Fondo italiano per il clima: il funzionamento e l’utilizzo delle risorse

Fondo italiano per il clima
Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37 due decreti del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022

Fondo italiano per il clima: il funzionamento e l'utilizzo delle risorse sono l'oggetto di due distinti decreti del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37.

Il fondo è stato istituito dall'art. 1, comma 488, legge 30 dicembre 2021, n. 234 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024») presso il ministero della Transizione ecologica, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Le risorse sono destinate al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale.

Di seguito i testi dei due provvedimenti.

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Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 

Modalita' di funzionamento del comitato di indirizzo e  modalita'  di
composizione  e  funzionamento  del  comitato  direttivo  del  «Fondo
italiano per il clima». (23A00875) 
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37)

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

b) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. l, comma  496,

della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;

c) comitato di indirizzo: il comitato di cui  all'art.  1,  comma

496, della legge istitutiva, disciplinato dal presente decreto;

d) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere

ai  sensi  dell'art.  1,  comma  493,  della  legge  istitutiva,  che

disciplina, tra l'altro, le modalita' di gestione del Fondo da  parte

di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con  il  Piano

delle attivita' e con le disposizioni operative;

e)  decreto  garanzia  del  gestore:  il  decreto  del   Ministro

dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con  il  Ministro

della transizione ecologica in cui sono stabiliti criteri,  modalita'

e condizioni  della  garanzia  del  Fondo  clima  a  copertura  delle

esposizioni di CDP a valere sulle risorse della gestione separata, ai

sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;

f) decreto interventi: il decreto del Ministro della  transizione

ecologica, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale e con il Ministro  dell'economia  e

delle finanze che individua le condizioni, i criteri e  le  modalita'

per l'utilizzo delle risorse del Fondo ai sensi  dell'art.  1,  comma

488, della legge istitutiva;

g)  disciplina  rilevante:  la  legge  istitutiva,   il   decreto

interventi, i  decreti  attutativi  previsti  ai  sensi  della  legge

istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e  le

delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo  e  dal

comitato direttivo;

h) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali

per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle  attivita'  previste

dal decreto interventi, deliberate dal comitato direttivo;

i) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima»  di  cui

all'art. 1, commi da 488 a 497, della legge istitutiva;

j) garanzia del gestore: la  garanzia,  rilasciata  dal  Fondo  a

favore di CDP ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva

e del decreto garanzia del gestore;

k) gestore del Fondo: CDP, individuata quale  gestore  del  Fondo

clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

l)  interventi:  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  di  quote   o

partecipazioni  di  strumenti  di  investimento,  la  concessione  di

finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art.  1,  comma

489, della legge istitutiva e del decreto interventi;

m) interventi di  CDP:  gli  interventi  di  finanziamento  sotto

qualsiasi forma effettuati da CDP per affiancare  l'operativita'  del

Fondo clima, ai sensi dell'art. 1, comma 494, della legge istitutiva;

n) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

o) MAECI: il Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione

internazionale;

p) MEF: il Ministero dell'economia e delle finanze;

q) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;

r) Piano  delle  attivita':  il  piano  di  attivita'  del  Fondo

deliberato dal comitato di indirizzo, su proposta di  CDP,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

s) strumenti di investimento: gli strumenti di cui all'art. 4 del

decreto interventi.

                               Art. 2 

          Finalita' e istituzione del comitato di indirizzo 

                      e del comitato direttivo 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 496, della

legge  istitutiva,  definisce  le  modalita'  di  funzionamento   del

comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e  funzionamento

del comitato direttivo del Fondo clima.

2. Il comitato di indirizzo e il comitato direttivo sono  istituiti

presso il MiTE, senza nuovi o maggiori oneri a carico  della  finanza

pubblica.

                               Art. 3 

               Composizione del comitato di indirizzo 

1.  Il  comitato  di  indirizzo  e'  composto  dal  Ministro  della

transizione ecologica, che lo  presiede,  da  un  rappresentante  del

MiTE, da un rappresentante del MAECI e da un rappresentante  del  MEF

designati dalle rispettive amministrazioni.

2. Il comitato di indirizzo e' nominato con  decreto  del  Ministro

della transizione ecologica. I componenti diversi dal Ministro  della

transizione ecologica durano in carica tre anni e  sono  rinnovabili.

In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi  causa,  con  decreto

del  Ministro  della   transizione   ecologica   si   provvede   alla

sostituzione   del   componente   sulla   base   della   designazione

dell'amministrazione competente.

3. Ciascun componente puo' di volta in volta designare un  delegato

per la partecipazione, in sua  vece,  alle  sedute  del  comitato  di

indirizzo.

                               Art. 4 

                 Funzioni del comitato di indirizzo 

1. Il comitato di indirizzo esercita le seguenti funzioni:

a)  definisce  l'orientamento  strategico  e  le   priorita'   di

investimento del Fondo;

b) delibera, su proposta del gestore del  Fondo,  in  conformita'

alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11  agosto  2014,

n. 125, e sulla base dell'orientamento strategico e  delle  priorita'

di investimento di cui alla lettera  a)  del  presente  articolo,  il

Piano delle attivita' di cui all'art. 11, commi 1 e  2,  del  decreto

interventi, nonche' le successive modifiche ed integrazioni;

c) definisce le modalita' e  i  criteri  di  deliberazione  degli

interventi,  ivi  inclusi  i  criteri  di   rendicontabilita'   delle

operazioni al cui finanziamento gli stessi sono destinati relativi al

raggiungimento degli obiettivi stabiliti  nell'ambito  degli  accordi

internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia

e' parte;

d) individua gli accordi internazionali sul clima e sulla  tutela

ambientale dei quali l'Italia e' parte, rilevanti per  l'operativita'

del Fondo ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto interventi;

e) determina, ove previsto dal decreto interventi, l'applicazione

di  eventuali  condizioni  finanziarie  concessionali  alle  distinte

tipologie di intervento  del  Fondo,  nel  rispetto  della  normativa

europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile;

f) adotta la metodologia di  determinazione  della  remunerazione

delle  garanzie  rilasciate  dal  Fondo  in  conformita'  con  quanto

previsto dal decreto interventi e del decreto garanzia del gestore  e

nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,

ove applicabile;

g)  su  proposta  del  gestore  del  Fondo,  adotta   criteri   e

metodologie di valutazione per individuare la  somma  da  accantonare

nel fondo di accantonamento di cui all'art. 9, comma 11, del  decreto

interventi e di cui al decreto garanzia del gestore in relazione alle

garanzie rilasciate dal Fondo;

h) individua eventuali ulteriori destinazioni  dei  contributi  a

fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi.

                               Art. 5 

               Funzionamento del comitato di indirizzo 

1. Le riunioni del comitato di indirizzo possono tenersi anche  con

modalita' telematiche.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del

comitato di indirizzo e' necessaria la presenza della maggioranza dei

suoi membri titolari o delegati.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e,

salvo  diversa  determinazione  del  comitato  di   indirizzo,   sono

immediatamente efficaci.

3. Il comitato di  indirizzo  e'  convocato  dal  presidente  e  di

ciascuna  riunione  viene  redatto  processo  verbale,  soggetto   ad

approvazione dei membri del comitato stesso.

4. Il presidente rappresenta il comitato di indirizzo e assicura il

buon andamento dei suoi lavori.  Il  Presidente  fissa  l'ordine  del

giorno, presiede le sedute, coordina i lavori  e  provvede  affinche'

siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine

del giorno.

5. Il comitato di indirizzo si avvale per le funzioni di segreteria

della segreteria di cui all'art. 8, comma 6, del presente decreto.

6. Su invito del comitato  di  indirizzo,  possono  partecipare  ed

essere uditi, a titolo di supporto tecnico,  i  rappresentanti  delle

amministrazioni pubbliche o delle istituzioni interessate  o  esperti

sugli aspetti di rispettiva competenza.

7. Il comitato di indirizzo adotta un proprio  regolamento  interno

per l'organizzazione dei propri lavori, le relative  procedure  e  la

pubblicita' degli atti.

                               Art. 6 

                 Composizione del comitato direttivo 

1. Il comitato direttivo e' composto  da  tre  rappresentanti  del

MiTE, di cui uno con funzioni di presidente,  da  due  rappresentanti

del MEF e da due rappresentanti del MAECI, designati dalle rispettive

amministrazioni.  Ciascuna  amministrazione  designa,  altresi',   un

membro supplente per ogni rappresentante.

2. Il comitato direttivo ed i membri supplenti  sono  nominati  con

decreto del Ministro della transizione ecologica.

3. Ogni rappresentante dura in carica  tre  anni  e  l'incarico  e'

rinnovabile.

4. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi  causa,  di  uno

dei componenti del comitato direttivo di cui al comma 1, lo stesso e'

sostituito dal rispettivo supplente, il quale resta in carica per  la

durata residua del comitato direttivo.

                               Art. 7 

                   Funzioni del comitato direttivo 

1. Il comitato direttivo esercita le seguenti funzioni:

a) delibera le disposizioni operative di cui all'art.  11,  comma

3,  del  decreto  interventi,  nonche'  le  successive  modifiche  ed

integrazioni;

b) delibera, sulla base dei criteri di cui all'art. 4,  comma  1,

lettera c) del presente decreto  e  in  conformita'  alla  disciplina

rilevante, i singoli interventi e le relative condizioni, sulla  base

di una proposta  del  gestore  del  fondo  contenente  le  condizioni

finanziarie e la dettagliata descrizione del relativo intervento;

c) delibera l'ammissione degli interventi di  CDP  alla  garanzia

del gestore, nonche' l'eventuale remunerazione della stessa ai  sensi

del decreto garanzia del gestore;

d) delibera, su richiesta del gestore del fondo  in  ordine  alle

modifiche,  sospensioni,  revoche,  rifiuti,  rimborsi  anticipati  e

transazioni in relazione ai singoli interventi e  alle  garanzie  del

gestore, ai sensi di quanto previsto,  rispettivamente,  nel  decreto

interventi  e  nel  decreto  garanzia  del  gestore,  nonche'   nelle

disposizioni operative;

e) individua organismi di investimento collettivo del risparmio o

schemi di investimento ulteriori rispetto a quelli indicati nell'art.

4, comma 1, del decreto interventi, tenuto conto dei criteri e  delle

condizioni di investimento di cui agli articoli 2 e  5  del  medesimo

decreto;

f) definisce la  somma  percentuale  dell'importo  garantito  dal

Fondo da accantonare nel fondo di accantonamento di cui  all'art.  9,

commi 11 e 12, del decreto interventi e di cui  al  decreto  garanzia

del gestore;

g) delibera, sulla base di una proposta del gestore del Fondo,  i

contributi a fondo perduto di cui all'art. 10 del decreto interventi,

determinandone di volta in volta la destinazione;

h) individua i soggetti terzi a cui il  gestore  del  Fondo  puo'

affidare le attivita' di assistenza tecnica di cui  all'art.  10  del

decreto interventi ed i relativi fondi a queste destinate;

i) delibera la costituzione della sezione speciale  del  Fondo  e

delle sottosezioni di  cui  all'art.  13  del  decreto  interventi  e

definisce i  criteri  e  le  condizioni  di  utilizzo  delle  risorse

integrative di cui al predetto articolo;

j) delibera, su proposta del presidente, le attivita' ispettive e

di controllo in ordine alla realizzazione degli interventi;

k) esamina il rendiconto annuale presentato dal gestore entro  il

15 febbraio dell'anno  successivo  a  quello  di  competenza,  e  che

include altresi' la situazione delle disponibilita', degli impegni  e

delle insolvenze a  carico  del  Fondo  alla  data  del  31  dicembre

precedente;

l) monitora gli impieghi del Fondo sulla  base  di  aggiornamenti

periodici fomiti  dal  gestore,  e  adotta,  anche  su  proposta  del

gestore, eventuali misure  correttive  necessarie  ad  assicurare  la

sostenibilita' finanziaria del Fondo stesso;

m) riceve un rendiconto annuale sulle spese  per  l'attivita'  di

gestione del Fondo in conformita' con la convenzione;

n) viene informato dell'avvio di procedure di  recupero  crediti,

nonche' di azioni giudiziali o stragiudiziali in relazione ai singoli

interventi,   nonche'   sull'accettazione   di   eventuali    accordi

transattivi.

                               Art. 8 

                Funzionamento del comitato direttivo 

1. Le riunioni del comitato direttivo  possono  tenersi  anche  con

modalita' telematiche.  Per  la  validita'  delle  deliberazioni  del

comitato direttivo e' necessaria la presenza  della  maggioranza  dei

suoi membri titolari o supplenti.

2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri e,

salvo   diversa   determinazione   del   comitato   direttivo,   sono

immediatamente efficaci.

3. Il comitato direttivo e' convocato dal presidente e di  ciascuna

riunione viene redatto processo verbale, soggetto ad approvazione dei

membri del comitato stesso.

4. Il presidente rappresenta il comitato direttivo  e  assicura  il

buon andamento dei suoi lavori.  Il  presidente  fissa  l'ordine  del

giorno, presiede le sedute, coordina i lavori  e  provvede  affinche'

siano fornite adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine

del giorno.

5. In caso di assenza del presidente, le funzioni sono  svolte  dal

suo supplente.

6. La segreteria del comitato direttivo e' costituita, senza  nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il MiTE  con

il supporto operativo della CDP che opera, quale gestore  del  Fondo,

in linea con la disciplina rilevante.

7. Su invito del comitato direttivo, possono partecipare ed  essere

uditi,  a  titolo  di  supporto  tecnico,  i   rappresentanti   delle

amministrazioni pubbliche o delle Istituzioni interessate  o  esperti

sugli aspetti di rispettiva competenza.

8.  Il  comitato  direttivo  adotta  un  regolamento  interno   per

l'organizzazione dei  propri  lavori,  le  relative  procedure  e  la

pubblicita' degli atti.

9. Il comitato direttivo si riunisce, di norma, una volta  al  mese

e, comunque, entro sette giorni  in  caso  di  necessita',  anche  su

richiesta del gestore.

                               Art. 9 

                         Disposizioni finali 

1. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo

per la registrazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno  successivo  alla

sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

***

 

Decreto del ministero della Transizione ecologica 21 ottobre 2022 

Condizioni, criteri e modalita'  per  l'utilizzo  delle  risorse  del
«Fondo italiano per il clima». (23A00878) 
(Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2023, n. 37)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

IL MINISTRO

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

di concerto con

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E

DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E

DELLE FINANZE

(omissis)

Decreta:

                               Art. 1 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) beneficiari: i soggetti pubblici o privati destinatari diretti

di uno degli interventi, con l'esclusione delle persone fisiche,  ivi

inclusi i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 7, comma 2  e

all'art. 8;

b) CDP: la Cassa depositi e prestiti S.p.a.;

c) comitato direttivo: il comitato di cui all'art. 1, comma  496,

della legge istitutiva, il  cui  funzionamento  e'  disciplinato  con

apposito decreto del Ministro della transizione  ecologica,  adottato

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione

internazionale e il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  che

delibera, tra l'altro, in merito agli interventi  concessi  a  valere

sulle risorse del Fondo, su proposta del gestore del Fondo  e  adotta

le disposizioni operative;

d) comitato di indirizzo: il comitato di cui  all'art.  1,  comma

496, della legge istitutiva, il cui funzionamento e' disciplinato con

apposito decreto del Ministro della transizione  ecologica,  adottato

di concerto con il Ministro degli affari esteri e della  cooperazione

internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, che,  tra

l'altro,  definisce  l'orientamento  strategico  e  le  priorita'  di

investimento del Fondo e approva, su proposta del gestore del  Fondo,

il Piano delle attivita';

e) conto corrente di tesoreria centrale:  il  conto  corrente  di

tesoreria  centrale  di  cui  all'art.  1,  comma  493,  della  legge

istitutiva;

f) convenzione: la convenzione tra il MiTE e CDP da sottoscrivere

ai  sensi  dell'art.  1,  comma  493,  della  legge  istitutiva,  che

disciplina, tra  l'altro,  le  modalita'  di  gestione  del  Fondo  e

l'impiego delle risorse del Fondo in  coerenza  con  il  Piano  delle

attivita' e le disposizioni operative;

g) criteri ESG: criteri non finanziari che definiscono  l'impatto

ambientale, il rispetto dei valori sociali e  gli  aspetti  di  buona

gestione;

h) destinatari finali: i soggetti pubblici  o  privati  ai  quali

sono destinati  i  fondi  messi  a  disposizione  o  garantiti  dagli

Interventi eseguiti in modalita' indiretta;

i)  disciplina  rilevante:  la  legge  istitutiva,  il   presente

decreto,  i  decreti  attutativi  previsti  ai  sensi   della   legge

istitutiva, il Piano delle attivita', le disposizioni operative e  le

delibere di volta in volta adottate dal comitato di indirizzo  e  dal

comitato direttivo;

j) disposizioni operative: le indicazioni operative e procedurali

per la gestione del Fondo e lo svolgimento delle  attivita'  previste

dal presente decreto, deliberate dal  comitato  direttivo,  ai  sensi

dell'art. 11, comma 3, del presente decreto;

k) Fondo clima o Fondo: il «Fondo italiano per il clima»  di  cui

all'art. 1, commi da 488 a 497,  della  legge  istitutiva,  istituito

nello stato di previsione del MiTE;

l) gestore del Fondo: CDP, individuata quale  gestore  del  Fondo

clima dall'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

m)  interventi:  la  sottoscrizione  o  l'acquisto  di  quote   o

partecipazioni  di  strumenti  di  investimento,  la  concessione  di

finanziamenti e il rilascio di garanzie ai sensi dell'art.  1,  comma

489, della legge istitutiva;

n)  istituzioni  finanziarie:  le  istituzioni   finanziarie   di

sviluppo bilaterali, regionali, multilaterali e  sovranazionali,  gli

istituti nazionali di sviluppo  e  di  promozione  e  le  istituzioni

finanziarie costituite tramite  accordi  internazionali,  nonche'  le

banche e gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del  credito  e

sottoposti a vigilanza prudenziale da parte dell'autorita' competente

nella giurisdizione di riferimento;

o) istituzione finanziarie europee:  le  istituzioni  finanziarie

abilitate all'esercizio del credito nell'Unione europea;

p) legge istitutiva: la legge 30 dicembre 2021, n. 234;

q) micro, piccole e medie imprese:  le  micro,  piccole  e  medie

imprese  come  definite  nell'allegato  1  del  regolamento  (UE)  n.

651/2014;

r) MiTE: il Ministero della transizione ecologica;

s) paesi partner: i paesi  destinatari  di  aiuto  pubblico  allo

sviluppo  individuati   dal   Comitato   di   aiuto   allo   sviluppo

dell'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico

(OCSE-DAC) e gli ulteriori paesi individuati con decreto del Ministro

della transizione ecologica, adottato di  concerto  con  il  Ministro

degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e  con  il

Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  dell'art.  1,  comma

488, della legge istitutiva;

t) piano  delle  attivita':  il  piano  di  attivita'  del  Fondo

deliberato dal comitato di indirizzo, su  proposta  del  gestore  del

Fondo, ai sensi dell'art. 1, comma 496, della legge istitutiva;

u) strumenti di investimento: gli strumenti  di  investimento  di

cui all'art. 4, comma 1, del presente decreto;

v) tranche junior: nell'ambito di un  portafoglio  di  operazioni

finanziarie la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le

prime perdite registrate a valere sul medesimo portafoglio;

w) tranche mezzanine: nell'ambito di un portafoglio di operazioni

finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti  che  sopporta

le  perdite  registrate  a  valere  sul  medesimo  portafoglio   dopo

l'esaurimento della tranche  junior  ove  sia  prevista  una  tranche

senior;

x) tranche senior: nell'ambito di un  portafoglio  di  operazioni

finanziarie, la quota del portafoglio di finanziamenti  che  sopporta

le  perdite  registrate  a  valere  sul  medesimo  portafoglio   dopo

l'esaurimento della tranche junior e della tranche mezzanine.

                               Art. 2 

              Oggetto, finalita' e risorse disponibili 

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 1, comma 488, della

legge istitutiva, definisce le condizioni, i criteri e  le  modalita'

per l'utilizzo delle  risorse  del  Fondo  clima  versate  sul  conto

corrente di tesoreria centrale.

2. Il Fondo e' destinato al finanziamento degli interventi a favore

dei  beneficiari  o  dei  destinatari  finali  con   riferimento   ad

operazioni, volte a contribuire al raggiungimento, nei paesi partner,

degli obiettivi stabiliti nell'ambito  degli  accordi  internazionali

sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e'  parte,  in

conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori  della  legge  11

agosto  2014,  n.  125,  e  agli  indirizzi  della  politica   estera

dell'Italia.  A  tale  fine,  sono   considerate   ammissibili   agli

Interventi del Fondo le operazioni che sono  rendicontabili  ai  fini

del raggiungimento dei predetti obiettivi, secondo le modalita'  e  i

criteri definiti dal comitato di indirizzo  ai  sensi  dell'art.  16,

comma 2, del presente decreto.

3. Gli accordi rilevanti ai fini del comma 2 del presente  articolo

sono individuati dal comitato di  indirizzo.  Il  comitato  direttivo

valuta in sede di delibera degli Interventi la coerenza dei  medesimi

con le finalita' di cui al comma 2 del presente articolo.

4. Il Fondo opera nei  limiti  delle  risorse  disponibili  e  fino

all'esaurimento  delle  stesse,  tenuto  conto  dell'assorbimento  di

risorse generato dal fondo di accantonamento di cui  all'art.  9  del

presente decreto e delle risorse integrative di cui all'art.  13  del

presente decreto. Fermo restando quanto previsto dal comma 5,  tenuto

conto della dotazione del Fondo disposta dall'art. 1, comma 488 della

legge istitutiva, e nei limiti  delle  risorse  libere,  le  garanzie

rilasciate ai sensi del capo IV del  presente  decreto  non  superano

l'importo complessivo annuale di 250 milioni di euro. L'importo delle

garanzie anno per anno  non  rilasciate  e'  disponibile  negli  anni

successivi, fermo restando che la  somma  degli  impegni,  tempo  per

tempo  in  essere,  assunti  dal  Fondo  tramite  il  rilascio  delle

garanzie, non supera l'importo complessivo massimo di  1.250  milioni

di euro.

5. I rimborsi, i proventi, i dividendi, gli interessi e i  recuperi

delle somme erogate dal Fondo per gli  interventi  sono  versati  sul

conto corrente di tesoreria  centrale  ed  utilizzati  per  ulteriori

interventi nel rispetto  della  disciplina  rilevante,  fermo  quanto

previsto all'art. 9, comma 11, del presente decreto.

                               Art. 3 

                       Tipologie di interventi 

1. Il Fondo opera mediante le seguenti tipologie di interventi:

a) l'assunzione di capitale di rischio, di cui al capo II;

b) la concessione di finanziamenti, di cui al capo III;

c) il rilascio di garanzie, di cui al capo IV.

2. I singoli interventi a  valere  sulle  risorse  del  Fondo  sono

deliberati dal comitato direttivo, su proposta del gestore del Fondo,

in conformita' con la disciplina rilevante.

 

Capo II

Assunzione di capitale di rischio

                               Art. 4 

                        Soggetti beneficiari 

1. Il Fondo sottoscrive  o  acquista  quote  o  partecipazioni  nei

seguenti strumenti di investimento che operano secondo criteri ESG  e

in linea con le pratiche di mercato:

a)  fondi  di  investimento  di  debito  o  di  investimento   in

partecipazioni;

b) fondi di investimento multilaterali di sviluppo;

c) fondi di fondi di debito o di investimento in partecipazioni;

d) altri organismi di investimento  collettivo  del  risparmio  o

schemi di investimento individuati dal comitato direttivo.

2. Gli strumenti di investimento di cui  al  comma  1  investono  o

concedono credito a favore dei destinatari finali, con riferimento ad

operazioni che rispettano i  requisiti  dell'art.  2,  comma  2,  del

presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.

                               Art. 5 

                       Condizioni e modalita' 

1. Il Fondo interviene mediante sottoscrizione o acquisto:

a) di quote o partecipazioni sino alle percentuali dell'ammontare

totale degli importi sottoscritti  dello  strumento  di  investimento

individuate nel Piano delle attivita' in modo da mitigare i rischi di

concentrazione degli interventi del Fondo, e comunque  non  superiori

al 50 per cento; e

b)  di  un  ammontare   minimo,   per   singola   operazione   di

investimento, pari a 5 milioni di euro.

2. Nel caso  in  cui  lo  strumento  di  investimento  consenta  la

partecipazione a diverse classi di rischio, il Fondo puo' partecipare

anche in forma subordinata, per una percentuale dell'ammontare totale

degli  importi  sottoscritti  dello  strumento  di  investimento  non

superiore al 30 per cento, a condizione che l'iniziativa sia promossa

o partecipata da istituzioni finanziarie  di  sviluppo  bilaterali  e

multilaterali o da istituti e banche nazionali di promozione.

3. Il comitato di  indirizzo  puo'  determinare  l'applicazione  di

condizioni finanziarie concessionali agli strumenti  di  investimento

nel rispetto della normativa europea in materia di  aiuti  di  Stato,

ove applicabile.

4. Il Fondo riconosce ai gestori degli  strumenti  di  investimento

costi e commissioni in linea con le prassi di settore, nel  rispetto,

ove applicabile, della normativa eurounitaria in materia di aiuti  di

Stato.

5. La documentazione contrattuale dello strumento  di  investimento

prevede, a carico del gestore dello  Strumento  di  investimento,  un

obbligo di  utilizzo  delle  risorse  coerente  con  quanto  previsto

dall'art. 4, comma 2, con gli  obiettivi  del  Fondo  e  la  relativa

rendicontazione.

Capo III

Concessione di finanziamenti

                               Art. 6 

                        Soggetti beneficiari 

  Il Fondo interviene attraverso la concessione di  finanziamenti,  a

favore di  beneficiari  o  destinatari  finali,  con  riferimento  ad

operazioni che rispettano i  requisiti  dell'art.  2,  comma  2,  del

presente decreto, anche ai fini della rendicontazione.

                               Art. 7 

                       Condizioni e modalita' 

1. I finanziamenti sono concessi in qualsiasi forma, anche  tramite

sottoscrizione di titoli di debito, per un importo non inferiore a  5

milioni di euro.

2. I finanziamenti sono concessi in modalita' diretta  o  indiretta

tramite l'intermediazione  di  istituzioni  finanziarie,  nonche'  di

fondi multilaterali di sviluppo.

3. I finanziamenti destinati a micro, piccole e medie imprese  sono

concessi esclusivamente in modalita' indiretta.

4.  I  finanziamenti  concessi  in  modalita'   indiretta   tramite

istituzioni    finanziarie    europee,    istituzioni     finanziarie

multilaterali e sovranazionali, istituti nazionali  di  promozione  o

fondi multilaterali di  sviluppo,  possono  essere  concessi  a  tali

soggetti anche in forma subordinata.

5. Il comitato di  indirizzo  puo'  determinare  l'applicazione  di

condizioni finanziarie concessionali quando  il  finanziamento  e'  a

favore di Stati, banche centrali, enti pubblici di Stati, istituzioni

finanziarie multilaterali, nonche' fondi multilaterali  di  sviluppo.

Le condizioni finanziarie agevolate possono essere applicate anche  a

classi di beneficiari privati o a tipologie di finanziamenti concessi

ai privati, individuate dal comitato di indirizzo, nel rispetto della

normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

6. Nel caso di finanziamenti concessi in  modalita'  indiretta,  la

documentazione contrattuale prevede, a carico dei soggetti di cui  al

comma 2, un obbligo di utilizzo delle  risorse  coerente  con  quanto

previsto dall'art. 6 e con gli obiettivi  del  Fondo  e  di  relativa

rendicontazione.

7. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  2,  del

presente  decreto,  il  Fondo  puo'  intervenire  in  operazioni   di

rifinanziamento e  nel  mercato  secondario,  anche  nell'ambito  dei

processi  di  sindacazione  promossi   da   istituzioni   finanziarie

bilaterali, multilaterali e sovranazionali ed istituti  nazionali  di

promozione.

Capo IV

Rilascio di garanzie

                               Art. 8 

                        Soggetti beneficiari 

1.  Il  Fondo  rilascia  garanzie  a  favore  di:  (i)  istituzioni

finanziarie; (ii) fondi  multilaterali  di  sviluppo  e  (iii)  fondi

promossi  o  partecipati  da  istituzioni  finanziarie  di   sviluppo

bilaterali  e  multilaterali,  nonche'  da  istituti   nazionali   di

promozione, con riferimento ad operazioni che rispettano i  requisiti

dell'art. 2, comma 2, del  presente  decreto,  anche  ai  fini  della

rendicontazione.

                               Art. 9 

                       Condizioni e modalita' 

1. Il Fondo rilascia garanzie a copertura delle esposizioni assunte

dai soggetti di cui all'art. 8 del presente decreto derivanti da  (i)

finanziamenti, (ii) portafogli di finanziamenti, (iii) sottoscrizione

di  emissioni  obbligazionarie  e  (iv)  garanzie  a   copertura   di

esposizioni derivanti da finanziamenti, portafogli di finanziamenti e

sottoscrizione di emissioni obbligazionarie.

2. Le garanzie a valere sul Fondo sono rilasciate nel rispetto  dei

seguenti limiti:

a) per le  garanzie  a  copertura  di  esposizioni  derivanti  da

singoli finanziamenti, da sottoscrizione di emissioni obbligazionarie

o da garanzie su singoli finanziamenti sono rilasciate dal Fondo  per

un ammontare per singola garanzia:

1) non inferiore a 5 milioni di euro; e

2) non superiore  a  100  milioni  di  euro,  per  le  garanzie

concesse nel 2022, ed al limite anno per anno individuato  dal  Piano

delle attivita' per gli anni successivi, tenuto  conto  del  relativo

sistema dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma 496,  della

legge istitutiva;

b) per le  garanzie  a  copertura  di  esposizioni  derivanti  da

portafogli  di  finanziamenti  sono  rilasciate  dal  Fondo  per   un

ammontare per singolo portafoglio:

1) non inferiore a 5 milioni di euro; e

3. 2) non superiore a 150 milioni di euro, per le garanzie concesse

nel 2022, ed al limite anno per  anno  individuato  dal  Piano  delle

attivita' per gli anni successivi, tenuto conto del relativo  sistema

dei limiti di rischio previsto dall'art. 1, comma  496,  della  legge

istitutiva.

4.  Il  Fondo  rilascia  garanzie  a  copertura  di  operazioni  di

finanziamento a favore di micro, piccole e medie imprese solo tramite

garanzie di portafoglio di finanziamenti.

5.  La  garanzia  del  Fondo  e'  a  prima  richiesta,   esplicita,

incondizionata, irrevocabile e conforme ai requisiti  previsti  dalla

normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione

del rischio.

6. La garanzia del Fondo copre, nei limiti stabiliti  dal  comma  9

del  presente  articolo,  la  perdita  complessivamente  subita   dai

soggetti di cui  all'art.  8,  comma  1,  del  presente  decreto  per

capitale, interessi contrattuali e di mora.

7. La garanzia del Fondo rilasciata su portafogli di  finanziamenti

puo' coprire anche tranche junior e tranche mezzanine.

8. La percentuale massima di copertura  della  garanzia  rilasciata

dal Fondo su singole  esposizioni  e'  fino  all'80  per  cento delle

esposizioni  stesse,  fermo  restando  il  rispetto  della  normativa

europea in materia di aiuti di Stato, ove applicabile.

9. La percentuale massima di copertura  della  garanzia  rilasciata

dal Fondo su portafogli di finanziamenti e' pari a:

a) l'80 per cento di ciascuna perdita registrata sul  portafoglio

di finanziamenti o, se previste, sulla tranche senior e sulla tranche

mezzanine;

b) il 50 per cento di ciascuna perdita registrata  sulla  tranche

junior del portafoglio di finanziamenti.

10.  La  remunerazione  della  garanzia  rilasciata  dal  Fondo  e'

determinata in conformita' alla metodologia adottata dal comitato  di

indirizzo che puo' applicare anche condizioni concessionali a  classi

di beneficiari o a categorie di garanzie nel rispetto della normativa

europea sugli aiuti  di  Stato,  ove  applicabile,  ivi  compresa  la

comunicazione della Commissione europea (2008/C 155/02) del 20 giugno

2008 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del  trattato  CE  agli

aiuti di Stato concessi  sotto  forma  di  garanzie.  Le  commissioni

dovute al gestore del fondo sono limitate alla  copertura  dei  costi

sostenuti  da  questo  e  imputabili  alle   attivita'   svolte   per

l'acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero  degli  impegni

connessi alle garanzie, come  risultanti  da  idonea  rendicontazione

certificata dal soggetto incaricato della revisione dei conti.

11. Ai sensi dell'art. 1, comma  490,  della  legge  istitutiva,  a

copertura delle perdite attese, il gestore del  Fondo  istituisce  un

apposito fondo di accantonamento costituito a  valere  sulle  risorse

libere del Fondo, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2, comma 4, a

cui affluiscono i premi  eventualmente  dovuti  e  versati  al  Fondo

medesimo a fronte del  rilascio  delle  garanzie,  nonche'  eventuali

recuperi delle somme escusse ed eventuali integrazioni finanziarie di

soggetti pubblici o privati, nazionali  o  internazionali,  ai  sensi

dell'art. 1, comma 497, della legge istitutiva.

12. Per ciascuna  garanzia  rilasciata  dal  Fondo,  sul  fondo  di

accantonamento di cui al  comma  12  viene  accantonata  a  cura  del

Gestore del Fondo:

a) una somma compresa tra l'8  per  cento  e  il  100  per  cento

dell'importo garantito, secondo criteri e metodologie di valutazione,

in linea con le migliori pratiche di gestione del  rischio,  adottate

dal comitato di  indirizzo  su  proposta  del  gestore  del  Fondo  e

aggiornati periodicamente in sede di  approvazione  del  Piano  delle

attivita';

b) una somma pari al 100 per  cento  dell'importo  garantito  nel

caso di rilascio di  garanzia  a  copertura  di  tranche  junior  del

portafoglio di finanziamenti.

13. Gli importi dovuti dal  Fondo  a  titolo  di  escussione  delle

garanzie  rilasciate  sono  imputati  alle  risorse  del   fondo   di

accantonamento di cui al comma 12 e, in  caso  di  esaurimento  delle

stesse, alle altre risorse del Fondo.

14. A seguito  della  ricezione  di  una  richiesta  di  escussione

inviata dai beneficiari, il gestore del Fondo versa le  somme  dovute

ai sensi della garanzia entro la successiva tra le seguenti date:

a) trenta giorni lavorativi dalla ricezione  della  richiesta  di

escussione  completa  delle  informazioni  previste  ai  sensi  delle

disposizioni operative;

b) quaranta giorni lavorativi dal mancato pagamento  delle  somme

dovute ai sensi del contratto di finanziamento.

Salvo diversa delibera del comitato direttivo,  da  adottarsi  caso

per caso, su singole posizioni, su proposta motivata del gestore  del

Fondo, quando la garanzia  e'  a  copertura  di  singole  esposizioni

derivanti da finanziamenti, l'indennizzo e' corrisposto nel  rispetto

del piano di ammortamento del finanziamento per come  originariamente

pattuito dalle parti. Le procedure di escussione  sono  ulteriormente

disciplinate nelle disposizioni operative.

15. Fermo restando  quanto  previsto  al  precedente  comma  5,  la

garanzia   rimane   pienamente   efficace   qualora   i   beneficiari

intendessero  richiedere   ai   soggetti   debitori   dell'operazione

garantita, ai sensi della relativa  documentazione  contrattuale,  il

recupero  delle  somme  garantite,  nonche'  nel  caso  in   cui   le

esposizioni garantite  siano  oggetto  di  accordi  transattivi,  per

l'importo non recuperato ai sensi dei predetti accordi e a condizione

che gli stessi accordi transattivi siano stati previamente  approvati

dal comitato direttivo.

16. A seguito dell'escussione della garanzia, il Fondo  si  surroga

nel  diritto  di  rivalersi  sui  soggetti  debitori  dell'operazione

garantita, fermo restando, nel caso delle garanzie su  portafogli  di

finanziamenti, l'ordine di subordinazione determinato  dall'eventuale

presenza di tranche junior, tranche mezzanine e tranche senior.

17. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie di

cui al presente capo IV sono assistite dalla  garanzia  dello  Stato,

quale garanzia  di  ultima  istanza,  disciplinata  con  decreto  del

Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto  con  il

Ministro della transizione ecologica  ed  il  Ministro  degli  affari

esteri e della cooperazione internazionale,  ai  sensi  dell'art.  1,

comma 490, della legge istitutiva.

 

Capo V

Contributi a fondo perduto

                               Art. 10 

                     Contributi a fondo perduto 

1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 15, comma 1, i

contributi a fondo perduto di cui all'art. 1, comma 491, della  legge

istitutiva sono destinati ad interventi in  forma  di  contributo  in

conto capitale, di contributo in conto  interessi,  al  rimborso  dei

costi accessori o strumentali agli interventi ed a coprire  le  spese

di assistenza tecnica funzionali alla strutturazione, perfezionamento

e realizzazione degli interventi.

2. Le condizioni, i criteri  e  le  modalita'  di  concessione  del

contributo in conto capitale, del contributo in conto interessi e del

rimborso dei costi accessori o strumentali agli interventi di cui  al

comma 1 del presente articolo sono  disciplinati  dalle  disposizioni

operative.

3. Le attivita' di assistenza tecnica di cui al comma 1  includono,

a titolo esemplificativo, le spese per:

a) consulenze di natura tecnica, progettuale  e  legale  volte  a

valutare fattibilita'  ed  impatto  delle  iniziative  potenzialmente

oggetto degli interventi;

b) programmi di formazione e sviluppo delle competenze;

c) altre  attivita'  o  consulenze  relative  alle  attivita'  di

progettazione  e  strutturazione  delle   iniziative   potenzialmente

destinatarie degli interventi;

d) consulenze ai paesi partner finalizzate al  miglioramento  del

contesto  istituzionale,  regolamentare  e  finanziario  al  fine  di

permettere e supportare la conclusione di interventi  nelle  relative

giurisdizioni.

4. I costi delle attivita' di cui al comma  1  sono  sostenuti  dal

Fondo anche cumulativamente per una medesima iniziativa.

5. Il comitato  di  indirizzo  puo'  individuare  destinazioni  dei

contributi a fondo perduto ulteriori a quelle di cui al comma  1  del

presente articolo.

6. Le attivita' di  assistenza  tecnica  di  cui  al  comma  1  del

presente articolo possono essere effettuate dal gestore del  Fondo  o

da  questo  affidate  a  soggetti  terzi  individuati  dal   comitato

direttivo o a operatori privati selezionati dal gestore del Fondo nel

rispetto della normativa applicabile.

7.  Il  comitato  direttivo  concede,  con  apposita  delibera,   i

contributi  a  fondo   perduto   di   cui   al   presente   articolo,

determinandone di volta in volta la destinazione.

8. In caso di affidamento delle attivita'  di  cui  al  comma  1  a

soggetti terzi, il  gestore  del  Fondo,  nel  conferire  i  relativi

contributi a fondo perduto, disciplina le modalita'  di  concessione,

erogazione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria e  di  impatto

del medesimo.

Capo VI

Disposizioni comuni agli interventi

                               Art. 11 

            Piano delle attivita', criteri di priorita' e 

                       disposizioni operative 

1. Il Piano delle attivita' contiene le linee guida alle  quali  il

gestore del  Fondo  si  attiene  per  individuare  le  iniziative  da

presentare al comitato direttivo e  definisce,  in  conformita'  alle

finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125

e agli indirizzi  di  politica  estera  dell'Italia,  l'ammontare  di

risorse destinato alle distinte modalita' di intervento, ivi  inclusi

eventuali limiti per aree geografiche e  categorie  di  paesi  e  per

interventi effettuati in favore di soggetti  privati  o  aventi  come

intermediari soggetti privati, il  relativo  sistema  dei  limiti  di

rischio, inclusi i limiti  alle  esposizioni  del  Fondo  su  singole

operazioni o controparti, ovvero in valute diverse dall'euro, nonche'

l'accesso a fondi addizionali con relativa disciplina di utilizzo.

2. Il Piano delle attivita' puo' essere integrato o modificato  con

delibera del comitato di indirizzo.

3.  Le  disposizioni  operative  definiscono,  con  riferimento   a

ciascuna tipologia di intervento, nel rispetto del presente decreto e

in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11

agosto 2014, n. 125 e agli indirizzi di politica estera  dell'Italia,

le procedure alle  quali  il  gestore  del  Fondo  si  attiene  nello

svolgimento della propria attivita' nonche' i criteri di priorita' in

ragione  della  maggiore  aderenza  degli  Interventi  agli   accordi

internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia

e' parte, di cui all'art. 2, comma  3,  del  presente  decreto.  Tali

Disposizioni operative stabiliscono, tra  l'altro,  le  modalita'  di

istruttoria, i  criteri  di  valutazione  della  remunerazione  degli

interventi, i parametri per la  valutazione  in  termini  di  impatto

atteso dagli interventi, le eventuali  caratteristiche  di  dettaglio

degli interventi e gli elementi contrattuali principali da riflettere

nella documentazione contrattuale,  le  modalita'  di  sottoscrizione

della documentazione contrattuale, di  gestione  e  monitoraggio,  di

rendicontazione finanziaria e di impatto, di revoca e di recupero dei

crediti, nonche'  i  termini  e  le  modalita'  di  escussione  delle

garanzie concesse dal Fondo.

                               Art. 12 

                          Co-finanziamento 

1.   Gli   interventi   possono   essere   effettuati   anche    in

co-finanziamento con istituzioni finanziarie, Istituzioni finanziarie

europee  e  Fondi  multilaterali  di  sviluppo  e   fondi   nazionali

costituiti da risorse pubbliche.

                               Art. 13 

                         Risorse integrative 

1. Le risorse del Fondo possono  essere  incrementate  dall'apporto

finanziario   di   soggetti   pubblici   o   privati,   nazionali   o

internazionali, anche a valere su risorse europee  e  internazionali,

previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato  e  successiva

riassegnazione al Fondo in un'apposita sezione speciale.

2. Il comitato direttivo delibera  la  costituzione  della  sezione

speciale di cui al comma 1 e  di  sottosezioni,  ciascuna  dotata  di

propria contabilita' separata, nelle quali sono conferite le  risorse

integrative, in funzione  del  soggetto  che  ha  disposto  l'apporto

finanziario.

3. La convenzione disciplina le modalita' di utilizzo delle risorse

integrative di cui al comma 1 e puo' essere  integrata  con  appositi

addenda in funzione delle destinazioni e condizioni  di  utilizzo  di

ciascuna risorsa integrativa.

4. I criteri e le condizioni di utilizzo delle risorse  integrative

di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di  conferimento  al

Fondo ai sensi del comma 2, sono disciplinate da un apposito  accordo

da stipularsi tra il gestore  e  ciascun  soggetto  che  ha  disposto

l'apporto  finanziario  integrativo,  previa  delibera  del  comitato

direttivo. Alle risorse assegnate alle sottosezioni di cui al comma 2

accedono  gli  interventi  che  hanno  requisiti  di   ammissibilita'

coerenti con i criteri e le condizioni di utilizzo di cui al predetto

accordo.

                               Art. 14 

                         Gestione del Fondo 

1.  La  convenzione   disciplina,   tra   l'altro,   le   attivita'

amministrative e istruttorie degli interventi e di gestione del Fondo

da parte di CDP e l'impiego delle risorse del Fondo in  coerenza  con

la disciplina rilevante, regola, tra l'altro,  la  remunerazione  del

gestore del Fondo e le spese  di  gestione  del  Fondo,  ivi  incluse

quelle  relative  alla  preventiva   definizione   della   disciplina

rilevante necessaria all'avvio dell'operativita' del  Fondo  ed  alla

successiva  strutturazione   finanziaria   e   legale   dei   singoli

Interventi, a valere sulle risorse di  cui  all'art.  1,  comma  491,

della legge istitutiva, nonche' delimita il perimetro delle attivita'

di competenza del gestore del Fondo e le modalita' di rendicontazione

periodica delle risorse del Fondo impiegate.

2. La  remunerazione  di  CDP  e'  disciplinata  in  modo  tale  da

escludere elementi di aiuti di Stato a favore della stessa. E'  fatto

salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 10.

3. Il  gestore  del  Fondo  cura  l'istruttoria  finanziaria  e  la

gestione finanziaria, amministrativa e contabile degli interventi nel

rispetto di  quanto  previsto  nella  disciplina  rilevante  e  nella

convenzione,  con  esclusione   delle   attivita'   deliberative   di

competenza del comitato direttivo,  come  previsto  al  comma  6  del

presente  articolo.  Nell'ambito  dell'istruttoria   finanziaria   di

ciascun intervento, il gestore del Fondo fa pieno  affidamento  sulla

veridicita', completezza e  correttezza  di  tutte  le  informazioni,

dichiarazioni   e   attestazioni   ricevute   da   ciascun   soggetto

richiedente. Il gestore del Fondo cura il  recupero  delle  somme  in

caso di revoca dell'intervento.

4. Il gestore del Fondo espleta il proprio mandato nel rispetto del

presente decreto, della disciplina rilevante e sulla base  di  quanto

indicato nella convenzione, nonche' delle istruzioni  del  MiTE,  del

comitato di indirizzo e del comitato  direttivo,  ricevute  anche  su

apposita richiesta del medesimo gestore del  Fondo.  Il  gestore  del

Fondo adempie ai propri obblighi gestori con un  grado  di  diligenza

professionale non  inferiore  a  quella  impiegata  nell'espletamento

delle attivita' a valere sulle risorse proprie, fermo restando che il

rispetto delle previsioni della disciplina rilevante  costituisce  il

parametro prioritario  ai  fini  della  valutazione  dell'obbligo  di

diligenza professionale del gestore del Fondo.

5. Le disposizioni  operative  e  la  convenzione  disciplinano  le

modalita' di gestione delle potenziali  situazioni  di  conflitto  di

interessi del gestore.

6.  Il  comitato  direttivo  delibera,  tra  l'altro,  su  apposita

richiesta del gestore del Fondo, in merito alla  concessione  e  alla

revoca degli interventi, nonche' su questioni  specifiche  emerse  in

sede di gestione incluse le  richieste  di  rimborso  anticipato  dei

fondi erogati in caso di revoca e l'avvio di  procedure  di  recupero

dei crediti e l'accettazione di eventuali proposte transattive.

7. Il Fondo costituisce patrimonio autonomo, separato e distinto  a

tutti gli effetti da quello del gestore del Fondo.

                               Art. 15 

                Motivi di esclusione degli interventi 

1. Si applicano i motivi di esclusione in materia di contrasto alla

criminalita' organizzata, al terrorismo, anche internazionale,  e  ai

reati finanziari e di sanzioni ed embarghi,  come  specificati  nelle

disposizioni operative tenuto conto delle caratteristiche di ciascuna

tipologia di intervento.

2. Fermi restando le modalita' e i criteri di  deliberazione  degli

interventi previsti dal DM Comitati,  l'intervento  non  e'  comunque

ammesso, e se gia' deliberato e' revocato, nei  seguenti  casi,  come

specificati in relazione a ciascuna  tipologia  di  Intervento  nelle

disposizioni operative:

a) il beneficiario o il destinatario finale o  il  gestore  dello

strumento di investimento e' oggetto di procedura  di  insolvenza  in

base al diritto di volta in volta applicabile;

b) il beneficiario o il destinatario finale o  il  gestore  dello

strumento di investimento soddisfa le condizioni previste dal diritto

di volta in volta applicabile per l'apertura nei  suoi  confronti  di

una procedura per insolvenza;

c) l'intervento non soddisfa una o piu' tra  le  condizioni  e  i

criteri richiesti ai sensi del presente decreto, per fatti imputabili

al beneficiario, al destinatario finale o al gestore dello  strumento

di investimento;

d) consegna di documentazione incompleta o  irregolare  da  parte

del beneficiario o del gestore dello strumento di investimento;

e) false dichiarazioni rese e sottoscritte dal beneficiario o del

gestore dello strumento di investimento.

                               Art. 16 

                      Rendicontazione e rimedi 

1. Gli interventi sono rendicontati dal gestore del fondo  ai  fini

del   raggiungimento   degli   obiettivi   previsti   negli   accordi

internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia

e' parte, di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.

2. Le modalita' di rendicontazione sono definite  dal  comitato  di

indirizzo, in coerenza con le previsioni degli accordi internazionali

sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e'  parte,  di

cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto.

3. La documentazione contrattuale relativa agli interventi  prevede

appositi obblighi di rendicontazione a carico di ciascun beneficiario

e relativi rimedi in caso di inadempimento.

                               Art. 17 

             Recupero dei crediti e accordi transattivi 

1.  L'avvio  di  procedure  giudiziali  di   recupero   crediti   e

l'accettazione di eventuali accordi transattivi  sono  deliberati  di

volta in volta dal comitato direttivo.

2. Nel caso di interventi sotto forma di concessione di garanzia, i

beneficiari di cui  all'art.  8  attivano  tempestivamente  i  rimedi

necessari a preservare e recuperare  il  credito.  Dopo  l'escussione

della garanzia, il Fondo e' surrogato  nei  diritti  dei  beneficiari

come previsto dall'art. 9, comma 16. In tal caso, i beneficiari e  il

Fondo, quest'ultimo per il tramite del gestore del Fondo,  gestiscono

le azioni necessarie od opportune, ciascuno a propria cura e spese ed

in relazione alle proprie  ragioni  di  credito.  Il  Fondo,  per  il

tramite del gestore del Fondo, potra' in ogni caso conferire  mandato

revocabile  a  terzi  o  ai  beneficiari,  che  non   possono   senza

giustificato motivo negare la propria accettazione,  per  l'esercizio

dei diritti e delle azioni derivanti dalla surroga.

3. Il recupero dei crediti da effettuarsi sia in Italia che  al  di

fuori del territorio italiano e' svolto dal gestore del Fondo,  nella

fase  stragiudiziale  e  giudiziale,  nei  termini   previsti   dalla

convenzione.

4. I costi e le spese, anche  relativi  ai  consulenti  legali  del

libero foro di  cui  al  presente  articolo,  nonche'  ogni  importo,

comprese le spese legali, derivante da eventuali pronunce  giudiziali

avverse  a  qualsiasi  titolo,   anche   nell'ambito   di   eventuali

contenziosi  passivi,  inclusi  quelli  promossi   direttamente   nei

confronti di CDP, sono ad esclusivo carico del Fondo clima.

5. I crediti verso gli Stati sono  trattati  in  seno  al  Club  di

Parigi con il supporto e il coordinamento del gestore del  Fondo  nei

termini previsti dalla convenzione.

                               Art. 18 

                         Disposizioni finali 

1. Il presente decreto sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di

controllo per la registrazione.

2. Il presente decreto entra in vigore dal giorno  successivo  alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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