Formazione e idoneità antincendio: le funzioni dei Vvf si sdoppiano

Il provvedimento riguarda i dipendenti incaricati dal datore di lavoro responsabili della attività di prevenzione e gestione delle emergenze

Formazione e idoneità antincendio

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Formazione e idoneità antincendio: le indicazioni del D.M.

Con il D.M. 28 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021) il ministero dell'Interno ha stabilito la separazione delle funzioni di formazione da  quelle di attestazione di idoneità dei lavoratori incaricati:

  • dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;
  • di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato;
  • di salvataggio;
  • di pronto soccorso;
  • di gestione dell'emergenza.

Formazione e idoneità antincendio: i due punti affrontati

Il provvedimento prende in considerazione i due punti fondamentali del tema:

  • espletamento della funzione di accertamento di idoneità tecnica;
  • Modalità per la separazione delle funzioni di formazione da quelle di attestazione di idoneità e principio di rotazione degli incarichi.

Di seguito il testo integrale del provvedimento.

Ministero dell'Interno
Decreto 28 settembre 2021  

Modalità di separazione delle funzioni di formazione, svolte dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da quelle di attestazione di
idoneita', a norma dell'articolo 26-bis, comma 5, del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (21A05988)

(Gazzetta Ufficiale n. 245 del 13 ottobre 2021)
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure
di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi
d'istituto» ed, in particolare, l'art. 3, che individua i servizi di
vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, come modificato
dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, recante «Riassetto
delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229» ed, in particolare, il capo IV-bis, che
definisce, tra l'altro, l'attivita' di formazione esterna espletata
dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle materie di specifica
competenza;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» ed, in
particolare, l'art. 18, comma 1, lettera b), che sancisce per il
datore di lavoro l'obbligo di designare preventivamente i lavoratori
incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza, nonche' l'art. 37, comma 9, che
stabilisce che i predetti lavoratori devono ricevere un'adeguata e
specifica formazione;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalita'
nella pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 1 in
materia di rotazione degli incarichi;
Visti i decreti adottati, in attuazione dell'art. 46, comma 3 del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dal Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con
cui vengono individuati, tra l'altro, i criteri per la gestione dei
luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e le caratteristiche
dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio,
compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione;
Considerato che l'art. 3 del predetto decreto-legge 1° ottobre
1996, n. 512, stabilisce, al comma 1, che il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco puo' provvedere mediante le proprie strutture
operative, tecniche e didattiche, alla formazione del personale
addetto alla prevenzione, all'intervento antincendio e alla gestione
delle emergenze nei luoghi di lavoro, nonche' prevede, al comma 3,
che i comandi dei vigili del fuoco rilasciano, previo superamento di
prova tecnica, l'attestato di idoneita' ai predetti lavoratori che
hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale
dei vigili del fuoco o da enti pubblici e privati;
Ritenuto di dare attuazione al disposto dell'art. 26-bis, comma 5
del richiamato decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro dell'interno per
l'individuazione delle modalita' di separazione delle funzioni di
formazione svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco da quelle
di attestazione di idoneita' tecnica;
Effettuata l'informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi
dei decreti del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008;

Decreta:

Art. 1

Espletamento della funzione di accertamento
di idoneita' tecnica

1. Su istanza del datore di lavoro, il Comando dei vigili del
fuoco, di seguito denominato «Comando», competente sul territorio ove
ha sede l'attivita' lavorativa, rilascia, previo superamento di prova
tecnica, l'attestato di idoneita' di cui all'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, ai lavoratori designati dal
datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
2. Ai fini dell'ammissione alla prova tecnica, il Comando verifica
che i lavoratori siano in possesso dell'attestato di frequenza al
corso di formazione specifica e all'aggiornamento periodico di cui
all'art. 37, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
rilasciato da strutture centrali o territoriali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, di seguito denominato «Corpo nazionale», oppure
da soggetti, pubblici o privati, aventi i requisiti individuati dai
decreti emanati ai sensi dell'art. 46, comma 3 del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. La commissione incaricata dell'accertamento dell'idoneita'
tecnica e' nominata con provvedimento del Direttore regionale dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di
seguito denominato «Direttore regionale», della regione ove ha sede
il Comando di cui al comma 1; e' presieduta da un dirigente superiore
o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano
funzioni operative e composta da due componenti, uno dei quali
appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative
o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali
che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori
antincendi e l'altro al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e
da un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del
Corpo nazionale. In caso di indisponibilita' del personale dirigente,
le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un direttore
vicedirigente del ruolo dei direttivi che espletano funzioni
operative. Con il medesimo provvedimento per ciascun componente puo'
essere nominato un membro supplente, per le ipotesi di assenza o
impedimento del componente effettivo.
4. Fatte salve le esigenze specificate all'art. 2, i componenti
effettivi e i relativi supplenti sono individuati tra il personale in
servizio presso il Comando di cui al comma 1, ove e' istituita la
commissione.

Art. 2

Modalita' per la separazione delle funzioni di formazione da quelle
di attestazione di idoneita' e principio di rotazione degli
incarichi.

1. I componenti della commissione di cui all'art. 1, effettivi e
supplenti, sono individuati dal Direttore regionale tra il personale
che non ha partecipato ad alcuna fase didattica di formazione e di
aggiornamento dei lavoratori che sosterranno la prova tecnica.
Qualora, nel rispetto di tale condizione, non sia disponibile
personale in servizio nell'ambito del Comando di cui all'art. 1,
comma 1, il Direttore regionale nomina la commissione ricorrendo a
personale in servizio presso la Direzione regionale o gli altri
comandi della regione.
2. Ai fini del perfezionamento dell'incarico ricevuto, i membri
della commissione, effettivi e supplenti, presa visione delle
generalita' del datore di lavoro e dei lavoratori da sottoporre
all'accertamento dell'idoneita' tecnica, rilasciano una dichiarazione
di assenza di cause di incompatibilita' con riguardo alla condizione
di cui al comma 1, nonche' di ogni altra potenziale situazione di
conflitto di interesse che ne possa inficiare l'imparzialita' di
valutazione.
3. Nell'individuazione del presidente, dei componenti e del
segretario della commissione viene assicurato il rispetto del
principio di rotazione degli incarichi.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

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(Formazione e idoneità idoneità antincendio)

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