Fonti rinnovabili e imprese energivore: al via le regole operative

Fonti rinnovabili e imprese energivore: al via le regole operative
Pubblicato il decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 novembre 2025, n. 72

Fonti rinnovabili e imprese energivore: al via le regole operative con il decreto direttoriale del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica 19 novembre 2025, n. 72. Lo rende noto lo stesso dicastero con un comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 2025, n. 287.

Fonti rinnovabili e imprese energivore: al via le regole operative

Cuore del provvedimento sono i quattro allegati, rispettivamente recanti:

  • allegato 1: regole operative;
  • allegato 2: schema di contratto;
  • allegato 3: addendum al contratto;
  • allegato 4: contratto di aggiudicazione.

Di seguito il testo del D.D. 19 novembre 2025, n. 72; gli allegati sono disponibili in formato pdf alla fine della pagina.

Fonti rinnovabili e imprese energivore: al via le regole operative

Decreto del ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica - dipartimento energia - direzione generale mercati e infrastrutture energetiche direttoriale 19 novembre 2025, n. 72

Regole operative e gli schemi contrattuali per l’attuazione del meccanismo di Energy Release di cui all’art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181

IL DIRETTORE GENERALE

(omissis)

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle regole operative e degli schemi di contratto)

1. Sono approvate le regole operative e gli schemi di contratto predisposti e trasmessi dal GSE ai sensi dell’articolo 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 29 luglio 2025 n. 204, allegati al presente decreto (Allegati 1, 2, 3 e 4), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Il GSE sottopone al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica eventuali aggiornamenti delle regole operative e degli schemi contrattuali di cui al comma 1, affinché il Ministero proceda all’approvazione o alla formulazione di osservazioni entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di modifica. Qualora non pervengano osservazioni entro tale termine, la proposta di modifica si intende tacitamente approvata.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso al GSE, al GME, CSEA e all’ARERA per i seguiti di competenza.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it, e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

3. Del presente decreto è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.

 

[photo credits]

↓ CLICCA QUI SOTTO PER GLI ALLEGATI ↓

 

Allegati

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 1

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 2

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 3

CLICCA QUI PER L’ALLEGATO 4

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome