Il decreto MiPaf 28 giugno 2016 introduce variazioni per gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75
«Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: "Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88"» è quanto dispone il decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188.
Di seguito il testo integrale del provvedimento, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.
Decreto del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 28 giugno 2016 Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.». (16A05930) in Gazzetta Ufficiale del 12 agosto 2016, n. 188 IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi; Visto il regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1995, che istituisce una procedura d'informazione reciproca sulle misure nazionali che derogano al principio di libera circolazione delle merci all'interno della Comunita'; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; Visto il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88», ed in particolare gli allegati 1, 2, 3, 6 e 7; Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.»; Vista la domanda, acquisita in protocollo il 27 aprile 2011, n. 9104, con la quale HERAMBIENTE S.p.A. ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 3 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Vista la domanda, acquisita in protocollo l'11 novembre 2014, n. 22944, con la quale la Federazione italiana produttori di energia da fonti rinnovabili - FIPER ha chiesto l'inserimento di un nuovo prodotto negli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Considerata la necessita' di correggere l'errore di trascrizione del simbolo «>» sul parametro ceneri in colonna 4 e di inserire i parametri chimico-biologici in colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 16, denominazione del tipo «Biochar da pirolisi o da gassificazione» dell'allegato 2 Ammendanti; Considerata la necessita' di riportare nella colonna 7 del prodotto con numero d'ordine 9, denominazione del tipo «Estratto umico di leonardite» dell'allegato 6 Prodotti ad azione specifica, quanto segue: «Indicare in etichetta la dose da utilizzare ai fini del controllo analitico dell'attivita' biostimolante del prodotto»; Considerata la necessita' di correggere il punto 3.3.1, Concimi organici azotati (solidi e fluidi) e di modificare il punto 3.3.2, Concimi organici NP, dell'allegato 7 Tolleranze; Acquisito il parere del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari, Direzione generale della prevenzione e del contrasto alle frodi agro-alimentari, reso con nota del 23 maggio 2015 e del 13 ottobre 2015; Considerato che la procedura di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, si e' conclusa senza osservazioni sulle modifiche da apportare agli allegati 2, 6 e 7 e sull'inserimento di nuovi prodotti negli allegati 1, 3 e 7, come comunicato dall'Unita' centrale di notifica del Ministero dello sviluppo economico; Considerato che, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, le modifiche agli allegati sono adottate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Ritenuto necessario procedere all'adozione delle citate variazioni agli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75; Decreta: Art. 1 Modifiche agli allegati del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 1. Gli allegati 1 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.», sono modificati ed integrati dall'allegato al presente decreto. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' concesso un periodo di dodici mesi per lo smaltimento dei fertilizzanti nazionali la cui produzione e' avvenuta in conformita' alla normativa vigente prima di tale data. 3. Il presente decreto non comporta limitazione alla commercializzazione di fertilizzanti legalmente fabbricati e commercializzati o legalmente commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' siano garantiti i livelli di sicurezza ed affidabilita' equivalenti a quelli prescritti nel presente decreto. 4. Ai sensi del regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, l'Autorita' competente ai fini dell'applicazione, ove necessario, delle procedure di valutazione previste e' il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il presente decreto sara' inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato Parte di provvedimento in formato grafico