Fonti rinnovabili e progetti transfrontalieri: i criteri di selezione

Il regolamento (Ue) della Commissione 21 dicembre 2021, n. 2022/342, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 1° marzo 2022, n. 62, integra il regolamento (Ue) 2021/1153

Fonti rinnovabili e progetti transfrontalieri: i criteri di selezione sono contenuti nel regolamento (Ue) della Commissione 21 dicembre 2021, n. 2022/342, pubblicato sulla G.U.C.E. L del 1° marzo 2022, n. 62. Il provvedimento integra il regolamento (Ue) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile.

Tra i punti esaminati:

  • tecnologie, componenti e investimenti ammissibili;
  • meccanismi di cooperazione;
  • benefici socioeconomici.

Prevista l'istituzione, da parte della Commissione europea, di un gruppo competente ad hoc.

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Di seguito il testo integrale del regolamento (Ue) della Commissione 21 dicembre 2021. n. 2022/342.

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Regolamento delegato (Ue) 2022/342 della Commissione del 21 dicembre 2021 che integra il regolamento (Ue) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile

(in G.U.C.E. L del 1° marzo 2022, n. 62)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014[1]GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38., in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio[2]Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). ha introdotto un nuovo obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili da conseguire entro il 2030. Promuove inoltre il ricorso ai meccanismi di cooperazione, ritenuti strumenti efficaci per il conseguimento di tale obiettivo.

(2) Il regolamento (UE) 2021/1153 estende l’ambito di applicazione dello strumento oltre le reti transeuropee per includere la produzione di energia rinnovabile e istituisce una nuova categoria di progetti da finanziare nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE), i «progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile».

(3) I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile («progetti transfrontalieri di energia rinnovabile») dovrebbero mirare a permettere lo sviluppo efficiente sotto il profilo dei costi dell’energia rinnovabile nell’Unione, sostenere il conseguimento dell’obiettivo vincolante dell’Unione per l’energia da fonti rinnovabili entro il 2030 di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, e contribuire alla diffusione strategica di tecnologie rinnovabili innovative. I progetti dovrebbero inoltre contribuire alla decarbonizzazione, al completamento del mercato interno dell’energia e al rafforzamento della sicurezza dell’approvvigionamento, promuovendo la cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri nell’ambito della pianificazione, dello sviluppo e dello sfruttamento efficiente sotto il profilo dei costi delle fonti di energia rinnovabile.

(4) Per essere ammessi a beneficiare del finanziamento, i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero essere dapprima inclusi in un elenco apposito. Avere lo status ufficiale di «progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile» può apportare benefici quali una maggiore visibilità, una certezza più solida per gli investitori e un sostegno più forte degli Stati membri.

(5) Il promotore il cui progetto sia stato selezionato per essere incluso nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile può anche presentare domanda di finanziamento a norma del regolamento (UE) 2021/1153 per studi o lavori inerenti al progetto.

(6) Gli obiettivi, i criteri generali da rispettare e la procedura da seguire per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile sono illustrati nell’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153. L’articolo 7 del regolamento conferisce alla Commissione il potere di adottare un atto delegato per specificare i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri da includere nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile.

(7) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dovrebbero essere avviati da un meccanismo di cooperazione. Il meccanismo può assumere qualsiasi forma di accordo di cooperazione tra quelle di cui agli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva (UE) 2018/2001 e può essere instaurato tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi. Affinché questo criterio sia soddisfatto, è importante comprovare l’esistenza di un certo livello di sostegno da parte degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi interessati. Per questo motivo dovrebbe essere presentata una dichiarazione scritta, convalidata dall’istituzione responsabile di ogni Stato membro e, se del caso, di ogni paese terzo partecipante, in cui sia espressa la volontà di sostenere il progetto attraverso un accordo di cooperazione. Il formato della dichiarazione non è soggetto a particolari restrizioni.
(8) A norma dell’articolo 11 del regolamento (UE) 2021/1153, sono ammissibili al programma i soggetti giuridici, comprese le imprese in partecipazione (joint venture), stabiliti in uno Stato membro. Tali soggetti possono presentare una domanda nel quadro di un accordo di cooperazione per un progetto comune, anche con paesi terzi, istituito a norma degli articoli 9 e 11 della direttiva (UE) 2018/2001. Tuttavia, nel caso specifico di un regime di sostegno comune, ai sensi dell’articolo 13 della direttiva (UE) 2018/2001 la domanda può essere presentata solo da uno Stato membro. Se il meccanismo di cooperazione assume la forma di un trasferimento statistico autonomo ai sensi dell’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001, non vi sono investimenti aggiuntivi ad esso collegati e pertanto il sostegno nell’ambito dell’MCE può essere necessario solo per gli studi a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1153.

(9) A norma dell’allegato, parte IV, punto 2, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2021/1153, i progetti transfrontalieri dovrebbero fornire una soluzione più efficace per la diffusione dell’energia rinnovabile rispetto ai progetti attuati da uno solo degli Stati membri partecipanti. Perché un progetto possa essere incluso nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, è dunque necessario non solo che sia avviato da un meccanismo di cooperazione, ma anche che ne siano dimostrati i benefici socioeconomici netti.

(10) I benefici socioeconomici netti del progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero essere dimostrati mediante un’analisi costi-benefici che contempli tutti gli elementi di cui all’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153, effettuata dal promotore del progetto. Insieme al presente atto delegato la Commissione pubblicherà una metodologia che stabilisce le modalità di esecuzione dell’analisi costi-benefici e il modo in cui la Commissione dovrebbe valutare la conformità del progetto ai criteri generali[3]SWD(2021) 429 final..

(11) L’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153 stabilisce le fasi principali della procedura di selezione del progetto candidato all’inclusione nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile. La procedura di selezione prevede: a) una prima valutazione a cura della Commissione delle domande per ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile sulla base dei criteri generali; b) l’istituzione, a cura della Commissione, di un gruppo competente per i progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, che ha l’incarico di adottare un progetto di elenco e di monitorare l’attuazione dei progetti figuranti nell’elenco allo scopo di mantenerne lo status; c) l’approvazione del progetto di elenco da parte del gruppo; e d) l’adozione dell’elenco definitivo da parte della Commissione e il suo riesame ogni due anni.

(12) Nell’adottare l’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile, la Commissione dovrebbe mirare a garantire un adeguato equilibrio geografico. Per la selezione dei progetti essa può anche ricorrere a raggruppamenti regionali, tenendo presente che non tutti gli Stati membri fanno attualmente parte di un raggruppamento e che la cooperazione transfrontaliera nella diffusione dell’energia rinnovabile può avvenire anche tra paesi che non condividono una frontiera fisica.

(13) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile possono riguardare varie tecnologie ritenute ammissibili: ad esempio, la generazione di energia da fonti rinnovabili quali impianti eolici sulla costa e in mare aperto, l’energia solare, la biomassa sostenibile, l’energia oceanica, l’energia geotermica o una combinazione delle suddette energie, nonché le relative connessioni alla rete ed elementi aggiuntivi quali impianti di stoccaggio o conversione.

(14) Per consentire direttamente la realizzazione dell’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile, un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili dovrebbe sempre essere parte integrante del progetto transfrontaliero. Possono essere ammissibili anche altre componenti del progetto che consentono indirettamente la realizzazione dell’obiettivo dell’UE per il 2030 in materia di energia rinnovabile e la diffusione efficiente sotto il profilo dei costi dell’energia rinnovabile contribuendo all’effettiva integrazione della generazione di questa energia, ma non come progetti autonomi, bensì come parti integranti del progetto transfrontaliero che sono attuate in aggiunta alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Tali componenti supplementari possono essere la rete transfrontaliera di trasmissione, lo stoccaggio termico, lo stoccaggio in batterie, lo stoccaggio ad aria compressa e aria liquida, l’accumulo per pompaggio idroelettrico, l’elettrolisi dell’acqua abbinata allo stoccaggio dell’idrogeno. L’azione ammissibile non è limitata al settore dell’energia elettrica ma può riguardare altri vettori energetici e combinare settori diversi, ad esempio riscaldamento e raffreddamento, energia elettrica e gas, stoccaggio e trasporto.

(15) I progetti transfrontalieri di energia rinnovabile non comportano necessariamente un collegamento fisico tra gli Stati membri cooperanti. Possono svolgersi sul territorio di uno solo degli Stati membri a condizione che siano rispettati i criteri generali di cui all’allegato, parte IV.

(16) I progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile dovrebbero rispettare i requisiti giuridici applicabili in materia di sostenibilità e riduzione delle emissioni di gas serra, nonché il principio «non arrecare un danno significativo» a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio[4]Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13)..

(17) Il regolamento (UE) 2021/1153 consente al programma MCE di sostenere studi volti a contribuire allo sviluppo e all’individuazione di progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, conformemente all’articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento. Gli studi mirano a predisporre meccanismi di cooperazione per la pianificazione e la diffusione dell’energia rinnovabile e a superare gli ostacoli iniziali alla creazione di tale cooperazione. Il sostegno a tali studi può precedere l’inclusione di un progetto nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile e può anche essere usato per preparare la domanda di inclusione nell’elenco e/o l’analisi costi-benefici.

(18) Il progetto che ha ottenuto il sostegno per uno studio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, non dovrebbe essere avvantaggiato nella procedura d’iscrizione nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile e/o di ottenimento dei finanziamenti dell’MCE per studi e lavori. Il fatto di beneficiare di uno studio ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, non comporta neppure l’obbligo di chiedere l’inclusione nell’elenco dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile o di chiedere finanziamenti dell’MCE per studi e lavori.

(19) Poiché i rischi e la redditività dei progetti ammissibili possono variare e anche evolvere nel tempo, può essere opportuno consentire che una parte della dotazione disponibile per i progetti transfrontalieri in materia di energia rinnovabile sia erogata mediante contributi a operazioni di finanziamento misto o un meccanismo di finanziamento misto nell’ambito di InvestEU.

(20) Tutte le disposizioni pertinenti della legislazione dell’Unione, in particolare in materia di sostenibilità della bioenergia, allocazione della capacità alle frontiere, separazione delle attività, concorrenza e aiuti di Stato, biodiversità e protezione dell’ambiente, dovrebbero essere pienamente rispettate dai progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.

(21) Tutti i progetti inclusi nell’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dovrebbero essere attuati rapidamente, monitorati e valutati attentamente e regolarmente, imponendo tuttavia obblighi minimi di rendicontazione ai loro promotori,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce i criteri di selezione specifici e i dettagli della procedura di selezione dei progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1153.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1) «progetto transfrontaliero di energia rinnovabile» o «progetto»: progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile ai sensi del regolamento (UE) 2021/1153;
(2) «energia rinnovabile»: energia rinnovabile quale definita all’articolo 2, punto 1, della direttiva (UE) 2018/2001;
(3) «promotore di progetto»: soggetto giuridico, ivi compreso uno Stato membro, che sviluppa un progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile;
(4) «domanda»: candidatura di un progetto alla selezione, effettuata dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2021/1153, per ottenere lo status di progetto transfrontaliero nel settore dell’energia rinnovabile;
(5) «meccanismo di cooperazione»: cooperazione tra almeno due Stati membri, o tra almeno uno Stato membro e un paese terzo, che ha luogo in conformità degli articoli 8, 9, 11 e 13 della direttiva 2018/2001;
(6) «accordo di cooperazione»: accordo formale che istituisce un meccanismo di cooperazione;
(7) «progetto di elenco»: elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile quale approvato dal gruppo di cui all’allegato, parte IV, punto 4, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1153;
(8) «elenco definitivo»: elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile quale elaborato dalla Commissione a norma dell’allegato, parte IV, punto 4, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1153;
(9) «Stato membro ospitante»: Stato membro in cui è fisicamente ubicato l’impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili;
(10) «Stato membro acquirente»: Stato membro che fornisce un contributo finanziario agli investimenti nella generazione di energia da fonti rinnovabili situati in un altro Stato membro;
(11) «Stati membri partecipanti»: sia gli Stati membri acquirenti che quelli ospitanti;
(12) «stoccaggio»: stoccaggio di energia quale definito all’articolo 2, punto 59, della direttiva (UE) 2019/944 del P arlamento europeo e del Consiglio[5]Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125)..

CAPO II

CRITERI DI SELEZIONE SPECIFICI PER I PROGETTI TRANSFRONTALIERI DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 3

Tecnologie, componenti e investimenti ammissibili

Le tecnologie, i componenti e gli investimenti seguenti sono ammessi a far parte dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile:

a) le tecnologie di generazione basate su qualsiasi fonte di energia rinnovabile che figura nella direttiva (UE) 2018/2001;
b) gli impianti di stoccaggio sia in loco che extra loco, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
c) qualsiasi sistema e componente che integri le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, anche per migliorare la prevedibilità della produzione di energia rinnovabile, e qualsiasi apparecchiatura o installazione essenziale per il corretto funzionamento dell’investimento, compresi i sistemi di sorveglianza e controllo, a condizione che siano parte integrante del progetto, consentano efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e siano ad esso complementari;
d) la connessione della generazione di energia da fonti rinnovabili alla rete di distribuzione o di trasmissione e, se del caso, dello stoccaggio alla rete di trasmissione o di distribuzione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
e) la conversione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili in combustibili rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, compresi gli impianti di trasformazione o compressione, a condizione che sia parte integrante del progetto, consenta efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili e sia ad esso complementare;
f) qualsiasi altra tecnologia, altro componente o investimento specificato nei pertinenti programmi di lavoro e inviti a presentare proposte dell’MCE, che è parte integrante del progetto, consente efficacemente l’integrazione di un impianto di generazione di energia da fonti rinnovabili ed è ad esso complementare.

Articolo 4

Meccanismi di cooperazione che istituiscono i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e la domanda

1. Per poter essere incluso nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile, il progetto è avviato da un meccanismo di cooperazione.
2. Il promotore che richiede l’inclusione del progetto nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile fornisce una dichiarazione scritta degli Stati membri e, se del caso, dei paesi terzi partecipanti, in cui essi esprimono la loro disponibilità a concludere un accordo di cooperazione al fine di avviare il progetto transfrontaliero di energia rinnovabile. La dichiarazione non richiede un formato specifico, ma è firmata dai ministeri degli Stati membri partecipanti responsabili dell’attuazione dell’accordo di cooperazione, inclusi i paesi di transito, se del caso e se l’accordo richiede l’uso della loro infrastruttura.
3. La domanda di inclusione nel progetto di elenco contiene le informazioni relative ai criteri di selezione di cui al presente capo.

 

Articolo 5

Benefici socioeconomici netti dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Il promotore che richiede l’inclusione del progetto nel progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile dimostra che i potenziali risparmi complessivi sui costi connessi alla diffusione delle energie rinnovabili e/o i benefici per l’integrazione del sistema, la sicurezza dell’approvvigionamento o l’innovazione associati al progetto superano i costi («benefici socioeconomici netti»).
2. I benefici socioeconomici netti di cui al paragrafo precedente sono dimostrati per il periodo, di almeno 15 anni, che ha inizio il primo anno di funzionamento del progetto e tiene conto della sua durata di vita tecnologica.
3. La stima dei benefici socioeconomici netti del progetto di cui al paragrafo 1 si basa su un’analisi costi-benefici elaborata dal promotore. L’analisi costi-benefici comprende tutti gli elementi di cui all’allegato, parte IV, punto 3, del regolamento (UE) 2021/1153 e dimostra l’esistenza di benefici socioeconomici netti rispetto a un progetto analogo o un progetto di energia rinnovabile attuato da uno degli Stati membri che partecipano all’accordo di cooperazione.

CAPO III

PROCEDURA DI SELEZIONE PER L’ELENCO DEI PROGETTI TRANSFRONTALIERI DI ENERGIA RINNOVABILE

Articolo 6

Gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione istituisce un gruppo competente per i progetti transfrontalieri di energia rinnovabile (il «gruppo»), che è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione.
2. Il rappresentante di ciascuno Stato membro può essere accompagnato da altre parti interessate, quali l’autorità nazionale di regolamentazione, i gestori dei sistemi di trasmissione o di distribuzione o le autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni.
3. Il gruppo invita, secondo il caso, i promotori di progetti transfrontalieri nel settore dell’energia rinnovabile e i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano a progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
4. Il gruppo può invitare alle sue riunioni, secondo il caso, le organizzazioni che rappresentano i portatori di interessi compresi i produttori, i fornitori, i consumatori e le organizzazioni per la tutela dell’ambiente. Il gruppo può organizzare sedute o consultazioni laddove pertinente ai fini dell’esecuzione dei suoi compiti.
5. Il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile e monitora l’attuazione dei progetti che figurano nell’elenco definitivo.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.

Articolo 7

Progetto di elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Almeno una volta all’anno la Commissione pubblica un invito a presentare candidature per la selezione dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.
2. A seguito di una valutazione dei progetti, conformemente all’allegato, parte IV, punto 4, lettera c), del regolamento (UE) 2021/1153, la Commissione prepara e presenta al gruppo un elenco dei progetti che soddisfano i criteri di selezione di cui all’allegato, parte IV, del regolamento (UE) 2021/1153, unitamente alle informazioni pertinenti di cui all’allegato, parte IV, punto 4, lettera d), del medesimo regolamento. La Commissione non presenta al gruppo le domande complete né le informazioni che il candidato ha indicato come sensibili sotto il profilo commerciale.
3. Sulla base delle informazioni ricevute dalla Commissione, il gruppo elabora il progetto di elenco dei progetti destinati a diventare progetti transfrontalieri di energia rinnovabile.

 

Articolo 8

Elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione adotta l’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile conformemente all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1153. L’elenco definitivo non attribuisce una graduatoria ai progetti che vi figurano.
2. L’elenco definitivo rispecchia il progetto di elenco elaborato dal gruppo in conformità dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento. Se l’elenco definitivo differisce dal progetto di elenco, la Commissione deve ottenere il parere favorevole del gruppo prima di adottare l’elenco definitivo.

Articolo 9

Riesame dell’elenco definitivo dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. La Commissione riesamina l’elenco almeno ogni due anni.
2. Fatta salva la valutazione di cui al paragrafo precedente, la Commissione ritira un progetto dall’elenco definitivo non appena accerta una delle fattispecie seguenti:
a) la valutazione del progetto si è basata su informazioni errate che sono state un fattore determinante per la valutazione; oppure
b) il progetto non è conforme al diritto dell’Unione.
3. La Commissione può ritirare un progetto dall’elenco se:
a) l’approvazione da parte di uno o di tutti gli Stati membri partecipanti è stata revocata; e/o
b) il promotore informa il gruppo che il progetto è stato abbandonato; oppure
c) il progetto non ha registrato progressi da quando è stato inserito nell’elenco; oppure
d) il progetto è stato completato.
4. Prima di ritirare un progetto dall’elenco, la Commissione consulta il gruppo e tiene debitamente conto delle informazioni ricevute dai suoi membri.

Articolo 10

Monitoraggio dell’attuazione dei progetti inclusi nell’elenco dei progetti transfrontalieri di energia rinnovabile

1. Il promotore del progetto incluso nell’elenco definitivo presenta alla Commissione, una volta all’anno, una relazione sullo stato di avanzamento con i pertinenti aggiornamenti delle specifiche e dell’attuazione del progetto e la Commissione presenta la relazione al gruppo.
2. I promotori di progetti, se includono informazioni sensibili sotto il profilo commerciale nelle loro relazioni, indicano quali informazioni non devono essere rese pubbliche o presentate al gruppo in un modo che possa consentire l’identificazione del progetto cui le informazioni si riferiscono. In tal caso la Commissione fornisce al gruppo le informazioni sul monitoraggio dei progressi dei progetti in forma aggregata.
3. Ai fini del monitoraggio a cura del gruppo, la relazione sullo stato di avanzamento presentata dal promotore comprende:
a) una descrizione aggiornata del progetto e il suo stato;
b) un calendario degli elementi seguenti, a seconda dei casi: fattibilità, progettazione, autorizzazione, costruzione, messa in servizio;
c) qualsiasi informazione amministrativa, giuridica, finanziaria o di altro tipo diversa dalle informazioni fornite in precedenza.
4. Sulla base delle informazioni sullo stato di avanzamento presentate dalla Commissione, il gruppo monitora l’attuazione dei progetti.
5. Il gruppo può formulare raccomandazioni relative a un determinato progetto al fine di superare eventuali ritardi nell’attuazione. Esso può raccomandare anche le azioni da intraprendere in uno o più Stati membri.

Articolo 11

Informazione e pubblicità

1. La Commissione pubblica le informazioni dei progetti inclusi nell’elenco definitivo in modo facilmente accessibile al pubblico.
2. La Commissione pubblica solo le informazioni del progetto non sensibili sotto il profilo commerciale, quali la descrizione, lo status, il calendario di attuazione o l’ubicazione.
3. Il promotore di un progetto incluso nell’elenco definitivo pubblica almeno le informazioni indicate nel paragrafo precedente attraverso la propria pagina web e le aggiorna almeno ogni sei mesi.

Articolo 12

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Note   [ + ]

1. GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38.
2. Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
3. SWD(2021) 429 final.
4. Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).
5. Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125).

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