Il documento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023 e potrà essere aggiornato periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica

Etichettatura degli imballaggi: le linee guida tecniche sono state pubblicate sul sito del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica come allegato al D.M. 28 settembre 2022, n. 360.

Le finalità

Come riportato dallo stesso dicastero, il documento è il frutto del lavoro del gruppo tecnico avviato dal Conai che, per oltre un anno, d’intesa con il ministero, «ha raccolto le esigenze di tutti i settori produttivi e fornito supporto per l’implementazione di una normativa che ha come obiettivo primario quello di migliorare la qualità della raccolta differenziata degli imballaggi e aumentare la consapevolezza dei consumatori rispetto al destino finale di tali rifiuti».
Le linee guida, inoltre, «recepiscono le indicazioni della Commissione Europea in tema di rafforzamento del ricorso alla digitalizzazione delle etichette, già previsto nella versione originaria, con l’obiettivo di facilitare l’aggiornamento delle indicazioni ed evitare barriere al mercato interno. Si tratta di uno strumento di supporto tecnico unico nel panorama europeo che potrà essere presentato come esempio virtuoso, per il metodo utilizzato e per i contenuti tecnici».

Le esenzioni

Sono esenti i farmaci e i dispositivi medici per i quali la normativa di settore dispone già obblighi specifici.

L'entrata in vigore

Le indicazioni tecniche, ai sensi dell’art. 219, comma 5, D.Lgs 152/2006, entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023 e potranno essere aggiornate periodicamente, sulla base di nuovi interventi legislativi e della evoluzione tecnologica.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 settembre 2022, n. 360. Le linee guida sono disponibili a fine pagina in formato pdf.

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Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 28 settembre 2022, n. 360

Linee Guida sull'etichettatura degli imballaggi ai sensi dell'art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell’ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, e, in particolare, l’art. 2, comma 1, che dispone che il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” è ridenominato “Ministero della transizione ecologica”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, avente ad oggetto il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (di seguito TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea serie C 326 del 26 ottobre 2012, volto, tra l’altro, a creare norme comuni applicabili in tutti gli Stati membri in merito alla libera circolazione delle merci;

VISTI gli articoli 34 e 35 del TFUE che vietano rispettivamente le “restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente” e “le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente” fra gli Stati membri, nonché l’articolo 36 del TFUE che prevede la possibilità di deroghe alle libertà del mercato interno se giustificate da motivi specifici;

VISTA la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2018/852 e, in particolare, l’art. 8 contenente i requisiti di marcatura e i sistemi di identificazione degli imballaggi;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”, e in particolare l’art. 219, comma 5, che dispone nuovi obblighi di etichettatura di tutti gli imballaggi;

VISTO l’art. 182-ter, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal citato decreto legislativo n. 116 del 2020, il quale, alla lettera b), dispone in particolare che gli imballaggi biodegradabili e compostabili siano raccolti e riciclati insieme ai rifiuti organici se, tra l’altro, “siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, elementi identificativi del produttore e del certificatore, nonché idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici”;

VISTO l’art. 11, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che ha modificato l’art. 219 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 inserendo il nuovo comma 5.1, il quale prevede l’adozione, attraverso un decreto di natura non regolamentare del Ministro della transizione ecologica, delle linee guida tecniche per la corretta etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l’art. 261, comma 3, ultimo periodo, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/904, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”, che prevede specifiche sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni delle disposizioni relative all’etichettatura degli imballaggi;

VISTO l’art. 15, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall’Unione europea”, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, che ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’applicazione del primo periodo del comma 5, dell’art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO l’art. 39, comma 1-ter, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha esteso la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi a tutto il comma 5, dell’art. 219, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, consentendo inoltre che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura ambientale già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2022 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO l’art. 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2022 dell’obbligo di etichettatura degli imballaggi di cui all’art. 219, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, prevedendo, peraltro, che gli imballaggi privi dei requisiti di etichettatura già immessi in commercio o provvisti di etichettatura alla data del 1° gennaio 2023 possano essere commercializzati fino a esaurimento delle scorte;

VISTO il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

VISTE le osservazioni formulate dalla Commissione europea, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535, con comunicazione TRIS/(2022) 02355;

CONSIDERATO che l’entrata in vigore dall’art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, potrà determinare impatti sui modelli organizzativi e gestionali ed economico-finanziari del settore industriale e commerciale nazionale anche in ragione delle possibili sanzioni previste dall’art. 261, comma 3, del suddetto decreto legislativo;

CONSIDERATO che la disciplina disposta dall’art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, sull’etichettatura ambientale degli imballaggi necessita di ulteriori chiarimenti anche riferibili specificatamente ai diversi settori industriali e commerciali che presentano necessità ed esigenze differenti;

RITENUTO necessario prevedere una regolamentazione chiara e specifica sul corretto adempimento dell’obbligo di etichettatura che consenta agli operatori di non incorrere in violazioni di legge e, dunque, nelle conseguenti sanzioni amministrative disposte dalla normativa ambientale;

RITENUTO, quindi, fondamentale adottare delle linee guida tecniche, al fine di disciplinare in modo specifico il generale obbligo di etichettatura ambientale previsto dall’art. 219, comma 5, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, anche in considerazione degli ulteriori obblighi di marcatura per gli imballaggi in plastica biodegradabili e compostabili discendenti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo;

DECRETA

Articolo 1 

(Adozione delle Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi) 

1. Ai sensi dell’art. 219, comma 5.1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono adottate le Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi, di cui all’Allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. Le Linee Guida di cui al comma 1 sono finalizzate al corretto adempimento degli obblighi stabiliti dall’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché degli ulteriori obblighi di marcatura degli imballaggi previsti dall’art. 182-ter, comma 6, lett. b), del medesimo decreto legislativo per gli imballaggi in plastica biodegradabile e compostabile.

3. Le informazioni obbligatorie di cui alle presenti Linee Guida sono rese con modalità tecniche, anche digitali, che garantiscono il rispetto del principio di libera circolazione delle merci.
4. I destinatari del presente decreto sono i soggetti sui quali ricadono gli obblighi di etichettatura degli imballaggi richiamati al comma 2.

5. Con successivi decreti ministeriali, le Linee Guida possono essere modificate o integrate, sulla base di nuove disposizioni in materia, sia nazionali che comunitarie, nonché di nuove specifiche indicazioni, semplificazioni tecniche e modalità applicative dell’etichettatura derivanti da eventuali consultazioni e confronti con le Associazioni di categoria.

Articolo 2 

(Abrogazione) 

1. Il presente decreto abroga e sostituisce il decreto ministeriale n. 114 del 16 marzo 2022, recante le “Linee Guida sull’etichettatura degli imballaggi ai sensi dell’art. 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Il presente decreto, unitamente al relativo Allegato, è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica.

 

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