Esenzione dalle vaccinazioni: la gestione in modalità digitale

Esenzione dalle vaccinazioni
I dettagli nel decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022

Esenzione dalle vaccinazioni: la gestione in modalità digitale è l'oggetto del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022 (in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, n. 31).

In particolare, il provvedimento, dopo aver chiarito alcune definizioni, mette a fuoco:

  • i dati da riportare nelle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 rilasciate dalla "piattaforma nazionale digital green certificate" (PN-DGC);
  • le caratteristiche e le modalità di funzionamento della piattaforma;
  • la titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza;
  • gli aggiornamenti delle specifiche tecniche.

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Di seguito il testo del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022.

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Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 4 febbraio 2022

Individuazione delle specifiche tecniche per  trattare  in  modalita'
digitale  le   certificazioni   di   esenzione   dalla   vaccinazione
anti-COVID-19. (22A00988)
(in Gazzetta Ufficiale del 7 febbraio 2022, n.31)

Capo I

Parte generale

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELLA SALUTE

 

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

E LA TRANSIZIONE DIGITALE

 

e

 

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

 

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettere m), q) e r),  e  comma

3, e 118 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure

urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali

nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione

dell'epidemia da COVID-19», convertito con modificazioni dalla  legge

17 giugno  2021,  n.  87  che  all'art.  9  reca  disposizioni  sulle

«certificazioni verdi COVID-19»  e,  in  particolare,  l'art.  9-bis,

comma 3, che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per

l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e dell'economia e

delle  finanze,  sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, siano individuate le specifiche tecniche per  trattare  in

modalita' digitale le certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione

anti-COVID-19,  al  fine  di  consentirne   la   verifica   digitale,

assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in  esse

contenute;

Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del

Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla

libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati);

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del

Servizio sanitario nazionale» (SSN);

Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  recante

«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.  1

della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto-legge  15  gennaio  1993,  n.  6,  convertito  con

modificazioni dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, recante «Disposizioni

urgenti per  il  recupero  degli  introiti  contributivi  in  materia

previdenziale», e in particolare  l'art.  2,  recante  «Scambio  dati

attraverso il codice fiscale e acquisizione degli indirizzi»;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali di  cui

al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  come  modificato  dal

decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per

l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del

regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera

circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE

(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;

Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,

concernente l'istituzione del Sistema tessera sanitaria da parte  del

Ministero dell'economia e delle finanze e, in particolare,  il  comma

9;

Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,   «Codice

dell'amministrazione digitale», e in particolare l'art.  50,  recante

la «Disponibilita' dei dati  delle  pubbliche  amministrazioni»,  che

prevede  la   formazione,   la   raccolta,   la   conservazione,   la

disponibilita'  e   l'accessibilita'   dei   dati   delle   pubbliche

amministrazioni con l'uso delle tecnologie dell'informazione e  della

comunicazione, l'art.  64,  relativo  al  «Sistema  pubblico  per  la

gestione delle identita' digitali e modalita' di accesso  ai  servizi

erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni», che  istituisce  il

sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini

e imprese (SPID), e l'art. 64-bis,  recante  «Accesso  telematico  ai

servizi della pubblica  amministrazione»,  che  istituisce  un  unico

punto di accesso per tutti i servizi digitali  attraverso  l'app  IO,

erogato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri che si avvale  di

PagoPA S.p.a.;

Visto  l'art.  11  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,

recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione  finanziaria  e

di  competitivita'  economica»,  e,  in  particolare,  il  comma  15,

concernente l'emissione da parte del Ministero dell'economia e  delle

finanze della Tessera  sanitaria  su  supporto  Carta  nazionale  dei

servizi (TS-CNS);

Visto l'art. 12, recante «Fascicolo sanitario elettronico e sistemi

di sorveglianza nel settore sanitario», del decreto-legge 18  ottobre

2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre

2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la  crescita  del

Paese»;

Visto il  decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito  con

modificazioni  dalla  legge  31  luglio   2017,   n.   119,   recante

«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale,   di

malattie infettive e di controversie relative  alla  somministrazione

di farmaci»;

Visto  l'art.  6,  recante  «Sistema  di  allerta  COVID-19»,   del

decreto-legge 30 aprile 2020, n.  28,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, recante  «Misure  urgenti  per  la

funzionalita' dei  sistemi  di  intercettazioni  di  conversazioni  e

comunicazioni, ulteriori misure urgenti  in  materia  di  ordinamento

penitenziario, nonche' disposizioni integrative e di coordinamento in

materia di giustizia civile,  amministrativa  e  contabile  e  misure

urgenti per l'introduzione del  sistema  di  allerta  COVID-19»,  che

istituisce la Piattaforma unica nazionale per la gestione del sistema

di allerta COVID-19;

Visto l'art. 1, commi da 457 a 467, della legge 30  dicembre  2020,

n. 178, che prevedono l'adozione del piano strategico  nazionale  dei

vaccini per la prevenzione delle infezioni da virus SARS-CoV-2  e  ne

disciplinano la relativa attuazione;

Visto l'art. 1, comma 471, della menzionata legge n. 178 del  2020,

che consente, in via sperimentale,  la  somministrazione  di  vaccini

nelle farmacie aperte al pubblico;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2,  convertito

con  modificazioni  dalla  legge  12  marzo  2021,  n.  29,   recante

«Ulteriori  disposizioni  urgenti  in  materia  di   contenimento   e

prevenzione  dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19   e   di

svolgimento delle elezioni per l'anno 2021», che disciplina i sistemi

informativi funzionali all'implementazione del piano  strategico  dei

vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure

urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di

vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»  e

successive modificazioni, e in particolare  gli  articoli  3-ter,  4,

4-bis, 4-ter, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies;

Visto il decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,  convertito  con

modificazioni dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021, recante  «Misure

urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il

lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», che  all'art.

34, comma 9-quater, prevede l'esecuzione gratuita di test  antigenici

rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'art.  9,

comma 1, lettera  d),  del  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17  giugno  2021,  n.  87,

somministrati nelle farmacie di cui all'art.  1,  commi  418  e  419,

della  legge  30  dicembre  2020,  n.  178,  ovvero  nelle  strutture

sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1,

del  decreto-legge  23  luglio  2021,   n.   105,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, per i  soggetti

che  non  possono  ricevere  o  completare   la   vaccinazione   anti

SARS-CoV-2, sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata ai

sensi dell'art. 3, comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  105  del

2021, e secondo i criteri definiti con circolare del  Ministro  della

salute;

Visto  l'art.  42,  recante  «Implementazione   della   Piattaforma

nazionale per l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi

COVID-19», del decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  concernente

«Governance del Piano nazionale di  rilancio  e  resilienza  e  prime

misure  di  rafforzamento  delle  strutture   amministrative   e   di

accelerazione  e  snellimento  delle   procedure»,   convertito   con

modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108  che  disciplina  il

sistema  di  realizzazione  della   Piattaforma   nazionale-DGC   per

l'emissione e la validazione delle certificazioni verdi COVID-19;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021, n.  127,  convertito  con

modificazioni dalla legge 19 novembre 2021, n. 165,  recante  «Misure

urgenti  per  assicurare  lo  svolgimento  in  sicurezza  del  lavoro

pubblico e  privato  mediante  l'estensione  dell'ambito  applicativo

della certificazione COVID-19  e  il  rafforzamento  del  sistema  di

screening», che prevede che le disposizioni in materia di  estensione

dell'ambito di  applicazione  delle  certificazioni  verdi  COVID-19,

introdotte dallo stesso, non si applicano ai  soggetti  esenti  dalla

campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea  certificazione   medica

rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero

della salute;

Visto il decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221,  recante  «Proroga

dello  stato  di  emergenza  nazionale  e  ulteriori  misure  per  il

contenimento della diffusione  dell'epidemia  da  COVID-19»,  che  ha

prorogato lo stato di emergenza,  dichiarato  con  deliberazione  del

Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, al 31 marzo 2022;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n.  229,  recante  «Misure

urgenti  per  il  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia   da

COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria»;

Visto il decreto-legge  7  gennaio  2022,  n.  1,  recante  «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza  COVID-19,  in  particolare  nei

luoghi di lavoro, nelle scuole  e  negli  istituti  della  formazione

superiore»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 agosto

2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,

Serie generale, 16  ottobre  2013,  n.  243,  recante  «Modalita'  di

consegna, da  parte  delle  aziende  sanitarie,  dei  referti  medici

tramite  web,  posta  elettronica  certificata  e   altre   modalita'

digitali,  nonche'  di  effettuazione  del  pagamento  online   delle

prestazioni erogate, ai sensi  dell'art.  6,  comma  2,  lettera  d),

numeri 1) e 2), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,

con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106»;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29

settembre 2015, n. 178, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana,  Serie  generale,  11  novembre  2015,  n.  263,

recante   «Disciplina   di   attuazione   del   Fascicolo   sanitario

elettronico, ai sensi del comma 7 dell'art. 12 del  decreto-legge  18

ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17

dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni»;

Visto il decreto del  Ministro  della  salute  17  settembre  2018,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie

generale, 5 novembre 2018, n. 257, che  disciplina  il  funzionamento

presso il Ministero della salute dell'Anagrafe nazionale vaccini;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di

concerto con il  Ministero  della  salute,  3  giugno  2020,  recante

«Modalita'  tecniche  per  il  coinvolgimento  del  Sistema   tessera

sanitaria  ai  fini  dell'attuazione  delle  misure  di   prevenzione

nell'ambito delle misure di  sanita'  pubblica  legate  all'emergenza

COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica

italiana, Serie generale, 8 giugno  2020,  n.  144,  che  prevede  le

funzionalita' rese disponibili dal Sistema tessera sanitaria  per  le

finalita' di cui al citato art. 6 del decreto-legge 30  aprile  2020,

n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020,  n.

70;

Vista l'ordinanza 9 febbraio 2021, n. 2,  emanata  dal  Commissario

straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle  misure  di

contenimento  e  contrasto  dell'emergenza  epidemiologica  COVID-19,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie

generale, 15 febbraio 2021, n. 38, che  dispone  l'utilizzazione  del

Sistema tessera sanitaria quale veicolo di comunicazione dei dati tra

gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti

SARS-CoV-2;

Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  12  marzo   2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie

generale, 24 marzo 2021, n. 72, relativo alla approvazione del  Piano

strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione  delle  infezioni

da  SARS-CoV-2  costituito  dal  documento   recante   «Elementi   di

preparazione della  strategia  vaccinale»,  di  cui  al  decreto  del

Ministro della salute 2 gennaio 2021 nonche'  dal  documento  recante

«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti

SARS-CoV-2/Covid-19» del 10 marzo 2021;

Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17

giugno 2021, recante «Disposizioni attuative dell'art. 9,  comma  10,

del decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52  "Misure  urgenti  per  la

graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali  nel  rispetto

delle esigenze di  contenimento  della  diffusione  dell'epidemia  da

COVID-19"» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto

2021 relativa alle «Certificazioni di  esenzione  dalla  vaccinazione

anti-COVID-19», pubblicata sul portale  istituzionale  del  Ministero

della  salute,  che  individua  le  condizioni  cliniche  documentate

necessarie ad ottenere l'esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2

e le modalita' di rilascio delle certificazioni  di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 in formato cartaceo;

Vista la circolare del Ministero della salute n. 35444 del 5 agosto

2021 relativa  alla  «Certificazione  di  esenzione  temporanea  alla

vaccinazione anti-COVID-19 nei soggetti che  hanno  partecipato  alla

sperimentazione COVITAR»;

Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  43366  del  25

settembre  2021  relativa  alla  «Proroga   della   validita'   delle

certificazioni di esenzione alla vaccinazione  anti-COVID-19»  al  30

novembre 2021, in cui e' precisato che non e'  «necessario  un  nuovo

rilascio delle certificazioni gia' emesse, salvo i  casi  in  cui  le

stesse contengano dati del soggetto interessato, ulteriori rispetto a

quelli indicati per la loro compilazione, a carattere sensibile  (es.

motivazione clinica della esenzione)»;

Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  53922  del  25

novembre  2021  relativa  alla   «Proroga   della   validita'   delle

certificazioni    di     esenzione     alla     vaccinazione     anti

SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 dicembre 2021;

Vista la circolare del Ministero  della  salute  n.  59069  del  23

dicembre  2021,  relativa  alla  «Proroga   della   validita'   delle

certificazioni       di       esenzione       alla       vaccinazione

anti-SARS-CoV-2/COVID-19» al 31 gennaio 2022;

Ritenuto che  per  l'emissione  delle  certificazioni  digitali  di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e per la loro acquisizione

e  verifica  digitale  possa   essere   utilizzata   la   Piattaforma

nazionale-DGC opportunamente alimentata per il  tramite  del  Sistema

TS;

Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati

personali, reso con provvedimento del 27 gennaio 2022, n. 18;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                             Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piattaforma nazionale digital green certificate  (Piattaforma

nazionale-DGC)», di seguito PN-DGC,  per  l'emissione  e  validazione

delle  certificazioni  verdi  COVID-19,  interoperabili   a   livello

europeo, e  delle  certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione

anti-COVID-19: sistema informativo nazionale di cui agli  articoli  9

del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 convertito con  modificazioni

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e 42 del decreto-legge  31  maggio

2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021,

n.  108,  per  il  rilascio,  la   verifica   e   l'accettazione   di

certificazioni verdi COVID-19 e di certificazioni di esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19;

b) «certificazioni verdi COVID-19»: le certificazioni comprovanti

lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lo  stato  di

avvenuta   guarigione   dall'infezione    da    SARS-CoV-2,    ovvero

l'effettuazione  di  un  test  molecolare  o  antigenico  rapido  con

risultato negativo  al  virus  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.  9  del

decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,  convertito  con  modificazioni

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

c) «vaccinazione»:  le  vaccinazioni  anti-SARS-CoV-2  effettuate

nell'ambito  del  Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la

prevenzione  delle  infezioni  da  SARS-CoV-2,  di  cui  all'art.   9

decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52  convertito  con  modificazioni

dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

d)    «certificazione    di    esenzione    dalla    vaccinazione

anti-COVID-19»: la certificazione rilasciata, a titolo gratuito,  dai

medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende e  degli  enti

dei servizi sanitari regionali, dal medico di medicina generale o dal

pediatra di libera scelta dell'assistito,  dai  medici  USMAF  o  dai

medici SASN, che operano nell'ambito della campagna  di  vaccinazione

anti-SARS-CoV-2 nazionale, nei casi in  cui  la  vaccinazione  stessa

venga omessa o differita per la  presenza  di  specifiche  condizioni

cliniche documentate, che la controindichino in maniera permanente  o

temporanea.

e) «codice a  barre  bidimensionale  (QR  code)»:  strumento  per

memorizzare e rappresentare, in  un  formato  visivo  leggibile  solo

meccanicamente,   le   informazioni   necessarie    per    verificare

l'autenticita', la validita' e l'integrita' delle  certificazioni  di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

f) «FSE»: il Fascicolo sanitario elettronico, di cui all'art.  12

del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

g) «Sistema TS»: il sistema informativo di  cui  e'  titolare  il

Ministero dell'economia e  delle  finanze  in  attuazione  di  quanto

disposto dall'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.  269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) «TS-CNS»: tessera sanitaria su supporto  Carta  nazionale  dei

servizi, di cui all'art. 50 del decreto-legge 30 settembre  2003,  n.

269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.

326;

i) «INI»: l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra

i  FSE,  istituita  ai  sensi  del  comma  15-ter  dell'art.  12  del

decreto-legge 18 ottobre 2021, n. 179, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 dicembre  2021,  n.  221,  e  realizzata  a  cura  del

Ministero dell'economia e delle finanze;

j) «autenticazione forte»: metodo di autenticazione che  richiede

l'utilizzo di almeno due modalita' di autenticazione tra le seguenti:

«qualcosa di conosciuto», come una password o un  PIN;  «qualcosa  di

posseduto», come  una  smart  card  oppure  un  token  crittografico;

«qualcosa di unico riguardo l'aspetto o la persona»;

k) «sigillo elettronico»,  dati  in  forma  elettronica,  acclusi

oppure connessi tramite associazione logica ad altri  dati  in  forma

elettronica per garantire l'origine e l'integrita' di questi ultimi;

l) «sigillo elettronico avanzato»,  un  sigillo  elettronico  che

soddisfa i requisiti previsti  all'art.  36  del  regolamento  UE  n.

2014/910;

m) «sigillo  elettronico  qualificato»,  un  sigillo  elettronico

avanzato creato da un dispositivo per  la  creazione  di  un  sigillo

elettronico qualificato e basato su un  certificato  qualificato  per

sigilli elettronici;

n)  «SASN»:  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale

navigante (SASN), di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica

31 luglio 1980, n. 620;

o) «USMAF»: gli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera

del Ministero della  salute,  che  svolgono  attivita'  di  vigilanza

transfrontaliera su passeggeri, mezzi di trasporto e alcune tipologie

di merci e hanno anche funzioni certificatorie e medico-legali;

p)  «assistito»:  il  soggetto  che  ha  diritto   all'assistenza

sanitaria;

q) «MMG/PLS»: i medici di  medicina  generale  e  i  pediatri  di

libera scelta, convenzionati con il SSN;

r) «struttura sanitaria»: struttura sanitaria pubblica o  privata

autorizzata o accreditata con il SSN;

s)  «verificatore»:  soggetto   deputato   al   controllo   delle

certificazioni verdi COVID-19 e  delle  certificazioni  di  esenzione

dalla vaccinazione anti-COVID-19;

t)  «identificativo   univoco»:   codice   alfanumerico   univoco

attribuito  automaticamente  dalla  PN-DGC  alle  certificazioni   di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19, non identificativo  della

tipologia di certificazione;

u) «Codice univoco esenzione vaccinale (CUEV)»: codice rilasciato

dal Sistema  TS  in  fase  di  generazione  della  certificazione  di

esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19    che    identifica

univocamente la certificazione nel Sistema TS;

v) «App Immuni»:  applicazione  mobile  per  il  contact  tracing

digitale di cui all'art. 6 del decreto-legge 30 aprile 2020,  n.  28,

convertito dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

w) «App IO»: applicazione mobile del punto di accesso  telematico

di cui all'art. 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

 

                               Art. 2

                       Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto disciplina, in coerenza con le  disposizioni

di cui all'art. 9-bis, comma 3, decreto-legge 22 aprile 2021, n.  52,

le  specifiche  tecniche  per  trattare  in  modalita'  digitale   le

certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   e

consentirne la verifica digitale.

 

                               Art. 3

Dati riportati nelle certificazioni di esenzione  dalla  vaccinazione

  anti-COVID-19 rilasciate dalla PN-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,

rilasciate dalla Piattaforma nazionale-DGC, riportano  nella  sezione

che include il QR code i  seguenti  dati  generali  presentati  nelle

stesse modalita' grafiche delle Certificazioni verdi COVID-19:

a) cognome e nome;

b) data di nascita;

c)  identificativo  univoco  della  certificazione  digitale   di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

e nei dettagli della certificazione i seguenti dati:

d) malattia o agente bersaglio: «COVID-19»;

e)  la  dicitura:  «Soggetto  esente  dalla   vaccinazione   anti

SARS-CoV-2/COVID-19.»;

f) la data di inizio validita' della certificazione;

g) la  data  di  fine  di  validita'  della  certificazione,  ove

prevista;

h)  il  codice  fiscale  del  medico   che   ha   rilasciato   la

certificazione;

i) il codice univoco esenzione  vaccinale  (CUEV)  assegnato  dal

Sistema TS;

j) l'ente di emissione della certificazione digitale di esenzione

dalla vaccinazione anti-COVID-19: Ministero della salute.

2. I dati trattati, per la corretta gestione  e  generazione  delle

certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione  anti-COVID-19  dalla

Piattaforma  nazionale-DGC,  sono  indicati  nell'Allegato   A,   che

costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Il medico  che  emette  la  certificazione  di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 rilascia all'assistito un'attestazione, in

formato cartaceo o  digitale,  identificata  con  il  codice  univoco

(CUEV), riportante i dati di cui al comma 1 del presente  articolo  e

la  motivazione  che  giustifica   l'esenzione   dalla   vaccinazione

anti-COVID-19, secondo le modalita' riportate nell'Allegato C.

 

Capo II
Caratteristiche e modalità di funzionamento della Piattaforma nazionale-DGC per le Certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

                               Art. 4

Funzioni  e  servizi   della   Piattaforma   nazionale-DGC   per   le

  certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1. La  piattaforma  nazionale-DGC  rende  disponibili,  oltre  alle

funzioni  e  servizi  descritti  nell'allegato  B  del  decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021, le funzioni e i

servizi descritti nell'Allegato B al presente decreto, relativi a:

a) raccolta e  gestione  delle  informazioni  necessarie  per  la

generazione e la  revoca  della  validita'  delle  certificazioni  di

esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19,    attraverso    le

funzionalita' del Sistema TS;

b) generazione e cessazione della validita' delle  certificazioni

di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19;

c) messa a disposizione delle certificazioni di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 ai soggetti intestatari delle stesse;

d) verifica delle certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione

anti-COVID-19;

e)  messa  a  disposizione  dei  dati  trattati   per   finalita'

epidemiologiche;

f) messa a  disposizione  dei  dati  trattati  per  finalita'  di

monitoraggio sulla correttezza, veridicita'  e  congruita'  dei  dati

medesimi.

 

                               Art. 5

Servizi per la  generazione  e  la  revoca  delle  certificazioni  di

  esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19

1.  La  piattaforma  nazionale-DGC  viene  alimentata,   attraverso

l'interconnessione con il Sistema TS, come descritto nell'Allegato C,

con i dati relativi all'esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di

cui all'Allegato A, e genera le medesime certificazioni di  esenzione

secondo le regole e le modalita' descritte nell'Allegato B.

2. Il Sistema TS e' alimentato con le informazioni di cui al  comma

1 dai medici  di  medicina  generale  e  pediatri  di  libera  scelta

dell'assistito nonche' dai seguenti medici operativi  nella  campagna

di vaccinazione anti-COVID-19:

a) medici vaccinatori  delle  strutture  sanitarie,  pubbliche  e

private accreditate, afferenti ai servizi sanitari regionali;

b) medici USMAF e medici SASN,

e consente la stampa ovvero l'invio tramite  posta  elettronica  di

dette informazioni, identificate con il codice univoco CUEV di cui al

comma  3,  complete  della  motivazione  clinica  dell'esenzione,  da

fornire su richiesta all'interessato.

3. Al momento della trasmissione dei dati di cui  al  comma  2,  il

Sistema TS attribuisce il codice univoco esenzione vaccinale (CUEV).

4. Dalla data di efficacia del presente decreto, le  certificazioni

di  esenzione  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   sono   rilasciate

esclusivamente  in  modalita'  digitale.  Entro  venti  giorni  dalla

predetta data, le  certificazioni  di  esenzione  dalla  vaccinazione

anti-COVID-19 precedentemente emesse in modalita' cartacea  ai  sensi

delle circolari del Ministero della salute sono riemesse in modalita'

digitale ai sensi del presente decreto, su richiesta dell'interessato

al medico certificatore. Decorso tale  termine,  cessa  la  validita'

delle certificazioni di esenzione precedentemente emesse in modalita'

cartacea.

5.  La  generazione  delle  certificazioni   di   esenzione   dalla

vaccinazione anti-COVID-19 avviene nei casi in  cui  la  vaccinazione

stessa venga  omessa  o  differita  per  la  presenza  di  specifiche

condizioni cliniche documentate, che la  controindichino  in  maniera

permanente o temporanea, come stabilito dalle circolari del Ministero

della   salute   citate   in   premessa   ed   eventuali   successivi

aggiornamenti.

6. Le motivazioni che giustificano il rilascio della certificazione

di esenzione dalla  vaccinazione  anti-COVID-19  non  sono  riportate

nella  certificazione  digitale,  ma  sono  indicate   in   fase   di

alimentazione del Sistema TS dai soggetti indicati dal  comma  2  per

finalita'  epidemiologiche  e  di  monitoraggio  sulla   correttezza,

veridicita' e congruita' dei dati.

7.  La  Piattaforma   nazionale-DGC   genera   una   revoca   delle

certificazioni  di   esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19

eventualmente gia' rilasciate e ancora in corso di validita', secondo

le modalita' descritte all'art. 8, commi  5  e  6,  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 e nei  casi  ivi

previsti.

8. Qualora uno dei soggetti di cui al comma  2  accerti  il  venire

meno della specifica condizione clinica riportata  sul  documento  di

cui all'art. 3, comma 3, che  ha  giustificato  il  rilascio  di  una

certificazione di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19  ancora

in corso di validita', ne dispone la revoca tramite apposita funzione

del Sistema TS, inserendo la data di fine  validita'  e  la  relativa

motivazione.

 

                               Art. 6

Accesso ai dati delle certificazioni di esenzione dalla  vaccinazione

                            anti-COVID-19

1. Per garantire, a fini di sanita' pubblica, nell'ambito del piano

nazionale di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19,  il  monitoraggio

delle  esenzioni  dalla  vaccinazione  anti-COVID-19   rilasciate   e

l'elaborazione di  indicatori  epidemiologici  a  livello  nazionale,

regionale e aziendale, nonche' per lo svolgimento  delle  funzioni  e

dei compiti amministrativi concernenti la raccolta e  lo  scambio  di

informazioni con gli organismi  comunitari  ed  internazionali  e  la

redazione delle relazioni da presentarsi al Parlamento e delle  altre

relazioni o rapporti di carattere  nazionale,  le  competenti  unita'

organizzative della Direzione generale della prevenzione sanitaria  e

della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema

informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute

hanno  accesso   ai   dati   delle   esenzioni   dalla   vaccinazione

anti-COVID-19  registrati  nel  Sistema  TS,  in   forma   aggregata,

attraverso idonea reportistica.

2. Al fine di assicurare l'aggiornamento delle  anagrafi  regionali

vaccinali  con  le  mancate  vaccinazioni,  nonche'   per   finalita'

epidemiologiche  e  di  verifica  della  correttezza,  congruita'   e

veridicita' dei dati, il  Sistema  TS,  con  le  modalita'  riportate

nell'Allegato C, mette a disposizione delle regioni e delle  Province

autonome di Trento e di Bolzano le informazioni su  base  individuale

relative alle esenzioni dalla vaccinazione anti-COVID-19  emesse  dai

medici  del  proprio  territorio  e  quelle  emesse,  per  i   propri

residenti, in una regione o in  una  provincia  autonoma  diversa  da

quella di residenza.

3. Per la verifica della correttezza, congruita' e veridicita'  dei

dati   delle   certificazioni   di   esenzione   dalla   vaccinazione

anti-COVID-19, la Direzione generale della  prevenzione  sanitaria  e

della  Direzione  generale  della   digitalizzazione,   del   sistema

informativo sanitario e della statistica del Ministero  della  salute

accedono  ai  dati,  su  base  individuale,  delle  esenzioni   dalla

vaccinazione anti-COVID-19, attraverso una funzione di interrogazione

puntuale che il Sistema TS mette a disposizione del  Ministero  della

salute, secondo le modalita' previste  nell'allegato  C  al  presente

decreto.

 

                               Art. 7

Struttura  dell'identificativo  univoco   delle   certificazioni   di

  esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 e  del  codice  a  barre

  interoperabile

  1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19

sono identificate attraverso un codice  univoco  alfanumerico  munito

delle caratteristiche  descritte  nell'Allegato  B,  che  costituisce

parte integrante del presente decreto.

2. Ai fini della verifica di autenticita', integrita'  e  validita'

delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 di

cui all'art. 9, e'  prevista  l'apposizione  di  un  codice  a  barre

bidimensionale (QR  code),  generato  con  le  caratteristiche  e  le

modalita' descritte nell'Allegato B.

 

                               Art. 8

Messa a disposizione dei dati delle certificazioni di esenzione dalla

  vaccinazione anti-COVID-19 al fascicolo sanitario elettronico

1.  L'INI,  attraverso  l'interoperabilita'  con   la   Piattaforma

nazionale-DGC, secondo le modalita'  descritte  nell'Allegato  B  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021,

garantisce la messa a disposizione agli indici dei  sistemi  FSE  dei

metadati  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione

anti-COVID-19.

2. La Piattaforma nazionale-DGC attiva il servizio di gestione  dei

metadati  comunicando   all'INI,   oltre   ai   dati   identificativi

dell'assistito, gli estremi  dei  metadati  della  certificazione  di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19 da gestire.

 

                               Art. 9

Messa  a  disposizione  agli  interessati  delle  certificazioni   di

  esenzione   dalla   vaccinazione   anti-COVID-19   generate   dalla

  Piattaforma nazionale-DGC

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19,

generate ai sensi  dell'art.  5,  sono  messe  a  disposizione  degli

interessati, ai sensi dell'art. 42, comma  2,  del  decreto-legge  31

maggio 2021, n. 77,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  29

luglio 2021, n. 108, attraverso i seguenti strumenti digitali, con le

modalita' definite nell'allegato E del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021:

a) portale della Piattaforma nazionale-DGC,  cui  si  accede  sia

attraverso identita' digitale sia con autenticazione a piu' fattori;

b) Fascicolo sanitario elettronico;

c) App Immuni;

d) App IO;

e) Sistema TS, per il tramite dei soggetti di  cui  all'art.  11,

comma 1, lettera e) del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri 17 giugno, nonche' di cui all'art. 5, comma 2, del  presente

decreto.

2. Le modalita' di accesso alle certificazioni di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 sono quelle descritte nell'Allegato E  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno  2021

che prevedono l'uso di meccanismi di sicurezza volti a minimizzare il

rischio di accessi non autorizzati ai dati personali.

3. Tutti gli strumenti digitali del  presente  articolo  permettono

all'interessato  di   consultare,   visualizzare   e   scaricare   le

certificazioni anche in  formato  stampabile,  secondo  le  modalita'

descritte  nell'Allegato  E  e  nell'Allegato  C  del   decreto   del

Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

4. L'esercente la responsabilita' genitoriale sull'assistito minore

di eta', nel momento in cui  la  certificazione  di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 relativa al minore e' generata e  visibile

e scaricabile con le specifiche modalita' definite nell'Allegato E  e

nell'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

17 giugno 2021, riceve un codice univoco ai dati di contatto indicati

in occasione della richiesta della certificazione di esenzione.

 

                               Art. 10

Verifica  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione

  anti-COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC e del rispetto

  dell'obbligo vaccinale

  1. La verifica delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione

anti-COVID-19 e' effettuata con le stesse modalita' per  la  verifica

della  certificazioni  verdi  COVID-19,  stabilite  con  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 17  giugno  2021,  mediante  la

lettura del codice a barre bidimensionale, che consente unicamente di

controllare  l'autenticita',  la  validita'  e   l'integrita'   della

certificazione, e  di  conoscere  le  generalita'  dell'intestatario,

senza rendere visibili  le  informazioni  che  ne  hanno  determinato

l'emissione.

2. In caso di possesso di una  certificazione  di  esenzione  dalla

vaccinazione  anti-COVID-19  in  corso  di  validita',  le  verifiche

effettuate con le modalita' automatizzate descritte negli Allegati  G

e H del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  17  giugno

2021 forniscono il  medesimo  esito  del  caso  di  possesso  di  una

certificazione verde COVID-19 in corso di validita'.

3.  L'intestatario  della   certificazione   di   esenzione   dalla

vaccinazione anti-COVID-19, all'atto della verifica di cui  al  comma

1, dimostra, a  richiesta  dei  verificatori,  la  propria  identita'

personale mediante l'esibizione di un documento di identita'.

4. L'attivita' di verifica delle certificazioni  non  comporta,  in

alcun caso, la  raccolta  dei  dati  dell'intestatario  in  qualunque

forma.

5. In caso di possesso di una  certificazione  di  esenzione  dalla

vaccinazione anti-COVID-19 in corso di validita',  le  verifiche  del

rispetto  dell'obbligo  vaccinale,  effettuate   con   le   modalita'

automatizzate descritte negli Allegati G, I, L e M  del  decreto  del

Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021,  forniscono  il

medesimo esito del caso di avvenuta vaccinazione.

 

                               Art. 11

Verifica  delle  certificazioni  di  esenzione   dalla   vaccinazione

  anti-COVID-19   emesse   dalla   Piattaforma   nazionale-DGC    per

  l'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la  rilevazione

  di antigene SARS-CoV-2

1. Nelle farmacie di cui all'art. 1, commi 418 e 419,  della  legge

30 dicembre 2020, n. 178 ovvero nelle strutture sanitarie aderenti al

protocollo d'intesa di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge  23

luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  16

settembre 2021, n. 126, l'esecuzione di test antigenici rapidi per la

rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e' effettuata, solo  su  richiesta

dell'interessato, gratuitamente, a fronte della preventiva  verifica,

tramite il  Sistema  TS,  della  validita'  della  certificazione  di

esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19  esibita  dall'interessato

unitamente al relativo CUEV.

2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  il  Sistema  TS  rende

disponibile  le  funzionalita'  di  interrogazione  puntuale  per  la

verifica di sussistenza e validita' della certificazione di esenzione

dalla vaccinazione anti-COVID-19 esibita dall'interessato.

3. Tutti  i  soggetti  preposti  alla  verifica  di  sussistenza  e

validita'  della  certificazione  di  esenzione  dalla   vaccinazione

anti-COVID-19 devono essere appositamente  autorizzati  dal  titolare

della farmacia o dal responsabile della  struttura  sanitaria,  nella

qualita' di titolare del trattamento, ai sensi degli  articoli  29  e

32, paragrafo 4, del regolamento (UE) n.  2016/679  e  2-quaterdecies

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e devono ricevere  le

necessarie istruzioni in merito  al  trattamento  dei  dati  connesso

all'attivita'  di  verifica,   con   particolare   riferimento   alla

possibilita' di utilizzare tale funzionalita' esclusivamente  per  le

finalita' indicate nel presente articolo.

 

Capo III
Titolarità del trattamento dei dati personali, informativa e misure di sicurezza

                               Art. 12

Titolare e responsabile  del  trattamento  dei  dati  trattati  nella

  Piattaforma nazionale-DGC per le certificazioni di esenzione  dalla

  vaccinazione anti-COVID-19

1. Il Ministero della salute e' titolare del trattamento  dei  dati

della    Piattaforma     nazionale-DGC     realizzata,     attraverso

l'infrastruttura del Sistema tessera sanitaria, dalla societa'  Sogei

S.p.a.  nell'ambito  della  vigente  convenzione  fra  il   Ministero

dell'economia e delle finanze e la predetta societa' Sogei S.p.a. per

la medesima infrastruttura.

2. Il Ministero  della  salute  fornisce  direttamente  alla  Sogei

S.p.a.  indicazioni  per  la  progettazione,  l'implementazione,   la

gestione e l'evoluzione della Piattaforma nazionale-DGC anche per  le

certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

3. Il Ministero della salute designa il Ministero  dell'economia  e

delle finanze e la  societa'  Sogei  S.p.a.  quali  responsabili  del

trattamento dei dati di cui al comma 1.

4. Il Ministero della salute  designa  la  societa'  PagoPA  S.p.a.

quale responsabile del trattamento dei dati effettuati tramite  l'app

IO per la messa a disposizione degli interessati delle certificazioni

di esenzione dalla vaccinazione anti-COVID-19.

 

                               Art. 13

  Periodo di conservazione, diritti dell'interessato e informativa

1. Le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione  anti-COVID-19

e i dati di contatto forniti dagli intestatari sono  conservati  fino

al termine di validita' delle certificazioni  medesime.  I  dati  che

hanno generato la certificazione, provenienti dal Sistema TS, vengono

cancellati dal Sistema TS, alla scadenza della stessa, ove  prevista,

ovvero alla cessazione della vigenza delle  norme  in  materia  delle

certificazioni verdi COVID-19, salvo che gli stessi siano  utilizzati

per  altri  trattamenti,  disciplinati   da   apposite   disposizioni

normative, che prevedono un tempo di conservazione piu' ampio.

2. L'interessato puo' esercitare i diritti previsti dagli  articoli

15, 16 e 18 del regolamento (UE) n. 2016/679,  secondo  le  modalita'

indicate nell'ambito  delle  informazioni  rese  all'interessato,  ai

sensi degli articoli 13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.  2016/679,

mediante pubblicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero  della

salute e attraverso gli strumenti digitali  di  cui  all'art.  8  del

presente decreto.

3.  In  ragione  della  necessita'  di  assicurare  l'esattezza   e

l'aggiornamento dei dati trattati  ai  sensi  del  presente  decreto,

l'interessato puo' esercitare il diritto di rettifica di cui all'art.

16 del regolamento (UE) n. 2016/679 attraverso  il  servizio  di  cui

all'art. 12, comma 2, lettera a),  del  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri 17 giugno  2021,  con  garanzia  di  riscontro

entro un termine congruo rispetto alla validita' della certificazione

rilasciata all'interessato.

 

                               Art. 14

                         Misure di sicurezza

1. Il trattamento dei dati e' effettuato  adottando  le  misure  di

sicurezza, tecniche ed organizzative,  per  la  protezione  dei  dati

stessi e contro la falsificazione delle certificazioni  di  esenzione

dalla  vaccinazione  anti-COVID-19,  descritte  nell'Allegato  F  del

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021.

 

Capo IV
Aggiornamenti delle specifiche tecniche

                               Art. 15

Pubblicazione degli aggiornamenti relativi alle  specifiche  tecniche

                    delle funzioni e dei servizi

1.  Gli  aggiornamenti  alle  specifiche  tecniche  relative   alle

funzioni e ai servizi di cui al presente decreto,  che  non  incidano

sui tipi  di  dati  trattati  e  sulle  operazioni  eseguibili,  sono

pubblicati in apposite sezioni  dei  siti  web  del  Ministero  della

salute,  del  Dipartimento  per  la  trasformazione  digitale   della

Presidenza del Consiglio dei ministri e sul sito del Sistema  TS  del

Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ove necessario e  fuori  dei  casi  previsti  dal  comma  1,  le

specifiche  tecniche  e  gli  allegati  al  presente   decreto   sono

aggiornati con decreto del Ministro della salute, di concerto con  il

Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il

Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Garante per

la protezione dei dati personali.

 

Capo V
Disposizioni finali

                               Art. 16

                        Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  amministrazioni

interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto

con  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a

legislazione vigente.

2. Tutte  le  attivita'  relative  agli  sviluppi  tecnologici  del

Sistema  TS  e  della  Piattaforma   nazionale-DGC   sono   sostenute

nell'ambito della  vigente  convenzione  fra  il  Dipartimento  della

Ragioneria generale dello Stato,  l'Agenzia  delle  entrate  e  Sogei

S.p.a., del 23 dicembre 2009, e dei  relativi  accordi  convenzionali

attuativi.

Il presente decreto e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo,  e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  e  ha

efficacia dalla data della predetta pubblicazione.

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