Fondo Kyoto anche per la mobilità sostenibile

Stazioni per la ricarica dei veicoli elettrici e per l'erogazione di combustibili alternativi tra gli obiettivi finanziabili

Anche la mobilità sostenibile rientra tra i settori che possono beneficiare dei finanziamenti del fondo Kyoto. In particolare, il decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2016, n. 65, include le infrastrutture per:

- la  ricarica dei veicoli elettrici;

- l'erogazione di  combustibili  alternativi;

- il trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.

 

Di seguito il testo integrale del D.M. n. 65/2016, disponibile anche in pdf alla fine della pagina.

 

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 febbraio 2016, n. 65 
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono  essere
concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo  rotativo
di Kyoto, istituito dall'articolo  1,  comma  1110,  della  legge  27
dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (16G00073)

in Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2016, n. 105
                             IL MINISTRO
                    DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE

  Vista la Convenzione quadro delle  Nazioni  Unite  sui  cambiamenti
climatici, ratificata  con  legge  15  gennaio  1994,  n.  65,  e  il
Protocollo di Kyoto, ratificato con legge 1° giugno 2002, n. 120;
  Vista la direttiva 2014/94/UE che stabilisce un  quadro  comune  di
misure per la realizzazione di un'infrastruttura per  i  combustibili
alternativi nell'Unione per rendere minima la dipendenza dal petrolio
e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti;
  Vista  la  decisione  280/2004/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, dell'11 febbraio 2004, e il successivo Regolamento (CE) n.
525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio  2013,
relativi ad un meccanismo  per  monitorare  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra nella Comunita' e per attuare il Protocollo di Kyoto;
  Vista la decisione n. 406/2009/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente  gli  sforzi  degli  Stati
membri atti a ridurre le emissioni di gas a effetto serra ai fini  di
adempiere agli impegni della comunita' in materia di riduzione  delle
emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
  Visto il Libro Bianco  dei  trasporti  relativo  alla  "Tabella  di
marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti per una  politica
dei trasporti competitiva e sostenibile", adottato dalla  Commissione
europea nel marzo 2011, che definisce una strategia di lungo  periodo
indicando linee di azione per  la  mobilita'  e  la  riduzione  delle
emissioni in atmosfera;
  Viste le conclusioni del Consiglio europeo  del  23  e  24  ottobre
2014, che ha accolto la proposta della Commissione confermando che al
2030 devono essere conseguiti gli obbiettivi del 40% di riduzione  di
gas climalteranti, del 27% di energia da fonti rinnovabili,  del  27%
di riduzione dei consumi energetici;
  Vista la legge 8 luglio 1986,  n.  349,  recante  "Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale";
  Visto l'articolo 1, comma 1110, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, ai sensi del quale per il finanziamento delle misure finalizzate
all'attuazione del Protocollo di Kyoto, previste dalla delibera  CIPE
n. 123 del 19 dicembre 2002, e' istituito un Fondo rotativo;
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  recante  "Misure
urgenti per la crescita  del  Paese",  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ed in  particolare  l'articolo  57,
comma 1, che ha disposto l'abrogazione dell'articolo 1,  comma  1112,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ha  previsto  altresi'  che  a
valere sul Fondo di cui al comma 1110 del medesimo articolo 1 possono
essere concessi finanziamenti a tasso agevolato  a  soggetti  privati
operanti in determinati settori espressamente elencati;
  Vista la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, che approva  il
"Piano di azione  nazionale  per  la  riduzione  delle  emissioni  di
gas-serra" e la successiva delibera CIPE n.17 dell'8 marzo  2013  che
aggiorna tale Piano di azione;
  Visto il Piano  Nazionale  Infrastrutturale  per  la  ricarica  dei
veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIre) di  cui  all'articolo
17-septies, comma  2,  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
  Considerato che i settori presi in considerazione dall'articolo 57,
comma 1, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  sono  quelli
dell'efficienza  energetica,  delle  rinnovabili,  del  contrasto  al
dissesto idrogeologico e sismico,  della  diffusione  di  prodotti  e
processi produttivi che comportino una riduzione dell'inquinamento  e
dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
  Considerato che il comma 4 del citato articolo 57 del decreto-legge
22 giugno  2012,  n.  83,  prevede  che,  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i settori  di
cui al comma 1 del  medesimo  articolo  possono  essere  integrati  o
modificati;
  Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad integrare i settori gia'
individuati dal citato articolo 57 del decreto-legge 22 giugno  2012,
n. 83,  con  quello  della  mobilita'  sostenibile,  ivi  inclusa  la
realizzazione di infrastrutture per la ricarica  veloce  dei  veicoli
elettrici  e  per  l'erogazione  di  combustibili   alternativi,   il
trasporto collettivo e condiviso;
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 2186/2015, espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  17
dicembre 2015;
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 1649 del 25 gennaio 2016;
                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:
                               Art. 1
               Integrazione dell'articolo 57, comma 1,
                  del decreto-legge n. 83 del 2012
  1. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 57, comma 4,  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n.134, ai settori di cui al  comma  1  del
medesimo articolo e' aggiunto il seguente:
    "Infrastrutture per la  ricarica  dei  veicoli  elettrici  e  per
l'erogazione di  combustibili  alternativi,  trasporto  collettivo  e
condiviso, e in generale mobilita' sostenibile.".

                              Art. 2
                 Clausola di neutralita' finanziaria
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico  della  finanza  pubblica.  Agli  adempimenti
previsti dal presente decreto  si  provvede  con  le  risorse  umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

 

Allegati

D.M. n. 65/2016

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