto-legge e relativi al presente regolamento
si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali
dello Stato previsti dal medesimo articolo 2, ivi compresi quelli
connessi a un adeguato sviluppo infrastrutturale, non sia
adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica
regolamentazione di settore, anche di natura convenzionale connessa a
uno specifico rapporto concessorio.
2. L'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2 del
decreto-legge non si applica alle tipologie di atti e operazioni,
posti in essere all'interno di un medesimo gruppo, fermi restando, in
ogni caso, gli obblighi di notifica e di comunicazione di cui
all'articolo 2, commi 2 e 5 del decreto-legge, riguardanti fusioni,
scissioni, incorporazioni, ovvero cessioni, anche di quote di
partecipazione quando le relative delibere dell'assemblea o degli
organi di amministrazione non comportano il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa o di societa' controllata, ovvero il
trasferimento della sede sociale, il mutamento dell'oggetto sociale,
lo scioglimento della societa' o la modifica di clausole statutarie
adottate ai sensi dell'articolo 2351, comma 3, del codice civile,
ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, o infine la costituzione o la
cessione di diritti reali o di utilizzo relativi a beni materiali o
immateriali o l'assunzione di vincoli che ne condizionano l'impiego.
3. Le esclusioni di cui al comma 2 non si applicano in presenza di
elementi informativi circa la minaccia di un grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento
delle reti e degli impianti e alla continuita' degli
approvvigionamenti.

Art. 5

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

(Energia)

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