Fertilizzanti: modificata la disciplina

Aggiornati gli allegati 6 e 7 al decreto legislativo  29  aprile 2010, n. 7

Fertilizzanti: modificata la disciplina per effetto della pubblicazione del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023 sulla Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2024, n. 25.

In particolare, il provvedimento ha aggiornato gli allegati 6 e 7 al decreto legislativo  29  aprile 2010, n. 75.

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

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Decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 dicembre 2023

 

Aggiornamento degli allegati 6 e 7 al decreto legislativo  29  aprile
2010, n. 75, recante:  «Riordino  e  revisione  della  disciplina  in
materia di fertilizzanti, a norma  dell'articolo  13  della  legge  7
luglio 2009, n. 88». (24A00434)

 

(Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 2024, n.25)

 

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

 

Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 21 ottobre 2009 che stabilisce norme sanitarie relative

ai sottoprodotti di  origine  animale  e  ai  prodotti  derivati  non

destinati  al  consumo   umano,   emesse   dall'autorita'   nazionale

competente per l'uso di sottoprodotti di origine animale;

Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante

«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a

norma dell'art.  13  della  legge  7  luglio  2009,  n.  88»,  ed  in

particolare l'art. 10 relativo alle modifiche degli allegati adottate

con decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e

forestali, che, tra l'altro,  prevede  un  parere  della  Commissione

tecnico-consultiva per i fertilizzanti;

Visto l'art. 12, comma 20, del decreto-legge 7 luglio 2012, n.  95,

convertito con modificazioni dalla legge 14 agosto 2012, n. 135,  con

il quale le attivita'  svolte  dagli  organismi  collegiali  operanti

presso le pubbliche amministrazioni, in regime di  proroga  ai  sensi

dell'art. 68, comma 2, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,

convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,  n.  133,

sono  definitivamente   trasferite   ai   competenti   uffici   delle

amministrazioni nell'ambito delle  quali  operano,  per  effetto  del

quale  la  Commissione  tecnico-consultiva  per  i  fertilizzanti  e'

soppressa;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali

sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione

della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Visto il regolamento (UE) 2019/515 del  Parlamento  europeo  e  del

Consiglio, del 19 marzo 2019  relativo  al  reciproco  riconoscimento

delle merci legalmente commercializzate in un altro  Stato  membro  e

che abroga il regolamento (CE) n. 764/2008;

Vista la domanda, acquisita in  protocollo  il  3  marzo  2010,  n.

0004556, con la quale la ditta CIFO S.r.l. ha  chiesto  l'inserimento

di un nuovo prodotto nel punto 4.1  biostimolanti,  dell'allegato  6,

Prodotti ad azione specifica, del decreto legislativo 29 aprile 2010,

n. 75;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5

dicembre 2019, n. 179 recante «Regolamento  di  riorganizzazione  del

"Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste"», cosi' come modificato da ultimo dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri dell'11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2020, n. 9361300,  recante

«Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del  Ministero

dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle  foreste»  come

da ultimo modificato  con  decreto  ministeriale  n.  477058  del  13

settembre 2023;

Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'

alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419,  registrata

dalla Corte dei conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212, recante gli

indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla gestione per

l'anno 2023;

Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,

convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre  2022,  n.  204,

recante  «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   riordino   delle

attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del  quale  il  Ministero  delle

politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione  di

«Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le  denominazioni

«Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle

foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e

delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque  presenti,  le

denominazioni  «Ministro  delle  politiche  agricole   alimentari   e

forestali»  e  «Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari   e

forestali»;

Vista la nota del 19 luglio 2023, n. 0235743, dell'unita'  centrale

di  notifica  del  Ministero  delle  imprese  e  del  made  in  Italy

concernente la procedura d'informazione nel  settore  delle  norme  e

regolamentazioni tecniche di cui alla direttiva  (UE)  2015/1535  del

Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015  che  informa

che la relativa procedura si e' conclusa senza osservazioni in merito

alle proposte di modifica dell'allegato 6 e 7 del decreto legislativo

29 aprile 2010, n. 75, di cui al presente decreto;

Considerato  necessario,  alla  luce  delle   istanze   presentate,

aggiornare l'allegato 6 «Prodotti ad azione specifica»,  del  decreto

legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Considerato necessario procedere, conseguentemente,  alla  modifica

dell'allegato 7 «Tolleranze» del decreto legislativo 29 aprile  2010,

n. 75;

Tenuto conto che le modifiche suddette  sono  coerenti  con  quanto

previsto dal citato decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75;

Acquisito il  parere  del  Dipartimento  dell'ispettorato  centrale

della  tutela  della  qualita'  e  repressione  frodi  dei   prodotti

agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto

alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 10 dicembre 2021;

Ritenuto necessario apportare le modifiche citate agli allegati 6 e

7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

 

Decreta:

                               Art. 1

1. All'allegato  6  «Prodotti  ad  azione  specifica»,  Punto  4.1.

Biostimolanti, del decreto legislativo 29  aprile  2010,  n.  75,  e'

aggiunto il prodotto n. 12 «Idrolizzato fluido  a  base  di  epitelio

animale e di alghe brune» di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. All'allegato 7 «Tolleranze» del decreto  legislativo  29  aprile

2010, n. 75, sono apportate le modificazioni previste all'allegato  2

del presente decreto.

                               Art. 2

1. Le merci legalmente commercializzate in un  altro  Stato  membro

dell'Unione europea o in Turchia, o provenienti  da  uno  stato  EFTA

firmatario dell'accordo SEE e in  esso  legalmente  commercializzate,

sono considerate compatibili con  questa  misura.  L'applicazione  di

questa  misura  e'  sottoposta  al  regolamento  (UE)  2019/515   del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo  2019,  relativo  al

reciproco riconoscimento delle merci legalmente  commercializzate  in

un altro Stato membro e che abroga il regolamento (CE)  n.  764/2008,

che stabilisce procedure  relative  all'applicazione  di  determinate

regole tecniche nazionali a prodotti legalmente  commercializzati  in

un altro Stato membro.

2. Ai sensi del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo  e

del Consiglio, del 19 marzo  2019,  l'autorita'  competente  ai  fini

dell'applicazione, ove necessario,  delle  procedure  di  valutazione

previste  e'  il   Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'

alimentare e delle foreste.

Il presente decreto sara' inviato all'organo di  controllo  per  la

registrazione ed entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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