Finanziamenti per l’ambiente: il modulo per la richiesta da parte dei Comuni

Pubblicato il decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2021

Finanziamenti per l'ambiente: il modulo per la richiesta da parte dei Comuni è allegato al decreto del ministero dell'Interno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2021, n. 84.

 

Soggetti interessati

La misure sono rivolte a favore dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.

Periodo di riferimento

Triennio 2021-2023

Progetti ammessi

Rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

 

Di seguito il testo del decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2021 (modulo in pdf in allegato).

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Decreto del ministero dell'Interno 2 aprile 2021

 

Approvazione  del  modello  informatizzato  di  presentazione   della
domanda, per il triennio  2021-2023,  di  contributi,  a  favore  dei
comuni con popolazione superiore  a  15.000  abitanti,  capoluogo  di
provincia  o  sede  di  citta'  metropolitana,  per  investimenti  in
progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di
marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della
qualita' del decoro urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale.
(21A02156)

 

(in Gazzetta Ufficiale dell'8 aprile 2021, n. 84)

                        IL DIRETTORE CENTRALE

della finanza locale

 

Visto l'art. 1, comma 42, della legge 27  dicembre  2019,  n.  160,

recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno  finanziario

2020 e bilancio pluriennale per il triennio  2020-2022,  che  dispone

testualmente: «Per  ciascuno  degli  anni  dal  2021  al  2034,  sono

assegnati ai  comuni  contributi  per  investimenti  in  progetti  di

rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di

marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della

qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale ed  ambientale,  nel

limite complessivo di 150 milioni di euro per  l'anno  2021,  di  250

milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2025 al 2034»;

Visto il successivo comma 43 dello stesso art. 1 della legge n. 160

del 2019 il quale dispone quanto segue: «Ai fini dell'attuazione  del

comma 42, con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  di

concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con  il

Ministro dell'interno e con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei

trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali, entro il 31 marzo dell'anno precedente il  triennio

di riferimento ovvero dell'anno precedente il biennio di  riferimento

per gli anni 2033-2034, sono individuati i criteri e le modalita'  di

ammissibilita' delle istanze e di assegnazione  dei  contributi,  ivi

incluse le modalita' di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio,

anche in termini di effettivo  utilizzo  delle  risorse  assegnate  e

comunque tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre

2011, n. 229, di rendicontazione e di verifica, nonche' le  modalita'

di revoca, di recupero ed eventuale riassegnazione  delle  somme  non

utilizzate.  Le  istanze  per  la  concessione  dei  contributi  sono

presentate entro il 30 giugno dell'anno  precedente  il  triennio  di

riferimento,  secondo  modalita'  di  trasmissione  individuate   con

decreto del Ministero dell'interno, e i contributi sono concessi  con

decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero

dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti, entro il successivo 30 settembre.

Successivamente al triennio 2021-2023 il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri  di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  su

proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con

il Ministro dell'interno e con il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed

autonomie locali.

Per il triennio 2021-2023 il decreto del Presidente  del  Consiglio

dei ministri di  cui  al  primo  periodo  e'  adottato  entro  il  30

settembre 2020, le istanze per la  concessione  dei  contributi  sono

presentate entro novanta giorni dalla  data  di  pubblicazione  nella

Gazzetta Ufficiale del medesimo decreto del Presidente del  Consiglio

dei ministri e i contributi sono concessi con decreto  del  Ministero

dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle

finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  da

adottare entro centocinquanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione

nella Gazzetta  Ufficiale  del  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri»;

Visto l'art.  1  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei

ministri (DPCM), di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle

finanze, il Ministro dell'interno e il Ministro delle  infrastrutture

e dei trasporti  del  21  gennaio  2021,  pubblicato  nella  Gazzetta

Ufficiale  n.  56  del  6  marzo  2021,  che  definisce,   in   prima

applicazione e in via  sperimentale  per  il  triennio  2021-2023,  i

criteri  e  le  modalita'  di  ammissibilita'  delle  istanze  e   di

assegnazione  dei  contributi  per  investimenti   in   progetti   di

rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di

marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della

qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale  ed  ambientale,  di

cui all'art. 1, comma 42, della citata legge n. 160 del 2019;

Rilevato che la  predetta  disposizione  prevede  altresi',  per  i

trienni successivi al 2023 e per l'ultimo biennio 2033-2034,  che  in

assenza di emanazione di un successivo  decreto  entro  il  31  marzo

dell'anno precedente il periodo di riferimento,  sono  applicati  gli

stessi  criteri  e  modalita',  utilizzando  i  dati   piu'   recenti

disponibili per quanto attiene l'Indice di vulnerabilita'  sociale  e

materiale (IVSM), di cui all'art. 5, comma 2 del  menzionato  decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri e che  le  istanze  per  la

concessione  dei  contributi  sono  presentate  entro  il  30  giugno

dell'anno  precedente  il  periodo   di   riferimento,   secondo   le

disposizioni di cui all'art. 1, comma 43,  della  legge  n.  160  del

2019;

Visto l'art. 2 del predetto decreto del  Presidente  del  Consiglio

dei ministri, secondo il quale i comuni con popolazione superiore  ai

15.000 abitanti non capoluogo di provincia ed i comuni  capoluogo  di

provincia o sede di citta' metropolitana hanno facolta' di richiedere

i contributi previsti dall'art. 1, comma 42, della legge n.  160  del

2019, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021;  250

milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per  ciascuno

degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro  per  ciascuno  degli

anni dal 2025 al 2034, presentando domanda per  la  realizzazione  di

interventi per  la  rigenerazione  urbana  volti  alla  riduzione  di

fenomeni  di  marginalizzazione  e  degrado   sociale,   nonche'   al

miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto  sociale

ed ambientale,  che  non  siano  integralmente  finanziati  da  altri

soggetti pubblici e/o privati;

Rilevato che ciascuno dei predetti  enti  puo'  fare  richiesta  di

contributo per uno o piu' interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  da  15.000  a

49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione  da  50.000  a

100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  o

uguale a 100.001 abitanti e per i comuni  capoluogo  di  provincia  o

sede di citta' metropolitana;

Visto l'art. 3, punto 1, del  citato  decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei ministri per cui i contributi sono concessi per singole

opere pubbliche o insiemi coordinati  di  interventi  pubblici  anche

ricompresi nell'elenco delle opere  incompiute,  volti  a  ridurre  i

fenomeni di marginalizzazione, degrado  sociale  e  a  migliorare  la

qualita' del decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale

attraverso interventi di:

a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree

pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'

di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive

realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di

costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e  del  tessuto

sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione

edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo

sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,

ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;

c) mobilita' sostenibile;

Visto l'art. 3,  punto  2,  secondo  cui  «Il  finanziamento  degli

interventi puo' essere finalizzato, oltre che  per  la  realizzazione

dell'opera, anche per le relative spese  di  progettazione  esecutiva

qualora siano comprese nel quadro economico dell'opera che si intende

realizzare. Qualora la richiesta  di  contributo  riguardi  anche  la

quota relativa alle spese di progettazione esecutiva,  nella  domanda

deve essere indicato, con separata evidenza, l'importo richiesto  per

i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti  alle

relative voci del quadro economico dell'opera.»;

Visto  l'art.  3,  punto  3  il  quale   prevede   che,   ai   fini

dell'ammissibilita' al contributo, le richieste  devono  indicare  il

CUP  dell'opera  valido  e  correttamente  individuato  in  relazione

all'opera per la quale viene richiesto il  contributo;  le  richieste

devono  altresi'  riferirsi  ad  opere   pubbliche   inserite   nella

programmazione annuale o triennale degli enti locali e che  rientrano

nello strumento urbanistico comunale comunque denominato approvato  e

vigente nell'ambito territoriale del comune; inoltre alla data  della

presentazione della richiesta i comuni  devono  aver  trasmesso  alla

Banca  dati  delle  amministrazioni  pubbliche  (BDAP)  i   documenti

contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3

del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio

2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,

riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto

2019). Nel caso di comuni per  i  quali  sono  sospesi  per  legge  i

termini di approvazione del rendiconto della gestione di riferimento,

le informazioni di cui al periodo precedente sono desunte dall'ultimo

rendiconto della gestione trasmesso alla citata banca dati;

Visto l'art. 4, punto 1, del richiamato decreto del Presidente  del

Consiglio dei ministri del 21 gennaio 2021 che dispone  testualmente:

«Con decreto del Ministero dell'interno -  Direzione  centrale  della

finanza locale, da adottare entro e non  oltre  trenta  giorni  dalla

data di  pubblicazione  del  presente  decreto,  viene  approvato  il

modello di presentazione della domanda informatizzato con il quale  i

comuni richiedono i contributi di cui al presente provvedimento e  le

modalita' operative di invio del modello da parte degli enti»;

Visto il  successivo  punto  4  dell'art.  4  che  prevede  che  il

Ministero dell'interno si  riserva  la  facolta'  di  comunicare,  di

intesa con il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  modalita'

informatiche semplificate di invio delle istanze contestualmente alla

pubblicazione del modello di presentazione della domanda;

Vista la nuova piattaforma di Gestione delle linee di finanziamento

(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio  delle  opere  pubbliche

(MOP di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011);

Visto altresi' il successivo punto 5 dell'art. 4 che prevede che  i

comuni sono tenuti a presentare le istanze  per  la  concessione  dei

contributi entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del

presente decreto;

Rilevata la necessita' di approvare, per il triennio 2021-2023,  il

modello  informatizzato  di  presentazione  da   parte   dei   comuni

interessati delle domande  per  la  concessione  dei  contributi  per

investimenti in progetti di rigenerazione urbana,  tenuto  conto  dei

criteri di priorita', di ammissibilita' e di selezione  di  cui  agli

articoli 2 e 3 del citato decreto del Presidente  del  Consiglio  dei

ministri;

Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle

procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che

prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,

l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la

semplificazione degli stessi processi di acquisizione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive

modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro

alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Considerato   che   i   progetti   selezionati   potranno    essere

eventualmente inclusi nel  Piano  per  la  ripresa  e  la  resilienza

nazionale e dovranno riportare su tutti i  documenti  di  riferimento

sia amministrativi  che  tecnici  la  seguente  dicitura  «finanziato

dall'Unione europea - NextGenerationEU»;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto

in esame consiste nell'approvazione di un  modello  informatizzato  i

cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

 

Decreta:

 

                               Art. 1

                  Comuni richiedenti il contributo

1. Per il triennio 2021-2023, i comuni con popolazione superiore ai

15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di

provincia  o  sede  di  citta'  metropolitana,  hanno   facolta'   di

richiedere  i   contributi,   per   investimenti   in   progetti   di

rigenerazione  urbana,  volti   alla   riduzione   di   fenomeni   di

marginalizzazione e degrado sociale, nonche' al  miglioramento  della

qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale  ed  ambientale,  di

cui all'art. 1, comma 42, della  legge  27  dicembre  2019,  n.  160,

presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione

centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui

agli articoli 3 e 4.

2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per uno o  piu'

interventi nel limite massimo di:

a) 5.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  da  15.000  a

49.999 abitanti;

b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione  da  50.000  a

100.000 abitanti;

c) 20.000.000 di euro per i comuni con  popolazione  superiore  o

uguale a 100.001 abitanti e per i comuni  capoluogo  di  provincia  o

sede di citta' metropolitana.

 

                               Art. 2

                      Tipologie di investimento

1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,

puo' essere richiesto solo per  la  realizzazione  di  singole  opere

pubbliche  o  insiemi  coordinati  di   interventi   pubblici   anche

ricompresi nell'elenco delle opere  incompiute,  volti  a  ridurre  i

fenomeni di marginalizzazione, degrado  sociale  e  a  migliorare  la

qualita' del decoro  urbano  e  del  tessuto  sociale  ed  ambientale

attraverso:

a) manutenzione per  il  riuso  e  rifunzionalizzazione  di  aree

pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche  per  finalita'

di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive

realizzate da privati in assenza o totale difformita' dal permesso di

costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualita' del decoro urbano e  del  tessuto

sociale e ambientale, anche mediante interventi  di  ristrutturazione

edilizia di  immobili  pubblici,  con  particolare  riferimento  allo

sviluppo dei servizi sociali  e  culturali,  educativi  e  didattici,

ovvero alla promozione delle attivita' culturali e sportive;

c) mobilita' sostenibile.

 

                               Art. 3

                           Modello istanza

  1. E' approvato il modello di  istanza  riportato  all'allegato  1,

definito secondo apposita piattaforma Gestione linee di finanziamento

(GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio  delle  opere  pubbliche

(MOP) del Ministero dell'economia e delle finanze,  con  il  quale  i

comuni comunicano la richiesta  di  contributi  per  investimenti  in

progetti di rigenerazione urbana, le  cui  finalita'  sono  riportate

alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2.

2.  L'istanza  e'  prodotta  da  parte   dei   comuni   interessati

esclusivamente attraverso le apposite funzioni disponibili  nell'area

riservata del sistema di cui al precedente comma 1, anche  attraverso

le informazioni gia' trasmesse e presenti in detto sistema.

 

                               Art. 4

                 Modalita' e termini di trasmissione

1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine

perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23,59 del 4  giugno  2021,

trasmettono  la  citata   istanza,   esclusivamente   con   modalita'

telematica, munita  della  sottoscrizione,  mediante  apposizione  di

firma digitale, del rappresentante  legale  e  del  responsabile  del

servizio finanziario.

 

                               Art. 5

                    Ammissibilita' delle domande

1. Ai fini dell'ammissibilita' al contributo:

a) le richieste  devono  indicare  il  CUP  dell'opera  valido  e

correttamente individuato in relazione all'opera per la  quale  viene

richiesto il contributo e devono essere  coerenti  con  le  finalita'

individuate alle lettere a), b) e c) del precedente art. 2;

b) le richieste devono  riferirsi  ad  opere  pubbliche  inserite

nella programmazione annuale o triennale  degli  enti  locali  e  che

rientrano nello strumento urbanistico  comunale  comunque  denominato

approvato e vigente nell'ambito territoriale del comune;

c) alla data della presentazione della richiesta i comuni  devono

aver trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP)

i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e

all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  12

maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio

2016,  riferiti  all'ultimo  rendiconto  della   gestione   approvato

(rendiconto 2019). Nel caso di comuni per i quali  sono  sospesi  per

legge i termini di approvazione  del  rendiconto  della  gestione  di

riferimento, le  informazioni  di  cui  al  periodo  precedente  sono

desunte dall'ultimo rendiconto della gestione trasmesso  alla  citata

banca dati.

2. Non sono ammesse  domande  formulate  con  modalita'  e  termini

diversi da quelli previsti dal presente decreto.

 

                               Art. 6

                       Istruzioni e specifiche

1. E' facolta' dei comuni, che avessero necessita' di rettificare i

dati gia'  trasmessi,  inviare,  sempre  telematicamente,  una  nuova

istanza, comunque entro i termini di trasmissione  fissati  dall'art.

4, previo  ritiro  della  precedente  istanza  che  perdera'  la  sua

validita' ai fini del concorso erariale.

Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della

Repubblica italiana.

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