(Firma elettronica e Hse)
Le prove sono gli elementi sui quali il giudice penale deve basare il proprio convincimento nell'accertare la fondatezza del reato nei confronti dell'imputato.
Firma elettronica e Hse: scopri di più
Le prove nel processo penale sono le seguenti:
- testimonianza
- esame delle parti
- confronto
- ricognizione
- esperimento giudiziale
- perizia
- consulenza tecnica
- documenti
1. I documenti rappresentano prove sia nel processo penale che in quello civile
Nel processo penale possono essere valutati direttamente dal giudice diversi documenti (scritti, fotografie, riprese video e altri mezzi in grado di rappresentare fatti, cose e persone reali) nati fuori dal procedimento, compresi quelli informatici. Il documento, per assurgere a mezzo di prova, deve avere requisiti di certezza in ordine alla paternità o provenienza; pertanto è vietata la acquisizione di documenti anonimi, di quelli apocrifi, di quelli che hanno un contenuto inattendibile. Per l’imputato, soggetto principale del processo, è ammessa la acquisizione di qualsiasi documento che da lui provenga (il giudice dovrà vagliarne l’attendibilità).
Nell’ambito delle prove possiamo distinguere due macro categorie:
a. prove orali
b. prove documentali
a) Tra le prove orali rientra, ad esempio, la testimonianza, ossia una dichiarazione resa al giudice sotto il vincolo del giuramento relativamente ai fatti di cui si ha diretta conoscenza. La testimonianza non è una prova vincolante (prova legale) ma una prova liberamente valutabile dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento. In pratica il magistrato sarà chiamato a valutare tutte le circostanze del caso per stabilire se il testimone è attendibile o meno.
b) Tra le prove documentali rientra la scrittura privata che è un atto redatto o solo firmato da una o più persone. Per esempio è il caso di un contratto scritto o di una quietanza di pagamento. La scrittura privata ha valore di prova se la persona a cui la scrittura è attribuita non ne disconosce in giudizio la firma; in altre parole la scrittura perde valore se si dice «Questa firma non è mia». In tal caso, chi si vuol valere di tale prova deve avviare un procedimento che si chiama «verificazione della scrittura privata» volto a dimostrare il contrario, ossia l’autenticità della grafia.
2. I verbali di formazione dei lavoratori, come i verbali di consegna dei dpi sono prove documentali
In ambito salute e sicurezza la documentazione adeguatamente registrata quali ad esempio verbali di consegna dei dispositivi di protezione individuale, verbali di formazione ed addestramento, richiami al lavoratore, verbali di sopralluogo, ecc. rappresentano prove documentali.
Tra le prove documentali vi è anche il documento informatico anche firmato digitalmente. Attenzione però non tutte le firme elettroniche però hanno il medesimo valore probatorio.
3. Firma elettronica semplice
E' la tipologia di firma più semplice e più utilizzata.
E’ un semplice collegamento tra dati utilizzabile, ad esempio, per autenticarsi (esempio: l’associazione nome utente e password per l’accesso a social network o alle caselle di posta elettronica, ma anche il log di accesso ad un software, nonché la firma digitalmente e graficamente tracciata a mano su un tablet).
Il documento con firma elettronica semplice, pur non avendo la “forza” delle firme elettroniche di cui al punto 4. e punto 5. del presente elaborato, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
La norma pone un preciso onere di disconoscimento che deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza fra realtà fattuale e realtà riprodotta.
4. Firma elettronica avanzata (FEA)
E’ tale se deve rispetta una serie di requisiti codificati (ad esempio: l’identificazione del firmatario del documento, la connessione univoca della firma al firmatario, la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma, la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto, ecc…)
Un esempio è la firma grafometrica su tablet che facciamo in banca.
Questa tipologia di firma può essere usata in molti contesti, ma ad esempio, non per i contratti di cui all’art 1350 codice civile.
Precisazione: è considerata una FEA - esclusivamente nei rapporti verso la Pubbliche Amministrazioni - una firma apposta con i certificati presenti nella Tessera Sanitaria, Passaporto Elettronico, SPID eccetera.
5. Firma Elettronica Qualificata (FEQ), identificata anche come Firma Digitale (FD)
La FEQ è definita come “una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato”.
La Firma Elettronica Qualificata o firma elettronica “forte”, è una firma avanzata che consente una stretta connessione tra l’oggetto sottoscritto e la firma, e quindi i dati contenuti nel certificato del titolare.
La normativa italiana stabilisce che “l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”, prevedendo quindi, per la sola Firma Elettronica Qualificata o Digitale, l’inversione dell’onere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma, che deve fornire la prova di non averlo utilizzato.
Cosa dice la giurisprudenza
Tribunale Roma, sez. spec. in materia di imprese, sent., 5 maggio 2021, n. 7820
Sul punto, va precisato che i contratti a distanza conclusi con mezzi telematici, in quanto documenti informatici, soddisfano il requisito della forma scritta e hanno l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. (fino a querela di falso) allorché vi è apposta una Firma Elettronica Qualificata (FEQ), identificata anche come Firma Digitale (FD).
In tutti gli altri casi l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità".
Tale presunzione legale della riconducibilità della firma elettronica al suo titolare non vale in caso di firma elettronica semplice, rispetto alla quale valgono le ordinarie regole in materia di disconoscimento della sottoscrizione di un documento (artt. 2702).
(Firma elettronica e Hse)