Finanziamenti per infrastrutture di ricarica: benefici per imprese e professionisti

Mobilità elettrica

Finanziamenti per infrastrutture di ricarica.

Con il decreto 25 agosto 2021 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021 - il ministero della Transizione ecologica ha stabilito i criteri per l'erogazione dei contributi utili all'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

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Finanziamenti per infrastrutture di ricarica: i beneficiari

A beneficiare delle agevolazioni delle agevolazioni sono imprese e professionisti (persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires).

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Di seguito il testo integrale del provvedimento.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Decreto

Erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche
nell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni, nonche'
da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES).
(21A06128)

(Gazzetta Ufficiale n. 251 del 20 ottobre 2021)

IL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 che all'art. 74,
comma 3, istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 90 milioni di euro
per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per
l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attivita'
di impresa, arti e professioni, nonche' da soggetti passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES);
Visto il medesimo art. 74 il quale prevede che, con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, siano individuati i criteri e le
modalita' di applicazione e di fruizione del contributo, ferma
restando la non cumulabilita' con altre agevolazioni previste per la
medesima spesa;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri e in particolare l'art. 2, comma 2, lettera c) che
attribuisce al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i
compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile,
inclusa la «definizione di piani e misure in materia di combustibili
alternativi e delle relative reti e strutture di distribuzione per la
ricarica dei veicoli elettrici»;
Visto, in particolare, l'art. 3 del medesimo decreto-legge n. 22
del 2021, ai sensi del quale:
fino alla data di adozione di apposito decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, il Ministero della transizione
ecologica si avvale, per lo svolgimento delle funzioni trasferite,
delle competenti strutture e dotazioni organiche del Ministero dello
sviluppo economico;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i
Ministri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e
per la pubblica amministrazione, si provvede alla puntuale
individuazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da
trasferire al Ministero della transizione ecologica;
Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (di
seguito PNIEC), predisposto in attuazione dell'art. 3 del regolamento
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11
dicembre 2018, trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre
2019, con il quale sono individuati gli obiettivi al 2030 e le
relative misure in materia di decarbonizzazione (comprese le fonti
rinnovabili), efficienza energetica, sicurezza energetica, mercato
interno dell'energia, ricerca, innovazione e competitivita';
Visto il Piano nazionale infrastrutturale per la realizzazione di
reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad
energia elettrica (di seguito PNIRE), redatto e aggiornato secondo le
procedure individuate nell'art. 17-septies del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134;
Considerato che le analisi elaborate per l'aggiornamento del PNIRE
individuano un numero di infrastrutture di ricarica, necessario per
raggiungere l'obiettivo del PNIEC di almeno 6 milioni di veicoli
elettrici circolanti al 2030, pari a 3,3 milioni di punti di ricarica
privata, 31.500 colonnine di ricarica pubblica veloce e 78.600
colonnine di ricarica pubblica lenta;
Considerato che, per il raggiungimento dei predetti livelli di
infrastrutturazione previsti per raggiungere i target del PNIEC al
2030, sono stati messi in campo diversi strumenti, quali le
detrazioni fiscali per i soggetti IRPEF che realizzano infrastrutture
di ricarica privata e i meccanismi di obbligo minimo di installazione
per le grandi imprese, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo
n. 48 del 2020;
Vista la comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea
recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore
dell'ambiente e dell'energia 2014-2020» (di seguito anche: la
comunicazione CE), recante le condizioni alle quali gli aiuti possono
essere considerati compatibili con il mercato interno a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L
352 del 24 dicembre 2013, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione europea
del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e
108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione europea del
27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno
2014;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, «Disposizioni
per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle
imprese», a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15
marzo 1997, n. 59, che disciplina i procedimenti amministrativi
concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle
attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le
agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere,
concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti
terzi;
Visto l'art. 3 del suddetto decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
123, che prevede per le Pubbliche amministrazioni la possibilita' di
stipulare convenzioni, per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria
o di erogazione, con societa' o enti in possesso dei necessari
requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' e che gli oneri
derivanti sono posti a carico degli stanziamenti cui le medesime
convenzioni si riferiscono;
Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive
modifiche ed integrazioni, che ha disposto la costituzione di
Sviluppo Italia S.p.a., societa' a capitale interamente pubblico
successivamente denominata «Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a.» - «Invitalia», la quale
persegue, tra l'altro, lo scopo di «promuovere attivita' produttive,
attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova
imprenditorialita', sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare
sistemi locali d'impresa» ed, altresi', «dare supporto alle
amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla
programmazione finanziaria, alla progettualita' dello sviluppo, alla
consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e
comunitari»;
Visto in particolare l'art. 2, comma 5, del suddetto decreto
legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, che prevede che, con apposite
convenzioni, sono disciplinati i rapporti tra le amministrazioni
statali interessate e Invitalia;
Visto l'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con
apposite direttive, delle priorita' e degli obiettivi di Invitalia,
l'approvazione delle linee generali di organizzazione interna, del
documento previsionale di gestione e, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, dello statuto nonche'
l'individuazione, con proprio decreto, degli atti di gestione
ordinaria e straordinaria della societa' e delle sue controllate
dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e validita',
necessitano della preventiva approvazione ministeriale;
Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e
l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, che prevedono
la possibilita' per le amministrazioni dello Stato di avvalersi, per
la gestione di interventi pubblici, di societa' in house su cui le
predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello
esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato
oppure di societa' o enti a capitale interamente pubblico in possesso
dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta' scelti,
sulla base di un'apposita gara, secondo le modalita' e le procedure
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto l'art. 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, come modificato dall'art. 11, comma 16-quater, lettera b), del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, che qualifica l'Agenzia nazionale
per l'attrazione degli investimenti S.p.a. - Invitalia - societa' in
house dello Stato;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente gli
obblighi di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi adottati
dalle pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro dello sviluppo economico 20 febbraio 2014 n. 57, recante
«Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base
alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle
imprese ai fini della concessione di finanziamenti», con particolare
riferimento all'art. 3»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei
contratti pubblici), che ha disposto l'«Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali nonche' il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture»;
Visto l'art. 5 del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016 che
definisce i principi comuni in materia di esclusione per concessioni,
appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici
nell'ambito del settore pubblico, individuando le condizioni
necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in
house di un'amministrazione pubblica;
Visto l'art. 38, comma 1, del suddetto decreto legislativo del n.
50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle
Stazioni appaltanti qualificate;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
maggio 2018, adottata in attuazione dell'art. 9-bis, comma 6, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 3 agosto 2018, n. 179,
recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con
l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa S.p.a.»;
Ritenuta la consolidata esperienza di Invitalia come societa' in
house della pubblica amministrazione in analoghe misure;
Ritenuta l'opportunita' di affidare ad un ente strumentale
dell'Amministrazione centrale l'adozione delle procedure informatiche
per la presentazione delle domande di ammissione al contributo, per
la valutazione e gestione delle stesse, per la comunicazione del loro
esito e per la successiva erogazione del contributo;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Ministero»: Ministero della transizione ecologica - MITE;
b) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato;
c) «legge n. 126/2020»: decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e,
in particolare, l'art. 74, comma 3, che prevede lo stanziamento di un
fondo con una dotazione di 90 milioni di euro per l'anno 2020,
finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;
d) «RNA»: Registro nazionale aiuti, la banca dati istituita ai
sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57,
denominata dall'art. 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, Registro nazionale degli aiuti di Stato;
e) «registri Sian e Sipa»: le sezioni applicative del SIAN e del
SIPA dedicate alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti
de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e nel
settore della pesca e dell'acquacoltura;
f) «registri aiuti»: il RNA e i registri Sian e Sipa;
g) «regolamento de minimis»: il regolamento in materia di aiuti «de
minimis» applicabile in relazione al settore di attivita' in cui
opera il soggetto beneficiario, tra quelli di seguito riportati:
i) regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre
2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24
dicembre 2013, e successive modifiche e integrazioni;
ii) regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella medesima Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, e successive modifiche e integrazioni;
iii) regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno
2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel
settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, e successive
modificazioni e integrazioni;
h) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014;
i) «imprese»: imprese di qualunque dimensione, operanti in tutti i
settori e su tutto il territorio italiano, iscritte al registro delle
imprese ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;
j) «professionisti»: persone fisiche esercenti arti e professioni
ai sensi di quanto previsto dalla legge n. 126/2020;
k) «soggetti beneficiari»: insieme di imprese e professionisti;
l) «infrastruttura di ricarica»: insieme di strutture, opere e
impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno
o piu' punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare,
l'infrastruttura di ricarica e' composta da uno o piu' dispositivi di
ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche;
m) «rating di legalita'»: certificazione istituita con il
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le cui modalita' di attribuzione
alle imprese sono disciplinate dalla delibera n. 24075 del 14
novembre 2012 dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.

Art. 2

Finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto, in attuazione della legge n. 126/2020,
disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto
capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di
infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.
2. Le risorse finanziarie complessive destinate ai soggetti
beneficiari per il finanziamento degli interventi di cui al presente
decreto sono percentualmente cosi' ripartite:
a) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore complessivo inferiore a euro 375.000,00 da parte di
imprese: 80%;
b) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
di valore complessivo pari o superiore a euro 375.000,00 da parte di
imprese: 10%;
c) per l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica
da parte di professionisti: 10%.
3. La ripartizione delle risorse di cui al comma 2 puo' essere
modificata con specifici provvedimenti del Ministero.
4. Con i provvedimenti di cui all'art. 12 sono disciplinati - per
ognuno degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 -
i termini e le modalita' per la presentazione delle domande, la
concessione e l'erogazione dei contributi.
5. Il cinque per cento delle risorse di cui al comma 2, lettere a)
e b) e' riservato alle imprese che, alla data della domanda di
contributo, risultano in possesso del rating di legalita'.

Art. 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti tecnici e amministrativi relativi alla
gestione dell'intervento e all'erogazione del contributo di cui al
presente decreto, il Ministero si avvale, sulla base di appositi
accordi convenzionali, di Invitalia, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Gli
oneri complessivi per le attivita' di gestione dell'intervento sono
posti a carico delle risorse complessive della misura di cui alla
legge n. 126/2020 nel limite del 3% (tre per cento) delle stesse.

Art. 4

Imprese beneficiarie

1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di
ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), possono
beneficiare del contributo di cui al presente decreto le imprese che,
sia alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del
contributo stesso, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) hanno sede sul territorio italiano;
b) risultano attive e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal
regolamento di esenzione;
d) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione
contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di
regolarita' contributiva (DURC);
e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in
stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di
amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi
altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
g) non hanno beneficiato di un importo complessivo di aiuti de
minimis che, unitamente all'importo delle agevolazioni concesse a
valere sul presente decreto, determini il superamento dei massimali
previsti dal regolamento de minimis;
h) non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del
contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo
pubblico;
i) non sono destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi
dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
j) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato
in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a
seguito di una precedente decisione della Commissione europea che
dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
k) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione
a provvedimenti di revoca di agevolazioni.

Art. 5

Professionisti beneficiari

1. Per l'acquisto e l'installazione delle infrastrutture di
ricarica di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) possono beneficiare
del contributo di cui al presente decreto i professionisti che, sia
alla data della concessione sia alla data dell'erogazione del
contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) presentano un volume d'affari, nell'ultima dichiarazione IVA
trasmessa all'Agenzia delle entrate, cosi' come risultante dal rigo
VE50, non inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la
quale e' richiesto il contributo di cui al presente decreto. Per i
professionisti che applicano il regime forfettario, il valore
dell'infrastruttura di ricarica non puo' essere superiore a euro
20.000,00 (ventimila/00);
b) non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
c) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione
a provvedimenti di revoca di agevolazioni;
d) sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali;
e) sono in regola con gli adempimenti fiscali;
f) non hanno ricevuto ne' richiesto, per le spese oggetto del
contributo di cui al presente decreto, alcun altro contributo
pubblico.

Art. 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo di cui al presente decreto, le
spese, al netto di IVA, sostenute dai soggetti beneficiari relative
all'acquisto e all'installazione di infrastrutture di ricarica. Le
spese devono essere sostenute successivamente alla data di entrata in
vigore del presente decreto e possono comprendere:
a) l'acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica
ivi comprese le spese per l'installazione delle colonnine, gli
impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli
impianti e i dispositivi per il monitoraggio. Per tale voce di costo
si considerano i seguenti costi specifici massimi ammissibili:
i) infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza
da 7,4 kW a 22kW inclusi:
1. wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per
singolo dispositivo;
2. colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per
singola colonnina.
ii) infrastrutture di ricarica in corrente continua:
1. fino a 50 kW: 1000 euro/kW;
2. oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina;
3. oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina;
b) costi per la connessione alla rete elettrica cosi' come
identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore
di rete, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a);
c) spese di progettazione, direzione lavori, sicurezza e
collaudi, nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per
la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica,
stabilito secondo i criteri di cui alla lettera a).
2. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo, le infrastrutture di
ricarica devono:
a) essere nuove di fabbrica;
b) avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW, che
garantiscano almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
c) rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera
dell'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente n.
541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
d) essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena
disponibilita' dei soggetti beneficiari;
e) essere realizzate secondo la regola d'arte ed essere dotate di
dichiarazione di conformita', ai sensi del decreto ministeriale n.
37/2008 e del preventivo di connessione accettato in via definitiva.
3. Sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.
4. Non sono, in ogni caso, ammissibili al contributo, a titolo
esemplificativo:
a) le spese per imposte, tasse e oneri di qualsiasi genere;
b) le spese per consulenze di qualsiasi genere;
c) le spese relative a terreni e immobili;
d) le spese relative acquisto di servizi diversi da quelli
previsti dal precedente comma 1 lettere b) e c), anche se funzionali
all'istallazione;
e) le spese per costi relativi ad autorizzazioni edilizie, alla
costruzione e all'esercizio.

Art. 7

Contributo concedibile

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti
dei massimali stabiliti dal regolamento de minimis, il Ministero puo'
concedere ai soggetti beneficiari un contributo in conto capitale
pari al 40% delle spese ammissibili di cui all'art. 6.
2. Nel corso dell'intero periodo di operativita' dell'intervento,
ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola domanda di
contributo.

Art. 8

Presentazione delle domande e concessione delle agevolazioni

1. I soggetti beneficiari presentano la domanda di contributo nei
termini e secondo gli schemi e le modalita' stabiliti con i
provvedimenti di cui all'art. 12.
2. Alla domanda e' allegata la descrizione dell'investimento che il
soggetto beneficiario intende effettuare. La descrizione deve
contenere l'indicazione dei risultati attesi a seguito dello stesso.
3. I professionisti allegano alla domanda di contributo anche la
dichiarazione IVA di cui all'art. 5, comma 1.
4. Entro centoventi giorni dal termine ultimo per la presentazione
delle domande stabilito con il decreto di cui all'art. 12, ovvero i
maggiori termini correlati alla necessita' di acquisire chiarimenti
e/o integrazioni documentali, completata l'istruttoria da parte di
Invitalia, il Ministero procede alla concessione dei contributi con
provvedimenti distinti per ognuno degli interventi di cui all'art. 2,
comma 2, lettere a), b) e c) nel rispetto dell'ordine cronologico di
ricezione delle domande.
5. Nel caso di insussistenza dei requisiti di ammissibilita' di cui
agli articoli 4 e 5, il Ministero comunica entro lo stesso termine di
cui al comma 4 i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai
sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.

Art. 9

Erogazione dei contributi

1. L'erogazione del contributo e' effettuata da Invitalia in unica
soluzione, a seguito della presentazione da parte dei soggetti
beneficiari della richiesta di erogazione cosi' come disciplinata dai
provvedimenti di cui all'art. 12, con allegata la documentazione di
spesa inerente alla realizzazione della infrastruttura di ricarica di
cui all'art. 6. Tale documentazione deve contenere:
a) copia delle fatture elettroniche relative alla realizzazione
della infrastruttura di ricarica;
b) estratti del conto corrente dal quale risultino i pagamenti
connessi alla realizzazione del progetto realizzato; i pagamenti dei
titoli di spesa oggetto di richiesta di erogazione devono essere
effettuati attraverso un conto corrente intestato al soggetto
beneficiario ed esclusivamente per mezzo di bonifici bancari ovvero
SEPA Credit Transfer;
c) relazione finale relativa all'investimento realizzato, alle
relative spese sostenute e alla rispondenza delle specifiche tecniche
ai requisiti di cui all'art. 6;
d) dichiarazione in tema di disponibilita' delle pertinenti
autorizzazioni per la costruzione della infrastruttura di ricarica e
per l'esercizio della stessa.
2. Entro novanta giorni dal termine ultimo stabilito con il decreto
di cui all'art. 12 per la presentazione della domanda completa della
documentazione richiesta, ovvero i maggiori termini correlati alla
necessita' di acquisire chiarimenti e/o integrazioni documentali,
Invitalia provvede a:
a) verificare la regolarita' e la completezza della
documentazione presentata;
b) accertare il rispetto dei requisiti di ammissibilita' del
soggetto beneficiario;
c) riscontrare la coerenza tra la documentazione di spesa
presentata, la documentazione trasmessa ai sensi di quanto previsto
all'art. 5, e la relazione sull'investimento realizzato di cui al
comma 1, lettera c);
d) comunicare al Ministero l'esito dell'istruttoria
A seguito dei provvedimenti di concessione dei contributi di cui
all'art. 8, Invitalia eroga entro trenta giorni il contributo
spettante al soggetto beneficiario.
3. Il Ministero e Invitalia possono effettuare in qualunque fase
del procedimento ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari volti
alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente decreto e
dei decreti di cui all'art. 11.

Art. 10

Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari, oltre al rispetto degli obblighi gia'
previsti nel presente decreto, sono tenuti a:
a) mantenere nei cinque anni successivi alla data di erogazione
del contributo l'infrastruttura di ricarica;
b) consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo
svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti
dal Ministero o da Invitalia, nonche' da organismi statali o
sovra-statali competenti in materia, anche mediante sopralluoghi, al
fine di verificare lo stato di avanzamento delle attivita' oggetto di
concessione del contributo e le condizioni per la fruizione e il
mantenimento del beneficio;
c) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e
rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero o da Invitalia allo
scopo di effettuare il monitoraggio e la valutazione degli effetti
delle agevolazioni concesse;
d) tenere a disposizione, in occasione delle verifiche disposte
dagli organismi di controllo competenti, per un periodo non inferiore
a cinque anni dalla data di concessione delle agevolazioni di cui
all'art. 7, comma 2, tutta la documentazione contabile, tecnica ed
amministrativa inerente alla concessione delle agevolazioni e ai
servizi fruiti tramite le stesse;
e) conservare i documenti giustificativi sotto forma di originali
o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie
autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese
le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti
esistenti esclusivamente in versione elettronica;
f) aderire a tutte le forme di informazione e pubblicizzazione
dell'intervento, con le modalita' allo scopo individuate, anche con
successivo provvedimento, dal Ministero.
2. Il soggetto beneficiario sara' tenuto a trasmettere le
informazioni che saranno definite a seguito dello sviluppo della
piattaforma PUN - Piattaforma unica nazionale, previsto dal decreto
di attuazione dell'art. 4, comma 7-bis, del decreto-legge del 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
giugno 2019, n. 55 nel caso di infrastrutture di ricarica con accesso
pubblico.

Art. 11

Revoche

1. I contributi possono essere revocati dal Ministero - in tutto o
in parte - nei seguenti casi:
a) accertamento dell'insussistenza dei requisiti di
ammissibilita' previsti dal presente decreto;
b) il soggetto beneficiario abbia reso, nel modulo di domanda o
in qualunque altra fase del procedimento, dichiarazioni mendaci o
errate o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a
verita';
c) fallimento del soggetto beneficiario ovvero apertura nei
confronti del medesimo di una procedura concorsuale;
d) mancato rispetto di una o piu' disposizioni del presente
decreto e in particolare degli obblighi previsti all'art. 10;
e) in tutti i casi ulteriormente previsti dai provvedimenti di
concessione e di erogazione.
2. La revoca e' disposta dal Ministero con provvedimento motivato e
comporta per il soggetto beneficiario l'obbligo di restituzione del
contributo entro sessanta giorni dalla comunicazione del
provvedimento di revoca.

Art. 12

Disposizioni attuative

1. Con provvedimenti del Ministero - riferiti agli interventi di
cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 2, comma 2 del presente
decreto - sono definiti i modelli di domanda per le imprese e i
professionisti, i termini per la presentazione delle domande di
ammissione e di erogazione dei contributi, l'ulteriore documentazione
che i soggetti beneficiari sono tenuti a presentare e sono fornite
indicazioni operative per l'attuazione degli interventi di cui al
presente decreto.
2. In allegato ai provvedimenti di cui al comma 1 e' riportato
l'elenco degli oneri informativi per le imprese ai fini della
fruizione delle agevolazioni previste dal presente decreto.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.

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