Formazione per la sicurezza? Chi non partecipa è licenziabile

Formazione per la sicurezza? Chi non partecipa è licenziabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 7 gennaio 2019, n. 138.

Il ricorso di un lavoratore, messo alla porta per non aver partecipato a un corso aziendale (obbligatorio) in materia di prevenzione, è stato respinto. Per questo motivo, la lettera di licenziamento è stata ritenuta legittima. Si tratta di una sentenza che sta facendo discutere, ma sottolinea due concetti chiave.

 

 

La formazione per la sicurezza è anche un dovere

Il primo: la tutela della propria incolumità è un dovere, così come è stato sancito dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). Il secondo: non aderire alla formazione in materia sicurezza fa venir meno il rapporto di fiducia fra datore di lavoro e lavoratore. Se vengono meno questi due presupposti può scattare il licenziamento per giusta causa. Cosa che è puntualmente avvenuta. E la suprema Corte ha messo il timbro dopo tutti i gradi di giudizio.

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Leggi il commento di Mario Gallo, professore a contratto di Diritto del lavoro nell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio meridionale.

Una sentenza troppo rigida?

L’orientamento seguito dai giudici di legittimità può sembrare un po’ rigido, ma tutto sommato si pone in sintonia con il D.Lgs. n. 81/2008, con il quale, per altro, è stato definitivamente consacrato l’abbandono del cosiddetto modello “iperprotettivo” del lavoratore.

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Che cosa dice il testo unico della sicurezza

L’art. 20, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008, stabilisce l’obbligo da parte del lavoratore di «osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale»; queste disposizioni sono espressione tipica del potere direttivo-organizzativo del datore di lavoro, funzionali all’assolvimento dell’obbligazione di sicurezza (art. 2087 del codice civile).

L’inosservanza, quindi, della disposizione aziendale di partecipare a un corso di formazione in materia di sicurezza costituisce, secondo quanto stabilisce l’art. 2119 del codice civile, una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

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